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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/04/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3632/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Mammone Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3632/2024 promoSS in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Viale Parte_1 P.IVA_1
Padre Santo 5/8 16122 Genova presso lo studio dell'avv. Sivardo Michele, che la rappresenta e difende come da delega in atti
reclamante
CONTRO
in persona del procuratore aggiunto designato DO. Controparte_1 CP_2
[...]
resistente
e contro
. CP_3 Controparte_4
resistente non costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Pavia, su ricorso del PM, con sentenza n. 187/2024, pubblicata il 26.11.2024 ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
Il Tribunale, verificata la propria competenza, ha evidenziato come la debitrice non avesse provato il mancato superamento delle soglie dimensionali, quale causa di esenzione dall'apertura della liquidazione giudiziale, e che risultasse un ammontare di debiti scaduti superiore ad euro 30.000, stante la sentenza di condanna al pagamento del debito di Euro 2.670.000,00 in favore di , Controparte_5
pagina 1 di 5 pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 18.1.2024, a carico della sola Parte_1 nella sua qualità di garante della Parte_1
Il tribunale ha altresì accertato lo stato di insolvenza avuto riguardo a quanto rappresentato in sede di ricorso del PM ( inesigibilità dei crediti per euro 1.241.421 nei confronti della Parte_2 Parte_1
anch'eSS in stato di decozione, insussistenza di possidenze immobiliari) ed alla documentazione
[...] acquisita nel corso del procedimento, in particolare la nota allegata della G.d.F del 20.11.2024, nonché sulla scorta della dichiarazione ammissiva della debitrice che aveva riferito di confidare nella estinzione del debito nei confronti di mediante un “accordo a stralcio, definendo la _6 posizione con una ingente decurtazione dello stesso”.
La società fallita, che si era costituita mediante deposito di comparsa il giorno dell'udienza del
20.11.2024, in cui aveva avanzato richiesta di differimento, non concesso in ragione del ritenuto carattere dilatorio dell'istanza, ha depositato reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII lamentando:
I. la nullità della sentenza per essere fondata su documentazione depositata dal PM fuori udienza e senza autorizzazione del tribunale, in violazione del contraddittorio ai sensi dell'art 101 c.p.c.; II. l'erronea valutazione della situazione debitoria della società per come emergente all'esito della ricostruzione contabile effettuata dalla DO.SS , da cui risultava che tutti i debiti della Per_1 società fossero compensabili con poste attive e che l'unico debito residuo fosse quello di natura fideiussoria con , garantito da ipoteche iscritte sugli immobili della _6 Parte_1 con cui erano stati avviati contatti non andati a buon fine per il mancato rinvio dell'udienza; III. l'omeSS valutazione della sussistenza di un credito in capo alla reclamante in ragione dell'accordo del 15.6.2024 tra ed Akno Trading s.r.l., con cui quest'ultima Parte_1 si sarebbe impegnata irrevocabilmente a corrispondere la somma di Euro 737.000,00 oltre iva, da pagarsi nel momento in cui avesse nominato la steSS Akno Trading quale Parte_1 parte acquirente dell'immobile sito in San Cipriano Po, oggetto di precedente contratto preliminare di compravendita stipulato tra e Birra Peroni S.r.l., compravendita Parte_1 perfezionata in data 30 settembre 2024.
La reclamante ha infine chiesto la revoca/ riforma/ dichiararsi nulla la sentenza impugnata con concessione di “un termine per poter completare il riordino della contabilità, presentare le dichiarazioni fiscali di legge, depositare i bilanci e definire l'accordo con e, se Controparte_7 del caso, depositare un piano di risanamento ex art 56 ccii”.
Il ricorso ed il decreto di fiSSzione per l'udienza del 27.2.2025 sono stati notificati alla liquidazione giudiziale di e al PM. Parte_1
Adottato differimento d'ufficio con decreto del 24.4.2025, all'udienza del 27.3.2025 è comparso personalmente il PM, costituitosi in giudizio in data 17.3.2025 mediante memoria di costituzione, mentre nessuno è comparso per la liquidazione non costituitasi in giudizio.
In sede di udienza la reclamante, eccepita la tardività della costituzione del PM per la prima udienza fiSSta in data 17.2.2025, e l'intervenuta decadenza, nel merito ha insistito per l'accoglimento del reclamo, il PM ha contraddetto le opposte deduzioni chiedendone il rigetto.
Deve in primo luogo escludersi che la Procura della Repubblica sia incorsa in alcuna decadenza, essendosi costituita dieci giorni prima dell'udienza tenutasi in data 27.3.3025, nella quale è stato discusso il merito del reclamo. In ogni caso la costituzione del Pm non è destinata ad assumere alcun pagina 2 di 5 effetto propulsivo. E' da dire che anche nella vigenza della normativa che l'art 51CCII ricalca sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, come disciplinato dall'art. 18 l.fall. (nel testo novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007), il termine per la costituzione della parte resistente (nella specie, il Pubblico Ministero) è perentorio, anche in mancanza di un'espreSS dichiarazione normativa. La sua inosservanza, tuttavia, non determina, per chi vi sia incorso, decadenza dal diritto di opporsi al predetto reclamo, potendo lo stesso intervenire nel relativo procedimento, produrre nuovi documenti ed indicare, anche per la prima volta, i mezzi di prova di cui intende avvalersi per dimostrare la sussistenza dei presupposti della fallibilità” ( Cass.
Sez. 1 , Sentenza n. 2235 del 30/01/2017).
Nel merito il reclamo è infondato.
In primo luogo non ha pregio la doglianza che si incentra sulla asserita violazione del contraddittorio.
Invero la reclamante nel giudizio svoltosi in primo grado, nonostante l'assegnazione del termine di 7 giorni anteriore all'udienza prefallimentare per il deposito di documentazione, ha inteso costituirsi il giorno stesso dell'udienza del 20.11.2024, con deposito telematico perfezionato alle ore 9,40, producendo contestualmente la documentazione a supporto della propria difesa. Pertanto solo in sede di udienza, tenutasi alle ore 11,30 ( vedasi verbale di udienza) il PM ha potuto contraddire alle deduzioni di anche con riguardo alla riferita cessione dell'area di San Cipriano. Parte_1
Risulta, invero che il PM alle ore 13,10 “all'esito dell'odierna udienza”, ha depositato atto pubblico di compravendita del 30.9.24 tra Birra Peroni e Akno Trading s.r.l. avente ad oggetto l'immobile di S.
Cipriano Po, vicenda in relazione alla quale la reclamante aveva chiesto di poter documentare l'intervenuta cessione del bene e la certezza del relativo credito. E tuttavia a tale produzione, pure sollecitata dal contraddittorio avviatosi in sede di udienza, il tribunale non risulta avere dato alcun seguito, posto che la sentenza gravata non vi fa alcun riferimento, essendosi limitata a richiamare, come sopra fatto cenno, oltre che l'ammissione circa la sussistenza dell'ingente debito nei confronti di _6
, il ricorso del Pm e l'allegata nota della Guardia di Finanza del 20.11.2024.
[...]
Le doglianze della reclamate per il resto si incentrano più che sulla sussistenza dei requisiti di fallibilità, profilo che non costituisce oggetto di gravame, sulla mancanza dello stato di insolvenza, per come desumibile dal bilancio 2018.
E' pacifico che la società non ha depositato bilanci in epoca successiva e che il bilancio 2018, ultimo depositato dalla società, indica debiti esigibili per euro 1.524.132,00 con una perdita di esercizio di euro 141.702,00.
La reclamante ha dedotto che tali debiti sarebbero stati compensati con poste attive.
Non può assegnarsi alcun valore alla “relazione contabile” della dott.SS , che avrebbe Persona_2 lo scopo di evidenziare l'esistenza di un residuo debito al 30.4.2019 di soli 135.336,65, a seguito delle asserite operate compensazioni, da riferirsi a crediti prescritti, “o che possono eventualmente essere soddisfatti con futuri incassi”, in ogni caso non reclamati negli ultimi 5 anni. La relazione, che si compone di due sole pagine, riprende i dati esposti nei citati allegati, rappresentanti dati contabili al
2019. Non solo la relazione appare laconica nel ridisegnare la situazione contabile della reclamante pagina 3 di 5 rinviando ai soli allegati alla relazione, ma presenta un deficit di attendibilità atteso che non è appurata la esaustività e attendibilità della contabilità a cui si fa riferimento, sicuramente non ordinatamente tenuta, atteso che la richiesta di concessione del rinvio in sede di udienza in primo grado è stata avanzata anche “al fine di completare il riordino della contabilità sociale”.
Tale dato assume particolare pregnanza ove si consideri la reclamante non ha intesto prendere posizione sulle deduzioni svolte dal PM in sede di memoria di costituzione ( richiamanti il contenuto della nota della G.d.F. p.2 e ss.) con cui si evidenzia la emissione di plurime fatture datate 30.4.2019 da parte di Sclavi OS nei confronti dell' , nella imminenza della Parte_3 Parte_1 cessione delle quote dell' ai fratelli Sclavi, a fronte di servizi per i quali non è stata fornita Parte_1 evidenza documentale.
Quanto alla posta di attivo “crediti verso controllate” per euro 1.241.421,24, su cui la professionista di sofferma al solo fine di dare conto della sua sussistenza al 30.4.2019, nonostante la postergazione rispetto al credito vantato da Intesa San Paolo, non può non evidenziarsi come già in sede di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale il Pm ha rappresentato che trattasi di credito inesigibile, atteso cha la controllata è anch'eSS in liquidazione giudiziale. Parte_1
D'altronde, anche ammesso che il debito nei confronti di Istituto S. Paolo sia l'unico a carico dell' come prospettato dalla reclamante, quest'ultima si è limitata a ribadire di potere Parte_1 confidare di concludere un accordo a stralcio con la banca, senza, neanche in questa sede, fornire alcuna prova a supporto anche solo dell'avvio di una trattativa che, comunque, per espreSS ammissione della reclamante, potrebbe, sempre solo in astratto, portare ad una decurtazione, di cui è del tutto evanescente l'ammontare, ma non certo all'azzeramento della ingente posta debitoria.
Le deduzioni della reclamante non sono pertanto idonee ad inficiare l'assunto che la società versi in stato di insolvenza, vuoi in relazione alla inesistenza di un debito scaduto di Euro 1.524.132,58, vuoi in relazione al debito nei confronti di per la somma di Euro 2.670.000,00. Controparte_7
In tale contesto anche ammesso che dalla conclusione della compravendita dell'immobile di S.
Cipriano Po in favore della parte acquirente Akno Trading s.r.l., in forza dell'accordo del 15.6.2024, sia da incaSSre il saldo del corrispettivo dovuto, stante l'apparente già avvenuto incasso della caparra di euro 625.000, come da fattura del 4.10.2024 riportante scadenza 8.10.2024 (all.7 reclamo;
doc. 2 fasc. I grado), tale posta di credito non potrebbe fondare un “risanamento”, ciò senza considerare che la caparra apparentemente già incaSSta non è allegato sia stata destinata a sanare posizioni debitorie.
Si impone, dunque, il rigetto del reclamo.
Nulla per le spese, attesa la contumacia della Liquidazione Giudiziale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il reclamo proposto da contro la sentenza n. Parte_4
187/ 2024 del Tribunale di Pavia;
pagina 4 di 5 2. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Milano il 27 marzo 2025
Il Consigliere est.
Roberta Nunnari
La Presidente
Ann Mantovani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Mammone Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3632/2024 promoSS in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Viale Parte_1 P.IVA_1
Padre Santo 5/8 16122 Genova presso lo studio dell'avv. Sivardo Michele, che la rappresenta e difende come da delega in atti
reclamante
CONTRO
in persona del procuratore aggiunto designato DO. Controparte_1 CP_2
[...]
resistente
e contro
. CP_3 Controparte_4
resistente non costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Pavia, su ricorso del PM, con sentenza n. 187/2024, pubblicata il 26.11.2024 ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
Il Tribunale, verificata la propria competenza, ha evidenziato come la debitrice non avesse provato il mancato superamento delle soglie dimensionali, quale causa di esenzione dall'apertura della liquidazione giudiziale, e che risultasse un ammontare di debiti scaduti superiore ad euro 30.000, stante la sentenza di condanna al pagamento del debito di Euro 2.670.000,00 in favore di , Controparte_5
pagina 1 di 5 pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 18.1.2024, a carico della sola Parte_1 nella sua qualità di garante della Parte_1
Il tribunale ha altresì accertato lo stato di insolvenza avuto riguardo a quanto rappresentato in sede di ricorso del PM ( inesigibilità dei crediti per euro 1.241.421 nei confronti della Parte_2 Parte_1
anch'eSS in stato di decozione, insussistenza di possidenze immobiliari) ed alla documentazione
[...] acquisita nel corso del procedimento, in particolare la nota allegata della G.d.F del 20.11.2024, nonché sulla scorta della dichiarazione ammissiva della debitrice che aveva riferito di confidare nella estinzione del debito nei confronti di mediante un “accordo a stralcio, definendo la _6 posizione con una ingente decurtazione dello stesso”.
La società fallita, che si era costituita mediante deposito di comparsa il giorno dell'udienza del
20.11.2024, in cui aveva avanzato richiesta di differimento, non concesso in ragione del ritenuto carattere dilatorio dell'istanza, ha depositato reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII lamentando:
I. la nullità della sentenza per essere fondata su documentazione depositata dal PM fuori udienza e senza autorizzazione del tribunale, in violazione del contraddittorio ai sensi dell'art 101 c.p.c.; II. l'erronea valutazione della situazione debitoria della società per come emergente all'esito della ricostruzione contabile effettuata dalla DO.SS , da cui risultava che tutti i debiti della Per_1 società fossero compensabili con poste attive e che l'unico debito residuo fosse quello di natura fideiussoria con , garantito da ipoteche iscritte sugli immobili della _6 Parte_1 con cui erano stati avviati contatti non andati a buon fine per il mancato rinvio dell'udienza; III. l'omeSS valutazione della sussistenza di un credito in capo alla reclamante in ragione dell'accordo del 15.6.2024 tra ed Akno Trading s.r.l., con cui quest'ultima Parte_1 si sarebbe impegnata irrevocabilmente a corrispondere la somma di Euro 737.000,00 oltre iva, da pagarsi nel momento in cui avesse nominato la steSS Akno Trading quale Parte_1 parte acquirente dell'immobile sito in San Cipriano Po, oggetto di precedente contratto preliminare di compravendita stipulato tra e Birra Peroni S.r.l., compravendita Parte_1 perfezionata in data 30 settembre 2024.
La reclamante ha infine chiesto la revoca/ riforma/ dichiararsi nulla la sentenza impugnata con concessione di “un termine per poter completare il riordino della contabilità, presentare le dichiarazioni fiscali di legge, depositare i bilanci e definire l'accordo con e, se Controparte_7 del caso, depositare un piano di risanamento ex art 56 ccii”.
Il ricorso ed il decreto di fiSSzione per l'udienza del 27.2.2025 sono stati notificati alla liquidazione giudiziale di e al PM. Parte_1
Adottato differimento d'ufficio con decreto del 24.4.2025, all'udienza del 27.3.2025 è comparso personalmente il PM, costituitosi in giudizio in data 17.3.2025 mediante memoria di costituzione, mentre nessuno è comparso per la liquidazione non costituitasi in giudizio.
In sede di udienza la reclamante, eccepita la tardività della costituzione del PM per la prima udienza fiSSta in data 17.2.2025, e l'intervenuta decadenza, nel merito ha insistito per l'accoglimento del reclamo, il PM ha contraddetto le opposte deduzioni chiedendone il rigetto.
Deve in primo luogo escludersi che la Procura della Repubblica sia incorsa in alcuna decadenza, essendosi costituita dieci giorni prima dell'udienza tenutasi in data 27.3.3025, nella quale è stato discusso il merito del reclamo. In ogni caso la costituzione del Pm non è destinata ad assumere alcun pagina 2 di 5 effetto propulsivo. E' da dire che anche nella vigenza della normativa che l'art 51CCII ricalca sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, come disciplinato dall'art. 18 l.fall. (nel testo novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007), il termine per la costituzione della parte resistente (nella specie, il Pubblico Ministero) è perentorio, anche in mancanza di un'espreSS dichiarazione normativa. La sua inosservanza, tuttavia, non determina, per chi vi sia incorso, decadenza dal diritto di opporsi al predetto reclamo, potendo lo stesso intervenire nel relativo procedimento, produrre nuovi documenti ed indicare, anche per la prima volta, i mezzi di prova di cui intende avvalersi per dimostrare la sussistenza dei presupposti della fallibilità” ( Cass.
Sez. 1 , Sentenza n. 2235 del 30/01/2017).
Nel merito il reclamo è infondato.
In primo luogo non ha pregio la doglianza che si incentra sulla asserita violazione del contraddittorio.
Invero la reclamante nel giudizio svoltosi in primo grado, nonostante l'assegnazione del termine di 7 giorni anteriore all'udienza prefallimentare per il deposito di documentazione, ha inteso costituirsi il giorno stesso dell'udienza del 20.11.2024, con deposito telematico perfezionato alle ore 9,40, producendo contestualmente la documentazione a supporto della propria difesa. Pertanto solo in sede di udienza, tenutasi alle ore 11,30 ( vedasi verbale di udienza) il PM ha potuto contraddire alle deduzioni di anche con riguardo alla riferita cessione dell'area di San Cipriano. Parte_1
Risulta, invero che il PM alle ore 13,10 “all'esito dell'odierna udienza”, ha depositato atto pubblico di compravendita del 30.9.24 tra Birra Peroni e Akno Trading s.r.l. avente ad oggetto l'immobile di S.
Cipriano Po, vicenda in relazione alla quale la reclamante aveva chiesto di poter documentare l'intervenuta cessione del bene e la certezza del relativo credito. E tuttavia a tale produzione, pure sollecitata dal contraddittorio avviatosi in sede di udienza, il tribunale non risulta avere dato alcun seguito, posto che la sentenza gravata non vi fa alcun riferimento, essendosi limitata a richiamare, come sopra fatto cenno, oltre che l'ammissione circa la sussistenza dell'ingente debito nei confronti di _6
, il ricorso del Pm e l'allegata nota della Guardia di Finanza del 20.11.2024.
[...]
Le doglianze della reclamate per il resto si incentrano più che sulla sussistenza dei requisiti di fallibilità, profilo che non costituisce oggetto di gravame, sulla mancanza dello stato di insolvenza, per come desumibile dal bilancio 2018.
E' pacifico che la società non ha depositato bilanci in epoca successiva e che il bilancio 2018, ultimo depositato dalla società, indica debiti esigibili per euro 1.524.132,00 con una perdita di esercizio di euro 141.702,00.
La reclamante ha dedotto che tali debiti sarebbero stati compensati con poste attive.
Non può assegnarsi alcun valore alla “relazione contabile” della dott.SS , che avrebbe Persona_2 lo scopo di evidenziare l'esistenza di un residuo debito al 30.4.2019 di soli 135.336,65, a seguito delle asserite operate compensazioni, da riferirsi a crediti prescritti, “o che possono eventualmente essere soddisfatti con futuri incassi”, in ogni caso non reclamati negli ultimi 5 anni. La relazione, che si compone di due sole pagine, riprende i dati esposti nei citati allegati, rappresentanti dati contabili al
2019. Non solo la relazione appare laconica nel ridisegnare la situazione contabile della reclamante pagina 3 di 5 rinviando ai soli allegati alla relazione, ma presenta un deficit di attendibilità atteso che non è appurata la esaustività e attendibilità della contabilità a cui si fa riferimento, sicuramente non ordinatamente tenuta, atteso che la richiesta di concessione del rinvio in sede di udienza in primo grado è stata avanzata anche “al fine di completare il riordino della contabilità sociale”.
Tale dato assume particolare pregnanza ove si consideri la reclamante non ha intesto prendere posizione sulle deduzioni svolte dal PM in sede di memoria di costituzione ( richiamanti il contenuto della nota della G.d.F. p.2 e ss.) con cui si evidenzia la emissione di plurime fatture datate 30.4.2019 da parte di Sclavi OS nei confronti dell' , nella imminenza della Parte_3 Parte_1 cessione delle quote dell' ai fratelli Sclavi, a fronte di servizi per i quali non è stata fornita Parte_1 evidenza documentale.
Quanto alla posta di attivo “crediti verso controllate” per euro 1.241.421,24, su cui la professionista di sofferma al solo fine di dare conto della sua sussistenza al 30.4.2019, nonostante la postergazione rispetto al credito vantato da Intesa San Paolo, non può non evidenziarsi come già in sede di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale il Pm ha rappresentato che trattasi di credito inesigibile, atteso cha la controllata è anch'eSS in liquidazione giudiziale. Parte_1
D'altronde, anche ammesso che il debito nei confronti di Istituto S. Paolo sia l'unico a carico dell' come prospettato dalla reclamante, quest'ultima si è limitata a ribadire di potere Parte_1 confidare di concludere un accordo a stralcio con la banca, senza, neanche in questa sede, fornire alcuna prova a supporto anche solo dell'avvio di una trattativa che, comunque, per espreSS ammissione della reclamante, potrebbe, sempre solo in astratto, portare ad una decurtazione, di cui è del tutto evanescente l'ammontare, ma non certo all'azzeramento della ingente posta debitoria.
Le deduzioni della reclamante non sono pertanto idonee ad inficiare l'assunto che la società versi in stato di insolvenza, vuoi in relazione alla inesistenza di un debito scaduto di Euro 1.524.132,58, vuoi in relazione al debito nei confronti di per la somma di Euro 2.670.000,00. Controparte_7
In tale contesto anche ammesso che dalla conclusione della compravendita dell'immobile di S.
Cipriano Po in favore della parte acquirente Akno Trading s.r.l., in forza dell'accordo del 15.6.2024, sia da incaSSre il saldo del corrispettivo dovuto, stante l'apparente già avvenuto incasso della caparra di euro 625.000, come da fattura del 4.10.2024 riportante scadenza 8.10.2024 (all.7 reclamo;
doc. 2 fasc. I grado), tale posta di credito non potrebbe fondare un “risanamento”, ciò senza considerare che la caparra apparentemente già incaSSta non è allegato sia stata destinata a sanare posizioni debitorie.
Si impone, dunque, il rigetto del reclamo.
Nulla per le spese, attesa la contumacia della Liquidazione Giudiziale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il reclamo proposto da contro la sentenza n. Parte_4
187/ 2024 del Tribunale di Pavia;
pagina 4 di 5 2. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Milano il 27 marzo 2025
Il Consigliere est.
Roberta Nunnari
La Presidente
Ann Mantovani
pagina 5 di 5