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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
r.g.6211/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa: ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6211/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MUSTO PASQUALE;
Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TRANSERICI LUCA
APPELLATO
CONCLUSIONI
La parte appellata ha concluso come da verbale d'udienza di discussione orale del 13.01.2025.
La ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Velletri n. Parte_1
830/2022, pubblicata in data 25.03.2022, rappresentando che il giudice di prime cure abbia erroneamente rigettato l'opposizione avverso il verbale V179T2021, prot. 273/2021 del 27.01.2021, omettendo di ritenere fondata l'eccezione di nullità del verbale per difetto di contestazione immediata e che avrebbe consentito agli operatori di accertare, a bordo del veicolo, l'esistenza della targa di prova regolarmente munita di copertura assicurativa. Il costituitosi come da comparsa, ha domandato il rigetto dell'appello. CP_1 L'appello non è fondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al di fuori dei casi tipici in cui non è necessaria la contestazione immediata, né l'esplicitazione dei relativi motivi in quanto insiti nella natura stessa delle violazioni, è necessario che il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, potendosi configurare altre particolari eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all'accertamento.
Nel caso in esame il verbale impugnato reca espressamente le ragioni che non hanno consentito la contestazione immediata e, segnatamente “l'impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile nei modi regolamentari ed in condizioni di sicurezza”, recando, altresì il richiamo per relationem alla circolare del Ministero degli Interni n. 300/A4686/20/127/9 del 3.07.2020.
Osserva inoltre il Tribunale che dal riscontro della fotografia del veicolo in atti si evince chiaramente la circolazione in assenza dell'esposizione della cd. targa di prova. Come acclarato anche dalla Suprema Corte, la sanzione per omessa copertura assicurativa ben può configurarsi laddove un veicolo autorizzato alla circolazione con targa di prova, non la esponga, in quanto si tratta un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione (Cass. n. 19432 del 2010; Cass. n. 32174/2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per il dichiarato valore della causa (inferiore a Euro 1.100,00) stante l'esigua attività processuale svolta e il basso grado di complessità della controversia.
Esse sono determinate in Euro 173,00 per il primo grado ed Euro 332 per il presente grado.
Il Tribunale dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellato che liquida in Euro 505,00 per compensi, oltre accessori di legge.
- Il Tribunale dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Si comunichi.
Velletri, lì 13/01/2025
Il Giudice
Angelo Baffa