Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5148 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 26220/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 26220/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Napoli al Corso Umberto I Parte_1 C.F._1
n. 311 alla presso lo studio dell'Avv. D'ANTONIO RAIMONDO (c.f.: ) C.F._2
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti.
- Attrice
E
(c.f.: , nella qualità di Impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
Regione Campania, ex art. 286 e segg. D.lgs. 209/2005, alla Gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in virtù di procura in atti, dall'avv. Eduardo Marano C.F. , presso il cui studio in Napoli al largo C.F._3
F. Torraca 71 è elettivamente domiciliata.
- Convenuto
NONCHE'
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli, alla Controparte_2 C.F._4
via A. Vespucci n. 9, presso lo studio dell'Avv. Avv. Marco Giordano, (C.F.:
) che lo rapp.ta e difende in virtù di procura in atti. C.F._5
-Convenuto
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
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Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio la nella qualità di Impresa designata per la gestione del FGVS Controparte_1
per la Regione Campania, ed il sig. , per accertar la responsabi- Controparte_2
lità esclusiva di quest'ultimo, quale conducente e proprietario del motoveicolo Honda tg.
CP62512, nella determinazione del sinistro, avvenuto in data 09/07/2019 alle ore 21:15 circa in Napoli alla via Foria all'altezza del numero civico 60.
L'attrice ha riferito che in tali circostanze, mentre era intenta ad attraversare la strada, sarebbe stata investita sul fianco sinistro dal motoveicolo tg. CP62512, nel mentre il suo conducente era intento a superare un'auto ad elevata velocità, con direzione Piazza
Carlo III;
in ragione dell'urto la stessa veniva scaraventata al suolo con la parte destra del corpo, riportando le lesioni descritte in citazione.
L'attrice ha riferito che sul luogo del sinistro intervenne la Polizia Municipale di Na- poli, che avrebbe appurato la dinamica ed identificato il conducente del motociclo investi- tore, privo di valida polizza assicurativa per la CP_3
A seguito dell'incidente l'attrice veniva soccorsa dall'ambulanza e sottoposta a cure mediche presso il P.O. Cardarelli ove le veniva diagnosticato, nel n. ref. 2019/40686, quanto segue: “Traumatismo sedi multiple (…) frattura scapola dx e clavicola dx;
frattura composta del processo traverso di L5, frattura composta branca ileo-pubica dx, iperdensità parietale sin da focolaio lacerocontusivo, flc del cuoio capelluto”.
L'attrice ha dedotto e documentato di aver inviato diffida e messa in mora alla
[...]
in data 9.11.202 e di essersi sottoposta agli accertamenti medico legali Controparte_4
presso il medico fiduciario della compagnia dott. ha, inoltre, allegato Persona_1
propria ctp, a firma della dott.ssa la quale quantificava il danno biologico nella Per_2
misura del 14%, con ITT di 30 giorni, ITP al 75% di 20 giorni, ITP al 50% di 20 giorni ed ITP al
25% di 20 giorni.
La stessa ha chiesto la condanna dei convenuti, anche solidalmente tra loro, al risar- cimento del danno per le lesioni subite da essa istante a seguito dell'incidente, nella misura di 50.000 euro.
Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse pretese, rite- Controparte_1
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nendole improcedibile ed infondate, ed ha preliminarmente eccepito la radicale nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 IV comma c.p.c., in quanto carente dell'esaustiva esposizione dei fatti e degli elementi di diritto previsti a pena di nullità dall'art. 163 III comma n.ri 3 e 4 c.p.c.
La ha poi rilevato l'improponibilità della domanda per la violazione delle CP_1
prescrizioni di cui agli artt. 145 e 148 del D.lgs. n. 209 del 7/9/2005, e più precisamente per aver la danneggiata omesso di indicare nella lettera di messa in mora le precise circostanze nelle quali si sarebbe verificato il sinistro e di comunicare i propri dati.
Inoltre, la società ha eccepito che sull'attrice incombe l'onere di dimostrare l'esistenza dei presupposti di ammissibilità e di procedibilità della domanda, anche con particolare riguardo alla legittimazione passiva del ed ha contestato la circostanza CP_5
che il motoveicolo tg. CP62512 al momento dell'incidente fosse privo della necessaria copertura assicurativa per la responsabilità civile, in quanto la sig.ra non Parte_1
avrebbe allegato alcuna idonea prova allo scopo, apparendo inidonea la mera produzione della visura P.R.A.
Ha ritenuto non provata la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e le lesioni che l'attrice assume di aver riportato ed ha richiamato il verbale redatto dagli agenti della
Polizia Municipale di Napoli prot. PG/2019/743394 intervenuti sul luogo dell'incidente, nel quale si legge che “…l'investita attraversava la carreggiata senza utilizzare il passaggio pedonale...ed impegnava la carreggiata sbucando verosimilmente da un auto in sosta lungo il margine dx della carreggiata”, evidenziando che per la descritta infrazione veniva elevato verbale ai sensi dell'art. 190 C.d.S., da cui si evincerebbe la responsabilità dell'istante nella causazione del sinistro.
Costituitosi in giudizio, il sig. ha impugnato le avverse Controparte_2
pretese, negandone la fondatezza, ed ha sostenuto la genericità della dinamica del sinistro indicata nell'atto introduttivo dalla controparte.
Lo stesso ha poi rilevato che alla via Foria, altezza civico 60, luogo ove sarebbe av- venuto l'impatto tra il motociclo tg CP62512 e l'attrice, non vi sono strisce pedonali, che sono invece poste a molti metri prima rispetto al punto del sinistro e le stesse, al momento del sinistro, erano particolarmente usurate. Pertanto, nel caso de quo, ha ritenuto che non
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fosse configurabile alcuna violazione dell'art. 191 co. 1 CdS, che prevede l'obbligo di dare precedenza nel caso il pedone impegni la strada sulle strisce pedonali o nelle immediate prossimità, da ciò scaturendo una limitazione di responsabilità del conducente.
Pertanto, il sig. ha chiesto il rigetto della domanda ed, in subordine, CP_2
l'accertamento del concorso di colpa della danneggiata.
Ammessa ed espletata ctu medico legale (affidata al dottor , la Persona_3
causa è stata rinviata all'udienza del 12.05.2025, da celebrarsi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
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Vanno esaminate le eccezioni preliminari sollevata dalla convenuta compagnia di assicurazione.
Infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione che, in realtà, contiene una puntuale individuazione dei fatti di causa, degli elementi costitutivi della domanda risarci- toria proposta e del petitum.
Infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per presunta in- completezza della lettera di messa in mora.
Invero in data 09.11.2020 l'attrice spediva atto di diffida e messa in mora, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 283, lett. b), D. Lgs 209/2005, alla
[...]
quale impresa designata per la regione Campania alla liquidazione dei danni a CP_1
carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada e alla Consap, quale Ente Gestore del Fondo di Garanzia medesimo (cfr. diffida in atti).
Unitamente alla diffida inviata a mezzo pec veniva allegata l'intera documentazione prevista dalla normativa (documentazione medica tra cui le cartelle cliniche, dichiarazione ex art. 142 CdA, rapporto stradale della Pubblica autorità nonché verbale di pronto soccorso).
Con comunicazione del 10.11.2020 il F.G.V.S. chiedeva Controparte_6
un'integrazione documentale, che veniva prontamente assolta il 25.11.2020 con cui si allegava il trattamento privacy nonché si reinviava il rapporto sinistro stradale della P.A.
(cfr. in atti).
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A seguito della richiesta di risarcimento danni nonché del fattivo riscontro alla nota integrativa, la società F.G.V.S. apriva regolare pratica di sinistro n. CP_1
018576/B/2020, nominando quale proprio medico di fiducia il dott. Persona_1
presso il quale l'attrice diligentemente si recava per gli accertamenti medici stragiudiziali
(cfr. invito a visita).
Le circostanze di cui sopra, puntualmente ricostruite dalla difesa dell'attrice nelle note ex art.183 6° comma 1° termine c.p.c., testimoniano l'infondatezza dell'eccezione.
Infondata è l'eccezione di difetto di prova della legittimazione passiva del FGVS.
La circostanza emerge univocamente dal verbale redatto dalla Polizia Municipale di
Napoli in occasione del sinistro e non è stata specificamente contestata dalla convenuta onere imposto dall'art.115 c.p.c.; invero detta compagnia non può limitarsi ad CP_1
una generica contestazione dell'assunto di controparte (scopertura assicurativa), ma, anche in ragione del principio di vicinanza della prova (avendo accesso alle banche dati informatiche che consentono la verifica dell'esistenza o meno di una copertura assicurati- va), avrebbe dovuto specificamente contestare la circostanza individuando la copertura assicurativa esistente. Identica soluzione deve adottarsi anche in merito al presunto difetto di prova della titolarità del veicolo investitore.
Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazione, in quanto parte attrice ha puntualmente richiamato l'effetto interruttivo derivante dalla lettera di messa in mora (cfr. memoria di cui all'art.183 6° comma 1° termine c.p.c. deposi- tata dall'attrice.
Venendo all'esame del merito della domanda risarcitoria, occorre evidenziare come possa dirsi sostanzialmente incontestato il verificarsi del sinistro ed il coinvolgimento delle parti processuali (l'attrice in qualità di pedone investito;
il convenuto quale CP_2
conducente e proprietario del motoveicolo investitore), ciò anche alla luce del rapporto di
Polizia Municipale redatto nell'occasione ed acquisito in corso di causa (cfr. deposito telematico di Generali in data 8 maggio 2023).
Il residuo contrasto investe la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità e/o corresponsabilità nella determinazione dello stesso.
L'attrice assume di essere stata investita mentre era impegnata ad attraversare la
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strada in prossimità delle strisce pedonali;
nell'occorso, il veicolo investitore percorreva ad elevata velocità via Foria con direzione Piazza Carlo III ed era intento a superare un'autovettura che si era fermata proprio al fine di consentire all'attrice l'attraversamento pedonale.
La convenuta compagnia di assicurazione ha inteso, invece, valorizzare il passaggio del verbale redatto dalla Polizia Municipale di Napoli prot. PG/2019/743394 in cui si legge
“…l'investita attraversava la carreggiata senza utilizzare il passaggio pedonale….ed impegnava la carreggiata sbucando verosimilmente da un auto in sosta lungo il margine dx della carreggiata”; per la descritta infrazione, a dire della compagnia, veniva elevato verbale ai sensi dell'art. 190 C.d.S..
Anche il convenuto ha sostanzialmente inteso valorizzare il mancato utiliz- CP_2
zo dell'attraversamento pedonale e la circostanza che l'attrice si sarebbe repentinamente palesata innanzi, impedendogli di evitare l'impatto (cfr. comparsa di costituzione).
Con la memoria di cui all'art.183 6° comma 1° termine c.p.c. l'attrice ha così replica- to alle difese dei convenuti: “L'attrice nel momento dell' attraversamento della carreggiata
(si rammenti: il giorno 09.07.2019, alle ore 21:15 circa, l' istante percorreva a piedi, in località Napoli, via Foria con direzione di marcia da Piazza Cavour verso Piazza Carlo III;
all' altezza del civico n. 60 -ubicato sulla destra rispetto al senso di marcia percorso dall'istante- l' istante, intenta ad attraversare la strada in prossimità delle strisce pedonali - da destra verso sinistra per chi percorre via Foria con direzione Piazza Carlo III-, veniva attinta dal motociclo di marca Honda tg: CP62512), si rendeva parte diligente nel rispetto delle norme al codice della strada, premurandosi di guardare la carreggiata prima di attraversare per verificare che alcun veicolo fosse di passaggio.
In quel momento il motoveicolo del responsabile civile nel superare un' auto che si era fermata per consentire il suddetto attraversamento pedonale, investì l' attrice, la quale in alcun modo “si lanciò improvvisamente in strada” avendo anche delle buste nelle mani che potevano solo rallentarne il passo…Orbene, che la sig.ra sia esente da qualsivoglia Pt_1
responsabilità in ordine al corretto posizionamento sulle strisce pedonali, emerge dal fatto che la stessa era certa di esservi sopra ma, attesa la vetustà delle stesse ed il colore più che sbiadito (quasi scomparso), il non trovarcisi precisamente sopra non dipese da volontà né
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da colpa, ma da un obiettivo caso fortuito. Circostanza, tra l'altro, confermata anche dal responsabile civile nella propria comparsa di costituzione e risposta e, in considerazione del fatto che il sinistro avvenne alle 21:15, ovvero di sera, all' attrice non potrà mai essere imputata alcuna colpa od imprudenza”.
In breve l'attrice ha riconosciuto che l'attraversamento avvenne in prossimità delle strisce pedonali, ma non lungo le stesse, addebitando tale circostanza alla scarsa visibilità.
Così delineata l'attività assertiva, va segnalato che non è stata articolata prova te- stimoniale.
L'unico documento da valutare ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro è il verbale di Polizia Municipale sopra richiamato.
A tal riguardo preme segnalare che nel verbale si segnalano l'orario presunto del si- nistro (ore 21:15), l'orario della segnalazione da parte della C.O.T. (21:20) e l'orario dell'intervento (21:30).
Viene segnalata la presenza di una ambulanza e di una pattuglia della Polizia di Sta- to;
il luogo del sinistro, peraltro richiamato dalla stessa attrice, è individuato in via Foria in prossimità del civico n.60.
Si rinvengono, poi, le dichiarazioni rese dal signor nell'immediatezza dei CP_2
fatti; egli ebbe a riferire che stava procedendo a bordo del proprio motociclo a bassa velocità lungo via Foria con provenienza da Piazza Cavou e direzione Piazza Carlo III;
confermò l'investimento del pedone nel mentre quest'ultimo era impegnato nell'attraversamento della strada in corrispondenza del civico n.60; rilevanti appaiono le ulteriori dichiarazioni: “io l'avevo notata che era ferma davanti ai cassonetti dei rifiuti della spazzatura, mentre la raggiungevo si lancia velocemente ad attraversare. Io circolavo a sinistra della carreggiata e l'ho colpita nella gamba sinistra, nella parte centrale della semicarreggiata”.
Alla luce della dinamica riferita dal conducente del motociclo, non è dato compren- dere da quali elementi il personale di Polizia Municipale, che ebbe a redigere il verbale, abbia tratto il convincimento che l'attrice sia verosimilmente “sbucata” da dietro un'auto in sosta sul margine destro della carreggiata.
Tale ricostruzione è palesemente smentita dalle stesse dichiarazioni dell' il CP_2
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quale ebbe a dichiarare che, prima dell'impatto, aveva chiaramente percepito l'attrice nel mentre era ferma davanti ai cassonetti dei rifiuti della spazzatura con il verosimile (questo sì) intendo di procedere all'attraversamento pedonale.
È rimasta, invece, indimostrata la circostanza, riferita dall'attrice in citazione, che l'investimento avvenne in occasione del sorpasso, da parte del ciclomotore, di un'autovettura che si era fermata al fine di consentirle l'attraversamento pedonale;
neppure appaiono forniti significativi elementi probatori a supporto dell'elevata velocità tenuta dal ciclomotore;
lo stesso dicasi per la modesta velocità riferita dall' ai CP_2
verbalizzanti, da ritenersi, peraltro, incompatibile con l'incapacità di arrestare il veicolo, pur avendo percepito il pedone in procinto di attraversamento.
Così delineato il materiale istruttorio, occorre procedere alla valutazione di fonda- tezza della domanda attorea.
Al riguardo vanno richiamati i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa.
Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
Da ciò deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sè ad escludere in toto la colpa del conducente.
È necessaria una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i soggetti coinvolti, tenendo conto delle specifiche modalità del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
27/07/2024, n. 21061; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 06/03/2025, n. 6050, che ha confermato la decisione impugnata di riconoscere la responsabilità, in pari misura, tra il pedone, per non aver utilizzato le strisce pedonali, e il conducente del veicolo investitore, per non aver tenuto una condotta adeguata alle circostanze).
Pertanto:
a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando
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si pari improvvisamente ed imprevedibilmente (ma non è il caso di specie) dinanzi a traiettoria del veicolo;
b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé suffi- ciente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo;
c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ri- tenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/11/2014, n. 24472 richiamata, di recente, da Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 25/01/2024, n. 2433).
Dunque, in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20137; Sez. VI – 3, Ord.,
28/01/2019, n. 2241).
Ciò chiarito e volendo applicare al caso di specie i principi in esame, occorre eviden- ziare che la circostanza che l'attrice non abbia utilizzato le strisce pedonali per l'attraversamento della strada assume, nel caso concreto, una modesta rilevanza causale alla luce del fatto, riferito dallo stesso convenuto ai verbalizzanti, che il conducente del motociclo investitore ebbe a percepirne la presenza ben prima dell'impatto; tale ultima circostanza rendeva altamente verosimile e prevedibile che la stessa si approcciasse all'attraversamento della strada.
Da ciò deriva il comportamento di guida quanto mai pericoloso ed imprudente te- nuto dall' , il quale, pur avendo percepito la presenza del pedone posto ai margini CP_2
della strada e/o in fase di attraversamento della stessa, non modificò la propria condotta di guida (anche in considerazione dell'orario serale), non riuscendo, pertanto, a mettere in atto alcuna manovra di arresto e/o aggiramento dell'ostacolo (tenuto conto dell'assenza di tracce di frenata e/o di scarroccimento sulla piattaforma stradale, come rilevato dai verbalizzanti), ciò in violazione degli artt. 140 e 141 C.d.s. (art. 141 che, ai commi 1, 2, 3 e
4, in particolare prevede, in particolare: “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo
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stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento”).
Al contempo va riconosciuto il, seppur modesto, riconoscimento della rilevanza cau- sale del comportamento pericoloso ed imprudente del pedone, che ebbe ad effettuare l'attraversamento pedonale senza verificare con attenzione l'assenza di interferenze con i veicoli in marcia, in violazione dell'art. 140 (secondo cui “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.”) e dell'art. 190 C.d.s. (il cui comma 2 prevede, in particolare: “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi”).
Ad avviso di questo Giudice è da ritenersi, pertanto, prevalente, la responsabilità del conducente del veicolo, da determinarsi nella misura del 75%, con una residua correspon- sabilità del pedone da determinarsi nella misura del 25%.
Occorre a tal punto procedere alla quantificazione dei danni occorsi.
In comparsa conclusionale parte attrice ha inteso espressamente aderire alle con- clusioni rassegnate dal ctu in ordine all'accertamento dei danni patiti in occasione dello
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stesso e, sulla base di dette risultanze, ha provveduto a ricalcolare la pretesa risarcitoria quantificandola in € 35.628,75, come da allegate tabelle.
Non si rinvengono nelle difese dei convenuti specifici rilievi critici alle conclusioni del ctu nominato in corso di causa, da ciò derivando la piena condivisibilità delle conclusioni ivi rassegnate.
La durata della malattia è stata quantificata in 35 gg di ITT, 20 gg di ITP al 50% e 20 gg di ITP al 25%, ed il danno biologico permanente residuato è stato quantificato nella misura del 12%.
Alla liquidazione del danno biologico deve procedersi facendo applicazione delle Ta- belle elaborate dal Tribunale di Milano (anno 2024).
Quindi, considerata l'età dell'attrice alla data di stabilizzazione dei postumi (49 an- ni;
) deve essere liquidato il complessivo importo di euro 35 di cui:
➢ Euro 30.000,00 per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti e alla sofferenza morale che, oltre ad essere stata accertata dal c.t.u., può altresì ritenersi agevolmen- te presumibile tenuto conto del complesso e travagliato iter terapeutico emergente dagli atti di causa, dalla natura delle lesioni come descritte e dagli organi coinvolti;
➢ Euro 5.750,00 per danno biologico temporaneo (ITT ed ITP, valore di euro 115,00 al giorno di ITT);
È, invece, difettata una puntuale allegazione e prova di circostanze volte a giustifica- re l'incremento per personalizzazione del danno, peraltro non oggetto di richiesta nella depositata memoria conclusionale.
In ragione di ciò può complessivamente liquidarsi in via equitativa l'importo di euro
35.750,00, da cui va decurtato l'importo corrispondente al riconosciuto concorso di colpa del pedone (25%), così rideterminandosi l'importo in euro 26.812,50.
La suddetta liquidazione (euro 35.750,00) non integra violazione del principio di cor- rispondenza tra chiesto e pronunciato in ragione della formula utilizzata dal difensore in comparsa conclusionale depositata il 02 maggio 2025 (“accertare e dichiarare l' esclusiva responsabilità del conducente il motociclo di cui in premessa nella produzione dell'evento dannoso/lesivo per cui è causa e, per l'effetto, sentir condannare i convenuti, anche solidalmente tra di loro, al risarcimento del danno e delle lesioni subite dall'attrice nella
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misura di € 50.000,00, ovvero nella diversa misura indicata dal CTU pari ad € 35.628,75 ovvero della somma maggiore o minore, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo).
Su detto importo, liquidato all'attualità e da ritenersi debito di valore, vanno ricono- sciuti gli interessi legali dal giorno del sinistro alla data di pubblicazione della presente decisione, con i criteri stabiliti nella nota Sentenza della Cassazione a S.U. n. 1712 del
17.2.1995, sulla somma devalutata e rivalutata anno per anno, e da questa gli ulteriori interessi legali sino al soddisfo.
Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere dichiarata la re- sponsabilità del convenuto nella misura del 75% in ordine Controparte_2
all'evento dannoso di cui è causa e, per l'effetto, quest'ultimo e la Controparte_7
in persona del l.r.p.t. e nell'intestata qualità, devono essere condanna-
[...]
ti in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 26.812,50, oltre interessi come sopra determinati.
Alla soccombenza segue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del procuratore antistatario dell'attrice, l'Avv. Raimondo D'Antonio, delle spese di lite che si liquidano in dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda (nei limiti di quanto riconosciuto in sentenza), dei valori medi e con lieve incremento correlato alla manifesta fondatezza della pretesa, tenuto conto anche dell'atteggiamento ingiustificatamente oppositivo della convenuta Compagnia, concretizzatosi in plurime eccezioni rilevatesi palesemente infonda- te.
Sulle spese di CTU si provvede come indicato in dispositivo, ponendole definitiva- mente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
✓ Accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria proposta dall'attrice
[...]
dichiara responsabile della produzione del si- Parte_1 Controparte_2
nistro nella misura del 75% e, per l'effetto, condanna la CP_7 Controparte_8
[...]
[...] [...]
(in persona del l.r.p.t. e nella qualità di Impresa designata per la Regione
[...]
Campania, ex art. 286 e segg. D.lgs. 209/2005, alla Gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada) ed in solido al pagamento in Controparte_2
favore dell'attrice della complessiva somma di euro 26.812,50, oltre Parte_1
interessi come riconosciuti in parte motiva;
✓ condanna la Società (in persona del l.r.p.t. e nella Controparte_7
qualità di Impresa designata per la Regione Campania, ex art. 286 e segg. D.lgs.
209/2005, alla Gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada) ed
[...]
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'Avv. Raimondo Controparte_2
D'Antonio, procuratore antistatario dell'attrice, delle spese di lite che qui si liquidano in Euro 8.000,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso for- fettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA come per legge;
✓ le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 29 aprile 2025, si pongono nei rapporti interni tra le parti in causa a carico esclusivo dei convenuti, in solido tra loro, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dalle predette parti le somme even- tualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto.
Così deciso in Napoli, in data 23 maggio 2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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