Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 6130/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 6130/2018 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
3094/2018 emessa dal Tribunale di SMCV in data 19.10.2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
RUBBO BALDOINO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA
ROBERTO D'ANGIO' N. 40 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTONE Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCA ANDREA e dell'avv. PARLATO LUCIO ( ) VIA C.F._2
TOLEDO, 256 80134 NAPOLI;
( ) VIA Parte_2 C.F._3
TOLEDO 256 C/O AVV. LUCIO PARLATO NAPOLI
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
pagina 1 di 12
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di , con atto notificato in data 06.11.2012 alla , la Parte_1 Controparte_1
conveniva innanzi al Tribunale di SMCV e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) dichiararsi fondata in fatto e in diritto la domanda attorea e pertanto affermare la responsabilità di “ ” nella produzione di tutti i danni di cui in Controparte_1
narrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., sia per il danno patrimoniale subito dall'attore consistente in lucro cessante e danno emergente dovuto alla perdita dell'affare, sia in relazione alla lesione al proprio diritto all'immagine e all'onore; che in relazione a tutti i danni non patrimoniali di natura esistenziale subiti. 2) Condannarsi per l'effetto il convenuto, per la causale esposta in narrativa, al pronto e immediato pagamento, in favore dell'istante ed a titolo di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, anche in forma equitativa della somma come da documentazione, che si esibisce, o di quella che sarà determinata in corso di causa secondo la stima da effettuarsi, che sin d'ora si richiede, e comunque non inferiore ad € 110.000,00
(centodiecimila/00) oltre interessi, rivalutazione monetaria del credito fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, oltre spese generali, IVA e CIPA, come per legge (…) 3) Condannarsi per effetto dell'art. 96 co. 1 c.p.c. la Convenuta
Società per la malafede e la colpa grave della che pur riconoscendo CP_1
l'errore non provvedeva diligentemente a risarcire l'attore e preferiva resistere al giudizio pur nella consapevolezza del proprio torto. In subordine si chiede la condanna ulteriore ex art. 96 co. 3 c.p.c.”.
Si costituiva la in data 25 gennaio 2013 e chiedeva, in via principale, il CP_1
respingimento di tutte le domande formulate dal , ed in via subordinata, la Pt_1
limitazione del chiesto risarcimento alle sole somme effettivamente corrisposte dal
[...]
al . Pt_1 Pt_3
pagina 2 di 12 In data 19 ottobre 2018, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così decideva: “
1.in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 5.000,00 oltre gli interessi al saggio legale dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
2. rigetta le ulteriori domande proposte;
3.compensa per due terzi le spese di lite tra le parti e condanna parte convenuta alla rifusione in favore dell'attore del residuo, che liquida in € 153,00 per spese ed € 1.324,00 per onorari, oltre spese generali, cap e iva come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Con Atto di citazione in appello notificato in data 10 dicembre 2018, Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) accogliere l'appello e in riforma della impugnata sentenza, condannare, per l'effetto, la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore dell'appellante della ulteriore Parte_1
somma di €. 8.000,00 o in quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa e che il Giudicante riterrà secondo giustizia liquidare, oltre la rivalutazione monetaria
(da determinarsi secondo indici ISTAT) ed interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo. Il tutto, comunque, entro e non oltre il limite di Euro 26.000,00; B) condannare l'appellata in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore dell'appellante, dell'intero delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre Magg. 15 %, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone;
C) in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata relativamente alla compensazione per due terzi delle spese di lite di primo grado, condannare la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante “pro tempore”, al pagamento in favore dell'appellante della ulteriore somma di €. 16,66, quale un terzo delle spese di giudizio vive di primo grado o in quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa e che il Giudicante riterrà secondo giustizia liquidare, oltre la rivalutazione monetaria (da determinarsi secondo indici ISTAT) ed interessi legali dalla data della pronuncia di primo grado al soddisfo,
pagina 3 di 12 con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone;
D) in via subordinata, per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, sussistendone i presupposti di legge”.
La si costituiva nel giudizio d'appello, chiedendo l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 348bis c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito in via principale, respingere tutte le domande formulate dal di rubbo nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni CP_1
esposte in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi
(compresi diritti ed onorari, iva e 4% c.p.a.)”.
Nelle more, decedeva. Con “Comparsa di intervento volontario” Parte_1
depositata in data 16 aprile 2019, e , Controparte_2 CP_3 CP_4
nella qualità di eredi di , intervenivano, ex art. 110 c.p.c., nel presente Parte_1
grado di giudizio, riportandosi all'atto di appello notificato e chiedendo l'accoglimento delle medesime conclusioni ivi contenute.
La Corte, all'udienza del 20.02.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla difesa della parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva
pagina 4 di 12 una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081). In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con chiarezza le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello. Anche la paventata inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. deve essere esclusa, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto. Secondo la norma in questione, infatti, il giudice d'appello è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Se l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, secondo la previsione di cui all'art. 348 ter c.p.c. La disposizione prevede quindi che la dichiarazione d'inammissibilità avvenga non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c.. Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che ha seguito l'ordinario iter processuale e per il quale è stato espletato un ulteriore approfondimento istruttorio, appare chiaro come il filtro dell'inammissibilità sia stato già chiaramente superato positivamente dal
Giudicante, essendo quindi la causa meritevole di essere scrutinata nel merito.
pagina 5 di 12 Venendo al merito, rileva la Corte che l'appellante fonda il gravame su quattro motivi:
1) erronea applicazione dell'art. 1385 cc insufficiente motivazione;
2) errata valutazione di quanto allegato e provato sul danno non patrimoniale;
3) errata compensazione parziale per due terzi delle spese-insufficiente ed erronea motivazione;
4) erronea valutazione della documentazione prodotta dalla difesa dell'attore sulle spese vive di giudizio sostenute-omessa motivazione.
Alcuna censura risulta formulata in ordine al rigetto della domanda risarcitoria nella misura eccedente il doppio della caparra (in primo grado l'attore aveva chiesto:
“Condannarsi per l'effetto il convenuto, per la causale esposta in narrativa, al pronto e immediato pagamento, in favore dell'istante ed a titolo di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, anche in forma equitativa della somma come da documentazione, che si esibisce, o di quella che sarà determinata in corso di causa secondo la stima da effettuarsi, che sin d'ora si richiede, e comunque non inferiore ad €
110.000,00 (centodiecimila/00) oltre interessi, rivalutazione monetaria…”), mentre con l'appello chiede: “condannare, per l'effetto, la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante Parte_1
della ulteriore somma di €. 8.000,00 o in quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa e che il Giudicante riterrà secondo giustizia liquidare, oltre la rivalutazione monetaria (da determinarsi secondo indici ISTAT) ed interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo. Il tutto, comunque, entro e non oltre il limite di Euro
26.000,00”. Né risulta formulato gravame relativamente alla statuizione di rigetto della domanda ex art 96 cpc che pure aveva formulato l'attore in primo grado.
Alcuna contestazione, infine, risulta proposta in relazione all'accertamento della responsabilità della convenuta (cfr.: sentenza del Tribunale appellata, in cui, sul CP_5
punto, si legge: “nel caso in esame, va osservato che la richiesta di cancellazione è in atti documentata e che l'istituto di credito abbia ottemperato in ritardo è vicenda cristallizzata nel presente giudizio, avendo parte convenuta dichiarato che a causa di un
pagina 6 di 12 disguido tecnico, l'ipoteca iscritta sull'immobile cauzionale non sia stata cancellata nei tempi previsti dalla vigente normativa”).
Per tali parti, dunque, la sentenza è coperta dal giudicato interno.
Ancora, si osserva che in via stragiudiziale la aveva offerto all'attore la somma di CP_5
€ 11.000,00 (cfr.: racc.r.r. del 30.01.2012, allegato 12 della produzione della parte appellata) a titolo di ristoro dei danni che l'istante assumeva di aver subito quale conseguenza della tardiva cancellazione dell'ipoteca sull'immobile di sua proprietà.
Somma che il non accettava. Pt_1
Con il primo motivo di gravame, allora, l'istante assume l'erronea applicazione dell'art.
1385 cc insufficiente motivazione, poiché la caparra versata dal promissario acquirente era ormai entrata nel patrimonio del promittente venditore e la restituzione del doppio della caparra era stata determinata non ad un inadempimento allo stesso imputabile ma al comportamento della convenuta, onde il danno emergente era pari a € CP_5
10.000,00.
Il motivo è infondato.
Ed invero, nel nostro ordinamento, la caparra confirmatoria ha senza dubbio le finalità evidenziate dall'appellante con il libello introduttivo del secondo grado di giudizio.
