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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte, composta dai signori Magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 3.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3471/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio De Stefanis ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazzale delle Medaglie d'Oro n. 7
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, che agisce in proprio e quale mandatario CP_1
della rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Ivanoe Ciocca, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Controparte_3
Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Ufficio legale dell' CP_4
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, n.
1061/2024 pubblicata il 25.06.2024 Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione (a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale) depositato innanzi al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, impugnava Parte_1
l'avviso di addebito n. 397 2019 00132366 28 000, notificatogli in data 6.8.2019, relativo a crediti per contribuzione IVS omessa nel periodo 2013-2018, per l'importo di euro 17.501,61.
Deduceva il ricorrente di essere stato iscritto alla gestione commercianti, d'ufficio, a far data dal
2013 e fino al 2018, come comunicatogli con provvedimento dell' del 21.6.2018, pervenutogli il CP_1
3.7.2018, in ragione della qualità di socio della RA S.a.S. la quale, nell'ambito della dichiarazione dei redditi Unico 2014 SP, aveva dichiarato che l'attività svolta da presso la Parte_1
medesima costituiva la sua occupazione prevalente.
Aggiungeva il ricorrente che: - la RA S.a.S., di cui era socio accomandatario, non aveva mai svolto attività commerciale, essendo proprietaria di un unico immobile sito in Roma, alla Via Monte
Giberto n. 29 e dato in locazione;
- il relativo canone costituiva l'unico reddito che la società RA aveva sempre prodotto e produceva tuttora;
- egli stesso non aveva mai svolto alcuna attività in favore della RA S.a.S. in quanto impegnato nell'attività di amministratore unico della società Bac Travel international S.r.l., che svolgeva l'attività di tour operator specializzato nell'organizzazione di vacanze studio all'estero.
Deduceva, quindi, che: - l'attività svolta dalla RA S.a.S. non poteva essere qualificata come commerciale e che l'indicazione dello svolgimento di attività in seno alla stessa come propria attività prevalente contenuta nella dichiarazione dei redditi Unico 2014 SP era stata frutto di un mero errore della società; - aveva versato, per il medesimo periodo, i contributi alla gestione separata nella qualità di amministratore.
Concludeva, quindi, chiedendo di annullare e/o dichiarare inefficace l'avviso di addebito n. 397
2019 00132366 28 000 e, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto che l'attività prevalente svolta dal ricorrente era stata quella di socio lavoratore, accertare e dichiarare che quanto versato, nei periodi precedenti al 2007, alla gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/95, non era dovuto e, per l'effetto, opporre la predetta somma in compensazione parziale o totale con quanto richiesto nell'avviso di addebito impugnato, conseguentemente annullandolo e/o dichiarandolo inefficace e condannando l' al riconoscimento in favore del ricorrente dei contributi ex L.662/1996, CP_1 relativi ai soci lavoratori, per il periodo 2013-2018 nonché alla restituzione in favore dello stesso della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, da distrarsi .
Si costituiva in giudizio l'ente resistente, deducendo che l'iscrizione d'ufficio era avvenuta sulla base dei dati trasmessi dalla Camera di commercio, avendo la RA S.a.S. evidenziato, nel quadro
RK del modello Unico, che l'occupazione del ricorrente presso la società medesima era “prevalente”.
Deduceva altresì che la predetta società non aveva dipendenti né risultavano essere state trasmesse
CP_ all' dichiarazioni di professionisti di cui si sarebbe avvalsa la società per svolgere l'attività sociale, come emerso dai controlli incrociati col Ministero delle Finanze;
contestava, poi, che il ricorrente svolgesse altra attività.
Venivano escussi i testi e, all'esito, il Tribunale - con la sentenza n. 1061/2024 - respingeva il ricorso, ritenendo che, sebbene nulla fosse dovuto a titolo di contribuzione per la gestione commercianti in relazione alla società RA (che aveva svolto, quale unica attività, quella di locazione di un immobile), ciononostante, la pretesa contributiva era fondata con riferimento all'attività svolta da nell'ambito della Bac Travel International S.r.l., come emersa all'esito della prova Parte_1
espletata.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Nullità della sentenza per vizio di ultra petizione – violazione dell'art. 112 c.p.c”: ricostruite le posizioni delle parti come risultanti negli atti di causa, assumeva l'appellante che il Tribunale, una volta ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del Cavaliere alla Gestione Commercianti in relazione alla RA S.a.S., cui faceva riferimento il provvedimento di iscrizione dell' del CP_1
21.6.2018, sotteso all'avviso di addebito oggetto di opposizione, avrebbe dovuto accogliere il ricorso annullando tale avviso di addebito;
sarebbe stato poi, onere dell' emettere, nella eventuale CP_1
sussistenza dei presupposti, un nuovo provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti in riferimento alla Bac Travel S.r.l.; nella specie, invece, il Tribunale, avendo rigettato il ricorso ritenendo sussistente la pretesa contributiva in riferimento alla Bac Travel International S.r.l., si era pronunciato oltre i limiti delle domande e delle eccezioni formulate dalle parti, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.;
2) “Nullità/ inesistenza della sentenza in quanto provvedimento abnorme e/o comunque sua illegittimità”: erroneamente, e in violazione dell'art. 4 l. n. 2248/1865, il primo giudice si era, di fatto, sostituito alla P.A., andando a modificare le ragioni dell'iscrizione alla gestione commercianti e sottese all'avviso di accertamento, che aveva come presupposto l'attività svolta dall'appellante presso RA
S.a.S.; 3) “Erroneità della motivazione per omessa e/o insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie”: secondo l'appellante, la sentenza di primo grado merita di essere riformata in quanto erronea anche nel merito, avendo il Tribunale ritenuto che l'attività svolta dal Cavaliere per la società Bac Travel
International S.r.l., nel periodo dal 2013 al 2018, fosse consistita nello svolgimento di mansioni esecutive coincidenti con lo scopo sociale di tale società. Senonchè, non avendo l' mai contestato tale CP_1
circostanza, egli non era stato posto nelle condizioni di difendersi sul punto;
in ogni caso, le attività riferite dai testimoni concernevano l'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza, distinta dall'attività lavorativa inerente lo svolgimento delle attività comprese nell'oggetto sociale e volta alla concreta realizzazione dello scopo sociale;
tutte le attività poste in essere, riconducibili all'alveo dell'amministrazione d'impresa, non era da considerare partecipazione diretta all'attività esecutiva e, pertanto, non potevano essere richiesti ulteriori contributi rispetto a quelli già versati alla gestione separata.
Sulla scorta delle predette censure l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'originario ricorso.
Si costituiva l' e, riportando per esteso la sentenza impugnata, deduceva che “La valutazione CP_1 del giudice di I grado appare pienamente corretta e motivata” (così alla pagina 1 della comparsa); chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello.
All'udienza del 3 giugno 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello è meritevole di accoglimento.
2.1. Il primo motivo di gravame, con cui si censura la sentenza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe respinto il ricorso sulla scorta di una “causa petendi” mai introdotta in giudizio, è fondato.
È pacifico, e risulta per tabulas, che l'avviso di addebito oggetto di opposizione ha come presupposto la comunicazione dell' datata 21 giugno 2018, ove si legge: “da una verifica effettuata CP_1
è risultato che Lei è stato, per l'anno 2013, socio della società del settore terziario CAVALFRA S.A.S.
(…)
Poiché la suddetta società, nell'ambito della dichiarazione dei redditi Unico 2014 SP, ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la sua occupazione prevalente, per legge Lei è obbligato all'iscrizione alla gestione degli Esercenti attività commerciali ed al versamento della relativa contribuzione (comma 202 e successivi dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662). A seguito di tali controlli è stato iscritto d'ufficio alla gestione di competenza, con imposizione dal 01/01/2013”.
In sede di opposizione al suddetto avviso di addebito ha contestato la Parte_1 sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti deducendo che: 1) la RA
S.a.S. non aveva mai svolto attività commerciale, essendo proprietaria di un unico immobile locato alla società Bac Travel International S.r.l.; 2) nel periodo cui si riferiva la pretesa contributiva relativa alla gestione commercianti era stato essenzialmente occupato dalle attività concernenti la carica di amministratore unico della società Bac Travel International S.r.l..
Al momento della costituzione innanzi al Tribunale l' , attore sostanziale del giudizio, tanto CP_1
ha prospettato a fondamento delle proprie pretese:
• “La pretesa creditoria dell' si fonda sull'iscrizione di parte ricorrente alla Gestione CP_4
CP_ Commercianti dell' per l'esercizio di attività in qualità di socio accomandatario presso la società
CAVALFRA S.A.S.” (pagina 2 della memoria di costituzione);
• “La causa dell'iscrizione alla gestione commercianti non è stata soltanto la mera qualità di socio accomandatario, ma anche la circostanza di fatto che il ricorrente ha volontariamente evidenziato nell'Unico SP della s.a.s “l'occupazione prevalente” nel quadro RK, occupazione non esclusa dall'età del medesimo (cfr. UR ME e estratto anagrafico Punto Fisco, che si producono). La dichiarazione è infatti stata confermata anno dopo anno dal ricorrente, senza alcuna rettifica al Fisco.
La predetta società ha presentato per ciascun anno dichiarazione Iva con indicazione di
CP_ operazioni commerciali. La sas non ha dipendenti né risultano state trasmesse all' dichiarazioni di professionisti di cui si avvarrebbe la società per svolgere l'attività sociale.
Poiché pertanto è risultato, a seguito di accertamenti incrociati con il Ministero delle Finanze
(in particolare, come sopra detto, dalle dichiarazioni reddituali presentate dalla citata società), che il ricorrente svolgeva attività abituale e prevalente nella società CAVALFRA S.A.S.. quale socio accomandatario, il medesimo è stato iscritto alla gestione commercianti.
L'iscrizione di controparte alla gestione commercianti è avvenuta di ufficio in quanto il ricorrente rivestiva, all'interno della citata società, la qualifica di socio accomandatario e rappresentante” (pagina 3 della memoria di costituzione);
• “Il ricorrente è infatti socio accomandatario della società CAVALFRA S.A.S., sin dal 2013.
L'attività esercitata rientra a pieno titolo nel novero di quelle che comportano l'iscrizione obbligatoria alla Gestione Commercianti. Il ricorrente ha assunto la qualifica di socio accomandatario fin dalla data indicata in visura. La società risulta regolarmente iscritta in Camera di Commercio e presenta regolari dichiarazioni dei redditi. Il ricorrente non ha altre occupazioni e inequivocabilmente, dalla lettura dei dati presenti negli archivi a diposizione dell'Istituto, l'attività della società viene svolta in forma
d'impresa mediante esercizio professionale e l'organizzazione dei mezzi necessari allo scambio di servizi” (pagina 4 della memoria di costituzione).
Orbene, il Tribunale ha accertato quanto segue: «… profilo controverso tra le parti riguarda lo svolgimento o meno, da parte della società RA, di attività commerciale, ossia se possa definirsi tale quella costituita dalla locazione di immobili di proprietà, svolta dalla società come si evince dalla documentazione in atti (senza che l'ente abbia fornito o dall'istruttoria orale svolta sia emerso alcun elemento in senso contrario).
15. Il presupposto imprescindibile affinché sussista un obbligo contributivo è infatti costituito dall'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale, che non ricorre nell'ipotesi in cui la società di persone, di cui il preteso contribuente è socio, si limiti a locare immobili di proprietà ed a percepire il relativo canone di locazione. La Corte di Cassazione ritiene, infatti, che la “locazione di immobili di proprietà della stessa società costituisce in termini oggettivi una modalità di godimento dei beni medesimi, non diversamente da quanto accade nella similare ipotesi in cui più soggetti contitolari della proprietà di più beni immobili, ricevuti ad esempio per successione ereditaria, diano in locazione gli stessi anziché goderli direttamente” (Cass. civ., Ordinanza n. 3145 del 11.02.13 e, più di recente,
Ordinanza n. 12981 del 24/5/2018).
16. Secondo tale orientamento, la locazione di immobili di proprietà costituisce quindi mero godimento degli stessi anche se viene esercitata per il tramite del veicolo societario, non rientrando nel settore terziario per la mancanza di un'attività di scambio o prestazione di servizi. In tal senso, la locazione di immobili potrebbe considerarsi “commerciale” solo nell'ipotesi in cui venga esercitata nell'ambito dello svolgimento di attività di intermediazione o compravendita immobiliare, circostanze rimaste indimostrate nel caso di specie.
17. Le dichiarazioni dei redditi della RA s.a.s. per gli anni oggetto del giudizio e le risultanze dei contratti di locazione versati in atti (docc.
7-11 ricorso), evidenziano che il reddito sottoposto a tassazione promana unicamente dalla locazione dell'immobile di proprietà, senza che l'ente abbia fornito diverse evidenze né abbia dedotto alcunché in senso contrario.
18. Ne emerge che nulla è dovuto a titolo di contribuzione per la gestione commercianti in ragione di tali redditi».
Si tratta di statuizioni non impugnate dall' appellato e che, dunque, sono passate in CP_4
giudicato. È stato, dunque, definitivamente accertato che le ragioni addotte dall' a sostegno della CP_1
pretesa contributiva sono infondate, posto che la RA S.a.S., negli anni per cui è causa, non ha svolto attività commerciale.
Ciononostante, il Tribunale ha respinto il ricorso in opposizione ravvisando il fondamento della pretesa contributiva nell'attività prestata dall'odierno appellante nell'ambito della Bac Travel
International s.r.l., ritenuta estranea a quella tipica dell'amministratore.
Ritiene il Collegio che il primo motivo di appello, volto a censurare la decisione del Tribunale per violazione dell'art. 112 c.p.c., sia fondato.
E invero, deve ritenersi che, una volta escluso l'unico presupposto sotteso alla pretesa contributiva secondo le prospettazioni dell' , non fosse consentito al giudice rigettare l'opposizione sulla base di CP_1 dati fattuali mai prospettati dall' , né in sede amministrativa né in sede giudiziaria. CP_4
E invero, è indubbio che, in tema di opposizione avverso accertamenti o atti impositivi sul piano contributivo, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa è a carico dell'ente-opposto, che deve esercitarlo con le memorie di costituzione in giudizio (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 216 del 2023).
Ciò posto, non sfugge al Collegio che con l'opposizione ad un avviso di addebito s'instaura un giudizio a cognizione piena che investe il rapporto previdenziale tra l'ente e il soggetto privato, nonché la fondatezza della pretesa che da tale rapporto promana;
dal che discende che lo scrutinio del giudice dell'opposizione non può che tener conto di tutti gli argomenti addotti a sostegno della domanda.
Senonché, come affermato dalla S.C., è il giudizio che plasma il tema del decidere, alla luce delle allegazioni e delle difese complessivamente svolte, ed è nel giudizio che occorre salvaguardare l'osservanza delle preclusioni assertive ed istruttorie, ancorate alla dialettica processuale.
E invero, in consonanza con l'effettività delle garanzie e con la funzione sostanziale che è loro propria, è necessario che i profili di fatto inerenti all'obbligazione contributiva siano tempestivamente veicolati nel processo e sottoposti, in questa sede, al più efficace contraddittorio. È nel processo che si deve esplicare nella sua pienezza il contraddittorio sulla pretesa racchiusa nell'atto impositivo, così come coltivata e specificata nel giudizio di opposizione. (cfr. sul punto Sez. L, Ordinanza n. 26706 del 2023).
Nella specie, come anticipato, anche a seguito delle deduzioni svolte nel ricorso in opposizione,
l' ha fondato la propria pretesa unicamente sull'attività lavorativa asseritamente svolta dal CP_1 Parte_1 in favore della società “RA S.a.S.”. Neanche in via subordinata l'ente odierno appellato ha chiesto confermarsi l'avviso di addebito sulla scorta dell'attività eventualmente prestata in favore di altra società, ovvero della Bac Travel International S.r.l. Deve, anzi, rilevarsi che, nel sostenere le proprie ragioni e la correttezza delle motivazioni poste a fondamento dell'iscrizione di ufficio della gestione commercianti, l'Istituto ha affermato che Parte_1
“non ha altre occupazioni”, evidentemente ritenendo irrilevanti i dati rappresentati dalla
[...]
controparte, chiaramente in chiave difensiva.
In altri termini, le difese svolte dall' nel giudizio di primo grado non hanno in alcun modo CP_1
ampliato o modificato il tema controverso, ribadendo il fondamento della pretesa quale rappresentato sin dal provvedimento del 21 giugno 2018.
È appena il caso di evidenziare che anche all'esito dell'istruttoria l' nulla ha dedotto in CP_1
ordine ad un eventuale diverso fondamento della pretesa contributiva.
Pertanto, l'eventuale diversa ragione atta a sostenere la pretesa contributiva non è mai stata oggetto di contraddittorio tra le parti.
E se è vero che, nella specie, il bene della vita richiesto rimane immutato, si viene a porre a fondamento della decisione una nuova “causa petendi”, che introduce nuovi temi d'indagine e di decisione e altera l'oggetto sostanziale e i termini della controversia, ciò che nel rito del lavoro deve ritenersi inammissibile, dal momento che le uniche modificazioni della domanda consentite dall'art. 420 comma 10 c.p.c. (in presenza di gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, nella specie insussistenti) sono quelle che integrano non una mutatio, ma soltanto una mera emendatio libelli (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 9471 del 2016 e Sez. L, Ordinanza n. 24480 del 2019, richiamate anche dalla già citata Sez.
6 - L, Ordinanza n. 216 del 2023, dovendosi evidenziare che, ad esempio, la giurisprudenza di legittimità, in caso di domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro proposta ex art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, ha ritenuto che costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la sentenza emessa ai sensi del comma 1 del predetto articolo, in quanto le ipotesi contemplate nei rispettivi commi poggiano su distinte “causae petendi” e introducono diversi temi di indagine, non consentiti.)
La sentenza impugnata ha, dunque, realizzato una indebita alterazione del tema del decidere, come paventato nel primo motivo di gravame.
2.2. Gli ulteriori due motivi di appello sono assorbiti.
2.3. In definitiva, avendo il Tribunale escluso, con statuizione ormai definitiva, l'esercizio da parte della società “RA S.a.S.” di attività commerciale, il ricorso di primo grado deve essere accolto.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi la non debenza delle somme di cui all'avviso di addebito n. 397 2019 00132366 28 000.
3. Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell' , soccombente, e vengono CP_1
determinate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e delle attività in concreto svolte, secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 397
2019 00132366 28 000;
- condanna l' al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di CP_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano quanto al primo grado in euro 2.697,00 e quanto al secondo grado in euro
2.500,00, oltre – per entrambi i gradi – rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia