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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1175/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. INES TRAVIA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Parte ricorrente, premesso di essere stata, in qualità di docente, alle dipendenze del con contratti a tempo Controparte_1 determinato durante gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e di non aver percepito la somma di
500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la pagina1 di 5
Carta elettronica del docente e, per l'effetto, condannare il CP_1 resistente al pagamento del contributo alla formazione di parte ricorrente. In via subordinata, ha chiesto la condanna del CP_1 al risarcimento del danno, pari nell'ammontare al beneficio perduto.
1.1.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
, ha chiesto il rigetto delle domande, fra l'altro contestando
[...] la permanenza attuale di parte ricorrente nel sistema scolastico.
2.- La domanda di esatto adempimento è infondata, non avendo parte ricorrente dato prova di essere attualmente inserita nel sistema scolastico.
3.- Nel merito si osserva che la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo e che i d.P.C.M. emanati per l'attuazione, nel confermare un tanto, hanno precisato che la somma di cui alla Carta verrà erogata ai docenti di ruolo “sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2 DPCM 32313/15) e che tra la platea dei destinatari vi sono anche “i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297
e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (DPCM 28 novembre 2016).
3.1.- Si osserva che alcuna giustificazione può sorreggere un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, così come chiarito dalla Corte di Giustizia
Europea con la sentenza n. 450/2022, la quale ha statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale
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docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
A tali conclusioni è, altresì, giunta la Corte di Cassazione, chiarendo che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. (C. 29961/2023) CP_1
Tenuto conto della finalità del beneficio, cioè quella di fornire durante l'intero anno scolastico uno strumento di formazione al docente, si reputa che il diritto al bonus debba riconoscersi anche a tutte le supplenze che siano equiparabili, sotto il profilo temporale e della continuità didattica, agli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.
4.- Per quanto attiene al momento in cui il diritto a fruire della
Carta si estingue, si osserva che, potendo la stessa essere utilizzata nell'arco di un biennio, è necessario adattare la nozione di cessazione del servizio – al quale l'art. 3, comma 2, DPCM 28.11.2016 riconnette l'effetto estintivo del diritto – al personale precario, che, pur avendo accesso alla Carta ex art. 15 DL 69/2023, potrebbe non vedersi attribuita alcuna supplenza nell'anno successivo rispetto a quello nel quale è sorto il diritto al beneficio, pur mantenendosi all'interno del sistema scolastico.
Pertanto, se per i docenti di ruolo si avrà estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente,
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l'effetto estintivo non si avrà all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
“Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane
l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno” (C.
29961/2023).
4.1.- Nell'ipotesi di specie, parte ricorrente ha dato atto di essere stato posto in pensione a decorrere dall'01.09.2024, dovendo, pertanto, rigettarsi la domanda di esatto adempimento proposta nei confronti del resistente. CP_1
5.- Rigettata la domanda di esatto adempimento, è necessario valutare quella di condanna del resistente al risarcimento del danno.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica. Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro. Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed
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entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.” (C. 29961/2023)
5.1.- Nel caso di specie, con riferimento alla domanda, formulata in via subordinata, di risarcimento del danno, parte ricorrente ha individuato due tipologie di pregiudizi alternativi ed incompatibili tra loro, rappresentando che “lo stesso ricorrente ha dovuto in tutti questi anni sostenere di tasca propria le spese per la formazione professionale, o, in subordine, a vedersi risarcito il danno per la compromissione della chance di sviluppo professionale da liquidarsi nella misura del valore della carta medesima”.
Non si comprende, pertanto, se il ricorrente lamenti un pregiudizio derivante dall'aver sostenuto una spesa pari a 500,00 euro annui per la propria formazione professionale ovvero se il danno sia derivato proprio dall'impossibilità di essersi formato nel corso degli anni scolastici oggetto di causa, con conseguente compromissione della chance di sviluppo professionale.
Il difetto di allegazione non può che riverberarsi in danno del ricorrente, dovendo essere rigettata la domanda di risarcimento del danno.
6.- Tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti.
P Q M
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Palmi, 03/03/2025
Il giudice
Luca Coppola
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