TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1765 2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, a valersi quali note di discussione, visto l'Art
281 sexies del c.p.c., pronuncia Sentenza come segue.
Si comunichi.
Arezzo, 19/03/2025
Il G.I.
dr. Fabrizio Pieschi
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1765/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CINI AURORA ( , ( ) C.F._2 Parte_2 C.F._3 come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA BENEDETTO VARCHI 71 AREZZO - parte attrice -
CONCLUDE come da memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 del c.p.c.: “accertato il grave inadempi- mento della (omissis), in persona del titolare, Sig. P. F. Controparte_1 CP_1 accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale ex art. 1453 cc del contratto di appalto stipulato in data 18.2.21 dalla Sig.ra e dalla ditta individuale , in persona del titolare, Parte_1 Controparte_1 e di cui in narrativa (omissis) e, per l'effetto, condannare il convenuto a restituire e, quindi, a pagare alla sig.ra l'importo di € 23.833,32, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'integrale Parte_1 soddisfo, fatte salve quelle maggiori o minor somme che saranno accertate in corso di causa o che il Giudice riterrà di giustizia e con espressa riserva di richiedere in separato giudizio il risarcimento dei danni patiti e patiendi. Con vittoria di spese e compensi”
E
- ( ) Controparte_1 C.F._4
- parte convenuta contumace -
2 Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la Sig.ra premesso che: quale proprietaria di apparta- Pt_1
mento in Arezzo, Via Monte Falterona n. 5, 18/02/21 ne aveva affidato la ristrutturazione
(comprensiva delle lavorazioni ivi meglio descritte) al Sig. , titolare Controparte_1
di omonima ditta individuale, per il corrispettivo a corpo di complessivi € 35.750,00, IVA compresa, di cui complessivi € 23.833,32 pagati a titolo di acconto;
il prestatore d'opera aveva danneggiato il soffitto del locale sottostante e la parete del vano scala, ed aveva cessato i lavori senza mai riprenderli, né risolvere le problematiche, nonostante intimazione del D.L.
a demolire e ricostruire a regola d'arte, per cui aveva intimato la risoluzione del contratto per inadempimento grave. Nel manifestato intento di richiedere la restituzione degli acconti versati, riservandosi separato giudizio per il risarcimento degli ulteriori danni, ciò premesso adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Parte convenuta non si costituiva, sicché ne veniva dichiarata la contumacia.
* * *
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Parte attrice ha proposto azione volta a fare valere la responsabilità contrattuale del convenuto rispetto alla obbligazione derivante dalla conclusione di un contratto d'opera.
Il fatto costitutivo della pretesa azionata, documentalmente provato (doc. 2 attrice, recante ordine compreso di sigla riconducibile a firma di accettazione che il convenuto non ha contestato né disconosciuto) è dunque la conclusione di un contratto qualificabile a titolo di opera professionale.
3 Il fatto lesivo della stessa pretesa è stato correttamente dedotto dalla stessa attrice, e ciò è sufficiente ai fini dell'applicazione dell'art. 1218 del c.c., il quale dispone che il con- venuto-debitore è tenuto a risarcimento del danno, se non prova che il ritardo è stato deter- minato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
In altre parole, all'attrice è necessario e sufficiente allegare e dimostrare l'avvenuta instaurazione del rapporto in corso al momento dell'intervento del fatto lesivo-inadempi- mento - ciò che significa provare la conclusione del contratto, in ipotesi di titolo contrattuale della obbligazione - e la (mera) allegazione di quest'ultimo, per onerare la convenuta della dimostrazione della causa non imputabile del ritardo (Cass., S.U., 06.04-30.10.2001 n. 13.533, in Giust.Civ., 2002, I, p. 1934, la quale richiama anche il principio di vicinanza della prova: "il cre- ditore, che agisca per l'adempimento, sia che chieda la risoluzione o il risarcimento del danno, deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre, in relazione al lamentato inadempimento, può limitarsi ad una semplice allegazione: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costitutivo dell'avvenuto adempimento, e uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempi- mento dell' obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza del adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Inoltre, l'attore deve allegare l'inadempimento del debitore. In ciò si sostanzia il proprio onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa azionata”).
Ragionando in altri termini, ove agisca a titolo di responsabilità contrattuale l'attore deve provare il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, ossia l' esistenza dell'obbligo che si assume inadempiuto (Cass., 17.08.1990 n. 8336). Una volta che sia fornita tale prova,
l'art. 1218 è strutturato in modo da porre a carico del debitore una presunzione semplice di colpa, superabile mediante la prova dello specifico impedimento che determina impossibilità della prestazione o che essa non gli sia comunque imputabile, qualunque ne sia stata la causa
(Cass., 25.5.98 n. 5208). La disposizione pone dunque a suo carico l'onere della prova (li- beratoria) piena e completa di mancanza di colpa e di non aver potuto adempiere l'obbliga- zione o di non aver potuto eseguire nel tempo previsto la prestazione dovuta per causa non imputabile (Cass., 18.11.91 n. 12346; Cass., 9.10.97 n. 9810; Cass., 19.9.96 n. 7604; Cass., 3.7.93
4 n. 7299). La prova richiesta al convenuto forma contenuto delle eventuali eccezioni, basate sui fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei fatti costitutivi.
Lungi dal proporre tali eccezioni, il convenuto, pur essendo stato chiamato ritual- mente a partecipare al presente giudizio, ha preferito restar di contumace.
A prescindere da ciò, all'udienza del 30/01/2025 il teste (parente e amica Tes_1
dell' attrice) ha confermato, per aver assistito ai lavori ed aiutato l'attrice nello sgombero, che “nel rifacimento del bagno, venne danneggiato, con infiltrazioni di umidità, il soffitto di quello sottostante, il nuovo bagno fu realizzato ad un livello differente rispetto al restante pavimento dell'appartamento e, durante la realizzazione delle tracce, venne danneggiata la parete del vano scala”.
Oltre a ciò, è circostanza non contestata l'abbandono del cantiere da parte del conve- nuto, nonostante plurimi, reiterati e defatiganti inviti da parte dell'attrice (cfr. doc. 6).
Tali inadempimenti devono qualificarsi come certamente di importanza non scarsa, avuto riguardo all'interesse dell'attrice ad ottenere in tempi certi l'adempimento della pre- stazione dovuta alle, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art 1455 del c.c.
In conclusione. Previa risoluzione del contratto per inadempimento grave del presta- tore d'opera, lo stesso dovrà essere condannato alla restituzione degli acconti pagati dall'at- trice, per complessivi € 23.833,32.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una quantità di unità di misura monetaria determinata o determinabile mediante parametri fissi), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico.
Sulla medesima sorte capitale sono invece dovuti gli interessi corrispettivi pleno iure su somma liquida ed esigibile, a titolo remunerativo del capitale goduto dal debitore e fondati sul principio di naturale fecondità del denaro (art. 1282, c. I, c.c.), espressamente richiesti, in misura legale, dal pagamento ad oggi.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi (studio, introduttiva)
e minimi (istruttoria, decisionale, stante la mole dell'opera prestata) delle fasi di giudizio effettivamente espletate nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è
5 causa, vengono liquidate in complessivi € 3387, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto stipulato inter partes stipulato in data
18.02.2021;
- Condanna a pagare a € 23.833,32, oltre Controparte_1 Parte_1
interessi, come da motivazione;
- Condanna alle spese di giudizio per € 3.387,00 oltre Controparte_1
accessori, come da motivazione;
Arezzo, 19/03/2025
Il giudice
Fabrizio Pieschi
6