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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1606/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9985/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220250008431840000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1315/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 28.5.2025 ed iscritto al nr di RG 9985/2025 la parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 02220250008431840000 di € 187,85 notificata il 21/03/2025relativa al mancato pagamento della Tassa automobilistica anno 2019. Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito;
concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'atto.
L'agente della riscossione si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, relativamente all'eccezione di incompetenza territoriale deve rilevarsi come parte resistente nulla abbia riferito in ordine al domicilio fiscale del ricorrente;
rilevato che il bollo auto vede quale ente impositore la Regione Campania, in assenza di deduzioni in ordine al mutamento del domicilio fiscale, l'eccezione deve essere rigettata.
Il ricorso deve essere accolto.
L'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Inoltre, ”Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. Nel caso di specie l'agenzia di riscossione non ha prodotto alcun atto interruttivo;
ne deriva che al momento della notifica dell'odierna cartella il bollo auto anno 2019 era già prescritto ( al 31 dicembre 2022).
Spese compensate
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento dell'atto impugnato;
2) compensa le spese. Napoli 27 gennaio 2026
Il giudice dott. Mario De Simone
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9985/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220250008431840000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1315/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 28.5.2025 ed iscritto al nr di RG 9985/2025 la parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 02220250008431840000 di € 187,85 notificata il 21/03/2025relativa al mancato pagamento della Tassa automobilistica anno 2019. Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito;
concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'atto.
L'agente della riscossione si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, relativamente all'eccezione di incompetenza territoriale deve rilevarsi come parte resistente nulla abbia riferito in ordine al domicilio fiscale del ricorrente;
rilevato che il bollo auto vede quale ente impositore la Regione Campania, in assenza di deduzioni in ordine al mutamento del domicilio fiscale, l'eccezione deve essere rigettata.
Il ricorso deve essere accolto.
L'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Inoltre, ”Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. Nel caso di specie l'agenzia di riscossione non ha prodotto alcun atto interruttivo;
ne deriva che al momento della notifica dell'odierna cartella il bollo auto anno 2019 era già prescritto ( al 31 dicembre 2022).
Spese compensate
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento dell'atto impugnato;
2) compensa le spese. Napoli 27 gennaio 2026
Il giudice dott. Mario De Simone