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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/03/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17256/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17256/2018 promossa da:
in persona del Legale Rapp.te p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. D'ALTERIO EMANUELE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. DEL FUNGO MARCO, in PIAZZA DELLA VITTORIA 10 50129
FIRENZE, come da procura alle liti agli atti
ATTRICE
contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
SANSONI ANDREA, presso il cui studio in PIAZZA DELLA SIGNORIA 9 50122 FIRENZE ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
CONVENUTO
OGGETTO: appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Nel riportarsi integralmente ai precedenti scritti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate, questa difesa insiste, preliminarmente, affinché (come già evidenziato nelle note scritte del 2.4.24, disattese da Codesto Tribunale con il provvedimento del 28.5.24) venga chiesto al CTU di pronunciarsi in merito alla richiesta di acquisizione di documentazione utile ai fini della decisione. (….) In via subordinata, nella denegata ipotesi di reiezione della suddetta istanza, la parte attrice chiede che la causa venga introitata a sentenza con assegnazione dei termini per conclusioni e repliche”. pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “come in comparsa di costituzione e risposta, affinché il Tribunale adito voglia disporre il rigetto di qualsiasi pretesa nei confronti del
confermando la quantificazione del maggior compenso dovuto a seguito Controparte_1
delle riserve iscritte nella somma già determinata ed offerta dal detraendovi Controparte_1
le ulteriori somme dovute al a titolo di indennizzo per i maggiori costi Controparte_1
sostenuti per la esecuzione del III stralcio dei lavori di completamento (v.sopra Fatto §9.III) e per l'adeguamento delle centrali termiche (v.sopra Fatto §9.IV), nell'importo che verrà accertato in corso di causa, senza alcun riconoscimento in ordine alla richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore. Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio”; - in via istruttoria, per l'accoglimento delle risultanze di cui alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come da relazione peritale in atti. Vinte le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10.4.2009, (nel prosieguo anche solo Parte_2
ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il (nel Pt_1 Controparte_1 prosieguo anche solo , chiedendo: “1)Dichiarare l'illegittimità o, in subordine, CP_1
disapplicare la delibera di risoluzione contrattuale della Giunta Comunale n. 230 del 22.4.08, per mancanza del presupposto costituito dell'inadempimento dell'attrice; 2) Dichiarare
l'illegittima o, in subordine, disapplicare la delibera di della Giunta Comunale n. 52 del 10.2.09, nella parte in cui applica la penale del 10% dell'importo contrattuale, addebita all'attrice i maggiori oneri per i lavori di completamento e detrae un'ulteriore importo per lavori non eseguiti a regola d'arte; 3) Accertare il diritto della attrice al pagamento, da parte del
[...]
, delle somme di € 184.478,26 per la penale illegittimamente applicata, di € 38.866,16 CP_1 oltre IVA per i lavori di completamento illegittimamente addebitati e di € 19.975,00 oltre IVA per le lavorazioni non a regola d'arte illegittimamente addebitate;
4) Accertare il diritto dell'attrice al pagamento da parte del a titolo di riserve (n.30) della complessiva somma Controparte_1 di € 1.062.100,65, oltre IVA, pari all'importo delle riserve detratta la somma di €. 45.086,31 oltre IVA riconosciuta dal 5) Condannare, per l'effetto, il Controparte_1 CP_1
al pagamento, in favore della società attrice, delle somme sub nn.3 e 4; 6) Condannare il
[...]
al pagamento delle somme sub nn.3 e 4 maggiorate di interessi legali e Controparte_1
rivalutazione monetaria come per legge;
7) Condannare il al pagamento di Controparte_1 spese, diritti ed onorari del giudizio”.
A sostegno delle domande proposte, l'attrice ha dedotto:
pagina 2 di 16 - di essersi aggiudicata la gara indetta dal Comune di per l'affidamento di lavori di CP_1
costruzione di due asili nido, nel prosieguo un nido e una scuola materna, e che, in data
7.5.2004, veniva stipulato il relativo contratto;
- che il verbale di consegna dei lavori veniva redatto il 21.6.2004 e che, prevedendo il capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo CSA) l'esecuzione entro 720 giorni, le opere dovevano essere ultimate entro il 10.6.2006;
Co
- di aver segnalato, in corso d'opera, alla Stazione Appaltante (nel prosieguo ) la necessità di ricorrere ad una tecnologia più avanzata rispetto a quella in progetto per la realizzazione dei pali di fondazione e che, in data 15.9.2004, le parti redigevano un accordo a verbale per l'applicazione di nuovi prezzi, approvato con determina dirigenziale n. 9293/04;
- che, in data 6.12.2004, il Direttore dei Lavori (nel prosieguo DL) disponeva la sospensione dei lavori, stante la necessità di verifiche alla struttura dell'edificio, per essere stato accertato un livello della falda acquifera ad una quota superiore rispetto a quella indicata nel progetto, dopo di che le opere riprendevano l'11.2.2005;
- che, a seguito delle modifiche apportate al progetto, si verificava un incremento dei costi nella misura di € 106.821,29 (pari al 26% delle opere strutturali), di cui notiziava il Comune;
- che, in data 30.5.2005, il DL emetteva il primo SAL, e di averlo sottoscritto apponendovi nove riserve, recanti indicazione di maggiori costi per € 295.375,45, dovuti a radicali modifiche del programma dei lavori rispetto al progetto originario, ma che le richieste venivano respinte dal DL;
- che, in data 21.10.2025, il DL emetteva il secondo SAL, e di averlo sottoscritto con riserve, esplicitate il 3.11.2005, quantificando in € 59.414,64 le proprie richieste, respinte dal DL;
- che, nel periodo successivo alla emissione del secondo SAL, l'avanzamento dei lavori subiva un sensibile rallentamento e che, da una parte, il DL le contestava profili di inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul cantiere, dall'altra essa appaltatrice lamentava errori progettuali che non consentivano la posa del manto di copertura;
- che il 24.2.2006 veniva sottoscritto l'atto di sottomissione relativo alla seconda perizia di variante e che la seconda variante veniva approvata il 16.5.2006 e veniva contestualmente emesso il terzo SAL, firmato da parte sua con apposizione di riserve, esplicitate il 30.5.2006 e respinte dal DL;
pagina 3 di 16 - che nel prosieguo venivano emessi il quarto, quinto, sesto, settimo SAL, sottoscritti da parte sua con riserve, respinte dal DL;
- che, in data 14.9.2007, veniva redatto nel contraddittorio delle parti lo stato di consistenza finalizzato alla consegna provvisoria, da cui emergeva il sostanziale completamento dei lavori;
- che, in data 17.9.2007, avveniva la presa in consegna del solo edificio della scuola materna da parte del Comune e per scelta unilaterale dello stesso;
Contr
- che, con nota dell'1.10.2007, il Responsabile Unico del procedimento (nel prosieguo , rilevato che in data 23.3.2007 era scaduto il termine fissato a seguito di proroghe per l'ultimazione dei lavori, ma che residuavano opere da eseguire, intimava il completamento entro il 30.10.2007, pena l'avvio della procedura per la risoluzione del contratto di appalto e l'applicazione della penale di cui all'art. 22 CSA;
- che seguivano solleciti del DL ed un suo ordine di servizio del 21.1.2008;
- di aver comunicato, con missive del 22.1.2008, di essere impossibilitata al completamento dei lavori per via di avverse condizioni metereologiche ed a causa di altri impegni contrattuali, e di aver contestualmente chiesto un incontro in cantiere nel contraddittorio delle parti, tenutosi il 24.1.2008;
- che, con nota del 7.2.2008, il RUP comunicava che si sarebbe avvalso della procedura di risoluzione del contratto di cui all'art. 36 CSA;
- che, con nota del 4.4.2008, il RUP comunicava che all'appaltatrice dovevano essere computati a suo carico gli importi di € 33.684,65 per maggiori oneri dovuti al completamento dei lavori da parte di altra Impresa, ed € 184.478,26 per penale a causa del grave ritardo;
- che, con delibera del 22.4.2008, n. 2008/G/00230, il contratto veniva dichiarato risolto;
Co
- di avere contestato i rilievi della , firmato con riserva il conto finale, confermato le riserve in precedenza apposte sui SAL ed iscritto altre cinque sul registro di contabilità, con quantificazione complessiva degli importi a sé spettanti in €1.107.186,96, ma che il DL ancora una volta respingeva le richieste;
- che, in data 20.11.2008, veniva redatta la relazione di collaudo, in cui si attestava che i lavori
– con eccezione di alcuni difetti e omissioni non incidenti sulla stabilità dell'immobile – erano stati eseguiti a regola d'arte e con impiego di materiali idonei;
pagina 4 di 16 - che, con delibera del 10.2.2009, la Giunta Comunale, vista la relazione del RUP e atteso l'esito del collaudo, applicava la penale del 10% del corrispettivo da contratto, pari a €
184.478,26, le addebitava i maggiori oneri per lavori di completamento (€ 38.866,16 oltre
IVA), scomputava la somma di € 19.975,00 oltre IVA per lavori non a regola d'arte, riconosceva come dovuto a suo favore l'importo di € 45.086,31 oltre IVA in ragione delle riserve iscritte;
- l'illegittimità della delibera della Giunta Comunale del 10.2.2009, non essendosi verificato un ritardo a sé imputabile, bensì essendo state accertate carenze progettuali ed una condotta non collaborativa del Comune, di talchè difettano i presupposti per la risoluzione del contratto e l'applicazione della penale;
Co
- la contraddittorietà delle statuizioni della , la quale aveva, in corso di rapporto, respinto le riserve in quanto inammissibili e riconosciuto, alla definizione, un importo a suo favore in forza di talune voci delle plurime riserve iscritte;
- la fondatezza delle proprie richieste a fondamento delle riserve.
