Ordinanza collegiale 24 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Ordinanza collegiale 23 luglio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00041/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 81 del 2025, proposto da Anna LA, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Ruggiero e dall’Avv. OL Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr – Struttura di Missione per il Pnrr, non costituiti in giudizio;
nei confronti
IA LI, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Pasquarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del decreto n. 18796 del 6.11.2024, con il quale l’USR della Campania ha comunicato alla ricorrente la revoca della precedente nomina di idonea vincitrice del concorso A022 per la regione Campania, procedendo contestualmente al ritiro della sede di servizio originariamente assegnata presso l’istituto scolastico “S.- GIOV. BOSCO - DE SICA VOLLA”;
- ove e per quanto possa occorrere, della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, successivamente rettificata con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 67544 del 28.10.2024, nella parte in cui non risulta presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 209,25 punti;
- ove e per quanto possa occorrere, della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, per la seconda volta rettificata con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 68792 del 31.10.2024, nella parte in cui, ancora, non risulta presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso;
- ove e per quanto possa occorrere, della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, nonché del relativo decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - USR Campania, pubblicata con Decreto del Direttore Generale Prot n. 69623 del 5.11.2024, nella parte in cui non è presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso;
- per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui è stata predisposta la rettifica della graduatoria finale di merito del 28.10.2024, del 31.10.2024 e del 5.11.2024 senza tener conto del diritto della ricorrente ad essere collocata tra gli idonei vincitori del concorso;
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente;
PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ
- del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso documentale presentata dalla ricorrente in data 7.11.2024 e successiva integrazione del 16.11.2024.
ON ONDANNA
- al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto del decreto di revoca del 6.11.2024, con il quale l’USR della Campania ha estromesso la Dr.ssa LA dalla graduatoria degli idonei vincitori del concorso per la classe A022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le ordinanze di questo Tribunale n. 694 del 27 gennaio 2025, n. 1523 del 24 febbraio 2025, n. 475 del 6 marzo 2025 e n. 5527 del 23 luglio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa VA ET FL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 27 dicembre 2024 e depositato il successivo 7 gennaio 2025, la ricorrente – candidata riservataria ( ex art. 13, comma 9, del D.M. 205/2023) con titolo di preferenza (art. 5, c. 4, del D.P.R. 9 maggio 1994) e già vincitrice, per la Regione Campania, della procedura di cui al D.D. del 6 dicembre 2023, n. 2575 (classe di concorso A022, italiano, storia e geografia) con cui il Ministero dell’istruzione e del merito ha bandito “su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell’anno scolastico 2023/2024” – impugnava gli atti con cui l’Ufficio Scolastico Regionale le aveva comunicato l’avvenuta revoca della nomina di “idonea vincitrice” contestualmente annullando l’originaria assegnazione della sede di servizio. A sostegno del gravame, la ricorrente articolava varie censure, con cui, in sintesi: A.1) rilevava la carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati; A.2) deduceva che a fronte delle condizioni ex aequo con le candidate controinteressate (IO MA e LI IA) rientrate nell’ultima graduatoria, avrebbe dovuto conservare - in assenza di idonei titoli di preferenza - la propria posizione di idonea vincitrice; A.3) l’illegittima compressione della quota di riserva del 30% dei posti messi a bando e da destinarsi ai candidati che “hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti” (cd. “triennalisti puri”); B) l’illegittimità del diniego di accesso opposto all’istanza presentata il 7 novembre 2024 e successivamente integrata il 16 novembre 2024. Era articolata, altresì, domanda risarcitoria.
2. – Si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica (9 gennaio 2025), successivamente depositando memoria e documenti (20 gennaio 2025); il 21 gennaio 2025, si costituiva la controinteressata LI IA, depositando memoria con cui chiedeva il rigetto del ricorso.
3. - Con ordinanza n. 694 del 27 gennaio 2025, adottata in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare (22 gennaio 2025), questo Collegio: “Premesso che: - la ricorrente – candidata, per la Regione Campania, nell’ambito della procedura di cui al D.D. del 6 dicembre 2023, n. 2575 (classe di concorso A022) con cui il Ministero dell’istruzione e del merito ha bandito “su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell’anno scolastico 2023/2024” – ha impugnato gli atti con cui l’Ufficio Scolastico Regionale le ha comunicato l’avvenuta revoca della nomina di idonea vincitrice contestualmente annullando l’originaria assegnazione della sede di servizio, nonostante fosse in possesso di titolo di riserva; Rilevato che: - appare necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti partecipanti alla procedura selettiva in oggetto, atteso che il ricorso è stato notificato ad uno soltanto di essi (LI IA)”, ordinava l’integrazione del contraddittorio, contestualmente rinviando, per la prosecuzione della discussione dell’istanza cautelare, alla camera di consiglio del 5 marzo 2025 e fissando, per la discussione della domanda di accesso documentale ex art. 116 c.p.a., la camera di consiglio del 19 febbraio 2025. Il 3 febbraio 2025, parte ricorrente depositava memoria.
4. – Con ordinanza n. 1523 del 24 febbraio 2025, era accolta la domanda ex art. 116 c.p.a.
5. – Con ordinanza n. 475 del 6 marzo 2025, adottata in esito all’udienza camerale del 5 marzo 2025, “Ritenuto che: - la controversia involge questioni meritevoli di approfondita trattazione in sede di merito; - ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., le ragioni della ricorrente – addotte a sostegno dell’invocata tutela cautelare - possono trovare adeguata tutela mediante la sollecita definizione del giudizio”, accoglieva la domanda cautelare, fissando la trattazione per l’udienza pubblica del 9 luglio 2025.
6. – Indi con ordinanza n. 5527 del 23 luglio 2025, adottata in esito all’udienza pubblica del 9 luglio 2025, “Premesso che - a sostegno del ricorso, tra l’altro, la ricorrente ha addotto un illegittimo cumulo, in suo pregiudizio, delle riserve di legge, «comprimendo irragionevolmente la quota del 30% dei posti messi a bando e da destinarsi ai candidati che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti» (motivo di ricorso A.3.)” ordinava all’Amministrazione scolastica di provvedere entro giorni 30 (trenta) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa del provvedimento al deposito di una dettagliata relazione, contestualmente rinviando, per la discussione, all’udienza pubblica del 19 novembre 2025. Il 30 settembre 2025 l’Amministrazione depositava relazione ed allegata documentazione.
6.1. - Il 17 ottobre 2025, parte ricorrente depositava replica eccependo la tardività del deposito della relazione istruttoria.
7. – All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
8. – Oggetto dell’odierno contendere sono gli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui l’Amministrazione scolastica ha revocato la nomina della ricorrente a vincitrice, per la Regione Campania, nell’ambito della procedura di cui al D.D. del 6 dicembre 2023, n. 2575 (classe di concorso A022 – Italiano, Storia e Geografia) con cui il Ministero dell’istruzione e del merito ha bandito “su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell’anno scolastico 2023/2024”. Così riepilogato il thema decindendum e definita la domanda ex art. 116 c.p.a. con l’ordinanza n. 1523 del 24 febbraio 2025, nel merito si osserva quanto segue.
8.1. – Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene il deficit motivazionale del decreto impugnato che non chiarirebbe le ragioni dell’intervenuta revoca. In realtà, il provvedimento (che ha a destinatari, oltre alla ricorrente, anche altri candidati ivi meglio specificati) si presenta, ad avviso del Collegio, adeguatamente motivato attraverso il rinvio per relationem ai precedenti atti (decreti direttoriali, prot. n. 67554 del 28.10.2024 e prot. n. 68792 del 31.10.2024, recanti rettifiche alla graduatoria di merito pubblicata con decreto prot. n. 53685 del 06.09.2024; decreto prot. n. 69623 del 05.11.2024, con il quale, a seguito delle rinunce all’immissione in ruolo pervenute, si è proceduto all’integrazione e ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per la classe qui di interesse) e la descrizione della circostanza che, in esito a plurime rettifiche, integrazioni e ripubblicazioni dell’originaria graduatoria, “i docenti sopraelencati [tra cui la ricorrente] non rientrano più tra i vincitori, e, pertanto, non si collocano più in posizione utile all’immissione in ruolo per l’a.s. 2024/2025”. Da tali elementi emerge infatti, con chiarezza, che alla base della revoca della nomina a vincitrice, ci sono senz’altro le precedenti plurime rettifiche ed integrazioni della graduatoria di merito, in esito alle quali la ricorrente non si è più collocata in posizione utile per l’ottenimento del posto. Il primo motivo di ricorso va quindi respinto.
8.2. – Parimenti da respingere il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta la (propria) postergazione alle due controinteressate LI e IO, collocate in graduatoria con pari punteggio ed entrambe anch’esse riservatarie ex art. 13 comma 9 del D.M. n. 205/2023 (triennaliste). In realtà per come documentalmente riscontrato in atti (e non contestato da parte ricorrente successivamente alla relativa produzione documentale dell’Amministrazione resistente, avvenuta il 20 gennaio 2021 in allegato alla memoria), le candidate sopra nominate godono del titolo di preferenza di cui all’art. 5, c. 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 e ss.mm.ii lett. e) “maggior numero di figli a carico”: a quanto consta, infatti, entrambe sono madri due figli, laddove la ricorrente è madre di un solo figlio. Anche il secondo motivo va respinto.
8.3. – Quanto al terzo motivo, va anzitutto ritenuta l’ammissibilità del deposito della relazione istruttoria del 30 settembre 2025, stante la non perentorietà del termine di cui all’ordinanza collegiale n. 5527 del 23 luglio 2025. Ciò posto, con il terzo motivo parte ricorrente sostiene, l’illegittima compressione della quota di riserva del 30% dei posti messi a bando e da destinarsi ai candidati che “hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti” (cd. “triennalisti puri”). Più nello specifico, e preso atto di quanto dedotto dall’Amministrazione nella relazione istruttoria dianzi menzionata, la ricorrente sostiene che il computo, di 21 candidati titolari di riserva di legge, anche nell’ambito della quota di riserva destinata ai triennalisti ex art. 13 comma 9 del D.M. n. 205/2023 (i.e. del computo della “doppia riserva”) avrebbe comportato un’illegittima compressione dei posti riservati proprio ai triennalisti tout court , con evidente pregiudizio della sua posizione (n. 7 degli idonei con un punteggio complessivo di 209,25, riserva del 30% e preferenza E (1 figlio)). In tali termini riepilogata la doglianza, osserva il Collegio che i criteri adottati per la gestione delle quote relative alle varie tipologie di riserva, sono stati resi noti dall’Amministrazione con l’Avviso Prot. AOODRCA n. 477 del 10.01.2025 (in atti), il quale, richiamando l’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023, ha specificato che “Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”. Ne consegue che, fino al 50% dei posti, le graduatorie possono essere occupate da candidati riservisti. Nel medesimo avviso, viene fatto riferimento anche alla riserva del 30% per i docenti triennalisti - prevista all’art. 13, commi 9 e 10 dei Bandi di concorso ex D.D.G. 2575-2576 del 2023 e D.D.G. 3059- 3060 del 2024 - puntualizzando che il contingente dei posti, riservati ai candidati titolari di tale tipologia di riserva, possa essere coperto dagli stessi candidati che, pur in possesso del requisito dei tre anni di servizio, risultino inseriti in graduatoria per altro motivo “(merito o riserva di legge)”. Ciò posto, per come chiarito dall’Amministrazione nella relazione istruttoria dianzi menzionata, a mezzo di appositi grafici esplicativi:
A) “i vincitori aventi diritto alla riserva del 30% sono stati 164 (pari al 30% di 548 posti messi a bando), così distribuiti: n. 63 triennalisti tout court, ai sensi dell’articolo 13, commi 9 e 10, del DM 205/23;80 triennalisti, inseriti in graduatoria per merito; 21 triennalisti, inseriti in graduatoria per riserva di legge” (grafico 1);
B) i posti “riservati ai beneficiari delle riserve di legge sono stati 156 (pari al 28% di 548 posti messi a bando), così distribuiti: 82 a favore delle categorie N, M di cui alla L. n. 68/99 e 74 agli altri titoli di riserva (A “Superstite di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche”; R “Volontari in ferma breve o prefissata”; S “Operatori volontari che hanno concluso
il servizio civile universale senza demerito”) (grafico 2);
A fronte di tali elementi, va anzitutto evidenziato che la categoria di cui alla lett. B), non può che ritenersi comprensiva anche dei “21” triennalisti titolari di doppio titolo ex lett. A) che la ricorrente ritiene “aggiunti”, in suo pregiudizio, alla quota dei triennalisti, sicché, di fatto, essi non sono stati “doppiamente computati” ma, semplicemente, indicati, per trasparenza, con il doppio titolo. Ed anzi, proprio tenuto conto del complessivo numero dei candidati con riserve “altre” (B) (inclusi a questo punto, i triennalisti titolari di doppia riserva), l’Amministrazione ha proceduto “non essendo stato raggiunto il limite del 50% ex art. 5 del d.P.R. 487/1994, “ad attingere dalla categoria dei triennalisti tout court fino alla capienza del 30% come innanzi descritto”; non vi è pertanto stata nessuna “compressione” della quota del 30% cui la ricorrente partecipa. Il terzo motivo di ricorso è quindi infondato e va pertanto rigettato.
8.4. – Conclusivamente il ricorso è infondato e va respinto.
8.5. – La complessità delle questioni affrontate giustifica l’integrale compensazione, tra tutte le parti in giudizio, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL RI, Presidente
Rita Luce, Consigliere
VA ET FL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA ET FL | OL RI |
IL SEGRETARIO