Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2901/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2901/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv. CRISTINA MONTINI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Faenza (RA), via Volta n. 5/4
E da
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. CRISTINA MONTINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Faenza (RA), via Volta n. 5/4
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 23.07.2024.
In data 08.08.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 6
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 28.06.2024, e Parte_1 [...] adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a Faenza in data 04.10.1998 Parte_2 matrimonio concordatario, che veniva trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune all'atto n. 119, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 1998, optando per il regime di separazione dei beni, che dall'unione coniugale erano nati a Lugo i figli in data 05.11.2003, economicamente Per_1 autosufficiente, in data 22.05.2006 e in data 01.10.2007 e di aver fissato la dimora Per_2 Per_3 coniugale presso un immobile, sito a Faenza (RA), via Angelo Lapi n. 15/A, di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
Le parti deducevano altresì che la sig.ra lavora in qualità di barista con contratto a tempo Parte_2 parziale di trenta ore settimanali mentre il sig. svolge a tempo pieno l'attività di Parte_1 commerciante ed è proprietario, oltre alla casa familiare, di altri sei immobili ubicati nel Comune di
Faenza, percependo redditi derivanti dalla locazione degli stessi, e che i loro rapporti si erano deteriorati per reciproca incompatibilità di carattere, tanto che già da qualche tempo vivevano in due distinte abitazioni.
I sigg.ri e chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione Parte_1 Parte_2 dell'udienza di comparizione delle parti e sua sostituzione con il deposito di note di trattazione scritta, di omologare la separazione consensuale alle seguenti condizioni: “1) I coniugi e Parte_1 vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno, senza interferenze Parte_2 dell'uno o dell'altra nella rispettiva vita privata, impegnandosi a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
2) La casa coniugale, con relativa pertinenza, ubicata a Faenza (RA) Via Angelo Lapi n.15/A, di proprietà esclusiva del Sig. viene assegnata allo stesso, il quale continuerà a Parte_1 viverci e mantenervi la residenza unitamente ai tre figli , e . Per_1 Per_2 Per_3
3) I mobili, gli arredi e suppellettili resteranno presso la casa coniugale.
4) La Sig.ra col consenso del marito, ha già lasciato la casa coniugale, portando con Parte_2 sé i suoi effetti personali, trasferendosi provvisoriamente nell'abitazione della di lei madre, in attesa di reperire un proprio alloggio e provvederà al più presto a trasferire la sua residenza al di fuori della casa coniugale.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
5) La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, mentre nessun Persona_4 provvedimento in ordine all'affidamento si rende necessario nei confronti degli altri figli
[...]
e in quanto attualmente maggiorenni. I genitori si impegnano ad assumere Per_5 Persona_6 di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse concernenti l'educazione, la salute e l'istruzione della figlia minore , tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e Per_3 aspirazioni. I genitori si impegnano a collaborare affinché l'affidamento condiviso sia reale e nel concreto finalizzato alle esigenze di ordine affettivo e psicologico della figlia minore, evitando tra loro tensioni e contrasti che ne escluderebbero l'applicazione.
pagina 2 di 6 6) La figlia minore sarà collocata presso il padre, mantenendo la residenza con lo Persona_4 stesso.
Anche gli altri due figli e (entrambi maggiorenni) resteranno a vivere con il padre, per Per_1 Per_2 loro scelta.
7) Tenuto conto dell'età della figlia minorenne , ormai prossima alla maggiore età, la madre Per_3 potrà vederla e tenerla con sé liberamente, quando vorrà, previo accordo con la stessa e tenuto conto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
8) Per quanto concerne le festività natalizie e quelle pasquali, si seguirà il criterio dell'alternanza e dunque la figlia minorenne trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'angelo.
9) Ciascun genitore trascorrerà inoltre un periodo esclusivo di due settimane, anche non consecutive, con la figlia durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori con congruo anticipo.
10) Per espresso accordo tra le Parti, che tiene conto della differenza reddituale tra i genitori e dell'assegnazione della casa coniugale al marito, il Sig. si farà interamente Parte_1 carico delle spese che occorrono per il mantenimento ordinario della figlia minore e del figlio Per_3 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, (importo che, sebbene non versato Per_2 direttamente da un coniuge all'altro, si reputa equo stimare in euro 200,00 mensili per ciascun figlio non ancora autonomo, per un totale di euro 400,00), mentre la madre, economicamente più svantaggiata, contribuirà al loro mantenimento tramite apporto di compiti domestici e di cura.
11) Il Sig. si farà altresì interamente carico delle spese straordinarie necessarie Parte_1 per i figli e , sostenendo, senza alcun diritto di ripetizione verso la madre, tutte quelle Per_3 Per_2 individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna e che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistono in: spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola, rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci, interventi chirurgici, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie;
cicli di psicoterapia e logopedia); spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
12) Le detrazioni fiscali spetteranno interamente al Sig. . L'assegno unico e/o Parte_1 altro beneficio fiscale, se dovuto, verrà percepito al 100% dal Sig. . Parte_1
13) I genitori si rilasciano fin da ora reciproco assenso alla richiesta e al rinnovo del passaporto per sé e per la figlia minore , dichiarando ciascuno la propria disponibilità a sottoscrivere Persona_4 in qualsiasi momento, ed a semplice richiesta, le relative autorizzazioni amministrative.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
14) I coniugi manterranno l'intestazione esclusiva dei rispettivi conti correnti bancari ad oggi esistenti.
15) I coniugi si danno atto di aver quantificato forfettariamente il valore economico della quota spettante alla Sig.ra per i mobili, arredi e suppellettili, acquistati anche dalla Parte_2 medesima e lasciati nella casa coniugale, nella misura di € 20.000,00= (euro ventimila/00), che il Sig.
pagina 3 di 6 si impegna a versare alla Sig.ra in due tranches, la prima di € Parte_1 Parte_2
10.000,00= (euro diecimila/00) entro e non oltre il 31.12.2024 e la seconda di € 10.000,00= (euro diecimila/00) entro e non oltre il 31.12.2025.
16) L'autovettura Mini Countryman Ukl-X targata FA441SS, nonché il motoveicolo Ducati BA 00 AA targato EY17699, intestati al Sig. resteranno nella sua esclusiva proprietà e Parte_1 disponibilità.
17) In virtù degli accordi intervenuti tra i coniugi per la separazione, onde regolare tutti gli aspetti anche economici della loro pregressa convivenza, la Sig.ra si obbliga a trasferire al Parte_2
Sig. che accetta, la proprietà dell'autovettura marca: Volkswagen, tipo: Parte_1 [...]
denominazione commerciale: Tiguan, numero di CodiceFiscale_3 identificazione targata FS559TE, attualmente a lei intestata. Tale passaggio CodiceFiscale_4 avverrà senza alcun conguaglio né versamento di corrispettivo da parte del Sig. Parte_1 alla Sig.ra entro e non oltre 60 giorni dalla omologazione della separazione. Le Parte_2 spese necessarie alla formalizzazione di tale passaggio di proprietà saranno interamente a carico del
Sig. mentre la Sig.ra si presterà a tutte le formalità e/o alla Parte_1 Parte_2 consegna dei documenti a ciò necessari, a semplice ed informale richiesta del marito. Per il trasferimento, le Parti chiederanno l'esenzione dal pagamento dei tributi, IPT e imposta di bollo, ai sensi dell'art. 19 Legge 06.03.1987 n. 74, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 176 del
15.04.1992 e n. 154 del 10.05.1999 e come da circolari n. 6 del 11.02.2000 Direzione Generale
Entrate Lombardia, n. 49/E del 16.03.2000 Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate e
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione.
18) Il Sig. si obbliga a versare alla moglie, a titolo di ausilio temporaneo per le Parte_1 spese del nuovo alloggio della Sig.ra e del suo allestimento, la somma mensile Parte_2 forfettaria di € 200,00= (euro duecento/00), che le verrà versata il primo giorno di ogni mese, a decorrere dal 01.07.2024, e per 18 mensilità, dunque fino al 01.12.2025. Tale importo non deve intendersi quale contributo al mantenimento a favore della Sig.ra economicamente Parte_2 autosufficiente.
19) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto nessun assegno l'un coniuge verserà all'altro a titolo di mantenimento. 20) Con l'integrale adempimento degli impegni assunti, le parti si danno reciprocamente atto di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione e di aver regolato, con il presente accordo, ogni rapporto patrimoniale e finanziario tra loro intercorrente.
21) L'efficacia delle clausole di cui al presente atto è immediata al momento della sua sottoscrizione”.
Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49. c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto emesso in data 16.07.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 27.11.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51
c.p.c..
pagina 4 di 6 In data 08.08.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Nelle note scritte depositate telematicamente in data 23.07.2024, con in allegato le dichiarazioni sottoscritte personalmente dai coniugi ove gli stessi confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, la difesa delle parti insisteva per l'omologa della separazione alle condizioni concordate.
Con ordinanza emessa in data 23.01.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali, con particolare riferimento alla volontà chiaramente manifestata dalle parti e alla separazione di fatto già in essere, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alle pronunce accessorie, non vi sono motivi ostativi all'omologazione delle condizioni contenute nel ricorso ai punti nn. 1-13, in quanto le medesime non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse della figlia minore e, relativamente al Per_7 mantenimento, a quello del figlio maggiorenne . Per_2
Il Collegio prende invece atto degli accordi riguardanti la regolamentazione dei rapporti economico- patrimoniali tra le parti confluiti nelle condizioni nn. 14-21.
Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970
e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
Nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite stante il carattere non definitivo della presente sentenza e l'inoperatività del principio di soccombenza in ragione della presentazione di un ricorso congiunto.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
14.04.1970, e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Faenza in Parte_2 data 04.10.1998, con atto trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 119,
p. 2, s. A, ufficio 1, dell'anno 1998;
- OMOLOGA le condizioni nn.
1-13 del ricorso;
- PRENDE ATTO degli accordi confluiti nelle condizioni nn. 14-21 del ricorso;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata in atti dalle parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 16.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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