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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere all'udienza del 27 novembre 2025 celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 163/2025 R.G., promosso DA
, nata a [...] il [...], CF Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Iaria CF C.F._1
, presso il cui studio in Melito di Porto Salvo (RC) via Roma n. 50 è C.F._2 elettivamente domiciliata, pec Email_1 appellante CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore appellato non costituito
Svolgimento del Processo e Motivi della Decisione 1. La sig.ra ha interposto appello, chiedendone la riforma, Parte_1 avverso la sentenza n. 211/2025 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 06/02/2025, con cui il Tribunale, decidendo sul ricorso proposto da essa ricorrente, odierna appellante, lo aveva rigettato, compensando le spese di lite. Depositato il ricorso in appello, il Magistrato Coordinatore della Sezione ha fissato l'udienza al 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ed ha onerato l'appellante a notificare all'appellato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza nei termini di legge. Non si è costituito l . CP_1 Nelle note scritte depositate il 26.11.2025, l'appellante ha chiesto l'”accoglimento dell'istanza di rimessione nei termini e nella concessione dei termini al fine di poter notificare a controparte ricorso e decreto di fissazione udienza”. Nell'istanza di rimessione in termini, depositata il 26.11.2025, premesso che in data 06/05/2025 le veniva notificato decreto di fissazione udienza collegiale per la data del 27/11/2025”, ha esposto: “che a causa di problemi tecnici alla propria pec veniva a conoscenza della comunicazione di cancelleria solo in data odierna;
che pertanto non ha potuto notificare nei termini il ricorso ed il decreto di fissazione udienza”. Ha chiesto, quindi, “di poter essere rimessa nei termini e concessione dei termini al fine di poter notificare all' ricorso procura e decreto di fissazione udienza”. CP_1
2. L'istanza di rimessione in termini al fine di provvedere alla notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza non può trovare accoglimento. 2
La dedotta non imputabilità del mancato assolvimento degli oneri notificatori, ascritta a problemi tecnici alla pec, è rimasta allo stato di mero enunciato, in nessun modo documentata. In contrario, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., la parte era onerata a dimostrare – la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze … - che l'omessa notifica sia dipesa da causa non imputabile: “La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'articolo 184 bis del cpc che in quella di più ampia portata contenuta nell'articolo 153, comma 2, cpc, come novellato dalla legge 69/09, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. Ne consegue che la rimessione in termini, regolata dall'articolo 153, comma 2, del cpc., presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile per cassazione, se non nei limiti di cui all'articolo 360, comma 1, n. 5 cpc.” (Cass. civ. sez. I, 24/10/2025, n. 28254). Non solo difetta la mancata dimostrazione dell'an della non imputabilità, ma è stata omessa anche l'indicazione del periodo di durata del problema tecnico alla pec, pur a fronte dell'ampio margine temporale concesso per l'assolvimento dell'onere notificatorio. Ai fini della chiesta rimessione è infatti necessario valutare anche lo sforzo diligente della parte per porre rimedio alla situazione verificatasi: “In tema di deposito telematico degli atti processuali, ai fini della rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, c.p.c.- attesi il suo carattere eccezionale e la necessità di garantire certezza e stabilità al sistema delle impugnazioni e alla formazione del giudicato - debbono concorrere l'esistenza di un fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà del soggetto richiedente e non superabile neppure con uno sforzo diligente, e l'immediatezza della sua reazione, ossia deve essersi attivato prontamente per porre rimedio alla situazione determinatasi”. (Cass. civ. sez. lav., 02/10/2025, n. 26617). Non essendo stata dimostrata la non imputabilità dell'omessa notifica, la parte non può essere rimessa in termini.
3. Restano ora da considerare gli effetti dell'omessa notifica, considerato che, alla stregua di consolidata giurisprudenza di legittimità, la parte non può essere rimessa in termini e non può esser concesso il chiesto termine per l'assolvimento dell'incombente. A partire da Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n. 20604 del 2008 si è statuito che “ nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito- alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.)- al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”(conf. tra le molte, Cass. lav. n. 1721 del 23.1.2009; Cass. 19 dicembre 2008, n. 29870; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1721; Cass. 13 maggio 2010, n. 11600; Cass. 30 aprile 2011, n. 9597; Cass. 9 settembre 2013, n. 20613; Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 14 marzo 2018, n. 6159; Cass. 7 giugno 2018, n. 14839). Nella stessa prospettiva è stato precisato che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (vedi spec.: Cass. n. 20613 del 2013, Cass. n. 19191 del 2016 e Cass. n. 14839, tutte citate sopra). 3
Il consolidato insegnamento del giudice di legittimità è stato ancor più di recente confermato: “Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare”. (Cass. civ. sez. lav., 02/02/2024, n. 3145). L'appello, dunque, deve essere dichiarato improcedibile. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di questo grado di giudizio, stante la mancata costituzione della parte appellata. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 211/2025 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 06/02/2025,, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello.
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere all'udienza del 27 novembre 2025 celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 163/2025 R.G., promosso DA
, nata a [...] il [...], CF Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Iaria CF C.F._1
, presso il cui studio in Melito di Porto Salvo (RC) via Roma n. 50 è C.F._2 elettivamente domiciliata, pec Email_1 appellante CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore appellato non costituito
Svolgimento del Processo e Motivi della Decisione 1. La sig.ra ha interposto appello, chiedendone la riforma, Parte_1 avverso la sentenza n. 211/2025 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 06/02/2025, con cui il Tribunale, decidendo sul ricorso proposto da essa ricorrente, odierna appellante, lo aveva rigettato, compensando le spese di lite. Depositato il ricorso in appello, il Magistrato Coordinatore della Sezione ha fissato l'udienza al 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ed ha onerato l'appellante a notificare all'appellato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza nei termini di legge. Non si è costituito l . CP_1 Nelle note scritte depositate il 26.11.2025, l'appellante ha chiesto l'”accoglimento dell'istanza di rimessione nei termini e nella concessione dei termini al fine di poter notificare a controparte ricorso e decreto di fissazione udienza”. Nell'istanza di rimessione in termini, depositata il 26.11.2025, premesso che in data 06/05/2025 le veniva notificato decreto di fissazione udienza collegiale per la data del 27/11/2025”, ha esposto: “che a causa di problemi tecnici alla propria pec veniva a conoscenza della comunicazione di cancelleria solo in data odierna;
che pertanto non ha potuto notificare nei termini il ricorso ed il decreto di fissazione udienza”. Ha chiesto, quindi, “di poter essere rimessa nei termini e concessione dei termini al fine di poter notificare all' ricorso procura e decreto di fissazione udienza”. CP_1
2. L'istanza di rimessione in termini al fine di provvedere alla notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza non può trovare accoglimento. 2
La dedotta non imputabilità del mancato assolvimento degli oneri notificatori, ascritta a problemi tecnici alla pec, è rimasta allo stato di mero enunciato, in nessun modo documentata. In contrario, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., la parte era onerata a dimostrare – la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze … - che l'omessa notifica sia dipesa da causa non imputabile: “La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'articolo 184 bis del cpc che in quella di più ampia portata contenuta nell'articolo 153, comma 2, cpc, come novellato dalla legge 69/09, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. Ne consegue che la rimessione in termini, regolata dall'articolo 153, comma 2, del cpc., presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile per cassazione, se non nei limiti di cui all'articolo 360, comma 1, n. 5 cpc.” (Cass. civ. sez. I, 24/10/2025, n. 28254). Non solo difetta la mancata dimostrazione dell'an della non imputabilità, ma è stata omessa anche l'indicazione del periodo di durata del problema tecnico alla pec, pur a fronte dell'ampio margine temporale concesso per l'assolvimento dell'onere notificatorio. Ai fini della chiesta rimessione è infatti necessario valutare anche lo sforzo diligente della parte per porre rimedio alla situazione verificatasi: “In tema di deposito telematico degli atti processuali, ai fini della rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, c.p.c.- attesi il suo carattere eccezionale e la necessità di garantire certezza e stabilità al sistema delle impugnazioni e alla formazione del giudicato - debbono concorrere l'esistenza di un fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà del soggetto richiedente e non superabile neppure con uno sforzo diligente, e l'immediatezza della sua reazione, ossia deve essersi attivato prontamente per porre rimedio alla situazione determinatasi”. (Cass. civ. sez. lav., 02/10/2025, n. 26617). Non essendo stata dimostrata la non imputabilità dell'omessa notifica, la parte non può essere rimessa in termini.
3. Restano ora da considerare gli effetti dell'omessa notifica, considerato che, alla stregua di consolidata giurisprudenza di legittimità, la parte non può essere rimessa in termini e non può esser concesso il chiesto termine per l'assolvimento dell'incombente. A partire da Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n. 20604 del 2008 si è statuito che “ nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito- alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.)- al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”(conf. tra le molte, Cass. lav. n. 1721 del 23.1.2009; Cass. 19 dicembre 2008, n. 29870; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1721; Cass. 13 maggio 2010, n. 11600; Cass. 30 aprile 2011, n. 9597; Cass. 9 settembre 2013, n. 20613; Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 14 marzo 2018, n. 6159; Cass. 7 giugno 2018, n. 14839). Nella stessa prospettiva è stato precisato che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (vedi spec.: Cass. n. 20613 del 2013, Cass. n. 19191 del 2016 e Cass. n. 14839, tutte citate sopra). 3
Il consolidato insegnamento del giudice di legittimità è stato ancor più di recente confermato: “Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare”. (Cass. civ. sez. lav., 02/02/2024, n. 3145). L'appello, dunque, deve essere dichiarato improcedibile. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di questo grado di giudizio, stante la mancata costituzione della parte appellata. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 211/2025 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 06/02/2025,, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello.
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti