Sentenza 3 marzo 1970
Massime • 3
L'inibizione, ove sussista, a pronunciare la condanna della pubblica amministrazione ad un facere specifico rappresenta soltanto un limite interno alla giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria, alla quale non e per cio inibito di emanare una sentenza di semplice accertamento (declaratoria juris) degli obblighi gravanti sulla pubblica amministrazione riguardo a quel facere declaratoria juris che rappresenta la logica premessa, esplicita o implicita, del richiesto provvedimento di condanna, e che, quindi, deve intendersi sempre esplicitamente richiesta, quale un minus di fronte al maggior effetto che il privato si riprometteva dall'Azione giudiziaria. ( V 1628-65).*
La condanna della pa ad un facere specifico e ammissibile quando la detta pa non agisca nell'Esercizio di una potesta pubblica ed a tutela di un interesse pubblico, bensi compia negozi di diritto privato, o, comunque, attivita di natura privatistica in condizioni di eguaglianza con altro soggetto, ovvero allorche l'esecuzione della condanna importi un semplice comportamento materiale, e non gia l'emanazione di un provvedimento amministrativo discrezionale. Pertanto, nell'ipotesi che un privato abbia locato ad un'amministrazione provinciale uno stabile da destinarsi a caserma dei vigili del fuoco, pattuendosi tra le parti che le spese occorrenti per l'adattamento dello stabile a tale uso e quelle per i lavori di ordinaria manutenzione saranno a carico della conduttrice, mentre saranno a carico del locatore le spese per la manutenzione straordinaria, non e concepibile, contro l'inerzia o in contrasto con la volonta dell'amministrazione,emettere nei confronti di questa una condanna ad eseguire le opere specificamente destinate ad attuare la trasformazione dell'immobile in caserma per i vigili del fuoco, implicando tale attivita di trasformazione una valutazione mista di discrezionalita tecnica ed amministrativa circa la convenienza della trasformazione e circa i modi, le forme, i mezzi e termini idonei ad attuare l'adeguamento della struttura dell'immobile al fine e al servizio pubblico cui l'amministrazione aveva dichiarato di volerlo adibire. ( V 2331-1968, massima n 334651 303-1967, massima n 326130).*
Nell'ipotesi che un privato abbia locato ad un'amministrazione provinciale uno stabile, da destinarsi a caserma dei vigili del fuoco, pattuendosi tra le parti che le spese occorrenti per l'adattamento dello stabile a tale uso e quelle per i lavori di ordinaria manutenzione saranno a carico della conduttrice, mentre saranno a carico del locatore le spese per la manutenzione straordinaria, qualora, durante il corso della locazione, il comune abbia preteso che le acque luride provenienti dalla caserma vengano convogliate nella fogna comunale, a cura di chi di dovere, mediante l'attuazione delle necessarie opere di raccordo, e non continuino a riversarsi sulla strada, nella conseguente controversia insorta tra il privato locatore e l'amministrazione provinciale conduttrice, il giudice deve accertare se si tratti o meno di opere di manutenzione straordinaria, al fine di stabilire se sia legittima la pretesa della conduttrice (amministrazione provinciale< di addossare al locatore l'Onere delle spese pretese dal comune. ( V 1672-61 2103-57).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/1970, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1970 |
Testo completo
Nell'ipotesi che un privato abbia locato ad un'amministrazione provinciale uno stabile, da destinarsi a caserma dei vigili del fuoco, pattuendosi tra le parti che le spese occorrenti per l'adattamento dello stabile a tale uso e quelle per i lavori di ordinaria manutenzione saranno a carico della conduttrice, mentre saranno a carico del locatore le spese per la manutenzione straordinaria, qualora, durante il corso della locazione, il comune abbia preteso che le acque luride provenienti dalla caserma vengano convogliate nella fogna comunale, a cura di chi di dovere, mediante l'attuazione delle necessarie opere di raccordo, e non continuino a riversarsi sulla strada, nella conseguente controversia insorta tra il privato locatore e l'amministrazione provinciale conduttrice, il giudice deve accertare se si tratti o meno di opere di manutenzione straordinaria, al fine di stabilire se sia legittima la pretesa della conduttrice (amministrazione provinciale< di addossare al locatore l'Onere delle spese pretese dal comune. ( V 1672-61 2103-57).*