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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/09/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 16.09.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5462/2022 R.g. Lavoro avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo nr. 134/2022
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Vitobello e dall'avv. Roberto Costagliola ed elettivamente domiciliato come in atti
Opponente
E
Controparte_1
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Fortunato Vitale, Lucia Vitale, Teresa Vitale e Elvira Iervolino ed elettivamente domiciliata come in atti
Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2022 la parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 134/2022, reso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola in data 07.09.2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 137.988,80 a titolo di mancato pagamento di contributi per il periodo dal 2006 al 2019, oltre spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati, la nullità
Pag. 1 di 7 del decreto ingiuntivo per aver disatteso l'art. 25 d. lgs. 46/1999, la nullità del decreto ingiuntivo per errore di calcolo delle somme richieste. Nel merito, l'illegittimità della richiesta monitoria per gli anni dal 2007 al 2014 per mancata produzione di redditi professionali.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda poiché CP_1 infondata in fatto e in diritto, evidenziando altresì l'inapplicabilità dell'art. 25 d. lgs. 46/1999, nonché il mancato decorso del termine di prescrizione.
Letti gli atti ed esaminati i documenti, lette le note di udienza depositate dalle parti, la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione è tempestiva.
Invero, secondo il dettato dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo deve essere proposta entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto.
Nel caso che ci occupa, il decreto ingiuntivo è stato pacificamente notificato in data 21.09.2022 e il ricorso è stato depositato il 28.10.2022, dunque ero il termine di quaranta giorni previsto dalla legge.
Destituita di fondamento è l'eccezione, avanzata da parte ricorrente, di nullità del decreto ingiuntivo per non essere stata curata a mezzo di iscrizione a ruolo la riscossione dei contributi pretesi dall'ente previdenziale opposto.
Al riguardo, la Suprema Corte è costante nell'affermare che nessuna norma impedisce all'ente previdenziale di scegliere di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale in luogo di ottenere un titolo esecutivo giudiziale o viceversa. Invero, “la ratio della disciplina del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, che ha generalizzato la riscossione mediante ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, è quella di consentire una rapida riscossione del credito sicché essa è conforme alla permanenza del regime di prescrizione breve. Né ciò aggrava la posizione dell'ente pubblico, in quanto
l'avvio della procedura di riscossione mediante ruolo ben può coesistere con la formazione di un titolo esecutivo giudiziale, come già chiarito da questa Corte (Cassazione civile sez. lav., 08/10/2014, n. 21239; Cassazione civile sez. lav.,
05/05/2008, n. 10991)” (Cass 17.04.2019 n. 10796).
Ciò trova conferma anche nella normativa regolamentare dell'ente, atteso che l'art. 41 invocato dall'opponente nell'affermare testualmente che “Il contributo soggettivo di cui all'articolo 37 può essere riscosso a mezzo di ruoli compilati dall'Ente …”, opera semplicemente una ricognizione della facoltà dell di CP_1
“poter” procedere al recupero coattivo delle somme dovute a titolo di contributo soggettivo ed integrativo, senza costituire alcun vincolo di esclusività per la modalità in parola.
Peraltro, “la possibilità di iscrizione a ruolo non impedisce agli enti previdenziali l'adito all'autorità giurisdizionale per munirsi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, nemmeno nell'ipotesi in cui sia maturata la decadenza dall'iscrizione a ruolo, non avendo tale decadenza natura sostanziale (cfr. fra le numerose Cass. Civ. n. 26395 del 2013,
Pag. 2 di 7 Cass. Civ. n. 15327 del 2016, Cass. Civ. n. 12025 del 2019), sia che il termine di decadenza di due anni previsto dal
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21 (conv. con L. n. 35 del 2012), non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. Civ. n. 18004 del 2019 e Cass. Civ. n.
41373 del 2021)” (Cass. 11.10.2022 n. 29509).
Quanto all'eccepita prescrizione, si osserva quanto segue.
Ciò posto ed entrando nel merito delle questioni poste dalle parti, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione nel quale il creditore, nonostante ricopra il ruolo formale di convenuto, è attore in senso sostanziale e, come tale, a norma dell'art. 2697
c.c., tenuto a provare l'esistenza del diritto di credito ingiunto, mentre compete alla parte opponente, stante la sua tipica posizione di convenuto, dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della pretesa dedotta in causa (Cass. 11.02.2021 n. 3549; conf., tra le tante, Cass. Sez. Unite
30.10.2001 n. 13533; Cass. 12.02.2010 n. 3373; Cass. 12.10.2018 n. 25584).
A norma dell'art. 635 comma 2 c.p.c., l'attestazione di credito dell'ente previdenziale opposto costituisce in sede monitoria prova idonea e sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass.
27.10.2020 n. 23616; Cass. 28.10.2008 n. 25888).
La parte opponente , nel proporre l'opposizione, non ha contestato di essere iscritto presso la Cassa di previdenza opposta né ha dato prova di aver provveduto al regolare adempimento dell'obbligazione contributiva posta ex lege a suo carico, ma ha eccepito, in primis, l'intervenuta prescrizione delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto per l'infruttuoso decorso del termine quinquennale entro il quale avrebbe dovuto azionare il credito in contestazione, argomentando la mancanza di atti CP_1 interruttivi della prescrizione.
In ordine al dies a quo della prescrizione, pacificamente quinquennale, occorre avere riguardo ai
Regolamenti di attuazione, ratione temporis vigenti.
In particolare, con riferimento alla contribuzione soggettiva la normativa regolamentare ha previsto che “La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento…” (v. art. 56 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2010 al 2012, art. 42 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2013 al 2017, art. 42 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2018 al 2019, art. 42 del
Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore nel 2020 ed art. 42 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2021).
Ai sensi dell'art. 42 “La prescrizione delle sanzioni di cui al Titolo IV del presente Regolamento si compie con il decorso di dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo...... È in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2, della legge 5 agosto 1991 n.249.”
Pag. 3 di 7 Per quel che concerne la contribuzione integrativa, l'art. 19 L 249/91 stabilisce che “... Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17...”.
Infine, ai seni dell'art. 17: “
1. Tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro sessanta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, l'ammontare del volume d'affari ai fini IVA sul quale è stato versato il contributo di cui all'articolo
13”.
Pertanto, nel caso in esame, bisognerà operare una distinzione tra contribuzione soggettiva e contribuzione integrativa, in quanto, seppur si versi sempre in ipotesi di prescrizione quinquennale, la decorrenza della stessa è soggetta ad un diverso dies a quo.
Deve precisarsi che dal ricorso per decreto monitorio e dalla documentazione ivi depositata la somma richiesta dalla parte opposta è relativa alle sanzioni per l'anno 1999 e per gli anni dal 2004 al
2008 e per la contribuzione soggettiva e/o integrazione per il periodo dal 2009 al 2019, come da attestazione del Direttore Generale dell' (all. ricorso monitorio e prod. parte opposta). CP_1
Tanto premesso, l' ha depositato in atti le raccomandate del 20.10.2006, del 14.10.2008, del CP_1
25.06.2010, del 28.07.2017, alle quali è seguito nel 2022 la notifica del decreto ingiuntivo.
Sono postate depositate in atti la domanda di reteazione del 22.08.2011 (contribuzione soggettiva e sanzioni anni 1999-2004-2005-2006-2008-2009-2010; contribuzione integrativa e sanzioni anni 1998-
2000-2001-2002-2003-2005-2006-2007-2008-2009-2010), pec del 24.11.2014 contenente istanza di rateazione con riferimento alla contribuzione soggettiva e sanzioni anni 1999-2004-2005-2006-2008-
2009-2010-2011-2012-2013 nonché contribuzione integrativa e sanzioni anni 1998-2000-2001-2002-
2003-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013), domanda di rateazione del 22.11.2019
(contribuzione soggettiva e sanzioni anni 1999-2004-2005-2006-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-
2015-2016; contribuzione integrativa e sanzioni anni 1998-2000-2001-2002-2003-2005-2006-2007-2008-
2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016).
Con la presentazione delle predette istanze di rateizzo la parte opponente ha riconosciuto il proprio debito.
Secondo la Giurisprudenza di legittimità a cui si intende prestare adesione “Il riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non esige formule speciali e può risultare da qualsiasi manifestazione di volontà, la quale, ancorché non esplicita, implichi univocamente l'ammissione dell'altrui diritto. La valutazione del giudice del merito circa l'idoneità di un determinato atto (nella specie, richiesta di dilazione del pagamento del debito contributivo, senza contestazione del relativo importo) ad integrare un riconoscimento interruttivo della prescrizione è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi” (cfr. Corte di
Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1405 del 18/02/1985 (Rv. 439452 - 01).
Pag. 4 di 7 Alla luce di quanto appena esposto, può dirsi, pertanto, che alcuna prescrizione è maturata.
Resta ora da esaminare l'ultima doglianza sollevata da parte ricorrente ovvero che per gli anni dal
2007 al 2014 nulla sarebbe dovuto a titolo di contribuzione per non aver generato alcun reddito professionale.
Appare, sul punto, fondato quanto esposto dalla parte resistente.
Per gli anni dal 2007 al 2014 in contestazione, si evidenzia che dapprima era previsto il versamento di un contributo fisso, uguale per tutti gli iscritti, rivalutabile annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat, come stabilito dall'art. 9 dello statuto dell'Ente dove si legge: “... i Consulenti del
Lavoro sono tenuti per legge al versamento a favore dell'Ente, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali: a) dei contributi soggettivi ed integrativi ai sensi degli artt. 12 e 13 della L. 5 agosto 1991 n.
249...”.
In modo più chiaro, l'art. 12, co. 1, della legge ultima citata, afferma che “Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari a L.
2.520.000 ed è frazionabile in dodicesimi secondo modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in relazione ai mesi di effettiva iscrizione all'Ente nell'anno solare.”. Di più, l'art.15, co.1, stabilisce che “La misura del contributo soggettivo di cui all'articolo 12, comma 1, può essere variata su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente con deliberazione dell'assemblea dei delegati, soggetta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni triennio o quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.”; sempre oltre il contributo di maternità.
Di poi, a far data dal 01.01.2010 è stata introdotta una nuova modalità di calcolo del contributo soggettivo, sulla base di cinque fasce di reddito e/o contribuzione;
anche queste regolarmente comunicate agli iscritti e pubblicate nel Regolamento dell' CP_1
Ed invero, l'art. 49 del Regolamento di attuazione dello Statuto applicabile al periodo in contestazione stabilisce che “… a far data dal 1° gennaio 2010 e dal successivo 1° gennaio 2014 il contributo soggettivo obbligatorio annuo è dovuto da tutti gli iscritti in misura crescente in relazione all'anzianità di iscrizione all'Ente.
Da ultimo, dal 01.01.2013, l'art. 37 dei Regolamenti di attuazione dell'Ente in vigore rispettivamente sino al 31.12.2017, 31.12.2019 e 31.12.2020 nonché del nuovo Regolamento di attuazione dell'Ente entrato in vigore dal 01.01.2021 ha previsto che “... A decorrere dall'entrata in vigore del presente
Regolamento, il contributo soggettivo dovuto per ciascun anno è calcolato in misura pari al dodici per cento del reddito professionale, nel limite massimo di euro 95.000,00, prodotto sotto qualsiasi forma nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale. E' in ogni caso dovuto un contributo soggettivo annuo minimo di euro 2.040,00 corrispondente a un reddito minimo di
Pag. 5 di 7 euro 17.000,00...”; oltre il contributo di maternità.
Parte ricorrente è pacificamente iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Nola dal 02.01.1995
e, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, l'iscrizione all è obbligatorio per tutti gli iscritti all'Albo. CP_1
Il medesimo articolo dispone, altresì, che l'iscrizione all'Ente decorre dalla data di iscrizione all'Albo dei Consulenti del lavoro;
ne consegue che parte ricorrente è tenuta al versamento della contribuzione obbligatoria e, pertanto, l'eventuale mancato esercizio e l'eventuale mancata produzione di reddito professionale non va ad incidere in alcun modo sull'obbligo contributivo, così come specificamente dedotto, e non contestato dall'istante, nella memoria di costituzione con riferimento ad ogni singola annualità.
Per quanto concerne la contribuzione integrativa, come evidenziato dall' l'art. 41 del vecchio CP_1
Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore sino al 31.12.2009 stabiliva che (…1. Gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e versarne all'Ente l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
2. Le associazioni o società di professionisti ed i centri elaborazione dati di cui all'articolo 58, comma 16, legge n. 144199, devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al punto 1 per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli
Albi dei Consulenti del Lavoro. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società e del centro elaborazioni dati pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.
3. II contributo di cui ai punti 1 e 2 è dovuto anche dai pensionati iscritti all'Ente.
4. La maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del due per cento.
5. La maggiorazione percentuale ed il volume d'affari di cui al punto 1 si riferiscono a tutti i corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale di Consulente del Lavoro o ad essa connessa o riconducibile.
6. Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale.) e l'art. 52 del vecchio Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore sino al 31.12.2012 stabiliva che (… “1. Gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i compensi e versarne all'Ente l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. Le associazioni o società di professionisti ed i centri elaborazione dati di cui all'articolo 58, comma
16, legge n. 144199, devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al punto 1 per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi dei Consulenti del Lavoro. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società e del centro elaborazioni dati pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.
3. II contributo di cui ai punti 1 e 2 è dovuto anche dai pensionati iscritti all'Ente.
4. La maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del due per cento.”).
L' ha depositato le dichiarazioni reddituali annuali del ricorrente in considerazione del CP_1 volume di affare in esse dichiarato, tenuto conto del 2% e del 4%; calcoli espressamente indicati nella memoria di costituzione per gli anni dal 2007 al 2014 e mai contestati da parte ricorrente.
Pag. 6 di 7 Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 134/2022, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.100,00 oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
SI COMUNICHI.
Nola, 16.09.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 7 di 7
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 16.09.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5462/2022 R.g. Lavoro avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo nr. 134/2022
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Vitobello e dall'avv. Roberto Costagliola ed elettivamente domiciliato come in atti
Opponente
E
Controparte_1
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Fortunato Vitale, Lucia Vitale, Teresa Vitale e Elvira Iervolino ed elettivamente domiciliata come in atti
Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2022 la parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 134/2022, reso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola in data 07.09.2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 137.988,80 a titolo di mancato pagamento di contributi per il periodo dal 2006 al 2019, oltre spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati, la nullità
Pag. 1 di 7 del decreto ingiuntivo per aver disatteso l'art. 25 d. lgs. 46/1999, la nullità del decreto ingiuntivo per errore di calcolo delle somme richieste. Nel merito, l'illegittimità della richiesta monitoria per gli anni dal 2007 al 2014 per mancata produzione di redditi professionali.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda poiché CP_1 infondata in fatto e in diritto, evidenziando altresì l'inapplicabilità dell'art. 25 d. lgs. 46/1999, nonché il mancato decorso del termine di prescrizione.
Letti gli atti ed esaminati i documenti, lette le note di udienza depositate dalle parti, la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione è tempestiva.
Invero, secondo il dettato dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo deve essere proposta entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto.
Nel caso che ci occupa, il decreto ingiuntivo è stato pacificamente notificato in data 21.09.2022 e il ricorso è stato depositato il 28.10.2022, dunque ero il termine di quaranta giorni previsto dalla legge.
Destituita di fondamento è l'eccezione, avanzata da parte ricorrente, di nullità del decreto ingiuntivo per non essere stata curata a mezzo di iscrizione a ruolo la riscossione dei contributi pretesi dall'ente previdenziale opposto.
Al riguardo, la Suprema Corte è costante nell'affermare che nessuna norma impedisce all'ente previdenziale di scegliere di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale in luogo di ottenere un titolo esecutivo giudiziale o viceversa. Invero, “la ratio della disciplina del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, che ha generalizzato la riscossione mediante ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, è quella di consentire una rapida riscossione del credito sicché essa è conforme alla permanenza del regime di prescrizione breve. Né ciò aggrava la posizione dell'ente pubblico, in quanto
l'avvio della procedura di riscossione mediante ruolo ben può coesistere con la formazione di un titolo esecutivo giudiziale, come già chiarito da questa Corte (Cassazione civile sez. lav., 08/10/2014, n. 21239; Cassazione civile sez. lav.,
05/05/2008, n. 10991)” (Cass 17.04.2019 n. 10796).
Ciò trova conferma anche nella normativa regolamentare dell'ente, atteso che l'art. 41 invocato dall'opponente nell'affermare testualmente che “Il contributo soggettivo di cui all'articolo 37 può essere riscosso a mezzo di ruoli compilati dall'Ente …”, opera semplicemente una ricognizione della facoltà dell di CP_1
“poter” procedere al recupero coattivo delle somme dovute a titolo di contributo soggettivo ed integrativo, senza costituire alcun vincolo di esclusività per la modalità in parola.
Peraltro, “la possibilità di iscrizione a ruolo non impedisce agli enti previdenziali l'adito all'autorità giurisdizionale per munirsi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, nemmeno nell'ipotesi in cui sia maturata la decadenza dall'iscrizione a ruolo, non avendo tale decadenza natura sostanziale (cfr. fra le numerose Cass. Civ. n. 26395 del 2013,
Pag. 2 di 7 Cass. Civ. n. 15327 del 2016, Cass. Civ. n. 12025 del 2019), sia che il termine di decadenza di due anni previsto dal
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21 (conv. con L. n. 35 del 2012), non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. Civ. n. 18004 del 2019 e Cass. Civ. n.
41373 del 2021)” (Cass. 11.10.2022 n. 29509).
Quanto all'eccepita prescrizione, si osserva quanto segue.
Ciò posto ed entrando nel merito delle questioni poste dalle parti, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione nel quale il creditore, nonostante ricopra il ruolo formale di convenuto, è attore in senso sostanziale e, come tale, a norma dell'art. 2697
c.c., tenuto a provare l'esistenza del diritto di credito ingiunto, mentre compete alla parte opponente, stante la sua tipica posizione di convenuto, dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della pretesa dedotta in causa (Cass. 11.02.2021 n. 3549; conf., tra le tante, Cass. Sez. Unite
30.10.2001 n. 13533; Cass. 12.02.2010 n. 3373; Cass. 12.10.2018 n. 25584).
A norma dell'art. 635 comma 2 c.p.c., l'attestazione di credito dell'ente previdenziale opposto costituisce in sede monitoria prova idonea e sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass.
27.10.2020 n. 23616; Cass. 28.10.2008 n. 25888).
La parte opponente , nel proporre l'opposizione, non ha contestato di essere iscritto presso la Cassa di previdenza opposta né ha dato prova di aver provveduto al regolare adempimento dell'obbligazione contributiva posta ex lege a suo carico, ma ha eccepito, in primis, l'intervenuta prescrizione delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto per l'infruttuoso decorso del termine quinquennale entro il quale avrebbe dovuto azionare il credito in contestazione, argomentando la mancanza di atti CP_1 interruttivi della prescrizione.
In ordine al dies a quo della prescrizione, pacificamente quinquennale, occorre avere riguardo ai
Regolamenti di attuazione, ratione temporis vigenti.
In particolare, con riferimento alla contribuzione soggettiva la normativa regolamentare ha previsto che “La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento…” (v. art. 56 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2010 al 2012, art. 42 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2013 al 2017, art. 42 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2018 al 2019, art. 42 del
Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore nel 2020 ed art. 42 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2021).
Ai sensi dell'art. 42 “La prescrizione delle sanzioni di cui al Titolo IV del presente Regolamento si compie con il decorso di dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo...... È in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2, della legge 5 agosto 1991 n.249.”
Pag. 3 di 7 Per quel che concerne la contribuzione integrativa, l'art. 19 L 249/91 stabilisce che “... Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17...”.
Infine, ai seni dell'art. 17: “
1. Tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro sessanta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, l'ammontare del volume d'affari ai fini IVA sul quale è stato versato il contributo di cui all'articolo
13”.
Pertanto, nel caso in esame, bisognerà operare una distinzione tra contribuzione soggettiva e contribuzione integrativa, in quanto, seppur si versi sempre in ipotesi di prescrizione quinquennale, la decorrenza della stessa è soggetta ad un diverso dies a quo.
Deve precisarsi che dal ricorso per decreto monitorio e dalla documentazione ivi depositata la somma richiesta dalla parte opposta è relativa alle sanzioni per l'anno 1999 e per gli anni dal 2004 al
2008 e per la contribuzione soggettiva e/o integrazione per il periodo dal 2009 al 2019, come da attestazione del Direttore Generale dell' (all. ricorso monitorio e prod. parte opposta). CP_1
Tanto premesso, l' ha depositato in atti le raccomandate del 20.10.2006, del 14.10.2008, del CP_1
25.06.2010, del 28.07.2017, alle quali è seguito nel 2022 la notifica del decreto ingiuntivo.
Sono postate depositate in atti la domanda di reteazione del 22.08.2011 (contribuzione soggettiva e sanzioni anni 1999-2004-2005-2006-2008-2009-2010; contribuzione integrativa e sanzioni anni 1998-
2000-2001-2002-2003-2005-2006-2007-2008-2009-2010), pec del 24.11.2014 contenente istanza di rateazione con riferimento alla contribuzione soggettiva e sanzioni anni 1999-2004-2005-2006-2008-
2009-2010-2011-2012-2013 nonché contribuzione integrativa e sanzioni anni 1998-2000-2001-2002-
2003-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013), domanda di rateazione del 22.11.2019
(contribuzione soggettiva e sanzioni anni 1999-2004-2005-2006-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-
2015-2016; contribuzione integrativa e sanzioni anni 1998-2000-2001-2002-2003-2005-2006-2007-2008-
2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016).
Con la presentazione delle predette istanze di rateizzo la parte opponente ha riconosciuto il proprio debito.
Secondo la Giurisprudenza di legittimità a cui si intende prestare adesione “Il riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non esige formule speciali e può risultare da qualsiasi manifestazione di volontà, la quale, ancorché non esplicita, implichi univocamente l'ammissione dell'altrui diritto. La valutazione del giudice del merito circa l'idoneità di un determinato atto (nella specie, richiesta di dilazione del pagamento del debito contributivo, senza contestazione del relativo importo) ad integrare un riconoscimento interruttivo della prescrizione è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi” (cfr. Corte di
Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1405 del 18/02/1985 (Rv. 439452 - 01).
Pag. 4 di 7 Alla luce di quanto appena esposto, può dirsi, pertanto, che alcuna prescrizione è maturata.
Resta ora da esaminare l'ultima doglianza sollevata da parte ricorrente ovvero che per gli anni dal
2007 al 2014 nulla sarebbe dovuto a titolo di contribuzione per non aver generato alcun reddito professionale.
Appare, sul punto, fondato quanto esposto dalla parte resistente.
Per gli anni dal 2007 al 2014 in contestazione, si evidenzia che dapprima era previsto il versamento di un contributo fisso, uguale per tutti gli iscritti, rivalutabile annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat, come stabilito dall'art. 9 dello statuto dell'Ente dove si legge: “... i Consulenti del
Lavoro sono tenuti per legge al versamento a favore dell'Ente, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali: a) dei contributi soggettivi ed integrativi ai sensi degli artt. 12 e 13 della L. 5 agosto 1991 n.
249...”.
In modo più chiaro, l'art. 12, co. 1, della legge ultima citata, afferma che “Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari a L.
2.520.000 ed è frazionabile in dodicesimi secondo modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in relazione ai mesi di effettiva iscrizione all'Ente nell'anno solare.”. Di più, l'art.15, co.1, stabilisce che “La misura del contributo soggettivo di cui all'articolo 12, comma 1, può essere variata su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente con deliberazione dell'assemblea dei delegati, soggetta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni triennio o quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.”; sempre oltre il contributo di maternità.
Di poi, a far data dal 01.01.2010 è stata introdotta una nuova modalità di calcolo del contributo soggettivo, sulla base di cinque fasce di reddito e/o contribuzione;
anche queste regolarmente comunicate agli iscritti e pubblicate nel Regolamento dell' CP_1
Ed invero, l'art. 49 del Regolamento di attuazione dello Statuto applicabile al periodo in contestazione stabilisce che “… a far data dal 1° gennaio 2010 e dal successivo 1° gennaio 2014 il contributo soggettivo obbligatorio annuo è dovuto da tutti gli iscritti in misura crescente in relazione all'anzianità di iscrizione all'Ente.
Da ultimo, dal 01.01.2013, l'art. 37 dei Regolamenti di attuazione dell'Ente in vigore rispettivamente sino al 31.12.2017, 31.12.2019 e 31.12.2020 nonché del nuovo Regolamento di attuazione dell'Ente entrato in vigore dal 01.01.2021 ha previsto che “... A decorrere dall'entrata in vigore del presente
Regolamento, il contributo soggettivo dovuto per ciascun anno è calcolato in misura pari al dodici per cento del reddito professionale, nel limite massimo di euro 95.000,00, prodotto sotto qualsiasi forma nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale. E' in ogni caso dovuto un contributo soggettivo annuo minimo di euro 2.040,00 corrispondente a un reddito minimo di
Pag. 5 di 7 euro 17.000,00...”; oltre il contributo di maternità.
Parte ricorrente è pacificamente iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Nola dal 02.01.1995
e, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, l'iscrizione all è obbligatorio per tutti gli iscritti all'Albo. CP_1
Il medesimo articolo dispone, altresì, che l'iscrizione all'Ente decorre dalla data di iscrizione all'Albo dei Consulenti del lavoro;
ne consegue che parte ricorrente è tenuta al versamento della contribuzione obbligatoria e, pertanto, l'eventuale mancato esercizio e l'eventuale mancata produzione di reddito professionale non va ad incidere in alcun modo sull'obbligo contributivo, così come specificamente dedotto, e non contestato dall'istante, nella memoria di costituzione con riferimento ad ogni singola annualità.
Per quanto concerne la contribuzione integrativa, come evidenziato dall' l'art. 41 del vecchio CP_1
Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore sino al 31.12.2009 stabiliva che (…1. Gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e versarne all'Ente l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
2. Le associazioni o società di professionisti ed i centri elaborazione dati di cui all'articolo 58, comma 16, legge n. 144199, devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al punto 1 per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli
Albi dei Consulenti del Lavoro. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società e del centro elaborazioni dati pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.
3. II contributo di cui ai punti 1 e 2 è dovuto anche dai pensionati iscritti all'Ente.
4. La maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del due per cento.
5. La maggiorazione percentuale ed il volume d'affari di cui al punto 1 si riferiscono a tutti i corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale di Consulente del Lavoro o ad essa connessa o riconducibile.
6. Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale.) e l'art. 52 del vecchio Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore sino al 31.12.2012 stabiliva che (… “1. Gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i compensi e versarne all'Ente l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. Le associazioni o società di professionisti ed i centri elaborazione dati di cui all'articolo 58, comma
16, legge n. 144199, devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al punto 1 per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi dei Consulenti del Lavoro. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società e del centro elaborazioni dati pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.
3. II contributo di cui ai punti 1 e 2 è dovuto anche dai pensionati iscritti all'Ente.
4. La maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del due per cento.”).
L' ha depositato le dichiarazioni reddituali annuali del ricorrente in considerazione del CP_1 volume di affare in esse dichiarato, tenuto conto del 2% e del 4%; calcoli espressamente indicati nella memoria di costituzione per gli anni dal 2007 al 2014 e mai contestati da parte ricorrente.
Pag. 6 di 7 Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 134/2022, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.100,00 oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
SI COMUNICHI.
Nola, 16.09.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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