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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/11/2025, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa IA IM
All'udienza del giorno 05 novembre 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 c.p.c..
Nella causa per opposizione a cartella esattoriale
promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv. I. Paladini da mandato Parte_1
in atti
contro in persona del Controparte_1
Direttore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. C. Gnoni come da mandato in atti nonchè
Controparte_2
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione notificato il 30.12.2024 il sig ha proposto Parte_1 opposizione alla intimazione di pagamento n. 05920249015798423/000 notificata il
14.12.2024 con la quale ha intimato il pagamento della Controparte_1
somma di €. 547.133,76, limitatamente alla cartella esattoriale n.
05920090014781364000 dell'importo di €. 21.638,56, avente ad oggetto sanzione amministrativa ex legge 689/81 e D.Lgs. n. 507/99.
Con comparsa di risposta del 20.02.2025 si costituiva in giudizio
[...]
per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto. Controparte_3
Dichiarata la contumacia di , la causa Controparte_2
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
L'opponente adduce quale motivo di opposizione la omessa notifica degli atti presupposti e conseguente inesistenza, nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento oltre alla prescrizione e decadenza del credito preteso.
In particolare, assume che la cartella di pagamento sottesa alla intimazione di pagamento gravata e i successivi atti non sono mai stati notificati con conseguente prescrizione del credito preteso e nullità consequenziale dell'atto impugnato.
Orbene, sul punto occorre premettere che la rituale e corretta notificazione della cartella di pagamento costituisce il presupposto indefettibile per la legittima adozione di qualsivoglia misura espropriativa e/o cautelare, pertanto, laddove l'esattore abbia omesso di rispettare l'iter notificatorio e comunque non abbia garantito al contribuente l'effettiva conoscenza legale della stessa, la pretesa erariale dovrà considerarsi illegittima, in assenza di un valido titolo legittimante.
La cartella di pagamento costituisce, infatti, l'unico procedimento a cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a svolgere la funzione di “veicolo del ruolo”,
2 ovverosia al contempo di titolo esecutivo e di atto di precetto.
In buona sostanza affinché il Riscossore eserciti, ex positivo iure, il proprio potere di imperio indirizzato alla riscossione coattiva di una pretesa tributaria, sarà necessario che vengano espletate le seguenti imprescindibili incombenze:
Formazione del ruolo da parte dell'ufficio impositore e trasmissione dello stesso all'agente della riscossione;
Rituale notificazione della cartella di pagamento che trattandosi del veicolo del ruolo, assume la veste di titolo esecutivo e di atto di precetto, nei modi ed entro i termini stabiliti dalla Legge.
Sul ruolo primario della notificazione, si veda il principio di diritto sancito dal Plenum della Suprema Corte di Cassazione, SS. UU. n° 16412/07: “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa
e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa24”.
In buona sostanza, a mente degli autorevoli considerazioni espressi dalla S.C., si approda alla conclusione che le cartelle esattoriali potranno rappresentare valido titolo esecutivo sia per l'adozione di una misura cautelare (ad esempio l'iscrizione ipotecaria), nonché per l'avvio della successiva fase di espropriazione immobiliare
(ex art. 49, D.P.R. n° 602/73), nell'ipotesi laddove tali atti siano stati ritualmente notificati al contribuente, con pedissequa osservanza delle modalità stabilite dalla legge.
Tornando al caso in esame, dalla documentazione in atti risulta la ritualità del
3 procedimento notificatorio della cartella presupposta e dei successivi atti di intimazione di pagamento – vedi allegati nel fascicolo di parte opposta- ovvero:
cartella di pagamento n. 05920090014781364000 è stata ritualmente notificata in data 28.09.2009 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. – vedi avviso di ricevimento della raccomandata prodotta in atti -
intimazione di pagamento n. 05920129042696465000 risulta regolarmente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 10.08.2013 – vedi avviso di ricevimento della raccomandata prodotta in atti- . Sul punto si osserva che la eccepita omessa indicazione del luogo di notifica ( nell'avviso di ricevimento della raccomandata CP_2
è una mera irregolarità che non inficia di inesistenza la procedura notificatoria eseguita con deposito degli atti nella casa comunale di – vedi avviso di deposito prodotto. CP_2
intimazione di pagamento n. 05920179005827940000 è stata notificata in data
16.11. 2017 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. mediante consegna nelle mani di famigliare convivente;
intimazione di pagamento n. 05920189009930940000 è stata notificata in data
07.12.2018 ai sensi dell'art. 139 c.p.c mediante consegna nelle mani di famigliare convivente;
Sul punto l'opponente eccepisce la nullità insanabile della notifica delle richiamate intimazione di pagamento, adducendo che le stesse sono state notificate ad un indirizzo errato.
Dal certificato storico di residenza prodotto in atti risulta che il è stato Pt_1
rimosso dal registro anagrafico del Comune di a decorrere dal 22.05.2013 e CP_2
quindi non piu residente a[...] CP_2
4 La notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (art. 139 c.p.c.), abbiano comunque con il destinatario un collegamento (Sez. 3, Sentenza n. 25737 del
24/10/2008, Rv. 605328).
intimazione di pagamento n. 0592039001956808000 è stata notificata in data
11.11.2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. – vedi avviso di ricevimento di raccomandata prodotta in atti.
In ogni caso è bene precisare che il vizio di nullità della notifica delle cartelle di pagamento resta sanato dalla proposizione della stessa opposizione ai sensi dell'art. 156
c.p.c..
“La nullità non può essere mai pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” (art. 156 III co. c.p.c.): vige cioè il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, generalmente affermato dalla giurisprudenza (ex multis,
Cass. 17762/2002, Cass. 1548/2002, Cass. 3294/1994, Trib. Ales-sandria 424/2004,
CTP Milano 143/41/2000, CTP Milano 36/46/1998) sulla base dell'assunto per cui la notifica della cartella di pagamento ha, tra l'altro, anche natura processuale siccome finalizzata alla provocatio ad opponendume, laddove l'opposizione sia radicata, lo scopo deve dirsi validamente raggiunto.
Ne consegue che non può trovare accoglimento la eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dal attesa la regolarità dei successivi solleciti. Pt_1
Con il secondo motivo di impugnazione il contesta la illegittimità Pt_1
della cartella di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
5 Orbene, la cartella impugnata non si limita a quantificare un unico importo ma diversifica l'imposta dagli interessi, consentendo al contribuente di comprendere il merito delle somme richieste, la loro natura ed i criteri in base ai quali sono stati calcolati.
La particolare natura della controversia in oggetto e la problematicità della questione sottesa, indice il Giudicante a compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M
il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario,
IA IM definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta la opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_1
conferma la cartella esattoriale n.
05920090014781364000 sottesa alla intimazione di pagamento opposta
2) Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa
Il Giudice Onorario
(dott.ssa IA IM)
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