Iscritta la causa al N. RG 6679/09, il si è costituito ritualmente in giudizio, Controparte_1
sollevando le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per dover essere la causa decisa, limitatamente alle domande di accertamento della illegittimità delle delibere n. 230/2008 e n. 52/2009, da quello amministrativo e, segnatamente dal TAR Toscana, territorialmente competente, e di nullità della citazione per incerta esposizione dei fatti a sostegno delle domande inerenti alle riserve iscritte, contestando nel merito le deduzioni attoree in quanto infondate, chiedendo il rigetto delle domande avanzate nei propri confronti e formulando le conclusioni sopra testualmente riportate.
Con Sentenza n. 1952 del 3.6.2011, il Tribunale di Firenze ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione rispetto a tutte le domande proposte dall'attrice.
Avverso detta pronuncia, l'attrice ha interposto appello, integralmente accolto dalla Corte
d'Appello di Firenze, la quale ha dichiarato la competenza del Giudice Ordinario in ragione del fatto che le domande di accertamento dell'illegittimità di delibere del erano state CP_1
proposte ai fini della loro disapplicazione e non invece dell'annullamento.
La causa è stata quindi riassunta dall'originaria attrice con atto di citazione notificato il
13.12.2018, recante il medesimo contenuto di quello iniziale, a cui è seguita la costituzione del convenuto mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta. CP_1
pagina 5 di 16 Alla prima udienza successiva alla riassunzione, il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc, chiesti dalle parti, le quali se ne sono avvalse per il deposito delle relative memorie.
La causa è stata istruita in via documentale e con CTU sui seguenti quesiti: “il CTU, esaminata la documentazione in atti, ivi comprese le relazioni e i documenti contabili, nonché gli elaborati progettuali e la documentazione contrattuale: - accerti e descriva lo stato dei luoghi e i lavori eseguiti dall'appaltatrice, distinguendoli da quelli eseguiti da terzi in tempi successivi a seguito dei c.d. stralci;
- verifichi, dopo avere esaminato le riserve apposte nei registri di contabilità, ove tempestive, nonché le controdeduzioni svolte dal DL, la fondatezza delle contestazioni apposte in riserva e la congruità degli importi ivi richiesti dalla ditta appaltatrice;
- dica se i lavori abbiano seguito un andamento anomalo, indicando le cause delle eventuali anomalie riscontrate;
- dica se il prolungamento dei lavori e del vincolo contrattuale abbia creato nocumento all'impresa appaltatrice, sia in termini di improficua gestione delle potenzialità aziendali profuse che di maggiori oneri connessi a spese generali o di noleggio, che di ritardati o mancati utili, che di mancato tempestivo conseguimento delle certificazioni per la partecipazione ad altre procedure concorsuali;
quantifichi, in caso affermativo, e anche facendo ricorso ai dati della comune esperienza, il danno subito;
- dica se gli impedimenti e gli intralci all'operatività denunciati dall'impresa in corso d'opera e, in particolare, nelle riserve siano eziologicamente idonei rispetto alle disfunzioni lamentate da parte attrice nell'avvio e nello svolgimento dei lavori quantificandone, in caso affermativo, l'incidenza economica;
- accerti se sia stato cagionato dalla condotta dell'attrice un ritardo, come risultante dallo stato finale, e valuti, in caso di risposta affermativa, il congruo importo di una penale applicabile;
-accerti la sussistenza dei vizi oggetto della relazione in atti nelle opere eseguite dall'appaltatrice all'impresa, verificando i Co costi di ripristino eventualmente sostenuti dalla e indicando se essi siano congrui;
- accerti
Co gli eventuali maggiori costi sostenuti dalla in conseguenza dell'esecuzione degli stralci dei lavori di completamento e adeguamento commissionati a terzi, indicando se essi siano congrui;
- quantifichi il corrispettivo effettivamente spettante all'impresa e quantifichi il congruo importo delle detrazioni sul corrispettivo dovuto, in conseguenza degli eventuali costi di ripristino e di stralcio lavori sostenuti dalla PA”.
Depositata la CTU, il Giudice ha rigettato le istanze attoree volte all'acquisizione, da parte del
CTU, di documenti non prodotti nei termini di cui all'art. 183 comma VI cpc e non specificamente indicati dall'istante con relativa esposizione delle ragioni alla base della richiesta,
pagina 6 di 16 ed ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con trattazione scritta, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, di cui l'attrice si è avvalsa per il deposito della sola comparsa conclusionale, il convenuto per il deposito altresì della memoria di replica.
* * *
1. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Preliminarmente deve darsi atto che l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione, sollevata dal convenuto con comparsa di costituzione e risposta nel giudizio CP_1
originariamente radicato da ed in quello dalla stessa riassunto con riferimento alla Pt_1 domanda n. 4 delle conclusioni attoree (“Accertare il diritto dell'attrice al pagamento da parte del a titolo di riserve (n.30) della complessiva somma di € 1.062.100,65, oltre Controparte_1
IVA, pari all'importo delle riserve detratta la somma di €. 45.086,31 oltre IVA riconosciuta dal
), in quanto genericamente esposta e mancante di supporto probatorio, non è Controparte_1
stata riproposta all'atto della precisazione delle conclusioni ed è, in ogni caso, infondata.
Invero, l'art. 164 c.p.c. è costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito nel senso che sussiste la nullità per difetto dell'editio actionis – qui invocata dal CP_1
eccipiente - laddove ricorra omissione o totale incertezza del petitum e/o della causa petendi, non colmabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, da eseguirsi sulla base tanto delle conclusioni che della parte espositiva, nonché dei documenti ad esso allegati.
In particolare, la valutazione della sufficiente determinatezza degli elementi essenziali della domanda deve essere condotta tenuto conto della ratio delle prescrizioni di cui agli artt. 163 e 164
c.p.c., consistente nel consentire al convenuto di apprestare adeguate e puntuali difese nell'osservanza dei termini di decadenza previsti dal codice di rito (cfr ex multis Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11751 del 15/05/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 23180 del 27/10/2006).
Ebbene, dalla lettura dell'atto di citazione (si vedano le premesse, in cui è esposta la ricostruzione del rapporto negoziale) e dalla disamina dei documenti ad esso allegati (le riserve, richiamate nella parte motiva della citazione e nell'indice numerato in calce), si evince che la domanda dell'attrice oggetto di eccezione di nullità si basa sulla deduzione, quali fatti costitutivi del diritto fatto valere, dell'iscrizione delle molteplici riserve a causa di errori progettuali imputabili alla pagina 7 di 16 stazione appaltante, dell'andamento anomalo del rapporto per ritardi alla stessa imputabili e determinanti mancati guadagni e costi aggiuntivi e dell'illegittima sospensione dei lavori.
A ciò si aggiunga - e la circostanza è dirimente – che nessuna violazione del diritto del CP_1
convenuto di approntare una puntuale difesa è rinvenibile nel caso di specie, in cui l'ampiezza e completezza delle motivazioni in fatto e in diritto contenute nella comparsa di costituzione e risposta e negli scritti difensivi successivamente depositati sono indicative dell'insussistenza di gravi e incolmabili incertezze quanto agli elementi propri dell'editio actionis dell'atto di citazione.
2. Sulle delibere della Giunta Comunale e, in particolare, sulla delibera n. 230 del 22.4.2008.
Le domande di accertamento dell'illegittimità finalizzato alla disapplicazione – in tal modo dovendosi interpretare le conclusioni sub 1) e 2), secondo la Sentenza della Corte d'Appello passata in giudicato, di revoca di quella con cui il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a decidere la causa in oggetto - della delibera della Giunta
Comunale n. 230 del 22.4.08, di risoluzione del contratto di appalto, e della delibera della Giunta
Comunale n. 52 del 10.2.2009, nella parte in cui applica la penale del 10% dell'importo contrattuale, addebita all'attrice i maggiori oneri per i lavori di completamento e detrae un ulteriore importo per lavori non eseguiti a regola d'arte, sono infondate.
Costituiscono circostanze pacifiche e, comunque, provate dai documenti depositati da entrambe le parti in causa:
- che, con due deliberazioni dell'11.11.2003, la Giunta Municipale del ha Controparte_1
approvato il progetto esecutivo, a corpo e a misura, per la costruzione di due asili nido, poi diventati un asilo ed una scuola materna, per un importo a base d'asta di € 2.044.756,68, di cui € 98.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- l'affidamento, a seguito di asta pubblica, all'odierna attrice dei lavori e la stipula con la stessa del contratto di appalto del 7.5.2004 (doc. 1 di entrambe le parti);
- l'approvazione, con apposite determinazioni dirigenziali, di tre perizie suppletive e di variazione di spesa negli anni 2004, 2006, 2007, con cui l'importo contrattuale netto è stato indicato in € 1844.782,64 ed il termine per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni
220 rispetto a quello iniziale.
Tanto premesso, con la delibera n. 230 del 22.4.2008 oggetto della prima domanda di
Co accertamento attorea (doc. 97 di parte convenuta), la ha stabilito, per quanto di rilievo nella pagina 8 di 16 presente sede, di dichiarare risolto il contratto di appalto con l'attrice, avvalendosi della clausola di cui all'art. 36.6 del CSA (doc. 2 di parte convenuta), a mente della quale “si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento della stazione appaltante, nei seguenti casi: (…) ritardo nell'adempimento che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al
10% dell'ammontare netto contrattuale”.
Quali motivi della risoluzione, nella delibera di cui l'attrice assume l'illegittimità, il CP_1
convenuto ha esposto:
- il grave ritardo dell'appaltatrice nell'esecuzione dei lavori rispetto alle previsioni del programma, comportante l'applicazione della penale nella misura rilevante al fine della risoluzione, di cui agli artt. 22 e 36 del CSA;
Contr
- che, nonostante il ritardo all'epoca già maturato, con raccomandata del 1°.10.2007, il aveva comunque assegnato all'appaltatore termine sino al 30.10.2007 per il completamento dei lavori;
- l'inadempimento nel termine assegnato e che, con lettera del 22.1.2008, l'appaltatore aveva dichiarato l'impossibilità di ultimare le opere a causa delle avverse condizioni climatiche e di non essere in grado di provvedervi nemmeno una volta arrivata la stagione più propizia, per via di concomitanti impegni derivanti da altri contratti;
- che, all'esito di incontro in cantiere nel contraddittorio tra collaudatore, DL, appaltatore, era stata accertato il mancato completamento delle opere e la presenza di difetti di quelle eseguite.
A fronte della comunicazione di avvenuta risoluzione dell'appalto mediante detta delibera,
l'attrice ha introdotto il presente giudizio, contestando la sussistenza dei presupposti per la Co risoluzione di diritto di cui la si era avvalsa ed eccependo l'inadempimento di quest'ultima per aver predisposto progetti per la costruzione degli edifici affetti da gravi errori, non risolti dalle perizie suppletive e dalle conseguenti proroghe.
Ricostruite le posizioni delle parti, si osserva che, al fine di provocare la risoluzione di diritto del contratto di appalto, legittimamente il si è avvalso della clausola risolutiva espressa di CP_1 cui all'art. 36 CSA, sopra richiamata (cfr Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 21740 del 27/10/2016: “in caso di inadempimento dell'appaltatore nello svolgimento di un appalto di opera pubblica, accanto alla facoltà concessa alla P.A. committente di sciogliersi, mediante la procedura prevista dall'art. 119 del d.P.R. n. 554 del 1999 (applicabile "ratione temporis", ma ora sostituito
pagina 9 di 16 dall'art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006), concorre autonomamente quella di apporre una clausola risolutiva espressa, espressione di una posizione non autoritativa ma paritetica della P.A. e governata dalla disciplina civilistica. Ne consegue che, apposta tale clausola e individuato espressamente l'inadempimento idoneo a determinare la risoluzione del contratto, è sufficiente la semplice constatazione di tale inadempimento per addivenire alla risoluzione del contratto, senza che vi sia la necessità, per la P.A., di seguire la procedura prevista dall'art. 119 cit.”), dovendosi procedere in questa sede, a norma dell'art. 1456 cc, all'accertamento dell'inadempimento imputabile all'attrice (Cfr Cass. 2553/2007; 11717/2002; 9356/2000; 6397/1999; 10102/1994;
13044/1991; 11960/1990; 5710/1987), dalla stessa contestato in base alla sola eccezione (si veda
Co la citazione in riassunzione, pag. 13) dell'inadempimento della , che le avrebbe precluso di eseguire correttamente le prestazioni a proprio carico.
Ciò detto, l'eccezione dell'attrice è generica e, in ogni caso, destituita di prova.
Invero, sotto il profilo assertivo, nell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento riassunto, l'attrice non ha dedotto i profili di erroneità dei progetti, limitandosi ad allegare che gravi carenze progettuali avrebbero “vanificato la programmazione dei lavori” (pag. 13) e che la prova delle stesse sarebbe costituita dalle variazioni e dalle proroghe ad esse conseguenti, affermazioni queste che tuttavia non danno contezza degli errori della committente, che l'appaltatrice ritiene causa dell'impossibilità a sé non imputabile di adempiere.
Né dette carenze sul piano delle allegazioni sono state colmate con la prima memoria ex art. 183 comma VI cpc (pagg. 4 e 5), con cui l'attrice si è limitata a dare atto che, per emendare agli iniziali errori progettuali, il convenuto si sarebbe trovato costretto a: “ - sottoscrivere un atto di sottomissione in data 15.9.04 per assicurare una tecnologia più avanzata per la realizzazione dei pali di fondazione;
- sospendere i lavori in data 6.12.04 a causa del rinvenimento della falda acquifera ad un livello superiore rispetto a quanto indicato nel progetto;
- approvare 3 (tre) varianti per modifiche progettuali tese ad ovviare a carenze originarie”.
Venendo al piano probatorio, dalla CTU eseguita in corso di causa – le cui conclusioni sono condivise da questo Giudice e si intendono qui richiamate, in quanto esaurienti e scevre da vizi logici - è emerso che la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, la sospensione dei lavori e le varianti ai progetti non hanno costituito causa dei ritardi nell'esecuzione delle opere da parte dell'appaltatrice.
Sul punto, si legge infatti nelle conclusioni della relazione finale che “- La 1° Variante è del
28/09/2004 (data della firma dell'atto di sottomissione); quindi nelle fasi iniziali del cantiere e le pagina 10 di 16 relative lavorazioni sono iniziate ben 37 giorni dalla sottoscrizione e 50 giorni dalla autorizzazione della Direzione Lavori alla loro esecuzione (15/09/2004). - La 2° Variante è del
24/02/2006 (firma dell' atto di sottomissione) e riguarda modifiche ad opere (murature ) che in tale data sono lontane dal loro inizio considerato lo stato dei lavori in esecuzione e le tempistiche del crono programma e comunque essa prevede un prolungamento del contratto di
70 gg;
- La 3° Variante è del 07/02/2007 (firma dell' atto di sottomissione) in un momento del cantiere in cui l'impresa anche secondo quanto riportato nel giornale dei lavori , è impegnata ancora in lavorazioni su massetti, rivestimenti, stuccature delle murature (i massetti sono stati completati dall'impresa il 16/02/2007, lavorazione per altro che si trascinava per errori di posa in opera dal 13/12/2006 ovvero dopo 65 giorni )” e che “la variante (l'ultima) sopravviene a tempi contrattuali già scaduti e idonei per l'attivazione della risoluzione. L'atto di approvazione della variante alla quale l'impresa non ha apposto mai riserva alcuna si riferisce a modifiche per tecnologie che consentono un impiego più versatile dell'impianto con una riduzione dei costi di gestione secondo quanto richiesto dalla Direzione Istruzione che aveva fatto richiesta di modificare il progetto originario per sopraggiunte esigenze di organizzazione scolastica non prevedibili (vedi variante in corso d'opera n. 2, anche in questo caso non oggetto da parte dell'impresa di alcuna riserva ). La presunta necessità da parte della stazione appaltante di sanare un progetto non correttamente eseguito non è mai evidenziata nelle argomentazioni che
l'impresa ha addotto nel registro di contabilità sotto forma di riserve. L'impresa non può addossare la colpa alla stazione appaltante per una variante intervenuta quando l'impresa aveva già maturato un enorme ritardo come meglio specificato nelle premesse della presente relazione.
In conseguenza di quanto riportato si può concludere che gli impedimenti e gli intralci all'operatività denunciati dall'impresa in corso d'opera e, in particolare, nelle riserve non sono eziologicamente idonei rispetto alle disfunzioni lamentate da parte attrice nell'avvio e nello svolgimento dei lavori” (CTU, pagg. 180 e 181).
Per contro, la CTU ha consentito di accertare l'inadempimento dell'appaltatrice per aver omesso di realizzare le opere affidatele nei tempi previsti dal contratto ed in quelli nel prosieguo assegnati in proroga, con ciò omettendo di ottemperare altresì a ordini di servizio e ai molteplici richiami del DL e del Collaudatore.
Segnatamente, il Consulente del Tribunale, presa visione dei documenti agli atti, ha osservato che la responsabilità per i ritardi è ascrivibile esclusivamente ad la quale ha eseguito opere Pt_1
difettose che hanno richiesto interventi di ripristino, con allungamento dei tempi previsti, ha pagina 11 di 16 sospeso per lunghi periodi i lavori in occasione dei periodi estivi, non è risultata presente in cantiere con personale in numero adeguato allo svolgimento delle opere.
Sul punto, il CTU, sulla scorta delle risultanze del libro giornale, ha constatato che:
- la durata dell'appalto, aggiornata in base alle varianti era di 1006 giorni naturali e consecutivi comprensivi anche dei giorni di sospensione pari a 66;
- l'appaltatrice dopo 1334 giorni ha abbandonato il cantiere senza avere completato le opere oggetto di appalto e alcune di quelle di ripristino;
- dei 1334 giorni di durata, 636 sono stati impiegati per i lavori (considerando anche i giorni di lunedì e venerdì che per diversi periodi sono stati lavorati solo al 50 %), in 698 giorni il cantiere era non operativo (di questi: 66 giorni di sospensione lavori, 37 giorni festivi, 348 giorni fra sabati feriali e domeniche, 247 giorni feriali);
- in conclusione, sottratti i giorni di sospensione e i festivi, quelli in cui ingiustificatamente l'appaltatrice ha omesso di eseguire le opere – comunque mai ultimate - sono 421, pari quindi al 33,15 % del totale.
