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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 397/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3639/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250031085856000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante://
Resistente/Appellato: si riporta ed insiste per l'inammissibilità de ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Caserta, la cartella di pagamento n. 028 2025 00310858 56 Non si costituiva l'A. E.
Con decreto n. 1360/2025 del 09/10/2025, il presidente di questa sezione, Nominativo_1, così provvedeva:
Visti gli atti del giudizio iscritto al n. 3640/2025 RGR;
Considerato che
per i ricorsi notificati successivamente al 1° settembre 2024, a seguito della soppressione del comma 3-bis dell'art. 16 bis del D.lgs. n. 546/1992,
è stata eliminata definitivamente la facoltà di utilizzo della modalità cartacea per il deposito del ricorso e sono obbligatorie le modalità telematiche, sia per le notifiche che per i depositi, anche per i soggetti in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di modico valore;
Atteso che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma
4-bis, del D.lgs. n. 546/1992: “La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità' del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.” Rilevato che il ricorso in esame, notificato dopo il 1° settembre 2024, risulta depositato con modalità cartacea e, pertanto, ne va disposta la regolarizzazione entro il termine di seguito indicato, con invito ad utilizzare, per il deposito telematico, la voce “deposito altri atti” e indicando nella NIR telematica l'abbinamento degli atti all'RGR di prima registrazione, ovvero quello attribuito al ricorso cartaceo, onde evitare duplicazione di fascicoli
P.Q.M.
Dispone la regolarizzazione del deposito del ricorso con modalità telematica assegnando al ricorrente termine perentorio fino al 15 novembre
2025, con invito ad effettuare tale adempimento utilizzando, per il deposito telematico, la voce “deposito altri atti” e indicando nella NIR telematica l'abbinamento degli atti all'RGR di prima registrazione, ovvero quello attribuito al ricorso cartaceo, onde evitare duplicazione di fascicoli Si comunichi
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate.
Con decreto n. 1361/2025 del 09/10/2025, il presidente di questa Sezione, dott.ssa Nominativo_1, così provvedeva: Visti gli atti del giudizio iscritto al n. 3640/2025 RGR;
Considerato che
per i ricorsi notificati successivamente al 1° settembre 2024, a seguito della soppressione del comma 3-bis dell'art. 16 bis del D. lgs. n. 546/1992, è stata eliminata definitivamente la facoltà di utilizzo della modalità cartacea per il deposito del ricorso e sono obbligatorie le modalità telematiche, sia per le notifiche che per i depositi, anche per i soggetti in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di modico valore;
Atteso che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 4-bis, del D.lgs. n. 546/1992: “La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità' del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.” Rilevato che il ricorso in esame, notificato dopo il 1° settembre 2024, risulta depositato con modalità cartacea e, pertanto, ne va disposta la regolarizzazione entro il termine di seguito indicato, con invito ad utilizzare, per il deposito telematico, la voce “deposito altri atti” e indicando nella NIR telematica l'abbinamento degli atti all'RGR di prima registrazione, ovvero quello attribuito al ricorso cartaceo, onde evitare duplicazione di fascicoli
P.Q.M.
Dispone la regolarizzazione del deposito del ricorso con modalità telematica assegnando al ricorrente termine perentorio fino al 15 novembre 2025, con invito ad effettuare tale adempimento utilizzando, per il deposito telematico, la voce “deposito altri atti” e indicando nella NIR telematica l'abbinamento degli atti all'RGR di prima registrazione, ovvero quello attribuito al ricorso cartaceo, onde evitare duplicazione di fascicoli Si comunichi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente non ottemperava a quanto disposto con detto decreto. Va, pertanto, dichiarata, l'inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese per l'assenza di attività difensiva dell'Agenzia delle Entrate.
La Corte.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3639/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250031085856000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante://
Resistente/Appellato: si riporta ed insiste per l'inammissibilità de ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Caserta, la cartella di pagamento n. 028 2025 00310858 56 Non si costituiva l'A. E.
Con decreto n. 1360/2025 del 09/10/2025, il presidente di questa sezione, Nominativo_1, così provvedeva:
Visti gli atti del giudizio iscritto al n. 3640/2025 RGR;
Considerato che
per i ricorsi notificati successivamente al 1° settembre 2024, a seguito della soppressione del comma 3-bis dell'art. 16 bis del D.lgs. n. 546/1992,
è stata eliminata definitivamente la facoltà di utilizzo della modalità cartacea per il deposito del ricorso e sono obbligatorie le modalità telematiche, sia per le notifiche che per i depositi, anche per i soggetti in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di modico valore;
Atteso che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma
4-bis, del D.lgs. n. 546/1992: “La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità' del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.” Rilevato che il ricorso in esame, notificato dopo il 1° settembre 2024, risulta depositato con modalità cartacea e, pertanto, ne va disposta la regolarizzazione entro il termine di seguito indicato, con invito ad utilizzare, per il deposito telematico, la voce “deposito altri atti” e indicando nella NIR telematica l'abbinamento degli atti all'RGR di prima registrazione, ovvero quello attribuito al ricorso cartaceo, onde evitare duplicazione di fascicoli
P.Q.M.
Dispone la regolarizzazione del deposito del ricorso con modalità telematica assegnando al ricorrente termine perentorio fino al 15 novembre
2025, con invito ad effettuare tale adempimento utilizzando, per il deposito telematico, la voce “deposito altri atti” e indicando nella NIR telematica l'abbinamento degli atti all'RGR di prima registrazione, ovvero quello attribuito al ricorso cartaceo, onde evitare duplicazione di fascicoli Si comunichi
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate.
Con decreto n. 1361/2025 del 09/10/2025, il presidente di questa Sezione, dott.ssa Nominativo_1, così provvedeva: Visti gli atti del giudizio iscritto al n. 3640/2025 RGR;
Considerato che
per i ricorsi notificati successivamente al 1° settembre 2024, a seguito della soppressione del comma 3-bis dell'art. 16 bis del D. lgs. n. 546/1992, è stata eliminata definitivamente la facoltà di utilizzo della modalità cartacea per il deposito del ricorso e sono obbligatorie le modalità telematiche, sia per le notifiche che per i depositi, anche per i soggetti in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di modico valore;
Atteso che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 4-bis, del D.lgs. n. 546/1992: “La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità' del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.” Rilevato che il ricorso in esame, notificato dopo il 1° settembre 2024, risulta depositato con modalità cartacea e, pertanto, ne va disposta la regolarizzazione entro il termine di seguito indicato, con invito ad utilizzare, per il deposito telematico, la voce “deposito altri atti” e indicando nella NIR telematica l'abbinamento degli atti all'RGR di prima registrazione, ovvero quello attribuito al ricorso cartaceo, onde evitare duplicazione di fascicoli
P.Q.M.
Dispone la regolarizzazione del deposito del ricorso con modalità telematica assegnando al ricorrente termine perentorio fino al 15 novembre 2025, con invito ad effettuare tale adempimento utilizzando, per il deposito telematico, la voce “deposito altri atti” e indicando nella NIR telematica l'abbinamento degli atti all'RGR di prima registrazione, ovvero quello attribuito al ricorso cartaceo, onde evitare duplicazione di fascicoli Si comunichi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente non ottemperava a quanto disposto con detto decreto. Va, pertanto, dichiarata, l'inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese per l'assenza di attività difensiva dell'Agenzia delle Entrate.
La Corte.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità. Spese compensate.