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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 05/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3188/2023 promossa da:
LE TE (CF [...]), difesa dall'Avv. PEROTA PAOLO
ATTRICE contro
AZIENDA SOCIO SANITARIA (ASST) DELLA VALLE OLONA (CF 03510190121), in persona del suo Direttore generale, difesa dall'Avv. FRASCA DOMENICO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) Previo accertamento e declaratoria della responsabilità sanitaria da malpractice dei medici e sanitari della Asst Valle Olona che ebbero in cura la ricorrente nella vicenda descritta in atti e, in ogni caso, della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, in persona del l.r.p.t.;
2) condannare l'ASST Valle Olona in persona del l.r.p.t, al risarcimento integrale di tutti i danni -patrimoniali e non - subiti dalla Sig. EN ET, e così al pagamento della somma risultante di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
3) Con rifusione integrale delle spese e onorari del presente giudizio, oltre a quelle relative alla mediazione obbligatoria nella misura di Euro 2.344 per onorari e 813,34 per spese anticipatorie.
* In via istruttoria : Ammettersi la prova per testi di cui alla memoria del 27/12/2023”.
Per parte convenuta
- NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente le domande tutte svolte dall'attrice nei confronti dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valle Olona, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate. pagina 1 di 5 - NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di responsabilità dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valle Olona voglia limitare il danno a quanto effettivamente provato ed accertato.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze legali.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.7.2023 ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. ET EN esponeva di essersi sottoposta in data 2.3.20218, presso l'Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, ad un intervento di tiroidectomia totale ad esito del quale, tuttavia, accusava la paralisi della corda vocale destra con conseguenti pesanti disturbi della fonazione e della deglutizione.
Attribuita tale lesione all'imperita esecuzione dell'intervento chirurgico, la ricorrente chiedeva la condanna dell'Azienda resistente al risarcimento del danno subito, che articolava in una voce di danno biologico da invalidità permanente nella misura del 20% e temporanea nonché in una voce di danno morale e di danno patrimoniale per spese mediche sostenute.
L'Azienda resistente si costituiva in giudizio negando ogni propria responsabilità per la lesione lamentata dalla ricorrente e contestando la quantificazione dei danni da questa fatta nel ricorso.
Il giudice della causa disponeva il mutamento del rito e l'applicazione del rito ordinario di cognizione, ritenendo che le difese delle parti fossero incompatibili con le forme del rito semplificate prescelte dalla ricorrente.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., il giudice istruttore disponeva c.t.u. medico-legale sul seguente quesito:
1) “esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti e compiuti tutti gli accertamenti che riterranno opportuni, descrivano i C.T.U. le prestazioni eseguite sulla persona della ricorrente presso la Struttura sanitaria convenuta;
descrivano i C.T.U. le condizioni di salute dell'attore prima dei fatti oggetto di causa, precisando le ragioni dei trattamenti medico-sanitari ricevuti, le patologie in atto, la correttezza della diagnosi formulata e l'indicazione dei trattamenti terapeutici;
2) dicano i CTU se le prestazioni mediche oggetto di causa costituivano interventi di “routine” o comunque di facile esecuzione, ovvero se comportavano la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà;
3) dicano i C.T.U. se nell'eseguire le prestazioni sono state osservate, nel caso concreto, dai sanitari della Struttura ospedaliera le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, nonché, in ogni caso, le regole di prudenza, perizia e diligenza imposte dall'arte medica;
4) verifichino, in particolare, i c.t.u. le cause dei postumi denunciati dall'attrice e la loro riferibilità causale ad errate manovre chirurgiche (o ad altri errati atti terapeutici); in caso di giudizio probabilistico, sarà argomentata e quantificata la probabilità di imputazione a ciascun fattore causale ipotizzato;
5) descrivano i C.T.U. le attuali condizioni di salute del periziando e, tenuto conto delle condizioni anteriori ai fatti per cui è causa, determinino in termini percentuali l'eventuale compromissione dell'integrità psico/fisica del preteso danneggiato;
6) indichino i C.T.U. la durata della temporanea inabilità, totale o parziale, alle ordinarie occupazioni che ne è derivata (cd biologico da temporanea);
pagina 2 di 5 7) dicano i C.T.U. se il riscontrato danno alla salute potrebbe essere in tutto o in parte emendato attraverso interventi terapeutici futuri, indicando i relativi costi per la loro esecuzione presso strutture pubbliche o private;
8) dicano infine i C.T.U. se le spese mediche documentate sono pertinenti e congrue;
9) tentino i c.t.u. la conciliazione tra le parti.
Acquisita la relazione di c.t.u. depositata in data 4.11.2024, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 5.3.2025.
***
L'azione di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente nel presente giudizio trova inquadramento nel disposto di cui all'art. 7, 1° comma, l. n. 24/2017 e di cui all'art. 1218 c.c., evocando la responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria convenuta per l'esatta esecuzione della prestazione sanitaria richiestale.
All'esito dell'istruttoria espletata emerge in modo chiaro la sussistenza della predetta responsabilità a carico della convenuta.
Nei giorni immediatamente successivi all'intervento chirurgico eseguito in elezione (tiroidectomia totale), secondo indicazioni terapeutiche che il cc.tt.uu. hanno definito corrette e adeguate al caso, comparivano i sintomi di ipomobilità della corda vocale destra e, nelle successive visite specialistiche eseguite, come pure accertato dai cc.tt.uu., si conclamava la lesione neurologica della corda vocale stessa.
Come argomentato nella relazione di c.t.u., tale lesione deve essere ascritta alla non sufficientemente attenta preservazione della derivazione nervosa nel corso dell'asportazione della ghiandola tiroidea e mentre va esclusa sia l'imputabilità dei sintomi lamentati dalla ricorrente, già all'indomani dell'intervento, agli esiti cicatriziali della ferita chirurgica (perché eccessivamente precoci) sia la qualificabilità della lesione stessa come complicanza tipica e accettabile dell'intervento eseguito. Quest'ultimo, di ordinaria difficoltà, può essere correttamente eseguito attraverso l'attenta identificazione e preservazione delle fibre nervose prossime all'organo interessato dall'asportazione e la lesione chirurgica, sebbene descritta in letteratura come possibile complicanza con ricorrenza statistica dell'1-2%, costituisce fatto prevedibile ed evitabile la cui invocazione non vale ad escludere o attenuare la responsabilità della Struttura sanitaria operante.
Inoltre, i cc.tt.uu. hanno escluso la ricorrenza, nel caso di specie, di quei fattori peggiorativi del quadro clinico tali da aumentare sensibilmente il rischio della lesione in questione.
Non può che concludersi per il riconoscimento, in assenza di prova liberatoria, della responsabilità della
Struttura per il danno iatrogeno lamentato dall'attrice.
Deve, dunque, procedersi alla liquidazione del danno.
La relazione di c.t.u. in atti quantifica il danno biologico da invalidità permanente nel 9% e il danno biologico da invalidità temporanea come segue: “inabilità temporanea parziale giorni 120, in relazione al periodo durante il quale venne praticato trattamento logopedico riabilitativo, di cui 60 giorni a parziale al 50% e 60 giorni al parziale al 25%”.
La quantificazione del danno da invalidità permanente, formulata dalla c.t.u., resiste alle osservazioni dei c.t. di parte attrice: occorre considerare le disfunzionalità lamentate dall'attrice al momento attuale e i cc.tt.uu. hanno evidenziato come i disturbi della fonazione e della deglutizione, alla luce dell'esame clinico diretto, siano da qualificarsi di entità lieve, non potendosi pertanto incrementare la percentuale assegnata.Nulla spetta a titolo di danno morale e di personalizzazione.
Premesso che il riconoscimento del danno morale quale voce di danno risarcibile non è frutto di un pagina 3 di 5 automatismo liquidatorio ma presuppone l'allegazione e prova di elementi fattuali sintomatici della sofferenza interiore del soggetto danneggiato, utili a fondare un ragionamento presuntivo che può essere alla base della liquidazione equitativa (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 30461 del 26/11/2024;
Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023), va rilevato come nel presente giudizio sia mancata l'allegazione di tali elementi presuntivi e si registri la mera enunciazione della sofferenza soggettiva subita dalla danneggiata che, tuttavia, è come tale insufficiente allo scopo. In proposito, il capitolo di prova dedotto dall'attrice sul punto risulta generico e valutativo, privo di riferimenti a fatti storici dai quali poter desumere l'effettività del preteso danno.
Anche con riguardo alla possibile personalizzazione del danno non patrimoniale, non sono stata allegate circostanza tali da evidenziare come, nel caso di specie, il danno alla salute, visto anche nella sua proiezione sulla vita di relazione della danneggiata, abbia avuto una dimensione maggiore di quella ordinariamente riconoscibile in presenza di lesioni della medesima natura ed entità.
In particolare, nulla autorizza a collegare i postumi riportati dalla danneggiata a causa della lesione subita al preteso mutamento o impedimento di progetti di vita (quali la maternità) come prospettato dall'attrice.
Conclusivamente, sulla scorta della Tabelle milanesi di liquidazione del danno aggiornate al 2024, il danno non patrimoniale subito dall'attrice va liquidato come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 31 anni Percentuale di invalidità permanente 9% Punto danno biologico € 2.438,24 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 Danno non patrimoniale risarcibile € 18.653,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00 Totale generale:
€ 23.828,00.
La somma liquidata ad oggi va devalutata al dì della stabilizzazione dei postumi (30.6.2025) secondo gli indici istat e quindi rivalutata fino ad oggi con aggiunta degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.
Vanno riconosciute le spese sostenute dall'attrice per l'importo di € 1.552,50, ritenute congrue dai cc.tt.uu.. tale voce di danno patrimoniale risulta conseguenza della lesione iatrogena sia con riguardo alle spese mediche in senso stretto sia con riguardo alle spese di perizia medico-legale di parte, atto difensivo congruo e giustificato.
Deve procedersi, ora, alla liquidazione delle spese di lite.
Va osservato che, in sede di tentativo di conciliazione effettuato dai cc.tt.uu., l'Azienda socio sanitaria convenuta aveva manifestato la propria disponibilità ad aderire alla proposta, proveniente dai medesimi c.t.u., di riconoscimento all'attrice della somma omnia di € 30.000,00, comprensiva delle spese di causa.
Invero, all'esito del giudizio, viene riconosciuta all'attrice una somma che può dirsi allineata all'offerta, tenendo conto del danno liquidato e delle spese di causa. Il rifiuto dell'attrice di aderire a tale proposta conciliativa si è rivelato ingiustificato e di ciò deve tenersi conto nella liquidazione delle spese. Non può addivenirsi alla compensazione delle spese di lite atteso che la convenuta ha resistito in giudizio negando radicalmente la propria responsabilità e manifestando disponibilità transattiva solo nell'avanzata fase istruttoria.
Pertanto, si devono riconoscere all'attrice i compensi relativi alla fase di studio e introduttiva nonché di trattazione e istruttoria (secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 rapportati al valore della condanna), con esclusione di quelli relativi alla fase decisoria, che il perfezionamento dell'accordo transattivo avrebbe potuto evitare.
pagina 4 di 5 Le spese di c.t.u., invece, restano definitivamente a carico della convenuta in quanto sono state rese necessarie proprio dalla negazione di ogni responsabilità della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 23.828,00, da devalutare al dì della stabilizzazione dei postumi (30.6.2025) secondo gli indici istat e quindi da rivalutare fino ad oggi con aggiunta degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate;
condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.552,50, oltre rivalutazione e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate da dì degli esborsi al saldo;
oltre interessi legali sulle somme liquidate ad oggi fino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica); pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. già liquidate.
Busto Arsizio, 5 aprile 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3188/2023 promossa da:
LE TE (CF [...]), difesa dall'Avv. PEROTA PAOLO
ATTRICE contro
AZIENDA SOCIO SANITARIA (ASST) DELLA VALLE OLONA (CF 03510190121), in persona del suo Direttore generale, difesa dall'Avv. FRASCA DOMENICO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) Previo accertamento e declaratoria della responsabilità sanitaria da malpractice dei medici e sanitari della Asst Valle Olona che ebbero in cura la ricorrente nella vicenda descritta in atti e, in ogni caso, della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, in persona del l.r.p.t.;
2) condannare l'ASST Valle Olona in persona del l.r.p.t, al risarcimento integrale di tutti i danni -patrimoniali e non - subiti dalla Sig. EN ET, e così al pagamento della somma risultante di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
3) Con rifusione integrale delle spese e onorari del presente giudizio, oltre a quelle relative alla mediazione obbligatoria nella misura di Euro 2.344 per onorari e 813,34 per spese anticipatorie.
* In via istruttoria : Ammettersi la prova per testi di cui alla memoria del 27/12/2023”.
Per parte convenuta
- NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente le domande tutte svolte dall'attrice nei confronti dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valle Olona, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate. pagina 1 di 5 - NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di responsabilità dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valle Olona voglia limitare il danno a quanto effettivamente provato ed accertato.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze legali.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.7.2023 ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. ET EN esponeva di essersi sottoposta in data 2.3.20218, presso l'Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, ad un intervento di tiroidectomia totale ad esito del quale, tuttavia, accusava la paralisi della corda vocale destra con conseguenti pesanti disturbi della fonazione e della deglutizione.
Attribuita tale lesione all'imperita esecuzione dell'intervento chirurgico, la ricorrente chiedeva la condanna dell'Azienda resistente al risarcimento del danno subito, che articolava in una voce di danno biologico da invalidità permanente nella misura del 20% e temporanea nonché in una voce di danno morale e di danno patrimoniale per spese mediche sostenute.
L'Azienda resistente si costituiva in giudizio negando ogni propria responsabilità per la lesione lamentata dalla ricorrente e contestando la quantificazione dei danni da questa fatta nel ricorso.
Il giudice della causa disponeva il mutamento del rito e l'applicazione del rito ordinario di cognizione, ritenendo che le difese delle parti fossero incompatibili con le forme del rito semplificate prescelte dalla ricorrente.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., il giudice istruttore disponeva c.t.u. medico-legale sul seguente quesito:
1) “esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti e compiuti tutti gli accertamenti che riterranno opportuni, descrivano i C.T.U. le prestazioni eseguite sulla persona della ricorrente presso la Struttura sanitaria convenuta;
descrivano i C.T.U. le condizioni di salute dell'attore prima dei fatti oggetto di causa, precisando le ragioni dei trattamenti medico-sanitari ricevuti, le patologie in atto, la correttezza della diagnosi formulata e l'indicazione dei trattamenti terapeutici;
2) dicano i CTU se le prestazioni mediche oggetto di causa costituivano interventi di “routine” o comunque di facile esecuzione, ovvero se comportavano la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà;
3) dicano i C.T.U. se nell'eseguire le prestazioni sono state osservate, nel caso concreto, dai sanitari della Struttura ospedaliera le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, nonché, in ogni caso, le regole di prudenza, perizia e diligenza imposte dall'arte medica;
4) verifichino, in particolare, i c.t.u. le cause dei postumi denunciati dall'attrice e la loro riferibilità causale ad errate manovre chirurgiche (o ad altri errati atti terapeutici); in caso di giudizio probabilistico, sarà argomentata e quantificata la probabilità di imputazione a ciascun fattore causale ipotizzato;
5) descrivano i C.T.U. le attuali condizioni di salute del periziando e, tenuto conto delle condizioni anteriori ai fatti per cui è causa, determinino in termini percentuali l'eventuale compromissione dell'integrità psico/fisica del preteso danneggiato;
6) indichino i C.T.U. la durata della temporanea inabilità, totale o parziale, alle ordinarie occupazioni che ne è derivata (cd biologico da temporanea);
pagina 2 di 5 7) dicano i C.T.U. se il riscontrato danno alla salute potrebbe essere in tutto o in parte emendato attraverso interventi terapeutici futuri, indicando i relativi costi per la loro esecuzione presso strutture pubbliche o private;
8) dicano infine i C.T.U. se le spese mediche documentate sono pertinenti e congrue;
9) tentino i c.t.u. la conciliazione tra le parti.
Acquisita la relazione di c.t.u. depositata in data 4.11.2024, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 5.3.2025.
***
L'azione di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente nel presente giudizio trova inquadramento nel disposto di cui all'art. 7, 1° comma, l. n. 24/2017 e di cui all'art. 1218 c.c., evocando la responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria convenuta per l'esatta esecuzione della prestazione sanitaria richiestale.
All'esito dell'istruttoria espletata emerge in modo chiaro la sussistenza della predetta responsabilità a carico della convenuta.
Nei giorni immediatamente successivi all'intervento chirurgico eseguito in elezione (tiroidectomia totale), secondo indicazioni terapeutiche che il cc.tt.uu. hanno definito corrette e adeguate al caso, comparivano i sintomi di ipomobilità della corda vocale destra e, nelle successive visite specialistiche eseguite, come pure accertato dai cc.tt.uu., si conclamava la lesione neurologica della corda vocale stessa.
Come argomentato nella relazione di c.t.u., tale lesione deve essere ascritta alla non sufficientemente attenta preservazione della derivazione nervosa nel corso dell'asportazione della ghiandola tiroidea e mentre va esclusa sia l'imputabilità dei sintomi lamentati dalla ricorrente, già all'indomani dell'intervento, agli esiti cicatriziali della ferita chirurgica (perché eccessivamente precoci) sia la qualificabilità della lesione stessa come complicanza tipica e accettabile dell'intervento eseguito. Quest'ultimo, di ordinaria difficoltà, può essere correttamente eseguito attraverso l'attenta identificazione e preservazione delle fibre nervose prossime all'organo interessato dall'asportazione e la lesione chirurgica, sebbene descritta in letteratura come possibile complicanza con ricorrenza statistica dell'1-2%, costituisce fatto prevedibile ed evitabile la cui invocazione non vale ad escludere o attenuare la responsabilità della Struttura sanitaria operante.
Inoltre, i cc.tt.uu. hanno escluso la ricorrenza, nel caso di specie, di quei fattori peggiorativi del quadro clinico tali da aumentare sensibilmente il rischio della lesione in questione.
Non può che concludersi per il riconoscimento, in assenza di prova liberatoria, della responsabilità della
Struttura per il danno iatrogeno lamentato dall'attrice.
Deve, dunque, procedersi alla liquidazione del danno.
La relazione di c.t.u. in atti quantifica il danno biologico da invalidità permanente nel 9% e il danno biologico da invalidità temporanea come segue: “inabilità temporanea parziale giorni 120, in relazione al periodo durante il quale venne praticato trattamento logopedico riabilitativo, di cui 60 giorni a parziale al 50% e 60 giorni al parziale al 25%”.
La quantificazione del danno da invalidità permanente, formulata dalla c.t.u., resiste alle osservazioni dei c.t. di parte attrice: occorre considerare le disfunzionalità lamentate dall'attrice al momento attuale e i cc.tt.uu. hanno evidenziato come i disturbi della fonazione e della deglutizione, alla luce dell'esame clinico diretto, siano da qualificarsi di entità lieve, non potendosi pertanto incrementare la percentuale assegnata.Nulla spetta a titolo di danno morale e di personalizzazione.
Premesso che il riconoscimento del danno morale quale voce di danno risarcibile non è frutto di un pagina 3 di 5 automatismo liquidatorio ma presuppone l'allegazione e prova di elementi fattuali sintomatici della sofferenza interiore del soggetto danneggiato, utili a fondare un ragionamento presuntivo che può essere alla base della liquidazione equitativa (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 30461 del 26/11/2024;
Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023), va rilevato come nel presente giudizio sia mancata l'allegazione di tali elementi presuntivi e si registri la mera enunciazione della sofferenza soggettiva subita dalla danneggiata che, tuttavia, è come tale insufficiente allo scopo. In proposito, il capitolo di prova dedotto dall'attrice sul punto risulta generico e valutativo, privo di riferimenti a fatti storici dai quali poter desumere l'effettività del preteso danno.
Anche con riguardo alla possibile personalizzazione del danno non patrimoniale, non sono stata allegate circostanza tali da evidenziare come, nel caso di specie, il danno alla salute, visto anche nella sua proiezione sulla vita di relazione della danneggiata, abbia avuto una dimensione maggiore di quella ordinariamente riconoscibile in presenza di lesioni della medesima natura ed entità.
In particolare, nulla autorizza a collegare i postumi riportati dalla danneggiata a causa della lesione subita al preteso mutamento o impedimento di progetti di vita (quali la maternità) come prospettato dall'attrice.
Conclusivamente, sulla scorta della Tabelle milanesi di liquidazione del danno aggiornate al 2024, il danno non patrimoniale subito dall'attrice va liquidato come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 31 anni Percentuale di invalidità permanente 9% Punto danno biologico € 2.438,24 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 Danno non patrimoniale risarcibile € 18.653,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00 Totale generale:
€ 23.828,00.
La somma liquidata ad oggi va devalutata al dì della stabilizzazione dei postumi (30.6.2025) secondo gli indici istat e quindi rivalutata fino ad oggi con aggiunta degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.
Vanno riconosciute le spese sostenute dall'attrice per l'importo di € 1.552,50, ritenute congrue dai cc.tt.uu.. tale voce di danno patrimoniale risulta conseguenza della lesione iatrogena sia con riguardo alle spese mediche in senso stretto sia con riguardo alle spese di perizia medico-legale di parte, atto difensivo congruo e giustificato.
Deve procedersi, ora, alla liquidazione delle spese di lite.
Va osservato che, in sede di tentativo di conciliazione effettuato dai cc.tt.uu., l'Azienda socio sanitaria convenuta aveva manifestato la propria disponibilità ad aderire alla proposta, proveniente dai medesimi c.t.u., di riconoscimento all'attrice della somma omnia di € 30.000,00, comprensiva delle spese di causa.
Invero, all'esito del giudizio, viene riconosciuta all'attrice una somma che può dirsi allineata all'offerta, tenendo conto del danno liquidato e delle spese di causa. Il rifiuto dell'attrice di aderire a tale proposta conciliativa si è rivelato ingiustificato e di ciò deve tenersi conto nella liquidazione delle spese. Non può addivenirsi alla compensazione delle spese di lite atteso che la convenuta ha resistito in giudizio negando radicalmente la propria responsabilità e manifestando disponibilità transattiva solo nell'avanzata fase istruttoria.
Pertanto, si devono riconoscere all'attrice i compensi relativi alla fase di studio e introduttiva nonché di trattazione e istruttoria (secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 rapportati al valore della condanna), con esclusione di quelli relativi alla fase decisoria, che il perfezionamento dell'accordo transattivo avrebbe potuto evitare.
pagina 4 di 5 Le spese di c.t.u., invece, restano definitivamente a carico della convenuta in quanto sono state rese necessarie proprio dalla negazione di ogni responsabilità della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 23.828,00, da devalutare al dì della stabilizzazione dei postumi (30.6.2025) secondo gli indici istat e quindi da rivalutare fino ad oggi con aggiunta degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate;
condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.552,50, oltre rivalutazione e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate da dì degli esborsi al saldo;
oltre interessi legali sulle somme liquidate ad oggi fino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica); pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. già liquidate.
Busto Arsizio, 5 aprile 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 5 di 5