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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4711/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4711/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, promossa da:
(C. F. , nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Genocchi Padre n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Campese, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via De Gasperi n. 35, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
e
(C. F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
03.02.1961 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia
Zaffagnini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Viale Randi n. 36, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni diversa domanda e istanza disattese:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
3. Dare atto che il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) a titolo di assegno divorzile “una tantum”, come previsto dall'art. 5 co. 8 della L. n. 898/70.
4. Dare atto che, in considerazione delle necessità della sig.ra tenuto conto della sua CP_1
esigenza di reperire un nuovo alloggio, si impegna a versare integralmente alla moglie Parte_1
l'assegno divorzile “una tantum” in via anticipata, secondo le seguenti tempistiche e modalità:
- Euro 40.000,00 (quarantamila/00) saranno corrisposti al momento della sottoscrizione del ricorso congiunto per separazione e divorzio;
- Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) saranno corrisposti al momento dell'avvenuto deposito della sentenza di separazione, entro cinque giorni dalla comunicazione della sentenza, dalla
Cancelleria del Tribunale di Ravenna ai difensori dei ricorrenti;
- Entrambi i versamenti saranno effettuati da mediante la consegna di assegni circolari Parte_1
per i sopra citati importi.
5. Dare atto che la sig.ra si impegna a lasciare l'abitazione coniugale e a Controparte_1
trasferirsi altrove entro le ventiquattro ore successive al ricevimento del primo assegno circolare, portando con sé tutti i suoi beni ed effetti personali e consegnando le chiavi dell'abitazione e il telecomando del portone del cortile dell'abitazione nonchè le chiavi dell'edicola funeraria del cimitero di Piangipane (RA), al Sig. Parte_1
6. Dare atto che i coniugi dichiarano di avere già provveduto a regolamentare ogni ulteriore e reciproca pendenza economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. Dare atto che i ricorrenti rinunciano sin d'ora all'impugnazione della sentenza di separazione ed alla successiva sentenza di divorzio.
8. Spese legali compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/11/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra di loro e, cumulativamente, ex
[...]
art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile a
EL (RE) il 10/09/2005, in regime di separazione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005, atto n. 16, p. II, serie C, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione non fossero nati figli.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 09/01/2025 il Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4711/2024 R.G.V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi (C. F. Parte_1 C.F._1
e (C. F. ), alle condizioni da loro Controparte_1 C.F._2
concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio celebrato con rito civile a
EL (RE) il 10/09/2005, in regime di separazione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005, atto n.16, p. II, serie C;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL (RE) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
d) prende atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4711/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, promossa da:
(C. F. , nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Genocchi Padre n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Campese, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via De Gasperi n. 35, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
e
(C. F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
03.02.1961 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia
Zaffagnini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Viale Randi n. 36, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni diversa domanda e istanza disattese:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
3. Dare atto che il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) a titolo di assegno divorzile “una tantum”, come previsto dall'art. 5 co. 8 della L. n. 898/70.
4. Dare atto che, in considerazione delle necessità della sig.ra tenuto conto della sua CP_1
esigenza di reperire un nuovo alloggio, si impegna a versare integralmente alla moglie Parte_1
l'assegno divorzile “una tantum” in via anticipata, secondo le seguenti tempistiche e modalità:
- Euro 40.000,00 (quarantamila/00) saranno corrisposti al momento della sottoscrizione del ricorso congiunto per separazione e divorzio;
- Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) saranno corrisposti al momento dell'avvenuto deposito della sentenza di separazione, entro cinque giorni dalla comunicazione della sentenza, dalla
Cancelleria del Tribunale di Ravenna ai difensori dei ricorrenti;
- Entrambi i versamenti saranno effettuati da mediante la consegna di assegni circolari Parte_1
per i sopra citati importi.
5. Dare atto che la sig.ra si impegna a lasciare l'abitazione coniugale e a Controparte_1
trasferirsi altrove entro le ventiquattro ore successive al ricevimento del primo assegno circolare, portando con sé tutti i suoi beni ed effetti personali e consegnando le chiavi dell'abitazione e il telecomando del portone del cortile dell'abitazione nonchè le chiavi dell'edicola funeraria del cimitero di Piangipane (RA), al Sig. Parte_1
6. Dare atto che i coniugi dichiarano di avere già provveduto a regolamentare ogni ulteriore e reciproca pendenza economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. Dare atto che i ricorrenti rinunciano sin d'ora all'impugnazione della sentenza di separazione ed alla successiva sentenza di divorzio.
8. Spese legali compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/11/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra di loro e, cumulativamente, ex
[...]
art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile a
EL (RE) il 10/09/2005, in regime di separazione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005, atto n. 16, p. II, serie C, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione non fossero nati figli.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 09/01/2025 il Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4711/2024 R.G.V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi (C. F. Parte_1 C.F._1
e (C. F. ), alle condizioni da loro Controparte_1 C.F._2
concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio celebrato con rito civile a
EL (RE) il 10/09/2005, in regime di separazione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005, atto n.16, p. II, serie C;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL (RE) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
d) prende atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi