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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/08/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 477 /2025 R.Lav.
promossa da:
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 elettivamente domiciliato presso la cancelleria dell'intestato Tribunale, rappresentato e difeso dall'avocato Lica Bui, come da procura allegata al ricorso in opposizione a D.I.;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
:
in persona del l.r.p.t. con sede in Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Falciani, elettivamente domiciliata presso e nel suo CP_2 studio in Sinalunga (SI) Viale Trieste n. 142, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso D.I. 109/25 ritualmente notificato in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore ha convenuto in giudizio Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le
[...] seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo giudice adito, contrariis rejectis: 1) IN VIA
PRELIMINARE: revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena - Sezione Lavoro N.
109/2025 del 16/04/2025, RG. 329/2025. 2) Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
Si è costituita in giudizio , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito: – munire totalmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 109/2025 del Tribunale di Siena di efficacia provvisoriamente esecutiva;
– in via preliminare accertata la tardività dell'opposizione dichiarare l'inammissibilità del ricorso con ogni conseguenza di legge;
– nel merito, in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della sopra esposta eccezione preliminare, rigettare integralmente l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2025 del Tribunale di Siena, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
– In ogni caso, con vittoria di spese, competenze legali di giudizio.”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 9 agosto 2025 tenuta ex art. 127ter c.p.c. è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
La ricorrente ha proposto opposizione al D.I. 109/25 assumendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'opposta della effettiva debenza di quanto richiesto in via monitoria, chiedendo la revoca del D.I. opposto.
Si è costituita in giudizio la resistente eccependo la tardività ed inammissibilità del ricorso e nel merito producendo documentazione comprovante il credito ed insistendo per la reiezione dell'opposizione.
Questi in estrema sintesi i fatti di causa.
Sulla eccepita tardività dell'opposizione
Emerge per tabulas che il D.I. qui opposto è stato emesso e notificato e consegnato via pec in data 16 aprile 2025 alle ore 16,46. La pec è quella risultante dai registri ufficiali e soprattutto non è stata contestata la ricezione del detto D.I., che anzi è stato opposto. Il ricorso in opposizione è stato depositato in data 27 maggio 2025, quindi dopo lo scadere dei 40 giorni, rendendo l'opposizione tardiva ed inammissibile. Ciò basta a rendere fondata l'opposizione.
Peraltro, la documentazione depositata dalla parte resistente, completa di attestazione notarile, smentisce per tabulas gli assunti nel merito della ricorrente e comprova il credito vantato dalla resistente, rendendo ad abundantiam infondata nel merito l'opposizione.
Il ricorso, quindi, è infondato, oltre che tardivo, pertanto l'opposizione va dichiarata inammissibile ed infondata con piena conferma del provvedimento monitorio impugnato, che va dichiarato definitivamente esecutivo, e condanna della ricorrente al pagamento in favore della resistente di tutte le somme ivi ingiunte.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e liquidate, in assenza di nota spese, sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22, ai minimi di scaglione in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria e nemmeno il deposito di note conclusive ma solo le note ex art. 127ter c.p.c., quindi, in complessivi €. 1.865,00 per onorari ex D.M. 147/22 oltre rimborso spese forfettario del 15% IVA e
CAP come per legge se dovuti.
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c. Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara tardiva ed inammissibile l'opposizione proposta, come sopra motivato, nonché infondata nel merito e per l'effetto conferma integralmente il D.I. 109/25, che dichiara definitivamente esecutivo, con condanna della ricorrente al pagamento in favore della resistente delle somme tutte ivi ingiunte;
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.865,00 per onorari ex D.M. 147/22 oltre rimborso spese forfettario del 15% IVA e CAP come per legge se dovuti
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 09/08/2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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