Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.278/2024 R.G.A.C. promossa da “ ” Parte_1
(Avv.to Alessandro CIUFFREDA) nei confronti dell' (avv.ti CP_1
Armando Gambino, Cristina Grappone e Roberta Del Sordo), avente ad oggetto: opposizione a verbale di accertamento, osserva quanto segue:
- 1 -
La società ricorrente in epigrafe indicata con ricorso del 19 marzo 2024 proponeva opposizione alla Diffida ad adempiere notificata il 16 gennaio
2024 dall' “Prot. inf. D.P.R. 445/2000 CP_1
.2300.1515/12/2023.0417723” del 15/12/2023 verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione n. 2023007521 del 15/12/2023, con cui relativamente al periodo da maggio 2023 all'agosto 2023, erano stati calcolati contributi e sanzioni relativamente ai sigg.ri Parte_2
e per un Parte_3 Parte_4 Parte_5
ammontare € 10.586,26. Eccepiva: che i predetti risultavano essere comproprietari della cooperativa, e avevano svolto l'attività artigiana di carpentieri e/o muratori nella qualità di soci lavoratori artigiani;
che la procedura di avviamento al lavoro non era quella dell'assunzione, bensì quella dell'ammissione a socio, concretizzata con la sottoscrizione della domanda di ammissione a socio;
che in sede di regolamento interno i soci avevano “espressamente stabilito le modalità di svolgimento della propria
445/2000 2300.1515/12/2023.0417723” del 15/12/2023 avente come CP_1
oggetto “Diffida ad adempiere. Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023007521 del 15/12/2023”, per le ragioni indicate nel presente atto;
- per l'effetto, dichiarare la illegittimità e annullare e/o revocare la Diffida ad adempiere sopra indicata;
- per l'effetto CP_1
accertare e dichiarare illegittima la richiesta di pagamento avanzata dall' nei confronti della Società Cooperativa ricorrente di contributi e CP_1
sanzioni per il periodo da maggio 2023 all'agosto 2023 per l'ammontare €
10.586,26. - condannare l in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l' chiedendo di “accertare e dichiarare: nel merito, -a) CP_1
come infondata la proposta domanda di accertamento negativo, con conferma degli atti e provvedimenti impugnati, e con condanna della società ricorrente alla refusione delle spese processuali”. Deduceva: che
Pag. 2 di 22 “dall'insieme di tutti gli accertamenti posti in essere, di natura documentale, comparati con le dichiarazioni testimoniali in atti, si accertava che i “soci cooperatori” della , Controparte_2
avevano iniziato a svolgere la propria prestazione lavorativa a favore della medesima almeno dal 22/05/2023”; che “in merito ai lavoratori Parte_2
e , soci
[...] Parte_3
cooperatori entrambi con decorrenza (formalmente in qualità di “soci artigiani”) dal
01/06/2023, si accertava che avevano iniziato a prestare attività lavorativa a favore della società cooperativa in data 22/05/2023, come, peraltro, inizialmente denunciato dalla ditta”; che “Dagli accertamenti svolti emergeva che i lavoratori in oggetto, ovvero i “Cooperatori artigiani”, in cerca di occupazione, in qualità di carpentiere, erano venuti a conoscenza, direttamente dal Presidente del CDA o per il tramite di conoscenze comuni con il medesimo, che la cercava personale Parte_1
carpentiere, da inserire nel nuovo cantiere di Fossacesia (CH); a seguire, emergeva che il Responsabile legale della cooperativa aveva illustrato, al personale in cerca di occupazione, contattato per prestare la propria attività lavorativa a favore della , di aver sottoscritto un Parte_1
contratto di appalto o sub-appalto, per la costruzione di una palazzina in
Fossacesia (CH) ove occorreva la manodopera necessaria (carpentieri e muratori) per condurre i lavori”; che “Durante gli accertamenti ispettivi risultava che i “cooperatori”, tutti ignari al momento dell'accesso ispettivo, di essere soci della cooperativa (ad eccezione di un lavoratore che ne era al corrente, in quanto ricordava di aver sottoscritto “dei fogli”), non risultavano essere a conoscenza delle questioni inerenti la
Pag. 3 di 22 cooperativa, né partecipavano alle decisioni della medesima, né al rischio di impresa, né tanto meno alla destinazione dei risultati economici ed ancora non sapevano di aver versato alcuna quota sociale per la partecipazione nella stessa”; che dagli accertamenti espletati erano emersi
“profili di irregolarità dei rapporti di lavoro autonomo (degli pseudo soci- cooperatori)” e che “le prestazioni lavorative rese dai summenzionati lavoratori , e a far data Parte_4 Parte_2 Parte_3
dal 22/05/2023 e a far data dal 01/08/2023” erano Parte_5
“tutte riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato ad ogni effetto di legge, con mansioni di carpentiere, livello III del CCNL Edili
Cooperative”.
La causa, istruita con la produzione di documenti, col raccoglimento dell'interrogatorio formale di parte ricorrente e con l'escussione di testimoni, veniva decisa all'odierna udienza mediante adozione della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.
- 2 –
Al fine di valutare la fondatezza dell'opposizione- fondata, come premesso, sull'assunto della non riconducibilità dei rapporti con i soci lavoratori
[...]
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
a dei comuni rapporti di lavoro subordinato – appare opportuno
[...]
premettere come ai sensi dell'art. 1 co. 3 della l. 142/01 “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i
Pag. 4 di 22 rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.
Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.
Sussistono, quindi, due diversi rapporti che si instaurano tra il socio lavoratore e la cooperativa, uno di natura meramente associativa ed un altro che configura l'assetto concreto della prestazione dell'attività lavorativa. Ne deriva che il socio artigiano, che può mantenere o meno la sua individualità imprenditoriale nei confronti della cooperativa, è libero di svolgere attività utile per l'attuazione dello scopo mutualistico in diverse forme: subordinata ovvero autonoma.
Tale assunto è confermato anche dal successivo art. 6 della l.
142/01, ove è stabilita la necessaria adozione di un regolamento che individui le diverse tipologie dei rapporti che si intendono instaurare con i soci, con espresso richiamo alle norme di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.
La giurisprudenza di legittimità ha, pertanto, affermato che il riconoscimento, in favore dei soci di cooperative, di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, non comportando l'assoggettamento a contribuzione
Pag. 5 di 22 della società l'automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio.
Già le Sezioni Unite con la sentenza n. 13967 del 26.7.2004 avevano statuito quanto segue: “Anche con riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142 dei 2001 le società cooperative devono ritenersi assoggettate all'obbligo contributivo nei confronti dei soci lavoratori, con la contribuzione propria del tipo di lavoro (subordinato o autonomo) effettivamente prestato, senza possibilità di distinguere tra lavori assunti dalla società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico, atteso che l'art. 2 comma terzo R.D. n. 1422 del 1924
(disciplinante la materia "ratione temporis"), è disposizione che, pur rimanendo immutata nella formulazione letterale, deve ritenersi trasformata nel significato normativa a causa dei profondi mutamenti del sistema in cui è inserita, con particolare riguardo, tra l'altro, al sopravvenire degli art. 38 e 45 Cost. e, da ultimo, delle leggi n. 142 del
2001 e n. 30 del 2003.” (in senso conf. v. Cass. Sez. Lav. n. 6432 del
25.3.2005, n. 18481 del 19.9.2005, Cass. Sez. Lav. n. 13934 del 6.7.2015).
La Suprema Corte nel 2016 ha affrontato nuovamente la questione evidenziando proprio tramite il richiamo della suddetta pronuncia delle Sezioni Unite “che la necessità di assimilare qualsiasi regime lavorativo a quello della subordinazione porta ad una forzata unificazione, ossia ad una "fictio iuris" sostenuta dall'orientamento giurisprudenziale maggioritario rappresentato dalle sentenze n. 10319 del 2002 e da altre
(Cass. 25 maggio 2002 n. 7668, 14 dicembre 2002 n. 17915, 1 agosto 2003
n. 3053, 7 marzo 2003 n. 3491), ma in realtà non necessaria. Per tale motivo, hanno aggiunto le Sezioni Unite, l'art. 1, comma 3 0 , 1. n. 142 del
Pag. 6 di 22 2001 permette al socio lavoratore di affiancare al rapporto associativo quello di lavoro, subordinato, autonomo o d'altro genere, compreso quello parasubordinato;
l'art. 9, comma 1°, I. n. 30 del 2003 ammette la conclusione dei detti contratti anche non in forma distinta e, quel che più conta ora, l'art. 4, comma 1°, I. n. 142 del 2001 connette la contribuzione previdenziale, ai diversi tipi contrattuali lavoristici. Nè queste norme sono in contrasto con quelle che estendono ai soci lavoratori la tutela contro i licenziamenti collettivi (art. 8, connrna 2°, d.l. 20 maggio 1993n. 148, conv. in I. 29 luglio 1993 n. 236) oppure contro l'insolvenza del datore di lavoro (art. 24 I. 24 giugno 1997 n. 196). Ritengono, quindi, le Sezioni unite che la detta soluzione legislativa valga non solo per il futuro ma anche, a causa della sua evidente funzione ordinativa e chiarificatrice, per dissipare le incertezze interpretative generate col passar del tempo dall'art. 2 r.d, n. 1422 del 1924. Trattasi, dunque, di "disposizione" rimasta bensì immutata nella formulazione letterale, ma trasformata nel significato normativa a causa dei profondi mutamenti del sistema in cui essa è inserita. Le incertezze interpretative vanno perciò risolte attraverso il principio di diritto che supera la distinzione fra lavori assunti dalla società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico e che attribuisce a ciascun socio lavoratore la tutela previdenziale, e la contribuzione, propria del tipo di lavoro effettivamente prestato. Orbene, questa Corte non ignora le pronunzie successive della stessa Sezione lavoro di segno opposto, quali le sentenze n. 10543 del 23/4/2008 e n. 164 dell'8/1/2009. In particolare, con quest'ultima pronunzia si è affermato che
"in riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142 del 2001, le società cooperative, in virtù dell'art. 2, comma terzo, r.d. n.
Pag. 7 di 22 1422 del 1924 - il quale dispone che dette società "sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti"- sono da considerare ai fini previdenziali come datrici di lavoro rispetto ai soci assegnati a lavori dalle stesse assunti, con la conseguenza dell'assoggettamento a contribuzione previdenziale presso la gestione lavoratori dipendenti dei compensi da esse corrisposti ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione e dal fatto che la cooperativa medesima svolga attività per conto proprio o per conto terzi." Tuttavia, questa Corte intende dare continuità alla citata pronunzia delle Sezioni unite, continuità che, tra l'altro, è stata ribadita anche con l'ultima sentenza n. 13934 del
6.7.2015 secondo la quale "il riconoscimento in favore dei soci di cooperative di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, non comportando l'assoggettamento a contribuzione della società l'automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio.
(Nella specie, le prestazioni erano da qualificare come di lavoro autonomo in quanto oggetto di contratti di co.co.co ., ai quali, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, applicabile "ratione temporis", trovava applicazione uno speciale regime di previdenza obbligatoria, riconducibile a quello dei lavoro autonomo)." (Cass. Sez. Lavoro n. 16356 del 4.8.16).
Tali assunti sono stati, da ultimo, ribaditi dalla Suprema Corte
Pag. 8 di 22 (Cass.Sez. L - , Ordinanza n. 29973 del 13/10/2022), la quale, “Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente”, ha chiarito: “il
"nomen iuris" attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro;
al riguardo, quando la prestazione lavorativa sia estremamente elementare e ripetitiva, così che l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto, significativo, è possibile dare rilievo ad elementi sussidiari (ad es. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro, presenza di una sia pure minima organizzazione e l'assunzione di un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevole interazione. Il discrimine tra il rapporto di lavoro autonomo e quello subordinato non può essere sempre tracciato alla luce di criteri univoci come l'esercizio di potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro: se l'esercizio di tale potere è sicuro indice di subordinazione, la sua assenza non denota di per sé la natura autonoma del rapporto (Cass., sez. lav., 27 marzo 2000, n. 3674). In particolare, i normali indici sintomatici della subordinazione, come l'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, sono inapplicabili allorché la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (Cass., Sez. II, 31 ottobre 2013, n. 24561). In tale frangente,
Pag. 9 di 22 occorre fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, come la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti necessari) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251, richiamata anche dalla Corte d'appello di Milano a fondamento della decisione, 21 gennaio 2009, n. 1536, e 5 maggio 2004, n.
8569). Tali elementi devono essere valutati nel loro complesso”.
Dalle esposte argomentazioni consegue che, ai fini dell'individuazione delle norme applicabili sul piano previdenziale (così come previsto dallo stesso art. 1 co. 3 citato), non può prescindersi dalla verifica dell'effettiva configurazione del rapporto di lavoro instaurato dal socio, potendo lo stesso essere o meno caratterizzato dagli elementi di subordinazione. Tale valutazione non può, evidentemente, scaturire da una determinazione astratta e generalizzata, ma deve essere frutto di un concreto accertamento nel merito dei singoli rapporti in questione, né tantomeno può discendere dalla mera qualità di socio di cooperativa il venir meno dell'obbligo previdenziale in capo alla cooperativa.
