Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, in esito alla udienza del20.3.2025, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 726/2023 R.G.lav.
TRA
nato il [...] a [...], ivi residente a [...]
n.6, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Leopoldo Spedaliere e Luciano Spedaliere, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, CP_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuela Capannolo e Erminio Capasso elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.01.2023 il ricorrente in epigrafe esponeva che con sentenza n.5609/21 del 13/10/21, divenuta cosa giudicata, questo Tribunale aveva accertato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra esso ricorrente e i convenuti e per il periodo dall'1//10/09 al Controparte_2 RO
25/10/18, condannandoli in solido al pagamento della somma lorda di € 35.992,15 di cui € 15.053,41 a titolo di TFR;
che ogni tentativo di azione esecutiva espletato era rimasto infruttuoso;
che in particolare, non era stato proposto ricorso di fallimento ai
che non era possibile alcuna esecuzione individuale RO nei riguardi di e di , risultando gli stessi Controparte_2 RO irreperibili agli ultimi indirizzi noti;
che gli accertamenti catastali sulla posizione di entrambi i debitori avevano rivelato una proprietà al 250/1000 ciascuno del valore catastale complessivo di € 12.494,16 e, la quota ipoteticamente spettante agli stessi, pari a € 3.123,54 ciascuno era risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, tenuto conto anche delle spese del pignoramento immobiliare. Il ricorrente, inoltre, precisava di avere inoltrato istanza telematica di liquidazione del TFR e dei crediti diversi identificata dal prot. .5100.27/05/2022.0433459, alla CP_1 quale non era stato dato alcun riscontro;
che aveva proposto ricorso al Comitato Provinciale con istanza del 27/9/22, senza avere alcun esito;
che i crediti CP_1 recuperabili dal Fondo di Garanzia presso l erano sia i crediti diversi che il TFR. CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “1) accertato il suo diritto a percepire dal Fondo di Garanzia il TFR nell'importo accertato in sede giudiziale, condanni l' al CP_1 pagamento, in suo favore, della somma di € 15.053,41 o di quella diversa e anche maggiore che si riterrà, oltre interessi e rivalutazione dal 25/10/18 al soddisfo;
2) accertato il suo diritto a percepire dal Fondo di Garanzia i crediti diversi dal TFR, come individuati in premessa, condanni l' al pagamento, in suo favore, della CP_1 somma di € 2.947,20 -pari al massimale per il 2018-, o di quella diversa ed anche maggiore che si riterrà, oltre interessi dalla domanda del 27/5/22 al soddisfo”, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si costituiva l , che nel contestare quanto affermato dal ricorrente, preliminarmente CP_1 eccepiva la mancata dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza n.
5609/2021 del Tribunale di Napoli e, quindi, la mancata prova della sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente e del diritto alle somme pretese. In subordine, il resistente evidenziava l'infondatezza della pretesa e della dedotta irreperibilità di all'ultimo indirizzo noto, in un primo momento Parte_2 quello di Castellammare di Stabia alla Strada Pozzano n. 2, e successivamente alla data del 27.9.2022 quello di OR in via Gioacchino Cardano n. 18, ove il ricorrente non aveva mai effettuato la notifica della sentenza e del precetto né tentato l'esecuzione forzata;
parimenti evidenziava le stesse circostanze con riferimento alla posizione di
, residente al medesimo secondo indirizzo del fratello. RO
Pertanto, il resistente eccepiva la mancanza dei tre presupposti previsti ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del Fondo di garanzia ai sensi della L. n. 297/82, ossia 1) un titolo attestante con assoluta certezza il credito per TFR e crediti diversi;
2) la valida notifica di sentenza e precetto e 3) il verbale di una azione esecutiva infruttuosa;
e l'insussistenza di una obbligazione solidale a suo carico rispetto a quella che grava sul datore di lavoro.
2 Tutto ciò premesso, il resistente concludeva chiedendo di: “rigettare la domanda del ricorrente, perché illegittima ed infondata, nonché priva di prova, anche in punto di esistenza del rapporto di lavoro. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
In esito all'odierna udienza, come sostituita dalle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
La domanda è fondata e come tale merita accoglimento.
In linea generale, va rammentato che l'art. 2 L. 29 maggio 1982, n. 297 , ai primi tre commi, prevede che : “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare”, lasciando in tal modo all'iniziativa personale del lavoratore la proposizione della domanda amministrativa per il conseguimento delle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia.
Il legislatore ha in tal modo inteso introdurre a tutela del soddisfacimento del diritto al trattamento di fine rapporto una forma specifica di accollo ex lege, con surrogazione del lavoratore, da parte del Fondo, nel passivo fallimentare.
Ai sensi del 7° comma dell'art. 2 L.297/82 "i pagamenti sono eseguiti dal Fondo entro
60 giorni dalla richiesta dell'interessato". Tale termine, fissato per consentire al Fondo l'espletamento della necessaria istruttoria, non può pregiudicare, nel suo ammontare, il credito del lavoratore, che ha diritto a ricevere quanto gli deve essere corrisposto dal datore di lavoro.
Deve invece ravvisarsi in tale norma la previsione di un vero e proprio obbligo per il Fondo di provvedere al pagamento nel termine massimo di sessanta giorni dalla domanda, con la conseguenza che il mancato rispetto di tale termine può dare luogo ad una autonoma responsabilità a carico del medesimo, che potrebbe essere tenuto, ai sensi dell'art. CP_4
1224, comma 2, c.c., a risarcire il maggior danno per il ritardo nell'adempimento, qualora
3 il lavoratore provi che il pregiudizio subito sia superiore al tasso di svalutazione monetaria che per legge già gli compete. Laddove la legge lo prescrive, avverso il silenzio rifiuto o avverso il provvedimento negativo dell'Istituto previdenziale, è necessario proporre il ricorso amministrativo in seconda istanza al competente organo dell CP_1
Il dies a quo per la proposizione del ricorso va individuato sempre nella data di comunicazione del provvedimento da impugnare. Il termine per la proposizione dei ricorsi nei confronti dell è di 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento CP_1 dell'Istituto. La fattispecie che occupa è regolata dall'art. 46 L. 88/89 , per cui “ Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell' concernenti: CP_5
a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (….)
5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.
6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria”.
Nella fattispecie, risulta avanzata una prima domanda amministrativa a firma del ricorrente
, datata 27.5.22, la quale veniva rigettata;
successivamente, pertanto, in data 27.9.22 il ricorrente presentava ricorso al Comitato provinciale, laddove il deposito del ricorso che occupa è avvenuto il 16.1.23. Il ricorso risulta pertanto procedibile. La natura retributiva del credito relativo alla corresponsione del t.f.r. e degli accessori, non viene modificata dall'accollo disposto dalla legge a carico del Fondo. Ne consegue che deve essere applicato l'art. 429 comma 3, c.p.c. e non l'art. 16 comma 6 della L.412/91, relativo ai soli crediti maturati dal 1.1.92 , di talchè il fondo è tenuto alla corresponsione in favore del lavoratore degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a decorrere dal giorno della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. La ratio di tale normativa va ricercata nella particolare tutela che viene assicurata ai lavoratori dipendenti da imprese insolventi, ai quali il legislatore ha consentito di ottenere in breve tempo il pagamento di un debito cui è tenuto il datore di lavoro. In tale ottica il Legislatore ha disposto la sostituzione del Fondo al datore di lavoro e non invece al fallimento, con la conseguenza che il Fondo è tenuto a corrispondere l'intero credito che grava sul datore di lavoro accessori compresi, senza le limitazioni derivanti dalla legge fallimentare. Gli accessori spettano anche per il periodo necessario per lo svolgimento del procedimento amministrativo di erogazione.
4 Quanto ai fatti, è certo che in data 13-10-21 veniva emessa sentenza da altro giudice di questo Tribunale con la quale veniva accertata l'intecorrenza di rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e i convenuti e Controparte_2 RO per il periodo indicato nella parte motiva (vale a dire quello dall'ottobre 2009
[...] all' ottobre 2013 quale dipendente dell'impresa individuale bar Silvestro Parte_3
e dal novembre 2013 ad ottobre 2018 quale dipendente della ditta
[...] individuale Bar;
con tale sentenza il giudice Parte_4 condannava i convenuti in solido al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 35.992,15 di cui euro 15.053,41 a titolo di TFR oltre interessi rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo. E' certo altresì che tale sentenza è munita di formule esecutiva e atto di precetto e che sia divenuta definitiva, come da relativa attestazione del 1.7.24 appositamente prodotta per via telematica da parte ricorrente e acquisita agli atti del giudizio. Risulta inoltre certo che con provvedimento del 8.3.22 veniva rigettata l'istanza di fallimento nei confronti di . Parte_5
E ancora, risulta documentato che il tentativo di notifica della sentenza nei riguardi di non andava a buon fine, risultando quest'ultimo irreperibile Controparte_2 all'ultimo indirizzo in Castellammare di Stabia strada Pozzano 2, per come emerge dal certificato di residenza prodotto dal ricorrente e dall'avvenuta restituzione della sentenza stessa al mittente in quanto il destinatario era risultato irreperibile come da relate del 15/11/21 e del 30/3/22 ( data quest'ultima in cui veniva rispedito il plico al mittente. E' certo inoltre, e pacifico che, come da certificato prodotto al n. 12 dei documenti del ricorrente alla data del 21.3.2022 risultava residente a Controparte_2
Castellammare di Stabia alla Strada Pozzano, n. 2, presso cui era stata tentata, appunto, la notifica.
Analogamente accadeva per il tentativo di notifica nei riguardi di RO
, presso la quale l'ufficiale giudiziario si recava più volte rinvenendo il
[...] domicilio di OR v. Cardano 18 relativo al nominativo , Parte_6 sempre chiuso, come da verbale dei 17-5-22, nella produzione del ricorrente ( doc. 9)
. Non appare rilevante, a parere di questo giudice, quanto sottolineato dal convenuto, vale a dire che alla data del 27.9.2022 in cui il ricorrente aveva esperito ricorso amministrativo, il non fosse più residente in [...]di Controparte_2
Stabia bensì in OR ( Na) in via Gioacchino Cardano, n. 18, presso cui nessun tentativo di notifica è stato compiuto, posto che detto tentativo deve essere “serio”, tale apprendo quello svolto dal ricorrente e di cui si è dato conto, non essendo anche necessario che esso sia ripetuto, in una sorta di “inseguimento” da parte del notificante dei vari indirizzi di residenza del precettato (sul punto: Cass., sentenza. 10953 del 11/07/2003: In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della
5 domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, grava sul CP_1 lavoratore l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del relativo credito, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti e che l'azione esecutiva - che deve conformarsi all'ordinaria diligenza - sia stata esercitata in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso (…) ( v. anche Cass., n. . 4666 del 2002 , n. 4783 del 2003 ).
Per quanto sopra esposto, deve quindi essere affermato il diritto del ricorrente a percepire la somma di euro 15.053,41 oltre interessi e rivalutazione dal 25/10/18 al soddisfo, a titolo di t.f.r . Segue la condanna sul punto del convenuto. Inoltre, deve essere accolta la domanda volta a ottenere dal Fondo di Garanzia i crediti diversi dal TFR, come individuati nel ricorso, con conseguente condanni l al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.947,20 -pari al CP_1 massimale per il 2018-, oltre interessi dalla domanda del 27/5/22 al soddisfo . In particolare, si perviene a tale calcolo sulla base del fatto che nella sentenza definitiva sopra indicata il giudicante Giudice ha fatto propri i conteggi allegati per l'udienza del 13/10/21, con la conseguenza che da questi ed in riferimento ai crediti diversi dal TFR, come previsti dal D.Lgs 80/92, questi vanno individuati nelle retribuzioni maturate da agosto a ottobre 2018, per complessivi € 4.422,35, oltre ai ratei di 13^ mensilità pari a € 1.294,83; In particolare, retr.agosto 2018 € 1.553,80 , retr.settembre 2018 € 1.553,80 , ret.ottobre 2018 € 1.314,75 , tredicesima 2018 € 1.294,83, quattordicesima 2018 € 517,93 , totale € 6.235,15. Va infine rilevato che con sentenza n. 459/00 la Corte Costituzionale ha sancito definitivamente la cumulabilità tra interessi legali e rivalutazione monetaria, laddove crediti da lavoro vengano pagati in ritardo, anche in caso di maturazione dopo il 31.12.94. L deve pertanto essere condannato al pagamento della somma sopra indicata CP_1
a titolo di t.f.r; su tale somma, data la natura retributiva del credito, vanno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT a decorrere dal momento di maturazione del credito (data di cessazione del rapporto di lavoro, quanto al t.f.r., maturazione dei crediti quanto alla restante somma) fino al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione , giusta dichiarazione di resa anticipazione. Ai sensi dell'art. 447 c.p.c., la sentenza è provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c., così provvede:
6 a)accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di cui in epigrafe della somma di euro 15.053,41 per t.f.r.., per le causali di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo. Condanni altesì l al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.947,20 CP_1 oltre interessi dalla domanda del 27/5/22 al soddisfo.
b)condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 2630,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari. Napoli, 20.3.25
Il Giudice dr. Elisa Tomassi
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