Tuttavia, la somma che viene consegnata a titolo di caparra costituisce, in caso di esito positivo dell'accordo negoziale, un anticipo sul maggior prezzo che il promittente acquirente deve versare. Nel caso di risoluzione dell'accordo per inadempimento del promittente venditore (in questo caso dovuto al fatto del terzo), nel rapporto interno tra promittente acquirente e promittente venditore, quest'ultimo sarà tenuto non solo a restituire la caparra ricevuta, ma a versare all'acquirente un importo di pari valore.
Nel caso di specie, intervenuta la risoluzione del contratto preliminare di compravendita, il ha dovuto restituire la somma di € 5.000,00 ricevuta dal promittente Pt_1
acquirente a titolo di caparra (che in caso di conclusione del contratto definitivo sarebbe stata imputata a parziale pagamento del prezzo pattuito), somma che era entrata a far parte della sfera patrimoniale del promittente venditore ma solo a titolo di caparra e pagina 7 di 12 dunque sotto il peso dell'alea relativa al buon esito dell'accordo di vendita. Il , Pt_1
cioè, ben sapeva che detto importo sarebbe stato acquisito definitivamente al suo patrimonio solo se l'affare fosse andato a buon fine. Tanto proprio in considerazione della natura e della ratio sottesa all'istituto della caparra confirmatoria nell'economica complessiva del rapporto negoziale tra le due parti contraenti (promittente acquirente e promittente venditore).
Il danno effettivo che il ha subito per la risoluzione del contratto preliminare Pt_1
di compravendita, a causa della tardiva cancellazione, da parte della BA (soggetto terzo rispetto al contratto di compravendita), dell'ipoteca sull'immobile di sua proprietà, così come ritenuto dal Tribunale, è pari proprio all'importo di ulteriori € 5.000,00 che lo stesso ha dovuto versare in restituzione al promissario acquirente ex art. 1385 c.c.
Con il secondo motivo di appello l'istante assume “l'errata valutazione di quanto allegato e provato sul danno non patrimoniale, che a causa del comportamento della banca si è visto costretto a perdere ore intere tra Conservatoria e Call center della banca, ha subito uno stress psicologico per la mancata risoluzione per tanti mesi, si è dovuto recare da un legale per risolvere la cosa (che di per sé è fonte di nervosismo), ha dovuto subire gli epiteti del , promittente acquirente e a ricorrere alla figlia per Pt_3
restituire la somma di € 10.000,00 a quest'ultimo”.
Il motivo è infondato.
All'uopo si ricorda che la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che
“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139
pagina 8 di 12 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (cfr.: Corte di Cass. Ord. n. 30461 del
26.11.2024; Cass. 9006/2022; Cass. 4878/2019).
Orbene, nel caso portato all'attenzione di questa Corte, non risulta rilevante al fine del riconoscimento del danno non patrimoniale, l'assunto stress emotivo che il Pt_1
assume di aver subito per il fatto di essersi recato più volte presso la Conservatoria per verificare se l'ipoteca era stata cancellata e/o per aver dovuto contattare più volte la banca, tramite il Call center, per risolvere il problema. Trattasi, a ben vedere, di situazioni contingenti che pur determinando senza dubbio uno stress soggettivamente più o meno intenso, non sono di per sé idonee a causare un danno alla persona risarcibile in termini di sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto.
Né può essere condivisa la tesi sostenuta dall'appellante che assume di aver subito un danno non patrimoniale per lo stress inerente alla necessita di rivolgersi ad un avvocato per risolvere la problematica della mancata cancellazione dell'ipoteca. Danno non patrimoniale che, ragionando diversamente, si dovrebbe configurare per ogni contenzioso instaurato davanti all'autorità giudiziaria. Per altro, in caso di esito favorevole del contenzioso o di accordo stragiudiziale, la pronuncia dell'autorità giudiziaria o l'accordo comprendono sempre una statuizione relativa alle spese legali idonea a ristorare il sacrificio patito. Né, infine, può costituire motivo di riconoscimento di un danno non patrimoniale il fatto che il promittente acquirente (soggetto terzo alle parti in causa), si sia concesso la libertà di insultare il promittente venditore con non meritati epiteti, non potendosi evidentemente ravvisare alcun nesso di causalità tra gli epiteti che il promittente acquirente avrebbe rivolto al promittente venditore pagina 9 di 12 (assolutamente non funzionali al negozio giuridico da risolvere) e la tardiva cancellazione dell'ipoteca richiesta alla banca.
Con il terzo motivo di appello l'istante assume l'errata compensazione parziale per due terzi delle spese-insufficiente ed erronea motivazione, poiché le ragioni addotte dal
Giudice di primo grado per compensare le spese (l'esito della lite) è una ragione errata che non giustifica una compensazione per due terzi.
Il motivo è infondato.
Ed invero, l'esito complessivo della lite valutato dal Tribunale deve essere considerato nel suo complesso. L'attore in prime cure aveva chiesto la condanna della banca convenuta ad un risarcimento complessivamente molto elevato rispetto a quanto riconosciuto dal giudicante (come sopra ampiamente esposto). Per altro, in secondo grado, l'istante ha prestato acquiescenza alla statuizione del primo giudice che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno nella parte di maggiore valore (cfr.: sentenza appellata, in cui, sul punto si legge: “la richiesta risarcitoria comprende, oltre al danno emergente causato dall'esborso promissario acquirente, pari al doppio della caparra confirmatoria per € 10.000,00, un lucro cessante in relazione alla mancata vendita dell'immobile, € 90.000,00 pari proprio all'intero prezzo pattuito con il promissario acquirente…Orbene, quanto alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'attore per non aver potuto vendere il bene, va dato atto che non è emersa nel corso dell'istruttoria la difficoltà, né tanto meno la impossibilità, considerato che nelle more l'ipoteca è stata cancellata, di rivendere il bene a terzi, per il medesimo rezzo indicato nel compromesso prodotto;
ed invero non può non osservarsi che
l'immobile è comunque rimasto nell'esclusiva proprietà dell'attore, che continua a goderne e disporne, e, in generale, a poter confidare nella vendita dello stesso bene”).
L'attore, poi, è risultato soccombente relativamente alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, come sopra si è detto. In relazioni a tali domande, poi, nel dispositivo della sentenza appellata, al punto numero due il Tribunale così statuiva:
“rigetta le ulteriori domande proposte”.
pagina 10 di 12 Con l'ultimo motivo di appello, l'istante assume l'erronea valutazione della documentazione prodotta dalla difesa dell'attore sulle spese vive di giudizio sostenute- omessa motivazione. Il giudice di primo grado ha liquidato un terzo delle spese di lite in
€ 153,00 allorquando erano, per tabulas, in tutto € 508,98 e quindi un terzo erano €
169,66.
Il motivo è in parte fondato.
Le spese giudiziali vive, che devono essere riconosciute al fine del calcolo delle spese relative al primo grado del giudizio, sono le seguenti: notifica atto di citazione €. 19,08;
C. U. €. 450,00; marca da bollo €. 27,00; notifica intimazione testi €. 8,60. Per un totale di €. 504,68 e pertanto il terzo equivale a €. 168,23 in luogo di € 153,00 riconosciuti dal
Tribunale in prime cure.
Non possono essere valutate al fine della disposta statuizione le spese per attività stragiudiziale, siccome, per costante giurisprudenza della Suprema Corte “le spese per
l'attività di assistenza stragiudiziale, consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, hanno natura di danno emergente, dovendo pertanto essere liquidate in favore del danneggiato anche nel caso in cui quest'ultimo si sia fatto assistere da un avvocato dichiaratosi antistatario (cfr.: Corte di Cass. n. 15265 del 30.05.2023)” e “Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate,
a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio” (cfr.: Cass. 24481del 04.11.2020; Cass. 16990/2017).
Quanto al regime delle spese processuali, tenuto conto del fatto che l'appello è stato in massima parte rigettato e che la sola liquidazione delle spese di primo grado deve essere pagina 11 di 12 riformata nelle misura di €. 168,23 in luogo di € 153,00, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare un terzo delle spese del secondo grado. I residui due terzi vanno liquidati secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 cpc,
l'appellante va condannato a rimborsare all'appellata i residui due terzi delle spese di lite del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 10/03/2014 (come da ultimo aggiornate con D.M. n.
147/2022), tenuto conto del valore della lite ed applicati per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta i valori tabellari tra i minimi ed i medi ivi previsti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3094/2018 emessa dal Tribunale di SMCV in Parte_1
data 19.10.2018 e contro , così provvede: Controparte_1
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la banca alla rifusione di un terzo delle spese del Controparte_1
primo grado del giudizio che liquida in €. 168,23; Conferma la sentenza appellata nel resto;
b) Compensa un terzo delle spese del presente grado di giudizio e condanna Pt_1
al pagamento in favore della , dei residui due terzi
[...] Controparte_1
che liquida in € 120,00 per spese ed € 2.484,00 per competenze, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione in favore dell'avv. Andrea Porzio;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 12 di 12