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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 6523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6523 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 2178/2020 RG in materia di diritti reali (appello avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento 8.04.2020 n. 629) vertente tra c.f. nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
, c.f. , nato a [...] il [...], residenti in [...]Parte_2 C.F._2
Sannita, Piazza Umberto I n. 64, rappresentati e difesi, come da procura in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Giuseppina De Stefano, c.f. , e Antonio Di Maria, c.f. C.F._3
appellanti / appellati incidentali C.F._4
e
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in [...], CP_1 CodiceFiscale_5
Via D. Simonetti 86, rapp.ta e difesa dall'avv. Spartico Capocefalo, c.f. , C.F._6
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,
appellata / appellate incidentale
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 3.12.2024.
La vicenda processuale
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 3.12.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni
1 per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168-1170 c.c. al Tribunale di Benevento, CP_1
espose di aver posseduto dal 1997 (v. contratto di fornitura idrica con l'Alto Calore) e poi ac- quisito in proprietà esclusiva (per successione testamentaria al padre , dece- Persona_1
duto il 7.09.2006) un fabbricato urbano in Pesco Sannita al Vicolo I di Piazza Umberto I con annessa area di pertinenza adibita a giardino di circa are 2,60 in catasto a foglio 19, particella ex 284 (ora 2313), a confine con proprietà delle sorelle e;
Parte_1 Controparte_2
di aver sempre coltivato l'area pertinenziale, di averla abbellita con piante ornamentali, at- trezzata con un impianto d'illuminazione e di averla pure locata a terzi;
che la sorella Pt_1
aveva modificato la denuncia di successione in data 5.04.2013, sul presupposto che la p.lla
284 costituisse corte comune, in comproprietà fra tutti gli eredi ( , e CP_1 Pt_1 CP_2
); che detta area era ben delimitata da due muretti, alti circa cm. 50, larghi Controparte_3
cm. 28 e lunghi circa m. 11, a suo tempo innalzati dal de cuius , con sovrastan- Persona_1
te ringhiera, con cancello di accesso con serratura (chiavi in possesso di essa ricorrente); che Par la sorella insofferente del possesso esclusivo dell'area da parte di essa ricorrente Pt_1
[...
, aveva inoltrato denunce ed esposti per asseriti abusi edilizi (un bagno di proprietà di
[...]
, un porticato e i due muretti con cancello di cui si è detto), così ottenendo un ordine CP_2
di demolizione n. 42\2015 indirizzato ai quattro germani (notificato alla ricorrente il Per_1
17.12.2015), al quale dette solerte esecuzione con l'ausilio del marito Pt_1 Parte_2
e del figlio , armati di piccone e martello. Costoro, in data
[...] Persona_2
26\27 gennaio 2016, con violenza demolirono i muretti di recinzione, divelsero il cancello e
Par con una carriola invasero l'area contesa, “depositando dinanzi l'abitazione della stessa
[...
] gli inerti edilizi nonché tutta la ferramenta”; tutto ciò prima che scadesse il termine di 90 giorni per impugnare l'ordinanza dinanzi al TAR e senza attendere l'esito della richiesta di sanatoria inoltrata da , anzi diffidando la pubblica amministrazione dall'emettere alcu- CP_1
na concessione in sanatoria.
Tanto e altro premesso in fatto e sul presupposto in diritto che la condotta di inte- Pt_1
grasse “spoglio violento o quanto meno turbativa del possesso”, chiese al giudi- CP_1
ce: “
1- la reintegra immediata nel possesso dell'area pertinenziale di cui in premessa o quan- to meno farne cessare la turbativa.
2- Fare ordine a Parte_1 Parte_2
2 (…) e il figlio (…) di ripristinare lo stato quo ante, e di rimuovere i detriti Persona_2
ivi depositati, come sopra indicati.
3- Inibire di conseguenza agli stessi di introdursi nell'area pertinenziale in possesso e di proprietà della ricorrente.
4- Condannare solidalmente i resi- stenti al risarcimento dei danni subiti nella misura di almeno € 10.000,00 o di quella somma maggiore o minore che risulterà dai fatti di causa nel giudizio di merito (…).
5- Vittoria nelle spese (…) con attribuzione”.
2. Si costituirono , e , formu- Parte_1 Parte_2 Persona_2
lando eccezione di petitorio ai sensi dell'art. 705 c.p.c., come integrato dalla Corte Costitu- zionale con la sentenza n. 25/1992, poiché dall'esecuzione del provvedimento possessorio deriverebbe un pregiudizio irreparabile ai resistenti. Questi, inoltre, contestarono la doman- da anche nel merito ritenendo insussistenti sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo dello spoglio, poiché avevano agito in buona fede, in esecuzione di un'ordinanza di demoli- zione emessa dal . Ritennero infine ineseguibile il provvedimento Controparte_4
richiesto alla luce della citata ordinanza di demolizione.
3. Il ricorso fu integralmente accolto con ordinanza del 14.07.2016, con condanna dei resi- stenti al risarcimento danni per lite temeraria, con l'unica precisazione che prima di procede- re alla ricostruzione delle opere abbattute occorreva ottenere i provvedimenti autorizzativi.
Con ordinanza collegiale del 17.08.2016, però, in parziale accoglimento del reclamo propo- sto dai resistenti ex art. 669 terdecies c.p.c., fu riformata l'ordinanza monocratica sia nella parte in cui aveva ordinato la ricostruzione delle opere abbattute sia nella parte in cui aveva condannato i resistenti per lite temeraria ex art. 96, 3° comma, c.p.c. (seguì, poi, anche un'al- tra ordinanza collegiale resa nell'ambito di un procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. ai fini della esatta individuazione dell'area oggetto di causa di mq. 256 e non 260).
4. Con istanza in data 11.10.2016 l'originaria ricorrente dette ingresso alla fase di merito possessorio per ottenere la conferma dell'ordinanza di reintegra e la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni.
I resistenti si costituirono e ribadirono le proprie difese.
Non fu reiterata l'escussione dei testi già sentiti [Cass. 24705\2006] e fu disposta c.t.u. per la quantificazione dei danni subiti dall'attrice.
La sentenza di primo grado
5. Con la richiamata sentenza 8.04.2020 n. 629, il Tribunale di Benevento ha ritenuto che la
3 domanda di reintegrazione andasse accolta nei limiti di quanto disposto dall'ordinanza emessa in sede di reclamo.
In particolare, il Tribunale ha disatteso l'eccezione petitoria per insussistenza dei presup- posti di cui all'art. 705 c.p.c. come integrato da Corte cost. n. 25/1992 poiché la condanna subita dai resistenti (non di demolizione ma di ricostruzione) non integra il pericolo di un pregiudizio irreparabile.
Il Tribunale ha poi osservato che l'assenza degli informatori di parte resistente all'udienza fissata in fase sommaria per la loro escussione è imputabile esclusivamente ai resistenti stes- si. E che il giudizio di superfluità della loro escussione come testimoni nella successiva fase di Par merito si basa sulle ammissioni rese da (in ordine al possesso esclusivo di Parte_1
cia) delle quali si dirà più avanti.
