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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 06/05/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 273 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, dall'avv.
OL NE, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Piazzetta Monsignor Bolognini, n.
1, presso lo studio del difensore;
PEC: .salerno.it; Email_1 CP_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Ministro p.t., e Controparte_2 P.IVA_1
(C.F.: ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi
1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso la cui sede in Salerno, al Corso
Vittorio Emanuele, n. 58, elettivamente domiciliano;
PEC: Email_2
Resistente
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 17/01/2023, la ricorrente agiva dinanzi al Tribunale di Salerno -
Sezione Lavoro nei confronti del deducendo in via di fatto: CP_4
- di essere docente di educazione artistica, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato del 23/09/2008;
- che dal 15/12/2021 veniva posta in malattia con prima prognosi clinica fino al 06/01/2022,
in ragione del protrarsi in forma acutizzata di una sindrome ansioso-depressiva;
- che, il 21/12/2021, l resistente, nel prendere atto della malattia regolarmente CP_3
notificata, rappresentava alla docente che al termine dello stato patologico avrebbe dovuto far pervenire la documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale o l'eventuale esonero ai fini del rientro a scuola;
- che, in riscontro a tale richiesta, con raccomandata del 23/12/2021, la ricorrente rappresentava all'Istituto scolastico che alcuna procedura di accertamento poteva essere intrapresa durante l'assenza da scuola per malattia;
- che, con decreto del 03/01/2022, veniva sospeso il rapporto di lavoro, con decorrenza dal
28 dicembre e, dunque, nel corso del periodo di malattia;
- che, per evitare il pregiudizio derivante dal provvedimento di sospensione, nonostante la perduranza della malattia, il 05/1/2022 trasmetteva all' resistente l'attestazione della CP_3
2 prenotazione della vaccinazione e, in pari data, l'Istituto revocava il provvedimento di sospensione;
- che, nelle more della malattia, perdurata fino al mese di gennaio 2022, contraeva il Covid-
19 da cui guariva con successivo rientro in servizio il 15/02/2022;
- che, a fronte della nota prot. 2446 del 03/05/2022, con cui l resistente le intimava CP_3
la trasmissione entro cinque giorni della documentazione attestante l'ottemperamento dell'obbligo vaccinale, avvisandola che, in mancanza, sarebbe stata adibita ad attività di supposto all'istituzione scolastica, comunicava di essere guarita di recente dal Covid-19 con certificato già trasmesso all'Istituto, valido fino al 25/07/2022;
- che, con nota prot. n. 2973 del 31/05/2022, l'Istituto reiterava le proprie richieste, ritenendo insufficiente la guarigione comunicata;
- che, con pec del 03/06/2022, il procuratore della ricorrente invitava e diffidava la scuola dall'adottare i provvedimenti preannunciati, evidenziandone l'arbitrarietà e l'illegittimità;
- che, con note prot. n. 3092 del 06/06/2022 e n. 3108 del 07/06/2022, l'Istituto scolastico disponeva il demansionamento della docente con orario lavorativo di 36 ore settimanali e destinazione alle attività di supporto alla scuola fino al 15/06/2022;
- che entrambe le note venivano contestate dal difensore della ricorrente, senza ottenere riscontro positivo;
- che, nel medesimo periodo, la ricorrente si avvedeva della mancata emissione del cedolino del mese di aprile 2022, circostanza puntualmente contestata alla Controparte_5
, la quale rappresentava di aver emesso doppio pagamento con la busta paga
[...]
del mese di maggio 2022;
- che tale circostanza le arrecava notevole disagio economico, in ragione della cessione del quinto dello stipendio a copertura di un finanziamento precedentemente contratto e della decurtazione dello stipendio comunque applicata al mese di maggio per complessivi €
400,00 circa;
3 - che, onde evitare la revoca del beneficio della rateizzazione, provvedeva alla copertura con autonomo bonifico del 24/10/2022;
- che, con messaggio allegato al cedolino del mese di dicembre 2022, veniva informata della circostanza che sarebbe stata applicata una ritenuta sulla propria busta paga fino al mese di ottobre 2023 per l'asserita sospensione dal servizio ex D.L. 172/21, per il periodo
28/12/2021-31/03/2022;
- che dal portale NOIPA risultava che la stessa era stata sospesa dal 28/12/2021 al
31/03/2022 e demansionata dall'01/04/2022 al 15/06/2022, diversamente da quanto realmente accaduto.
