Articolo 1009 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1031Articolo 1033
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9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
Art. 1009. Permanenza nella riserva 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta':
a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado; b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore. 2. ((Il restante personale militare)) delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta'. 3. Il militare e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nei commi precedenti, se e' riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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