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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/02/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. sa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 723 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
- , nata a [...] il [...], e ivi residente, rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti Laura Silletti e Raffaele Madaro,
- attrice –
- , nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._1
in Bari alla via Samuel Friedrich Hahnemann n.2, rappresentato e difeso dall'avv.ta Paola
Perchinunno, , del Foro di Bari, ed ivi domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Corso Vittorio Emanuele II n.185 giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto.
- convenuto
*****
OGGETTO DEL GIUDIZIO: risarcimento del danno
All'udienza odierna, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, All'esito, la causa, veniva riservata a termini dell'art. 190 cpc per la decisione.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Con atto di citazione notificato il 01.02.2023, la sig.ra adiva il Tribunale Parte_1
di Taranto per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito,
contrariis reiectis, così giudicare: a) condannare il convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento danni in favore dell'odierna attrice, della somma di € 25.523,70 per danno biologico;
danno morale;
danno esistenziale, danno da vita di relazione;
perdita di chance ovvero alla somma minore o maggiore che risulterà di Giustizia in corso di causa quantificata in via equitativa;
b) la somma di euro 3.121,61 per danno patrimoniale dovuto per tutte le spese che ha sopportato;
ovvero la somma minore o maggiore che risulterà di giustizia in corso di causa;
c) il tutto da contendersi nella somma di 26.000,00
con espressa rinuncia ad eventuale esubero;
d) condannare la convenuta al pagamento delle spese legali tutte da distrarsi in favore dei deducenti legali anticipatari;
e) munire,
come per legge, l'emananda sentenza della clausola per la provvisoria esecuzione”. Nel
predetto atto di citazione la sig.ra assume di essersi rivolta al convenuto nel Pt_1
2018 chiedendogli un intervento privato <>. Assume che detto intervento avvenuto nella struttura privata Dama Salus in Trani non sia riuscito riportando esiti cicatriziali e addome pendulo e richiede, senza alcuna richiesta di accertamento della presunta responsabilità medica, la condanna dell'odierno convenuto al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni.
Si costituisce il Dott. , preliminarmente con una serie di eccezioni di CP_1
improcedibilità della domanda e successivamente contestando recisamente i fatti e l'avverso dedotto.
In diritto , in relazione alle eccezioni di improcedibilità della domanda, si evidenzia che il tentativo di mediazione obbligatoria è stato regolarmente esperito e non andato a buon fine, in corso di causa a seguito di concessione del termine del giudice unico.
Il ricorso 696 bis cpc , è per conforme e costante giurisprudenza di merito , ( sentenza del Tribunale di Milano n. 97/2023), metodo alternativo alla mediazione obbligatoria. La chiamata in causa della struttura clinica in cui è avvenuto l'intervento e dell'assicurazione, è da considerarsi inammissibile in quanto formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno della prima udienza di comparizione e non nel termine perentorio stabilito dalla norma.
La causa , attiene ad una responsabilità oggettiva ex art 2051 c.c. del medico odierno convenuto che ha operato l'attrice in un intervento di chirurgia plastica.
La documentazione di causa e la Ctu espletata dal OT , mettono in evidenza Per_1
che l'attrice sottoposta ad un intervento chirurgico estetico non ha migliorato le proprie condizioni estetiche ma al contrario ha subito un peggioramento.
Le osservazioni, fatta al ctu in sede di operazioni peritali, mettono in evidenza che l'attrice aveva già una situazione preesistente di aderenze e ernia addominale, che pertanto l'intervento plastico non ha peggiorato tale situazione, risolta con un successivo intervento medico presso la struttura ospedaliera.
Tuttavia, dalla documentazione di causa e dalle prove emerse in corso di causa, il convenuto non ha dato prova di aver edotto la signora della possibilità del riscontro peggiorativo poi avuto, diligenza richiesta dai protocolli medici in tema di informazione,
tenuto conto ancor più che si trattava di intervento estetico .
Pertanto, ritenuta la responsabilità oggettiva del convenuto, che non ha ritenuto di fornire utili elementi probatori alla causa , si accoglie la domanda formulata nel limite del quantum stabilito dal Ctu in conclusione di perizia. “L'evento ha causato un peggioramento temporaneo delle condizioni generali del soggetto con periodo di invalidità temporanea stimabile in 90 gg al 25%.
3. Esiste rapporto casuale tra lesioni rilevate ed un peggioramento permanente delle condizioni generali rispetto a quelle preesistenti.
4. Non sono rilevabili postumi di natura soggettiva e non obiettivabili. Il grado di danno biologico permanente è di postumi iindennizzabili nella misura dell'8% (otto percento) classificabile in una seconda classe di danno estetico.
Pertanto, con applicazione delle Tabelle di Milano, in relazione all'età dell'attrice alla data dell'evento si quantifica la somma in €. 15. 356,50
Punto danno biologico € 2.264,08 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 90
Danno non patrimoniale risarcibile € 12.769,00 Con personalizzazione massima (max 50% del danno
€ 19.154,00 biologico)
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.587,50 Totale danno biologico temporaneo € 2.587,50
Totale generale: € 15.356,5
Le spese e i compensi seguono il principio di soccombenza ex art 91 cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico
G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli definitivamente decidendo la domanda proposta da
, così provvede: Parte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto : - condanna al pagamento della somma complessiva di €. 15.356,50 a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno in favore dell'attrice oltre interessi maturati dal dì della domanda al reale soddisfo;
- condanna al pagamento delle competenze legali in favore Controparte_1
dell'attrice con applicazione del DM 55/2014 in ragione dell'attività espletata e del valore della causa, della somma di €. 3.350 ,00 oltre rsg iva e cap come per legge se dovuti da distrarsi in favore dei difensori costituiti dichiaratosi antistatari;
- pone l'onere del pagamento della CTU definitivamente a carico di parte convenuta;
- dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Taranto, 12 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Eliana Tazzoli