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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8177/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Giudice designato dr.ssa Barbara Iorio
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 30/08/2016 al n. 8177/2016 R.G.,
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Avv. SADA ALESSANDRO
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
contumace nonchè
, e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6
Avv. D'AMBROSIO DAVIDE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione notificato il 30.08.2016 sig.ri e Parte_1 Parte_2
, condomini del “ ”, proponevano, ex art. 1137
[...] Controparte_1
c.c., impugnativa della delibera adottata dall'assemblea condominiale in data
20.11.2015, chiedendone dapprima la sospensione in sede cautelare e successivamente, in sede di merito, l'annullamento: riferivano di non aver mai partecipato alla riunione condominiale svoltasi in quella data né di aver mai ricevuto copia del verbale dall'amministratore p.t. sig. essendone venuti a conoscenza solo a CP_2
seguito della notifica del decreto ingiuntivo relativo agli oneri condominiali.
In riferimento al contenuto della delibera impugnata gli attori lamentavano i seguenti vizi: violazione dell'art. 1129 c.c. relativamente al punto 1) dell' o.d.g, poiché l'incarico di amministratore al sig. era stato conferito “…..a tempo indeterminato”; CP_2
violazione dell'art. 1123 c.c. poiché il punto 2) dell'o.d.g., avente ad oggetto la ristrutturazione dello stabile, prevedeva l'esecuzione di lavori anche su parti private senza una chiara ripartizione delle spese;
la medesima violazione dell'art 1123 c.c. veniva lamentata anche relativamente al punto 3) dell'o.d.g. poiché vi era indeterminatezza in ordine alla suddivisione delle spese condominiali per luce ed assicurazione.
In virtù di tali contestazioni, gli attori chiedevano dichiararsi l'invalidità delle delibere impugnate.
I condomini ed , e , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
spiegavano intervento volontario in entrambi i procedimenti, cautelare e di merito, mentre il “ ” rimaneva contumace. Controparte_1
Gli intervenienti precisavano che i lavori condominiali oggetto della delibera in questione erano stati totalmente e definitivamente eseguiti senza alcuna opposizione da parte degli attori, anzi con loro voto favorevole in assemblea.
Eccepivano, inoltre, la decadenza dal potere di impugnazione della delibera per decorrenza dei termini perentori di legge e l'inammissibilità dell'azione per carenza di pagina 2 di 6 interesse poiché l'annullamento della delibera non avrebbe avuto nessun risvolto pratico data la cristallizzazione di tutti i suoi effetti.
Evidenziavano, ancora, che la delibera sui lavori di ristrutturazione riguardava la sola approvazione del preventivo di spesa e non i lavori in se, già approvati in una precedente delibera, fermo restando l'improcrastinabilità dell'intervento edilizio in forza dell'Ordinanza del Comune di Eboli che ne ordinava l'esecuzione.
Incardinato il giudizio dinanzi a questo Tribunale, con provvedimento del 03.03.2017 il
Giudice, non ravvisando i presupposti del fumus e del periculum, rigettava l'istanza di sospensione della delibera assembleare impugnata e, successivamente, rigettava le istanze istruttorie poiché ritenute superflue, dopo alcune riassegnazioni di ruolo e rinvii, all'udienza del 16.04.2024 il Tribunale tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia la inconferenza della decisione n. 2476/2023 del Tribunale di Salerno, prodotta dall'attore con riguardo all'opposizione al decreto-ingiuntivo intercorsa tra le stesse parti. Infatti, letta la sentenza, non sfugge al giudicante che, in ogni caso, l'annullamento (solo de facto) della delibera condominiale per cui è causa è una deduzione libera del giudicante, e che, comunque, l'oggetto della decisione era, ed è rimasto, il decreto ingiuntivo, e non la delibera. L'eventuale annullabilità della delibera, invero, deve essere espressamente disposta, e non meramente dedotta;
si osserva, infatti, che il dispositivo della sentenza nulla determina in merito, se non le sorti del decreto ingiuntivo opposto.
Come chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai
pagina 3 di 6 sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale
l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento.” (Cass. civile, Sez. Unite, sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021).
Nella sentenza richiamata non solo, come detto, il giudice non si esprime sulla nullità/annullabilità della delibera, ma si limita a constatare, ai fini del giudizio dinanzi lui incardinato (opposizione a decreto ingiuntivo) che, temporalmente, è sopraggiunta una delibera successiva. Il giudice nel rappresentarne il contenuto, facendolo proprio, evidenzia che i condomini stessi dichiarano che la precedente delibera andava superata,
e ne prende atto. Quindi, affinché l'attore voglia far valere la statuizione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo il principio di diritto sopravesposto, deve provare di aver richiesto espressamente la nullità e/o l'annullabilità della delibera in quella sede. Invece, letto il provvedimento, pare che l'opponente in detta circostanza si sia limitato chiedere, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, solamente che fosse valutata la delibera cronologicamente successiva (del
2017), senza richiedere (ed, infatti, senza ottenere) l'espressa annullabilità della delibera.
Non è accoglibile, quindi, alla luce di quanto sovraesposto, la considerazione dell'attore che vorrebbe dichiarata cessata la materia del contendere perché la sentenza intervenuta avrebbe confermato quanto da lui sostenuto in questo giudizio.
Appare, invece, decisamente più pregnante la valutazione offerta dalla controparte intervenuta, allorquando rappresenta che, invece, la domanda dovrebbe essere di per sé considerata inaccoglibile in quanto, da un lato, appare provato che l'attore era presente alla riunione condominiale che ha partorito la delibera impugnata, con tutte le conseguenze legali in ordine ai termini di impugnativa della stessa;
dall'altro, la controversia interessa fatti sostanzialmente cristallizzati, risalenti a oltre di un decennio fa, (esecuzione di lavori condominiali, peraltro eseguiti, essendo stati ultimati a luglio del 2016) di fatto superati dagli eventi successivi.
pagina 4 di 6 Come correttamente verificato dal precedente istruttore, inoltre, quanto alla nomina dell'amministratore, è cessata la materia del contendere, a seguito della revoca della nomina con delibera successiva.
Il giudicante ritiene - condividendo quanto precedentemente stabilito, anche in considerazione dei principi offerti dalla Suprema Corte - che la mancanza di ripartizione della spesa tra i condomini, ovvero la spesa per progettazione e direzione dei lavori e all'indeterminatezza della suddivisione delle spese condominiali di luce e assicurazione, debbano essere ricondotte nelle ipotesi di annullabilità per contrarietà alla legge, ai sensi dell'art. 1137 c.c., e non di nullità della delibera. La nullità, invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte, è ravvisabile soltanto nelle deliberazioni con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), ovvero le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto (cfr. Cass. civile, Sez. Unite, sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021).
Pertanto, considerato che l'art. 1137, comma 2, c.c. recita testualmente che “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone
l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”, e che dal verbale della stessa si evince che Pt_1
era presente all'assemblea del 20.11.2015, mentre la citazione proposta il
[...]
29.8.2016, può ragionevolmente rilevarsi che l'impugnazione della delibera per annullabilità non è stata tempestivamente proposta entro il termine decadenziale previsto.
In ultimo, leggendo la delibera, si evince che , pur essendo presente e Parte_1
firmando anche la delibera in calce, nulla abbia obiettato, non apparendo contrario, ma neanche astenuto.
pagina 5 di 6 Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto, la domanda deve essere dichiarata inammissibile perché proposta oltre i termini perentori richiesti dalla legge.
Le altre questioni possono intendersi superate, secondo il principio della ragione più liquida.
Quanto alla condanna alle spese, questa segue il principio della soccombenza, secondo la quantificazione (valori medi DM 55/2014) indicata in dispositivo,
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda proposta da e Parte_1
, essendo intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1137, Parte_2
comma 2, c.c.;
CONDANNA gli attori, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dagli intervenuti, liquidandole in complessivi euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre il 15% di spese generali, IVA, CAP e accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avv. Davide D'Ambrosio per dichiarato anticipo.
Si comunichi.
Così deciso in Salerno, 20.05.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03.
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Iorio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Giudice designato dr.ssa Barbara Iorio
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 30/08/2016 al n. 8177/2016 R.G.,
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Avv. SADA ALESSANDRO
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
contumace nonchè
, e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6
Avv. D'AMBROSIO DAVIDE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione notificato il 30.08.2016 sig.ri e Parte_1 Parte_2
, condomini del “ ”, proponevano, ex art. 1137
[...] Controparte_1
c.c., impugnativa della delibera adottata dall'assemblea condominiale in data
20.11.2015, chiedendone dapprima la sospensione in sede cautelare e successivamente, in sede di merito, l'annullamento: riferivano di non aver mai partecipato alla riunione condominiale svoltasi in quella data né di aver mai ricevuto copia del verbale dall'amministratore p.t. sig. essendone venuti a conoscenza solo a CP_2
seguito della notifica del decreto ingiuntivo relativo agli oneri condominiali.
In riferimento al contenuto della delibera impugnata gli attori lamentavano i seguenti vizi: violazione dell'art. 1129 c.c. relativamente al punto 1) dell' o.d.g, poiché l'incarico di amministratore al sig. era stato conferito “…..a tempo indeterminato”; CP_2
violazione dell'art. 1123 c.c. poiché il punto 2) dell'o.d.g., avente ad oggetto la ristrutturazione dello stabile, prevedeva l'esecuzione di lavori anche su parti private senza una chiara ripartizione delle spese;
la medesima violazione dell'art 1123 c.c. veniva lamentata anche relativamente al punto 3) dell'o.d.g. poiché vi era indeterminatezza in ordine alla suddivisione delle spese condominiali per luce ed assicurazione.
In virtù di tali contestazioni, gli attori chiedevano dichiararsi l'invalidità delle delibere impugnate.
I condomini ed , e , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
spiegavano intervento volontario in entrambi i procedimenti, cautelare e di merito, mentre il “ ” rimaneva contumace. Controparte_1
Gli intervenienti precisavano che i lavori condominiali oggetto della delibera in questione erano stati totalmente e definitivamente eseguiti senza alcuna opposizione da parte degli attori, anzi con loro voto favorevole in assemblea.
Eccepivano, inoltre, la decadenza dal potere di impugnazione della delibera per decorrenza dei termini perentori di legge e l'inammissibilità dell'azione per carenza di pagina 2 di 6 interesse poiché l'annullamento della delibera non avrebbe avuto nessun risvolto pratico data la cristallizzazione di tutti i suoi effetti.
Evidenziavano, ancora, che la delibera sui lavori di ristrutturazione riguardava la sola approvazione del preventivo di spesa e non i lavori in se, già approvati in una precedente delibera, fermo restando l'improcrastinabilità dell'intervento edilizio in forza dell'Ordinanza del Comune di Eboli che ne ordinava l'esecuzione.
Incardinato il giudizio dinanzi a questo Tribunale, con provvedimento del 03.03.2017 il
Giudice, non ravvisando i presupposti del fumus e del periculum, rigettava l'istanza di sospensione della delibera assembleare impugnata e, successivamente, rigettava le istanze istruttorie poiché ritenute superflue, dopo alcune riassegnazioni di ruolo e rinvii, all'udienza del 16.04.2024 il Tribunale tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia la inconferenza della decisione n. 2476/2023 del Tribunale di Salerno, prodotta dall'attore con riguardo all'opposizione al decreto-ingiuntivo intercorsa tra le stesse parti. Infatti, letta la sentenza, non sfugge al giudicante che, in ogni caso, l'annullamento (solo de facto) della delibera condominiale per cui è causa è una deduzione libera del giudicante, e che, comunque, l'oggetto della decisione era, ed è rimasto, il decreto ingiuntivo, e non la delibera. L'eventuale annullabilità della delibera, invero, deve essere espressamente disposta, e non meramente dedotta;
si osserva, infatti, che il dispositivo della sentenza nulla determina in merito, se non le sorti del decreto ingiuntivo opposto.
Come chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai
pagina 3 di 6 sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale
l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento.” (Cass. civile, Sez. Unite, sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021).
Nella sentenza richiamata non solo, come detto, il giudice non si esprime sulla nullità/annullabilità della delibera, ma si limita a constatare, ai fini del giudizio dinanzi lui incardinato (opposizione a decreto ingiuntivo) che, temporalmente, è sopraggiunta una delibera successiva. Il giudice nel rappresentarne il contenuto, facendolo proprio, evidenzia che i condomini stessi dichiarano che la precedente delibera andava superata,
e ne prende atto. Quindi, affinché l'attore voglia far valere la statuizione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo il principio di diritto sopravesposto, deve provare di aver richiesto espressamente la nullità e/o l'annullabilità della delibera in quella sede. Invece, letto il provvedimento, pare che l'opponente in detta circostanza si sia limitato chiedere, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, solamente che fosse valutata la delibera cronologicamente successiva (del
2017), senza richiedere (ed, infatti, senza ottenere) l'espressa annullabilità della delibera.
Non è accoglibile, quindi, alla luce di quanto sovraesposto, la considerazione dell'attore che vorrebbe dichiarata cessata la materia del contendere perché la sentenza intervenuta avrebbe confermato quanto da lui sostenuto in questo giudizio.
Appare, invece, decisamente più pregnante la valutazione offerta dalla controparte intervenuta, allorquando rappresenta che, invece, la domanda dovrebbe essere di per sé considerata inaccoglibile in quanto, da un lato, appare provato che l'attore era presente alla riunione condominiale che ha partorito la delibera impugnata, con tutte le conseguenze legali in ordine ai termini di impugnativa della stessa;
dall'altro, la controversia interessa fatti sostanzialmente cristallizzati, risalenti a oltre di un decennio fa, (esecuzione di lavori condominiali, peraltro eseguiti, essendo stati ultimati a luglio del 2016) di fatto superati dagli eventi successivi.
pagina 4 di 6 Come correttamente verificato dal precedente istruttore, inoltre, quanto alla nomina dell'amministratore, è cessata la materia del contendere, a seguito della revoca della nomina con delibera successiva.
Il giudicante ritiene - condividendo quanto precedentemente stabilito, anche in considerazione dei principi offerti dalla Suprema Corte - che la mancanza di ripartizione della spesa tra i condomini, ovvero la spesa per progettazione e direzione dei lavori e all'indeterminatezza della suddivisione delle spese condominiali di luce e assicurazione, debbano essere ricondotte nelle ipotesi di annullabilità per contrarietà alla legge, ai sensi dell'art. 1137 c.c., e non di nullità della delibera. La nullità, invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte, è ravvisabile soltanto nelle deliberazioni con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), ovvero le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto (cfr. Cass. civile, Sez. Unite, sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021).
Pertanto, considerato che l'art. 1137, comma 2, c.c. recita testualmente che “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone
l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”, e che dal verbale della stessa si evince che Pt_1
era presente all'assemblea del 20.11.2015, mentre la citazione proposta il
[...]
29.8.2016, può ragionevolmente rilevarsi che l'impugnazione della delibera per annullabilità non è stata tempestivamente proposta entro il termine decadenziale previsto.
In ultimo, leggendo la delibera, si evince che , pur essendo presente e Parte_1
firmando anche la delibera in calce, nulla abbia obiettato, non apparendo contrario, ma neanche astenuto.
pagina 5 di 6 Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto, la domanda deve essere dichiarata inammissibile perché proposta oltre i termini perentori richiesti dalla legge.
Le altre questioni possono intendersi superate, secondo il principio della ragione più liquida.
Quanto alla condanna alle spese, questa segue il principio della soccombenza, secondo la quantificazione (valori medi DM 55/2014) indicata in dispositivo,
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda proposta da e Parte_1
, essendo intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1137, Parte_2
comma 2, c.c.;
CONDANNA gli attori, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dagli intervenuti, liquidandole in complessivi euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre il 15% di spese generali, IVA, CAP e accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avv. Davide D'Ambrosio per dichiarato anticipo.
Si comunichi.
Così deciso in Salerno, 20.05.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03.
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Iorio
pagina 6 di 6