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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 87/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 87/2023
promossa da:
, in persona del procuratore speciale, Parte_1
Avv. elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Elena Parte_2
V. M-ì. Santoro, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, in ONroparte_1
persona dei soci e legali rappresentanti pro tempore, sigg.ri e ONroparte_1 [...]
elettivamente domiciliata in Figline NO (FI), presso lo studio dell'Avv. CP_1
RI CA, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 3467/2022 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: come in atto di appello, e quindi “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, in via definitiva, in riforma della sentenza appellata n. 3467/2022, resa il
12.12.2022 dal Tribunale Civile di Firenze, notificata in data 13.12.2022 a definizione della causa rubricata al n. R.G. 13373/2019, per i motivi meglio precisati in premessa, confermare il decreto ingiuntivo opposto (n. 2893/2019 – R.G. n. 7650/2019) e per l'effetto condannare l'appellata al pagamento della somma di € 32.652,69 o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi a far data dalla domanda, le spese di cui in decreto, con conseguente condanna alla restituzione della somma di euro 16.872,89, nonché le spese legali del presente giudizio in favore della appellante e quelle relative al primo grado, comprese quelle di CTU e CTP. In via istruttoria, si chiede, occorrendo, la riconvocazione a chiarimenti del CTU estensore dell'elaborato peritale depositato in primo grado”.
Per la parte appellata: “Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. Dichiarare, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 co. 1 n. 2) c.p.c. ante
Riforma Cartabia;
2. Nel merito, comunque, rigettare l'appello proposto da Parte_1
(già ) perché infondato in fatto e in diritto;
3. Confermare
[...] ONroparte_2
integralmente, in ogni caso, la sentenza impugnata, n. 3467/2022 emessa dal Tribunale di
Firenze in persona della Dott.ssa Colzi Giovanna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. il
12/12/2022 nel giudizio iscritto al RG n. 13373/2019; 4. Condannare l'appellante alla rifusione degli onorari e delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del
DM n. 55/2014 e successive modifiche.
5. In denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello, benché nessuna domanda inerente l'eccezione di nullità sia stata richiesta nelle conclusioni dall'odierna appellante che, pertanto è da ritenersi tamquam non esset, e quindi in denegata ipotesi di rinnovazione degli atti nulli ex artt. 354 co. 4 e
356 c.p.c. e decisione nel merito della presente controversia, Voglia Codesta Ecc. Corte
d'Appello accogliere le conclusioni già formulate in primo grado che qui si ritrascrivono:
Nel merito in via preliminare: previa revoca e/o dichiarazione di inefficacia giuridica del decreto ingiuntivo il D.I. provvisoriamente esecutivo n. 2893/2019 emesso dal Tribunale di Firenze nella persona della Dott.ssa ZE in data 23/06/2019 e depositato in cancelleria in data 25/06/2019 (R.G. n. 7650/19), notificato a mezzo pec in data 29 luglio
2019, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati da e CP_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n. 4 c.c. per i periodi dal 31/01/2007 al CP_2
26/03/2010 per tutti i motivi esposti al punto sub. 1) e per l'effetto dichiarare che la soc.
(P.I. ONroparte_1
) nulla deve a con riferimento a detti periodi di cui P.IVA_1 ONroparte_2
2 alla fattura n. M146879386 emessa il 03/10/2014 ed in scadenza al 22/11/2014; Nel merito in via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, sempre previa revoca e/o dichiarazione di inefficacia giuridica del decreto ingiuntivo il D.I. provvisoriamente esecutivo n. 2893/2019 emesso dal Tribunale di Firenze nella persona della Dott.ssa
ZE in data 23/06/2019 e depositato in cancelleria in data 25/06/2019 (R.G. n.
7650/19), notificato a mezzo pec in data 29 luglio 2019, accertata e dichiarata la violazione delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt.
1175, 1366 e 1375 c.c. da parte di e configuranti abuso del diritto CP_2 CP_2
per i motivi esposti al punto sub. 2 e comunque perché trattasi in parte di crediti prescritti, annullare le fatture di pagamento oggetto di ingiunzione e dichiarare che nulla
è dovuto dalla a favore di e con ripetizione ONroparte_1 CP_2 CP_2
delle somme versate da a favore di e e pari ONroparte_1 CP_2 CP_2 ad € 17.308,77; Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della sopra spiegata domanda di annullamento delle fatture di pagamento emesse da CP_2
e con abuso del diritto, previa sempre la revoca e/o la dichiarazione di
[...] CP_2
inefficacia giuridica del decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo n.
2893/2019 emesso dal Tribunale di Firenze nella persona della Dott.ssa ZE in data
23/06/2019 e depositato in cancelleria in data 25/06/2019 (R.G. n. 7650/19), notificato a mezzo pec in data 29 luglio 2019, Voglia l'Ill.mo Giudice adito rideterminare le somme eventualmente dovute dalla , decurtando i crediti prescritti, gli ONroparte_1
interessi moratori non dovuti e le somme già corrisposte con riferimento alla fattura n.
M146879386 emessa il 03/10/2014 ed in scadenza al 22/11/2014, previo accertamento dei consumi realmente effettuati e la loro corrispondenza con quelli fatturati, con condanna al pagamento dell'eventuale importo dovuto dalla mediante rate ONroparte_1 mensili non superiori ad € 100,00; In ogni caso con condanna della convenuta e CP_2
al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 co. 1 c.p.c. che si CP_2 ritiene equo quantificare in € 5.000,00 salvo quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ed in ogni caso con condanna alle spese ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 co. 3
c.p.c. In tutti i casi con vittoria di spese, comprese quelle di CTU e CTP, diritti ed onorari di causa, nonché delle spese ed onorari per l'instaurazione della procedura di mediazione presso l'OCF di Firenze”.”
MOTIVAZIONE
ON 1) (di seguito: ha proposto appello Parte_3
avverso la sentenza n. 3467/2022 del Tribunale di Firenze, con la quale era stata accolta
3 l'opposizione proposta da ONroparte_1
(di seguito: nei confronti del decreto ingiuntivo n. 2893/2019, emesso dal predetto CP_1
ON Tribunale su richiesta di per l'importo di € 32.652,69, oltre accessori. ON 1.1) aveva chiesto ed ottenuto il predetto decreto ingiuntivo esponendo di essere creditrice di per la fornitura di energia elettrica ad un immobile sito in CP_1
Rignano sull'Arno (FI), in forza di relativo contratto con CP_1
1.2) aveva proposto opposizione nei confronti di tale decreto ingiuntivo, CP_1
allegando che:
ON
• il credito vantato da era in larga parte prescritto, come attestato dalla risalenza ON nel tempo delle fatture azionate dalla stessa n sede monitoria;
• il credito non prescritto era pari ad € 16.884,18 (oltre Iva) ma aveva versato CP_1
l'importo di € 17.308,77; ON
• nulla era dunque ancora dovuto a ON
• aveva posto in essere un abuso del diritto, emettendo fatture a distanza di tempo (una sola dal 2007 al 2014) ed in via cumulativa, determinando l'insorgenza di un importo di notevole rilievo;
• non vi era certezza sull'esatto quantitativo di energia fornito, che veniva comunque contestato da non potendo peraltro rappresentare idonea prova al riguardo la CP_1
ON documentazione (e cioè, le fatture) dimessa da
1.2.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Voglia l'Ill.mo
Giudice Unico del Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, In via preliminare:
Sospendere ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2893/2019 (R.G. n. 7650/19) emesso dal Tribunale di
Firenze nella persona della Dott.ssa ZE in data 23/06/2019 e depositato in cancelleria in data 25/06/2019, notificato a mezzo pec in data 29 luglio 2019 sussistendo i gravi motivi per la sospensione per quanto esposto al punto sub 4). Nel merito in via preliminare: previa revoca e/o dichiarazione di inefficacia giuridica del decreto ingiuntivo il D.I. provvisoriamente esecutivo n. 2893/2019 emesso dal Tribunale di
Firenze nella persona della Dott.ssa ZE in data 23/06/2019 e depositato in cancelleria in data 25/06/2019 (R.G. n. 7650/19), notificato a mezzo pec in data 29 luglio
2019, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati da e CP_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n. 4 c.c. per i periodi dal 31/01/2007 al CP_2
26/03/2010 per tutti i motivi esposti al punto sub. 1) e per l'effetto dichiarare che la soc.
(P.I. ONroparte_1
) nulla deve a con riferimento a detti periodi di cui P.IVA_1 ONroparte_2
alla fattura n. M146879386 emessa il 03/10/2014 ed in scadenza al 22/11/2014; Nel
4 merito in via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, sempre previa revoca e/o dichiarazione di inefficacia giuridica del decreto ingiuntivo il D.I. provvisoriamente esecutivo n. 2893/2019 emesso dal Tribunale di Firenze nella persona della Dott.ssa
ZE in data 23/06/2019 e depositato in cancelleria in data 25/06/2019 (R.G. n.
7650/19), notificato a mezzo pec in data 29 luglio 2019, accertata e dichiarata la violazione delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt.
1175, 1366 e 1375 c.c. da parte di e configuranti abuso del diritto CP_2 CP_2
per i motivi esposti al punto sub. 2 e comunque perché trattasi in parte di crediti prescritti), annullare le fatture di pagamento oggetto di ingiunzione e dichiarare che nulla
è dovuto dalla a favore di e con ripetizione ONroparte_1 CP_2 CP_2
delle somme versate da a favore di e e pari ONroparte_1 CP_2 CP_2 ad € € 17.308,77; Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della sopra spiegata domanda di annullamento delle fatture di pagamento emesse da e con abuso del diritto, previa sempre la revoca e/o la CP_2 CP_2
dichiarazione di inefficacia giuridica del decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo n. 2893/2019 emesso dal Tribunale di Firenze nella persona della Dott.ssa
ZE in data 23/06/2019 e depositato in cancelleria in data 25/06/2019 (R.G. n.
7650/19), notificato a mezzo pec in data 29 luglio 2019, Voglia l'Ill.mo Giudice adito rideterminare le somme eventualmente dovute dalla , decurtando ONroparte_1
i crediti prescritti, gli interessi moratori non dovuti e le somme già corrisposte con riferimento alla fattura n. M146879386 emessa il 03/10/2014 ed in scadenza al
22/11/2014, previo accertamento dei consumi realmente effettuati e la loro corrispondenza con quelli fatturati, con condanna al pagamento dell'eventuale importo dovuto dalla mediante rate mensili non superiori ad € 100,00; In ONroparte_1 tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. ON 1.3) Si era costituita che aveva contestato la fondatezza dell'opposizione, in particolare esponendo che:
o era stato violato il termine minimo a comparire, ex art. 163bis c.p.c., con conseguente nullità della citazione;
ON
o la contestazione alla sussistenza del credito dedotto da ra del tutto strumentale e generica.
1.3.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali esposte in narrativa, così decidere: - In via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare la nullità della citazione per inosservanza del termine minimo di comparizione in giudizio ex art. 163 bis c.p.c. e per l'effetto disporre il rinnovo della citazione con fissazione di una nuova udienza di comparizione nel rispetto dei
5 termini previsti dal codice di rito;
nel merito, comunque: respingere l'avversa opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2893/19 (R.G. 7650/19) emesso dal Tribunale di Firenze in data 23 giugno 2019, notificato il 29 giugno 2019, con il quale intimava il pagamento dell'importo di € 32.652,69 per ONroparte_2
l'utenza energia elettrica a servizio dello stabile sito in Rignano Sull'Arno, Via Comunale dell'Isola n. 33. - sempre nel merito, subordinatamente, comunque, rigettare le pretese tutte formulate dall'opponente, per il difetto di legittimazione passiva della opposta e perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate per le motivazioni esposte in narrativa e di conseguenza condannare lo stesso al pagamento di € 32.652,69, o quella somma maggiore e minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre gli interessi convenzionali dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino all'effettivo soddisfo, le spese di cui in decreto, nonché le spese legali del presente giudizio, oltre gli accessori come per legge”.
