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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1121 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Altri contratti tipici – Opposizione a decreto ingiuntivo. promossa
DA
(P.I. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Ispica (RG), via Parte_1 P.IVA_1
Statale n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Vicari del Foro di Modica, per delega allegata all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Enrica Ramella Valet in Biella, via Orfanotrofio n. 20
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella P.zza Controparte_1 P.IVA_2
Duomo n.12, rappresentata e difesa dall'avv. Ketty Zampaglione del Foro di Biella, giusta delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto del 2.7.2020, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Repubblica n. 41;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1.10.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'opponente: “[…] insistendo in tutte le spiegate difese e riportandosi al Piaccia dell'opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo il rigetto delle altrui pretese siccome infondate in fatto ed in diritto. Vinte le spese ed i compensi”;
- l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Biella: - Rigettare l'opposizione ed ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso dichiarare tenuta e condannare la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, a pagare alla convenuta opposta la complessiva somma di Euro 11.679,69 oltre ad interessi di mora al tasso previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza del pagamento della fattura al soddisfo o
pagina1 di 4 quell'altra veriore somma dal Giudice accertanda. - Condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento Parte_1 dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del l.r.p.t. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 342/2020 emesso dal Tribunale di Biella in data 2.7.2020 con cui era stata ingiunta di pagare in favore della la somma di € 11.679,69, oltre Controparte_1 interessi e spese come liquidate in decreto, in conseguenza del mancato pagamento delle seguenti fatture: n. 4962 del 31.05.2018, n. 6276 del 30.06.2018, n. 6890 del 30.06.2018, n. 9241 del 31.08.2018,
n. 9636 del 11.09.2018 e n. 10430 del 30.09.2018 (cfr. doc.
1-7 fasc. monitorio).
A fondamento della propria opposizione, la società opponente ha eccepito l'inadempimento della per non aver provveduto ad attivare in suo favore le garanzie relative ai pacchetti Controparte_1 già acquistati.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, la ha specificamente contestato quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con la prima memoria istruttoria, la società opponente ha precisato la propria eccezione d'inadempimento, rappresentando che lo stesso riguarderebbe “[…] contratti “Promo” antecedenti e, in particolare, la mancata attivazione della garanzia n.104956 relativa alla fattura 8659 del 2017, e delle garanzie 2802
e 2803 relative alla fattura 12131/2017 (all.1 e 2), non venivano, inoltre, attivate le garanzie relative al carnet di dieci garanzie relative ai nn° da 805651 a 80560, relative alla fattura 6712/2017, e neppure le venti garanzie relative al carnet dal n° 101926 al n° 101950 per cui la fattura 2375/2017 (allegato 4)”; e che, nonostante il parziale pagamento della fattura 4962 del 31.5.2018, la società opposta non avrebbe attivato “[…] alcuna delle seguenti 20 garanzie: carnet dal n° 101577 al n° 101596 (all.3)”.
Tutto ciò premesso, l'opposizione deve essere rigettata, perché del tutto infondata.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali. Più precisamente, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza del rapporto contrattuale) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
pagina2 di 4 Si ritiene che la società opposta abbia compiutamente ottemperato all'onere della prova posto a suo carico, fermo restando che tanto l'esistenza del rapporto contrattuale quanto l'inadempimento della società opponente (che, anzi, espressamente riconosce di non aver pagato le somme portate dalle fatture azionate in sede monitoria) sono circostanze che risultano ad ogni evidenza incontestate tra le parti.
Ciononostante, come detto, parte opposta ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale fonte del credito azionato in via monitoria, versando in atti copia sia del contratto di gestione della garanzia legale di conformità e garanzia convenzionale ulteriore, sottoscritto in data 26.1.20216 8cfr. doc. 2 comparsa), sia delle due offerte promozionali, denominate “promo”, sottoscritte dalla società opponente rispettivamente in data 7.5.2018 (cfr. fatt. n. 4962 del 31.5.2018 – doc. 1 fasc. monitorio e doc. 3 comparsa) e in data 29.6.2018 (cfr. fatt. n. 6276 del 30.6.2018 – doc. 2 fasc. monitorio e doc. 4 comparsa).
A fronte di ciò, parte opponente, per un verso, ha, come detto, riconosciuto di non aver provveduto al pagamento dell'importo ingiunto e, per altro verso, ha eccepito l'asserito inadempimento della società opposta, meglio riferendolo – con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. – ad altre offerte promozionali, diverse da quelle poste a fondamento della domanda monitoria.
Come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, detta eccezione “[…] integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (in tal senso, da ultimo, Cass. civ., ord. n. 20719 del 17/07/2023).
Con la seconda memoria istruttoria, la società opposta ha fornito anche tale prova, rappresentando e documentando quanto segue: “- La garanzia 104956 (oggetto della PROMO FUTURA del settembre 2017- doc. 9, fatturata con fattura n. 8659 del 30.09.2017- doc.4 fascicolo , contrariamente a quanto asserito da Parte_1 controparte, è stata attivata in capo alla SI.ra (doc. 12); […] - Le garanzie 2802 e 2803 (acquistate con Parte_2 la PROMO COMPLETA EXCELLENCE del 15.12.2017- doc.10), […] sono state vendute e regolarmente attivate da in capo ai SI.ri e (doc. 13); - Le garanzie dal n. 80551 al Parte_1 Parte_3 Parte_4
80560 (acquistate con la PROMO COMPLETA del luglio 2017 - doc.7), […], sono state tutte vendute e regolarmente attivate da in capo ai SI.ri , Parte_1 Parte_5 CP_2 CP_3 [...]
per Volkswagen Touareg, CP_4 CP_5 CP_6 Parte_6 Parte_7 Pt_8
e (doc 8) - Le garanzie dalla 101926 alla 101930 e dalla 101936 alla 101950
[...] Parte_9
(acquistate con la del 24 marzo 2017- doc 6)[…] sono state vendute da e regolarmente CP_7 Parte_1 attivate dalla n. 101926 alla n. 101930 e dalla 101936 alla 101940 in capo ai SI.ri Parte_10 [...]
per BMW serie 3, Parte_11 Parte_12 CP_6 Parte_13 Parte_14 [...]
(doc. 14). - Le garanzie dal n. 101577 al n. Parte_15 Controparte_8 Parte_16 Parte_17
pagina3 di 4 101596 (acquistate con la del 07 maggio 2018, doc. 3, fatturata con la Fattura n. 4962 del CP_7
31.05.2018 - doc.1 fascicolo procedimento monitorio e doc. 6 fascicolo […] sono state vendute e regolarmente Parte_1 attivate da dalla n. 101577 alla n.101582 in capo ai SI.ri Parte_1 Parte_18 Controparte_9
, e (doc.15)”. CP_10 Persona_1 Persona_2 Persona_3
L'eccezione di parte è, pertanto, destituita di qualsivoglia fondamento.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con riferimento alla pronuncia sulle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 13/08/2022 n. 147, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'ammontare del credito ingiunto e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (essendo stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., ma non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da n persona del l.r.p.t., così provvede: Parte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 342/2020 emesso dal
Tribunale di Biella in data 2.7.2020;
- condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della Parte_1
n persona del l.r.p.t. delle spese del presente giudizio che si liquidano in Controparte_1 complessivi €.4.237,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€
777,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 17.4.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1121 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Altri contratti tipici – Opposizione a decreto ingiuntivo. promossa
DA
(P.I. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Ispica (RG), via Parte_1 P.IVA_1
Statale n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Vicari del Foro di Modica, per delega allegata all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Enrica Ramella Valet in Biella, via Orfanotrofio n. 20
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella P.zza Controparte_1 P.IVA_2
Duomo n.12, rappresentata e difesa dall'avv. Ketty Zampaglione del Foro di Biella, giusta delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto del 2.7.2020, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Repubblica n. 41;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1.10.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'opponente: “[…] insistendo in tutte le spiegate difese e riportandosi al Piaccia dell'opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo il rigetto delle altrui pretese siccome infondate in fatto ed in diritto. Vinte le spese ed i compensi”;
- l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Biella: - Rigettare l'opposizione ed ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso dichiarare tenuta e condannare la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, a pagare alla convenuta opposta la complessiva somma di Euro 11.679,69 oltre ad interessi di mora al tasso previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza del pagamento della fattura al soddisfo o
pagina1 di 4 quell'altra veriore somma dal Giudice accertanda. - Condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento Parte_1 dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del l.r.p.t. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 342/2020 emesso dal Tribunale di Biella in data 2.7.2020 con cui era stata ingiunta di pagare in favore della la somma di € 11.679,69, oltre Controparte_1 interessi e spese come liquidate in decreto, in conseguenza del mancato pagamento delle seguenti fatture: n. 4962 del 31.05.2018, n. 6276 del 30.06.2018, n. 6890 del 30.06.2018, n. 9241 del 31.08.2018,
n. 9636 del 11.09.2018 e n. 10430 del 30.09.2018 (cfr. doc.
1-7 fasc. monitorio).
A fondamento della propria opposizione, la società opponente ha eccepito l'inadempimento della per non aver provveduto ad attivare in suo favore le garanzie relative ai pacchetti Controparte_1 già acquistati.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, la ha specificamente contestato quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con la prima memoria istruttoria, la società opponente ha precisato la propria eccezione d'inadempimento, rappresentando che lo stesso riguarderebbe “[…] contratti “Promo” antecedenti e, in particolare, la mancata attivazione della garanzia n.104956 relativa alla fattura 8659 del 2017, e delle garanzie 2802
e 2803 relative alla fattura 12131/2017 (all.1 e 2), non venivano, inoltre, attivate le garanzie relative al carnet di dieci garanzie relative ai nn° da 805651 a 80560, relative alla fattura 6712/2017, e neppure le venti garanzie relative al carnet dal n° 101926 al n° 101950 per cui la fattura 2375/2017 (allegato 4)”; e che, nonostante il parziale pagamento della fattura 4962 del 31.5.2018, la società opposta non avrebbe attivato “[…] alcuna delle seguenti 20 garanzie: carnet dal n° 101577 al n° 101596 (all.3)”.
Tutto ciò premesso, l'opposizione deve essere rigettata, perché del tutto infondata.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali. Più precisamente, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza del rapporto contrattuale) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
pagina2 di 4 Si ritiene che la società opposta abbia compiutamente ottemperato all'onere della prova posto a suo carico, fermo restando che tanto l'esistenza del rapporto contrattuale quanto l'inadempimento della società opponente (che, anzi, espressamente riconosce di non aver pagato le somme portate dalle fatture azionate in sede monitoria) sono circostanze che risultano ad ogni evidenza incontestate tra le parti.
Ciononostante, come detto, parte opposta ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale fonte del credito azionato in via monitoria, versando in atti copia sia del contratto di gestione della garanzia legale di conformità e garanzia convenzionale ulteriore, sottoscritto in data 26.1.20216 8cfr. doc. 2 comparsa), sia delle due offerte promozionali, denominate “promo”, sottoscritte dalla società opponente rispettivamente in data 7.5.2018 (cfr. fatt. n. 4962 del 31.5.2018 – doc. 1 fasc. monitorio e doc. 3 comparsa) e in data 29.6.2018 (cfr. fatt. n. 6276 del 30.6.2018 – doc. 2 fasc. monitorio e doc. 4 comparsa).
A fronte di ciò, parte opponente, per un verso, ha, come detto, riconosciuto di non aver provveduto al pagamento dell'importo ingiunto e, per altro verso, ha eccepito l'asserito inadempimento della società opposta, meglio riferendolo – con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. – ad altre offerte promozionali, diverse da quelle poste a fondamento della domanda monitoria.
Come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, detta eccezione “[…] integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (in tal senso, da ultimo, Cass. civ., ord. n. 20719 del 17/07/2023).
Con la seconda memoria istruttoria, la società opposta ha fornito anche tale prova, rappresentando e documentando quanto segue: “- La garanzia 104956 (oggetto della PROMO FUTURA del settembre 2017- doc. 9, fatturata con fattura n. 8659 del 30.09.2017- doc.4 fascicolo , contrariamente a quanto asserito da Parte_1 controparte, è stata attivata in capo alla SI.ra (doc. 12); […] - Le garanzie 2802 e 2803 (acquistate con Parte_2 la PROMO COMPLETA EXCELLENCE del 15.12.2017- doc.10), […] sono state vendute e regolarmente attivate da in capo ai SI.ri e (doc. 13); - Le garanzie dal n. 80551 al Parte_1 Parte_3 Parte_4
80560 (acquistate con la PROMO COMPLETA del luglio 2017 - doc.7), […], sono state tutte vendute e regolarmente attivate da in capo ai SI.ri , Parte_1 Parte_5 CP_2 CP_3 [...]
per Volkswagen Touareg, CP_4 CP_5 CP_6 Parte_6 Parte_7 Pt_8
e (doc 8) - Le garanzie dalla 101926 alla 101930 e dalla 101936 alla 101950
[...] Parte_9
(acquistate con la del 24 marzo 2017- doc 6)[…] sono state vendute da e regolarmente CP_7 Parte_1 attivate dalla n. 101926 alla n. 101930 e dalla 101936 alla 101940 in capo ai SI.ri Parte_10 [...]
per BMW serie 3, Parte_11 Parte_12 CP_6 Parte_13 Parte_14 [...]
(doc. 14). - Le garanzie dal n. 101577 al n. Parte_15 Controparte_8 Parte_16 Parte_17
pagina3 di 4 101596 (acquistate con la del 07 maggio 2018, doc. 3, fatturata con la Fattura n. 4962 del CP_7
31.05.2018 - doc.1 fascicolo procedimento monitorio e doc. 6 fascicolo […] sono state vendute e regolarmente Parte_1 attivate da dalla n. 101577 alla n.101582 in capo ai SI.ri Parte_1 Parte_18 Controparte_9
, e (doc.15)”. CP_10 Persona_1 Persona_2 Persona_3
L'eccezione di parte è, pertanto, destituita di qualsivoglia fondamento.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con riferimento alla pronuncia sulle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 13/08/2022 n. 147, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'ammontare del credito ingiunto e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (essendo stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., ma non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da n persona del l.r.p.t., così provvede: Parte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 342/2020 emesso dal
Tribunale di Biella in data 2.7.2020;
- condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della Parte_1
n persona del l.r.p.t. delle spese del presente giudizio che si liquidano in Controparte_1 complessivi €.4.237,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€
777,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 17.4.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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