Ordinanza cautelare 25 marzo 2021
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00657/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2021, proposto da
Lido degli Angeli Beach S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Porto Cesareo prot. n. 228 del 5 gennaio 2021, con cui il Responsabile del Settore VIII, Ufficio Demanio Marittimo, ha comunicato il diniego definitivo alle richieste prot. n. 2441 del 9 febbraio 2017 e prot. n. 16156 dell’8 luglio 2019 con le quali la Società odierna ricorrente aveva manifestato l’interesse per il Lotto 1_09 (prima Lotto 1_12) del PCC in itinere e chiesto l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione dello stesso;
- del preavviso di diniego prot. n. 31326 del 4 dicembre 2020;
- di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto, allo stato anche non conosciuto, con riserva di eventuali motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 aprile 2026 il dott. IO CA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
Con atto in data 23.2.2026 parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’accoglimento delle relative domande.
La natura formale della decisione giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON SC, Presidente
IO CA, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IO CA | ON SC |
IL SEGRETARIO