Art. 1.
E' autorizzata la concessione di lire 75 milioni quale contributo straordinario globale per gli anni 1956, 1957 e 1958 a favore della Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).
E' autorizzata la concessione di lire 75 milioni quale contributo straordinario globale per gli anni 1956, 1957 e 1958 a favore della Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).