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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/07/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1984/2024 promossa da: nato a [...] il [...], CF , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paola Urbinati
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in persona del Procuratore della Repubblica di Rimini
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
Conclusioni per parte ricorrente: come da ricorso e da verbale di udienza
FATTO E DIRITTO nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]8 – cap 47922 Parte_1
RIMINI ITALIA - C.F. privo di discendenti legittimi o legittimati, chiedeva di C.F._1 adottare la maggiorenne nata in [...] il [...], alla quale era Persona_1 legato da vincoli di affetto reciproco ingenerati dalla pluriennale frequentazione e convivenza, seppure non continuativa, durante la quale si era sempre comportato come un familiare dell'adottanda.
Comparsi all'udienza, tanto l'adottante quanto l'adottanda manifestavano consenso all'adozione, confermando l'esistenza di sentimenti di stima ed affetto reciproco il legame di tipo familiare e filiale, il ricorrente ribadiva che vive un po' con il padre e un po' con lui ed il suo compagno (che riferisce essere anch'egli concorde), Per_1 come quando era bambina;
abbiamo lo stesso ambiente, siamo la sua famiglia riminese ed ha una sua stanza a casa nostra e manifestava la volontà di adottare . Per_1
L'adottanda, non coniugata, manifestava il consenso all'adozione da parte del ricorrente e confermava quanto in ricorso e dichiarato dall'adottante in udienza. Il padre dell'adottanda, prestava consenso pieno all'adozione.
La madre dell'adottanda, non compariva all'udienza dell'11.02.2025, l'avv. Urbinati rappresentava che la notificazione alla madre della adottanda residente in Costa D'Avorio risultava partita il 9-1-2025 ma che non vi era ancora prova del suo perfezionamento – tuttavia dichiarava che la stessa era stata informata e pertanto, chiedeva un differimento, che il Giudice concedeva rinviando all' 11.3.2025 per verificare la notificazione alla madre della adottanda e nuovamente per i medesimi incombenti al 15.04.2025. Successivamente con decreto del 04.04.2025 la Dott.ssa Dai Checchi, vista la riassegnazione della causa alla stessa - stante l'esigenza di nuova calendarizzazione, differiva l'udienza al 26.6.2025 quando l'avv. Urbinati rappresentava di non avere ancora la notifica alla madre dell'adottanda perché non ritornata dal paese di origine ma rappresentava che la madre le aveva scritto una lettera, l'adottante e l'adottanda entrambi presenti confermavano quanto già dichiarato nelle precedenti udienze e l'adottanda chiedeva che non venisse aggiunto il cognome dell'adottante al proprio, per problemi burocratici relativi al fatto che il cognome non verrebbe aggiunto nei documenti del paese di origine;
in subordine, poi, chiedeva che si facesse comunque luogo all'adozione con l'aggiunta del cognome dell'adottante posposto al proprio, la causa quindi, veniva trattenuta per la decisione.
Riguardo alla mancata prova della notificazione dell'atto alla madre dell'adottanda, questa risulta superabile alla luce della dichiarazione firmata e corredata da carta di identità della stessa allegata in atti.
Riguardo, invece alla domanda dell'adottanda di non aggiungere il cognome dell'adottante al proprio per i problemi burocratici che ciò le causerebbe, questa viene rigettata perché in contrasto con le disposizioni di legge (art. 299 c.c.) essendo l'aggiunta del cognome dell'adottante a quello dell'adottando conseguenza diretta del principio, caratterizzante l'adozione del maggiorenne.
Il collegio, quindi, dispone di aggiungere posponendo il cognome dell'adottante ( a quello Pt_1 Per_ dell'adottanda ( in regione della salvaguardia dell'identità personale essendosi sempre identificata ed essendo sempre stata conosciuta come Persona_2 Pt_1
Sussistono i presupposti legittimanti l'adozione, atteso che l'adottante ha compiuto i trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda.
Nel merito si ritiene opportuno farsi luogo all'adozione, conveniente per l'adottanda, in ragione dei sentimenti di reciproco affetto naturalmente instauratisi nell'ambito di una relazione di tipo familiare maturata negli anni.
Consegue l'accoglimento della domanda e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 314 c.c.
Per questi motivi
il Tribunale, sentito il pubblico ministero, visto l'art. 313 cod. civ.
PRONUNZIA
l'adozione di nata in [...] il [...], da parte di Persona_1 Pt_1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]8 – C.F.