1.4) Effettuata istruttoria mediante produzioni documentali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Firenze aveva infine ritenuto che:
− era infondata l'eccezione di nullità basata sulla mancata assegnazione del termine minimo a comparire ex art. 163bis c.p.c., stante la costituzione della convenuta e la proposizione di difese sul merito da parte di quest'ultima;
− l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente era fondata con riferimento
“...al periodo fatturato a conguaglio nella fattura 3/10/2014, ossia per il periodo
01/11/2007 (in realtà 31/1/2007) fino al 31/10/2009”;
− in base ai calcoli operati dal consulente tecnico d'ufficio, la prescrizione predetta risultava attenere ad un credito per complessivi € 25.989,88;
− “Occorre inoltre decurtare dal credito fatturato ciò che il CTU ha rilevato come consumi contabilizzati in eccesso in fattura, alla luce delle risultanze del distributore. Sul punto, con ragionamento tecnico ineccepibile e motivato, pienamente condivisibile, il CTU nella tabella 5 e 6 di pag. 8 quantifica l'energia addebitata da in 362.862 KWH mentre l'energia contabilizzata dal CP_2
distributore E-Distribuzione è inferiore , con conseguente eccesso addebitato in fattura di 77.247 KWH che il CTU quantifica in € 16.221,87. Non solo. Il CTU ON rileva che ha applicato un costo dell'energia superiore al dovuto, pari ad €
0,25 anziché 0,21 al KW/H, con conseguente necessaria rideterminazione dell'importo totale della fattura di ottobre 2014 in € 42.138,39”; ON
− “La somma astrattamente dovuta ad detratti i crediti oggetto di prescrizione e prima dei pagamenti dell'opponente, era quindi pari ad € 435,88 (42.138,39 +
509,24 - 16.221,87 - 25.989,88)”;
6 − “Considerato quindi che l'opponente ha versato prima del giudizio la somma di €
17.308,77, superiore al dovuto, deve ritenersi che nulla l'opponente deve all'opposto per le fatture oggetto di ingiunzione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo”; ON
− era fondata la domanda di di condanna di alla restituzione degli importi CP_1 versati in eccesso dalla stessa con il rilievo per cui “L'importo dovuto in CP_1
restituzione deve comunque essere rideterminato alla luce del minimo credito
ON residuo di ome sopra esposto, quindi in € 16.872,89 ( € 17.308,77 – 435,88 ), oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo ex art. 2033 c.c.,
ON non potendosi ravvisare mala fede nella richiesta di pagamento di basata come per ogni fornitura di energia e gas sulle risultanze del distributore”.
1.4.1) Il Tribunale di Firenze aveva infine reso la seguente statuizione: “-
ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2893/2019 rg
7650/2019 emesso dal Tribunale di Firenze il 25/06/2019; - Accerta che la soc.
[...]
nulla deve a ONroparte_1 CP_2
per le fatture oggetto di ingiunzione , accertati i periodi prescritti di cui alla
[...]
fattura n. M146879386 emessa il 03/10/2014 ed il pagamento effettuato dall'opponente prima del giudizio di €17.308,77; - NN l'opposta alla ONroparte_2
restituzione in favore di ONroparte_1
della minor somma di € 16.872,89 oltre interessi dalla domanda
[...] giudiziale al saldo;
NN l'opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 7.616,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali , Iva e CPA oltre anticipazioni di € 286,00 C.U. e marca;
- PONE le spese di CTU e di CTP dell'opponente a definitivo carico dell'opposta”. ON 2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 163 BIS e 164 COD.
PROC. CIV.”, contestando la motivazione addotta dal giudice di prime a fondamento della ritenuta sanatoria della nullità dell'atto di citazione per violazione del termine minimo a comparire, basata sugli effetti asseritamente derivanti dall'esposizione di difese sul merito della causa;
2°. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2948 E 2697 COMMA
COD. CIV. E 115, 1° COMMA COD. PROC. CIV”, rilevando come il Tribunale si fosse discostato dalle indicazioni fornite dal CTU in ordine all'esatto ammontare ON del credito prescritto, residuando in effetti tuttora un credito a favore di
7 3°. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 91 COD. PROC. CIV.”, evidenziando come l'accoglimento del gravame avrebbe dovuto condurre anche alla riforma della decisione in punto di spese.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c,, contestando comunque anche nel merito le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata e concludendo quindi nei termini ricordati in epigrafe.
3) Ciò premesso, deve rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Preliminarmente all'analisi del gravame deve peraltro essere presa in considerazione l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., onde rilevarne immediatamente l'infondatezza.
In proposito occorre infatti ricordare come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass. 27199 del
16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando il ricorso a modalità non rigidamente formali nella proposizione di atti di gravame ed evidenziando dunque che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass. 7675 del 19.3.2019). Infine, è stato precisato che “In materia di appello,
8 l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa” (così
Cass. 20124 del 7.10.2015).
In quest'ottica va quindi evidenziato come il gravame in analisi non possa in alcun modo assurgere al deficit contenutistico valorizzato dalla Suprema Corte onde ritenere applicabile l'art. 342 c.p.c., dal momento che risultano esposti dall'appellante profili di censura sufficientemente chiari nei confronti della sentenza impugnata, con indicazione delle considerazioni del giudice di prime cure oggetto delle censure predette, la cui valutazione deve quindi essere compiuta sul piano della fondatezza o meno dell'appello e non su quello della sua ammissibilità.
3.2) Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la reiezione dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, da parte del giudice di prime cure, deducendo tra l'altro che “...il mancato rispetto del termine di cui sopra comporta necessariamente la nullità dell'atto di citazione, essendo il termine perentorio, inderogabile ed assoluto in quanto posto a presidio delle garanzie di difesa del convenuto e la costituzione in giudizio non produce alcun effetto sanante. La difesa nel merito (che nella comparsa di costituzione non è avvenuta), infatti, costituisce attività tuzioristica ed a scopo di cautela delle ragioni del rappresentato nel caso di eventuale rigetto dell'eccezione, ma il suo compimento (peraltro avvenuto solo in sede di prima memoria
183 VI comma c.p.c,) non può essere ritenuto premiale e sanante dell'errore svolto dalla parte attrice”. ON
ha altresì argomentato al riguardo che, se fosse stato concesso un termine a comparire conforme ai parametri normativi, “Sarebbe stato possibile (ed anzi opportuno) ON per chiamare in giudizio la compagnia distributrice della energia, sia per acquisire elementi circa il momento effettivo di decorrenza dei termini prescrittivi sia per svolgere eventuale domanda di malleva nei confronti della stessa per essere tenuta indenne da pregiudizi conseguenti alla negligente e carente attività di rilevazione dei consumi, ma il mancato rispetto dei termini a comparire ha inibito alla odierna appellante tale facoltà che è stata ugualmente negata nel corso del procedimento in conseguenza dell'errata decisione adottata dal Giudice nel corso del giudizio”.
9 3.2.1) Il motivo è, nel complesso, infondato.
3.2.1.1) L'art. 164, terzo comma, c.p.c. prevede che “La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma;
tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini”.
Dunque, sulla base del portato semantico delle espressioni utilizzate dalla norma ON predetta, risulta come la costituzione di avrebbe, di per sé, avuto l'effetto di sanare il vizio di nullità dell'atto di citazione per assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello di legge.
3.2.1.2) A tale – iniziale – valutazione devono tuttavia affiancarsi varie considerazioni.
ON
A) Va anzitutto ricordato come la stessa abbia, nella propria comparsa di costituzione in prime cure:
− eccepito la nullità dell'atto di citazione, per il motivo predetto;
− chiesto comunque la fissazione di nuova udienza (“Preliminarmente si eccepisce la nullità della citazione per inosservanza del termine minimo di comparizione in giudizio ex art. 163 bis c.p.c. Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporta necessariamente la nullità dell'atto di citazione, essendo il termine perentorio, inderogabile ed assoluto in quanto posto a presidio delle garanzie di difesa del convenuto e la costituzione di questo in giudizio non produce alcun effetto sanante ma comporta la necessità della fissazione di una nuova udienza di comparizione, che fin d'ora di chiede, nel rispetto dei termini previsti dal codice di rito”);
− esposto difese nel merito.
B) A fronte di ciò, il giudice di prime cure ha ritenuto:
→ dapprima, con ordinanza resa a verbale d'udienza del 18.9.2020, che il termine assegnato fosse rituale, in quanto “...i termini assegnati sono stati dimezzati dall'attore e di ciò è stata fatto menzione nell'atto introduttivo;
che la costituzione
è avvenuta nei 5 giorni dalla notifica ( 3 ottobre 2019)...”;
→ poi, in sentenza e “con diversa motivazione rispetto a quanto indicato nell'ordinanza emessa in corso di causa del 18/09/2020” (in considerazione della ritenuta impossibilità di assegnazione diretta, da parte dell'attore, di termini dimezzati), che “La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato, con indirizzo al quale il giudicante ritiene di aderire, che il convenuto che nel costituirsi svolge difese di merito sana i vizi della citazione affetta da nullità (“L'art. 164, comma 3,
c.p.c. presuppone una costituzione del convenuto finalizzata solo alla deduzione
10 della nullità e non anche allo svolgimento delle difese di merito, poiché, in tal caso, si verificherebbe la sanatoria dei vizi della citazione”. Cassazione civile sez.
III, 27/04/2017, n. 10400, conforme Cass. 21910/2014)”.
C) Con riferimento ai richiami giurisprudenziali operati dal Tribunale di Firenze si osserva come gli stessi abbiano effettivamente il contenuto interpretativo loro attribuito dal predetto giudice di prime cure.
La Corte di Cassazione (nella sentenza 10400 del 27.4.2017, richiamata nella sentenza impugnata) ha indicato infatti che “La corte territoriale ha ritenuto nulla la
ONr citazione di per mancato rispetto del termine di comparizione disposto dalla normativa, indicata nella rubrica del motivo e ratione temporis applicabile, uniformandosi ad una - non recente - pronuncia, Cass. sez. 2, 2 luglio 2004 n. 12129 per cui se la parte rispetto alla quale non è stato osservato il termine di comparizione si costituisce la costituzione sana la citazione dalla sua nullità soltanto se la parte non chiede disporsi nuova udienza ex articolo 164, terzo comma, c.p.c.; nel caso invece in cui il convenuto lo chieda, anche se estende la difesa al merito la sua costituzione non esplica alcun effetto sanatorio, "dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa", onde, se il giudice non dispone una nuova udienza nel rispetto del termine, rimane la nullità della citazione, con ogni logica ripercussione sugli atti processuali successivi. Richiamano invece i ricorrenti Cass. sez.
6-3, ord. 16 ottobre 2014 n. 21910, che espressamente diverge dalla lettura di Cass. sez.
2, 2 luglio 2004 n. 12129, rettificandola nel senso che, se il convenuto, costituendosi, oltre ad eccepire la nullità della citazione per violazione del termine di comparizione e a chiedere la fissazione di altra udienza nel rispetto del termine ai sensi dell'articolo 164, terzo comma, c.p.c., svolge anche le sue difese, non sussiste il presupposto per l'applicazione, appunto, dell'articolo 164, terzo comma, c.p.c., dal momento che la seconda udienza si trova ad essere priva di scopo. Seguendo questa impostazione, dunque, qualora il convenuto si difenda oltre la soglia, per così dire, del difetto di rito alla cui correzione è finalizzato l'articolo 164, terzo comma, c.p.c., tale difesa attesta l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dal convenuto per la violazione del termine a comparire, onde la sua costituzione, il cui contenuto apporta proprio tale dimostrazione, sana la nullità formalmente prevista, altrimenti, dall'articolo 164, terzo comma, c.p.c. Si rientra, anzi, nella regola generale che quest'ultima norma detta nella sua prima parte
("la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione"), subordinando l'applicazione dell'eccezione disposta nella parte finale ad una concreta lesione del diritto difensivo del convenuto, così da evitare che l'eccezione di inosservanza dei termini a comparire (o della mancanza dell'avvertimento ex articolo 163 n.7 c.p.c.) produca un mero effetto di
11 rallentamento e aggravamento della sequenza processuale senza soccorrere alcuna reale necessità di tutela di chi l'eccezione ha proposto.
3. La chiave ermeneutica delle norme processuali, d'altronde, è proprio l'effettività della posizione giuridica che presidiano, trattandosi di norme di natura teleologica, e non valevoli di per sé come le norme sostanziali (cfr. da ultimo Cass. sez. 1, 21 novembre 2016 n. 23638, Cass. sez. 5, 18 dicembre 2014 n. 26831 e Cass. sez. L, 19 marzo 2014 n. 6330). Lo conferma, a proposito della questione in esame, a ben guardare anche una ulteriore pronuncia massimata. La lettura formale di Cass. sez. 2, 2 luglio 2004 n. 12129 viene infatti citata come condivisibile da Cass. sez. 2, 16 ottobre 2014 n. 21957 - di coincidente contemporaneità rispetto all'ordinanza appena esaminata -, e questa citazione viene a costituire la massima che le è stata attribuita. Ma, in realtà, la sentenza del 2014 inserisce il riferimento alla sentenza del 2004 nella sua motivazione senza conferirgli alcuna incidenza sulla sua decisione, non applicandone il principio, sia perché in quel caso non c'era stata espressa istanza di fissazione di nuova udienza, sia perché il giudice di legittimità ha - significativamente - ritenuto che il termine di comparizione fosse stato "restituito" in modo implicito, così pervenendo, per altra via imposta dall'alterità della fattispecie, allo stesso criterio adottato nell'ordinanza sopra richiamata, ovvero la concretezza della lesione del diritto difensivo. Nella motivazione della Cass. sez. 2, 16 ottobre 2014 n.
21957 si rileva invero che il termine di comparizione "di fatto era stato poi concesso dal giudice che aveva più volte rinviata l'udienza di trattazione", per cui "non si comprende in qual modo la difesa della parte possa essere stata realmente inculcata o limitata dall'iniziale concessione di un termine a comparire inferiore a quello di legge".
Condivisibile, in conclusione, è il puntualizzante chiarimento sul presupposto della nullità apportato da Cass. sez. 6-3, ord. 16 ottobre 2014 n. 21910, cioè dalla giurisprudenza richiamata dai ricorrenti nel motivo in esame”.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale in oggetto, dunque, la sanatoria contemplata dall'art. 164, terzo comma, c.p.c. avrebbe una connotazione applicativa ancorata – quale elemento dirimente – alla proposizione o meno di difese sul merito da parte del convenuto, atteso che in ipotesi di proposizione di tali difese l'effetto sanante derivante dalla costituzione del convenuto stesso non sarebbe condizionato, in caso di richiesta di fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, alla fissazione di tale udienza e si produrrebbe direttamente per effetto della costituzione affiancata dall'allestimento di difese nel merito.
Nell'ottica ermeneutica seguita dalla Suprema Corte nella pronuncia in questione
(e nei richiami giurisprudenziali ivi effettuati) la proposizione di difese sul merito rappresenterebbe infatti, di per sé considerata, la dimostrazione dell'assenza di pregiudizio
12 in ordine all'allestimento delle difese ad opera della parte, nell'ottica di valorizzare
“l'effettività della posizione giuridica” della parte stessa.
Tale approccio interpretativo è stato ribadito dalla Cassazione (Cass. 28646 del
15.12.2020) laddove si è ritenuto che “...come già affermato da questa Corte (Sez. 6 - 3, n.
21910 del 16/10/2014, Rv. 632986 - 01) l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per vizi relativi alla vocatio in ius, quali l'inosservanza del temine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento dell'art. 163 n. 7 cod.proc.civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, perché in tal caso il giudice deve fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si sia limitato alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione. Il dovere del giudice di provvedere alla fissazione di nuova udienza non si ricollega ad un'istanza del convenuto, ma direttamente alla proposizione dell'eccezione. Ne deriva che, se il convenuto, costituendosi, svolge le sue difese, il presupposto per l'applicazione della norma non sussiste. Il legislatore, invero, non avendo richiesto un'istanza del convenuto in aggiunta all'eccezione, ha inteso ricollegare il dovere di fissazione di nuova udienza a una costituzione finalizzata alla sola formulazione dell'eccezione e non anche ad una costituzione che alla formulazione dell'eccezione accompagni lo svolgimento delle difese.
Se così fosse, la fissazione dell'udienza dovrebbe avere luogo pur in presenza di una difesa completamente articolata, come è avvenuto nel caso di specie, e sarebbe priva di scopo”.
D) Deve tuttavia darsi atto della ravvisabilità di altro orientamento della Corte di
Cassazione, attestato in senso diverso ed imperniato, al contrario, su una ricostruzione del portato applicativo dell'art. 164, terzo comma, c.p.c. non condizionato alla prospettazione o meno di difese sul merito, ma ancorato invece unicamente al riscontro della richiesta di fissazione di una nuova udienza calendarizzata nel rispetto dei termini a comparire, come tale implicante un obbligo non derogabile da parte del giudicante e che, in caso di omissione, precluderebbe l'insorgenza dell'effetto sanante derivante dalla costituzione del convenuto.
La Suprema Corte ha infatti ritenuto, al riguardo, che “In tema di mancata osservanza del termine dilatorio di comparizione, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto;
tuttavia, ove quest'ultimo eccepisca, costituendosi, tale vizio, il giudice è tenuto a fissare nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini, dovendosi presumere che tale violazione abbia impedito al convenuto, che pure si sia difeso nel merito, una più adeguata difesa”
13 (così, Cass. 2673 del 4.2.2021, in massima, mentre nella motivazione è dato individuare il passaggio argomentativo per cui “...secondo la condivisibile giurisprudenza di questa
Corte la nullità dell'introduzione del giudizio, determinata dall'inosservanza del termine dilatorio di comparizione è sanata dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta;
la mancata fissazione della nuova udienza, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando che questi si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa (Cass. n. 21597/2014, n. 9150/2004, n. 521/1997);
8.2. in applicazione del principio richiamato deve escludersi che il giudice di primo grado, una volta accertato il mancato rispetto del termine a comparire da parte del ricorrente, potesse negare la fissazione di altra udienza onde consentire alla parte comparsa, che ne aveva fatto richiesta, la possibilità di fruire dell'intero periodo stabilito dall'art. 415, comma 5, cod. proc.civ. per l'approntamento delle proprie difese;
il diritto di difesa, che il
Legislatore ha inteso garantire con la previsione della necessità del rispetto di un termine minimo di comparizione, non consente, poi, di condizionare l'accoglimento della richiesta di differimento dell'udienza alla valutazione discrezionale del giudicante circa la necessità o meno per la parte convenuta di disporre di tale ulteriore periodo in relazione alle concrete difese da esplicare” ).
Tale orientamento, già delineato nitidamente in pregresse statuizioni (tra le altre,
Cass. 21957 del 16.10.2014, per cui “In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163 bis cod. proc. civ., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando che questi si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa”) è stato peraltro recentemente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. 10289 del 18.4.2025, per cui “In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163- bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo,
14 costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa”).
Dunque, secondo l'approccio interpretativo fatto proprio dalla Suprema Corte nelle pronunce ora menzionate, non è dirimente il fatto che la parte, costituendosi, abbia proposto difese sul merito, ma unicamente che la parte stessa abbia o meno chiesto la fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire.
La predetta richiesta risulta infatti determinare, secondo l'approccio interpretativo qui considerato, l'insorgenza dell'obbligo del giudice di fissare tale udienza e, a monte, incide direttamente sulla dinamica di insorgenza dell'effetto sanante prodotto dalla costituzione della parte.
La Suprema Corte, come visto, ha infatti indicato che la sanatoria determinata dalla costituzione del convenuto avviene “solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini”, così delineando un fenomeno sanante a formazione progressiva in cui l'effetto della sanatoria si produce unicamente se la parte si costituisce e, avendo avanzato istanza di fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, risulta poi essere fissata dal giudice siffatta udienza.
3.2.1.3) Con riferimento a tale ondivago approccio ermeneutico della Suprema
Corte, ritiene il Collegio di dover esprimere ulteriori considerazioni.
A) Anzitutto, per quanto concerne la struttura dell'art. 164 c.p.c. deve osservarsi come:
− al primo comma sia prevista la nullità dell'atto di citazione contenente l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello di legge;
− al terzo comma sia previsto, tout court, che “La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione”;
− sempre al terzo comma, è poi previsto che (e dunque a sanatoria avvenuta), “se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire” – e dunque senza necessità di istanza di fissazione di una nuova udienza da parte del convenuto – “il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini”.
B) Nel contesto di tale serie di previsioni non è dato ravvisare elementi di supporto alla conclusione della “sopravvivenza” della nullità in questione una volta avvenuta la costituzione del convenuto cui sia stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di legge.
15 Né, nella stessa ottica, risulta ravvisabile una sorta di condizione sospensiva all'effetto sanante, ancorato alla fissazione di nuova udienza, da parte del giudice, una volta che il convenuto costituito abbia eccepito la violazione del termine a comparire.
La norma, nella sua piana lettura, non opera riferimenti ad una perdurante sussistenza – condizionata o meno – della nullità originaria (una volta avvenuta la costituzione del convenuto), ma risulta piuttosto contemplare l'insorgenza di un dovere del giudice, per diretta previsione di legge, di procedere alla fissazione della nuova udienza nel rispetto dei termini.
C) Occorre dunque interrogarsi su quale sia la conseguenza della mancata fissazione di tale nuova udienza.
Come visto, entrambi gli orientamenti predetti postulano che la nullità derivante dall'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello di legge sia ancora produttiva di effetti pure dopo la costituzione del convenuto che abbia sollevato la questione di tale assegnazione, con la differenza che, mentre per il primo orientamento il
“consolidamento” dell'effetto sanante si produrrebbe per effetto della proposizione di difese sul merito da parte del convenuto stesso, per il secondo l'effetto sanante prodotto dalla costituzione del convenuto diverrebbe definitivo solo all'esito della fissazione di nuova udienza da parte del giudice.
In entrambe le ipotesi, dunque, risulta ravvisabile una sorta di deroga al portato normativo dell'art. 164, terzo comma, c.p.c. che, nella suo perimetro applicativo, non contempla invece limiti all'effetto sanante derivante dalla costituzione del convenuto.
Ancora, in entrambe le ipotesi risulta inserito nella fattispecie un elemento esogeno rispetto all'originaria previsione di nullità (e cioè l'aver assegnato un termine inferiore a quello di legge) ed alla sanatoria della stessa (la costituzione del convenuto) che, in un caso, è l'assenza di difese sul merito e, nell'altro, è la mancata fissazione di nuova udienza.
Ciò che in effetti non risulta pienamente condivisibile, nel contesto degli orientamenti predetti, è che la sanatoria della nullità della vocatio in jus prevista dall'art. 164 c.p.c. sia suscettibile di essere derogata per effetto di elementi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla norma, in quanto tale approccio appare inesorabilmente riferibile ad un unico possibile presupposto e cioè che la predetta nullità prevista dall'art. 164 c.p.c. non si è (ancora) sanata per effetto della mera costituzione del convenuto, occorrendo attendere l'esito di ulteriori dinamiche processuali (l'espletamento di difese sul merito, la fissazione di nuova udienza).
16 Tale esito appare tuttavia non pienamente congruente con la disposizione dell'art. 164 c.p.c. stesso che, come detto, contempla la sanatoria della nullità in questione per effetto diretto, ed incondizionato, della costituzione del convenuto.
Ritiene il collegio che gli elementi testuali della norma considerata non consentano di derogare all'effetto sanante, rispetto alla nullità in questione, derivante dalla costituzione del convenuto.
Né appaiono sussistere elementi sistematici per concludere che la nullità in questione conservi idoneità a produrre effetti pur dopo tale costituzione.
L'art. 164 c.p.c., del resto, mentre al primo comma fa riferimento alla “nullità” della citazione ed al terzo comma continua, nella prima parte, a fare riferimento ai vizi della stessa, allo stesso terzo comma, ma nella seconda parte (e, cioè, dopo la previsione concernente l'effetto sanante della costituzione del convenuto), non opera più riferimenti alla nullità ma solo all'inosservanza dei termini a comparire (considerato quindi come
“fatto”).
Dunque, il fatto (l'inosservanza dei termini) che in prima battuta era qualificato dalla norma in termini di vizio processuale (nullità) risulta poi configurato come privo di tale qualifica, per tornare ad essere un mero fatto che, in presenza di una condotta della parte (e cioè “se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire”, significativamente non facendo più riferimento ad alcuna nullità) assume la valenza di presupposto per l'insorgenza di un dovere processuale del giudicante (la fissazione di nuova udienza).
D) In quest'ottica deve dunque ritenersi che le conseguenze derivanti dalla mancata fissazione della nuova udienza da parte del giudicante, una volta sollevata dal convenuto la questione attinente all'assegnazione di un termine inferiore a quello di legge, vadano individuate proprio all'interno del sistema processuale.
In tale prospettiva, dunque, la mancata fissazione di nuova udienza si pone in diretta violazione della prescrizione dello stesso art. 164 c.p.c., che obbliga il giudicante a procedere a tale fissazione una volta che il convenuto abbia fatto menzione dell'inosservanza dei termini a comparire.
Su un piano generale, pertanto, la condotta del giudicante che non abbia proceduto a tale fissazione di nuova udienza risulta astrattamente suscettibile di integrare gli estremi:
a) di una violazione di legge;
b) di una nullità generale ex art. 156, secondo comma, c.p.c.
D1) Quanto al primo profilo, la violazione di legge risulta in questo caso derivare direttamente dalla nitida previsione dell'art. 164, terzo comma, c.p.c., che contempla un dovere del giudicante non suscettibile di deroga.
17 La conseguenza, tuttavia, non è una nullità, ma la conversione di tale violazione in motivo di gravame.
D2) Quanto al secondo aspetto, la condotta del giudicante potrebbe integrare gli estremi applicativi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., laddove è previsto che la nullità di un atto “Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”.
E) Avendo a riferimento tali possibilità, deve evidenziarsi come le stesse non vengano in rilievo nel caso di specie.
E1) Quanto alla prima, è quasi superfluo rilevare come parte appellante non abbia sollevato alcun motivo di gravame attinente a violazione di legge.
E2) Quanto alla seconda, si evidenzia come proprio l'art. 156 c.p.c. preveda la sanzione della nullità quanto l'atto manchi dei requisiti formali indispensabili a raggiungere lo scopo prefissato.
Nel caso di specie, dunque, lo scopo dovrebbe essere ravvisato nella possibilità di ON consentire ad il pieno espletamento delle proprie prerogative difensive, altrimenti menomate dall'assegnazione del termine a comparire inferiore a quello di legge.
In questo contesto, ed a questi specifici fini, assume effettivamente rilevanza il fatto che il convenuto abbia, o meno, svolto difese nel merito ed abbia, o meno, indicato quali altre possibili difese avrebbe potuto svolgere ove fosse stato assegnatario di un termine corrispondente a quello indicato dal codice di procedura.
ON Va quindi rilevato che, nel caso di specie,
→ con la comparsa di costituzione dimessa in prime cure ha svolto difese sul merito, così come ha fatto nel contesto della prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, in cui l'ampiezza delle considerazioni difensive esposte è stata motivata adducendo che “Nella fattispecie, posto il vulnus determinato dalla compressione del diritto di difesa susseguente all'illegittimo dimezzamento dei termini a comparire, sia l'uno che l'altro degli esposti presupposti giustificanti la c.d. mutatio od emendatio libelli ricorrono, posto che e CP_2 CP_2
comparendo nella lite, non è stata messa in grado di predisporre un impianto difensivo esaustivo e, quindi, adeguato alla tutela delle proprie ragioni, e che, ancora, medio tempore il contraddittore ha svolto attività di rilievo e, comunque, si sono verificate sopravvenienze tali da determinare la necessità di andare ad incidere sull'oggetto della disputa. Da tanto consegue che il presente scritto deve essere utilizzato al fine di precisare le pregresse allegazioni e di ribadire l'assoluta inammissibilità ed infondatezza delle richieste avanzate nei confronti della deducente, non essendo ipotizzabile - nell'ambito della vicenda per cui è
18 causa- alcun tipo di responsabilità e/o tenutezza da parte della società opposta per tutte le ragioni esposte con la comparsa di costituzione e risposta, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte”, svolgendo quindi ampie difese di merito;
→ nulla ha dedotto, nel contesto di tutti gli atti difensivi dimessi nel primo grado di giudizio, in ordine a quale tipologia di attività difensiva fosse rimasta inesorabilmente preclusa dall'iniziale riduzione dei termini a comparire. ON Solo con l'atto di appello qui in esame, ha per la prima volta dedotto che, in ON caso di fissazione di nuova udienza, “Sarebbe stato possibile (ed anzi opportuno) per chiamare in giudizio la compagnia distributrice della energia, sia per acquisire elementi circa il momento effettivo di decorrenza dei termini prescrittivi sia per svolgere eventuale domanda di malleva nei confronti della stessa per essere tenuta indenne da pregiudizi conseguenti alla negligente e carente attività di rilevazione dei consumi, ma il mancato rispetto dei termini a comparire ha inibito alla odierna appellante tale facoltà che è stata ugualmente negata nel corso del procedimento in conseguenza dell'errata decisione adottata dal Giudice nel corso del giudizio”. ON In proposito va rilevato che l'attività processuale oggetto delle doglianze di (e cioè la chiamata in causa del terzo responsabile) non integra gli estremi di un'attività difensiva svolta “contro” la domanda rivolta nei propri confronti, ma ne presuppone ON piuttosto l'accoglimento e, comunque, non preclude in definitiva ad la possibilità di agire nei confronti del soggetto ritenuto responsabile, proponendo specifica domanda sul punto ed instaurando una causa a parte.
Ciò, peraltro, a prescindere da ogni rilievo in ordine al fatto che la chiamata del terzo predetto non avrebbe avuto alcuna funzione, neppure in senso lato, istruttoria (quale
è quella postulata dall'appellante in ordine ai possibilità chiarimenti “circa il momento effettivo di decorrenza dei termini prescrittivi”), non potendo la parte operare apporti istruttori se non in seno all'interrogatorio formale (e, in tale contesto, unicamente ove tale apporto sia a proprio detrimento processuale), mentre, anzi, una tale funzione avrebbe potuto essere assicurata (sub specie di prova testimoniale) rimanendo la compagnia distributrice estranea al processo.
Dunque, nella prospettiva sin qui adottata, deve rilevarsi come non sussistano i presupposti applicativi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., o, per converso, come sussistano i presupposti per l'applicazione del terzo comma di tale norma (avendo l'atto comunque raggiunto il suo scopo).
3.2.2) Il motivo di gravame in esame deve, quindi, essere respinto.
19 ON
3.3) Con il secondo motivo di gravame, ha censurato la decisione impugnata adducendo che il giudice di prime cure si era discostato dalle risultanze emergenti dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure. ON
In particolare, a argomentato che:
− “Del tutto erroneamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto prescritta la somma di euro 25.989,88 richiesta con la fattura M146879386 del 3.10.2014, con riguardo al corrispettivo dovuto per il periodo 1.11.2007 – 31.10.2009, in ciò discostandosi ON dalle conclusioni del suo stesso perito che aveva ritenuto ancora dovuta ad la somma di euro 9.116,99”;
− “Il Tribunale, infatti, ha imputato il pagamento della somma 17.308,77 al periodo di consumo successivo al 31.10.2009 trascurando del tutto il valore probatorio del
ON doc. 17 depositato da che, tenendo conto del detto pagamento e riducendo quindi la somma monitoriamente richiesta ad euro 32.652,69 anzichè quella portata dalla fattura per euro 49.452,22, lo imputava a periodi di consumo risalenti, nella specie proprio quelli che il Tribunale ha ritenuto prescritti”.
− “Ciò che, in aggiunta alla riduzione del corrispettivo determinata dal CTU per eccesso di consumo fatturato per euro 16.221.87, ha determinato una inesistente posta a credito dell'opponente con conseguente obbligo di restituzione da parte di ON er euro 16.872,89, maggiorato di interessi”;
− il Tribunale aveva erroneamente ritenuto prescritti i crediti nell'arco temporale compreso tra il 2007 ed il 31.10.2009, trascurando tuttavia che “le somme relative al 2007 erano state già oggetto di restituzione, come evidenziato dal CTP di parte ON nelle osservazioni critiche alla CTU” e che quindi si ponevano al di fuori di quelle considerate nel conguaglio operato con la fattura 3.10.2014;
− una corretta interpretazione delle risultanze della CTU e dei documenti in atti avrebbe dovuto condurre a ritenere che “€ 42.647,63 è l'importo ricalcolato dal
CTU sul prezzo in relazione alla fattura sottratta la sovrafatturazione di €
16.221,87 e l'importo di € 3.951,26 ovvero le somme effettivamente prescritte sulla base dei dati dei kWh esposti in fattura e la medesima proporzione offerta dal
ON CTU per il ricalcolo della fatturazione. In tale modo il dovuto a favore di risulterebbe di € 22.474,50. Anche sottraendo da tale importo quanto pagato di € ON 17.308,77 si arriverebbe ancora ad un importo a credito di i € 5.165,70”.
3.3.1) Il motivo è infondato.
3.3.1.1) Anzitutto va rilevato come dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio dimessa in prime cure dall'ing. , risulti che: Persona_1
− “La somma totale dell'energia consumata da è pari a 320.347 kWh” CP_1
20 − “La somma dei valori dell'energia addebitata a da risulta essere CP_1 CP_2 pertanto di 362.862kWh nel periodo 1/1/2008 – 1/6/2013”, e ciò tenendo conto ON anche dei rilievi mossi dal CTP di
ON
− l'ammontare complessivo dei chilowatt di energia elettrica contabilizzati da era pari a 464.613 kWh;
− la differenza tra i consumi addebitati (362.862kWh) e quelli consumati effettivamente da (320.347 kWh) e nell'irrilevanza di quelli contabilizzati, CP_1
era pari a 42.515 kWh;
− “L'energia fatturata in eccesso nel periodo 1/1/2007 al 31/12/2007 come valutata ON nelle osservazioni di isulta essere 34.732kWh”; ON
− “l'energia totale addebitata in eccesso da isulta essere 77.247 kWh”;
− il conteggio dell'energia misurata dall'ente distributore era il seguente, secondo la ricostruzione del CTU:
2007 52.167 0,156 8.138,05 €
2008 59.562 0,172 10.244,66 €
2009 59.181 0,168 9.942,41 €
2010 58.299 0,150 8.744,85 €
2011 60.773 0,156 9.480,59 €
2012 58.536 0,167 9.775,51 €
2013 23.996 0,194 4.655,22 €
− la verifica del costo medio di fatturazione aveva condotto a determinare gli importi concernenti gli anni 2008 e 2009 rispettivamente in € 9.525,96 ed in € 8.087,59;
− per gli anni 2010, 2011, 2012 e parte del 2013, gli addebiti in eccesso erano pari ad
€ 16.221,87;
− aveva già versato importi per € 17.832,63; CP_1
− “il costo dell'energia medio addebitato nella fattura M146879386 del 03/10/2014 risulta essere pari a 0,25€/kWh. Valore ben superiore alla tariffazione media applicata (confronta tabella 3) rispetto al quale propone di applicare la tariffa di
0,21€/kWh. L'energia fatturata a dovrebbe corrispondere a CP_1
200.659kWh*0,21€=42.138,39€”;
− il saldo finale dei rapporti dare-avere tra le parti prevede un residuo debito in capo a pari ad € 9.116,99, come risulta dalla seguente tabella, elaborata dal CTU: CP_1
21 ONr Voce A € 42.138,39 AT . M146879386
(valore ricalcolato)
ONr Voce B € 509,24 AT . M167416663
Voce A+B € 42.647,63 Totale Fatture da pagare ad ONr
Voce C € 17.308,77 Somma dei bonifici effettuati da CP_1
Voce D (A+B-C) € 25.338,86
Voce E € 16.221,87 Equivalente in euro dell'energia fatturata in eccesso da CP_2
Voce D-E € 9.116,99 Cifra dovuta a saldo da d CP_1 CP_2
3.3.1.2) Il Tribunale di Firenze, sulla scorta di tali rilievi ha quindi ritenuto che:
− l'eccezione di prescrizione sollevata da era fondata con riferimento “al CP_1
periodo fatturato a conguaglio nella fattura 3/10/2014 , ossia per il periodo
01/11/2007 (in realtà 31/1/2007) fino al 31/10/2009”;
− avendo a riferimento la tabella concernente il riconteggio dei consumi, e dei correlati crediti, elaborata dal CTU, “Ne consegue un importo di crediti prescritti del 2007 dal 1/2/2007, 2008 e 2009, di € 25.989,88 (7.459,88 per 11 mesi 2007 +
10.244,66 per il 2008 + 8.285,34 per 10 mesi 2009”;
− occorreva poi detrarre “dal credito fatturato ciò che il CTU ha rilevato come consumi contabilizzati in eccesso in fattura, alla luce delle risultanze del distributore”, rilevando che “il CTU nella tabella 5 e 6 di pag. 8 quantifica l'energia addebitata da in 362.862 KWH mentre l'energia contabilizzata CP_2
dal distributore E-Distribuzione è inferiore, con conseguente eccesso addebitato in fattura di 77.247 KWH che il CTU quantifica in € 16.221,87”; ON
− l'ammontare complessivo del credito di correlato alla fattura dell'ottobre
2014, era pari ad € 42.138,39; ON
− dunque, l'importo spettante ad una volta detratti i crediti oggetto di prescrizione e prima dei pagamenti dell'opponente, era pari ad € 435,88 (€
42.138,39 + € 509,24 - € 16.221,87 - € 25.989,88);
− computati (in aumento) gli interessi moratori indicati nella fattura (per € 1.463,10)
e detratto il versamento operato da prima dell'instaurazione del giudizio (€ CP_1
22 ON 17.308,77), nulla risultava quindi ulteriormente dovuto ad con riferimento ai crediti indicati nella fattura oggetto di ingiunzione.
3.3.1.3) Le considerazioni espresse dal giudice di prime risultano tuttora condivisibili e devono ritenersi esenti dalle criticità sollevate da parte appellante.
Come risulta dalle considerazioni che precedono, il Tribunale di Firenze risulta infatti aver scrupolosamente seguito le indicazioni fornite dal CTU, sostanzialmente alla lettera, mentre la discrasia tra le indicazioni fornite dal CTU e la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure è determinata, unicamente, dall'elisione delle voci di credito ritenute prescritte.
L'unica censura mossa da parte appellante sul punto, peraltro, non appare suscettibile di essere recepita.
L'appellante ha dedotto, come ricordato supra, che le somme relative al 2007 ON erano state già oggetto di restituzione da parte di a e che quindi le stesse non CP_1 erano state considerate nella fattura a conguaglio emessa nel 2014, sì che dall'importo indicato in tale fattura non potevano essere detratti i crediti riconducibili all'anno 2007
(“...le somme relative al 2007 erano state già oggetto di restituzione, come evidenziato dal ON CTP di parte elle osservazioni critiche alla CTU”).
In proposito va infatti evidenziato che:
− nella fattura del 3.10.2014 è indicato che il conguaglio si riferisce, anche, all'arco temporale decorrente dall'1.11.2007, senza alcuna specificazione;
ON
− on ha mai allegato l'intervenuta restituzione degli importi in questione;
ON
− solo il CTP di dott.ssa , ha allegato che erano state operate delle Per_2 restituzioni a favore di per il 2007, utilizzando l'anodina formula “Anno CP_1
2007 01/11/ - 30/11 kWh -5.522 – 01/12 – 31/12 kWh -4.167 la somma (-5522-
4167) = kWh - 9.689”: al netto della tardività di tale allegazione, va rilevato come della stessa non constino riscontri, neppure nelle valutazioni del CTU.
3.3.2) Anche il motivo di gravame in questione deve quindi essere respinto.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta della notula dimessa da parte appellata in quanto conforme (e, anzi, inferiore) ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi
23 dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 3467/2022 del Parte_1
Tribunale di Firenze, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere Parte_1
a parte appellata ONroparte_1
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 6.946,00 per compenso, di cui
[...]
€ 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 87/2023
promossa da:
, in persona del procuratore speciale, Parte_1
Avv. elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Elena Parte_2
V. M-ì. Santoro, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, in ONroparte_1
persona dei soci e legali rappresentanti pro tempore, sigg.ri e ONroparte_1 [...]
elettivamente domiciliata in Figline NO (FI), presso lo studio dell'Avv. CP_1
RI CA, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 3467/2022 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: come in atto di appello, e quindi “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, in via definitiva, in riforma della sentenza appellata n. 3467/2022, resa il
12.12.2022 dal Tribunale Civile di Firenze, notificata in data 13.12.2022 a definizione della causa rubricata al n. R.G. 13373/2019, per i motivi meglio precisati in premessa, confermare il decreto ingiuntivo opposto (n. 2893/2019 – R.G. n. 7650/2019) e per l'effetto condannare l'appellata al pagamento della somma di € 32.652,69 o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi a far data dalla domanda, le spese di cui in decreto, con conseguente condanna alla restituzione della somma di euro 16.872,89, nonché le spese legali del presente giudizio in favore della appellante e quelle relative al primo grado, comprese quelle di CTU e CTP. In via istruttoria, si chiede, occorrendo, la riconvocazione a chiarimenti del CTU estensore dell'elaborato peritale depositato in primo grado”.
Per la parte appellata: “Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. Dichiarare, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 co. 1 n. 2) c.p.c. ante
Riforma Cartabia;
2. Nel merito, comunque, rigettare l'appello proposto da Parte_1
(già ) perché infondato in fatto e in diritto;
3. Confermare
[...] ONroparte_2
integralmente, in ogni caso, la sentenza impugnata, n. 3467/2022 emessa dal Tribunale di
Firenze in persona della Dott.ssa Colzi Giovanna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. il
12/12/2022 nel giudizio iscritto al RG n. 13373/2019; 4. Condannare l'appellante alla rifusione degli onorari e delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del
DM n. 55/2014 e successive modifiche.
5. In denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello, benché nessuna domanda inerente l'eccezione di nullità sia stata richiesta nelle conclusioni dall'odierna appellante che, pertanto è da ritenersi tamquam non esset, e quindi in denegata ipotesi di rinnovazione degli atti nulli ex artt. 354 co. 4 e
356 c.p.c. e decisione nel merito della presente controversia, Voglia Codesta Ecc. Corte
d'Appello accogliere le conclusioni già formulate in primo grado che qui si ritrascrivono:
Nel merito in via preliminare: previa revoca e/o dichiarazione di inefficacia giuridica del decreto ingiuntivo il D.I. provvisoriamente esecutivo n. 2893/2019 emesso dal Tribunale di Firenze nella persona della Dott.ssa ZE in data 23/06/2019 e depositato in cancelleria in data 25/06/2019 (R.G. n. 7650/19), notificato a mezzo pec in data 29 luglio
2019, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati da e CP_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n. 4 c.c. per i periodi dal 31/01/2007 al CP_2
26/03/2010 per tutti i motivi esposti al punto sub. 1) e per l'effetto dichiarare che la soc.
(P.I. ONroparte_1
) nulla deve a con riferimento a detti periodi di cui P.IVA_1 ONroparte_2
2 alla fattura n. M146879386 emessa il 03/10/2014 ed in scadenza al 22/11/2014; Nel merito in via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, sempre previa revoca e/o dichiarazione di inefficacia giuridica del decreto ingiuntivo il D.I. provvisoriamente esecutivo n. 2893/2019 emesso dal Tribunale di Firenze nella persona della Dott.ssa
ZE in data 23/06/2019 e depositato in cancelleria in data 25/06/2019 (R.G. n.
7650/19), notificato a mezzo pec in data 29 luglio 2019, accertata e dichiarata la violazione delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt.
1175, 1366 e 1375 c.c. da parte di e configuranti abuso del diritto CP_2 CP_2
per i motivi esposti al punto sub. 2 e comunque perché trattasi in parte di crediti prescritti, annullare le fatture di pagamento oggetto di ingiunzione e dichiarare che nulla
è dovuto dalla a favore di e con ripetizione ONroparte_1 CP_2 CP_2
delle somme versate da a favore di e e pari ONroparte_1 CP_2 CP_2 ad € 17.308,77; Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della sopra spiegata domanda di annullamento delle fatture di pagamento emesse da CP_2
e con abuso del diritto, previa sempre la revoca e/o la dichiarazione di
[...] CP_2
inefficacia giuridica del decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo n.
2893/2019 emesso dal Tribunale di Firenze nella persona della Dott.ssa ZE in data
23/06/2019 e depositato in cancelleria in data 25/06/2019 (R.G. n. 7650/19), notificato a mezzo pec in data 29 luglio 2019, Voglia l'Ill.mo Giudice adito rideterminare le somme eventualmente dovute dalla , decurtando i crediti prescritti, gli ONroparte_1
interessi moratori non dovuti e le somme già corrisposte con riferimento alla fattura n.
M146879386 emessa il 03/10/2014 ed in scadenza al 22/11/2014, previo accertamento dei consumi realmente effettuati e la loro corrispondenza con quelli fatturati, con condanna al pagamento dell'eventuale importo dovuto dalla mediante rate ONroparte_1 mensili non superiori ad € 100,00; In ogni caso con condanna della convenuta e CP_2
al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 co. 1 c.p.c. che si CP_2 ritiene equo quantificare in € 5.000,00 salvo quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ed in ogni caso con condanna alle spese ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 co. 3
c.p.c. In tutti i casi con vittoria di spese, comprese quelle di CTU e CTP, diritti ed onorari di causa, nonché delle spese ed onorari per l'instaurazione della procedura di mediazione presso l'OCF di Firenze”.”
MOTIVAZIONE
ON 1) (di seguito: ha proposto appello Parte_3
avverso la sentenza n. 3467/2022 del Tribunale di Firenze, con la quale era stata accolta
3 l'opposizione proposta da ONroparte_1
(di seguito: nei confronti del decreto ingiuntivo n. 2893/2019, emesso dal predetto CP_1
ON Tribunale su richiesta di per l'importo di € 32.652,69, oltre accessori. ON 1.1) aveva chiesto ed ottenuto il predetto decreto ingiuntivo esponendo di essere creditrice di per la fornitura di energia elettrica ad un immobile sito in CP_1
Rignano sull'Arno (FI), in forza di relativo contratto con CP_1
1.2) aveva proposto opposizione nei confronti di tale decreto ingiuntivo, CP_1
allegando che:
ON
• il credito vantato da era in larga parte prescritto, come attestato dalla risalenza ON nel tempo delle fatture azionate dalla stessa n sede monitoria;
• il credito non prescritto era pari ad € 16.884,18 (oltre Iva) ma aveva versato CP_1
l'importo di € 17.308,77; ON
• nulla era dunque ancora dovuto a ON
• aveva posto in essere un abuso del diritto, emettendo fatture a distanza di tempo (una sola dal 2007 al 2014) ed in via cumulativa, determinando l'insorgenza di un importo di notevole rilievo;
• non vi era certezza sull'esatto quantitativo di energia fornito, che veniva comunque contestato da non potendo peraltro rappresentare idonea prova al riguardo la CP_1
ON documentazione (e cioè, le fatture) dimessa da
1.2.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Voglia l'Ill.mo
Giudice Unico del Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, In via preliminare:
Sospendere ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2893/2019 (R.G. n. 7650/19) emesso dal Tribunale di
Firenze nella persona della Dott.ssa ZE in data 23/06/2019 e depositato in cancelleria in data 25/06/2019, notificato a mezzo pec in data 29 luglio 2019 sussistendo i gravi motivi per la sospensione per quanto esposto al punto sub 4). Nel merito in via preliminare: previa revoca e/o dichiarazione di inefficacia giuridica del decreto ingiuntivo il D.I. provvisoriamente esecutivo n. 2893/2019 emesso dal Tribunale di
Firenze nella persona della Dott.ssa ZE in data 23/06/2019 e depositato in cancelleria in data 25/06/2019 (R.G. n. 7650/19), notificato a mezzo pec in data 29 luglio
2019, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati da e CP_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n. 4 c.c. per i periodi dal 31/01/2007 al CP_2
26/03/2010 per tutti i motivi esposti al punto sub. 1) e per l'effetto dichiarare che la soc.
(P.I. ONroparte_1
) nulla deve a con riferimento a detti periodi di cui P.IVA_1 ONroparte_2
alla fattura n. M146879386 emessa il 03/10/2014 ed in scadenza al 22/11/2014; Nel
4 merito in via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, sempre previa revoca e/o dichiarazione di inefficacia giuridica del decreto ingiuntivo il D.I. provvisoriamente esecutivo n. 2893/2019 emesso dal Tribunale di Firenze nella persona della Dott.ssa
ZE in data 23/06/2019 e depositato in cancelleria in data 25/06/2019 (R.G. n.
7650/19), notificato a mezzo pec in data 29 luglio 2019, accertata e dichiarata la violazione delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt.
1175, 1366 e 1375 c.c. da parte di e configuranti abuso del diritto CP_2 CP_2
per i motivi esposti al punto sub. 2 e comunque perché trattasi in parte di crediti prescritti), annullare le fatture di pagamento oggetto di ingiunzione e dichiarare che nulla
è dovuto dalla a favore di e con ripetizione ONroparte_1 CP_2 CP_2
delle somme versate da a favore di e e pari ONroparte_1 CP_2 CP_2 ad € € 17.308,77; Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della sopra spiegata domanda di annullamento delle fatture di pagamento emesse da e con abuso del diritto, previa sempre la revoca e/o la CP_2 CP_2
dichiarazione di inefficacia giuridica del decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo n. 2893/2019 emesso dal Tribunale di Firenze nella persona della Dott.ssa
ZE in data 23/06/2019 e depositato in cancelleria in data 25/06/2019 (R.G. n.
7650/19), notificato a mezzo pec in data 29 luglio 2019, Voglia l'Ill.mo Giudice adito rideterminare le somme eventualmente dovute dalla , decurtando ONroparte_1
i crediti prescritti, gli interessi moratori non dovuti e le somme già corrisposte con riferimento alla fattura n. M146879386 emessa il 03/10/2014 ed in scadenza al
22/11/2014, previo accertamento dei consumi realmente effettuati e la loro corrispondenza con quelli fatturati, con condanna al pagamento dell'eventuale importo dovuto dalla mediante rate mensili non superiori ad € 100,00; In ONroparte_1 tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. ON 1.3) Si era costituita che aveva contestato la fondatezza dell'opposizione, in particolare esponendo che:
o era stato violato il termine minimo a comparire, ex art. 163bis c.p.c., con conseguente nullità della citazione;
ON
o la contestazione alla sussistenza del credito dedotto da ra del tutto strumentale e generica.
1.3.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali esposte in narrativa, così decidere: - In via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare la nullità della citazione per inosservanza del termine minimo di comparizione in giudizio ex art. 163 bis c.p.c. e per l'effetto disporre il rinnovo della citazione con fissazione di una nuova udienza di comparizione nel rispetto dei
5 termini previsti dal codice di rito;
nel merito, comunque: respingere l'avversa opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2893/19 (R.G. 7650/19) emesso dal Tribunale di Firenze in data 23 giugno 2019, notificato il 29 giugno 2019, con il quale intimava il pagamento dell'importo di € 32.652,69 per ONroparte_2
l'utenza energia elettrica a servizio dello stabile sito in Rignano Sull'Arno, Via Comunale dell'Isola n. 33. - sempre nel merito, subordinatamente, comunque, rigettare le pretese tutte formulate dall'opponente, per il difetto di legittimazione passiva della opposta e perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate per le motivazioni esposte in narrativa e di conseguenza condannare lo stesso al pagamento di € 32.652,69, o quella somma maggiore e minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre gli interessi convenzionali dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino all'effettivo soddisfo, le spese di cui in decreto, nonché le spese legali del presente giudizio, oltre gli accessori come per legge”.
1.4) Effettuata istruttoria mediante produzioni documentali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Firenze aveva infine ritenuto che:
− era infondata l'eccezione di nullità basata sulla mancata assegnazione del termine minimo a comparire ex art. 163bis c.p.c., stante la costituzione della convenuta e la proposizione di difese sul merito da parte di quest'ultima;
− l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente era fondata con riferimento
“...al periodo fatturato a conguaglio nella fattura 3/10/2014, ossia per il periodo
01/11/2007 (in realtà 31/1/2007) fino al 31/10/2009”;
− in base ai calcoli operati dal consulente tecnico d'ufficio, la prescrizione predetta risultava attenere ad un credito per complessivi € 25.989,88;
− “Occorre inoltre decurtare dal credito fatturato ciò che il CTU ha rilevato come consumi contabilizzati in eccesso in fattura, alla luce delle risultanze del distributore. Sul punto, con ragionamento tecnico ineccepibile e motivato, pienamente condivisibile, il CTU nella tabella 5 e 6 di pag. 8 quantifica l'energia addebitata da in 362.862 KWH mentre l'energia contabilizzata dal CP_2
distributore E-Distribuzione è inferiore , con conseguente eccesso addebitato in fattura di 77.247 KWH che il CTU quantifica in € 16.221,87. Non solo. Il CTU ON rileva che ha applicato un costo dell'energia superiore al dovuto, pari ad €
0,25 anziché 0,21 al KW/H, con conseguente necessaria rideterminazione dell'importo totale della fattura di ottobre 2014 in € 42.138,39”; ON
− “La somma astrattamente dovuta ad detratti i crediti oggetto di prescrizione e prima dei pagamenti dell'opponente, era quindi pari ad € 435,88 (42.138,39 +
509,24 - 16.221,87 - 25.989,88)”;
6 − “Considerato quindi che l'opponente ha versato prima del giudizio la somma di €
17.308,77, superiore al dovuto, deve ritenersi che nulla l'opponente deve all'opposto per le fatture oggetto di ingiunzione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo”; ON
− era fondata la domanda di di condanna di alla restituzione degli importi CP_1 versati in eccesso dalla stessa con il rilievo per cui “L'importo dovuto in CP_1
restituzione deve comunque essere rideterminato alla luce del minimo credito
ON residuo di ome sopra esposto, quindi in € 16.872,89 ( € 17.308,77 – 435,88 ), oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo ex art. 2033 c.c.,
ON non potendosi ravvisare mala fede nella richiesta di pagamento di basata come per ogni fornitura di energia e gas sulle risultanze del distributore”.
1.4.1) Il Tribunale di Firenze aveva infine reso la seguente statuizione: “-
ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2893/2019 rg
7650/2019 emesso dal Tribunale di Firenze il 25/06/2019; - Accerta che la soc.
[...]
nulla deve a ONroparte_1 CP_2
per le fatture oggetto di ingiunzione , accertati i periodi prescritti di cui alla
[...]
fattura n. M146879386 emessa il 03/10/2014 ed il pagamento effettuato dall'opponente prima del giudizio di €17.308,77; - NN l'opposta alla ONroparte_2
restituzione in favore di ONroparte_1
della minor somma di € 16.872,89 oltre interessi dalla domanda
[...] giudiziale al saldo;
NN l'opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 7.616,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali , Iva e CPA oltre anticipazioni di € 286,00 C.U. e marca;
- PONE le spese di CTU e di CTP dell'opponente a definitivo carico dell'opposta”. ON 2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 163 BIS e 164 COD.
PROC. CIV.”, contestando la motivazione addotta dal giudice di prime a fondamento della ritenuta sanatoria della nullità dell'atto di citazione per violazione del termine minimo a comparire, basata sugli effetti asseritamente derivanti dall'esposizione di difese sul merito della causa;
2°. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2948 E 2697 COMMA
COD. CIV. E 115, 1° COMMA COD. PROC. CIV”, rilevando come il Tribunale si fosse discostato dalle indicazioni fornite dal CTU in ordine all'esatto ammontare ON del credito prescritto, residuando in effetti tuttora un credito a favore di
7 3°. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 91 COD. PROC. CIV.”, evidenziando come l'accoglimento del gravame avrebbe dovuto condurre anche alla riforma della decisione in punto di spese.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c,, contestando comunque anche nel merito le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata e concludendo quindi nei termini ricordati in epigrafe.
3) Ciò premesso, deve rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Preliminarmente all'analisi del gravame deve peraltro essere presa in considerazione l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., onde rilevarne immediatamente l'infondatezza.
In proposito occorre infatti ricordare come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass. 27199 del
16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando il ricorso a modalità non rigidamente formali nella proposizione di atti di gravame ed evidenziando dunque che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass. 7675 del 19.3.2019). Infine, è stato precisato che “In materia di appello,
8 l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa” (così
Cass. 20124 del 7.10.2015).
In quest'ottica va quindi evidenziato come il gravame in analisi non possa in alcun modo assurgere al deficit contenutistico valorizzato dalla Suprema Corte onde ritenere applicabile l'art. 342 c.p.c., dal momento che risultano esposti dall'appellante profili di censura sufficientemente chiari nei confronti della sentenza impugnata, con indicazione delle considerazioni del giudice di prime cure oggetto delle censure predette, la cui valutazione deve quindi essere compiuta sul piano della fondatezza o meno dell'appello e non su quello della sua ammissibilità.
3.2) Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la reiezione dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, da parte del giudice di prime cure, deducendo tra l'altro che “...il mancato rispetto del termine di cui sopra comporta necessariamente la nullità dell'atto di citazione, essendo il termine perentorio, inderogabile ed assoluto in quanto posto a presidio delle garanzie di difesa del convenuto e la costituzione in giudizio non produce alcun effetto sanante. La difesa nel merito (che nella comparsa di costituzione non è avvenuta), infatti, costituisce attività tuzioristica ed a scopo di cautela delle ragioni del rappresentato nel caso di eventuale rigetto dell'eccezione, ma il suo compimento (peraltro avvenuto solo in sede di prima memoria
183 VI comma c.p.c,) non può essere ritenuto premiale e sanante dell'errore svolto dalla parte attrice”. ON
ha altresì argomentato al riguardo che, se fosse stato concesso un termine a comparire conforme ai parametri normativi, “Sarebbe stato possibile (ed anzi opportuno) ON per chiamare in giudizio la compagnia distributrice della energia, sia per acquisire elementi circa il momento effettivo di decorrenza dei termini prescrittivi sia per svolgere eventuale domanda di malleva nei confronti della stessa per essere tenuta indenne da pregiudizi conseguenti alla negligente e carente attività di rilevazione dei consumi, ma il mancato rispetto dei termini a comparire ha inibito alla odierna appellante tale facoltà che è stata ugualmente negata nel corso del procedimento in conseguenza dell'errata decisione adottata dal Giudice nel corso del giudizio”.
9 3.2.1) Il motivo è, nel complesso, infondato.
3.2.1.1) L'art. 164, terzo comma, c.p.c. prevede che “La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma;
tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini”.
Dunque, sulla base del portato semantico delle espressioni utilizzate dalla norma ON predetta, risulta come la costituzione di avrebbe, di per sé, avuto l'effetto di sanare il vizio di nullità dell'atto di citazione per assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello di legge.
3.2.1.2) A tale – iniziale – valutazione devono tuttavia affiancarsi varie considerazioni.
ON
A) Va anzitutto ricordato come la stessa abbia, nella propria comparsa di costituzione in prime cure:
− eccepito la nullità dell'atto di citazione, per il motivo predetto;
− chiesto comunque la fissazione di nuova udienza (“Preliminarmente si eccepisce la nullità della citazione per inosservanza del termine minimo di comparizione in giudizio ex art. 163 bis c.p.c. Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporta necessariamente la nullità dell'atto di citazione, essendo il termine perentorio, inderogabile ed assoluto in quanto posto a presidio delle garanzie di difesa del convenuto e la costituzione di questo in giudizio non produce alcun effetto sanante ma comporta la necessità della fissazione di una nuova udienza di comparizione, che fin d'ora di chiede, nel rispetto dei termini previsti dal codice di rito”);
− esposto difese nel merito.
B) A fronte di ciò, il giudice di prime cure ha ritenuto:
→ dapprima, con ordinanza resa a verbale d'udienza del 18.9.2020, che il termine assegnato fosse rituale, in quanto “...i termini assegnati sono stati dimezzati dall'attore e di ciò è stata fatto menzione nell'atto introduttivo;
che la costituzione
è avvenuta nei 5 giorni dalla notifica ( 3 ottobre 2019)...”;
→ poi, in sentenza e “con diversa motivazione rispetto a quanto indicato nell'ordinanza emessa in corso di causa del 18/09/2020” (in considerazione della ritenuta impossibilità di assegnazione diretta, da parte dell'attore, di termini dimezzati), che “La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato, con indirizzo al quale il giudicante ritiene di aderire, che il convenuto che nel costituirsi svolge difese di merito sana i vizi della citazione affetta da nullità (“L'art. 164, comma 3,
c.p.c. presuppone una costituzione del convenuto finalizzata solo alla deduzione
10 della nullità e non anche allo svolgimento delle difese di merito, poiché, in tal caso, si verificherebbe la sanatoria dei vizi della citazione”. Cassazione civile sez.
III, 27/04/2017, n. 10400, conforme Cass. 21910/2014)”.
C) Con riferimento ai richiami giurisprudenziali operati dal Tribunale di Firenze si osserva come gli stessi abbiano effettivamente il contenuto interpretativo loro attribuito dal predetto giudice di prime cure.
La Corte di Cassazione (nella sentenza 10400 del 27.4.2017, richiamata nella sentenza impugnata) ha indicato infatti che “La corte territoriale ha ritenuto nulla la
ONr citazione di per mancato rispetto del termine di comparizione disposto dalla normativa, indicata nella rubrica del motivo e ratione temporis applicabile, uniformandosi ad una - non recente - pronuncia, Cass. sez. 2, 2 luglio 2004 n. 12129 per cui se la parte rispetto alla quale non è stato osservato il termine di comparizione si costituisce la costituzione sana la citazione dalla sua nullità soltanto se la parte non chiede disporsi nuova udienza ex articolo 164, terzo comma, c.p.c.; nel caso invece in cui il convenuto lo chieda, anche se estende la difesa al merito la sua costituzione non esplica alcun effetto sanatorio, "dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa", onde, se il giudice non dispone una nuova udienza nel rispetto del termine, rimane la nullità della citazione, con ogni logica ripercussione sugli atti processuali successivi. Richiamano invece i ricorrenti Cass. sez.
6-3, ord. 16 ottobre 2014 n. 21910, che espressamente diverge dalla lettura di Cass. sez.
2, 2 luglio 2004 n. 12129, rettificandola nel senso che, se il convenuto, costituendosi, oltre ad eccepire la nullità della citazione per violazione del termine di comparizione e a chiedere la fissazione di altra udienza nel rispetto del termine ai sensi dell'articolo 164, terzo comma, c.p.c., svolge anche le sue difese, non sussiste il presupposto per l'applicazione, appunto, dell'articolo 164, terzo comma, c.p.c., dal momento che la seconda udienza si trova ad essere priva di scopo. Seguendo questa impostazione, dunque, qualora il convenuto si difenda oltre la soglia, per così dire, del difetto di rito alla cui correzione è finalizzato l'articolo 164, terzo comma, c.p.c., tale difesa attesta l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dal convenuto per la violazione del termine a comparire, onde la sua costituzione, il cui contenuto apporta proprio tale dimostrazione, sana la nullità formalmente prevista, altrimenti, dall'articolo 164, terzo comma, c.p.c. Si rientra, anzi, nella regola generale che quest'ultima norma detta nella sua prima parte
("la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione"), subordinando l'applicazione dell'eccezione disposta nella parte finale ad una concreta lesione del diritto difensivo del convenuto, così da evitare che l'eccezione di inosservanza dei termini a comparire (o della mancanza dell'avvertimento ex articolo 163 n.7 c.p.c.) produca un mero effetto di
11 rallentamento e aggravamento della sequenza processuale senza soccorrere alcuna reale necessità di tutela di chi l'eccezione ha proposto.
3. La chiave ermeneutica delle norme processuali, d'altronde, è proprio l'effettività della posizione giuridica che presidiano, trattandosi di norme di natura teleologica, e non valevoli di per sé come le norme sostanziali (cfr. da ultimo Cass. sez. 1, 21 novembre 2016 n. 23638, Cass. sez. 5, 18 dicembre 2014 n. 26831 e Cass. sez. L, 19 marzo 2014 n. 6330). Lo conferma, a proposito della questione in esame, a ben guardare anche una ulteriore pronuncia massimata. La lettura formale di Cass. sez. 2, 2 luglio 2004 n. 12129 viene infatti citata come condivisibile da Cass. sez. 2, 16 ottobre 2014 n. 21957 - di coincidente contemporaneità rispetto all'ordinanza appena esaminata -, e questa citazione viene a costituire la massima che le è stata attribuita. Ma, in realtà, la sentenza del 2014 inserisce il riferimento alla sentenza del 2004 nella sua motivazione senza conferirgli alcuna incidenza sulla sua decisione, non applicandone il principio, sia perché in quel caso non c'era stata espressa istanza di fissazione di nuova udienza, sia perché il giudice di legittimità ha - significativamente - ritenuto che il termine di comparizione fosse stato "restituito" in modo implicito, così pervenendo, per altra via imposta dall'alterità della fattispecie, allo stesso criterio adottato nell'ordinanza sopra richiamata, ovvero la concretezza della lesione del diritto difensivo. Nella motivazione della Cass. sez. 2, 16 ottobre 2014 n.
21957 si rileva invero che il termine di comparizione "di fatto era stato poi concesso dal giudice che aveva più volte rinviata l'udienza di trattazione", per cui "non si comprende in qual modo la difesa della parte possa essere stata realmente inculcata o limitata dall'iniziale concessione di un termine a comparire inferiore a quello di legge".
Condivisibile, in conclusione, è il puntualizzante chiarimento sul presupposto della nullità apportato da Cass. sez. 6-3, ord. 16 ottobre 2014 n. 21910, cioè dalla giurisprudenza richiamata dai ricorrenti nel motivo in esame”.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale in oggetto, dunque, la sanatoria contemplata dall'art. 164, terzo comma, c.p.c. avrebbe una connotazione applicativa ancorata – quale elemento dirimente – alla proposizione o meno di difese sul merito da parte del convenuto, atteso che in ipotesi di proposizione di tali difese l'effetto sanante derivante dalla costituzione del convenuto stesso non sarebbe condizionato, in caso di richiesta di fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, alla fissazione di tale udienza e si produrrebbe direttamente per effetto della costituzione affiancata dall'allestimento di difese nel merito.
Nell'ottica ermeneutica seguita dalla Suprema Corte nella pronuncia in questione
(e nei richiami giurisprudenziali ivi effettuati) la proposizione di difese sul merito rappresenterebbe infatti, di per sé considerata, la dimostrazione dell'assenza di pregiudizio
12 in ordine all'allestimento delle difese ad opera della parte, nell'ottica di valorizzare
“l'effettività della posizione giuridica” della parte stessa.
Tale approccio interpretativo è stato ribadito dalla Cassazione (Cass. 28646 del
15.12.2020) laddove si è ritenuto che “...come già affermato da questa Corte (Sez. 6 - 3, n.
21910 del 16/10/2014, Rv. 632986 - 01) l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per vizi relativi alla vocatio in ius, quali l'inosservanza del temine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento dell'art. 163 n. 7 cod.proc.civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, perché in tal caso il giudice deve fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si sia limitato alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione. Il dovere del giudice di provvedere alla fissazione di nuova udienza non si ricollega ad un'istanza del convenuto, ma direttamente alla proposizione dell'eccezione. Ne deriva che, se il convenuto, costituendosi, svolge le sue difese, il presupposto per l'applicazione della norma non sussiste. Il legislatore, invero, non avendo richiesto un'istanza del convenuto in aggiunta all'eccezione, ha inteso ricollegare il dovere di fissazione di nuova udienza a una costituzione finalizzata alla sola formulazione dell'eccezione e non anche ad una costituzione che alla formulazione dell'eccezione accompagni lo svolgimento delle difese.
Se così fosse, la fissazione dell'udienza dovrebbe avere luogo pur in presenza di una difesa completamente articolata, come è avvenuto nel caso di specie, e sarebbe priva di scopo”.
D) Deve tuttavia darsi atto della ravvisabilità di altro orientamento della Corte di
Cassazione, attestato in senso diverso ed imperniato, al contrario, su una ricostruzione del portato applicativo dell'art. 164, terzo comma, c.p.c. non condizionato alla prospettazione o meno di difese sul merito, ma ancorato invece unicamente al riscontro della richiesta di fissazione di una nuova udienza calendarizzata nel rispetto dei termini a comparire, come tale implicante un obbligo non derogabile da parte del giudicante e che, in caso di omissione, precluderebbe l'insorgenza dell'effetto sanante derivante dalla costituzione del convenuto.
La Suprema Corte ha infatti ritenuto, al riguardo, che “In tema di mancata osservanza del termine dilatorio di comparizione, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto;
tuttavia, ove quest'ultimo eccepisca, costituendosi, tale vizio, il giudice è tenuto a fissare nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini, dovendosi presumere che tale violazione abbia impedito al convenuto, che pure si sia difeso nel merito, una più adeguata difesa”
13 (così, Cass. 2673 del 4.2.2021, in massima, mentre nella motivazione è dato individuare il passaggio argomentativo per cui “...secondo la condivisibile giurisprudenza di questa
Corte la nullità dell'introduzione del giudizio, determinata dall'inosservanza del termine dilatorio di comparizione è sanata dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta;
la mancata fissazione della nuova udienza, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando che questi si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa (Cass. n. 21597/2014, n. 9150/2004, n. 521/1997);
8.2. in applicazione del principio richiamato deve escludersi che il giudice di primo grado, una volta accertato il mancato rispetto del termine a comparire da parte del ricorrente, potesse negare la fissazione di altra udienza onde consentire alla parte comparsa, che ne aveva fatto richiesta, la possibilità di fruire dell'intero periodo stabilito dall'art. 415, comma 5, cod. proc.civ. per l'approntamento delle proprie difese;
il diritto di difesa, che il
Legislatore ha inteso garantire con la previsione della necessità del rispetto di un termine minimo di comparizione, non consente, poi, di condizionare l'accoglimento della richiesta di differimento dell'udienza alla valutazione discrezionale del giudicante circa la necessità o meno per la parte convenuta di disporre di tale ulteriore periodo in relazione alle concrete difese da esplicare” ).
Tale orientamento, già delineato nitidamente in pregresse statuizioni (tra le altre,
Cass. 21957 del 16.10.2014, per cui “In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163 bis cod. proc. civ., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando che questi si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa”) è stato peraltro recentemente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. 10289 del 18.4.2025, per cui “In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163- bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo,
14 costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa”).
Dunque, secondo l'approccio interpretativo fatto proprio dalla Suprema Corte nelle pronunce ora menzionate, non è dirimente il fatto che la parte, costituendosi, abbia proposto difese sul merito, ma unicamente che la parte stessa abbia o meno chiesto la fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire.
La predetta richiesta risulta infatti determinare, secondo l'approccio interpretativo qui considerato, l'insorgenza dell'obbligo del giudice di fissare tale udienza e, a monte, incide direttamente sulla dinamica di insorgenza dell'effetto sanante prodotto dalla costituzione della parte.
La Suprema Corte, come visto, ha infatti indicato che la sanatoria determinata dalla costituzione del convenuto avviene “solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini”, così delineando un fenomeno sanante a formazione progressiva in cui l'effetto della sanatoria si produce unicamente se la parte si costituisce e, avendo avanzato istanza di fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, risulta poi essere fissata dal giudice siffatta udienza.
3.2.1.3) Con riferimento a tale ondivago approccio ermeneutico della Suprema
Corte, ritiene il Collegio di dover esprimere ulteriori considerazioni.
A) Anzitutto, per quanto concerne la struttura dell'art. 164 c.p.c. deve osservarsi come:
− al primo comma sia prevista la nullità dell'atto di citazione contenente l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello di legge;
− al terzo comma sia previsto, tout court, che “La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione”;
− sempre al terzo comma, è poi previsto che (e dunque a sanatoria avvenuta), “se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire” – e dunque senza necessità di istanza di fissazione di una nuova udienza da parte del convenuto – “il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini”.
B) Nel contesto di tale serie di previsioni non è dato ravvisare elementi di supporto alla conclusione della “sopravvivenza” della nullità in questione una volta avvenuta la costituzione del convenuto cui sia stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di legge.
15 Né, nella stessa ottica, risulta ravvisabile una sorta di condizione sospensiva all'effetto sanante, ancorato alla fissazione di nuova udienza, da parte del giudice, una volta che il convenuto costituito abbia eccepito la violazione del termine a comparire.
La norma, nella sua piana lettura, non opera riferimenti ad una perdurante sussistenza – condizionata o meno – della nullità originaria (una volta avvenuta la costituzione del convenuto), ma risulta piuttosto contemplare l'insorgenza di un dovere del giudice, per diretta previsione di legge, di procedere alla fissazione della nuova udienza nel rispetto dei termini.
C) Occorre dunque interrogarsi su quale sia la conseguenza della mancata fissazione di tale nuova udienza.
Come visto, entrambi gli orientamenti predetti postulano che la nullità derivante dall'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello di legge sia ancora produttiva di effetti pure dopo la costituzione del convenuto che abbia sollevato la questione di tale assegnazione, con la differenza che, mentre per il primo orientamento il
“consolidamento” dell'effetto sanante si produrrebbe per effetto della proposizione di difese sul merito da parte del convenuto stesso, per il secondo l'effetto sanante prodotto dalla costituzione del convenuto diverrebbe definitivo solo all'esito della fissazione di nuova udienza da parte del giudice.
In entrambe le ipotesi, dunque, risulta ravvisabile una sorta di deroga al portato normativo dell'art. 164, terzo comma, c.p.c. che, nella suo perimetro applicativo, non contempla invece limiti all'effetto sanante derivante dalla costituzione del convenuto.
Ancora, in entrambe le ipotesi risulta inserito nella fattispecie un elemento esogeno rispetto all'originaria previsione di nullità (e cioè l'aver assegnato un termine inferiore a quello di legge) ed alla sanatoria della stessa (la costituzione del convenuto) che, in un caso, è l'assenza di difese sul merito e, nell'altro, è la mancata fissazione di nuova udienza.
Ciò che in effetti non risulta pienamente condivisibile, nel contesto degli orientamenti predetti, è che la sanatoria della nullità della vocatio in jus prevista dall'art. 164 c.p.c. sia suscettibile di essere derogata per effetto di elementi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla norma, in quanto tale approccio appare inesorabilmente riferibile ad un unico possibile presupposto e cioè che la predetta nullità prevista dall'art. 164 c.p.c. non si è (ancora) sanata per effetto della mera costituzione del convenuto, occorrendo attendere l'esito di ulteriori dinamiche processuali (l'espletamento di difese sul merito, la fissazione di nuova udienza).
16 Tale esito appare tuttavia non pienamente congruente con la disposizione dell'art. 164 c.p.c. stesso che, come detto, contempla la sanatoria della nullità in questione per effetto diretto, ed incondizionato, della costituzione del convenuto.
Ritiene il collegio che gli elementi testuali della norma considerata non consentano di derogare all'effetto sanante, rispetto alla nullità in questione, derivante dalla costituzione del convenuto.
Né appaiono sussistere elementi sistematici per concludere che la nullità in questione conservi idoneità a produrre effetti pur dopo tale costituzione.
L'art. 164 c.p.c., del resto, mentre al primo comma fa riferimento alla “nullità” della citazione ed al terzo comma continua, nella prima parte, a fare riferimento ai vizi della stessa, allo stesso terzo comma, ma nella seconda parte (e, cioè, dopo la previsione concernente l'effetto sanante della costituzione del convenuto), non opera più riferimenti alla nullità ma solo all'inosservanza dei termini a comparire (considerato quindi come
“fatto”).
Dunque, il fatto (l'inosservanza dei termini) che in prima battuta era qualificato dalla norma in termini di vizio processuale (nullità) risulta poi configurato come privo di tale qualifica, per tornare ad essere un mero fatto che, in presenza di una condotta della parte (e cioè “se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire”, significativamente non facendo più riferimento ad alcuna nullità) assume la valenza di presupposto per l'insorgenza di un dovere processuale del giudicante (la fissazione di nuova udienza).
D) In quest'ottica deve dunque ritenersi che le conseguenze derivanti dalla mancata fissazione della nuova udienza da parte del giudicante, una volta sollevata dal convenuto la questione attinente all'assegnazione di un termine inferiore a quello di legge, vadano individuate proprio all'interno del sistema processuale.
In tale prospettiva, dunque, la mancata fissazione di nuova udienza si pone in diretta violazione della prescrizione dello stesso art. 164 c.p.c., che obbliga il giudicante a procedere a tale fissazione una volta che il convenuto abbia fatto menzione dell'inosservanza dei termini a comparire.
Su un piano generale, pertanto, la condotta del giudicante che non abbia proceduto a tale fissazione di nuova udienza risulta astrattamente suscettibile di integrare gli estremi:
a) di una violazione di legge;
b) di una nullità generale ex art. 156, secondo comma, c.p.c.
D1) Quanto al primo profilo, la violazione di legge risulta in questo caso derivare direttamente dalla nitida previsione dell'art. 164, terzo comma, c.p.c., che contempla un dovere del giudicante non suscettibile di deroga.
17 La conseguenza, tuttavia, non è una nullità, ma la conversione di tale violazione in motivo di gravame.
D2) Quanto al secondo aspetto, la condotta del giudicante potrebbe integrare gli estremi applicativi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., laddove è previsto che la nullità di un atto “Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”.
E) Avendo a riferimento tali possibilità, deve evidenziarsi come le stesse non vengano in rilievo nel caso di specie.
E1) Quanto alla prima, è quasi superfluo rilevare come parte appellante non abbia sollevato alcun motivo di gravame attinente a violazione di legge.
E2) Quanto alla seconda, si evidenzia come proprio l'art. 156 c.p.c. preveda la sanzione della nullità quanto l'atto manchi dei requisiti formali indispensabili a raggiungere lo scopo prefissato.
Nel caso di specie, dunque, lo scopo dovrebbe essere ravvisato nella possibilità di ON consentire ad il pieno espletamento delle proprie prerogative difensive, altrimenti menomate dall'assegnazione del termine a comparire inferiore a quello di legge.
In questo contesto, ed a questi specifici fini, assume effettivamente rilevanza il fatto che il convenuto abbia, o meno, svolto difese nel merito ed abbia, o meno, indicato quali altre possibili difese avrebbe potuto svolgere ove fosse stato assegnatario di un termine corrispondente a quello indicato dal codice di procedura.
ON Va quindi rilevato che, nel caso di specie,
→ con la comparsa di costituzione dimessa in prime cure ha svolto difese sul merito, così come ha fatto nel contesto della prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, in cui l'ampiezza delle considerazioni difensive esposte è stata motivata adducendo che “Nella fattispecie, posto il vulnus determinato dalla compressione del diritto di difesa susseguente all'illegittimo dimezzamento dei termini a comparire, sia l'uno che l'altro degli esposti presupposti giustificanti la c.d. mutatio od emendatio libelli ricorrono, posto che e CP_2 CP_2
comparendo nella lite, non è stata messa in grado di predisporre un impianto difensivo esaustivo e, quindi, adeguato alla tutela delle proprie ragioni, e che, ancora, medio tempore il contraddittore ha svolto attività di rilievo e, comunque, si sono verificate sopravvenienze tali da determinare la necessità di andare ad incidere sull'oggetto della disputa. Da tanto consegue che il presente scritto deve essere utilizzato al fine di precisare le pregresse allegazioni e di ribadire l'assoluta inammissibilità ed infondatezza delle richieste avanzate nei confronti della deducente, non essendo ipotizzabile - nell'ambito della vicenda per cui è
18 causa- alcun tipo di responsabilità e/o tenutezza da parte della società opposta per tutte le ragioni esposte con la comparsa di costituzione e risposta, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte”, svolgendo quindi ampie difese di merito;
→ nulla ha dedotto, nel contesto di tutti gli atti difensivi dimessi nel primo grado di giudizio, in ordine a quale tipologia di attività difensiva fosse rimasta inesorabilmente preclusa dall'iniziale riduzione dei termini a comparire. ON Solo con l'atto di appello qui in esame, ha per la prima volta dedotto che, in ON caso di fissazione di nuova udienza, “Sarebbe stato possibile (ed anzi opportuno) per chiamare in giudizio la compagnia distributrice della energia, sia per acquisire elementi circa il momento effettivo di decorrenza dei termini prescrittivi sia per svolgere eventuale domanda di malleva nei confronti della stessa per essere tenuta indenne da pregiudizi conseguenti alla negligente e carente attività di rilevazione dei consumi, ma il mancato rispetto dei termini a comparire ha inibito alla odierna appellante tale facoltà che è stata ugualmente negata nel corso del procedimento in conseguenza dell'errata decisione adottata dal Giudice nel corso del giudizio”. ON In proposito va rilevato che l'attività processuale oggetto delle doglianze di (e cioè la chiamata in causa del terzo responsabile) non integra gli estremi di un'attività difensiva svolta “contro” la domanda rivolta nei propri confronti, ma ne presuppone ON piuttosto l'accoglimento e, comunque, non preclude in definitiva ad la possibilità di agire nei confronti del soggetto ritenuto responsabile, proponendo specifica domanda sul punto ed instaurando una causa a parte.
Ciò, peraltro, a prescindere da ogni rilievo in ordine al fatto che la chiamata del terzo predetto non avrebbe avuto alcuna funzione, neppure in senso lato, istruttoria (quale
è quella postulata dall'appellante in ordine ai possibilità chiarimenti “circa il momento effettivo di decorrenza dei termini prescrittivi”), non potendo la parte operare apporti istruttori se non in seno all'interrogatorio formale (e, in tale contesto, unicamente ove tale apporto sia a proprio detrimento processuale), mentre, anzi, una tale funzione avrebbe potuto essere assicurata (sub specie di prova testimoniale) rimanendo la compagnia distributrice estranea al processo.
Dunque, nella prospettiva sin qui adottata, deve rilevarsi come non sussistano i presupposti applicativi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., o, per converso, come sussistano i presupposti per l'applicazione del terzo comma di tale norma (avendo l'atto comunque raggiunto il suo scopo).
3.2.2) Il motivo di gravame in esame deve, quindi, essere respinto.
19 ON
3.3) Con il secondo motivo di gravame, ha censurato la decisione impugnata adducendo che il giudice di prime cure si era discostato dalle risultanze emergenti dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure. ON
In particolare, a argomentato che:
− “Del tutto erroneamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto prescritta la somma di euro 25.989,88 richiesta con la fattura M146879386 del 3.10.2014, con riguardo al corrispettivo dovuto per il periodo 1.11.2007 – 31.10.2009, in ciò discostandosi ON dalle conclusioni del suo stesso perito che aveva ritenuto ancora dovuta ad la somma di euro 9.116,99”;
− “Il Tribunale, infatti, ha imputato il pagamento della somma 17.308,77 al periodo di consumo successivo al 31.10.2009 trascurando del tutto il valore probatorio del
ON doc. 17 depositato da che, tenendo conto del detto pagamento e riducendo quindi la somma monitoriamente richiesta ad euro 32.652,69 anzichè quella portata dalla fattura per euro 49.452,22, lo imputava a periodi di consumo risalenti, nella specie proprio quelli che il Tribunale ha ritenuto prescritti”.
− “Ciò che, in aggiunta alla riduzione del corrispettivo determinata dal CTU per eccesso di consumo fatturato per euro 16.221.87, ha determinato una inesistente posta a credito dell'opponente con conseguente obbligo di restituzione da parte di ON er euro 16.872,89, maggiorato di interessi”;
− il Tribunale aveva erroneamente ritenuto prescritti i crediti nell'arco temporale compreso tra il 2007 ed il 31.10.2009, trascurando tuttavia che “le somme relative al 2007 erano state già oggetto di restituzione, come evidenziato dal CTP di parte ON nelle osservazioni critiche alla CTU” e che quindi si ponevano al di fuori di quelle considerate nel conguaglio operato con la fattura 3.10.2014;
− una corretta interpretazione delle risultanze della CTU e dei documenti in atti avrebbe dovuto condurre a ritenere che “€ 42.647,63 è l'importo ricalcolato dal
CTU sul prezzo in relazione alla fattura sottratta la sovrafatturazione di €
16.221,87 e l'importo di € 3.951,26 ovvero le somme effettivamente prescritte sulla base dei dati dei kWh esposti in fattura e la medesima proporzione offerta dal
ON CTU per il ricalcolo della fatturazione. In tale modo il dovuto a favore di risulterebbe di € 22.474,50. Anche sottraendo da tale importo quanto pagato di € ON 17.308,77 si arriverebbe ancora ad un importo a credito di i € 5.165,70”.
3.3.1) Il motivo è infondato.
3.3.1.1) Anzitutto va rilevato come dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio dimessa in prime cure dall'ing. , risulti che: Persona_1
− “La somma totale dell'energia consumata da è pari a 320.347 kWh” CP_1
20 − “La somma dei valori dell'energia addebitata a da risulta essere CP_1 CP_2 pertanto di 362.862kWh nel periodo 1/1/2008 – 1/6/2013”, e ciò tenendo conto ON anche dei rilievi mossi dal CTP di
ON
− l'ammontare complessivo dei chilowatt di energia elettrica contabilizzati da era pari a 464.613 kWh;
− la differenza tra i consumi addebitati (362.862kWh) e quelli consumati effettivamente da (320.347 kWh) e nell'irrilevanza di quelli contabilizzati, CP_1
era pari a 42.515 kWh;
− “L'energia fatturata in eccesso nel periodo 1/1/2007 al 31/12/2007 come valutata ON nelle osservazioni di isulta essere 34.732kWh”; ON
− “l'energia totale addebitata in eccesso da isulta essere 77.247 kWh”;
− il conteggio dell'energia misurata dall'ente distributore era il seguente, secondo la ricostruzione del CTU:
2007 52.167 0,156 8.138,05 €
2008 59.562 0,172 10.244,66 €
2009 59.181 0,168 9.942,41 €
2010 58.299 0,150 8.744,85 €
2011 60.773 0,156 9.480,59 €
2012 58.536 0,167 9.775,51 €
2013 23.996 0,194 4.655,22 €
− la verifica del costo medio di fatturazione aveva condotto a determinare gli importi concernenti gli anni 2008 e 2009 rispettivamente in € 9.525,96 ed in € 8.087,59;
− per gli anni 2010, 2011, 2012 e parte del 2013, gli addebiti in eccesso erano pari ad
€ 16.221,87;
− aveva già versato importi per € 17.832,63; CP_1
− “il costo dell'energia medio addebitato nella fattura M146879386 del 03/10/2014 risulta essere pari a 0,25€/kWh. Valore ben superiore alla tariffazione media applicata (confronta tabella 3) rispetto al quale propone di applicare la tariffa di
0,21€/kWh. L'energia fatturata a dovrebbe corrispondere a CP_1
200.659kWh*0,21€=42.138,39€”;
− il saldo finale dei rapporti dare-avere tra le parti prevede un residuo debito in capo a pari ad € 9.116,99, come risulta dalla seguente tabella, elaborata dal CTU: CP_1
21 ONr Voce A € 42.138,39 AT . M146879386
(valore ricalcolato)
ONr Voce B € 509,24 AT . M167416663
Voce A+B € 42.647,63 Totale Fatture da pagare ad ONr
Voce C € 17.308,77 Somma dei bonifici effettuati da CP_1
Voce D (A+B-C) € 25.338,86
Voce E € 16.221,87 Equivalente in euro dell'energia fatturata in eccesso da CP_2
Voce D-E € 9.116,99 Cifra dovuta a saldo da d CP_1 CP_2
3.3.1.2) Il Tribunale di Firenze, sulla scorta di tali rilievi ha quindi ritenuto che:
− l'eccezione di prescrizione sollevata da era fondata con riferimento “al CP_1
periodo fatturato a conguaglio nella fattura 3/10/2014 , ossia per il periodo
01/11/2007 (in realtà 31/1/2007) fino al 31/10/2009”;
− avendo a riferimento la tabella concernente il riconteggio dei consumi, e dei correlati crediti, elaborata dal CTU, “Ne consegue un importo di crediti prescritti del 2007 dal 1/2/2007, 2008 e 2009, di € 25.989,88 (7.459,88 per 11 mesi 2007 +
10.244,66 per il 2008 + 8.285,34 per 10 mesi 2009”;
− occorreva poi detrarre “dal credito fatturato ciò che il CTU ha rilevato come consumi contabilizzati in eccesso in fattura, alla luce delle risultanze del distributore”, rilevando che “il CTU nella tabella 5 e 6 di pag. 8 quantifica l'energia addebitata da in 362.862 KWH mentre l'energia contabilizzata CP_2
dal distributore E-Distribuzione è inferiore, con conseguente eccesso addebitato in fattura di 77.247 KWH che il CTU quantifica in € 16.221,87”; ON
− l'ammontare complessivo del credito di correlato alla fattura dell'ottobre
2014, era pari ad € 42.138,39; ON
− dunque, l'importo spettante ad una volta detratti i crediti oggetto di prescrizione e prima dei pagamenti dell'opponente, era pari ad € 435,88 (€
42.138,39 + € 509,24 - € 16.221,87 - € 25.989,88);
− computati (in aumento) gli interessi moratori indicati nella fattura (per € 1.463,10)
e detratto il versamento operato da prima dell'instaurazione del giudizio (€ CP_1
22 ON 17.308,77), nulla risultava quindi ulteriormente dovuto ad con riferimento ai crediti indicati nella fattura oggetto di ingiunzione.
3.3.1.3) Le considerazioni espresse dal giudice di prime risultano tuttora condivisibili e devono ritenersi esenti dalle criticità sollevate da parte appellante.
Come risulta dalle considerazioni che precedono, il Tribunale di Firenze risulta infatti aver scrupolosamente seguito le indicazioni fornite dal CTU, sostanzialmente alla lettera, mentre la discrasia tra le indicazioni fornite dal CTU e la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure è determinata, unicamente, dall'elisione delle voci di credito ritenute prescritte.
L'unica censura mossa da parte appellante sul punto, peraltro, non appare suscettibile di essere recepita.
L'appellante ha dedotto, come ricordato supra, che le somme relative al 2007 ON erano state già oggetto di restituzione da parte di a e che quindi le stesse non CP_1 erano state considerate nella fattura a conguaglio emessa nel 2014, sì che dall'importo indicato in tale fattura non potevano essere detratti i crediti riconducibili all'anno 2007
(“...le somme relative al 2007 erano state già oggetto di restituzione, come evidenziato dal ON CTP di parte elle osservazioni critiche alla CTU”).
In proposito va infatti evidenziato che:
− nella fattura del 3.10.2014 è indicato che il conguaglio si riferisce, anche, all'arco temporale decorrente dall'1.11.2007, senza alcuna specificazione;
ON
− on ha mai allegato l'intervenuta restituzione degli importi in questione;
ON
− solo il CTP di dott.ssa , ha allegato che erano state operate delle Per_2 restituzioni a favore di per il 2007, utilizzando l'anodina formula “Anno CP_1
2007 01/11/ - 30/11 kWh -5.522 – 01/12 – 31/12 kWh -4.167 la somma (-5522-
4167) = kWh - 9.689”: al netto della tardività di tale allegazione, va rilevato come della stessa non constino riscontri, neppure nelle valutazioni del CTU.
3.3.2) Anche il motivo di gravame in questione deve quindi essere respinto.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta della notula dimessa da parte appellata in quanto conforme (e, anzi, inferiore) ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi
23 dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 3467/2022 del Parte_1
Tribunale di Firenze, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere Parte_1
a parte appellata ONroparte_1
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 6.946,00 per compenso, di cui
[...]
€ 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
24