In ordine all'eccezione dei resistenti di avere agito senza l'animus spoliandi, ma solo per ot- temperare a un ordine amministrativo, il Tribunale fa proprie le osservazioni contenute nell'ordinanza sommaria: “Ritenuto, invece, sussumibile detto comportamento (ndr. demoli- zione) nello spoglio di cui all'art. 1168 c.c.: come già evidenziato, infatti, l'area su cui insiste- va il muretto e la ringhiera abbattuti dai resistenti era posseduta in via autonoma ed esclusi- va dalla ricorrente, che aveva proceduto anche a presentare domanda per ottenere la S.C.I.A. al fine di regolarizzare le opere, ma la pratica risultava carente del titolo di proprietà a segui- to di diffida prot. n. 399 del 28.1.2015 a firma di (cfr. pag. 86 del fascicolo di Parte_1
parte ricorrente). Appare evidente, quindi, che era ben a conoscenza della pra- Parte_1
tica avviata dalla sorella per sanare le opere, vi si opponeva strenuamente e - quindi – dava autonomamente esecuzione all'ordinanza di demolizione, a distanza di poco più di un mese dalla sua notifica, quando erano ancora in corso i termini per impugnare (90 giorni, come chiaramente evidenziato nella medesima ordinanza n. 42/15 e non 60, come argomentato nelle note autorizzate dai resistenti) e senza alcun preavviso agli altri comproprietari, con il chiaro intento di ledere in tutti i modi il possesso dell'area pertinenziale e delle predette ope- re da parte della sorella (cfr. Cass. n. 24673 del 4.11.20131), impedendole così di procedere anche con la SCIA già in corso (cfr. nota prot. 1279 del 9.3.2016)”.
In sede di reclamo, invece, il Collegio aveva ritenuto che l'esecuzione di un provvedimento amministrativo escluda l'animus spoliandi, anche quando l'emanazione del medesimo prov- vedimento sia stata provocata dalla parte interessata alla demolizione del manufatto e senza
4 che il destinatario del provvedimento medesimo sia obbligato, da alcuna norma, ad attende- re lo spirare del termine per l'impugnazione, rispetto agli altri destinatari;
il Collegio, inoltre, si era riferito a Cass. SSUU n. 766 del 7.02.1981 per sostenere che l'adozione del provvedi- mento amministrativo incideva anche sul piano materiale, escludendo la possibilità di tutela- re il possesso preesistente al provvedimento amministrativo.
Quanto ai danni, pur all'esito di c.t.u., il Tribunale ha ritenuto di rigettare la domanda attri- ce perché non risulta quali siano stati gli esiti della SCIA, presentata il 4.08.2016.
L'appello di e (conclusioni) Parte_1 Parte_2
6. e hanno proposto appello, così concludendo: Parte_1 Parte_2
«(…); 2) IN VIA PRINCIPALE: in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande originariamente proposte dell'odierna appellata, accogliendo le conclusioni rassegnate dai sig.ri e nel giudizio di primo grado, qui riproposte: Parte_2 Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese sopra illustrate:
In via principale
- Accertare e dichiarare improponibile e inammissibile la domanda avanzata dall'Attrice e, comunque, infondata nel merito (…) e, per l'effetto, rigettare il ricorso nei confronti dei Sig.ri
, e;
Parte_1 Parte_2 Persona_2
- Condannare l'Attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. comma 1
e 3, a favore dei Convenuti, da liquidarsi nella somma di Euro 10.000,00 o nella diversa som- ma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate da parte Attrice, accertare
e dichiarare che l'area oggetto della domanda possessoria avanzata dall'Attrice è pari a 256 mq, con ogni conseguente provvedimento;
In via istruttoria
Revocare l'ordinanza istruttoria del 27.10.2017 e disporsi l'ammissione dei mezzi istruttori a prova diretta e a prova contraria, come articolati dai Convenuti con le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., n. 2 e n. 3.
In ogni caso
Condannare l'Attrice alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio e del proce-
5 dimento ex art. 669-duodecies c.p.c.
e, per l'effetto,
- revocare il provvedimento cautelare del 17.8.2016, ed escludere espressamente il diritto di possesso esclusivo dell in capo all'appellata ; Pt_4 CP_1
- condannare l'appellata alla rifusione delle spese di lite del primo grado giudi- CP_1
zio, e segnatamente;
i) le spese legali per il procedimento cautelare RG n. 654/2016, il pro- cedimento di reclamo RG n. 3359/2016 e il procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. RG n.
3359-1/2016, da liquidarsi in conformità ai parametri ministeriali d.m. 55/2014, ivi inclusi i contributi unificati versati per i 3 procedimenti, pari, rispettivamente a Euro 118,00, Euro
147 ed Euro 49,00, oltre imposta di registro, ii) le spese corrisposte alla controparte nel pro- cedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. (…); iii) le spese legali per l'assistenza nella fase di merito possessorio del giudizio RG n. 654/2016, da liquidarsi in conformità ai parametri fo- rensi d.m. n. 55/2014, oltre spese generali, oneri accessori, contributo unificato ed imposta di registro;
iv) la quota dei costi di CTU sostenuta dagli appellanti, v) nonché, anche i sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., la somma di Euro 1.649,44 a titolo di ripetizione dei costi di
CTP, o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa.
3) IN VIA DI SUBORDINE, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'appella- ta alla rifusione delle spese legali del giudizio di merito possessorio RG n. CP_1
654/2016, da liquidarsi in conformità ai parametri forensi d.m. n. 55/2014, oltre spese gene- rali, oneri accessori ed imposta di registro, ivi inclusi i costi di CTU e di CTP, oltre alle spese del procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. RG n. 3359-1/2016.
4) IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le istanze istruttorie del giudizio di primo grado, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
5) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio»..
La costituzione di con appello incidentale (conclusioni) CP_1
7. Si è costituita , così concludendo: CP_1
«1) Rigettare l'appello (…); 2) Accogliere l'appello incidentale, e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, confermare la reintegra nel possesso, così come disposta già dall'ordi- nanza del tribunale di Benevento in data 14/07/2016, condannare gli appellanti al risarci- mento danni per lite temeraria, nella misura di almeno € 10.000,00 o di quella somma mag-
6 giore o minore che si riterrà di Giustizia;
3) Condannare gli appellanti al risarcimento dei danni come quantificati dal CTU nella misura di € 10.400,00; 4) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle del CTU da porsi definitivamente a carico degli appellanti, con attribuzione in favore del sottoscritto
Avvocato antistatario».
I motivi di appello di e Parte_1 Parte_2
8. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato il possesso esclusivo dell'area da parte di . De- CP_1
ducono in particolare che il teste ha riferito di essere stato inquilino Testimone_1
della ricorrente ( ) fino al novembre 2014, sicché non ha comprovato il possesso all'epo- CP_1
ca del presunto spoglio (27-29/01/2016). La teste , legata a da un Testimone_2 CP_1
rapporto di servizio (“mi ha dato in gestione la casa e il giardino”) avrebbe reso dichiarazioni inattendibili e compiacenti, assumendo di non aver visto sul posto altri che Persona_3
fino al gennaio 2016 (smentita dallo stesso ) e di non sapere con esattezza
[...] Tes_1
dove si trovasse un bagno che (aveva sentito dire) era stato demolito (circostanza pacifica).
In ordine alla prova documentale, gli appellanti deducono che gli esposti firmati da
[...]
, menzionati dal Tribunale, risalgono al 27.01.2014 e al 29.10.2014, laddove il presun- Pt_1
to spoglio sarebbe avvenuto nel gennaio 2016.
8.1. Il primo motivo di appello è infondato. Innanzitutto è bene precisare che CP_1
ha agito con azione di reintegrazione e manutenzione nel possesso e non invece per far vale- re un acquisto per usucapione. Ne consegue che è del tutto irrilevante verificare la situazio- ne possessoria dal 1987 o dalla morte del de cuius nel 2006 o dalla costruzione delle opere abusive.
Anche in sede di gravame gli appellanti sostanzialmente ammettono che Controparte_5
bia avuto il possesso esclusivo dell'area per un “limitato periodo” e comunque nel 2014. In- fatti non contestano le ammissioni contenute in documenti datati 27.01.2014 e 29.10.2014, limitandosi a rimarcare che la condotta di asserito spoglio e/o turbativa risale al gennaio
2016, epoca alla quale, a loro dire, non potrebbe estendersi la valenza probatoria dei docu- menti del 2014: “il possesso esclusivo cui si riferisce il capo della sentenza impugnato” – si legge a pag. 13, punto 60 dell'atto di appello – “risale al 2014 e sino al 2016 molte cose nel frattempo erano cambiate”. Non spiegano però gli appellanti quali cose fossero cambiate e
7 come avessero recuperato il possesso esclusivo o il compossesso dell'area, alla quale, fino alle demolizioni dei muri e del cancello (ossia fino alla condotta denunciata), non avevano accesso.
Dunque correttamente il giudice di primo grado, già con l'ordinanza del 14.07.2016, aveva ritenuto che il possesso esclusivo da parte di era stato espressamente ricono- CP_1
sciuto da la quale, nella segnalazione del presunto abuso edilizio del 27.01.2014 (per- Pt_1
venuta al Comune di Pesco Sannita il 10.02.2014), nel fare espressamente riferimento ad opere insistenti sulla p.lla 284, aveva dichiarato che la sorella “ne ha disposto (e conti- CP_1
nua a disporne) in via autonoma ed esclusiva”. Nell'esposto, aveva pure preci- Parte_1
sato che la p.lla 284 era stata inizialmente intestata soltanto alla sorella per la dichiara- CP_1
zione di successione testamentaria n. 12 del 7.06.2007 e solo a seguito della dichiarazione di successione del 5.04.2013 era risultata comproprietaria per 1/5 (dichiarazione nuo- Pt_1
Par vamente cambiata da a seguito della demolizione), ma – ciò nonostante – la sorella CP_1
[...
ne continuava a disporre in via autonoma ed esclusiva (circostanza della quale si Pt_1
era lamentata anche nelle varie missive e diffide precedentemente inoltrate). Infine, con l'e- sposto del 29.10.2014, aveva ribadito che le era stato impedito l'accesso alla citata Pt_1
particella per poter procedere alla demolizione dei muretti e della pavimentazione, dei quali si era già accertata il carattere abusivo.
In altri termini, quindi, per ammissione della stessa appellante, ella non riusciva mai ad esercitare alcun possesso sull'immobile oggetto di causa, fino a quando non andò personal- mente a mettere in esecuzione l'ordinanza di demolizione.
Le non contestate ammissioni di e la mancanza di allegazione di alcuna cir- Parte_1
costanza che avesse privato del possesso esclusivo dell'area prima delle demolizioni del CP_1
gennaio 2016 consente per un verso di ritenere pienamente provato il possesso esclusivo in capo a alla data dell'asserito spoglio o molestia;
per altro verso a ritenere superflue le CP_1
prove testimoniali non ammesse o comunque non acquisite;
e superflua la valutazione delle dichiarazioni dei testi escussi.
9. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti negano che la propria condotta – nel demolire i muri – possa essere connotata dall'animus spoliandi, dal momento che si configu- ra come adempimento di un ordine dell'autorità amministrativa. Sicché essi appellanti avrebbero agito secondo diritto.
8 La deduzione è fondata. L'ottemperanza a un ordine della pubblica amministrazione non può considerarsi contemporaneamente doveroso e illecito. È vero che l'efficacia dell'atto amministrativo non è di per sé sola idonea a legittimare l'affidamento del privato, perché questo è meritevole di tutela solo quando è sorretto da un convincimento ragionevole ri- spetto alla correttezza della condotta dell'amministrazione, che non è configurabile quando quella condotta sia – o possa essere – plausibilmente tacciata d'illegittimità o, addirittura, appaia ictu oculi illegittima oppure sia per sua natura instabile e sub iudice [Cass. 3.05.2025
n. 11615]. Ma nel nostro caso l'ordine di demolizione non è stato impugnato nemmeno da
(e dunque non era ictu oculi illegittimo né sub judice); ed è stato eseguito da (o CP_1
per conto di) uno dei destinatari, , la quale aveva il ragionevole convincimento Parte_1
della legittimità del provvedimento, avendolo personalmente e formalmente sollecitato. Né può sostenersi che la demolizione dovesse attendere lo spirare del termine per impugnare il provvedimento amministrativo, che non risultava sospeso;
o dovesse attendere l'esito della richiesta di sanatoria, che a sua volta non sospende l'esecutività dell'ordine di demolizione.
È opportuno aggiungere che la demolizione dei muretti non integra uno spoglio tutelabile nemmeno sotto il profilo dell'elemento materiale perché costituisce una condotta che di per sé non implica il trasferimento violento o clandestino del possesso da a In altre CP_1 Pt_1
parole, la demolizione – in assenza di altre, non allegate condotte – non impedì a di CP_1
continuare a possedere il predio, pur senza la protezione e la difesa di strutture atte a inter- dire materialmente l'accesso a terzi.
Potrebbe teoricamente configurarsi una turbativa del possesso in relazione all'ingombro delle macerie residuato alla demolizione, turbativa pure prospettata nell'originario ricorso di
(e del resto l'istanza di manutenzione è sempre implicitamente inclusa nella CP_1
domanda di reintegrazione, che ha contenuto più ampio: così Cass. 20.03.1989 n. 1395). E tuttavia la permanenza in situ delle macerie dopo la demolizione non è stata dimostrata e non è stata rilevata dalla c.t.u. arch. , né riferita nel ver- Persona_4
bale di primo sopralluogo (14.12.2017), né raffigurata nelle fotografie allegate alla relazione depositata in data 11.05.2018. Le foto di parte prodotte a corredo del ricorso possessorio evidenziano dei detriti, ma furono verosimilmente scattate nell'immediatezza della demoli- zione, tanto che una di esse ritrae i due picconatori all'opera.
10. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella
9 parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'art. 705, 2° comma,
c.p.c., precludendosi l'esame di questioni di natura petitoria, sulle quali l'appello si dilunga alle pagg. 21-24.
La censura è infondata.
Il primo comma dell'art. 705 dispone che “il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia sta- ta eseguita” (regola generale), salvo che (deroga introdotta da Corte cost.
3.02.1992 n.25) dall'attesa della definizione del giudizio possessorio o dall'esecuzione della decisione derivi o possa derivare un pregiudizio irreparabile al convenuto.
Gli appellanti deducono che “il grave pregiudizio” (ma la Consulta richiede un pregiudizio
“irreparabile”) derivi “dall'impossibilità di accedere sin dal 2016 alle pozzette di scarico e alla fognatura del proprio fabbricato (…), posti all'interno dell'area comune per destinazione del padre di famiglia”. Ma la deduzione è infondata perché, come si è detto, non dal 2016 ma già negli anni precedenti esercitava il possesso esclusivo dell'area. E d'altra par- CP_1
te, con l'accoglimento del secondo motivo di appello e dunque con il rigetto della domanda di reintegrazione nel possesso (possesso che non ha perduto per effetto della demoli- CP_1
zione), la situazione possessoria non è stata modificata dalla definizione del presente giudi- zio, la quale tanto meno implica la condanna degli appellanti alla ricostruzione dei muretti, tanto temuta nell'atto di gravame. Sicché non è la definizione del presente giudizio che compromette l'accesso di alla condotta e al pozzetto di scarico a servizio della Parte_1
Par sua abitazione, problema esistente già negli anni precedenti (certamente dal 2014) in cui
[...
esercitava il possesso esclusivo dell'area, perfino fittandola a terzi.
Quanto alla esatta estensione dell'area, se di 256 o 260 metri quadrati, si tratta all'eviden- za di una questione petitoria rispetto alla quale il giudizio possessorio non arreca alcun “irre- parabile pregiudizio”.
11. È infondato l'appello incidentale con cui si duole della mancata condanna CP_1
della sorella al risarcimento dei danni come calcolati dalla c.t.u..
I danni sono riferiti in parte alla spesa necessaria per la ricostruzione del muro e del cancel- lo (€ 3.681,50), che, per le ragioni spiegate, non può essere accollata a e ai Parte_1
suoi familiari, una volta che si qualifichi legittima la demolizione in quanto eseguita da una delle destinatarie dell'ordine amministrativo, valido ed efficace in mancanza di revoca o an-
10 nullamento giudiziale.
Un ulteriore danno (€ 10.400,00) proviene, secondo la c.t.u., “dall'impossibilità di vendita del terreno (…) in quanto oggetto di causa e dall'inutilizzo da parte della legittima proprieta- ria”. A parte il fatto che nel presente giudizio (meramente) possessorio non si è accertato e non si poteva accertare chi sia la “legittima proprietaria”, sono assorbenti due considerazio- ni: 1) , posseditrice esclusiva dell'area al momento della demolizione (gennaio CP_1
2016), non è stata spogliata del possesso e dunque non ha perso la possibilità concreta di godere del bene;
2) non è vero che sia “impossibile” la vendita di un bene oggetto di causa e soprattutto non ha allegato e tanto meno provato di avere in corso trattative CP_1
per la vendita del terreno.
12. Restano assorbiti i residui motivi di appello principale e incidentale sulla regolamenta- zione delle spese, che andrà fatta ex novo in seguito alla riforma della sentenza impugnata.
Resta assorbito anche l'appello incidentale sulla mancata applicazione (a carico degli appel- lanti) dell'art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c..
13. Riassumendo:
- al momento della demolizione dei muretti e del cancello (gennaio 2016), eser- CP_1
citava il possesso esclusivo dell'area in contestazione;
- la demolizione costituì condotta lecita di e dei suoi familiari;
Parte_1
- la demolizione non privò del possesso esclusivo dell'area, onde il rigetto della CP_1
sua domanda di reintegrazione;
- l'eventuale molestia rappresentata dall'abbandono sull'area delle macerie risultanti dalla demolizione non è stata provata, onde il rigetto della domanda di manutenzione pure pro- posta da;
CP_1
- i danni subiti da , nella limitata parte in cui sono provati, non sono ascrivibili a CP_1
condotte illecite di e dei suoi congiunti. Parte_1
14. La totale soccombenza di ne comporta la condanna alle spese di lite di CP_1
primo e secondo grado (DM 55\2014, valore inferiore a € 5.200,00 come affermato dagli ap- pellanti) e di c.t.u..
Per il primo grado sono liquidati compensi per complessivi € 3.000,00 di cui € 500,00 per fase di studio, € 500,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per fase istruttoria/trattazione ed €
1.000,00 per fase decisionale;
oltre esborsi e accessori.
11 Per l'appello, vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 550,00), introduttiva (€
550,00) e decisionale (€ 900,00), per complessivi € 2.000,00. Nulla viene liquidato per la fase istruttoria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'o- rientamento di recente espresso da Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgi- mento di attività istruttoria in senso stretto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti giu- diziali, degli scritti avversari e le ulteriori attività difensive riconducibili a tale fase. Diversa- mente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trat- tazione è ammessa unicamente qualora siano effettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non essendo sufficiente la mera produzione di docu- menti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e e sull'appello incidentale di Parte_1 Parte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento 8.04.2020 n. 629, così provve- CP_1
de:
a) in parziale accoglimento dell'appello principale e in totale riforma dell'impugnata sen- tenza, rigetta le originarie domande di reintegrazione e manutenzione nel possesso di
[...]
; Pt_5
b) rigetta l'appello incidentale di in merito ai danni;
CP_1
c) dichiara assorbiti gli appelli principale e incidentale sulle spese e sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.;
d) condanna al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2
[...
, delle spese processuali, che si liquidano:
-- per il primo grado, in € 3.000,00 per compensi ed € 450,50 per rimborso forfetario di spese generali al 15%;
-- per il presente grado, in € 2.000,00 per compensi ed € 300,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%;
-- oltre al rimborso del contributo unificato nei limiti di quanto dovuto ed effettivamente
12 versato e quietanzato, oltre IVA e CPA;
e) pone le spese di c.t.u. nei rapporti fra le parti – fermo l'obbligo solidale nei confronti del consulente – interamente a carico di , con obbligo di rimborso a chi le abbia in CP_1
tutto o in parte anticipate;
f) condanna alla restituzione, in favore di e CP_1 Parte_1 Controparte_6
, delle somme da questi pagate in esecuzione della sentenza di primo grado e delle or-
[...]
dinanze emesse nella fase sommaria.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
13
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 2178/2020 RG in materia di diritti reali (appello avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento 8.04.2020 n. 629) vertente tra c.f. nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
, c.f. , nato a [...] il [...], residenti in [...]Parte_2 C.F._2
Sannita, Piazza Umberto I n. 64, rappresentati e difesi, come da procura in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Giuseppina De Stefano, c.f. , e Antonio Di Maria, c.f. C.F._3
appellanti / appellati incidentali C.F._4
e
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in [...], CP_1 CodiceFiscale_5
Via D. Simonetti 86, rapp.ta e difesa dall'avv. Spartico Capocefalo, c.f. , C.F._6
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,
appellata / appellate incidentale
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 3.12.2024.
La vicenda processuale
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 3.12.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni
1 per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168-1170 c.c. al Tribunale di Benevento, CP_1
espose di aver posseduto dal 1997 (v. contratto di fornitura idrica con l'Alto Calore) e poi ac- quisito in proprietà esclusiva (per successione testamentaria al padre , dece- Persona_1
duto il 7.09.2006) un fabbricato urbano in Pesco Sannita al Vicolo I di Piazza Umberto I con annessa area di pertinenza adibita a giardino di circa are 2,60 in catasto a foglio 19, particella ex 284 (ora 2313), a confine con proprietà delle sorelle e;
Parte_1 Controparte_2
di aver sempre coltivato l'area pertinenziale, di averla abbellita con piante ornamentali, at- trezzata con un impianto d'illuminazione e di averla pure locata a terzi;
che la sorella Pt_1
aveva modificato la denuncia di successione in data 5.04.2013, sul presupposto che la p.lla
284 costituisse corte comune, in comproprietà fra tutti gli eredi ( , e CP_1 Pt_1 CP_2
); che detta area era ben delimitata da due muretti, alti circa cm. 50, larghi Controparte_3
cm. 28 e lunghi circa m. 11, a suo tempo innalzati dal de cuius , con sovrastan- Persona_1
te ringhiera, con cancello di accesso con serratura (chiavi in possesso di essa ricorrente); che Par la sorella insofferente del possesso esclusivo dell'area da parte di essa ricorrente Pt_1
[...
, aveva inoltrato denunce ed esposti per asseriti abusi edilizi (un bagno di proprietà di
[...]
, un porticato e i due muretti con cancello di cui si è detto), così ottenendo un ordine CP_2
di demolizione n. 42\2015 indirizzato ai quattro germani (notificato alla ricorrente il Per_1
17.12.2015), al quale dette solerte esecuzione con l'ausilio del marito Pt_1 Parte_2
e del figlio , armati di piccone e martello. Costoro, in data
[...] Persona_2
26\27 gennaio 2016, con violenza demolirono i muretti di recinzione, divelsero il cancello e
Par con una carriola invasero l'area contesa, “depositando dinanzi l'abitazione della stessa
[...
] gli inerti edilizi nonché tutta la ferramenta”; tutto ciò prima che scadesse il termine di 90 giorni per impugnare l'ordinanza dinanzi al TAR e senza attendere l'esito della richiesta di sanatoria inoltrata da , anzi diffidando la pubblica amministrazione dall'emettere alcu- CP_1
na concessione in sanatoria.
Tanto e altro premesso in fatto e sul presupposto in diritto che la condotta di inte- Pt_1
grasse “spoglio violento o quanto meno turbativa del possesso”, chiese al giudi- CP_1
ce: “
1- la reintegra immediata nel possesso dell'area pertinenziale di cui in premessa o quan- to meno farne cessare la turbativa.
2- Fare ordine a Parte_1 Parte_2
2 (…) e il figlio (…) di ripristinare lo stato quo ante, e di rimuovere i detriti Persona_2
ivi depositati, come sopra indicati.
3- Inibire di conseguenza agli stessi di introdursi nell'area pertinenziale in possesso e di proprietà della ricorrente.
4- Condannare solidalmente i resi- stenti al risarcimento dei danni subiti nella misura di almeno € 10.000,00 o di quella somma maggiore o minore che risulterà dai fatti di causa nel giudizio di merito (…).
5- Vittoria nelle spese (…) con attribuzione”.
2. Si costituirono , e , formu- Parte_1 Parte_2 Persona_2
lando eccezione di petitorio ai sensi dell'art. 705 c.p.c., come integrato dalla Corte Costitu- zionale con la sentenza n. 25/1992, poiché dall'esecuzione del provvedimento possessorio deriverebbe un pregiudizio irreparabile ai resistenti. Questi, inoltre, contestarono la doman- da anche nel merito ritenendo insussistenti sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo dello spoglio, poiché avevano agito in buona fede, in esecuzione di un'ordinanza di demoli- zione emessa dal . Ritennero infine ineseguibile il provvedimento Controparte_4
richiesto alla luce della citata ordinanza di demolizione.
3. Il ricorso fu integralmente accolto con ordinanza del 14.07.2016, con condanna dei resi- stenti al risarcimento danni per lite temeraria, con l'unica precisazione che prima di procede- re alla ricostruzione delle opere abbattute occorreva ottenere i provvedimenti autorizzativi.
Con ordinanza collegiale del 17.08.2016, però, in parziale accoglimento del reclamo propo- sto dai resistenti ex art. 669 terdecies c.p.c., fu riformata l'ordinanza monocratica sia nella parte in cui aveva ordinato la ricostruzione delle opere abbattute sia nella parte in cui aveva condannato i resistenti per lite temeraria ex art. 96, 3° comma, c.p.c. (seguì, poi, anche un'al- tra ordinanza collegiale resa nell'ambito di un procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. ai fini della esatta individuazione dell'area oggetto di causa di mq. 256 e non 260).
4. Con istanza in data 11.10.2016 l'originaria ricorrente dette ingresso alla fase di merito possessorio per ottenere la conferma dell'ordinanza di reintegra e la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni.
I resistenti si costituirono e ribadirono le proprie difese.
Non fu reiterata l'escussione dei testi già sentiti [Cass. 24705\2006] e fu disposta c.t.u. per la quantificazione dei danni subiti dall'attrice.
La sentenza di primo grado
5. Con la richiamata sentenza 8.04.2020 n. 629, il Tribunale di Benevento ha ritenuto che la
3 domanda di reintegrazione andasse accolta nei limiti di quanto disposto dall'ordinanza emessa in sede di reclamo.
In particolare, il Tribunale ha disatteso l'eccezione petitoria per insussistenza dei presup- posti di cui all'art. 705 c.p.c. come integrato da Corte cost. n. 25/1992 poiché la condanna subita dai resistenti (non di demolizione ma di ricostruzione) non integra il pericolo di un pregiudizio irreparabile.
Il Tribunale ha poi osservato che l'assenza degli informatori di parte resistente all'udienza fissata in fase sommaria per la loro escussione è imputabile esclusivamente ai resistenti stes- si. E che il giudizio di superfluità della loro escussione come testimoni nella successiva fase di Par merito si basa sulle ammissioni rese da (in ordine al possesso esclusivo di Parte_1
cia) delle quali si dirà più avanti.
In ordine all'eccezione dei resistenti di avere agito senza l'animus spoliandi, ma solo per ot- temperare a un ordine amministrativo, il Tribunale fa proprie le osservazioni contenute nell'ordinanza sommaria: “Ritenuto, invece, sussumibile detto comportamento (ndr. demoli- zione) nello spoglio di cui all'art. 1168 c.c.: come già evidenziato, infatti, l'area su cui insiste- va il muretto e la ringhiera abbattuti dai resistenti era posseduta in via autonoma ed esclusi- va dalla ricorrente, che aveva proceduto anche a presentare domanda per ottenere la S.C.I.A. al fine di regolarizzare le opere, ma la pratica risultava carente del titolo di proprietà a segui- to di diffida prot. n. 399 del 28.1.2015 a firma di (cfr. pag. 86 del fascicolo di Parte_1
parte ricorrente). Appare evidente, quindi, che era ben a conoscenza della pra- Parte_1
tica avviata dalla sorella per sanare le opere, vi si opponeva strenuamente e - quindi – dava autonomamente esecuzione all'ordinanza di demolizione, a distanza di poco più di un mese dalla sua notifica, quando erano ancora in corso i termini per impugnare (90 giorni, come chiaramente evidenziato nella medesima ordinanza n. 42/15 e non 60, come argomentato nelle note autorizzate dai resistenti) e senza alcun preavviso agli altri comproprietari, con il chiaro intento di ledere in tutti i modi il possesso dell'area pertinenziale e delle predette ope- re da parte della sorella (cfr. Cass. n. 24673 del 4.11.20131), impedendole così di procedere anche con la SCIA già in corso (cfr. nota prot. 1279 del 9.3.2016)”.
In sede di reclamo, invece, il Collegio aveva ritenuto che l'esecuzione di un provvedimento amministrativo escluda l'animus spoliandi, anche quando l'emanazione del medesimo prov- vedimento sia stata provocata dalla parte interessata alla demolizione del manufatto e senza
4 che il destinatario del provvedimento medesimo sia obbligato, da alcuna norma, ad attende- re lo spirare del termine per l'impugnazione, rispetto agli altri destinatari;
il Collegio, inoltre, si era riferito a Cass. SSUU n. 766 del 7.02.1981 per sostenere che l'adozione del provvedi- mento amministrativo incideva anche sul piano materiale, escludendo la possibilità di tutela- re il possesso preesistente al provvedimento amministrativo.
Quanto ai danni, pur all'esito di c.t.u., il Tribunale ha ritenuto di rigettare la domanda attri- ce perché non risulta quali siano stati gli esiti della SCIA, presentata il 4.08.2016.
L'appello di e (conclusioni) Parte_1 Parte_2
6. e hanno proposto appello, così concludendo: Parte_1 Parte_2
«(…); 2) IN VIA PRINCIPALE: in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande originariamente proposte dell'odierna appellata, accogliendo le conclusioni rassegnate dai sig.ri e nel giudizio di primo grado, qui riproposte: Parte_2 Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese sopra illustrate:
In via principale
- Accertare e dichiarare improponibile e inammissibile la domanda avanzata dall'Attrice e, comunque, infondata nel merito (…) e, per l'effetto, rigettare il ricorso nei confronti dei Sig.ri
, e;
Parte_1 Parte_2 Persona_2
- Condannare l'Attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. comma 1
e 3, a favore dei Convenuti, da liquidarsi nella somma di Euro 10.000,00 o nella diversa som- ma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate da parte Attrice, accertare
e dichiarare che l'area oggetto della domanda possessoria avanzata dall'Attrice è pari a 256 mq, con ogni conseguente provvedimento;
In via istruttoria
Revocare l'ordinanza istruttoria del 27.10.2017 e disporsi l'ammissione dei mezzi istruttori a prova diretta e a prova contraria, come articolati dai Convenuti con le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., n. 2 e n. 3.
In ogni caso
Condannare l'Attrice alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio e del proce-
5 dimento ex art. 669-duodecies c.p.c.
e, per l'effetto,
- revocare il provvedimento cautelare del 17.8.2016, ed escludere espressamente il diritto di possesso esclusivo dell in capo all'appellata ; Pt_4 CP_1
- condannare l'appellata alla rifusione delle spese di lite del primo grado giudi- CP_1
zio, e segnatamente;
i) le spese legali per il procedimento cautelare RG n. 654/2016, il pro- cedimento di reclamo RG n. 3359/2016 e il procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. RG n.
3359-1/2016, da liquidarsi in conformità ai parametri ministeriali d.m. 55/2014, ivi inclusi i contributi unificati versati per i 3 procedimenti, pari, rispettivamente a Euro 118,00, Euro
147 ed Euro 49,00, oltre imposta di registro, ii) le spese corrisposte alla controparte nel pro- cedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. (…); iii) le spese legali per l'assistenza nella fase di merito possessorio del giudizio RG n. 654/2016, da liquidarsi in conformità ai parametri fo- rensi d.m. n. 55/2014, oltre spese generali, oneri accessori, contributo unificato ed imposta di registro;
iv) la quota dei costi di CTU sostenuta dagli appellanti, v) nonché, anche i sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., la somma di Euro 1.649,44 a titolo di ripetizione dei costi di
CTP, o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa.
3) IN VIA DI SUBORDINE, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'appella- ta alla rifusione delle spese legali del giudizio di merito possessorio RG n. CP_1
654/2016, da liquidarsi in conformità ai parametri forensi d.m. n. 55/2014, oltre spese gene- rali, oneri accessori ed imposta di registro, ivi inclusi i costi di CTU e di CTP, oltre alle spese del procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. RG n. 3359-1/2016.
4) IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le istanze istruttorie del giudizio di primo grado, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
5) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio»..
La costituzione di con appello incidentale (conclusioni) CP_1
7. Si è costituita , così concludendo: CP_1
«1) Rigettare l'appello (…); 2) Accogliere l'appello incidentale, e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, confermare la reintegra nel possesso, così come disposta già dall'ordi- nanza del tribunale di Benevento in data 14/07/2016, condannare gli appellanti al risarci- mento danni per lite temeraria, nella misura di almeno € 10.000,00 o di quella somma mag-
6 giore o minore che si riterrà di Giustizia;
3) Condannare gli appellanti al risarcimento dei danni come quantificati dal CTU nella misura di € 10.400,00; 4) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle del CTU da porsi definitivamente a carico degli appellanti, con attribuzione in favore del sottoscritto
Avvocato antistatario».
I motivi di appello di e Parte_1 Parte_2
8. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato il possesso esclusivo dell'area da parte di . De- CP_1
ducono in particolare che il teste ha riferito di essere stato inquilino Testimone_1
della ricorrente ( ) fino al novembre 2014, sicché non ha comprovato il possesso all'epo- CP_1
ca del presunto spoglio (27-29/01/2016). La teste , legata a da un Testimone_2 CP_1
rapporto di servizio (“mi ha dato in gestione la casa e il giardino”) avrebbe reso dichiarazioni inattendibili e compiacenti, assumendo di non aver visto sul posto altri che Persona_3
fino al gennaio 2016 (smentita dallo stesso ) e di non sapere con esattezza
[...] Tes_1
dove si trovasse un bagno che (aveva sentito dire) era stato demolito (circostanza pacifica).
In ordine alla prova documentale, gli appellanti deducono che gli esposti firmati da
[...]
, menzionati dal Tribunale, risalgono al 27.01.2014 e al 29.10.2014, laddove il presun- Pt_1
to spoglio sarebbe avvenuto nel gennaio 2016.
8.1. Il primo motivo di appello è infondato. Innanzitutto è bene precisare che CP_1
ha agito con azione di reintegrazione e manutenzione nel possesso e non invece per far vale- re un acquisto per usucapione. Ne consegue che è del tutto irrilevante verificare la situazio- ne possessoria dal 1987 o dalla morte del de cuius nel 2006 o dalla costruzione delle opere abusive.
Anche in sede di gravame gli appellanti sostanzialmente ammettono che Controparte_5
bia avuto il possesso esclusivo dell'area per un “limitato periodo” e comunque nel 2014. In- fatti non contestano le ammissioni contenute in documenti datati 27.01.2014 e 29.10.2014, limitandosi a rimarcare che la condotta di asserito spoglio e/o turbativa risale al gennaio
2016, epoca alla quale, a loro dire, non potrebbe estendersi la valenza probatoria dei docu- menti del 2014: “il possesso esclusivo cui si riferisce il capo della sentenza impugnato” – si legge a pag. 13, punto 60 dell'atto di appello – “risale al 2014 e sino al 2016 molte cose nel frattempo erano cambiate”. Non spiegano però gli appellanti quali cose fossero cambiate e
7 come avessero recuperato il possesso esclusivo o il compossesso dell'area, alla quale, fino alle demolizioni dei muri e del cancello (ossia fino alla condotta denunciata), non avevano accesso.
Dunque correttamente il giudice di primo grado, già con l'ordinanza del 14.07.2016, aveva ritenuto che il possesso esclusivo da parte di era stato espressamente ricono- CP_1
sciuto da la quale, nella segnalazione del presunto abuso edilizio del 27.01.2014 (per- Pt_1
venuta al Comune di Pesco Sannita il 10.02.2014), nel fare espressamente riferimento ad opere insistenti sulla p.lla 284, aveva dichiarato che la sorella “ne ha disposto (e conti- CP_1
nua a disporne) in via autonoma ed esclusiva”. Nell'esposto, aveva pure preci- Parte_1
sato che la p.lla 284 era stata inizialmente intestata soltanto alla sorella per la dichiara- CP_1
zione di successione testamentaria n. 12 del 7.06.2007 e solo a seguito della dichiarazione di successione del 5.04.2013 era risultata comproprietaria per 1/5 (dichiarazione nuo- Pt_1
Par vamente cambiata da a seguito della demolizione), ma – ciò nonostante – la sorella CP_1
[...
ne continuava a disporre in via autonoma ed esclusiva (circostanza della quale si Pt_1
era lamentata anche nelle varie missive e diffide precedentemente inoltrate). Infine, con l'e- sposto del 29.10.2014, aveva ribadito che le era stato impedito l'accesso alla citata Pt_1
particella per poter procedere alla demolizione dei muretti e della pavimentazione, dei quali si era già accertata il carattere abusivo.
In altri termini, quindi, per ammissione della stessa appellante, ella non riusciva mai ad esercitare alcun possesso sull'immobile oggetto di causa, fino a quando non andò personal- mente a mettere in esecuzione l'ordinanza di demolizione.
Le non contestate ammissioni di e la mancanza di allegazione di alcuna cir- Parte_1
costanza che avesse privato del possesso esclusivo dell'area prima delle demolizioni del CP_1
gennaio 2016 consente per un verso di ritenere pienamente provato il possesso esclusivo in capo a alla data dell'asserito spoglio o molestia;
per altro verso a ritenere superflue le CP_1
prove testimoniali non ammesse o comunque non acquisite;
e superflua la valutazione delle dichiarazioni dei testi escussi.
9. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti negano che la propria condotta – nel demolire i muri – possa essere connotata dall'animus spoliandi, dal momento che si configu- ra come adempimento di un ordine dell'autorità amministrativa. Sicché essi appellanti avrebbero agito secondo diritto.
8 La deduzione è fondata. L'ottemperanza a un ordine della pubblica amministrazione non può considerarsi contemporaneamente doveroso e illecito. È vero che l'efficacia dell'atto amministrativo non è di per sé sola idonea a legittimare l'affidamento del privato, perché questo è meritevole di tutela solo quando è sorretto da un convincimento ragionevole ri- spetto alla correttezza della condotta dell'amministrazione, che non è configurabile quando quella condotta sia – o possa essere – plausibilmente tacciata d'illegittimità o, addirittura, appaia ictu oculi illegittima oppure sia per sua natura instabile e sub iudice [Cass. 3.05.2025
n. 11615]. Ma nel nostro caso l'ordine di demolizione non è stato impugnato nemmeno da
(e dunque non era ictu oculi illegittimo né sub judice); ed è stato eseguito da (o CP_1
per conto di) uno dei destinatari, , la quale aveva il ragionevole convincimento Parte_1
della legittimità del provvedimento, avendolo personalmente e formalmente sollecitato. Né può sostenersi che la demolizione dovesse attendere lo spirare del termine per impugnare il provvedimento amministrativo, che non risultava sospeso;
o dovesse attendere l'esito della richiesta di sanatoria, che a sua volta non sospende l'esecutività dell'ordine di demolizione.
È opportuno aggiungere che la demolizione dei muretti non integra uno spoglio tutelabile nemmeno sotto il profilo dell'elemento materiale perché costituisce una condotta che di per sé non implica il trasferimento violento o clandestino del possesso da a In altre CP_1 Pt_1
parole, la demolizione – in assenza di altre, non allegate condotte – non impedì a di CP_1
continuare a possedere il predio, pur senza la protezione e la difesa di strutture atte a inter- dire materialmente l'accesso a terzi.
Potrebbe teoricamente configurarsi una turbativa del possesso in relazione all'ingombro delle macerie residuato alla demolizione, turbativa pure prospettata nell'originario ricorso di
(e del resto l'istanza di manutenzione è sempre implicitamente inclusa nella CP_1
domanda di reintegrazione, che ha contenuto più ampio: così Cass. 20.03.1989 n. 1395). E tuttavia la permanenza in situ delle macerie dopo la demolizione non è stata dimostrata e non è stata rilevata dalla c.t.u. arch. , né riferita nel ver- Persona_4
bale di primo sopralluogo (14.12.2017), né raffigurata nelle fotografie allegate alla relazione depositata in data 11.05.2018. Le foto di parte prodotte a corredo del ricorso possessorio evidenziano dei detriti, ma furono verosimilmente scattate nell'immediatezza della demoli- zione, tanto che una di esse ritrae i due picconatori all'opera.
10. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella
9 parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'art. 705, 2° comma,
c.p.c., precludendosi l'esame di questioni di natura petitoria, sulle quali l'appello si dilunga alle pagg. 21-24.
La censura è infondata.
Il primo comma dell'art. 705 dispone che “il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia sta- ta eseguita” (regola generale), salvo che (deroga introdotta da Corte cost.
3.02.1992 n.25) dall'attesa della definizione del giudizio possessorio o dall'esecuzione della decisione derivi o possa derivare un pregiudizio irreparabile al convenuto.
Gli appellanti deducono che “il grave pregiudizio” (ma la Consulta richiede un pregiudizio
“irreparabile”) derivi “dall'impossibilità di accedere sin dal 2016 alle pozzette di scarico e alla fognatura del proprio fabbricato (…), posti all'interno dell'area comune per destinazione del padre di famiglia”. Ma la deduzione è infondata perché, come si è detto, non dal 2016 ma già negli anni precedenti esercitava il possesso esclusivo dell'area. E d'altra par- CP_1
te, con l'accoglimento del secondo motivo di appello e dunque con il rigetto della domanda di reintegrazione nel possesso (possesso che non ha perduto per effetto della demoli- CP_1
zione), la situazione possessoria non è stata modificata dalla definizione del presente giudi- zio, la quale tanto meno implica la condanna degli appellanti alla ricostruzione dei muretti, tanto temuta nell'atto di gravame. Sicché non è la definizione del presente giudizio che compromette l'accesso di alla condotta e al pozzetto di scarico a servizio della Parte_1
Par sua abitazione, problema esistente già negli anni precedenti (certamente dal 2014) in cui
[...
esercitava il possesso esclusivo dell'area, perfino fittandola a terzi.
Quanto alla esatta estensione dell'area, se di 256 o 260 metri quadrati, si tratta all'eviden- za di una questione petitoria rispetto alla quale il giudizio possessorio non arreca alcun “irre- parabile pregiudizio”.
11. È infondato l'appello incidentale con cui si duole della mancata condanna CP_1
della sorella al risarcimento dei danni come calcolati dalla c.t.u..
I danni sono riferiti in parte alla spesa necessaria per la ricostruzione del muro e del cancel- lo (€ 3.681,50), che, per le ragioni spiegate, non può essere accollata a e ai Parte_1
suoi familiari, una volta che si qualifichi legittima la demolizione in quanto eseguita da una delle destinatarie dell'ordine amministrativo, valido ed efficace in mancanza di revoca o an-
10 nullamento giudiziale.
Un ulteriore danno (€ 10.400,00) proviene, secondo la c.t.u., “dall'impossibilità di vendita del terreno (…) in quanto oggetto di causa e dall'inutilizzo da parte della legittima proprieta- ria”. A parte il fatto che nel presente giudizio (meramente) possessorio non si è accertato e non si poteva accertare chi sia la “legittima proprietaria”, sono assorbenti due considerazio- ni: 1) , posseditrice esclusiva dell'area al momento della demolizione (gennaio CP_1
2016), non è stata spogliata del possesso e dunque non ha perso la possibilità concreta di godere del bene;
2) non è vero che sia “impossibile” la vendita di un bene oggetto di causa e soprattutto non ha allegato e tanto meno provato di avere in corso trattative CP_1
per la vendita del terreno.
12. Restano assorbiti i residui motivi di appello principale e incidentale sulla regolamenta- zione delle spese, che andrà fatta ex novo in seguito alla riforma della sentenza impugnata.
Resta assorbito anche l'appello incidentale sulla mancata applicazione (a carico degli appel- lanti) dell'art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c..
13. Riassumendo:
- al momento della demolizione dei muretti e del cancello (gennaio 2016), eser- CP_1
citava il possesso esclusivo dell'area in contestazione;
- la demolizione costituì condotta lecita di e dei suoi familiari;
Parte_1
- la demolizione non privò del possesso esclusivo dell'area, onde il rigetto della CP_1
sua domanda di reintegrazione;
- l'eventuale molestia rappresentata dall'abbandono sull'area delle macerie risultanti dalla demolizione non è stata provata, onde il rigetto della domanda di manutenzione pure pro- posta da;
CP_1
- i danni subiti da , nella limitata parte in cui sono provati, non sono ascrivibili a CP_1
condotte illecite di e dei suoi congiunti. Parte_1
14. La totale soccombenza di ne comporta la condanna alle spese di lite di CP_1
primo e secondo grado (DM 55\2014, valore inferiore a € 5.200,00 come affermato dagli ap- pellanti) e di c.t.u..
Per il primo grado sono liquidati compensi per complessivi € 3.000,00 di cui € 500,00 per fase di studio, € 500,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per fase istruttoria/trattazione ed €
1.000,00 per fase decisionale;
oltre esborsi e accessori.
11 Per l'appello, vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 550,00), introduttiva (€
550,00) e decisionale (€ 900,00), per complessivi € 2.000,00. Nulla viene liquidato per la fase istruttoria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'o- rientamento di recente espresso da Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgi- mento di attività istruttoria in senso stretto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti giu- diziali, degli scritti avversari e le ulteriori attività difensive riconducibili a tale fase. Diversa- mente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trat- tazione è ammessa unicamente qualora siano effettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non essendo sufficiente la mera produzione di docu- menti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e e sull'appello incidentale di Parte_1 Parte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento 8.04.2020 n. 629, così provve- CP_1
de:
a) in parziale accoglimento dell'appello principale e in totale riforma dell'impugnata sen- tenza, rigetta le originarie domande di reintegrazione e manutenzione nel possesso di
[...]
; Pt_5
b) rigetta l'appello incidentale di in merito ai danni;
CP_1
c) dichiara assorbiti gli appelli principale e incidentale sulle spese e sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.;
d) condanna al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2
[...
, delle spese processuali, che si liquidano:
-- per il primo grado, in € 3.000,00 per compensi ed € 450,50 per rimborso forfetario di spese generali al 15%;
-- per il presente grado, in € 2.000,00 per compensi ed € 300,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%;
-- oltre al rimborso del contributo unificato nei limiti di quanto dovuto ed effettivamente
12 versato e quietanzato, oltre IVA e CPA;
e) pone le spese di c.t.u. nei rapporti fra le parti – fermo l'obbligo solidale nei confronti del consulente – interamente a carico di , con obbligo di rimborso a chi le abbia in CP_1
tutto o in parte anticipate;
f) condanna alla restituzione, in favore di e CP_1 Parte_1 Controparte_6
, delle somme da questi pagate in esecuzione della sentenza di primo grado e delle or-
[...]
dinanze emesse nella fase sommaria.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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