Ordinanza cautelare 12 luglio 2018
Sentenza 24 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/05/2022, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2022
N. 00826/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00676/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2018, proposto da
Società Salento Cave s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati AN Quinto e PI Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: Otop s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e ZI SA, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Greco e Gianluca Greco De Pascalis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad ND :
AN Di TI, CO PI Di TI e Immacolata IA Di TI, rappresentati e difesi dagli avvocati Adriano Tolomeo, Francesco Fina e Immacolata IA Di TI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione n. 1088 dell'8 giugno 2018, con la quale il Comune di Gallipoli ha annullato i seguenti titoli: certificato di agibilità del 26 luglio 2012 prot. n. 0030918; certificato di agibilità del 27 luglio 2012 prot. n. 0031145; Permesso di Costruire n. 70/2013 del 6 giugno 2013; Permesso di costruire n. 70bis/2013 del 20 maggio 2014; Permesso di costruire n. 16/2016 del 6 maggio 2016; Certificato di agibilità dell'immobile del 17 maggio 2016; Certificato di agibilità del 25 maggio 2016 per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 lettera f del D.M. 19.08.1996; nonché ha annullato parzialmente il Permesso di Costruire n. 117/2010 rilasciato il 27 gennaio 2012 ed ha dichiarato inefficace la SCIA per l'agibilità n. 57/2017 acquisita in data 21 giugno 2017;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale e specificatamente della nota 11 maggio 2018 nella parte in cui ha diffidato la ricorrente a non dare corso ai lavori di riallestimento delle strutture precarie;
per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli e dei controinteressati;
Visto l’atto di intervento ad ND ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. A. Marasco, in sostituzione degli avv.ti A. e P. Quinto, per la parte ricorrente, avv. A. De Matteis, in sostituzione dell'avv. S. Stefanelli, per la P.A., avv. Gl. Greco De Pascalis per i controinteressati, e avv.ti I. L. Di TI e A. Tolomeo, quest'ultimo anche in sostituzione dell'avv. F.sco Fina, per gli interventori ad ND ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La società ricorrente (di seguito anche “Salento Cave”) espone di essere gestore di attività commerciale denominata “Cave” (precedentemente gestita da ARS s.r.l.), sita in Gallipoli in contrada Monaci e in luogo di proprietà dei Sigg.ri Di TI AN e CO e che, da anni, ivi si svolge attività di bar/ristoro, con eventi musicali di rilievo, con impegno di uno spazio, ricavato in una cava dismessa, per manifestazioni e pista da ballo.
2) Col gravame in esame viene impugnato il provvedimento del Comune di Gallipoli prot. n. 1088 dell’8 giugno 2018, con cui si conclude il procedimento amministrativo per l’esecuzione della sentenza T.A.R. Lecce n. 1635/2016.
3) In tale sentenza n. 1635/2016 – che decide il ricorso r.g.n. 1385/2012, proposto dalla Società OTOP s.r.l. e dalla Sig.ra SA ZI (come da provvedimento di correzione di errore materiale in calce alla sentenza) in qualità di proprietari vicini – si è premesso che:
- a) il locale, ora gestito da Salento Cave e, prima di questa, da ARS s.r.l., era destinato a bar/ristoro e « attraverso una serie di passaggi amministrativi, ha acquisito destinazione turistico-ricettiva »;
- b) « In particolare, l'edificio della superficie di circa 70 mq è stato condonato con permesso di costruire in sanatoria n. 61/2003, a cui è seguito il rilascio del certificato di agibilità del 28/05/2008 »;
- c) « In sede, poi, di approvazione del piano regolatore comunale, su espressa prescrizione del CUR, le strutture ricettive legittimamente esistenti in quella zona sono state classificate come "STRE (strutture legittimamente esistenti)" »;
- d) « Il locale in questione, quindi, essendo stato precedentemente destinato a punto bar/ristoro ha attivato la stessa procedura di riconoscimento, e il Consiglio comunale di Gallipoli ha accolto l'istanza dei proprietari e ha incluso l'immobile tra le strutture legittimamente esistenti (STRE), limitando però, come per tutti, la destinazione "alle attività ed opere legittimamente esistenti alla data di approvazione del PRGC da parte della Regione e con esclusione delle strutture eventualmente realizzate in assenza di titolo abilitativo" »;
- e) « Successivamente, con provvedimento del 27/7/2012, prot. n. 31145, il Comune, vista l'istanza della società ARS, visto il certificato di agibilità delle strutture rilasciato il 26/7/2012 e visti i verbali della Commissione comunale di vigilanza, ha autorizzato “l'agibilità e l'usabilità del locale commerciale bar/ristoro denominato "Cave", sito in località "Li Monaci", per lo svolgimento di attività di intrattenimento per un affollamento massimo di seicento persone” ».
4) In accoglimento del ricorso, con cui si sosteneva che la destinazione a discoteca della struttura in parola contrasterebbe con le scelte del pianificatore generale, in quella sentenza si è affermato che:
- a) l'immobile in questione « sorge all'interno di una zona agricola ed è stato classificato come STRE (struttura esistente) ai sensi delle NTA comunali e, a seguito del condono edilizio, è stato destinato a punto di ristorazione »;
- b) « E tuttavia tale riconoscimento è avvenuto nei limiti delle attività ed opere legittimamente esistenti alla data di approvazione del PRGC da parte della Regione »;
- c) « La destinazione a locale di intrattenimento e discoteca contrasta, quindi, con la classificazione di STRE assegnata per un punto bar/ristoro »;
- d) « Inoltre, l'art. 54 bis delle NTA comunali, nel disciplinare le STRE "strutture esistenti", non prevede l'ipotesi di un cambio di destinazione, tant'è che si limita a prevedere che "sono le strutture turistico-ricettive esistenti, regolarmente autorizzate, individuate sulla tavola di zonizzazione del PRG. Sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia. Per le strutture ricettive esistenti è comunque consentita per motivi di miglioramento igienico e di sicurezza la realizzazione di una volumetria non superiore al 10% di quella preesistente" »;
- e) « Il pianificatore non ha, quindi, previsto che presso tali strutture possa essere esercitata alcuna attività diversa da quella esistente, al contrario di quanto ha dettagliatamente disciplinato per altre zone in cui ha previsto varie attività compatibili »;
- f) « Se, quindi, l'attività di bar e ristoro è stata ritenuta compatibile per tale struttura anche rispetto alla destinazione di zona, deve essere considerata illegittima la scelta del Comune di discostarsi dalle previsioni di pianificazione generale e consentire un'attività diversa da quella originariamente riconosciuta ».
5) Con quella sentenza sono quindi stati annullati la licenza per intrattenimenti e discoteca 03/08/2012 n. 8 rilasciata dal Comune di Gallipoli in favore di ARS S.r.l. e l'autorizzazione del 27/07/2012, prot. n. 31145, rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Gallipoli.
6) Resa tale sentenza, passata in giudicato, il Comune ha avviato il procedimento per conformarsi alla suddetta sentenza (e culminato nel provvedimento oggi impugnato), il quale implicava l’annullamento dei provvedimenti che risultavano connessi a quelli oggetto del suddetto annullamento giurisdizionale e rilasciati successivamente.
7) Nel provvedimento comunale (v. pagg. 2 e 3) si superano le osservazioni procedimentali della ricorrente e del suo predecessore (ARS s.r.l.) e si rileva che:
- a) « Il T.A.R. chiarisce, infatti, espressamente che la destinazione a locale di intrattenimento e discoteca contrasta con la classificazione di STRE assegnata per un punto bar/ristoro. Di talchè, è evidente che non possa essere consentito l’esercizio, da parte di alcun soggetto, di un’attività diversa da quella originariamente riconosciuta, e che tale statuizione di principio, afferente ad un profilo oggettivo, quale appunto il tipo di attività esercitabile all’interno della struttura, inevitabilmente incide anche sui titoli assentiti nel tempo. Né appare condivisibile l’osservazione della parte [cioè di Salento Cave] secondo la quale i titoli edilizi della Salento Cave srl sono del tutto sganciati dai profili di criticità riscontrati dal T.A.R. Basti osservare, a tal proposito, a titolo esemplificativo, che il Permesso di costruire n. 70/2013, prot. n. 0023626 del 06.06.2013 ha ad oggetto testualmente “la realizzazione e posizionamento di strutture precarie a carattere stagionale (dal 15 giugno al 30 settembre) finalizzate al contenimento acustico del locale esistente esercente l’attività di bar/ristoro e discoteca denominato “LE CAVE” ubicato in località “Li Monaci” in area tipizzata STRE dal vigente PRG”. Anche il Permesso di costruire n. 70/2013 bis del 20.05.2014 ha ad oggetto testualmente “la realizzazione e posizionamento di strutture precarie a carattere stagionale (dal 1 aprile al 30 settembre) finalizzata al contenimento acustico del locale esistente esercente l’attività di bar/ristoro e discoteca denominato “LE CAVE” ubicato in località “Li Monaci” in area tipizzata STRE dal vigente PRG”. Il permesso di costruire n. 16/2016 del 06.05.2016, altresì, richiama espressamente nelle premesse i precedenti titoli n. 70/2013 e n. 70/2013 bis, ed appare pertanto indiscutibilmente connesso all’esercizio dell’attività di intrattenimento e discoteca. Pertanto, i tioli edilizi citati non appaiono affatto sganciati dai profili di criticità riscontrati dal T.A.R. »;
- b) « Neppure appare meritevole di accoglimento il richiamo all’art. 21 nonies della legge 241 del 1990 e s.m.i., atteso che l’Ufficio scrivente sta dando esecuzione alla sentenza del T.A.R. sopra richiamata (…). Né può essere messa in dubbio la sussistenza di ragioni di interesse pubblico sottese al presente provvedimento, trattandosi di un tipo di attività che incide notevolmente sull’uso del territorio e che è stata giudicata dal T.A.R. Lecce contraria alle previsioni di pianificazione generale del territorio stesso »;
- c) « Non appaiono, infine, meritevoli di accoglimento le osservazioni in merito alla inesatta considerazione del contesto di riferimento da parte del T.A.R. Lecce, atteso che la “pista da ballo” non ricade nella zona tipizzata dal vigente PRGC come “F.2.18” che, peraltro, riguarda “attrezzature sportive e ricreative” da realizzarsi. Inoltre, le opere oggetto del permesso di costruire in sanatoria n. 61/2003 sono state legittimate nel 2008, quando invece la STRE riconosce solo le attività ed opere legittimamente esistenti alla data di approvazione del PRGC da parte della Regione con Deliberazione di G.R. n. 685/2004, come espressamente sancito dal T.A.R. Lecce nella sentenza in questione ».
8) Il Comune ha quindi annullato i seguenti titoli:
- a) certificato di agibilità delle strutture del 26.07.2012 prot. n. 0030918;
- b) certificato di agibilità del 27.07.2012 prot. n. 0031145;
- c) permesso di costruire n. 70/2013 del 06.06.2013;
- d) permesso di costruire n. 70bis/2013 del 20.05.2014;
- e) permesso di costruire n. 16/2016 del 06.05.2016;
- f) certificato di agibilità dell’immobile del 17.05.2016;
- g) certificato di agibilità del 25.05.2016 per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 1 lettera f del D.M. 19.08.1996.
9) Nello stesso provvedimento il Comune ha:
- a) parzialmente annullato, in quanto atto connesso, il permesso di costruire n. 117/2010 rilasciato il 27.01.2012, prot. in uscita 04009 del 1.2.12, relativamente alle sole opere riguardanti la sistemazione dell’area esterna con realizzazione di strutture precarie di arredo di un locale commerciale esistente, conformemente al pronunciamento del T.A.R., « che ha delegittimato, in quanto opera non riconosciuta come STRE, l’area di pertinenza destinata alla pista da ballo, ovvero discoteca »;
- b) dichiarato inefficace, in quanto connessa, la SCIA per l’agibilità n. 57/2017 acquisita in data 21.06.2017 con il prot. n. 0030713.
10) Col gravame in esame, parte ricorrente deduce che:
- a) la sentenza del T.A.R. n. 1635/2016 aveva ad oggetto la licenza per intrattenimento e discoteca per il 2012 e l’autorizzazione per il 2012;
- b) quindi il Comune si è mosso al di fuori del perimetro di quella sentenza;
- c) il permesso di costruire in sanatoria del 9 aprile 2008, su pratica di condono n. 61 (v. doc. 1 ricorrente del 19 giugno 2018), mai annullato, era relativo alle « opere realizzate al fabbricato esistente con la riqualificazione della struttura commerciale bar e della superficie esterna di pertinenza così come definita nel particolare dell’area di riqualificazione della tavola grafica che si allega con visto di approvazione, in Gallipoli località “Li Monaci” »;
- d) la Tavola di riqualificazione allegata al permesso di costruire indica, tra gli altri spazi, anche gli spazi per Manifestazioni e la Pista da ballo;
- e) quindi la struttura ha un titolo che consente la sua utilizzazione che va al di là di quanto ritenuto dal Comune;
- f) in ogni caso, la sentenza del T.A.R. Lecce cit. ebbe ad affrontare una questione del tutto diversa e comunque irrilevante nell’odierna controversia;
- g) il Tribunale ebbe infatti a valutare la portata ed i limiti delle NTA del PRG relativamente alle cd. STRE (Strutture esistenti);
- h) nelle Strutture Esistenti il Comune inserì, su richiesta dei proprietari dell’area, quelle «strutture turistico-ricettive esistenti, regolarmente autorizzate, individuate sulla tavola di zonizzazione del PRG», stabilendo nelle NTA che per esse erano «consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia. Per le strutture ricettive è comunque consentita per motivi di miglioramento igienico e di sicurezza la realizzazione di una volumetria non superiore al 10% di quella preesistente»;
- i) se è vero che la STRE riconosce solo le attività ed opere legittimamente esistenti alla data di approvazione del PRGC da parte della Regione con deliberazione di G.R. n. 685/2004, è altrettanto vero che, nel caso di specie, il permesso di costruire a sanatoria aveva legittimato, di per sé e a prescindere dall’inserimento come STRE, l’intera area e tutte le destinazioni espressamente indicate nella planimetria facente parte integrante del titolo edilizio stesso e, tra queste, gli spazi per manifestazione, intrattenimento e pista da ballo;
- j) ne deriva che l’inclusione nelle STRE della struttura in questione, avvenuta con delibera CC n. 6 del 25 marzo 2011, ha una portata irrilevante, essendovi il suddetto permesso di costruire quale titolo autonomamente legittimante;
- k) in ogni caso, l’area interessata all’attività da ballo ricade in zona F.2.18 “zone per attrezzature sportive e ricreative private” e, nelle STRE, l’art. 54 bis delle NTA, “Strutture turistico-ricettive esistenti”, prevede la possibilità di interventi che vanno dalla sola manutenzione fino alla ristrutturazione edilizia;
- l) quindi, ammesso e non concesso che non valga il suddetto permesso a costruire, il mutamento di destinazione d’uso ricade comunque all’interno della medesima categoria funzionale, turistico-ricettiva;
- m) in definitiva, ove mai si potesse prescindere dal titolo edilizio a monte, e cioè il permesso a sanatoria rilasciato nel 2008, che già ricomprende la pista da ballo e lo spazio per manifestazioni, in ogni caso la normativa urbanistica dell’area ed il suo inserimento nelle STRE consentirebbe anche una diversa destinazione funzionale di parte dell’area per quanto oggi espressamente previsto dall’art. 23 ter del T.U.E.;
- n) sono stati in ogni caso violati i canoni di cui all’art. 21-nonies L. n. 241/1990 per un corretto esercizio dell’autotutela;
- o) i provvedimenti oggetto di annullamento hanno tutti a presupposto la destinazione della struttura ad attività non solo di bar/ristoro (pacificamente legittima) ma anche per Manifestazioni ed Intrattenimenti (Pista da ballo);
- p) queste attività e destinazioni d’uso trovano legittimazione nel permesso a costruire del 2008, mentre gli ulteriori titoli edilizi e le agibilità stagionali hanno consentito piccoli interventi di montaggio di elementi di facile rimozione, posizionati e rimossi stagionalmente, ma tutti legittimati dalla destinazione d’uso presente per l’intera struttura nel permesso a costruire a sanatoria del 2008;
- q) il non aver considerato quel permesso a costruire o il non averlo considerato nella sua giusta e piena portata, ha indotto il Comune ad incidere anche su quei titoli edilizi, compreso l’ultimo del 2016, che attengono ad una struttura già destinata alle attività diverse ed ulteriori rispetto al bar/ristoro.
11) La società ricorrente ha chiesto anche il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità del provvedimento gravato.
12) Si sono costituiti in giudizio il Comune di Gallipoli e i controinteressati OTOP s.r.l. e SA ZI.
In particolare, i controinteressati, nella memoria difensiva del 5 luglio 2018, hanno dedotto che:
- a) il permesso di costruire in sanatoria del 2008 non ha influito sulla destinazione assegnata alla struttura ed alle aree in sede di delibera di CC n. 6/2011 (all. 25 cit. memoria), legittimando attività diverse dal bar/ristoro, come invece sostiene la ricorrente;
- b) infatti, la delibera di CC n. 6/2011, nell’includere la struttura nelle STRE, limita espressamente la destinazione di tutte le particelle « alle attività ed opere legittimamente esistenti alla data di approvazione del PRGC da parte della Regione e con esclusione delle strutture eventualmente realizzate in assenza di titolo abilitativo »;
- c) il PRGC è stato approvato con delibera di GR n. 685 del 10/05/2004, quindi è evidente che la delibera di CC di Gallipoli n. 6/2011 ha assegnato alla struttura ed all’area la destinazione esistente alla data del 10/05/2004, cioè quella di bar/ristoro;
- d) lo stesso proprietario dell’area, sig. AN Di TI, nella propria istanza, acquisita al protocollo del Comune di Gallipoli il 08/11/2010 (all.26 cit. memoria), quindi in epoca successiva alla sanatoria edilizia del 2008, nel richiedere l’inserimento della propria struttura nell’elenco delle STRE, ha espressamente dichiarato che « nella predetta proprietà e nelle relative pertinenze il sottoscritto ha esercitato l’attività di esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla tipologia B della legge 287/91 a partire dal 2003, come dimostrato dalla licenza commerciale rilasciata dal Comune di Gallipoli, Ufficio commercio, in data 10/10/2003 »;
- e) in ogni caso, le censure di Salento Cave sono infondate anche nella parte in cui la ricorrente sostiene che l’area manifestazioni e parcheggio sia stata condonata in quanto inclusa nella planimetria allegata al pdc in sanatoria n. 61/2008;
- f) infatti, proprio sulla destinazione dell’area manifestazioni e dell’area parcheggio, nell’anno 2012, è intervenuto l’Ufficio tecnico comunale, ribadendo il carattere agricolo delle aree nonché l’illegittimità di ogni diversa destinazione;
- g) più in particolare, il Comune di Gallipoli, con nota prot. n. 27386 del 04/07/2012 (all.7 cit. memoria) ha avviato un procedimento diretto al riesame del pdc n. 117/10 del 27/01/2012, relativo a lavori per il potenziamento igienico sanitario e la sistemazione dell’area esterna con la realizzazione di strutture precarie di arredo a servizio del locale commerciale esistente (STRE) ubicato in località “Li Monaci”;
- h) con tale nota l’Ufficio tecnico comunale ha avviato, quindi, tale verifica, avendo rilevato che, da un esame più attento degli atti concessori riguardanti la struttura esistente, effettuato in occasione della richiesta (istanza del 14/6/2012 prot. n. 24254) di riconoscimento della destinazione a « discoteca/attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento in genere del locale commerciale BAR esistente» , era emerso che la « planimetria generale dello stato di fatto presentato con la P.E. n. 117/2010, come legittimamente autorizzata con il P.C. in sanatoria n. 61 del 09/04/2008, risulta erroneamente asserito e rappresentato limitatamente alle due destinazioni “Area Parcheggio” e “Area Manifestazioni” indicate nelle due aree limitrofe alla struttura commerciale Bar e relativa pertinenza, come definita nel particolare dell’area di riqualificazione della tavola grafica approvata ed allegata al P.C. in sanatoria n. 61 » (v. cit. all. 7);
- i) a conclusione di tale procedimento, l’Ufficio comunale, con provvedimento del 20/07/2012 n. 30002 (all.8 cit. memoria), ha rilevato che il gestore dell’epoca (ARS s.r.l.) aveva fatto riferimento, nelle proprie osservazioni procedimentali, a una autorizzazione a parcheggio del 10 gennaio 1997 (con agibilità rilasciata il 10 ottobre 1997), ma « dall’esame di detta autorizzazione risulta che la stessa è stata rilasciata come attività di sosta complementare all’attività agricola e pertanto non ha determinato alcuna variazione della destinazione agricola dell’area e pertanto non ha alcuna efficacia ai fini del riconoscimento di destinazione diversa dall’agricola presente prima dell’approvazione del vigente piano regolatore »;