-3-
Nel caso di specie la società ricorrente era tenuta ad allegare e a fornire la prova dell'esistenza di rapporti di lavoro autonomo dei singoli soci con la cooperativa in relazione all'attività lavorativa dagli stessi svolta, a fronte di analogo ed inverso onere gravante sull' in ordine all'allegazione e CP_1
alla prova della natura subordinata del rapporto dei soci.
Pag. 10 di 22 In particolare, per sostenere la natura subordinata dei rapporti in questione e la fondatezza della pretesa alla regolarizzazione di una parte del rapporto di lavoro asseritamente prestata “in nero” da Parte_2
e l' ha valorizzato: che le “denunce nominative Parte_3 CP_1
assicurati esibite per ciascun socio, durante l'ispezione, dagli accertamenti effettuati sono risultate tutte annullate, nelle diverse date, per cui inesistenti ab origine (come se non fossero mai state trasmesse)”; che i soci in questione avrebbero proseguito “senza soluzione di continuità il loro lavoro, con un'articolazione oraria dal lunedì al venerdì, per un tempo pieno di otto ore giornaliere” svolgendo la mansione di carpentieri;
che tutti i “cooperatori”, “ignari al momento dell'accesso ispettivo, di essere soci della cooperativa (ad eccezione di un lavoratore che ne era al corrente, in quanto ricordava di aver sottoscritto “dei fogli”), non risultavano essere a conoscenza delle questioni inerenti la cooperativa, né partecipavano alle decisioni della medesima, né al rischio di impresa, né tanto meno alla destinazione dei risultati economici ed ancora non sapevano di aver versato alcuna quota sociale per la partecipazione nella stessa”; che la domanda di ammissione a soci esibita dalla ricorrente
“risultava essere del tutto carente ed insufficiente rispetto a quanto statuito e richiesto nell'atto costitutivo della medesima cooperativa all'art. 5” dello
Statuto poichè non si faceva “alcun riferimento alla indicazione del mestiere, dell'attività o della qualifica professionale da esercitarsi corrispondenti alla specialità dell'oggetto sociale, né tantomeno del contratto che si intende stipulare tra le parti, né l'ammontare delle quote da sottoscrivere”; che nessuna documentazione era stata esibita in merito al
“contratto di lavoro (anche autonomo) sottoscritto tra le parti, ivi compresi
Pag. 11 di 22 i prospetti dei compensi mensili ricevuti o documentazione equipollente, con la relativa tracciabilità”, essendo stata esibita solo una “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” recante la dichiarazione di ciascuno di essere socio e di aver versato, all'atto di ammissione a socio in cooperativa, la quota sociale in moneta contante e di aver percepito il trattamento economico in funzione del lavoro espletato”; che “dagli accertamenti posti in essere è emerso chiaramente il rigido rispetto degli orari di lavoro, predisposti dal datore di lavoro;
gli stessi si articolavano dalle ore 07,00 alle ore 16,00, con un'ora di pausa pranzo;
è stato, altresì, accertato che i lavoratori giungevano sul luogo di lavoro dalla sede legale della cooperativa corrente in Lesina (FG) sino alla sede del cantiere di
Fossacesia (CH) con il furgone della cooperativa, condotto dal responsabile della medesima”; che “tutti i medesimi lavoratori percepivano
(o avrebbero dovuto percepire, in base agli accordi intercorsi con il responsabile della cooperativa) un fisso giornaliero, quantificabile in una somma pari ad € 80,00 e corrispondente ad € 10,00 all'ora per il lavoro reso a favore della medesima cooperativa”, con la “vanificazione di quanto statuito all'art. 7 del Regolamento Interno della Parte_6
in merito al “trattamento economico dei soci”; che “la previsione
[...]
dell'importo citato, fisso (da considerarsi al lordo, in quanto comprensivo della relativa contribuzione da ottemperare) risulta comunque inferiore rispetto all'importo lordo previsto dalla disciplina pattizia di settore
(CCNL edilizia Cooperative Artigiane e dalle relative Tabelle applicate nella provincia di Foggia) ed ancora nettamente inferiore rispetto ai compensi medi, per prestazioni analoghe (carpentiere), rese in forma di lavoro autonomo, tutto quanto appena detto in violazione all'art. 3 dello
Pag. 12 di 22 statuto della cooperativa il quale prevede quale scopo mutualistico della medesima quello di creare per i “soci cooperatori di occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato”; l'assenza di un'alea di rischio di impresa in capo ai soci artigiani;
che “i lavoratori avevano fruito di una settimana di ferie in occasione della settimana del Ferragosto 2023 (14-
20/08). Tuttavia, in occasione di assenze dal lavoro, si accertava che i lavoratori potevano assentarsi, previa richiesta di un permesso al responsabile legale della cooperativa”; che “tutte le direttive specifiche inerenti le lavorazioni da svolgere nelle singole giornate lavorative venivano sempre impartite dal sig. , presidente Parte_7
del CDA della cooperativa, risultato sempre presente sul cantiere”.
La prospettazione dell' deve ritenersi fondata. CP_1
Deve, innanzitutto, ritenersi che nel caso di specie i normali indici sintomatici della subordinazione, come l'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, siano inapplicabili in considerazione del fatto che la prestazione lavorativa svolta dai “soci” dedotta da entrambe le parti – quella di carpentiere - sia una prestazione ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione;
come, dunque, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Cit., Sez. II, 31 ottobre 2013, n. 24561), occorre fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, come la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti necessari) e la sussistenza di un effettivo potere di
Pag. 13 di 22 autorganizzazione in capo al prestatore.
Venendo, allora, all'esame del caso di specie, occorre evidenziare come non sia stato contestato da parte ricorrente che per i soci lavoratori in questione vi fosse stata, al momento dell'inizio dell'attività lavorativa e nelle more dell'iscrizione presso la commissione provinciale per l'Artigianato di Foggia, la trasmissione della denuncia nominativa assicurati Soci (D.N.A.) all' e che tali denunce sarebbero state, poi, CP_3
annullate, una volta regolarizzata la posizione di titolare di impresa, così come risultante dal Mod. 503M e dalla visura Camerale dell'Albo imprese artigiane.
Deve dirsi, dunque, pacifico che “la lettura incrociata delle
DNA , così come esibite dalla società cooperativa e riscontrate CP_3
presso l'Istituto medesimo, con i Mod. 503M”, abbia fatto “emergere i seguenti dati: 1. , inizio rischio il 22/05/2023, D.N.A. prot. Parte_4
2449085 del 19/05/2023, annullamento prot. 2455238 del CP_3
31/05/2023; iscrizione alla Commissione per l'Artigianato di Foggia con effetti dal 22/05/2023. 2. , inizio rischio il 01/08/2023, Parte_5
DNA prot. 2480344 del 31/07/2023, annullamento prot. 2483996 del CP_3
10/08/2023; iscrizione alla Commissione per l'Artigianato di Foggia con effetti dal 01/08/2023. 3. inizio rischio il 22/05/2023, Parte_2
DNA prot. 2449084 del 19/05/2023, annullamento prot. 2455237 del CP_3
31/05/2023, prot. 2455246 del 31/05/2023 e annullamento prot. 2469141 del 30/06/2023; iscrizione alla Commissione per l'Artigianato di Foggia con effetti dal 01/06/2023. 4. , inizio rischio il 22/05/2023, Parte_3
DNA prot. 2449087 del 19/05/2023, annullamento prot. 2455239 del CP_3
31/05/2023, prot. 2455253 del 31/05/2023 e annullamento prot. 2469143
Pag. 14 di 22 del 30/06/2023; iscrizione alla Commissione per l'Artigianato di Foggia con effetti dal 01/06/2023”.
Tali circostanze dimostrano che nelle more dell'iscrizione alla
Commissione per l'Artigianato di Foggia i lavoratori fossero stati inizialmente e regolarmente denunciati all'ente previdenziale e che l'annullamento della posizione assicurativa sia avvenuto solo dopo la successiva iscrizione alla predetta Commissione, ciò dimostrando che i lavoratori non fossero già regolarmente iscritti quali artigiani alla data di inizio del rapporto.
In ogni caso la società ricorrente non ha neppure allegato quale fosse la giustificazione del sistematico annullamento delle loro posizioni assicurative, annullamento sempre successivo alla data dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa inizialmente comunicata (con riferimento ai lavoratori e alla data del 22 maggio 2023). Pt_2 Pt_3
È, inoltre, emerso nel corso dell'istruttoria che le prestazioni lavorative dei soci fossero essere rese secondo un orario di lavoro fisso e continuativo, che prevedeva 8 ore giornaliere di lavoro dal lunedì al venerdì, per un totale di almeno 40 ore alla settimana e un'ora di pausa pranzo (si vedano la risposta resa da al capitolo 4 Parte_7
dell'interrogatorio formale, nonché le risposte su detto capitolo dei testimoni , , Parte_4 Parte_3 Parte_2 Parte_5
e ).
[...] Testimone_1
Sempre nel corso dell'istruttoria è emerso: che i soci “cooperatori” giungevano sul luogo di lavoro dalla sede legale della cooperativa corrente in Lesina (FG) sino alla sede del cantiere di Fossacesia (CH) con il furgone di proprietà della cooperativa (si veda la risposta del legale rappresentante
Pag. 15 di 22 all'interrogatorio formale- “E' vero che i soci arrivavano sul luogo di lavoro con il furgone, condotto a turno da me o da uno di loro.";si vedano le deposizioni dei testi , , , Parte_4 Parte_3 Parte_2
e ); che le spese di viaggio, per gli Testimone_2 Testimone_1
spostamenti da Lesina a Fossacesia, di manutenzione e riparazione, bollo, revisione del furgone, erano sostenute interamente dalla cooperativa (si vedano le risposte del legale rappresentante all'interrogatorio formale e le deposizioni dei testi , , Parte_4 Parte_3 Parte_2
e ); che i soci cooperatori ricevevano, Testimone_2 Testimone_1
tutti, un fisso giornaliero, quantificabile in una somma pari ad € 80,00 e corrispondente ad € 10,00 all'ora per il lavoro reso a favore della medesima cooperativa (si vedano le deposizioni dei testi , Parte_4 Pt_3
, , e
[...] Parte_2 Parte_5 Testimone_1
); che le ore di lavoro prestate venivano registrate dal Testimone_2
personale a fine giornata lavorativa e poi comunicate a fine mese al commercialista della cooperativa (si vedano le deposizioni dei testi Pt_4
, , e .
[...] Parte_3 Parte_2 Testimone_2
Sebbene, poi, alcuni testimoni abbiano ritenuto di dover precisare di aver sottoscritto la dichiarazione resa in sede ispettiva senza rileggerla, negando in sede giudiziaria di aver reso alcune delle affermazioni ivi contenute o comunque negandone la verità (senza, comunque, addurre alcuna valida ragione giustificativa al fatto di aver comunque apposto la propria firma in calce a tali documenti in occasione dell'ispezione), occorre osservare come dal contenuto delle dichiarazioni rese da , , Parte_4 Parte_3
e (al doc. n. 4 dell' , nella parte Parte_2 Parte_5 CP_1
non negata in sede di deposizione testimoniale, emerga come gli stessi
Pag. 16 di 22 prima iniziare a prestare attività lavorativa erano stati sottoposti a visita medica prima presso il medico competente della cooperativa, “a cure e spese di ”, avevano “seguito il corso di formazione specifico”, Pt_7
che il datore di lavoro gli aveva “fornito, altresì, i necessari DPI” e che “i mezzi utilizzati dalla cooperativa ossia le tavole, pannelli, trovi, furgone”, non erano di loro proprietà. Anche il teste , genero di Testimone_2
e sono anche socio consigliere della cooperativa Parte_7
opponente da aprile 2023, che pure aveva lavorato con Parte_2
, e sul cantiere di Parte_3 Parte_4 Parte_5
Fossacesia, ha riferito che “Le attrezzature di lavoro sono state acquistate mano a mano dalla cooperativa”.
Dalle suddette risultanze si desume con chiarezza come i predetti lavoratori non fossero titolari neppure di una minima organizzazione imprenditoriale
(agli stessi essendo stata fornita della cooperativa ogni strumentazione e ogni materiale necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, avendo quest'ultima adempiuto anche agli obblighi sanitari e di formazione tipicamente inerenti alla posizione di datore di lavoro), e come il proprio apporto si litasse alla messa a disposizione della propria prestazione lavorativa, remunerata in misura fissa e a cadenza periodica mensile.
Né si ritiene di poter pervenire a diverse conclusioni valorizzando quanto dagli stessi dichiarato in sede testimoniale a proposito della retribuzione ricevuta (deposizione di : “La somma giornaliera di 80 euro Parte_4
che ricevevamo giornalmente era un acconto. A fine anno ricevevamo un conguaglio variabile”; deposizione di : “Ricevevo un fisso Parte_3
di 80 euro al giorno e a fine anno, se c'era da pagare o ricevere, rimettevo o ricevevo una somma ulteriore, che era variabile”; deposizione di
Pag. 17 di 22 , in quanto l'eventuale percezione di una ulteriore Testimone_2
somma di denaro “a consuntivo”, soprattutto in assenza di specificazione dei criteri sulla base dei quali il “conguaglio” sarebbe stato operato, non è di per sé idonea a superare la considerazione che l'attività lavorativa fosse remunerata costantemente e con la stessa periodicità tipica del lavoro subordinato (inducendo, piuttosto, a far presumere che la prassi di comunicare mensilmente il numero delle ore lavorate al “commercialista” della cooperativa fosse funzionale a consentire il calcolo di una maggiore retribuzione mensile in base ad un compenso orario predefinito).
Le stesse considerazioni valgono per le affermazioni rese dai testi in relazione all'esercizio del potere direttivo del legale rappresentante della cooperativa e all'assenza di necessità di una preventiva autorizzazione da parte di quest'ultimo per le assenze (deposizione del teste : Parte_4
“Non è vero che il sig. ci impartiva direttive. Il sig. non Pt_7 Pt_7
era presente in cantiere, io e i miei colleghi sapevamo già cosa dovevamo fare Il sig. non interveniva minimamente nelle fasi del nostro Pt_7
lavoro, né c'era altra persona che ci desse direttive o che controllasse il nostro lavoro. Eravamo dei professionisti… Quando io dovevo assentarmi l'ho comunicato ai miei colleghi, ma non ho mai dovuto chiedere a nessuno l'autorizzazione per assentarmi”; deposizione di : “ognuno Parte_3
di noi sapeva quello che doveva fare, seguivamo i disegni forniti dal direttore dei lavori, un architetto di cui non ricordo il nome. Ogni tanto il sig. veniva in cantiere e guardava il nostro lavoro, ad esempio Pt_7
controllava se lavoravamo in sicurezza, ma non interveniva nelle fasi di lavoro… Se dovevo assentarmi lo dicevo ai miei colleghi, ma non chiedevo autorizzazione al sig. ”; deposizione di Pt_7 Parte_2
Pag. 18 di 22 “Quando siamo arrivati sul cantiere il committente ci ha consegnato i progetti e se avevamo bisogno di sapere qualcosa ci rivolgevamo al geometra o all'ingegnere, ad esempio se qualcosa non andava sul disegno.
Raramente il sig. era presente in cantiere, ma non interveniva sul Pt_7
nostro lavoro, né controllava il nostro lavoro, io so che lui faceva il responsabile della sicurezza… Mi è capitato di assentarmi e di comunicarlo ai miei colleghi, senza chiedere autorizzazione al sig.
”; deposizione di : “Noi carpentieri sapevamo Pt_7 Testimone_2
già cosa fare e se avevamo qualche problema ci rivolgevamo al geometra o all'ingegnere, che erano soggetti esterni alla cooperativa. Il sig.
[...]
in cantiere non c'era quasi mai..Il sig. gestiva Parte_7 Pt_7
i rapporti con la committente e si occupava della sicurezza del cantiere escludo che sia mai intervenuto durante le fasi di lavorazione per chiedere ai soci di modificare gli assemblaggi o che sia intervenuto nelle varie fasi di preparazione, posizionamento, chiusura e fissaggio di casseformi” ), in quanto, come premesso, il carattere semplice e ripetitivo dell'attività lavorativa manuale resa attenua il significato probatorio dell'elemento della eterodirezione, assumendo rilevanza probatoria i caratteri cosiddetti sussidiari della subordinazione, tutti presenti nel caso di specie.
Sempre in questo senso, non appare dirimente il fatto che i suddetti testimoni, escussi in giudizio, abbiano riferito di essere “consapevoli” della qualifica di “soci” e di aver versato in contanti la quota associativa, tali circostanze potendo rilevare solo da un punto di vista formale, non potendo certo dal “nomen iuris” dato dalle parti al rapporto farsi desumere l'effettiva natura dello stesso.
Del resto, tutti i lavoratori in questione, interrogati sulla circostanza della
Pag. 19 di 22 partecipazione alle decisioni “delle questioni inerenti la cooperativa, delle convocazioni di assemblea, della ripartizione delle spese”, hanno escluso di aver partecipato ad assemblee o di aver preso parte a decisioni di carattere gestorio inerenti la cooperativa (deposizione del teste Pt_4
: “Di questo se ne occupava il commercialista, non ho mai
[...]
partecipato alle assemblee, che non so neanche quando si facessero, mi sembra a fine anno…Nego di aver detto di non aver versato la quota, ma confermo che non ho mai partecipato ad alcuna assemblea dei soci”; deposizione di : “Mi pare che una volta ho partecipato a Parte_3
un'assemblea della cooperativa e mi ricordo che abbiamo parlato del pagamento delle spese per il rifornimento del furgone, della sua manutenzione. Aggiungo che le spese di cui abbiamo parlato venivano divise”; deposizione di “Nel periodo in cui sono stato Parte_2
socio non c'è mai stata un'assemblea della cooperativa. Sapevo che la cooperativa affrontava delle spese. Ho lasciato la cooperativa prima dell'assemblea nella quale penso che sia stata fatta la ripartizione delle spese”).
I testi e inoltre, hanno Parte_5 Testimone_1
espressamente escluso di aver avuto la consapevolezza e la volontà di diventare soci lavoratori della cooperativa ricorrente: Parte_5
ha confermato “che al momento dell'accertamento dell non sapevo di CP_1
essere un socio della cooperativa, sull'istante sono stato informato dal sig.
che ero socio”, aggiungendo “Io di come la cooperativa funziona Pt_7
o ha funzionato non so niente”; ha riferito “che io e Testimone_1
prima di arrivare su questo cantiere avevamo lavorato insieme e Pt_5
che ci eravamo accordati con per la giornata lavorativa e per la Pt_7
Pag. 20 di 22 fornitura di un mezzo per raggiungere Lesina. Non parlammo di diventare soci della cooperativa”, che “Io e non eravamo a conoscenza delle Pt_5
questioni inerenti la cooperativa, gli altri non lo so.”.
Questi ultimi hanno, infine, confermato che “che l'attività di cantiere era organizzata dal sig. , che impartiva ai soci Parte_7
cooperatori le direttive e controllava che il lavoro fosse eseguito a regola d'arte, ossia secondo il risultato concordato con la committenza...Il sig.
tutti i giorni presenziava sul cantiere in cui io lavoravo” e che “il Pt_7
sig. era sempre presente in cantiere, Parte_7
interveniva durante le lavorazioni per chiedere ai soci lavoratori di modificare gli assemblaggi, e interveniva nelle varie fasi di preparazione, posizionamento, chiusura, e fissaggio di casseformi”.
Non è contestato, infine, che l'appalto in relazione al quale i “soci” avevano prestato attività lavorativa fosse stato procacciato e sempre gestito solamente dal legale rappresentante della cooperativa, al quale, evidentemente, erano rimesse tutte le decisioni aventi ad oggetto l'esecuzione del contratto (si legge, testualmente, in ricorso, che “Il sig.
era ed è colui che ha curato, cura e gestisce i Parte_7
rapporti con la committenza ed, in quanto tale, ha trasferito e trasferisce ai propri consoci lavoratori artigiani le istruzioni connesse con l'opera commissionata alla Cooperativa”).
Pertanto, avendo riguardo al tenore complessivo del materiale istruttorio raccolto è emerso che i lavoratori non abbiano mai subito un'alea di rischio di impresa, ma avessero in sostanza svolto con continuità prestazioni di carpenteria retribuite a cadenza parodica e costante, senza essere titolari di una organizzazione imprenditoriale, risultando, così,
Pag. 21 di 22 condivisibile l'inquadramento dei soci indicati nel verbale di accertamento impugnato nella categoria dei rapporti di lavoro subordinato.
-4-
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte opponente va, dunque, condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dall' CP_1
che, tenuto conto del valore (compreso tra 5200,01 e 26.000 euro) e della natura della controversia dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (
D.M. 55/2014 e 147/2022), si liquidano in complessivi euro 5391,00 per compensi professionali, oltre ad accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, rigetta il ricorso proposto da Parte_1
contro l' e la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti CP_1
dell' liquidate in complessivi euro 5391,00 per compensi professionali, CP_1
oltre ad accessori dovuti per legge.
Chieti, lì 24 febbraio 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 22 di 22