Le uniche osservazioni sul punto del CT di parte attrice attengono alla lesione del diritto di difesa sul piano tecnico di per non essere stata ammessa dal CTU la produzione di Pt_1 documenti inviati nel corso delle operazioni peritali, l'8.5.2022 e con richiesta di acquisizione rinnovata il 12.7.2022, non accolta dal Consulente d'Ufficio, reiterata e rivolta al Giudice, dopo il deposito della relazione peritale, con nota del 2.4.2024, rigettata all'esito di udienza in data
22.5.2024 alla quale l'istante non è comparso, e reiterata con note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ebbene, le doglianze dell'attrice sono prive di fondamento e l'istanza dalla stessa reiterata, di acquisizione al processo in sede di CTU di documenti non depositati dalle parti nei termini di cui all'art. 183 comma VI cpc, non è accoglibile, in quanto:
- nelle proprie osservazioni (allegato n. 17 alla relazione finale) il CT di parte attrice si duole della mancata acquisizione di una serie di documenti, fornendo un elenco non decifrabile, da cui nulla è evidentemente desumibile circa l'attinenza al processo (testualmente: “29.08.2005 prot.290 – RACC. 18.01.2006 prot.6 – RACC,126810754721; Pt_1 Pt_1
23.01.2006 prot.13 – RACC. AR. 1266605360; 27.02.2006 prot.358 – Consegna Pt_1
a Mano Ing. 17.06.2006 prot.2008-53 del 19.06.2006 prot.157 – Per_1 Controparte_1
fax ore 11.21; 11.07.2006 nota mail Ing. relativo al riconoscimento lavorazioni in Per_1 pagina 12 di 16 economia; 14.07.2006 prot.192 – RACC.129053504941; 31.07.2006 prot.3018-53 CP_1
; 24.11.2006 prot.277 – FAX ore 19.04; 29.08.2006 prot.290 – RACC.129078207432;
[...]
19.02.2007 prot.755-53 ); Controparte_1
- nelle note scritte del 6.9.2024 depositate dal Legale dell'attrice per la precisazione delle conclusioni si fa riferimento all'invio a mezzo PEC di documenti di cui si chiedeva l'acquisizione al materiale a disposizione del CTU e si riporta quale allegato il testo di un'e mail (“Addonizio invio doc Morini”), recante un elenco diverso da quello oggetto delle osservazioni e sopra riportato;
- è inconferente il richiamo della Difesa e del CT di parte attrice al noto arresto della SC, secondo cui “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass. SU 3086/2022), atteso che i documenti a cui l'attrice sembra fare riferimento (per quanto è dato di comprendere stante la non decifrabilità degli elenchi di cui si è dato atto) nelle istanze di acquisizione sono volti proprio a provare l'inesistenza del ritardo imputabile all'istante, fatto principale a fondamento delle domande di da allegarsi e provarsi da parte di quest'ultima con osservanza delle Pt_1 preclusioni di cui all'art. 183 comma VI cpc, oneri a cui l'attrice non ha ottemperato.
Co Per tutto quanto esposto, il contratto è stato risolto di diritto dalla in presenza dei necessari presupposti e la domanda di accertamento del proprio adempimento e dell'illegittimità ai fini della disapplicazione della delibera della Giunta comunale n. 230 del 22.4.08, deve essere respinta.
3. Sulla delibera della Giunta Comunale n. 52 del 10.2.2009 e sul diritto dell'attrice alla restituzione, da parte del delle somme di € 184.478,26 trattenuta a titolo di Controparte_1 penale, di € 38.866,16 e di € 19.975,00 oltre IVA trattenute a titolo di esborsi per i lavori di completamento e rimessione in pristino delle lavorazioni non a regola d'arte.
La domanda di accertamento in via incidentale dell'illegittimità della delibera n. 52 del
10.2.2009, ai fini della sua disapplicazione, attiene alle statuizioni sull'applicazione della penale pagina 13 di 16 del 10% dell'importo contrattuale, sull'addebito all'attrice dei maggiori oneri per i lavori di completamento e sulla detrazione di un ulteriore importo per lavori non eseguiti a regola d'arte, la cui adozione sarebbe avvenuta – secondo – in difetto dei presupposti, per non esserle Pt_1
imputabili il ritardo ed il mancato completamento, né i difetti delle opere (citazione in riassunzione, pag. 14).
Le allegazioni contenute nell'atto di citazione sono, anche sul punto, generiche, non sono state precisate nella prima memoria ex art. 183 comma VI cpc e, in ogni caso, sono infondate.
Del pari generiche e destituite di prova sono, inoltre e di conseguenza, le domande in ordine al diritto dell'attrice alla restituzione di importi trattenuti sul corrispettivo dal a titolo di CP_1
penale per il ritardo e risarcimento dei danni consistenti negli esborsi per il pagamento del corrispettivo alle Imprese incaricate del completamento e del ripristino dei lavori commissionati ad e da questa non ultimati o eseguiti in maniera difettosa. Pt_1
Invero, come sopra esposto, il CTU, presa visione del Libro Giornale e degli ordini di servizio del DL, ha accertato che l'andamento anomalo dei lavori è dovuto ai ritardi ed errori causati dall'impresa in sede di esecuzione delle opere e nel conseguente stravolgimento del crono Co programma, non invece alle varianti in corso d'opera disposte dalla (si vedano le conclusioni del CTU in risposta ai quesiti sub 6, 7, 8), e che, tutto ciò premesso, è congrua la quantificazione della penale in € 184.478,26, pari al 10% del valore delle opere da contratto, calcolato secondo i criteri esposti nella relazione finale (a cui si rinvia), ai sensi degli artt. 22 e 36 CSA.
Alle medesime conclusioni il CTU è addivenuto quanto all'addebito all'attrice dei maggiori oneri per i lavori di completamento e alla detrazione di importi dal corrispettivo per lavori non eseguiti a regola d'arte, oggetto degli “stralci”, per tali intendendosi le opere la cui esecuzione a completamento e rimessione in pristino di quelle inizialmente commissionate all'attrice il ha provveduto mediante affidamento a terzi, in parte in via d'urgenza, stante la necessità CP_1 di eliminare pericoli per l'utenza (in particolare, si vedano le pagg. 184 e ss della relazione finale).
Le conclusioni del CTU non hanno costituito neppure sul punto oggetto di osservazioni minimamente motivate da parte del CT dell'attrice, il quale si è limitato a sollevare l'eccezione di illegittimità della mancata acquisizione di documenti da parte del Consulente del Tribunale, infondata per le motivazioni sopra esposte, ovvero in quanto difettano l'indicazione precisa della documentazione di cui è chiesta la valutazione e l'esposizione dei fatti che la stessa è volta a provare, non chiarite neppure in sede di precisazione delle conclusioni né negli scritti pagina 14 di 16 conclusionali.
Le domande attoree devono, pertanto, essere rigettate.
4. Sul credito allegato dell'attrice in forza delle riserve.
La CTU, passate in rassegna le plurime riserve (30) apposte dall'appaltatrice, ha dichiarato corrette le deduzioni sulle stesse fatte dal Direttore dei Lavori e trascritte nel registro di contabilità.
Il consulente ha quindi accertato la genericità delle riserve e la loro infondatezza, con esclusione del limitato accoglimento fattone dal DL, per le ragioni di ordine tecnico esposte nella relazione finale (in risposta al quesito 2 posto dal GI), che appaiono condivisibili in quanto esaurienti e logiche, e che si intendono qui richiamate integralmente.
5. Sull'esito del rapporto tra le parti.
Accertata la regolarità della contabilità tenuta nel corso del rapporto, il CTU ha riepilogato le rispettive posizioni delle parti, concludendo che:
- il ha maturato un credito di € 85.895,89 derivante dai maggiori costi esposti nella CP_1
relazione;
- l'appaltatrice ha maturato un credito di € 49.286,63 desumibile dallo stato finale e dalle riserve riconosciute;
- in conclusione, permane un credito a favore del di € 36.609,26. CP_1
6. Sulle spese di lite.
Vengono poste a carico dell'attrice, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dalla convenuta.
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo ai parametri compresi tra i minimi e i medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del valore della causa, prossimo al minimo della forbice di riferimento,
e dell'attività difensiva in concreto svolta.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
pagina 15 di 16 Vengono poste a carico dell'attrice, in ragione della sua soccombenza, altresì le spese di CTU, liquidare come da decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA le domande di;
Parte_2
2) ACCERTA E DICHIARA la regolarità della contabilità tenuta nel corso del rapporto e quantifica come da parte motiva (paragrafo 5) i rispettivi crediti delle parti;
3) CONDANNA a rifondere a le spese di lite, che Parte_2 Controparte_1
si liquidano in € 21.000,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge;
4) PONE a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate come da decreto in Parte_2
atti.
Firenze, 16 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17256/2018 promossa da:
in persona del Legale Rapp.te p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. D'ALTERIO EMANUELE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. DEL FUNGO MARCO, in PIAZZA DELLA VITTORIA 10 50129
FIRENZE, come da procura alle liti agli atti
ATTRICE
contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
SANSONI ANDREA, presso il cui studio in PIAZZA DELLA SIGNORIA 9 50122 FIRENZE ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
CONVENUTO
OGGETTO: appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Nel riportarsi integralmente ai precedenti scritti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate, questa difesa insiste, preliminarmente, affinché (come già evidenziato nelle note scritte del 2.4.24, disattese da Codesto Tribunale con il provvedimento del 28.5.24) venga chiesto al CTU di pronunciarsi in merito alla richiesta di acquisizione di documentazione utile ai fini della decisione. (….) In via subordinata, nella denegata ipotesi di reiezione della suddetta istanza, la parte attrice chiede che la causa venga introitata a sentenza con assegnazione dei termini per conclusioni e repliche”. pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “come in comparsa di costituzione e risposta, affinché il Tribunale adito voglia disporre il rigetto di qualsiasi pretesa nei confronti del
confermando la quantificazione del maggior compenso dovuto a seguito Controparte_1
delle riserve iscritte nella somma già determinata ed offerta dal detraendovi Controparte_1
le ulteriori somme dovute al a titolo di indennizzo per i maggiori costi Controparte_1
sostenuti per la esecuzione del III stralcio dei lavori di completamento (v.sopra Fatto §9.III) e per l'adeguamento delle centrali termiche (v.sopra Fatto §9.IV), nell'importo che verrà accertato in corso di causa, senza alcun riconoscimento in ordine alla richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore. Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio”; - in via istruttoria, per l'accoglimento delle risultanze di cui alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come da relazione peritale in atti. Vinte le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10.4.2009, (nel prosieguo anche solo Parte_2
ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il (nel Pt_1 Controparte_1 prosieguo anche solo , chiedendo: “1)Dichiarare l'illegittimità o, in subordine, CP_1
disapplicare la delibera di risoluzione contrattuale della Giunta Comunale n. 230 del 22.4.08, per mancanza del presupposto costituito dell'inadempimento dell'attrice; 2) Dichiarare
l'illegittima o, in subordine, disapplicare la delibera di della Giunta Comunale n. 52 del 10.2.09, nella parte in cui applica la penale del 10% dell'importo contrattuale, addebita all'attrice i maggiori oneri per i lavori di completamento e detrae un'ulteriore importo per lavori non eseguiti a regola d'arte; 3) Accertare il diritto della attrice al pagamento, da parte del
[...]
, delle somme di € 184.478,26 per la penale illegittimamente applicata, di € 38.866,16 CP_1 oltre IVA per i lavori di completamento illegittimamente addebitati e di € 19.975,00 oltre IVA per le lavorazioni non a regola d'arte illegittimamente addebitate;
4) Accertare il diritto dell'attrice al pagamento da parte del a titolo di riserve (n.30) della complessiva somma Controparte_1 di € 1.062.100,65, oltre IVA, pari all'importo delle riserve detratta la somma di €. 45.086,31 oltre IVA riconosciuta dal 5) Condannare, per l'effetto, il Controparte_1 CP_1
al pagamento, in favore della società attrice, delle somme sub nn.3 e 4; 6) Condannare il
[...]
al pagamento delle somme sub nn.3 e 4 maggiorate di interessi legali e Controparte_1
rivalutazione monetaria come per legge;
7) Condannare il al pagamento di Controparte_1 spese, diritti ed onorari del giudizio”.
A sostegno delle domande proposte, l'attrice ha dedotto:
pagina 2 di 16 - di essersi aggiudicata la gara indetta dal Comune di per l'affidamento di lavori di CP_1
costruzione di due asili nido, nel prosieguo un nido e una scuola materna, e che, in data
7.5.2004, veniva stipulato il relativo contratto;
- che il verbale di consegna dei lavori veniva redatto il 21.6.2004 e che, prevedendo il capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo CSA) l'esecuzione entro 720 giorni, le opere dovevano essere ultimate entro il 10.6.2006;
Co
- di aver segnalato, in corso d'opera, alla Stazione Appaltante (nel prosieguo ) la necessità di ricorrere ad una tecnologia più avanzata rispetto a quella in progetto per la realizzazione dei pali di fondazione e che, in data 15.9.2004, le parti redigevano un accordo a verbale per l'applicazione di nuovi prezzi, approvato con determina dirigenziale n. 9293/04;
- che, in data 6.12.2004, il Direttore dei Lavori (nel prosieguo DL) disponeva la sospensione dei lavori, stante la necessità di verifiche alla struttura dell'edificio, per essere stato accertato un livello della falda acquifera ad una quota superiore rispetto a quella indicata nel progetto, dopo di che le opere riprendevano l'11.2.2005;
- che, a seguito delle modifiche apportate al progetto, si verificava un incremento dei costi nella misura di € 106.821,29 (pari al 26% delle opere strutturali), di cui notiziava il Comune;
- che, in data 30.5.2005, il DL emetteva il primo SAL, e di averlo sottoscritto apponendovi nove riserve, recanti indicazione di maggiori costi per € 295.375,45, dovuti a radicali modifiche del programma dei lavori rispetto al progetto originario, ma che le richieste venivano respinte dal DL;
- che, in data 21.10.2025, il DL emetteva il secondo SAL, e di averlo sottoscritto con riserve, esplicitate il 3.11.2005, quantificando in € 59.414,64 le proprie richieste, respinte dal DL;
- che, nel periodo successivo alla emissione del secondo SAL, l'avanzamento dei lavori subiva un sensibile rallentamento e che, da una parte, il DL le contestava profili di inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul cantiere, dall'altra essa appaltatrice lamentava errori progettuali che non consentivano la posa del manto di copertura;
- che il 24.2.2006 veniva sottoscritto l'atto di sottomissione relativo alla seconda perizia di variante e che la seconda variante veniva approvata il 16.5.2006 e veniva contestualmente emesso il terzo SAL, firmato da parte sua con apposizione di riserve, esplicitate il 30.5.2006 e respinte dal DL;
pagina 3 di 16 - che nel prosieguo venivano emessi il quarto, quinto, sesto, settimo SAL, sottoscritti da parte sua con riserve, respinte dal DL;
- che, in data 14.9.2007, veniva redatto nel contraddittorio delle parti lo stato di consistenza finalizzato alla consegna provvisoria, da cui emergeva il sostanziale completamento dei lavori;
- che, in data 17.9.2007, avveniva la presa in consegna del solo edificio della scuola materna da parte del Comune e per scelta unilaterale dello stesso;
Contr
- che, con nota dell'1.10.2007, il Responsabile Unico del procedimento (nel prosieguo , rilevato che in data 23.3.2007 era scaduto il termine fissato a seguito di proroghe per l'ultimazione dei lavori, ma che residuavano opere da eseguire, intimava il completamento entro il 30.10.2007, pena l'avvio della procedura per la risoluzione del contratto di appalto e l'applicazione della penale di cui all'art. 22 CSA;
- che seguivano solleciti del DL ed un suo ordine di servizio del 21.1.2008;
- di aver comunicato, con missive del 22.1.2008, di essere impossibilitata al completamento dei lavori per via di avverse condizioni metereologiche ed a causa di altri impegni contrattuali, e di aver contestualmente chiesto un incontro in cantiere nel contraddittorio delle parti, tenutosi il 24.1.2008;
- che, con nota del 7.2.2008, il RUP comunicava che si sarebbe avvalso della procedura di risoluzione del contratto di cui all'art. 36 CSA;
- che, con nota del 4.4.2008, il RUP comunicava che all'appaltatrice dovevano essere computati a suo carico gli importi di € 33.684,65 per maggiori oneri dovuti al completamento dei lavori da parte di altra Impresa, ed € 184.478,26 per penale a causa del grave ritardo;
- che, con delibera del 22.4.2008, n. 2008/G/00230, il contratto veniva dichiarato risolto;
Co
- di avere contestato i rilievi della , firmato con riserva il conto finale, confermato le riserve in precedenza apposte sui SAL ed iscritto altre cinque sul registro di contabilità, con quantificazione complessiva degli importi a sé spettanti in €1.107.186,96, ma che il DL ancora una volta respingeva le richieste;
- che, in data 20.11.2008, veniva redatta la relazione di collaudo, in cui si attestava che i lavori
– con eccezione di alcuni difetti e omissioni non incidenti sulla stabilità dell'immobile – erano stati eseguiti a regola d'arte e con impiego di materiali idonei;
pagina 4 di 16 - che, con delibera del 10.2.2009, la Giunta Comunale, vista la relazione del RUP e atteso l'esito del collaudo, applicava la penale del 10% del corrispettivo da contratto, pari a €
184.478,26, le addebitava i maggiori oneri per lavori di completamento (€ 38.866,16 oltre
IVA), scomputava la somma di € 19.975,00 oltre IVA per lavori non a regola d'arte, riconosceva come dovuto a suo favore l'importo di € 45.086,31 oltre IVA in ragione delle riserve iscritte;
- l'illegittimità della delibera della Giunta Comunale del 10.2.2009, non essendosi verificato un ritardo a sé imputabile, bensì essendo state accertate carenze progettuali ed una condotta non collaborativa del Comune, di talchè difettano i presupposti per la risoluzione del contratto e l'applicazione della penale;
Co
- la contraddittorietà delle statuizioni della , la quale aveva, in corso di rapporto, respinto le riserve in quanto inammissibili e riconosciuto, alla definizione, un importo a suo favore in forza di talune voci delle plurime riserve iscritte;
- la fondatezza delle proprie richieste a fondamento delle riserve.
Iscritta la causa al N. RG 6679/09, il si è costituito ritualmente in giudizio, Controparte_1
sollevando le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per dover essere la causa decisa, limitatamente alle domande di accertamento della illegittimità delle delibere n. 230/2008 e n. 52/2009, da quello amministrativo e, segnatamente dal TAR Toscana, territorialmente competente, e di nullità della citazione per incerta esposizione dei fatti a sostegno delle domande inerenti alle riserve iscritte, contestando nel merito le deduzioni attoree in quanto infondate, chiedendo il rigetto delle domande avanzate nei propri confronti e formulando le conclusioni sopra testualmente riportate.
Con Sentenza n. 1952 del 3.6.2011, il Tribunale di Firenze ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione rispetto a tutte le domande proposte dall'attrice.
Avverso detta pronuncia, l'attrice ha interposto appello, integralmente accolto dalla Corte
d'Appello di Firenze, la quale ha dichiarato la competenza del Giudice Ordinario in ragione del fatto che le domande di accertamento dell'illegittimità di delibere del erano state CP_1
proposte ai fini della loro disapplicazione e non invece dell'annullamento.
La causa è stata quindi riassunta dall'originaria attrice con atto di citazione notificato il
13.12.2018, recante il medesimo contenuto di quello iniziale, a cui è seguita la costituzione del convenuto mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta. CP_1
pagina 5 di 16 Alla prima udienza successiva alla riassunzione, il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc, chiesti dalle parti, le quali se ne sono avvalse per il deposito delle relative memorie.
La causa è stata istruita in via documentale e con CTU sui seguenti quesiti: “il CTU, esaminata la documentazione in atti, ivi comprese le relazioni e i documenti contabili, nonché gli elaborati progettuali e la documentazione contrattuale: - accerti e descriva lo stato dei luoghi e i lavori eseguiti dall'appaltatrice, distinguendoli da quelli eseguiti da terzi in tempi successivi a seguito dei c.d. stralci;
- verifichi, dopo avere esaminato le riserve apposte nei registri di contabilità, ove tempestive, nonché le controdeduzioni svolte dal DL, la fondatezza delle contestazioni apposte in riserva e la congruità degli importi ivi richiesti dalla ditta appaltatrice;
- dica se i lavori abbiano seguito un andamento anomalo, indicando le cause delle eventuali anomalie riscontrate;
- dica se il prolungamento dei lavori e del vincolo contrattuale abbia creato nocumento all'impresa appaltatrice, sia in termini di improficua gestione delle potenzialità aziendali profuse che di maggiori oneri connessi a spese generali o di noleggio, che di ritardati o mancati utili, che di mancato tempestivo conseguimento delle certificazioni per la partecipazione ad altre procedure concorsuali;
quantifichi, in caso affermativo, e anche facendo ricorso ai dati della comune esperienza, il danno subito;
- dica se gli impedimenti e gli intralci all'operatività denunciati dall'impresa in corso d'opera e, in particolare, nelle riserve siano eziologicamente idonei rispetto alle disfunzioni lamentate da parte attrice nell'avvio e nello svolgimento dei lavori quantificandone, in caso affermativo, l'incidenza economica;
- accerti se sia stato cagionato dalla condotta dell'attrice un ritardo, come risultante dallo stato finale, e valuti, in caso di risposta affermativa, il congruo importo di una penale applicabile;
-accerti la sussistenza dei vizi oggetto della relazione in atti nelle opere eseguite dall'appaltatrice all'impresa, verificando i Co costi di ripristino eventualmente sostenuti dalla e indicando se essi siano congrui;
- accerti
Co gli eventuali maggiori costi sostenuti dalla in conseguenza dell'esecuzione degli stralci dei lavori di completamento e adeguamento commissionati a terzi, indicando se essi siano congrui;
- quantifichi il corrispettivo effettivamente spettante all'impresa e quantifichi il congruo importo delle detrazioni sul corrispettivo dovuto, in conseguenza degli eventuali costi di ripristino e di stralcio lavori sostenuti dalla PA”.
Depositata la CTU, il Giudice ha rigettato le istanze attoree volte all'acquisizione, da parte del
CTU, di documenti non prodotti nei termini di cui all'art. 183 comma VI cpc e non specificamente indicati dall'istante con relativa esposizione delle ragioni alla base della richiesta,
pagina 6 di 16 ed ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con trattazione scritta, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, di cui l'attrice si è avvalsa per il deposito della sola comparsa conclusionale, il convenuto per il deposito altresì della memoria di replica.
* * *
1. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Preliminarmente deve darsi atto che l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione, sollevata dal convenuto con comparsa di costituzione e risposta nel giudizio CP_1
originariamente radicato da ed in quello dalla stessa riassunto con riferimento alla Pt_1 domanda n. 4 delle conclusioni attoree (“Accertare il diritto dell'attrice al pagamento da parte del a titolo di riserve (n.30) della complessiva somma di € 1.062.100,65, oltre Controparte_1
IVA, pari all'importo delle riserve detratta la somma di €. 45.086,31 oltre IVA riconosciuta dal
), in quanto genericamente esposta e mancante di supporto probatorio, non è Controparte_1
stata riproposta all'atto della precisazione delle conclusioni ed è, in ogni caso, infondata.
Invero, l'art. 164 c.p.c. è costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito nel senso che sussiste la nullità per difetto dell'editio actionis – qui invocata dal CP_1
eccipiente - laddove ricorra omissione o totale incertezza del petitum e/o della causa petendi, non colmabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, da eseguirsi sulla base tanto delle conclusioni che della parte espositiva, nonché dei documenti ad esso allegati.
In particolare, la valutazione della sufficiente determinatezza degli elementi essenziali della domanda deve essere condotta tenuto conto della ratio delle prescrizioni di cui agli artt. 163 e 164
c.p.c., consistente nel consentire al convenuto di apprestare adeguate e puntuali difese nell'osservanza dei termini di decadenza previsti dal codice di rito (cfr ex multis Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11751 del 15/05/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 23180 del 27/10/2006).
Ebbene, dalla lettura dell'atto di citazione (si vedano le premesse, in cui è esposta la ricostruzione del rapporto negoziale) e dalla disamina dei documenti ad esso allegati (le riserve, richiamate nella parte motiva della citazione e nell'indice numerato in calce), si evince che la domanda dell'attrice oggetto di eccezione di nullità si basa sulla deduzione, quali fatti costitutivi del diritto fatto valere, dell'iscrizione delle molteplici riserve a causa di errori progettuali imputabili alla pagina 7 di 16 stazione appaltante, dell'andamento anomalo del rapporto per ritardi alla stessa imputabili e determinanti mancati guadagni e costi aggiuntivi e dell'illegittima sospensione dei lavori.
A ciò si aggiunga - e la circostanza è dirimente – che nessuna violazione del diritto del CP_1
convenuto di approntare una puntuale difesa è rinvenibile nel caso di specie, in cui l'ampiezza e completezza delle motivazioni in fatto e in diritto contenute nella comparsa di costituzione e risposta e negli scritti difensivi successivamente depositati sono indicative dell'insussistenza di gravi e incolmabili incertezze quanto agli elementi propri dell'editio actionis dell'atto di citazione.
2. Sulle delibere della Giunta Comunale e, in particolare, sulla delibera n. 230 del 22.4.2008.
Le domande di accertamento dell'illegittimità finalizzato alla disapplicazione – in tal modo dovendosi interpretare le conclusioni sub 1) e 2), secondo la Sentenza della Corte d'Appello passata in giudicato, di revoca di quella con cui il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a decidere la causa in oggetto - della delibera della Giunta
Comunale n. 230 del 22.4.08, di risoluzione del contratto di appalto, e della delibera della Giunta
Comunale n. 52 del 10.2.2009, nella parte in cui applica la penale del 10% dell'importo contrattuale, addebita all'attrice i maggiori oneri per i lavori di completamento e detrae un ulteriore importo per lavori non eseguiti a regola d'arte, sono infondate.
Costituiscono circostanze pacifiche e, comunque, provate dai documenti depositati da entrambe le parti in causa:
- che, con due deliberazioni dell'11.11.2003, la Giunta Municipale del ha Controparte_1
approvato il progetto esecutivo, a corpo e a misura, per la costruzione di due asili nido, poi diventati un asilo ed una scuola materna, per un importo a base d'asta di € 2.044.756,68, di cui € 98.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- l'affidamento, a seguito di asta pubblica, all'odierna attrice dei lavori e la stipula con la stessa del contratto di appalto del 7.5.2004 (doc. 1 di entrambe le parti);
- l'approvazione, con apposite determinazioni dirigenziali, di tre perizie suppletive e di variazione di spesa negli anni 2004, 2006, 2007, con cui l'importo contrattuale netto è stato indicato in € 1844.782,64 ed il termine per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni
220 rispetto a quello iniziale.
Tanto premesso, con la delibera n. 230 del 22.4.2008 oggetto della prima domanda di
Co accertamento attorea (doc. 97 di parte convenuta), la ha stabilito, per quanto di rilievo nella pagina 8 di 16 presente sede, di dichiarare risolto il contratto di appalto con l'attrice, avvalendosi della clausola di cui all'art. 36.6 del CSA (doc. 2 di parte convenuta), a mente della quale “si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento della stazione appaltante, nei seguenti casi: (…) ritardo nell'adempimento che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al
10% dell'ammontare netto contrattuale”.
Quali motivi della risoluzione, nella delibera di cui l'attrice assume l'illegittimità, il CP_1
convenuto ha esposto:
- il grave ritardo dell'appaltatrice nell'esecuzione dei lavori rispetto alle previsioni del programma, comportante l'applicazione della penale nella misura rilevante al fine della risoluzione, di cui agli artt. 22 e 36 del CSA;
Contr
- che, nonostante il ritardo all'epoca già maturato, con raccomandata del 1°.10.2007, il aveva comunque assegnato all'appaltatore termine sino al 30.10.2007 per il completamento dei lavori;
- l'inadempimento nel termine assegnato e che, con lettera del 22.1.2008, l'appaltatore aveva dichiarato l'impossibilità di ultimare le opere a causa delle avverse condizioni climatiche e di non essere in grado di provvedervi nemmeno una volta arrivata la stagione più propizia, per via di concomitanti impegni derivanti da altri contratti;
- che, all'esito di incontro in cantiere nel contraddittorio tra collaudatore, DL, appaltatore, era stata accertato il mancato completamento delle opere e la presenza di difetti di quelle eseguite.
A fronte della comunicazione di avvenuta risoluzione dell'appalto mediante detta delibera,
l'attrice ha introdotto il presente giudizio, contestando la sussistenza dei presupposti per la Co risoluzione di diritto di cui la si era avvalsa ed eccependo l'inadempimento di quest'ultima per aver predisposto progetti per la costruzione degli edifici affetti da gravi errori, non risolti dalle perizie suppletive e dalle conseguenti proroghe.
Ricostruite le posizioni delle parti, si osserva che, al fine di provocare la risoluzione di diritto del contratto di appalto, legittimamente il si è avvalso della clausola risolutiva espressa di CP_1 cui all'art. 36 CSA, sopra richiamata (cfr Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 21740 del 27/10/2016: “in caso di inadempimento dell'appaltatore nello svolgimento di un appalto di opera pubblica, accanto alla facoltà concessa alla P.A. committente di sciogliersi, mediante la procedura prevista dall'art. 119 del d.P.R. n. 554 del 1999 (applicabile "ratione temporis", ma ora sostituito
pagina 9 di 16 dall'art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006), concorre autonomamente quella di apporre una clausola risolutiva espressa, espressione di una posizione non autoritativa ma paritetica della P.A. e governata dalla disciplina civilistica. Ne consegue che, apposta tale clausola e individuato espressamente l'inadempimento idoneo a determinare la risoluzione del contratto, è sufficiente la semplice constatazione di tale inadempimento per addivenire alla risoluzione del contratto, senza che vi sia la necessità, per la P.A., di seguire la procedura prevista dall'art. 119 cit.”), dovendosi procedere in questa sede, a norma dell'art. 1456 cc, all'accertamento dell'inadempimento imputabile all'attrice (Cfr Cass. 2553/2007; 11717/2002; 9356/2000; 6397/1999; 10102/1994;
13044/1991; 11960/1990; 5710/1987), dalla stessa contestato in base alla sola eccezione (si veda
Co la citazione in riassunzione, pag. 13) dell'inadempimento della , che le avrebbe precluso di eseguire correttamente le prestazioni a proprio carico.
Ciò detto, l'eccezione dell'attrice è generica e, in ogni caso, destituita di prova.
Invero, sotto il profilo assertivo, nell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento riassunto, l'attrice non ha dedotto i profili di erroneità dei progetti, limitandosi ad allegare che gravi carenze progettuali avrebbero “vanificato la programmazione dei lavori” (pag. 13) e che la prova delle stesse sarebbe costituita dalle variazioni e dalle proroghe ad esse conseguenti, affermazioni queste che tuttavia non danno contezza degli errori della committente, che l'appaltatrice ritiene causa dell'impossibilità a sé non imputabile di adempiere.
Né dette carenze sul piano delle allegazioni sono state colmate con la prima memoria ex art. 183 comma VI cpc (pagg. 4 e 5), con cui l'attrice si è limitata a dare atto che, per emendare agli iniziali errori progettuali, il convenuto si sarebbe trovato costretto a: “ - sottoscrivere un atto di sottomissione in data 15.9.04 per assicurare una tecnologia più avanzata per la realizzazione dei pali di fondazione;
- sospendere i lavori in data 6.12.04 a causa del rinvenimento della falda acquifera ad un livello superiore rispetto a quanto indicato nel progetto;
- approvare 3 (tre) varianti per modifiche progettuali tese ad ovviare a carenze originarie”.
Venendo al piano probatorio, dalla CTU eseguita in corso di causa – le cui conclusioni sono condivise da questo Giudice e si intendono qui richiamate, in quanto esaurienti e scevre da vizi logici - è emerso che la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, la sospensione dei lavori e le varianti ai progetti non hanno costituito causa dei ritardi nell'esecuzione delle opere da parte dell'appaltatrice.
Sul punto, si legge infatti nelle conclusioni della relazione finale che “- La 1° Variante è del
28/09/2004 (data della firma dell'atto di sottomissione); quindi nelle fasi iniziali del cantiere e le pagina 10 di 16 relative lavorazioni sono iniziate ben 37 giorni dalla sottoscrizione e 50 giorni dalla autorizzazione della Direzione Lavori alla loro esecuzione (15/09/2004). - La 2° Variante è del
24/02/2006 (firma dell' atto di sottomissione) e riguarda modifiche ad opere (murature ) che in tale data sono lontane dal loro inizio considerato lo stato dei lavori in esecuzione e le tempistiche del crono programma e comunque essa prevede un prolungamento del contratto di
70 gg;
- La 3° Variante è del 07/02/2007 (firma dell' atto di sottomissione) in un momento del cantiere in cui l'impresa anche secondo quanto riportato nel giornale dei lavori , è impegnata ancora in lavorazioni su massetti, rivestimenti, stuccature delle murature (i massetti sono stati completati dall'impresa il 16/02/2007, lavorazione per altro che si trascinava per errori di posa in opera dal 13/12/2006 ovvero dopo 65 giorni )” e che “la variante (l'ultima) sopravviene a tempi contrattuali già scaduti e idonei per l'attivazione della risoluzione. L'atto di approvazione della variante alla quale l'impresa non ha apposto mai riserva alcuna si riferisce a modifiche per tecnologie che consentono un impiego più versatile dell'impianto con una riduzione dei costi di gestione secondo quanto richiesto dalla Direzione Istruzione che aveva fatto richiesta di modificare il progetto originario per sopraggiunte esigenze di organizzazione scolastica non prevedibili (vedi variante in corso d'opera n. 2, anche in questo caso non oggetto da parte dell'impresa di alcuna riserva ). La presunta necessità da parte della stazione appaltante di sanare un progetto non correttamente eseguito non è mai evidenziata nelle argomentazioni che
l'impresa ha addotto nel registro di contabilità sotto forma di riserve. L'impresa non può addossare la colpa alla stazione appaltante per una variante intervenuta quando l'impresa aveva già maturato un enorme ritardo come meglio specificato nelle premesse della presente relazione.
In conseguenza di quanto riportato si può concludere che gli impedimenti e gli intralci all'operatività denunciati dall'impresa in corso d'opera e, in particolare, nelle riserve non sono eziologicamente idonei rispetto alle disfunzioni lamentate da parte attrice nell'avvio e nello svolgimento dei lavori” (CTU, pagg. 180 e 181).
Per contro, la CTU ha consentito di accertare l'inadempimento dell'appaltatrice per aver omesso di realizzare le opere affidatele nei tempi previsti dal contratto ed in quelli nel prosieguo assegnati in proroga, con ciò omettendo di ottemperare altresì a ordini di servizio e ai molteplici richiami del DL e del Collaudatore.
Segnatamente, il Consulente del Tribunale, presa visione dei documenti agli atti, ha osservato che la responsabilità per i ritardi è ascrivibile esclusivamente ad la quale ha eseguito opere Pt_1
difettose che hanno richiesto interventi di ripristino, con allungamento dei tempi previsti, ha pagina 11 di 16 sospeso per lunghi periodi i lavori in occasione dei periodi estivi, non è risultata presente in cantiere con personale in numero adeguato allo svolgimento delle opere.
Sul punto, il CTU, sulla scorta delle risultanze del libro giornale, ha constatato che:
- la durata dell'appalto, aggiornata in base alle varianti era di 1006 giorni naturali e consecutivi comprensivi anche dei giorni di sospensione pari a 66;
- l'appaltatrice dopo 1334 giorni ha abbandonato il cantiere senza avere completato le opere oggetto di appalto e alcune di quelle di ripristino;
- dei 1334 giorni di durata, 636 sono stati impiegati per i lavori (considerando anche i giorni di lunedì e venerdì che per diversi periodi sono stati lavorati solo al 50 %), in 698 giorni il cantiere era non operativo (di questi: 66 giorni di sospensione lavori, 37 giorni festivi, 348 giorni fra sabati feriali e domeniche, 247 giorni feriali);
- in conclusione, sottratti i giorni di sospensione e i festivi, quelli in cui ingiustificatamente l'appaltatrice ha omesso di eseguire le opere – comunque mai ultimate - sono 421, pari quindi al 33,15 % del totale.
Le uniche osservazioni sul punto del CT di parte attrice attengono alla lesione del diritto di difesa sul piano tecnico di per non essere stata ammessa dal CTU la produzione di Pt_1 documenti inviati nel corso delle operazioni peritali, l'8.5.2022 e con richiesta di acquisizione rinnovata il 12.7.2022, non accolta dal Consulente d'Ufficio, reiterata e rivolta al Giudice, dopo il deposito della relazione peritale, con nota del 2.4.2024, rigettata all'esito di udienza in data
22.5.2024 alla quale l'istante non è comparso, e reiterata con note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ebbene, le doglianze dell'attrice sono prive di fondamento e l'istanza dalla stessa reiterata, di acquisizione al processo in sede di CTU di documenti non depositati dalle parti nei termini di cui all'art. 183 comma VI cpc, non è accoglibile, in quanto:
- nelle proprie osservazioni (allegato n. 17 alla relazione finale) il CT di parte attrice si duole della mancata acquisizione di una serie di documenti, fornendo un elenco non decifrabile, da cui nulla è evidentemente desumibile circa l'attinenza al processo (testualmente: “29.08.2005 prot.290 – RACC. 18.01.2006 prot.6 – RACC,126810754721; Pt_1 Pt_1
23.01.2006 prot.13 – RACC. AR. 1266605360; 27.02.2006 prot.358 – Consegna Pt_1
a Mano Ing. 17.06.2006 prot.2008-53 del 19.06.2006 prot.157 – Per_1 Controparte_1
fax ore 11.21; 11.07.2006 nota mail Ing. relativo al riconoscimento lavorazioni in Per_1 pagina 12 di 16 economia; 14.07.2006 prot.192 – RACC.129053504941; 31.07.2006 prot.3018-53 CP_1
; 24.11.2006 prot.277 – FAX ore 19.04; 29.08.2006 prot.290 – RACC.129078207432;
[...]
19.02.2007 prot.755-53 ); Controparte_1
- nelle note scritte del 6.9.2024 depositate dal Legale dell'attrice per la precisazione delle conclusioni si fa riferimento all'invio a mezzo PEC di documenti di cui si chiedeva l'acquisizione al materiale a disposizione del CTU e si riporta quale allegato il testo di un'e mail (“Addonizio invio doc Morini”), recante un elenco diverso da quello oggetto delle osservazioni e sopra riportato;
- è inconferente il richiamo della Difesa e del CT di parte attrice al noto arresto della SC, secondo cui “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass. SU 3086/2022), atteso che i documenti a cui l'attrice sembra fare riferimento (per quanto è dato di comprendere stante la non decifrabilità degli elenchi di cui si è dato atto) nelle istanze di acquisizione sono volti proprio a provare l'inesistenza del ritardo imputabile all'istante, fatto principale a fondamento delle domande di da allegarsi e provarsi da parte di quest'ultima con osservanza delle Pt_1 preclusioni di cui all'art. 183 comma VI cpc, oneri a cui l'attrice non ha ottemperato.
Co Per tutto quanto esposto, il contratto è stato risolto di diritto dalla in presenza dei necessari presupposti e la domanda di accertamento del proprio adempimento e dell'illegittimità ai fini della disapplicazione della delibera della Giunta comunale n. 230 del 22.4.08, deve essere respinta.
3. Sulla delibera della Giunta Comunale n. 52 del 10.2.2009 e sul diritto dell'attrice alla restituzione, da parte del delle somme di € 184.478,26 trattenuta a titolo di Controparte_1 penale, di € 38.866,16 e di € 19.975,00 oltre IVA trattenute a titolo di esborsi per i lavori di completamento e rimessione in pristino delle lavorazioni non a regola d'arte.
La domanda di accertamento in via incidentale dell'illegittimità della delibera n. 52 del
10.2.2009, ai fini della sua disapplicazione, attiene alle statuizioni sull'applicazione della penale pagina 13 di 16 del 10% dell'importo contrattuale, sull'addebito all'attrice dei maggiori oneri per i lavori di completamento e sulla detrazione di un ulteriore importo per lavori non eseguiti a regola d'arte, la cui adozione sarebbe avvenuta – secondo – in difetto dei presupposti, per non esserle Pt_1
imputabili il ritardo ed il mancato completamento, né i difetti delle opere (citazione in riassunzione, pag. 14).
Le allegazioni contenute nell'atto di citazione sono, anche sul punto, generiche, non sono state precisate nella prima memoria ex art. 183 comma VI cpc e, in ogni caso, sono infondate.
Del pari generiche e destituite di prova sono, inoltre e di conseguenza, le domande in ordine al diritto dell'attrice alla restituzione di importi trattenuti sul corrispettivo dal a titolo di CP_1
penale per il ritardo e risarcimento dei danni consistenti negli esborsi per il pagamento del corrispettivo alle Imprese incaricate del completamento e del ripristino dei lavori commissionati ad e da questa non ultimati o eseguiti in maniera difettosa. Pt_1
Invero, come sopra esposto, il CTU, presa visione del Libro Giornale e degli ordini di servizio del DL, ha accertato che l'andamento anomalo dei lavori è dovuto ai ritardi ed errori causati dall'impresa in sede di esecuzione delle opere e nel conseguente stravolgimento del crono Co programma, non invece alle varianti in corso d'opera disposte dalla (si vedano le conclusioni del CTU in risposta ai quesiti sub 6, 7, 8), e che, tutto ciò premesso, è congrua la quantificazione della penale in € 184.478,26, pari al 10% del valore delle opere da contratto, calcolato secondo i criteri esposti nella relazione finale (a cui si rinvia), ai sensi degli artt. 22 e 36 CSA.
Alle medesime conclusioni il CTU è addivenuto quanto all'addebito all'attrice dei maggiori oneri per i lavori di completamento e alla detrazione di importi dal corrispettivo per lavori non eseguiti a regola d'arte, oggetto degli “stralci”, per tali intendendosi le opere la cui esecuzione a completamento e rimessione in pristino di quelle inizialmente commissionate all'attrice il ha provveduto mediante affidamento a terzi, in parte in via d'urgenza, stante la necessità CP_1 di eliminare pericoli per l'utenza (in particolare, si vedano le pagg. 184 e ss della relazione finale).
Le conclusioni del CTU non hanno costituito neppure sul punto oggetto di osservazioni minimamente motivate da parte del CT dell'attrice, il quale si è limitato a sollevare l'eccezione di illegittimità della mancata acquisizione di documenti da parte del Consulente del Tribunale, infondata per le motivazioni sopra esposte, ovvero in quanto difettano l'indicazione precisa della documentazione di cui è chiesta la valutazione e l'esposizione dei fatti che la stessa è volta a provare, non chiarite neppure in sede di precisazione delle conclusioni né negli scritti pagina 14 di 16 conclusionali.
Le domande attoree devono, pertanto, essere rigettate.
4. Sul credito allegato dell'attrice in forza delle riserve.
La CTU, passate in rassegna le plurime riserve (30) apposte dall'appaltatrice, ha dichiarato corrette le deduzioni sulle stesse fatte dal Direttore dei Lavori e trascritte nel registro di contabilità.
Il consulente ha quindi accertato la genericità delle riserve e la loro infondatezza, con esclusione del limitato accoglimento fattone dal DL, per le ragioni di ordine tecnico esposte nella relazione finale (in risposta al quesito 2 posto dal GI), che appaiono condivisibili in quanto esaurienti e logiche, e che si intendono qui richiamate integralmente.
5. Sull'esito del rapporto tra le parti.
Accertata la regolarità della contabilità tenuta nel corso del rapporto, il CTU ha riepilogato le rispettive posizioni delle parti, concludendo che:
- il ha maturato un credito di € 85.895,89 derivante dai maggiori costi esposti nella CP_1
relazione;
- l'appaltatrice ha maturato un credito di € 49.286,63 desumibile dallo stato finale e dalle riserve riconosciute;
- in conclusione, permane un credito a favore del di € 36.609,26. CP_1
6. Sulle spese di lite.
Vengono poste a carico dell'attrice, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dalla convenuta.
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo ai parametri compresi tra i minimi e i medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del valore della causa, prossimo al minimo della forbice di riferimento,
e dell'attività difensiva in concreto svolta.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
pagina 15 di 16 Vengono poste a carico dell'attrice, in ragione della sua soccombenza, altresì le spese di CTU, liquidare come da decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA le domande di;
Parte_2
2) ACCERTA E DICHIARA la regolarità della contabilità tenuta nel corso del rapporto e quantifica come da parte motiva (paragrafo 5) i rispettivi crediti delle parti;
3) CONDANNA a rifondere a le spese di lite, che Parte_2 Controparte_1
si liquidano in € 21.000,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge;
4) PONE a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate come da decreto in Parte_2
atti.
Firenze, 16 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
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