[...] ; C.F._1
Rigetta la domanda dell'adottanda di non aggiungere il cognome dell'adottante al proprio e per l'effetto, accoglie la domanda subordinata disponendo l'aggiunta del cognome dell'adottante posposto a quello dell'adottanda Controparte_1 con tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1984/2024 promossa da: nato a [...] il [...], CF , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paola Urbinati
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in persona del Procuratore della Repubblica di Rimini
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
Conclusioni per parte ricorrente: come da ricorso e da verbale di udienza
FATTO E DIRITTO nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]8 – cap 47922 Parte_1
RIMINI ITALIA - C.F. privo di discendenti legittimi o legittimati, chiedeva di C.F._1 adottare la maggiorenne nata in [...] il [...], alla quale era Persona_1 legato da vincoli di affetto reciproco ingenerati dalla pluriennale frequentazione e convivenza, seppure non continuativa, durante la quale si era sempre comportato come un familiare dell'adottanda.
Comparsi all'udienza, tanto l'adottante quanto l'adottanda manifestavano consenso all'adozione, confermando l'esistenza di sentimenti di stima ed affetto reciproco il legame di tipo familiare e filiale, il ricorrente ribadiva che vive un po' con il padre e un po' con lui ed il suo compagno (che riferisce essere anch'egli concorde), Per_1 come quando era bambina;
abbiamo lo stesso ambiente, siamo la sua famiglia riminese ed ha una sua stanza a casa nostra e manifestava la volontà di adottare . Per_1
L'adottanda, non coniugata, manifestava il consenso all'adozione da parte del ricorrente e confermava quanto in ricorso e dichiarato dall'adottante in udienza. Il padre dell'adottanda, prestava consenso pieno all'adozione.
La madre dell'adottanda, non compariva all'udienza dell'11.02.2025, l'avv. Urbinati rappresentava che la notificazione alla madre della adottanda residente in Costa D'Avorio risultava partita il 9-1-2025 ma che non vi era ancora prova del suo perfezionamento – tuttavia dichiarava che la stessa era stata informata e pertanto, chiedeva un differimento, che il Giudice concedeva rinviando all' 11.3.2025 per verificare la notificazione alla madre della adottanda e nuovamente per i medesimi incombenti al 15.04.2025. Successivamente con decreto del 04.04.2025 la Dott.ssa Dai Checchi, vista la riassegnazione della causa alla stessa - stante l'esigenza di nuova calendarizzazione, differiva l'udienza al 26.6.2025 quando l'avv. Urbinati rappresentava di non avere ancora la notifica alla madre dell'adottanda perché non ritornata dal paese di origine ma rappresentava che la madre le aveva scritto una lettera, l'adottante e l'adottanda entrambi presenti confermavano quanto già dichiarato nelle precedenti udienze e l'adottanda chiedeva che non venisse aggiunto il cognome dell'adottante al proprio, per problemi burocratici relativi al fatto che il cognome non verrebbe aggiunto nei documenti del paese di origine;
in subordine, poi, chiedeva che si facesse comunque luogo all'adozione con l'aggiunta del cognome dell'adottante posposto al proprio, la causa quindi, veniva trattenuta per la decisione.
Riguardo alla mancata prova della notificazione dell'atto alla madre dell'adottanda, questa risulta superabile alla luce della dichiarazione firmata e corredata da carta di identità della stessa allegata in atti.
Riguardo, invece alla domanda dell'adottanda di non aggiungere il cognome dell'adottante al proprio per i problemi burocratici che ciò le causerebbe, questa viene rigettata perché in contrasto con le disposizioni di legge (art. 299 c.c.) essendo l'aggiunta del cognome dell'adottante a quello dell'adottando conseguenza diretta del principio, caratterizzante l'adozione del maggiorenne.
Il collegio, quindi, dispone di aggiungere posponendo il cognome dell'adottante ( a quello Pt_1 Per_ dell'adottanda ( in regione della salvaguardia dell'identità personale essendosi sempre identificata ed essendo sempre stata conosciuta come Persona_2 Pt_1
Sussistono i presupposti legittimanti l'adozione, atteso che l'adottante ha compiuto i trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda.
Nel merito si ritiene opportuno farsi luogo all'adozione, conveniente per l'adottanda, in ragione dei sentimenti di reciproco affetto naturalmente instauratisi nell'ambito di una relazione di tipo familiare maturata negli anni.
Consegue l'accoglimento della domanda e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 314 c.c.
Per questi motivi
il Tribunale, sentito il pubblico ministero, visto l'art. 313 cod. civ.
PRONUNZIA
l'adozione di nata in [...] il [...], da parte di Persona_1 Pt_1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]8 – C.F.
[...] ; C.F._1
Rigetta la domanda dell'adottanda di non aggiungere il cognome dell'adottante al proprio e per l'effetto, accoglie la domanda subordinata disponendo l'aggiunta del cognome dell'adottante posposto a quello dell'adottanda Controparte_1 con tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi