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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 385 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
LIMBLICI GIUSEPPE e dall'Avv. PALUMBO FRANCESCA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DE LUCA
PIETRO, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
E NEI CONFRONTI DI di tutti i candidati dalla posizione 74 alla posizione 140 inseriti alla graduatoria di cui all'allegato D della deliberazione del Commissario straordinario dell' di n. 1227 del 29.06.2023, pubblicata in data 2.07.2023; CP_2 CP_1
-litisconsorti contumaci-
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 9.2.24, in riassunzione a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del TAR Palermo, Parte_1 impugnava la graduatoria finale relativa all'Avviso pubblico per la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari in attuazione dell'art. 1, comma 268, lett. b) della L. 234 del 30/12/2021 modificato dall'art. 1 comma 528 della legge 197 del 29/12/2022 - Profilo di Operatore Socio Sanitario di cui all'allegato D della deliberazione del CP_3
1 Commissario straordinario dell' n. 1227 del 29.06.2023, Controparte_4 pubblicata in data 2.07.2023 (esecutiva per decorrenza del termine di pubblicazione all'albo dal 12.7.2023)-
Lamentava, a tal proposito, la discriminatorietà del provvedimento con il quale sono stati determinati i criteri di calcolo del punteggio da attribuire al servizio utile per la stabilizzazione, nella parte in cui al servizio reso in regime di part time (18 ore settimanali) è stata attribuita una valutazione dimezzata e nella misura del 50% rispetto a quella attribuita al servizio in full-time (36 ore settimanali). Eccepiva l'illegittimità dell'Atto deliberativo n. 1726 del 25/10/2022 e n. 1931 del 25/11/2022 di indizione di avviso pubblico per il superamento del precariato e della deliberazione del Commissario dell' di n. Parte_2 CP_2 CP_1
1227 del 29.06.202 nella parte in cui non è stata presa in considerazione la precedenza prevista al punto “V criteri di priorità” del Protocollo per le stabilizzazioni del personale allegato alla Direttiva dell'Assessorato regionale della Salute prot./Servizio 1/n. 24514 del 26.4.2023.
Chiedeva quindi il riconoscimento del punteggio pieno e della priorità ai fini della procedura di stabilizzazione.
L' si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il contraddittorio veniva integrato, ex art. 150 c.p.c., anche agli altri aspiranti in graduatoria.
La causa, previo rigetto per carenza di periculum della domanda ex art. 700
c.p.c., viene decisa all'esito di istruttoria documentale alla luce del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
Occorre premettere in punto di fatto che il ricorrente –dipendente a tempo determinato e parziale presso la resistente- ha partecipato alla selezione indetta con Avviso pubblico dell' per il superamento del precariato Controparte_4 indetto ai sensi dell'art. 1, comma 268, della legge n. 234 del 2021, per complessivi 74 posti, collocandosi al posto 141 della graduatoria, posizione non utile per l'accesso alla stabilizzazione.
Con l'odierna impugnativa si duole – in primo luogo- che ai fini dell'attribuzione del punteggio il calcolo dell'anzianità di servizio, in relazione al periodo svolto in regime di part-time presso l' sia stato limitato Pt_3 nella misura del 50% (in ragione dello svolgimento di mansioni a tempo parziale), anziché per intero, pur in assenza di alcuna previsione in tal senso rinvenibile nel bando.
2 Sostiene la parte ricorrente che l'operato dell'Amministrazione sarebbe irragionevole poiché, da una parte, l'Allegato A2 della Deliberazione 140 del
26.01.2023 i contratti di lavoro parziale sono considerati utili per intero ai fini del computo dei 18 mesi necessari all'ammissione, mentre dall'altra “in modo del tutto arbitrario ed irragionevole il medesimo contratto viene considerato al 50% ai fini dell'attribuzione del punteggio” (così in ricorso).
A tal proposito si rileva che i criteri di valutazione dei titoli, compresi quelli di Contr servizio, cui l' deve attenersi sono chiaramente quelli previsti dal D.P.R.
220 del 2001 richiamati dalla resistente
Ebbene, il bando è del tutto conforme alle previsioni dell'art. 11 del D.P.R. n.
220, secondo cui "i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di lavoro".
La norma non può prestarsi ad una interpretazione equivoca, è evidente l'obbligo della P.A. di vincolarsi al rispetto dei criteri di valutazione dei titoli di servizio offerti dal DPR sopra citato, ivi inclusa la regola della valutazione proporzionale dei periodi di attività lavorativa compiuti in regime di tempo parziale.
Sostiene il che tale disposizione comporterebbe una discriminazione Parte_1 per i lavoratori part time in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, la quale al punto 1 dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Ebbene, nel caso di specie si controverte non su una specifica “condizione di impiego”, bensì sui criteri di valutazione di titoli in una selezione pubblica, con dubbia applicabilità del principio invocato.
Comunque sia, la norma eurocomunitaria fa salvo l'utilizzo di “criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
3 Ritiene il Tribunale che dell'art. 11 del DPR n. 220 risponda a criteri di ragionevolezza, sia giustificato dalla ragione obiettiva di valorizzare l'esperienza sotto il profilo quantitativo e non confligga con il principio di uguaglianza sostanziale.
La parificazione del tempo parziale al tempo pieno nella valutazione dell'anzianità di servizio, infatti, finirebbe per realizzare una forma di diseguaglianza e quindi anche di discriminazione a contrario ai danni dei lavoratori a tempo pieno i quali si sarebbero visti ingiustamente parificati nella selezione, ai dipendenti che, obiettivamente, alla medesima attività lavorativa avevano dedicato un tempo sensibilmente inferiore.
Viceversa, la possibilità ai dipendenti a tempo parziale di partecipare alla selezione risponde sia al principio del "favor partecipationis" di matrice europea sia a quello di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale invocato dal ricorrente, in ossequio alla clausola 4.1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 81/97/CE.
Alquanto suggestiva, poi, è la tesi che pretende di accordare preponderanza al dato dell'esperienza professionale prestata nella stessa , Controparte_4 indipendentemente dalla valutazione proporzionale dei periodi di servizio prestati anche a tempo parziale. Ritiene, tuttavia, il Tribunale che, nell'attenersi specificamente una fonte Contr superiore di regolamentazione normativa, l non possa esimersi dall'accordare preponderanza al dato della anzianità di servizio risultante dai criteri di computo stabiliti nel D.P.R., piuttosto che valorizzare il dato dell'esperienza lavorativa, di per sé neutro e non qualificante.
Il ricorrente lamenta, inoltre, che sia stata omessa ogni considerazione della priorità prevista dal Protocollo per le stabilizzazioni del personale allegato alla
Direttiva dell'Assessorato regionale della Salute prot./Servizio 1/n. 24514 del 26.4.2023 (ossia “essere al momento della pubblicazione dell'avviso di ricognizione, in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l'Azienda procedente e di possedere i requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, lett. b) della Legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 198/2022 convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2023”).
Posto che la direttiva Assessoriale non ha portata derogatoria del D.P.R. e quindi non rileva in ordine al primo motivo di censura, ritiene il Tribunale il mancato Contr adeguamento della resistente al protocollo non invalidi la procedura concorsuale.
4 La questione investe la legittimità di un “modus procedendi” attraverso il quale, successivamente alla scadenza dei termini imposti al bando di concorso,
l'Amministrazione ha modificato i criteri di preferenza della selezione pubblica;
la censura investe di riflesso anche l'accordo sindacale allegato alla Direttiva dell'Assessorato di cui sopra, avendo costituito la fonte della contestata
“integrazione” della “lex specialis concursus”.
Sul punto, anche a voler mettere in disparte la questione su quale fonte prevalga nel contrasto tra Bando ed Accordo sindacale, non può che richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. ord. n.
4801/2005) secondo cui il bando concorsuale resta impenetrabile agli accordi collettivi di lavoro ad esso esterni o successivi, altrimenti alterandosi il procedimento sotto il fondamentale profilo della “par condicio”.
Quanto sopra non costituisce affatto negazione del potere discrezionale dell'Amministrazione di variamente modulare – naturalmente nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità - l'accesso al rapporto di impiego;
la tesi qui accolta intende, invece, semplicemente riaffermare come i medesimi poteri debbano essere comunque esercitati sotto l'egida dei principi di certezza, trasparenza e “par condicio” a regolazione del giusto procedimento amministrativo concorsuale. L'accordo può dunque eventualmente contenere disposizioni in materia di concorsi ma operanti per quelli ancora da bandire e pertanto, ciò chiarito sotto tale profilo, irrilevante deve ritenersi in ogni caso quella previsione e/o l'applicazione di una norma contrattuale che determini, successivamente alla scadenza del termine per le domande, una modificazione dei criteri inizialmente conferiti ad un procedura concorsuale in svolgimento, senza procedere quanto meno alla riapertura dei termini o, se necessario, alla rinnovazione del bando concorsuale.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Spese compensate sia in fase cautelare sia in fase di merito alla luce della complessità e della novità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento, 28/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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