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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 02/12/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 338/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
SP, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 338/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI AG, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RI AG
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
EL SA, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. EL SA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 13.03.2025, agisce nei Parte_1 confronti dell' per il riconoscimento della malattia professionale CP_1
“patologia da sovraccarico biomeccanico del rachide lombo-sacrale, protusioni discali”, denunciata alla resistente in data 27.02.23, che lo stesso avrebbe contratto a causa e nello svolgimento dell'attività lavorativa di artigiano carrozziere per auto e mezzi dal 1980 ad oggi e chiede che vengano accertate l'origine e la causa professionale della malattia denunciata con grado di inabilità del 12% o nella diversa misura di giustizia, con conseguente condanna dell'Ente alle relative prestazioni di legge ed al rimborso delle spese legali.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita anche mediante l'audizione di testimoni e l'esperimento di CTU medico-legale, la causa viene trattata in modalità cartolare – e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Ctu medico-legale nominato (Dott. ) ha accertato i Persona_1
postumi della malattia professionale nel modo seguente:
“I postumi attuali sono suscettibili di una valutazione del danno esprimibile nella misura del 6-7% (sei-sette per cento) di riduzione dell'integrità psicofisica.”
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, apparendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Lo stesso Ctu ha accertato, con soddisfacente ed esauriente motivazione medico-legale (alla quale si rimanda per tutti i dettagli tecnici), che:
“Nel caso in esame il effettuando lavorazioni di Parte_1
movimentazione dei carichi in modo abituale e sistematico è soggetto ad andare incontro ad una discopatia, come in realtà si è verificato tanto da essere sottoposto ad intervento per ernia lombare L4-L5 nel 1992, inoltre, la presenza di radicolopatia alla EMG, come nel caso in esame, è significativamente predittiva di un nesso con l'attività lavorativa con conseguente ammissione all'indennizzo da parte dell'Ente assicuratore.
2 Non volendo considerare le protrusioni tabellate con automatismo della prestazione gli elementi raccolti sono comunque sufficienti ad affermare il rapporto di causa fra il lavoro e la discopatia rilevata nel corso della consulenza”.
Del resto l'istruttoria svolta – in ordine alle cui dichiarazioni testimoniali non emergono elementi dubitativi – ha dimostrato lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni eziologicamente connesse al quadro morboso sopra riferito.
In particolare, è emerso che il ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa anche per dieci ore al giorno, dal lunedì al sabato, eseguendo movimentazione manuale dei vari pezzi di carrozzeria di diversi pesi e misure, traverse di metallo e colonne, al fine di ancorare le auto ed i mezzi.
Inoltre, è stato accertato che tali beni e strumenti pesano non meno di 40-
50 chili ciascuno e che la loro movimentazione continua è necessaria al fine di poter eseguire le lavorazioni dovute (teste escusso all'udienza del 1 Tes_1
Luglio 2025).
Ne deriva che a deve riconoscersi una menomazione Parte_1 dell'integrità psico-fisica valutata nella misura del 6-7% (sei/sette per cento) e di conseguenza condannare l' alla corresponsione dei relativi benefici di CP_1 legge, comprensivi d'interessi legali, con decorso a partire dal momento della relativa domanda.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché eventualmente distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' . CP_1
Spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. DICHIARA il diritto di all'indennizzo per danno Parte_1 biologico in diretto nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta nel corso del tempo, nella misura del 6-7% (sei/sette per cento), e condanna l' alla CP_1
corresponsione in suo favore dei benefici di legge, da erogarsi con la indicata
3 misura e con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo;
2. CO l' a rimborsare in favore del procuratore CP_1 antistatario di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.500,00,per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto .
Spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 02/12/2025
Il giudice
Giorgio SP
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
SP, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 338/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI AG, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RI AG
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
EL SA, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. EL SA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 13.03.2025, agisce nei Parte_1 confronti dell' per il riconoscimento della malattia professionale CP_1
“patologia da sovraccarico biomeccanico del rachide lombo-sacrale, protusioni discali”, denunciata alla resistente in data 27.02.23, che lo stesso avrebbe contratto a causa e nello svolgimento dell'attività lavorativa di artigiano carrozziere per auto e mezzi dal 1980 ad oggi e chiede che vengano accertate l'origine e la causa professionale della malattia denunciata con grado di inabilità del 12% o nella diversa misura di giustizia, con conseguente condanna dell'Ente alle relative prestazioni di legge ed al rimborso delle spese legali.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita anche mediante l'audizione di testimoni e l'esperimento di CTU medico-legale, la causa viene trattata in modalità cartolare – e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Ctu medico-legale nominato (Dott. ) ha accertato i Persona_1
postumi della malattia professionale nel modo seguente:
“I postumi attuali sono suscettibili di una valutazione del danno esprimibile nella misura del 6-7% (sei-sette per cento) di riduzione dell'integrità psicofisica.”
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, apparendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Lo stesso Ctu ha accertato, con soddisfacente ed esauriente motivazione medico-legale (alla quale si rimanda per tutti i dettagli tecnici), che:
“Nel caso in esame il effettuando lavorazioni di Parte_1
movimentazione dei carichi in modo abituale e sistematico è soggetto ad andare incontro ad una discopatia, come in realtà si è verificato tanto da essere sottoposto ad intervento per ernia lombare L4-L5 nel 1992, inoltre, la presenza di radicolopatia alla EMG, come nel caso in esame, è significativamente predittiva di un nesso con l'attività lavorativa con conseguente ammissione all'indennizzo da parte dell'Ente assicuratore.
2 Non volendo considerare le protrusioni tabellate con automatismo della prestazione gli elementi raccolti sono comunque sufficienti ad affermare il rapporto di causa fra il lavoro e la discopatia rilevata nel corso della consulenza”.
Del resto l'istruttoria svolta – in ordine alle cui dichiarazioni testimoniali non emergono elementi dubitativi – ha dimostrato lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni eziologicamente connesse al quadro morboso sopra riferito.
In particolare, è emerso che il ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa anche per dieci ore al giorno, dal lunedì al sabato, eseguendo movimentazione manuale dei vari pezzi di carrozzeria di diversi pesi e misure, traverse di metallo e colonne, al fine di ancorare le auto ed i mezzi.
Inoltre, è stato accertato che tali beni e strumenti pesano non meno di 40-
50 chili ciascuno e che la loro movimentazione continua è necessaria al fine di poter eseguire le lavorazioni dovute (teste escusso all'udienza del 1 Tes_1
Luglio 2025).
Ne deriva che a deve riconoscersi una menomazione Parte_1 dell'integrità psico-fisica valutata nella misura del 6-7% (sei/sette per cento) e di conseguenza condannare l' alla corresponsione dei relativi benefici di CP_1 legge, comprensivi d'interessi legali, con decorso a partire dal momento della relativa domanda.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché eventualmente distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' . CP_1
Spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. DICHIARA il diritto di all'indennizzo per danno Parte_1 biologico in diretto nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta nel corso del tempo, nella misura del 6-7% (sei/sette per cento), e condanna l' alla CP_1
corresponsione in suo favore dei benefici di legge, da erogarsi con la indicata
3 misura e con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo;
2. CO l' a rimborsare in favore del procuratore CP_1 antistatario di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.500,00,per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto .
Spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 02/12/2025
Il giudice
Giorgio SP
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