In punto di diritto, dopo aver evidenziato l'indispensabilità della retribuzione per il sostentamento del nucleo familiare e la copertura delle spese quotidiane, anche di carattere sanitario, rappresentava il suo interesse ad agire per l'accertamento del diritto al lavoro, alla retribuzione e al mantenimento delle proprie mansioni, con conseguente illegittimità di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali unilateralmente imposta;
l'illiceità/nullità
dell'imposizione, intervenuta durante il periodo di malattia della ricorrente, dunque in violazione delle disposizioni di legge riguardanti la presenza sul luogo di lavoro, perché non adeguatamente motivata e per l'impossibilità di ottemperare alla stessa, stante la conclamata incapacità dei c.d. vaccini Covid-19 ad impedire la trasmissione dell'infezione;
la violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, nonché della normativa di settore e del C.C.N.L. di categoria;
l'abrogazione della precedente disposizione che prevedeva la sospensione del personale non vaccinato e la sua sostituzione con una nuova e diversa previsione che stabiliva la sola sanzione del collocamento in attività di supporto alla istituzione scolastica;
il contrasto dell'obbligo di sottoposizione ad un trattamento sanitario o diagnostico quale condizione di accesso al lavoro, nonché delle conseguenze sanzionatorie correlate a tali imposizioni, con la normativa comunitaria ed internazionale e con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione.
4 Evidenziava, altresì, i rischi elevati per la sua salute derivanti dalla sottoposizione al vaccino
Covid-19, sicuramente più elevati di quelli derivanti dalla contrazione della malattia.
Riteneva, pertanto, illegittimo il comportamento dell'Istituto scolastico considerato, peraltro,
che quest'ultimo le decurtava due quote del quinto dello stipendio dalla busta paga del mese di maggio senza mai corrisponderle all'Istituto creditore, asserendo che fosse necessaria una richiesta di quest'ultimo, costringendola a versare alla le due quote del quinto CP_6
con autonomo bonifico, benché detratte dallo stipendio.
Inoltre, rappresentava, in via subordinata, il suo diritto ad ottenere la differenza retributiva di
€ 493,85, avendo lavorato dal mese di aprile 2022 per un totale di 36 ore settimanali, anziché
18, ossia il doppio delle ore contrattualmente previste, nonché, per il periodo di sospensione,
il suo diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro,
in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
Sulla scorta di tali argomenti concludeva chiedendo al Tribunale:
<
1. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'illegittimità della
sospensione comminata alla ricorrente in quanto disposta nel corso del periodo di malattia
della stessa in violazione delle stesse disposizioni di legge invocate dalla controparte,
nonché l'illegittimità della preannunciata decurtazione dello stipendio fino al mese di ottobre
2023 e delle quote del quinto detratte dallo stipendio e mai versate alla e, per l'effetto, CP_6
riconoscere il diritto della ricorrente di:
a) ottenere il riconoscimento del periodo di sospensione ai fini di anzianità di carriera e
contributiva/previdenziale;
b) ottenere le retribuzioni per il suddetto periodo, con restituzione di quelle omesse e/o
detratte e detraende a titolo di risarcimento del danno (contrattuale o, in alternativa,
extracontrattuale);
5 c) ottenere il rimborso delle due quote del quinto detratte dallo stipendio e versate
autonomamente dalla ricorrente alla Banca per un totale di €.440/00;
2. SEMPRE NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
1.1) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'imposizione dell'obbligo vaccinale, del green
pass da tampone, della sospensione subiti dalla ricorrente in quanto contrastanti con la
normativa di settore di carattere imperativo e cogente, con i principi sovranazionali di tutela
della dignità della persona umana e dei diritti naturali universalmente riconosciuti dalla
comunità internazionale, con i Regolamenti UE e la normativa comunitaria e pattizia
internazionale richiamati in atto - con conseguente disapplicazione della normativa interna
confliggente ed applicazione della normativa di rango superiore, comunitaria ed
internazionale - ovvero, limitatamente alla sospensione per inadempimento dell'obbligo
vaccinale, dichiarare la relativa normativa abrogata con effetto retroattivo dal successivo
D.L.24/2022, per i motivi esposti in atti;
1.2.) subordinatamente, disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per
accertare la violazione dei Regolamenti UE n.726/2004 e n.507/2006, della Direttiva
2001/83/CE e dei Trattati citati in ricorso ad opera delle decisioni di esecuzione della
Commissione Europea che hanno emesso le autorizzazioni all'immissione in commercio
condizionata e standard dei cd. vaccini Covid-19, con loro conseguente declaratoria di
nullità;
1.3) per l'effetto, riconoscere il diritto della ricorrente di:
a) ottenere il riconoscimento del periodo di sospensione ai fini di anzianità di carriera e
contributiva/previdenziale;
b) ottenere le retribuzioni per il suddetto periodo, con restituzione di quelle omesse e/o
detratte a titolo di risarcimento del danno (contrattuale o, in alternativa, extracontrattuale);
6 c) ad ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute per le ore di lavoro aggiuntive
prestate dal mese di aprile 2022 in poi in conseguenza del cambio di attività impostole che,
sino al 15 giugno, è pari a complessivi €.493/85;
d) ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per le sofferenze psico-fisiche subite
a causa del trattamento degradante ed inumano inflittole, da liquidarsi in via equitativa,
condannando parte resistente al pagamento;
3. SEMPRE NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare il diritto della
ricorrente al mantenimento del proprio lavoro, delle proprie mansioni, della retribuzione e di
qualsiasi altro emolumento connesso, comunque denominato, indipendentemente
dall'osservanza di una qualsiasi imposizione di carattere sanitario o diagnostico, nel rispetto
della normativa di settore di carattere imperativo e cogente, dei principi sovranazionali di
tutela della dignità della persona umana e dei diritti naturali universalmente riconosciuti dalla
comunità internazionale, dei Regolamenti UE e della normativa comunitaria e pattizia
internazionale richiamati in atti, la cui valenza sovraordinata e la cui inderogabilità impone
la disapplicazione di qualsiasi norma interna con essi confliggente;
4. ANCORA NEL MERITO, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il
rimborso delle spese sostenute per i tamponi pari ad €.272/00, condannando parte
resistente al versamento del suddetto importo;
5. IN VIA SUBORDINATA E , per i motivi dedotti in ricorso, in caso di Parte_2
mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'illegittimità della sospensione
subita:
- accertare e dichiarare comunque il diritto della ricorrente ad ottenere quanto meno il
pagamento delle retribuzioni omesse o sottratte relative al periodo di sospensione, a titolo
di ristoro (per modifica unilaterale del contratto di lavoro) o, in alternativa di
indennizzo/risarcimento del danno (ex art. 2043 c.c.) derivante dal sacrificio imposto ai suoi
diritti fondamentali (diritto al lavoro e alla partecipazione alla vita economica e sociale del
7 Paese), al suo diritto di autodeterminazione e di libertà di scelta in relazione alla propria
salute personale,
ovvero,
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, in ogni caso, per i periodi di
sospensione pregressi e futuri, gli assegni alimentari e gli assegni familiari previsti dalla
normativa di settore.
6. Condannare parte resistente all'immediato pagamento ex art. 423 c.p.c. in favore della
ricorrente a titolo provvisorio, delle somme per le quali l'Ill.mo Giudice ritenga raggiunta la
prova e/o, comunque, di tutti gli importi non contestati.
7. Condannare parte resistente, alle spese di lite ed al compenso professionale.>>
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data
08/09/2023, si costituiva in giudizio il in persona del e l CP_4 CP_7 [...]
in persona del Dirigente p.t., i quali insistevano per il Controparte_3
rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In punto di fatto parte resistente rappresentava che:
- con decreto n. 3662 del 03/01/2022, la ricorrente, docente di educazione artistica presso l'Istituto Scolastico Comprensivo “Fratelli Linguiti” di Giffoni Vallepiana (SA), veniva sospesa dal servizio scolastico per inadempimento dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 ter del D.L.
n. 44/2021, a decorrere dal 28/12/2021 fino al 15/06/2022;
- con decreto n. 3663 l'Istituto scolastico revocava la suddetta sospensione a decorrere dal
05/01/2022, considerato che la docente in pari data rappresentava agli uffici di segreteria dell' di aver provveduto ad effettuare la prenotazione per l'assolvimento dell'obbligo Pt_3
vaccinale;
- nel periodo dal 15/12/2021 al 14/02/2022 la ricorrente era in malattia e in data 31/01/2022
contraeva il Covid-19 con una convalescenza sino al 07/02/2022;
8 - il 31/05/2022, allo scadere dei quattro mesi dalla prima dose vaccinale, la docente veniva invitata dal Dirigente Scolastico ad assolvere all'obbligo vaccinale effettuando la seconda dose di vaccino ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, D.L. 44/2021, conv. dalla L. 76/2021;
- il 06/06/2022, tenuto conto che il 03/06/2022 con comunicazione prot. n. 3071 del
06/06/2022 la ricorrente non aveva dichiarato di aver assolto all'obbligo vaccinale né aveva presentato attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, il D.S.
comunicava alla docente che sarebbe stata assegnata per n. 36 ore settimanali ad attività
di supporto all'Istituzione scolastica.
In punto di diritto parte resistente evidenziava innanzitutto il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni convenute, avendo adottato le stesse i provvedimenti di sospensione in attuazione delle vigenti disposizioni di legge.
Deduceva l'erroneità dell'assunto della ricorrente riguardante l'illegittimità del provvedimento di sospensione perché adottato durante l'assenza per malattia, in quanto la normativa vigente escludeva l'ambito di operatività dell'onere vaccinale solo in presenza di specifiche patologie e di un accertamento da parte della competente autorità sanitaria,
entrambi requisiti non sussistenti nel caso di specie, nonché l'insussistenza della violazione del principio di proporzionalità della sanzione, non avendo il provvedimento contestato natura disciplinare, con conseguente esclusione di qualsiasi valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione.