- j) in tale provvedimento, il Comune ha precisato che l’esterno dell’area bar ha destinazione agricola e quindi « non possono essere interessati da opere di: parcheggio con impianti, area attrezzata per manifestazioni ed ampliamento della superficie delle pertinenze del bar con realizzazione di impianti e servizi igienici »;
- k) quindi, con il detto provvedimento, il Comune ha annullato « tutte le destinazioni (parcheggio ed area per manifestazioni) esterne al bar e pertinenze » e, quindi, la previsione, indicata nelle planimetrie, « di aree a parcheggio e per manifestazioni »;
- l) pertanto l’Ufficio comunale, già con il provvedimento n. 30002 del 20/07/2012, aveva rilevato l’errore grafico nelle planimetrie che individuavano le aree di manifestazioni e parcheggio, ribadendo la destinazione agricola di tutte le aree esterne al bar ed alle sue pertinenze;
- m) dopo il suddetto provvedimento, il gestore dell’epoca rettificò le planimetrie, prevedendo un confinamento delle strutture all’interno dell’area legittimamente autorizzata (v. all. 9 e 10 cit. memoria), escludendo le aree a parcheggio e per manifestazioni, quindi eliminando la possibilità della destinazione a discoteca con capienza fino a tremila persone (come negli anni aumentata);
- n) la determina n. 30002 del 20 luglio 2012 è stato oggetto di ricorso r.g.n. T.A.R. Lecce 1813/2012, definito con sentenza di rigetto del T.A.R. Lecce n. 2667 del 6 novembre 2014;
- o) della pendenza del suddetto ricorso, poi definito con sentenza n. 2667/2014, era consapevole parte ricorrente, per quanto si legge al § 4.7 del contratto di locazione, del 10 luglio 2013, stipulato con i proprietari del sito (doc. 28 cit memoria).
13) Il Comune di Gallipoli nella memoria del 7 luglio 2018 ha concluso in senso analogo ai controinteressati, evidenziando, in particolare, che nessuna implicazione può trarre parte ricorrente dal pdc in sanatoria n.61/2008, in quanto non può sostenersi che esso superi la classificazione STRE operata nel 2011, risultando piuttosto vero il contrario e cioè che quest’ultima abbia superato il pdc n.61/2008 ove in contrasto, e che lo stesso abbia fatto il provvedimento di autotutela del 20.7.2012 prot. 30002.
14) Con ordinanza cautelare n. 359 del 12 luglio 2018 la domanda cautelare fu respinta per carenza di fumus boni iuris e le spese di quella fase furono compensate.
15) In data 22 settembre 2018 veniva depositato atto di intervento ad ND dei proprietari dell’area in questione, sigg.ri AN Di TI e CO PI Di TI, i quali hanno dedotto, a sostegno del proprio intervento, che:
- a) nel caso di specie vi sono stati una serie di provvedimenti amministrativi e di pronunce giurisdizionali che incidono (limitandole) sulle possibilità di uso delle aree di loro proprietà, senza che questi siano stati posti nelle condizioni di interloquire con la P.A., né di far valere in sede giurisdizionale le proprie ragioni;
- b) con separati atti, hanno proposto opposizione di terzo avverso la sentenza T.A.R. Lecce 31/10/16 n. 1635 e sono intervenuti, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.a., nel giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato col r.g.n. 4348/15, relativo all’appello avverso la sentenza T.A.R. Lecce n. 2667/2014.
Gli interventori ad ND hanno quindi chiesto l’accoglimento del ricorso e, comunque, la declaratoria di inopponibilità, nei loro confronti e in relazione agli immobili di loro proprietà, degli effetti della impugnata determina 08/06/18 n. 1088.
16) In data 21 marzo 2022 gli eredi del Sig. AN Di TI, I. IA Di TI e CO PI Di TI, hanno depositato atto di costituzione per la prosecuzione del giudizio.
17) In data 30 marzo 2022, gli interventori, premettendo di aver proposto opposizione di terzo avverso la sentenza n. 1635/2016 con ricorso r.g.n. T.A.R. Lecce 1083/18 pendente innanzi alla III Sezione di questo T.A.R. e con udienza fissata per l’8 novembre 2022, hanno presentato istanza di assegnazione del predetto ricorso e del gravame in esame a medesima Sezione, in modo da consentirne la trattazione contestuale.
Vi si sono opposti i controinteressati, deducendone l’inammissibilità per i limiti dell’intervento adesivo e l’infondatezza per l’assenza di connessione oggettiva e soggettiva.
L’istanza è stata respinta con provvedimento del Presidente del T.A.R. Lecce del 13 aprile 2022, nel rilievo che l’ipotizzata riassegnazione non porterebbe a una più sollecita definizione della causa e con salvezza dei provvedimenti di questo Collegio giudicante.
18) Le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive e, all’udienza pubblica del 10 maggio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
19) Il ricorso è infondato, per le seguenti ragioni:
- a) il Comune di Gallipoli, con l’atto impugnato, risulta aver svolto una attività conformativa e ripristinatoria conseguente al giudicato di cui alla sentenza T.A.R. Lecce n. 1635/2016, da cui emerge che, per la connotazione urbanistica impressa all’area in questione e ferma restando la classificazione come STRE della struttura di bar/ristoro e pertinenza, non poteva esservi una destinazione ad attività di intrattenimento/discoteca, con la conseguente caducazione di tutti quegli atti volti a consentire lo svolgimento della predetta attività e di quelle a quest’ultima correlate e/o funzionali;
- b) infatti, col provvedimento impugnato vengono annullati in tutto o in parte e, comunque, dichiarati inefficaci tutti i titoli autorizzativi/abilitativi che, dal 2012 in poi, erano stati rilasciati ai gestori del sito, dapprima ARS s.r.l. e, poi, Salento Cave s.r.l., e che erano precipuamente rivolti allo svolgimento dell’attività di discoteca e a quelle ad essa correlate e/o funzionali (fino a raggiungere una capienza di 3.000 persone, come da certificato di agibilità del 25 maggio 2016 – v. doc. 11.8 deposito ricorrente del 19 giugno 2018 – poi annullato col provvedimento impugnato);
- c) la deduzione posta a base del ricorso, in virtù della quale il permesso di costruire n. 61 del 9 aprile 2008, con le allegate planimetrie, avrebbe legittimato l’attività che oggi viene negata dal Comune, è documentalmente smentita in atti, atteso che, con provvedimento n. prot. 30002 del 20 luglio 2012 (doc. 8 memoria difensiva controinteressati del 5 luglio 2018), il Comune ha ridimensionato la portata di quelle planimetrie, annullando espressamente le destinazioni sia ad area di parcheggio che ad area per manifestazioni, in considerazione della peculiarità di quella zona, in cui si innesta un punto destinato ad attività di bar/ristoro con pertinenza (classificato come STRE);
- d) nella predetta nota prot. n. 30002 del 20 luglio 2012 si legge infatti chiaramente che, ferma restando la classificazione di STRE, risulta l’erronea rappresentazione delle due aree indicate nelle planimetrie come “Area parcheggio” e “Area manifestazioni”, che sono « limitrofe alla struttura commerciale Bar e relativa pertinenza come definita nel particolare dell’area di riqualificazione della tavola grafica approvata ed allegata al P.C. in sanatoria n. 61 »;
- e) la predetta nota prot. 30002 del 20 luglio 2012 è stata oggetto di ricorso, proposto (dall’allora gestore della struttura, ARS s.r.l.) innanzi al T.A.R. Puglia, Lecce, n.r.g. 1813/2012 (della cui pendenza parte ricorrente era al corrente, per quanto si legge al § 4.7 del contratto di locazione, del 10 luglio 2013, stipulato con i proprietari del sito - v. doc. 4 ricorrente e doc. 28 memoria difensiva controinteressati del 5 luglio 2018), respinto con sentenza n. 2667/2014 del 6 novembre 2014, recentemente confermata da sentenza C.d.S. n. 3527 del 5 maggio 2022, nella quale si è affermato che « 9.1 … L’incompatibilità dell’attività svolta dall’appellante [cioè ARS s.r.l., precedente gestore] con la disciplina dell’area esclude evidentemente la legittimità delle opere che sono ad essa direttamente funzionali »;
- f) quindi il provvedimento in questa sede impugnato, anche alla luce dei suddetti provvedimenti comunali precedenti, è legittimo.
20) Non vi è motivo di dichiarare l’inopponibilità del provvedimento comunale qui esaminato nei confronti dei proprietari dell’area e in relazione agli immobili di loro proprietà, in quanto con tale provvedimento sono stati caducati solo gli atti autorizzativi/abilitativi che i soli gestori del sito avevano ottenuto per lo svolgimento dell’attività di intrattenimento/discoteca e di quelle a quest’ultima correlate e/o funzionali.
21) Le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti, per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO