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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/06/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132, 429 e 447-bis
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, esaurita la discussione avvenuta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c. e preso atto delle conclusioni rassegnate delle parti, all'esito della camera di consiglio, mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2449 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
P.I. ), in persona del legale rappresentantepro tempore, Parte_1 P.IVA_1 in giudizio con gli avv.ti Alessandro Fiumani e Francesco Mandelli
-opponente-
e
(P.I. , in persona del legale rappresentantepro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, in giudizio con gli avv.ti Nadia Baldini e Sara Scarpantoni
-opposta-
***
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo – Indennità di avviamento – Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER FORNITURE STORE “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento dei Pt_1 motivi suesposti così decidere:
1. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo con qualsiasi statuizione e, per l'effetto, revocarlo per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, non ultimo l'erroneità della somma richiesta.
2. IN VIA SUBORDINATA, NEL
MERITO, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Giudice accerti la posizione debitoria di Controparte_2
pagina 1 di 5 nei confronti della (P.IVA: , ridurre la pretesa avversa Pt_1 Parte_2 P.IVA_2 delle somme non dovute e comunque non provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto.
3. IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare
e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
4. Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto legale quale antistarario”;
- PER “1) Preliminarmente si chiede ai sensi degli artt. 423, 648 e 666 Controparte_1
c.p.c. l'emissione dell'ordinanza di pagamento immediatamente esecutiva per le somme non contestate ammontanti ad € 25.154,45 a carico della società opponente;
2) Dichiarare il mutamento di rito ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c.; 3) Condannare la società opponente al pagamento della somma di € 25.154,45 per i canoni scaduti e non pagati sino al luglio 2020, oltre interessi moratori e rivalutazione, come per legge, dalla scadenza di ogni singolo rateo sino al pagamento;
4) Condannare la società opponente ai sensi dell'art. 96, 3 comma c.p.c. al pagamento del risarcimento che si riterrà in via equitativa di giustizia;
5) Respingere la domanda avanzata dall'opposto in quanto infondata in fatto e diritto;
6) Con vittoria di onorari e con il rimborso di tutte le spese sostenute da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., (di seguito anche solo “ ”) ha Parte_1 Parte_1 opposto il decreto ingiuntivo emesso in data 04/08/2020 dall'intestato Tribunale (R.G. n. 1728/2020) con cui, su ricorso di (di seguito anche solo “ ”) le è stato ingiunto il Controparte_1 CP_1 pagamento della somma di euro 27615,19, oltre interessi come da domanda e spese del monitorio.
I-1.1. In sede monitoria ha attivato il preteso diritto di credito, premettendo che tra le parti CP_1 era intercorso, in data 30 gennaio 2017, contratto di locazione ad uso non abitativo di una porzione immobiliare sita in AN SAAN (TE) – Viale Europa 23-25, a fronte del quale si Parte_1 era resa morosa della somma di euro 27.615,19 per i canoni di locazione da marzo a maggio 2019 e da gennaio a luglio 2020 oltre successivi maturandi nonché per le fatture per la fornitura di utenze, servizi e oneri condominiali.
I-1.2. L'opponente, a sostegno dell'opposizione ha allegato e dedotto:
- la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo e del ricorso, per essere alla stessa stata acclusa una relata avente ad oggetto altri soggetti;
pagina 2 di 5 - la nullità della procura alle liti rilasciata in sede monitoria, essendo illeggibile la firma in calce alla stessa;
- che la morosità aveva trovato la sua origine nelle condizioni di difficoltà conseguenti alla pandemia da Covid-19;
- l'erroneità dell'importo ingiunto, essendo intervenuto il pagamento del canone di marzo 2020 in data 09/07/2020 (valuta 10/07/2020).
I-2. Si è costituita l'opposta, concludendo in termini conformi a quelli indicati in epigrafe.
In particolare, l'opposta, ha, a sua volta, dedotto il raggiungimento dello scopo della notifica del titolo opposto, precisando la sanabilità dell'eventuale difetto di procura. Nel merito, l'opposta ha eccepito l'erroneità della introduzione della opposizione con rito ordinario, essendo invece il titolo opponibile con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. e, in ordine al quantum, ha rilevato come il pagamento della mensilità di marzo è intervenuto successivamente al deposito del ricorso monitorio, avvenuto il 06/07/2020.