Riteneva infondata la presunta violazione della normativa comunitaria, non applicabile al caso di specie, poiché la materia degli obblighi vaccinali all'interno dei singoli Stati non era armonizzata, con la conseguenza che rispetto ad essa ogni Stato membro conservava un ampio margine di autonomia, nonché dei principi sanciti dalla Costituzione, in quanto l'imposizione di un trattamento sanitario non poteva considerarsi incompatibile con l'art. 32
della Costituzione.
9 Evidenziava, inoltre, l'insussistenza del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegno alimentare per il periodo di sospensione, misura non prevista dal legislatore;
l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, in quanto l'unica retribuzione non percepita dalla ricorrente riguardava il periodo di sospensione 28/12/2021
e 04/01/2022, nel quale non era stata prestata attività lavorativa;
l'insussistenza del diritto a differenze retributive per aver prestato un numero di ore superiore a quello di ritenuta spettanza, essendo stata la docente posta nella condizione di poter continuare a svolgere la propria attività lavorativa, senza perdere il diritto alla retribuzione, mediante l'adibizione a mansioni che, escludendo il contatto con gli alunni, riducevano il più possibile i rischi di contagio per l'utenza e per la stessa docente;
la non spettanza del rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione dei tamponi, discendenti direttamente dalla decisione della ricorrente di non sottoporsi al vaccino.
Infine, per mero scrupolo difensivo, in merito alla sicurezza del vaccino Covid-19,
evidenziava che i dati scientifici accreditati dimostravano che la vaccinazione, pur non essendo in grado di porre con certezza al riparo dal virus, riduceva drasticamente i casi di malattia severa, proteggendo dal contagio.
Alla luce di tali considerazioni concludeva chiedendo al Tribunale di:
<…rigettare l'avverso ricorso e tutte le domande in spiegate, siccome infondato in fatto e
in diritto. Con vittoria delle spese di lite.>>
3. La causa istruita documentalmente veniva rinviata per la discussione all'udienza del
28/10/2025 che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte,
contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
10 Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è sotto ogni profilo infondato e va complessivamente rigettato.
Per ragioni di priorità logica va esaminata per prima la tematica della legittimità
costituzionale e della compatibilità con la normativa Eurounitaria della normativa di cui al
D.L. 172 del 26.11.2021, che ha modificato il D.L. n.44/2021 convertito con L. n.76/2021,
introducendo l'art. 4 ter, e della normativa a tale previsione susseguente che, con previsioni via meno stringenti, ha disciplinato gli obblighi a carico degli esercenti determinate attività
lavorative di sottoporsi ai trattamenti vaccinali contro la pandemia da SARS-CoV-2.
Sul punto vanno ritenute pienamente convincenti e vanno riaffermate mediante richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c. le articolate argomentazioni affermate da una florida giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, la quale ha chiarito che: <la condotta datoriale risulta
essere conforme alla predetta normativa, ritenuta immune da censure anche dalle pronunce
della Corte costituzionale costituite dalle sentenze nn. 14 e 15 del 2023. In tali sentenze
(alle cui ampie motivazioni ovviamente si rimanda nella loro integralità) sono stati enunciati
i seguenti principi.
In primo luogo, la scelta di imporre specifici obblighi vaccinali per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 (anziché, ad esempio, quello di sottoporsi ai relativi test
diagnostici, c.d. tampone), assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus,
limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della
situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili, posto che l'articolo 32
della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di
solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il
coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l'interesse della collettività.
11 In secondo luogo, di fronte alla situazione epidemiologica in atto, il legislatore ha tenuto
conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali,
istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini e, sulla base
di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea
allo scopo, né irragionevole o sproporzionata (tant'è che, come emerso dall'analisi
comparata, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei).
In terzo luogo, il rischio, da qualificarsi come remoto e comunque non eliminabile, che si
possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé
costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma
costituisce semmai titolo all'indennizzo, dovendosi ritenere leciti i trattamenti sanitari, e tra
questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano
comportare il rischio di conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del
normalmente tollerabile.
Quanto al fatto che fosse imposto il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha
rilevato - anche in riferimento ai diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32
Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Cdfue - Carta Dei Diritti Fondamentali Dell'unione Europea
– che “l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se
adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso,
le conseguenze previste dalla legge”, mentre “qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo
vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità
della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.
Ne deriva che la normativa censurata in questa sede dalla parte ricorrente ha operato un
contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il
coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, in una situazione
in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture interessate
al riparo dal rischio di non poter svolgere le proprie funzioni. Il sacrificio imposto agli
12 operatori non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici
di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base
all'andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini (cfr.
Trib. Taranto, sent. 10.03.2023).
Pertanto, la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano
degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea
impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che
comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio, sicché è stata
ritenuta non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la iniziale scelta
legislativa di non prevedere un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni
diverse, a differenza di quanto invece successivamente stabilito, evidentemente sulla base
di una più favorevole evoluzione dell'emergenza pandemica. Senza contare che la direttiva
della Commissione Europea del 3.06.2020 n. 739/2020, recepita in Italia dall'art. 4 d.l. n.
125 del 2020, convertito in l. 159/2020, ha espressamente incluso il SarsCoV-2 tra gli agenti
biologici da cui è obbligatoria la protezione anche nell'ambiente lavorativo, in linea con
quanto già previsto dal disposto generale di cui all'art. 2087 c.c. e dal TU in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008.
Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, non risultando alcuna
illegittimità nella condotta di parte convenuta, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Inoltre, non può essere obliterata la considerazione che il d.l. n. 24/2022 ha finanche
disposto che, a partire dall'1.04.2022, venissero a cessare i provvedimenti di sospensione
dal servizio per il personale docente non munito del c.d. green pass base - ossia la
Certificazione verde Covid-19 ottenuta a mezzo di vaccinazione, guarigione, test antigenico
rapido e/o molecolare con risultato negativo – per il quale era solo prevista la necessità di
essere adibiti a mansioni non comportanti il contatto diretto con gli alunni>> (v. Trib. di
13 Nocera Inferiore, sentenza del 5.10.2023 in R.G. 804/23, cfr. anche Trib di Salerno,
sentenza del 25.1.2024 in R.G. n. 8/2023).
Orbene nel caso di specie, con riferimento alla sospensione disposta dal Dirigente
Scolastico dell'Istituto Scolastico Comprensivo “Fratelli Linguiti” di Giffoni Vallepiana (SA)
con decreto nr. 3662 del 3.1.2022 a decorrere dal 28.12.2021, risulta dimostrato che l'odierna ricorrente, in malattia dal 15.12.2021, una volta ricevuta la comunicazione del datore di lavoro del 21.12.2021, con la quale le veniva rappresentata la necessità che al termine dello stato patologico avrebbe dovuto far pervenire la documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale o l'eventuale esonero, ai fini del rientro a scuola, ha risposto con raccomandata del 23.12.2021 con la quale ha sostanzialmente dichiarato che non avrebbe adempiuto all'obbligo vaccinale, asserendo che nessun provvedimento avrebbe potuto essere adottato nei suoi confronti durante l'assenza da scuola per malattia.
Correttamente, dunque, l'Istituto, preso atto di ciò, ha disposto la sospensione della docente ai sensi dell'art. 4 ter in questione.
E' documentale, del resto, che in seguito, già il 5.1.2022, la Dirigente Scolastica, preso atto che in pari data la docente aveva trasmesso il certificato di prenotazione per assolvimento dell'obbligo vaccinale, ha disposto la revoca del decreto di sospensione e l'interruzione della sospensione della docente dal lavoro a decorrere dallo stesso giorno.
Tutto ciò in costanza dell'assenza per malattia.
2. Occorre, a questo punto, trattare l'ulteriore aspetto dell'intervenuta sospensione in costanza di malattia.
Anche al riguardo lo scrivente condivide pienamente, ed intende recepire espressamente,
l'insegnamento di merito, affermato in plurime decisioni di primo e di secondo grado, che reputa legittima l'adozione della sospensione ex art. 4 ter cit. anche durante il periodo di assenza per malattia del dipendente.
14 Come condivisibilmente affermato dalla Corte d'Appello di Milano (sent. n. 346 del
26.4.2023), difatti, ciò che la norma di cui all'art. 4 ter cit. pone in capo al datore di lavoro è
“unicamente l'obbligo di accertare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte dei suoi
dipendenti. Una volta accertata da parte del datore di lavoro l'inosservanza dall'obbligo
vaccinale dei suoi dipendenti, la sospensione lavorativa opera ex lege, come conseguenza
immediata e diretta dell'accertamento stesso”.
In presenza di una pacifica non ottemperanza da parte di un docente all'obbligo vaccinale –
come è accaduto nel caso di specie – l'eventuale riammissione in servizio tradirebbe la ratio
dell'obbligo vaccinale imposto al lavoratore e cioè quella di evitare la diffusione dei contagi.
Deve, poi, essere evidenziato che l'obbligo vaccinale, in quanto tale, non è soggetto a prescrizione medica, né al consenso dell'interessato, poiché è la legge a imporre la somministrazione del farmaco, mentre, come è stato indicato, in presenza delle condizioni di cui al citato art. 4, secondo comma, il soggetto può essere esonerato dalla vaccinazione o la vaccinazione può essere differita.
Il portato testuale del già più volte richiamato art. 4 ter, terzo comma, è, infatti, netto nel prevedere che: a) i soggetti di cui al secondo comma verificano l'adempimento dell'obbligo e “in caso di mancata presentazione della documentazione” accertano l'inosservanza dell'obbligo, dandone comunicazione all'interessato; b) “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività
lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Ne consegue che la sospensione dell'attività lavorativa è un effetto “ex lege” che discende in via automatica dalla comunicazione dell'inosservanza dell'obbligo senza che debba essere formalmente disposta da alcuna autorità, dovendo semplicemente essere resa nota all'interessato.
15 L'assenza dal servizio per malattia, dunque, non è ricompresa fra le ipotesi tassative di esenzione dall'obbligo vaccinale, il quale riveste portata generale, quale misura di presidio della salute pubblica.
Il dettato dell'art.
4-ter citato, in sostanza, non opera una correlazione tra l'obbligo vaccinale ed il concreto ed attuale svolgimento del servizio da parte del personale scolastico ma, al contrario, lo aggancia al solo dato astratto e generale dell'appartenenza del singolo interessato alla relativa categoria. Tale effetto automatico ed indipendente dall'effettività
dell'esercizio attuale del servizio, dunque, resta escluso solo laddove ricorrano ipotesi eccezionali che nel concreto non risultano riscontrabili, mentre l'appartenenza alla categoria cui il legislatore ha prescritto l'obbligo vaccinale costituisce condizione necessaria e sufficiente per la sottoposizione al citato obbligo.
La sottoposizione all'obbligo vaccinale anche del personale in malattia risulta, inoltre,
coerente anche con la condivisibile esigenza di presidiare l'effettività del medesimo obbligo di legge, e quindi la sua funzionalità effettiva rispetto all'obiettivo di tutela della salute pubblica perseguito: la previsione è difatti preordinata ad arginare ogni possibile condotta elusiva di tale obbligo, perpetrabile attraverso pratiche di strumentalizzazione del regime della malattia (v. Tar Molise, sentenza 23/2022 del 31.1.2022).
In conformità alla disciplina di fonte primaria la nota del n. 1927 del Controparte_2
17/12/2021 prevedeva: <A partire dal 15 dicembre, l'obbligo vaccinale si applica a tutto il
personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola
eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n.
1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando,
aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità,
paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare>>.
Del resto lo stato di malattia che impedisce temporaneamente lo svolgimento della prestazione lavorativa con diritto alla retribuzione o ad altra indennità di legge o da contratto
16 (art. 2110 c.c.) non libera il prestatore di lavoro dagli altri obblighi contrattuali ed in particolare da quelli di fedeltà, lealtà e dall'obbligo di adempimento secondo buona fede alle sue obbligazioni, con la diligenza inerente alla prestazione dovuta, ma appare idoneo solamente, ove sorretto da un comportamento corretto, a posticipare alla cessazione dalla stessa malattia, gli effetti della predetta sospensione
(sulla temporanea inefficacia cfr. Corte d'Appello di Milano, sent. 346/2023). Non può quindi utilmente invocarsi nel caso di specie il principio della priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, che opera, peraltro, solamente nel caso di concorrenza di cause legali di sospensione, tutte con diritto alla retribuzione (Cass., 24047/2015; Cass. Sez. Lav.,
25 giugno 2013, n. 15941; Cass. Sez. Lav., 9 settembre 2011, n. 18528; Cass. Sez. Lav.,
16 ottobre 1990, n. 10087).
Dunque lo stato di malattia non fa venire meno l'obbligo di legge di adottare il provvedimento di sospensione dal lavoro, peraltro in assenza di qualsiasi comunicazione da parte del lavoratore delle concrete ragioni ostative all'adempimento del predetto obbligo, anche una volta cessato lo stato di malattia (v. Tribunale di Venezia, sentenza 56/2023 del 31.1.2023).
E va ribadito che nel caso in esame la docente, prima della sospensione nulla ha comunicato al proprio datore di lavoro circa la volontà di riprendere l'attività lavorativa adempiendo previamente all'obbligo di legge, ma al contrario ha trasmesso una comunicazione nella quale dava nella sostanza atto della propria volontà di non sottoporsi all'obbligo vaccinale pur in assenza di cause ostative e pur non emergendo affatto l'incompatibilità del suo stato di salute con l'assolvimento dell'obbligo.
Come condivisibilmente osservato in diversi precedenti del Tribunale di Torino, infatti: <la
nozione di infermità deve essere interpretata in senso stretto, ossia solamente per l'ipotesi
di inidoneità temporanea o permanente alla mansione, mentre la malattia non incide
sull'idoneità a rendere la prestazione, ma determina soltanto un'incapacità temporanea
terminato il periodo di assenza diagnosticato dal medico di medicina generale il lavoratore
17 riprende regolarmente lo svolgimento dell'attività lavorativa. Per rendere possibile la ripresa
del servizio il Ds. Doveva attivare la procedura prevista dall'articolo 4 ter DL 44 2021, poiché
in difetto non avrebbe potuto utilizzare la prestazione lavorativa della ricorrente>> (cfr.
