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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/05/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 617/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 617/2020 R.G. pendente
TRA in persona del l.r.p.t. (P. IVA: ), rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Romano Ciccone, presso lo studio del quale elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
(C.F.: , rappresentato e difeso, giusta procura in atti CP_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Luigi Arnone ed elettivamente domiciliato in Sala Consilina (Sa) alla via Trinità n. 337.
APPELLATO
NONCHÉ
DI (C.F.: ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 98/2020 del Giudice di Pace di Polla
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 98/2020 (R.G. n. 80/C/19) del 16.04.2020 con cui il Giudice di Pace di
Polla la aveva condannata, in solido con , al pagamento della somma residua di € Controparte_3
5.368,61 in favore di a titolo di risarcimento danni per le lesioni subite dallo stesso, CP_1
quale terzo trasportato, in occasione del sinistro avvenuto in data 30.09.2017, verso le ore 22:40 circa,
pagina 1 di 8 sulla nel Comune di Montesano sulla Marcellana, fraz. Arenabianca, oltre interessi legali dalla CP_4
data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo da calcolarsi sull'importo così come liquidato e spese del giudizio, chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare la nullità della sentenza, per le ragioni di diritto suesposte;
2. riformare integralmente/parzialmente nel merito e in diritto, per le ragioni tutte sopra argomentate, la sentenza di primo grado n. 90/20, del 16 aprile 2020, emessa dall'Ufficio del Giudice di pace di Polla, nella persona del Dott. Pasquale Dente e depositata in cancelleria in data 17/04//2020, relativamente al procedimento R.G. n. 80/C/19, con condanna alla ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
3. condannare – in ogni caso - l'appellato al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA, C.P.A. di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno dell'appello, parte attrice deduceva l'errata applicazione dell'art. 141 del D. Lgs. 209/2005 osservando che l'applicazione dello speciale rimedio dell'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'assicurazione del vettore, a prescindere dall'accertamento circa le concrete modalità del sinistro e la sua imputabilità soggettiva, ha come indefettibile presupposto l'avvenuto scontro tra due veicoli e lamentando che nel caso di specie il , quale terzo trasportato sul veicolo in proprietà di CP_1
e condotto da , riportava lesioni a causa non dello scontro tra due Controparte_3 Parte_2
veicoli, ma della perdita del controllo del veicolo provocata dall'avvallamento del manto stradale e culminata nello scontro contro un albero. Richiamava la giurisprudenza di legittimità sul punto e riteneva responsabile del fatto la P.A. per essere l'avvallamento del manto stradale la causa del sinistro.
Deduceva inoltre la nullità della CTU medico-legale espletata nel giudizio di primo grado per il mancato invio delle bozze dell'elaborato peritale nei termini concessi dal giudice e per il mancato deposito della consulenza nel termine stabilito dal giudice.
Alla luce di tali premesse, rassegnava le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.10.2020, si costituiva in giudizio CP_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della nuova eccezione di errata applicazione
[...] dell'art. 141 D. Lgs. 209/2005 ex art. 345 c.p.c. e dell'appello per acquiescenza ex art. 329 c.p.c. e per violazione dell'art. 342 comma 1 c.p.c. e, nel merito, instando per il rigetto dello stesso poiché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 26.10.2020 veniva dichiarata la contumacia di la quale, sebbene Controparte_3
ritualmente citata, non si era costituita in giudizio.
Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii anche per esigenze di ruolo, concessi i termini di cui all'art. 190
pagina 2 di 8 c.p.c. (60+20 giorni) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, viene decisa con sentenza dallo scrivente magistrato, frattanto subentrato nella titolarità del ruolo.
Preliminarmente, va confermata la contumacia di , non costituitasi in giudizio Controparte_3
sebbene regolarmente citata.
In via ulteriormente preliminare, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate ex art. 342 e 329 c.p.c. dalla parte appellata.
Quanto alla prima, occorre evidenziare che, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte
(cfr. da ultimo Cass. 1600/2024), l'art. 342 c.p.c., anche all'esito della sua nuova formulazione, non impone particolari formule sacramentali di impugnazione né l'obbligo di predisporre un progetto alternativo rispetto alla decisione impugnata e non modifica i criteri di ammissibilità dell'impugnazione, nel senso cioè che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Nel caso di specie, detti requisiti appaiono rispettati, avendo l'appellante sufficientemente indicato le parti della sentenza impugnate e i motivi di appello e, pertanto, consentito di percepire adeguatamente la richiesta di riforma della decisione così come le motivazioni poste a base della stessa.
Quanto alla seconda eccezione, vale rilevare che l'acquiescenza, qualora non si manifesti con una dichiarazione espressa di non voler impugnare la sentenza, presuppone un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare. Tale comportamento non può ritenersi sussistente nel caso di specie nel quale, secondo la prospettazione dell'appellato, la società appellante ha sempre manifestato la volontà di onorare il dispositivo della sentenza di primo grado, giammai comunicato ovvero fatto emergere la volontà di non pagare e di appellare e/o contestare la sentenza stessa ed anzi spontaneamente adempiuto effettuando il pagamento in favore del danneggiato. Posto che l'acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., non può essere ravvisata nel fatto che il soccombente abbia pagato il debito di cui alla sentenza esecutiva, ancorché senza espressa riserva d'impugnazione (cfr. Cass. n. 9075/2014), si ritiene necessario che, anche in caso di spontaneo adempimento di un provvedimento, la parte abbia posto in essere atti chiaramente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia e dai quali si possa desumere, in modo preciso e univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 2413/2018; n. 3934/2016; n.
5119/2004), non potendo, quindi, bastare un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell'immediato, dall'esistenza del suddetto provvedimento (peraltro provvisoriamente esecutivo), in una logica soggettiva di riduzione del pagina 3 di 8 pregiudizio, ma che non per questo escludono l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato di agire poi per l'eliminazione degli effetti del provvedimento stesso (cfr. Cass. S.U. n. 12339/2010).
Parimenti priva di pregio è poi la doglianza di inammissibilità della nuova eccezione di errata applicazione dell'art. 141 del D. Lgs. 209/2005 perché sollevata per la prima volta in appello.
A tal riguardo, si osserva anzitutto che l'appellante, eccependo la errata applicazione al caso di specie della citata norma del Codice delle Assicurazioni, ha proposto impugnazione avverso la qualificazione giuridica della domanda operata dal primo giudice.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudicato sulla qualificazione giuridica non si forma
“quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta. In questa ipotesi, in virtù del principio jura novit curia, è sempre consentito al giudice - anche in sede di legittimità - “valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione” della norma applicabile (ex multis, Sez. L, Sentenza
n. 6341 del 5.3.2019)”, precisando, in particolare, che la questione di quale sia la norma che debba essere applicata per stabilire le conseguenze di un determinato fatto illecito può essere prospettata per la prima volta in appello (cfr. Cass. n. 31330/2023; n. 9294//2015; n. 1920/1973; n. 1103/1964).
Ciò premesso, passando all'esame del merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
Col primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha applicato l'art. 141 Cod. Ass. pur in assenza dello scontro o quantomeno del coinvolgimento di (almeno) due veicoli nel sinistro ed ha ritenuto accertato l'an debeatur in quanto documentalmente provato che l'attore-odierno appellato, in data 30.9.2017, verso le ore 22:40 circa, si trovava in qualità di trasportato a bordo della Fiat Punto tg BH236DR di proprietà di e condotta da Controparte_3
e riportava lesioni in seguito al sinistro. In particolare, al fine di affermare la Parte_2 responsabilità della pubblica amministrazione, l'appellante ha eccepito che il terzo trasportato ha riportato lesioni a causa non dello scontro tra due veicoli, ma della perdita del controllo del veicolo sul quale viaggiava, provocata dall'avvallamento del manto stradale e culminata nello scontro contro un albero. Su tali premesse è stata richiesta la riforma della sentenza, con conseguente condanna alla ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione della stessa.
Orbene, va rilevato che il primo giudice, accogliendo la domanda proposta dall'attore ai sensi dell'art. 141 D. Lgs. 209/2005 e ritenendo accertato l'an debeatur sulla base della prova della qualità di terzo trasportato e del danno riportato in occasione del sinistro, ha sussunto la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 141 D. Lgs. 209/2005, sia pure senza richiamarlo espressamente.
pagina 4 di 8 Come noto, la norma in parola, rubricata “Risarcimento del terzo trasportato”, prevede che “Salva
l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.”
Come chiarito in giurisprudenza, l'azione diretta ivi prevista in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e, nell'ottica di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale, considerato soggetto debole, e di assicurargli una tutela rafforzata, gli consente di agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito, e senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (cfr. anche Corte Cost. nn. 205/2008; 440/2008; 191/2009). In specie, è stato precisato che la previsione dell'art. 141 cod. ass. non esaurisce la tutela del terzo trasportato, ma costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordinamento in favore del passeggero danneggiato, ossia l'azione ex artt. 2043 e 2054 c.c.
- concorrente con quella ex art. 1681 c.c. nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale
(cfr. Cass. n. 10629/1998 e succ. conf.) - e quella prevista dall'art. 144 cod. ass. (già riconosciuta dall'art. 18 l. n. 990/1969) nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Con specifico riguardo ai presupposti di operatività della norma de qua, oggetto di contestazione nel caso in esame, le Sezioni Unite della Cassazione, componendo un precedente contrasto interpretativo, hanno affermato che “la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”
(cfr. Cass., Sez. Un., n. 35318 del 30.11.2022). Difatti, l'intero meccanismo disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella pagina 5 di 8 del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno casualmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Ebbene, le considerazioni che precedono, dalle quali il Tribunale non ritiene di doversi discostare, conducono all'accoglimento del motivo di appello in esame.
Invero, pacifico e non contestato che nel sinistro oggetto di causa sia stato coinvolto il solo veicolo a bordo del quale viaggiava l'odierno appellato, che ha terminato la propria corsa contro un albero, difetta il presupposto per l'applicazione della norma di cui all'art. 141 D. Lgs. 209/2005 così come sopra delineato.
A questo punto, va ricordato che, come precisato in giurisprudenza, il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., non può limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma deve valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli. Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass.
(ad es. per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro) non può condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata (cfr. Cass. n. 35318/2022).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, ad avviso del giudicante, alla qualificazione della presente fattispecie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass. osta la circostanza che la responsabilità del conducente del veicolo non sia stata fatta valere, difettando dunque uno dei presupposti richiesti dalle norme de quibus.
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni innanzi svolte, va accolto il motivo di appello in esame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta da , che va, pertanto, condannato alla restituzione della somma ricevuta in CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
Resta assorbito l'ulteriore motivo di appello.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'appello comporta la riforma anche del capo sulle spese processuali della sentenza impugnata, atteso che, in base al principio di cui all'art.
pagina 6 di 8 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 1175/2017; n. 26985/2009).
L'oggetto della controversia, le oscillazioni giurisprudenziali e l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina di legge applicabile, nonché il recente intervento di nomofilassi della Suprema Corte costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che impongono la compensazione fra tutte le parti in causa delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà. La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, ai valori medi ed esclusa, con riferimento al presente grado di giudizio, la fase istruttoria, in quanto in concreto non tenutasi. Occorre inoltre precisare che nulla va disposto con riferimento alle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di rimasta contumace. Ed invero, la Controparte_3
condanna alle spese, avendo il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. civ., sez. VI,
19/06/2018, n. 16174).
Le spese della CTU disposta in primo grado, liquidate separatamente, seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 98/2020 del Giudice di Pace di
Polla, rigetta la domanda proposta da;
CP_1
- condanna alla restituzione, in favore di di tutto quanto CP_1 Parte_1
dalla stessa pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
- compensa per metà le spese di lite del giudizio di primo grado fra tutte le parti, condannando al pagamento, in favore di e di , CP_1 Parte_1 Controparte_3
della residua parte, che liquida in € 1.045,00 ciascuno per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con diritto dell'avv. Romano Ciccone all'attribuzione diretta, in quanto dichiaratosi antistatario;
pagina 7 di 8 - compensa per metà le spese di lite del presente grado giudizio fra le parti costituite e condanna al pagamento, in favore di della residua parte, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con diritto dell'avv. Romano Ciccone all'attribuzione diretta, in quanto dichiaratosi antistatario;
- nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio in favore di , Controparte_3
appellata contumace;
- pone le spese della C.T.U. espletata in primo grado definitivamente a carico di . CP_1
Così deciso in Lagonegro in data 20/05/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 617/2020 R.G. pendente
TRA in persona del l.r.p.t. (P. IVA: ), rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Romano Ciccone, presso lo studio del quale elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
(C.F.: , rappresentato e difeso, giusta procura in atti CP_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Luigi Arnone ed elettivamente domiciliato in Sala Consilina (Sa) alla via Trinità n. 337.
APPELLATO
NONCHÉ
DI (C.F.: ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 98/2020 del Giudice di Pace di Polla
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 98/2020 (R.G. n. 80/C/19) del 16.04.2020 con cui il Giudice di Pace di
Polla la aveva condannata, in solido con , al pagamento della somma residua di € Controparte_3
5.368,61 in favore di a titolo di risarcimento danni per le lesioni subite dallo stesso, CP_1
quale terzo trasportato, in occasione del sinistro avvenuto in data 30.09.2017, verso le ore 22:40 circa,
pagina 1 di 8 sulla nel Comune di Montesano sulla Marcellana, fraz. Arenabianca, oltre interessi legali dalla CP_4
data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo da calcolarsi sull'importo così come liquidato e spese del giudizio, chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare la nullità della sentenza, per le ragioni di diritto suesposte;
2. riformare integralmente/parzialmente nel merito e in diritto, per le ragioni tutte sopra argomentate, la sentenza di primo grado n. 90/20, del 16 aprile 2020, emessa dall'Ufficio del Giudice di pace di Polla, nella persona del Dott. Pasquale Dente e depositata in cancelleria in data 17/04//2020, relativamente al procedimento R.G. n. 80/C/19, con condanna alla ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
3. condannare – in ogni caso - l'appellato al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA, C.P.A. di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno dell'appello, parte attrice deduceva l'errata applicazione dell'art. 141 del D. Lgs. 209/2005 osservando che l'applicazione dello speciale rimedio dell'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'assicurazione del vettore, a prescindere dall'accertamento circa le concrete modalità del sinistro e la sua imputabilità soggettiva, ha come indefettibile presupposto l'avvenuto scontro tra due veicoli e lamentando che nel caso di specie il , quale terzo trasportato sul veicolo in proprietà di CP_1
e condotto da , riportava lesioni a causa non dello scontro tra due Controparte_3 Parte_2
veicoli, ma della perdita del controllo del veicolo provocata dall'avvallamento del manto stradale e culminata nello scontro contro un albero. Richiamava la giurisprudenza di legittimità sul punto e riteneva responsabile del fatto la P.A. per essere l'avvallamento del manto stradale la causa del sinistro.
Deduceva inoltre la nullità della CTU medico-legale espletata nel giudizio di primo grado per il mancato invio delle bozze dell'elaborato peritale nei termini concessi dal giudice e per il mancato deposito della consulenza nel termine stabilito dal giudice.
Alla luce di tali premesse, rassegnava le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.10.2020, si costituiva in giudizio CP_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della nuova eccezione di errata applicazione
[...] dell'art. 141 D. Lgs. 209/2005 ex art. 345 c.p.c. e dell'appello per acquiescenza ex art. 329 c.p.c. e per violazione dell'art. 342 comma 1 c.p.c. e, nel merito, instando per il rigetto dello stesso poiché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 26.10.2020 veniva dichiarata la contumacia di la quale, sebbene Controparte_3
ritualmente citata, non si era costituita in giudizio.
Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii anche per esigenze di ruolo, concessi i termini di cui all'art. 190
pagina 2 di 8 c.p.c. (60+20 giorni) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, viene decisa con sentenza dallo scrivente magistrato, frattanto subentrato nella titolarità del ruolo.
Preliminarmente, va confermata la contumacia di , non costituitasi in giudizio Controparte_3
sebbene regolarmente citata.
In via ulteriormente preliminare, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate ex art. 342 e 329 c.p.c. dalla parte appellata.
Quanto alla prima, occorre evidenziare che, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte
(cfr. da ultimo Cass. 1600/2024), l'art. 342 c.p.c., anche all'esito della sua nuova formulazione, non impone particolari formule sacramentali di impugnazione né l'obbligo di predisporre un progetto alternativo rispetto alla decisione impugnata e non modifica i criteri di ammissibilità dell'impugnazione, nel senso cioè che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Nel caso di specie, detti requisiti appaiono rispettati, avendo l'appellante sufficientemente indicato le parti della sentenza impugnate e i motivi di appello e, pertanto, consentito di percepire adeguatamente la richiesta di riforma della decisione così come le motivazioni poste a base della stessa.
Quanto alla seconda eccezione, vale rilevare che l'acquiescenza, qualora non si manifesti con una dichiarazione espressa di non voler impugnare la sentenza, presuppone un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare. Tale comportamento non può ritenersi sussistente nel caso di specie nel quale, secondo la prospettazione dell'appellato, la società appellante ha sempre manifestato la volontà di onorare il dispositivo della sentenza di primo grado, giammai comunicato ovvero fatto emergere la volontà di non pagare e di appellare e/o contestare la sentenza stessa ed anzi spontaneamente adempiuto effettuando il pagamento in favore del danneggiato. Posto che l'acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., non può essere ravvisata nel fatto che il soccombente abbia pagato il debito di cui alla sentenza esecutiva, ancorché senza espressa riserva d'impugnazione (cfr. Cass. n. 9075/2014), si ritiene necessario che, anche in caso di spontaneo adempimento di un provvedimento, la parte abbia posto in essere atti chiaramente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia e dai quali si possa desumere, in modo preciso e univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 2413/2018; n. 3934/2016; n.
5119/2004), non potendo, quindi, bastare un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell'immediato, dall'esistenza del suddetto provvedimento (peraltro provvisoriamente esecutivo), in una logica soggettiva di riduzione del pagina 3 di 8 pregiudizio, ma che non per questo escludono l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato di agire poi per l'eliminazione degli effetti del provvedimento stesso (cfr. Cass. S.U. n. 12339/2010).
Parimenti priva di pregio è poi la doglianza di inammissibilità della nuova eccezione di errata applicazione dell'art. 141 del D. Lgs. 209/2005 perché sollevata per la prima volta in appello.
A tal riguardo, si osserva anzitutto che l'appellante, eccependo la errata applicazione al caso di specie della citata norma del Codice delle Assicurazioni, ha proposto impugnazione avverso la qualificazione giuridica della domanda operata dal primo giudice.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudicato sulla qualificazione giuridica non si forma
“quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta. In questa ipotesi, in virtù del principio jura novit curia, è sempre consentito al giudice - anche in sede di legittimità - “valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione” della norma applicabile (ex multis, Sez. L, Sentenza
n. 6341 del 5.3.2019)”, precisando, in particolare, che la questione di quale sia la norma che debba essere applicata per stabilire le conseguenze di un determinato fatto illecito può essere prospettata per la prima volta in appello (cfr. Cass. n. 31330/2023; n. 9294//2015; n. 1920/1973; n. 1103/1964).
Ciò premesso, passando all'esame del merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
Col primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha applicato l'art. 141 Cod. Ass. pur in assenza dello scontro o quantomeno del coinvolgimento di (almeno) due veicoli nel sinistro ed ha ritenuto accertato l'an debeatur in quanto documentalmente provato che l'attore-odierno appellato, in data 30.9.2017, verso le ore 22:40 circa, si trovava in qualità di trasportato a bordo della Fiat Punto tg BH236DR di proprietà di e condotta da Controparte_3
e riportava lesioni in seguito al sinistro. In particolare, al fine di affermare la Parte_2 responsabilità della pubblica amministrazione, l'appellante ha eccepito che il terzo trasportato ha riportato lesioni a causa non dello scontro tra due veicoli, ma della perdita del controllo del veicolo sul quale viaggiava, provocata dall'avvallamento del manto stradale e culminata nello scontro contro un albero. Su tali premesse è stata richiesta la riforma della sentenza, con conseguente condanna alla ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione della stessa.
Orbene, va rilevato che il primo giudice, accogliendo la domanda proposta dall'attore ai sensi dell'art. 141 D. Lgs. 209/2005 e ritenendo accertato l'an debeatur sulla base della prova della qualità di terzo trasportato e del danno riportato in occasione del sinistro, ha sussunto la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 141 D. Lgs. 209/2005, sia pure senza richiamarlo espressamente.
pagina 4 di 8 Come noto, la norma in parola, rubricata “Risarcimento del terzo trasportato”, prevede che “Salva
l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.”
Come chiarito in giurisprudenza, l'azione diretta ivi prevista in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e, nell'ottica di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale, considerato soggetto debole, e di assicurargli una tutela rafforzata, gli consente di agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito, e senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (cfr. anche Corte Cost. nn. 205/2008; 440/2008; 191/2009). In specie, è stato precisato che la previsione dell'art. 141 cod. ass. non esaurisce la tutela del terzo trasportato, ma costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordinamento in favore del passeggero danneggiato, ossia l'azione ex artt. 2043 e 2054 c.c.
- concorrente con quella ex art. 1681 c.c. nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale
(cfr. Cass. n. 10629/1998 e succ. conf.) - e quella prevista dall'art. 144 cod. ass. (già riconosciuta dall'art. 18 l. n. 990/1969) nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Con specifico riguardo ai presupposti di operatività della norma de qua, oggetto di contestazione nel caso in esame, le Sezioni Unite della Cassazione, componendo un precedente contrasto interpretativo, hanno affermato che “la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”
(cfr. Cass., Sez. Un., n. 35318 del 30.11.2022). Difatti, l'intero meccanismo disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella pagina 5 di 8 del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno casualmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Ebbene, le considerazioni che precedono, dalle quali il Tribunale non ritiene di doversi discostare, conducono all'accoglimento del motivo di appello in esame.
Invero, pacifico e non contestato che nel sinistro oggetto di causa sia stato coinvolto il solo veicolo a bordo del quale viaggiava l'odierno appellato, che ha terminato la propria corsa contro un albero, difetta il presupposto per l'applicazione della norma di cui all'art. 141 D. Lgs. 209/2005 così come sopra delineato.
A questo punto, va ricordato che, come precisato in giurisprudenza, il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., non può limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma deve valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli. Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass.
(ad es. per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro) non può condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata (cfr. Cass. n. 35318/2022).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, ad avviso del giudicante, alla qualificazione della presente fattispecie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass. osta la circostanza che la responsabilità del conducente del veicolo non sia stata fatta valere, difettando dunque uno dei presupposti richiesti dalle norme de quibus.
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni innanzi svolte, va accolto il motivo di appello in esame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta da , che va, pertanto, condannato alla restituzione della somma ricevuta in CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
Resta assorbito l'ulteriore motivo di appello.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'appello comporta la riforma anche del capo sulle spese processuali della sentenza impugnata, atteso che, in base al principio di cui all'art.
pagina 6 di 8 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 1175/2017; n. 26985/2009).
L'oggetto della controversia, le oscillazioni giurisprudenziali e l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina di legge applicabile, nonché il recente intervento di nomofilassi della Suprema Corte costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che impongono la compensazione fra tutte le parti in causa delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà. La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, ai valori medi ed esclusa, con riferimento al presente grado di giudizio, la fase istruttoria, in quanto in concreto non tenutasi. Occorre inoltre precisare che nulla va disposto con riferimento alle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di rimasta contumace. Ed invero, la Controparte_3
condanna alle spese, avendo il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. civ., sez. VI,
19/06/2018, n. 16174).
Le spese della CTU disposta in primo grado, liquidate separatamente, seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 98/2020 del Giudice di Pace di
Polla, rigetta la domanda proposta da;
CP_1
- condanna alla restituzione, in favore di di tutto quanto CP_1 Parte_1
dalla stessa pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
- compensa per metà le spese di lite del giudizio di primo grado fra tutte le parti, condannando al pagamento, in favore di e di , CP_1 Parte_1 Controparte_3
della residua parte, che liquida in € 1.045,00 ciascuno per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con diritto dell'avv. Romano Ciccone all'attribuzione diretta, in quanto dichiaratosi antistatario;
pagina 7 di 8 - compensa per metà le spese di lite del presente grado giudizio fra le parti costituite e condanna al pagamento, in favore di della residua parte, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con diritto dell'avv. Romano Ciccone all'attribuzione diretta, in quanto dichiaratosi antistatario;
- nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio in favore di , Controparte_3
appellata contumace;
- pone le spese della C.T.U. espletata in primo grado definitivamente a carico di . CP_1
Così deciso in Lagonegro in data 20/05/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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