Ha chiesto, infine, la condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
I-3. All'esito della prima udienza, accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. limitatamente all'importo di euro
25.154,45, il precedente istruttore ha disposto il mutamento del rito da ordinario in locatizio, rinviando il procedimento per la discussione.
I-3.1. La causa, documentalmente istruita, e medio tempore pervenuta sul ruolo istruttorio dello scrivente,
è stata discussa nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c., mediante lo scambio di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione del 04/06/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. In ordine alle questioni relative alla relata di notificazione, si osserva sinteticamente quanto segue.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 23620 del
28/09/2018, Rv. 650466-02). Del resto, anche la materia delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata è presidiata dal principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c.
(cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285-01; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20625 del 31/08/2017, Rv. 645225-01; Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24568 del 05/10/2018, Rv. 651155-03).
È quanto dato discorrere nel caso di specie, essendo evidente che la notificazione del decreto ingiuntivo e del ricorso per decreto ingiuntivo hanno in ogni caso raggiunto il loro scopo.
pagina 3 di 5 II-5. Rispetto alla dedotta illeggibilità della procura, deve osservarsi come tale difetto sia stato definitivamente e tempestivamente sanato dalla opposta, che ha versato in atti nuova e specifica procura ad litem allegata alla comparsa di costituzione e risposta, con gli effetti di cui all'art. 182 c.p.c.
II-6. Rispetto al merito della pretesa creditoria, si osserva come la opponente si sia limitata a una generica contestazione dell'an e del quantum del diritto di credito azionato dall'opposta, lamentando una difficoltà economica data dagli eventi pandemici, senza tuttavia contestare la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, né, tantomeno, la sua morosità.
Non è in contestazione tra le parti, ma anzi risulta espressamente riconosciuto che l'opponente abbia versato la (sola) somma di euro 2.460,74, relativa al canone di locazione di marzo 2020, successivamente alla data di iscrizione a ruolo del ricorso monitorio.
Sulla scorta della concreta condotta processuale delle parti e della segnalata assoluta genericità delle contestazioni dell'opponente, deve ritenersi pacifica la debenza dell'importo ingiunto, detratta la somma pagata successivamente al deposito del ricorso monitorio.
Dall'intervenuto parziale pagamento discende la revoca del decreto opposto. La giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del credito vantato dall'ingiungente, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto nel giudizio di opposizione, con l'effetto nel caso di intervenuto pagamento del credito nel corso del giudizio il decreto ingiuntivo va revocato (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8428 del 10/04/2014; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21432 del 17/10/2011).
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-7. Ne consegue la revoca del decreto opposto e la contestuale condanna di al pagamento, Parte_1 in favore di , della somma di euro 25.154,45, oltre interessi dalla scadenza del singolo canone CP_1
e sino al soddisfo.
III-8. Le spese della fase monitoria (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8428 del 10/04/2014), come quelle del giudizio di opposizione, sono dovute dall'opponente in quanto causalmente riconducibili al proprio inadempimento e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (per la fase monitoria parametri relativi alla tabella n. 8, valore della controversia ricompreso nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00, tenuto conto della morosità alla data del deposito del ricorso monitorio;
per la fase di opposizione pagina 4 di 5 parametri relativi alla tabella n. 2, valore della controversia ricompreso nello scaglione da euro 5.200,01
a euro 26.000,00, tenuto conto del pagamento medio tempore intervenuto, valori medi per tutte le fasi).
III-9. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla opposta, la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti. Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.
In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96 c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n. 26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale della opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 763/2020 (R.G. n. 1728/2020), già munito di esecuzione provvisoria parziale, per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto,
- CONDANNA al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 25.154,45, oltre interessi dalla scadenza del singolo canone e sino al soddisfo;
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle Parte_1 Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano complessivamente (fase monitoria e fase di opposizione) in euro
6.447,00 per compensi e in euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Nadia Baldini e Sara Scarpantoni, dichiaratesi antistatarie.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 5 giugno 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132, 429 e 447-bis
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, esaurita la discussione avvenuta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c. e preso atto delle conclusioni rassegnate delle parti, all'esito della camera di consiglio, mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2449 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
P.I. ), in persona del legale rappresentantepro tempore, Parte_1 P.IVA_1 in giudizio con gli avv.ti Alessandro Fiumani e Francesco Mandelli
-opponente-
e
(P.I. , in persona del legale rappresentantepro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, in giudizio con gli avv.ti Nadia Baldini e Sara Scarpantoni
-opposta-
***
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo – Indennità di avviamento – Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER FORNITURE STORE “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento dei Pt_1 motivi suesposti così decidere:
1. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo con qualsiasi statuizione e, per l'effetto, revocarlo per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, non ultimo l'erroneità della somma richiesta.
2. IN VIA SUBORDINATA, NEL
MERITO, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Giudice accerti la posizione debitoria di Controparte_2
pagina 1 di 5 nei confronti della (P.IVA: , ridurre la pretesa avversa Pt_1 Parte_2 P.IVA_2 delle somme non dovute e comunque non provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto.
3. IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare
e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
4. Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto legale quale antistarario”;
- PER “1) Preliminarmente si chiede ai sensi degli artt. 423, 648 e 666 Controparte_1
c.p.c. l'emissione dell'ordinanza di pagamento immediatamente esecutiva per le somme non contestate ammontanti ad € 25.154,45 a carico della società opponente;
2) Dichiarare il mutamento di rito ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c.; 3) Condannare la società opponente al pagamento della somma di € 25.154,45 per i canoni scaduti e non pagati sino al luglio 2020, oltre interessi moratori e rivalutazione, come per legge, dalla scadenza di ogni singolo rateo sino al pagamento;
4) Condannare la società opponente ai sensi dell'art. 96, 3 comma c.p.c. al pagamento del risarcimento che si riterrà in via equitativa di giustizia;
5) Respingere la domanda avanzata dall'opposto in quanto infondata in fatto e diritto;
6) Con vittoria di onorari e con il rimborso di tutte le spese sostenute da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., (di seguito anche solo “ ”) ha Parte_1 Parte_1 opposto il decreto ingiuntivo emesso in data 04/08/2020 dall'intestato Tribunale (R.G. n. 1728/2020) con cui, su ricorso di (di seguito anche solo “ ”) le è stato ingiunto il Controparte_1 CP_1 pagamento della somma di euro 27615,19, oltre interessi come da domanda e spese del monitorio.
I-1.1. In sede monitoria ha attivato il preteso diritto di credito, premettendo che tra le parti CP_1 era intercorso, in data 30 gennaio 2017, contratto di locazione ad uso non abitativo di una porzione immobiliare sita in AN SAAN (TE) – Viale Europa 23-25, a fronte del quale si Parte_1 era resa morosa della somma di euro 27.615,19 per i canoni di locazione da marzo a maggio 2019 e da gennaio a luglio 2020 oltre successivi maturandi nonché per le fatture per la fornitura di utenze, servizi e oneri condominiali.
I-1.2. L'opponente, a sostegno dell'opposizione ha allegato e dedotto:
- la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo e del ricorso, per essere alla stessa stata acclusa una relata avente ad oggetto altri soggetti;
pagina 2 di 5 - la nullità della procura alle liti rilasciata in sede monitoria, essendo illeggibile la firma in calce alla stessa;
- che la morosità aveva trovato la sua origine nelle condizioni di difficoltà conseguenti alla pandemia da Covid-19;
- l'erroneità dell'importo ingiunto, essendo intervenuto il pagamento del canone di marzo 2020 in data 09/07/2020 (valuta 10/07/2020).
I-2. Si è costituita l'opposta, concludendo in termini conformi a quelli indicati in epigrafe.
In particolare, l'opposta, ha, a sua volta, dedotto il raggiungimento dello scopo della notifica del titolo opposto, precisando la sanabilità dell'eventuale difetto di procura. Nel merito, l'opposta ha eccepito l'erroneità della introduzione della opposizione con rito ordinario, essendo invece il titolo opponibile con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. e, in ordine al quantum, ha rilevato come il pagamento della mensilità di marzo è intervenuto successivamente al deposito del ricorso monitorio, avvenuto il 06/07/2020.
Ha chiesto, infine, la condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
I-3. All'esito della prima udienza, accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. limitatamente all'importo di euro
25.154,45, il precedente istruttore ha disposto il mutamento del rito da ordinario in locatizio, rinviando il procedimento per la discussione.
I-3.1. La causa, documentalmente istruita, e medio tempore pervenuta sul ruolo istruttorio dello scrivente,
è stata discussa nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c., mediante lo scambio di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione del 04/06/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. In ordine alle questioni relative alla relata di notificazione, si osserva sinteticamente quanto segue.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 23620 del
28/09/2018, Rv. 650466-02). Del resto, anche la materia delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata è presidiata dal principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c.
(cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285-01; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20625 del 31/08/2017, Rv. 645225-01; Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24568 del 05/10/2018, Rv. 651155-03).
È quanto dato discorrere nel caso di specie, essendo evidente che la notificazione del decreto ingiuntivo e del ricorso per decreto ingiuntivo hanno in ogni caso raggiunto il loro scopo.
pagina 3 di 5 II-5. Rispetto alla dedotta illeggibilità della procura, deve osservarsi come tale difetto sia stato definitivamente e tempestivamente sanato dalla opposta, che ha versato in atti nuova e specifica procura ad litem allegata alla comparsa di costituzione e risposta, con gli effetti di cui all'art. 182 c.p.c.
II-6. Rispetto al merito della pretesa creditoria, si osserva come la opponente si sia limitata a una generica contestazione dell'an e del quantum del diritto di credito azionato dall'opposta, lamentando una difficoltà economica data dagli eventi pandemici, senza tuttavia contestare la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, né, tantomeno, la sua morosità.
Non è in contestazione tra le parti, ma anzi risulta espressamente riconosciuto che l'opponente abbia versato la (sola) somma di euro 2.460,74, relativa al canone di locazione di marzo 2020, successivamente alla data di iscrizione a ruolo del ricorso monitorio.
Sulla scorta della concreta condotta processuale delle parti e della segnalata assoluta genericità delle contestazioni dell'opponente, deve ritenersi pacifica la debenza dell'importo ingiunto, detratta la somma pagata successivamente al deposito del ricorso monitorio.
Dall'intervenuto parziale pagamento discende la revoca del decreto opposto. La giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del credito vantato dall'ingiungente, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto nel giudizio di opposizione, con l'effetto nel caso di intervenuto pagamento del credito nel corso del giudizio il decreto ingiuntivo va revocato (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8428 del 10/04/2014; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21432 del 17/10/2011).
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-7. Ne consegue la revoca del decreto opposto e la contestuale condanna di al pagamento, Parte_1 in favore di , della somma di euro 25.154,45, oltre interessi dalla scadenza del singolo canone CP_1
e sino al soddisfo.
III-8. Le spese della fase monitoria (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8428 del 10/04/2014), come quelle del giudizio di opposizione, sono dovute dall'opponente in quanto causalmente riconducibili al proprio inadempimento e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (per la fase monitoria parametri relativi alla tabella n. 8, valore della controversia ricompreso nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00, tenuto conto della morosità alla data del deposito del ricorso monitorio;
per la fase di opposizione pagina 4 di 5 parametri relativi alla tabella n. 2, valore della controversia ricompreso nello scaglione da euro 5.200,01
a euro 26.000,00, tenuto conto del pagamento medio tempore intervenuto, valori medi per tutte le fasi).
III-9. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla opposta, la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti. Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.
In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96 c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n. 26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale della opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 763/2020 (R.G. n. 1728/2020), già munito di esecuzione provvisoria parziale, per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto,
- CONDANNA al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 25.154,45, oltre interessi dalla scadenza del singolo canone e sino al soddisfo;
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle Parte_1 Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano complessivamente (fase monitoria e fase di opposizione) in euro
6.447,00 per compensi e in euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Nadia Baldini e Sara Scarpantoni, dichiaratesi antistatarie.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 5 giugno 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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