Tribunale di Torino sentenza n. 1142/2022 e Tribunale di Torino, sentenza n. 1649/2022 del
22.11.2022).
Nel nostro caso parte ricorrente certamente non ha prodotto all'Istituto scolastico, a norma del comma 2 dell'art. 4 ter succitato, la documentazione sanitaria attestante una situazione di infermità e di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, che le Controparte_8
avrebbe permesso di omettere o differire la vaccinazione.
Non risulta, in definitiva che la docente versasse in una condizione di “infermità, nei Pt_1
sensi previsti dalla normativa vigente, idoneamente certificata dalle competenti autorità
sanitarie, determinante l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro”, come richiesto in particolare dalla nota ministeriale n. 1929 del 20/12/2021, trovandosi ella, invece,
semplicemente in stato malattia, né risultando che la lavoratrice avesse mai fatto richiesta di accertamento della sua inidoneità al lavoro (cfr. art. 41 d.lgs. 81/08 e art. 5 L. 300/70).
3. Le considerazioni di cui al precedente punto 1 conducono, poi, a dover ritenere legittimo l'operato dell'amministrazione scolastica anche con riferimento al successivo provvedimento della Dirigente Scolastica dell'Istituto “ del 6.6.2022, prot. N. 3092/U CP_3
con il quale veniva comunicato alla docente che sarebbe stata assegnata per 36 ore settimanali in attività di supporto all'Istituzione scolastica.
E, infatti, va rammentato che l'art. 4 ter, commi 2 e 3, del D.L. n. 44/2021, introdotto dall'art. 8 del D.L. n. 24 del 24/03/2022, e vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che: <
2. La
vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a
contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti
18 scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo
di cui al medesimo comma 1. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente
l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 (…) Nei casi in cui non risulti
l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di
vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti
di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni
dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della
vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della
stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione
dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al
comma 1 (…) In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al
secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza
dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.
L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare
il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica>>.
Ebbene, nel caso in esame l'Istituto scolastico, scaduto il termine dall'esecuzione della prima dose di vaccino, con missiva prot. n. 2973 del 31.5.2022, ha invitato la docente ad assolvere all'obbligo vaccinale effettuando la seconda dose vaccinale ai sensi dell'art.
4-ter,
comma 3, D.L. 44/2021, conv. dalla L. 76/2021, oppure a depositare la documentazione giustificativa dell'omissione di essa.
La docente, tuttavia, anziché rispondere alle richieste del datore di lavoro (eventualmente documentando le ragioni che a suo dire la esentavano dalla necessità di effettuare la seconda dose di vaccino), con comunicazione prot. n. 3071 del 6.6.2022 non ha dichiarato di aver assolto all'obbligo vaccinale né ha attestato di aver presentato attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'art.
4-ter, comma 3, del D.L. 44/2021,
19 conv. dalla L. 76/2021, ma si è limitata a contestare la legittimità della richiesta della
Dirigente Scolastica, senza nulla produrre al fine di dimostrare il possesso dei requisiti vaccinali per poter espletare l'attività di docenza.
Di conseguenza, con provvedimento imposto dalla normativa all'epoca vigente in presenza di una condizione siffatta, alla luce del tenore della comunicazione della ricorrente del
6.6.2022 la Dirigente Scolastica, come detto, ha accertato l'inottemperanza all'obbligo vaccinale ed ha disposto, ai sensi del comma 3 dell'art.
4-ter cit., l'impiego della docente in attività di supporto all'Istituzione scolastica.
Il provvedimento in parola, lungi dal costituire una forma di demansionamento o di impiego in attività lavorative più gravose per la docente, costituiva un adempimento ineludibile,
imposto dalla legge in presenza di una condotta inadempiente della docente, la quale non si era premurata in alcun modo di dare dimostrazione del possesso dei requisiti vaccinali necessari per l'espletamento di attività di docenza.
Né l'orario di 36 ore previsto dalla Dirigenza scolastica costituiva un aggravio a carico della docente, posto che si tratta dell'orario di servizio ordinario di tutto il personale operante nell'ambito dell'amministrazione scolastica (v. in tal senso Tribunale Venezia sez. lav.,
26/05/2023, n.384, richiamata anche dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui: <Quanto
poi all'orario di lavoro, è evidente l'equivoco in cui cade parte ricorrente attribuendo al
docente l'orario ridotto di 18 ore. Se l'attività di insegnamento nelle scuole d'istruzione
secondaria è effettivamente circoscritta a 18 ore in virtù della previsione dell'art. 28 CCNL
di categoria, lo stesso CCNL (v. art. 29) indica una serie di attività che devono essere
espletate al di fuori dell'orario di insegnamento. Come esattamente precisato
dall'Amministrazione, la previsione dell'orario di 18 ore di insegnamento non può risolversi
nell'attribuzione di una sorta di privilegio al personale docente rispetto al restante personale
operante nell'ambito dell'amministrazione, per cui il docente è chiamato ad espletare
un'ulteriore attività di supporto all'insegnamento sino ad un massimo di 36 ore. E' questa la
20 ragione per cui le ricorrenti, che a seguito dell'inadempimento all'obbligo vaccinale sono
state adibite sino al 15.6.2022 ad attività di supporto all'istituzione scolastica, hanno
legittimamente svolto l'orario di 36 ore settimanali.
Non può dunque sostenersi che, dopo il periodo di sospensione, vi sia stato effettivamente
un aumento delle ore lavorative. La domanda attorea di pagamento delle presunte
differenze retributive è infondata>>).
4. Alla luce della ritenuta legittimità dell'operato dell'amministrazione vanno, dunque,
disattese tutte le richieste risarcitorie, di ordine sia patrimoniale che non patrimoniale, a vario titolo articolate da parte attrice, non riscontrandosi alcuna situazione soggettiva della docente illegittimamente lesa dall'amministrazione nel caso di specie.
Non può, inoltre, ritenersi spettante, viepiù alla luce del fatto che la sospensione è stata disposta in costanza di assenza per malattia, alcun assegno alimentare, non previsto dalla legge e non giustificato in ragione della regolare percezione ad opera della ricorrente di tutti gli stipendi;
né può essere posto a carico dell'amministrazione il costo dei tamponi eseguiti dalla ricorrente, la cui necessità è essenzialmente dipesa dalla scelta soggettiva di quest'ultima di non sottoporsi alla terapia vaccinale.
5. Al di là di ogni questione in punto di effettiva legittimazione a contraddire del CP_2
convenuto (vertendosi in tema di atti propri della ), vanno, infine, Controparte_5
ritenute indimostrate e, anzi, smentite dalle risultanze istruttorie documentali acquisite, sia l'asserita decurtazione dello stipendio della ricorrente fino al mese di ottobre 2023 e sia l'indebita esecuzione della trattenuta di due quote del quinto dallo stipendio della ricorrente non erogate al cessionario delle stesse.
5.1. E, difatti, al riguardo, quanto al primo aspetto, nulla di ciò si trae dalla lettura degli statini stipendiali prodotti in atti, posto che l'avvertenza presente in calce agli stessi, riguardante una ritenuta cod. 800/0460048, appare essere una mera istruzione esplicativa, posto che in concreto nello sviluppo delle poste che compongono le voci attive e le ritenute delle singole
21 mensilità stipendiali in parola non si riscontra affatto l'avvenuta effettuazione della ritenuta in parola. Di conseguenza l'avvertenza che ha indotto in allarme la docente in effetti non si
è tradotta in un'effettiva esecuzione della relativa trattenuta stipendiale e si atteggia come una mera avvertenza esplicativa di carattere generale, inserita per far comprendere a cosa si riferisse il succitato codice 800/0460048 nell'eventualità che per determinati dipendenti essa fosse stata effettivamente operata. Cosa che, però, sulla scorta della lettura delle buste paga prodotte in atti, non risulta essere avvenuta nei confronti dell'odierna ricorrente.
Quanto sin qui evidenziato trova piena conferma nella nota della Ragioneria Territoriale del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.4.2025, prodotta dall'Avvocatura dello Stato,
la quale attesta che nessuna decurtazione è stata operata mensilmente sui cedolini stipendiali in riferimento alla sospensione per inadempimento vaccinale disposta dalla scuola.
5.2. La lettura delle risultanze allegate alla medesima nota della Ragioneria Territoriale del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, infine, ha consentito di acclarare con certezza anche la circostanza che non è stata operata dal alcuna ritenuta ai fini del CP_2
pagamento della cessione di quinto operata dalla ricorrente.
E, infatti, nella succitata nota della vengono riportate le specifiche Controparte_5
del cedolino stipendiale dell'emissione straordinaria effettuata per rimediare all'erronea mancata erogazione degli stipendi di aprile e maggio 2022 e da esse si evince con chiarezza che la ritenuta del quinto ceduto non è stata operata dall'amministrazione, sicché parte ricorrente è stata rimborsata degli importi corrisposti in via autonoma alla sua finanziaria mediante la percezione in un'unica soluzione di due mensilità stipendiali non decurtate del quinto.
6. Passando, in ultimo, al profilo della regolamentazione delle spese di giudizio occorre dare atto che in ordine alle questioni fondamentali posto con l'odierno ricorso (in particolare con riferimento a quella concernente la sospensione disposta in costanza di assenza per
22 malattia) si sono registrate in passato, e tuttora si registrano, interpretazioni di merito di segno divergente, sicché sussistono senz'altro i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 273 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023, promosso da
[...]
nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_9 CP_7
e dell' in persona del Dirigente Scolastico
[...] Controparte_3
e legale rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 27.11.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
23