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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Palma Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere
Dott. Nicola Morgese Consigliere rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A ex art. 436 -bis c.p.c. nella controversia iscritta nel 823 r.g. 2024, al numero sopra indicato;
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, E , rappresentati e
[...] Parte_7 Parte_8 difesi dall'Avv. Giuseppe Paparella,
APPELLANTI
E
Controparte_1
in persona del Direttore Generale p.t., non
[...] costituita, APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1616/2024, emessa in data 18.04.2024, il Tribunale di Bari
-Sezione Lavoro 1) rigettava il ricorso proposto dagli appellanti indicati in epigrafe volto ad ottenere a) l'accertamento e la declaratoria del diritto fino al 09.03.2020 ad usufruire del servizio mensa in modalità diretta presso la mensa universitaria sita in alla via Garrone n. 64; b) l'accertamento e la CP_1 declaratoria dell'inadempimento del che non aveva Controparte_2 attivato la fruizione del servizio mensa, a partire dal 10.03.2020, in modalità sostitutiva mediante erogazione di buoni pasto;
c) l'accertamento e la declaratoria del diritto al riconoscimento ed alla corresponsione della somma loro spettante, a titolo risarcitorio, per la mancata fruizione del servizio mensa come prevista dalla contrattazione collettiva;
d) previo accertamento delle giornate di ciascuno il cui lavoro è stato superiore alle 6 ore giornaliere, la condanna dell al pagamento di una somma a titolo Controparte_2 risarcitorio a favore di ognuno e delle spese di lite;
2) compensava le spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia, gli appellanti indicati in epigrafe proponevano ricorso in data 28.09.2024, chiedendone l'integrale riforma.
3. L' restava intimata. Controparte_1
4. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 30 settembre 2025, nessuno è comparso e, in ragione della mancata prova della notifica del ricorso, la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c.. All'odierna udienza, non essendo comparsa nessuna delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che la parte appellata non si è costituita e non vi è prova del fatto che gli appellanti hanno provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 03.10.2024 e comunicato il 04.10.2024; del resto, nessuna delle parti è comparsa all'udienza fissata e alla successiva fissata ex art. 348 c.p.c... Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo, Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.). I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi
2 nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022). Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.” (Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353). Nessuna statuizione viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
con ricorso depositato in data 28.09.2024, avverso la sentenza Parte_8 emessa in data 18.04.2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, nei confronti dell' Controparte_1
così provvede:
[...]
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto. Così deciso in Bari, addì 04.11.2025
3 Il Consigliere est. Dott. Nicola Morgese
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Palma
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Palma Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere
Dott. Nicola Morgese Consigliere rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A ex art. 436 -bis c.p.c. nella controversia iscritta nel 823 r.g. 2024, al numero sopra indicato;
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, E , rappresentati e
[...] Parte_7 Parte_8 difesi dall'Avv. Giuseppe Paparella,
APPELLANTI
E
Controparte_1
in persona del Direttore Generale p.t., non
[...] costituita, APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1616/2024, emessa in data 18.04.2024, il Tribunale di Bari
-Sezione Lavoro 1) rigettava il ricorso proposto dagli appellanti indicati in epigrafe volto ad ottenere a) l'accertamento e la declaratoria del diritto fino al 09.03.2020 ad usufruire del servizio mensa in modalità diretta presso la mensa universitaria sita in alla via Garrone n. 64; b) l'accertamento e la CP_1 declaratoria dell'inadempimento del che non aveva Controparte_2 attivato la fruizione del servizio mensa, a partire dal 10.03.2020, in modalità sostitutiva mediante erogazione di buoni pasto;
c) l'accertamento e la declaratoria del diritto al riconoscimento ed alla corresponsione della somma loro spettante, a titolo risarcitorio, per la mancata fruizione del servizio mensa come prevista dalla contrattazione collettiva;
d) previo accertamento delle giornate di ciascuno il cui lavoro è stato superiore alle 6 ore giornaliere, la condanna dell al pagamento di una somma a titolo Controparte_2 risarcitorio a favore di ognuno e delle spese di lite;
2) compensava le spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia, gli appellanti indicati in epigrafe proponevano ricorso in data 28.09.2024, chiedendone l'integrale riforma.
3. L' restava intimata. Controparte_1
4. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 30 settembre 2025, nessuno è comparso e, in ragione della mancata prova della notifica del ricorso, la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c.. All'odierna udienza, non essendo comparsa nessuna delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che la parte appellata non si è costituita e non vi è prova del fatto che gli appellanti hanno provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 03.10.2024 e comunicato il 04.10.2024; del resto, nessuna delle parti è comparsa all'udienza fissata e alla successiva fissata ex art. 348 c.p.c... Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo, Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.). I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi
2 nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022). Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.” (Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353). Nessuna statuizione viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
con ricorso depositato in data 28.09.2024, avverso la sentenza Parte_8 emessa in data 18.04.2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, nei confronti dell' Controparte_1
così provvede:
[...]
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto. Così deciso in Bari, addì 04.11.2025
3 Il Consigliere est. Dott. Nicola Morgese
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Palma
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