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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/11/2025, n. 4407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4407 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3236/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. ALESSANDRO IEVA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI
CONVENUTO
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI:
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente che nessuno è comparso all'udienza odierna fissata per la comparizione delle parti e la discussione, nè sono state depositate le note di trattazione scritta e neppure è stata depositata la relazione di notifica del ricorso alla parte convenuta, che, peraltro, non si è costituita.
Dovendo ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101
c.p.c), con la conseguenza che non può essere emessa alcuna statuizione di merito.
Invero, “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato
l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251); inoltre, “Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del
04/02/2015; cfr. anche Cass. sez. lav. n. 21587 del 13/08/2008).
Tale declaratoria prevale su quella di nullità della citazione per inosservanza del termine a difesa (art. 164 c.p.c) che presuppone pur sempre l'avvenuta notifica del ricorso, anche se in modo irregolare.
La declaratoria di improcedibilità prevale anche sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, in quanto tale cancellazione dà ingresso ad un mero stato di quiescenza del rapporto processuale e presuppone pertanto la valida instaurazione di quest'ultimo con l'osservanza del principio del contraddittorio.
Trattandosi di questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio deve essere pronunciata con sentenza (art. 279 co. 2
n. 2 c.p.c.).
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla per le spese.
Bari, 21/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3236/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. ALESSANDRO IEVA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI
CONVENUTO
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI:
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente che nessuno è comparso all'udienza odierna fissata per la comparizione delle parti e la discussione, nè sono state depositate le note di trattazione scritta e neppure è stata depositata la relazione di notifica del ricorso alla parte convenuta, che, peraltro, non si è costituita.
Dovendo ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101
c.p.c), con la conseguenza che non può essere emessa alcuna statuizione di merito.
Invero, “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato
l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251); inoltre, “Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del
04/02/2015; cfr. anche Cass. sez. lav. n. 21587 del 13/08/2008).
Tale declaratoria prevale su quella di nullità della citazione per inosservanza del termine a difesa (art. 164 c.p.c) che presuppone pur sempre l'avvenuta notifica del ricorso, anche se in modo irregolare.
La declaratoria di improcedibilità prevale anche sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, in quanto tale cancellazione dà ingresso ad un mero stato di quiescenza del rapporto processuale e presuppone pertanto la valida instaurazione di quest'ultimo con l'osservanza del principio del contraddittorio.
Trattandosi di questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio deve essere pronunciata con sentenza (art. 279 co. 2
n. 2 c.p.c.).
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla per le spese.
Bari, 21/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli