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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 7342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7342 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11349/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/03/2025 tra 1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino ITALIANO Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonella Maccioni presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: Pt_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Federica Manfroi, l'Avv. Antonio Crea e l'Avv. Alfredo Casaletto presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in data 03/06/2017 in NO (MI) (atto n. 14, parte 1, anno 2017)
□X separati consensualmente con verbale in data 25/01/2021 omologato con decreto del 18/02/2021
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] CP_1
FATTO All'udienza dell'08.09.2025 celebrata avanti il GOT delegato le parti – assistite dai propri difensori – hanno raggiunto un accordo (e hanno:
1) confermato di non volersi riconciliare;
2) chiesto di procedersi ex art 473 bis. 51 c.p.c. rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art 473 bis. 17 c.p.c. e con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato;
3) chiesto che l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte;
4) assunto l'impegno a depositare entro il termine per il deposito di note scritte, bozza di sentenza come da modello pubblicato sul sito del Tribunale (Modelli sentenze su domanda congiunta ex art. 473 bis 51 c.p.c. (Riforma Cartabia) - Tribunale di Milano (giustizia.it)) e scheda Istat
5) rinunciato, (se non depositata) al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c.
6) rinunciato all'impugnazione della sentenza. Il Giudice delegato, con provvedimento del 16.9.2025, dato atto di quanto sopra, ha, quindi, revocato l'udienza del 1.10.2025 ore 9.30, disposto procedersi ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. e assegnato alle parti termine fino al 29.9.2025 per depositare agli atti del fascicolo telematico la bozza della sentenza di divorzio come da modello pubblicato sul sito del Tribunale I coniugi sopra indicati, con nota congiunta depositata il 29/09/2025 hanno confermato di voler ottenere pronuncia divorzile alle condizioni concordate all'udienza del 14/07/2025 e del 08/09/2025 e di seguito riportate, di voler rinunciare al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 c.p.c., con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato, e di rinunciare all'impugnazione della sentenza di divorzio. I coniugi, quindi, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti:
CONDIZIONI a) pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 03/06/2017 a NO (MI), Atto N. 14, parte 1, anno 2017, tra e ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile di Parte_1 Parte_2 procedere all'annotazione della sentenza;
b) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente
CP_1 presso la madre, attualmente residente in [...]; c) potrà stare con il papà a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica
CP_1 sera quando lo riaccompagnerà a casa materna entro le 20:30 e, infrasettimanalmente: 1) quando
CP_1 non rimarrà con il papà il fine settimana: due giorni dall'uscita della scuola con pernotto, di cui uno in cui ha un impegno extra scolastico (con impegno del padre ad andare a prendere a scuola o
CP_1 CP_1 incaricare persona di fiducia) e uno in cui non ha impegni extrascolastici e potrà frequentare il dopo
CP_1 scuola e il padre potrà andarlo a prendere direttamente, con accompagnamento l'indomani presso la casa materna per le ore 8,00; 2) quando, invece, rimarrà con il papà durante il fine settimana: il mercoledì,
CP_1 dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 8,00. Si precisa che nel periodo estivo varrà la stessa regolamentazione, ma il padre e/o persona di sua fiducia si recherà a prendere il figlio presso la casa della mamma o al grest e, la mattina successiva al pernotto presso la propria abitazione, lo riporterà, alle 8:00, presso la casa materna o al grest. Per le festività natalizie starà con la mamma dalla fine delle lezioni scolastiche fino alle ore 11:00
CP_1 del giorno di Natale e, ad anni alterni:
starà con un genitore dalle 11:00 del giorno di Natale sino alle ore 11:00 del 26 dicembre CP_1
(con pernotto e accompagnamento dell'altro genitore).
Il restante periodo di feste natalizie, quindi, verrà diviso equamente fra genitori nel seguente modo:
- dalle ore 11:00 del 26 dicembre alle ore 11:00 del 31 dicembre con il genitore con cui trascorre il giorno di Santo Stefano;
- dalle ore 11:00 del 31 dicembre alle ore 11:00 del 6 gennaio con l'altro genitore, che lo accompagnerà dalla nonna materna (v. infra).
Il giorno dell'Epifania potrà stare con la nonna materna (senza pernotto) salvo che il genitore CP_1 di competenza per il secondo periodo (ossia dalle ore 11:00 del 31 dicembre alle ore 11:00 del 6 gennaio) non abbia organizzato di recarsi fuori Milano e ne dia preventiva comunicazione alla nonna e all'altro genitore entro la fine di novembre di ogni anno.
poi, trascorrerà, come detto, con la nonna materna il giorno dell'Epifania senza pernotto e con la CP_1 nonna paterna il giorno di tutti i Santi senza pernotto, salvo diversi accordi fra genitori. trascorrerà con la nonna materna il giorno del 30 agosto e con la nonna paterna il 18 maggio in CP_1 occasione della ricorrenza del compleanno delle medesime. starà con ciascun genitore, durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua dalle ore CP_1
9:00 alle ore 21:00 un anno e il giorno di Pasquetta dalle ore 9:00 alle ore 21:00 quello successivo. trascorrerà, con ciascun genitore: CP_1
- 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da comunicarsi preventivamente e per iscritto tra i genitori, entro il 30/04 di ogni anno;
- ponti: ad anni alternati con l'uno e con l'atro genitore;
- il compleanno di con un genitore o con l'altro ad anni alterni;
CP_1
- il compleanno del papà con questo e quello della mamma con questa. I genitori concordano di rivolgersi al Consultorio della zona per chiedere la possibilità/opportunità di una visita per TH neuropsichiatrica e eventuale percorso che si renda opportuno al riguardo. d) Quale contributo al mantenimento di il padre corrisponderà alla madre dello stesso l'importo di: CP_1
- euro 80 mensili fino al mese di novembre 2026 compreso;
- euro 100 mensili fino al mese di giugno 2029 compreso;
- euro 300 dal mese di luglio 2029 in avanti. Tali importi verranno corrisposti dal padre entro il 5 di ogni mese, importi soggetti a rivalutazione Istat annuale. A decorrere dal mese di ottobre 2025, l'assegno unico verrà richiesto e percepito dalla signora Pt_2 al 100% con espressa rinuncia da parte del signor alla propria parte.
[...] Parte_1
La signora rinuncia a richiedere al signor la restituzione degli importi pregressi, dal Pt_2 Pt_1 medesimo dovuti a titolo di spese straordinarie per TH e a titolo di quota parte per l'assegno unico, che sono state fino ad oggi maturate, e il signor accetta tale rinuncia. Pt_1
Le spese straordinarie verranno ripartite fra genitori al 50% secondo le Linee guida del Protocollo adottato dal Tribunale di Milano, nella versione aggiornata al 10 giugno 2025. Il signor continuerà a farsi carico del pagamento degli importi di cui ai finanziamenti e prestiti in Pt_1 essere per le rate mensili di euro 475,50 ed euro 108,32 fino alla loro completa estinzione. e) Nessun assegno divorzile tra i coniugi, godendo entrambi di adeguati redditi propri e non sussistendo i requisiti di legge. f) Ogni altra domanda svolta dai signori e nel presente procedimento si Parte_1 Parte_2 intende rinunciata. I signori e con dichiarazione sottoscritta personalmente all'udienza del Parte_1 Parte_2
08/09/2025, come detto, hanno dichiarano espressamente: a) di non volersi riconciliare;
b) di voler definire il presente procedimento alle condizioni di cui sopra;
c) di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza di divorzio ove riprenderà pienamente le condizioni condivise dai coniugi e qui illustrate;
d) spese e competenze compensate tra le parti.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data 03/06/2017 in NO (MI) (anno 2017, atto n. 14, parte 1) tra (nato a [...], il [...] - Cod. Fisc. Parte_1
-) e (nata a [...], il [...] - Cod. C.F._1 Parte_2
Fisc. -); C.F._2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 1.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/03/2025 tra 1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino ITALIANO Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonella Maccioni presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: Pt_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Federica Manfroi, l'Avv. Antonio Crea e l'Avv. Alfredo Casaletto presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in data 03/06/2017 in NO (MI) (atto n. 14, parte 1, anno 2017)
□X separati consensualmente con verbale in data 25/01/2021 omologato con decreto del 18/02/2021
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] CP_1
FATTO All'udienza dell'08.09.2025 celebrata avanti il GOT delegato le parti – assistite dai propri difensori – hanno raggiunto un accordo (e hanno:
1) confermato di non volersi riconciliare;
2) chiesto di procedersi ex art 473 bis. 51 c.p.c. rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art 473 bis. 17 c.p.c. e con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato;
3) chiesto che l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte;
4) assunto l'impegno a depositare entro il termine per il deposito di note scritte, bozza di sentenza come da modello pubblicato sul sito del Tribunale (Modelli sentenze su domanda congiunta ex art. 473 bis 51 c.p.c. (Riforma Cartabia) - Tribunale di Milano (giustizia.it)) e scheda Istat
5) rinunciato, (se non depositata) al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c.
6) rinunciato all'impugnazione della sentenza. Il Giudice delegato, con provvedimento del 16.9.2025, dato atto di quanto sopra, ha, quindi, revocato l'udienza del 1.10.2025 ore 9.30, disposto procedersi ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. e assegnato alle parti termine fino al 29.9.2025 per depositare agli atti del fascicolo telematico la bozza della sentenza di divorzio come da modello pubblicato sul sito del Tribunale I coniugi sopra indicati, con nota congiunta depositata il 29/09/2025 hanno confermato di voler ottenere pronuncia divorzile alle condizioni concordate all'udienza del 14/07/2025 e del 08/09/2025 e di seguito riportate, di voler rinunciare al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 c.p.c., con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato, e di rinunciare all'impugnazione della sentenza di divorzio. I coniugi, quindi, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti:
CONDIZIONI a) pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 03/06/2017 a NO (MI), Atto N. 14, parte 1, anno 2017, tra e ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile di Parte_1 Parte_2 procedere all'annotazione della sentenza;
b) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente
CP_1 presso la madre, attualmente residente in [...]; c) potrà stare con il papà a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica
CP_1 sera quando lo riaccompagnerà a casa materna entro le 20:30 e, infrasettimanalmente: 1) quando
CP_1 non rimarrà con il papà il fine settimana: due giorni dall'uscita della scuola con pernotto, di cui uno in cui ha un impegno extra scolastico (con impegno del padre ad andare a prendere a scuola o
CP_1 CP_1 incaricare persona di fiducia) e uno in cui non ha impegni extrascolastici e potrà frequentare il dopo
CP_1 scuola e il padre potrà andarlo a prendere direttamente, con accompagnamento l'indomani presso la casa materna per le ore 8,00; 2) quando, invece, rimarrà con il papà durante il fine settimana: il mercoledì,
CP_1 dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 8,00. Si precisa che nel periodo estivo varrà la stessa regolamentazione, ma il padre e/o persona di sua fiducia si recherà a prendere il figlio presso la casa della mamma o al grest e, la mattina successiva al pernotto presso la propria abitazione, lo riporterà, alle 8:00, presso la casa materna o al grest. Per le festività natalizie starà con la mamma dalla fine delle lezioni scolastiche fino alle ore 11:00
CP_1 del giorno di Natale e, ad anni alterni:
starà con un genitore dalle 11:00 del giorno di Natale sino alle ore 11:00 del 26 dicembre CP_1
(con pernotto e accompagnamento dell'altro genitore).
Il restante periodo di feste natalizie, quindi, verrà diviso equamente fra genitori nel seguente modo:
- dalle ore 11:00 del 26 dicembre alle ore 11:00 del 31 dicembre con il genitore con cui trascorre il giorno di Santo Stefano;
- dalle ore 11:00 del 31 dicembre alle ore 11:00 del 6 gennaio con l'altro genitore, che lo accompagnerà dalla nonna materna (v. infra).
Il giorno dell'Epifania potrà stare con la nonna materna (senza pernotto) salvo che il genitore CP_1 di competenza per il secondo periodo (ossia dalle ore 11:00 del 31 dicembre alle ore 11:00 del 6 gennaio) non abbia organizzato di recarsi fuori Milano e ne dia preventiva comunicazione alla nonna e all'altro genitore entro la fine di novembre di ogni anno.
poi, trascorrerà, come detto, con la nonna materna il giorno dell'Epifania senza pernotto e con la CP_1 nonna paterna il giorno di tutti i Santi senza pernotto, salvo diversi accordi fra genitori. trascorrerà con la nonna materna il giorno del 30 agosto e con la nonna paterna il 18 maggio in CP_1 occasione della ricorrenza del compleanno delle medesime. starà con ciascun genitore, durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua dalle ore CP_1
9:00 alle ore 21:00 un anno e il giorno di Pasquetta dalle ore 9:00 alle ore 21:00 quello successivo. trascorrerà, con ciascun genitore: CP_1
- 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da comunicarsi preventivamente e per iscritto tra i genitori, entro il 30/04 di ogni anno;
- ponti: ad anni alternati con l'uno e con l'atro genitore;
- il compleanno di con un genitore o con l'altro ad anni alterni;
CP_1
- il compleanno del papà con questo e quello della mamma con questa. I genitori concordano di rivolgersi al Consultorio della zona per chiedere la possibilità/opportunità di una visita per TH neuropsichiatrica e eventuale percorso che si renda opportuno al riguardo. d) Quale contributo al mantenimento di il padre corrisponderà alla madre dello stesso l'importo di: CP_1
- euro 80 mensili fino al mese di novembre 2026 compreso;
- euro 100 mensili fino al mese di giugno 2029 compreso;
- euro 300 dal mese di luglio 2029 in avanti. Tali importi verranno corrisposti dal padre entro il 5 di ogni mese, importi soggetti a rivalutazione Istat annuale. A decorrere dal mese di ottobre 2025, l'assegno unico verrà richiesto e percepito dalla signora Pt_2 al 100% con espressa rinuncia da parte del signor alla propria parte.
[...] Parte_1
La signora rinuncia a richiedere al signor la restituzione degli importi pregressi, dal Pt_2 Pt_1 medesimo dovuti a titolo di spese straordinarie per TH e a titolo di quota parte per l'assegno unico, che sono state fino ad oggi maturate, e il signor accetta tale rinuncia. Pt_1
Le spese straordinarie verranno ripartite fra genitori al 50% secondo le Linee guida del Protocollo adottato dal Tribunale di Milano, nella versione aggiornata al 10 giugno 2025. Il signor continuerà a farsi carico del pagamento degli importi di cui ai finanziamenti e prestiti in Pt_1 essere per le rate mensili di euro 475,50 ed euro 108,32 fino alla loro completa estinzione. e) Nessun assegno divorzile tra i coniugi, godendo entrambi di adeguati redditi propri e non sussistendo i requisiti di legge. f) Ogni altra domanda svolta dai signori e nel presente procedimento si Parte_1 Parte_2 intende rinunciata. I signori e con dichiarazione sottoscritta personalmente all'udienza del Parte_1 Parte_2
08/09/2025, come detto, hanno dichiarano espressamente: a) di non volersi riconciliare;
b) di voler definire il presente procedimento alle condizioni di cui sopra;
c) di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza di divorzio ove riprenderà pienamente le condizioni condivise dai coniugi e qui illustrate;
d) spese e competenze compensate tra le parti.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data 03/06/2017 in NO (MI) (anno 2017, atto n. 14, parte 1) tra (nato a [...], il [...] - Cod. Fisc. Parte_1
-) e (nata a [...], il [...] - Cod. C.F._1 Parte_2
Fisc. -); C.F._2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 1.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG