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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 3463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3463 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5310/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 28 ottobre
2025 celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di note, lette le note di trattazione scritta e le memorie di discussione depositate dalle parti, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5310/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIANFEROTTI NICCOLÒ Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CIANFEROTTI NICCOLÒ
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 BENETTI MATTEO, elettivamente domiciliato in RUA DEL MURO 60 41121 MODENA presso il difensore avv. BENETTI MATTEO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: agenzia
Conclusioni
Parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, accertare la natura del contratto concluso il 1 settembre 2018 tra e Parte_1 [...]
Conseguentemente, accertare la differenza tra l'importo elargito da Controparte_1 Pt_1
a titolo di anticipi provvisionali e l'importo delle provvigioni effettivamente maturate dalla
[...]
pagina 1 di 10 convenuta per l'intera durata del contratto e, per l'effetto, condannare Controparte_1 alla restituzione a favore di dell'importo di € 40.302,93, o della maggiore o minore
[...] Parte_1 somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, in quanto importo pagato all'odierna convenuta sine titulo, per i motivi meglio esposti supra. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta ha così concluso : “Voglia l'ill.mo Tribunale IN VIA PREGIUDIZIALE Dichiarare
l'incompetenza funzionale del Giudice adito per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, disporsi la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale affinché, in virtù del criterio di ripartizione degli affari interni al Tribunale, provveda a rimettere il fascicolo alla sezione lavoro di
Codesto Tribunale, con designazione del Giudice Istruttore che dovrà provvedere alla trattazione della causa, previa conversione del rito. IN VIA PRINCIPALE Rigettare tutte le domande formulate da perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA Parte_1
RICONVENZIONALE Accertato che al rapporto di lavoro tra le parti si deve applicare la disciplina del rapporto di lavoro dipendente per tutti gli argomenti esposti in narrativa, condannare a Parte_1 pagare a la complessiva somma di euro 17.032,79 ovvero nella misura risultante Controparte_1 all'esito del giudizio ovvero ritenuta equa dal Giudice, in ogni caso non inferiore ad euro 5.737,70 oltre ad interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo a titolo di differenze retributive IN OGNI
CASO Con vittoria di spese e compensi tutti di causa”
***
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione dell'opposto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 10 Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra la società attrice e la società convenuta.
Ai fini della ricostruzione del thema decidendum va rilevato che la società attrice opera Parte_1 nella commercializzazione di prodotti per pavimentazioni, rivestimenti e rifiniture d'interni ed esterni in gomma, PVC, linoleum, legno e tessili, sul mercato nazionale e internazionale e si avvale di agenti di commercio;
in data 1° settembre 2018 stipulava con la società Controparte_1 un contratto di agenzia plurimandataria senza esclusiva (doc. 3 di parte attrice), avente ad oggetto la promozione di vendita dei prodotti Magistra, Outdoor, Flywood, e sull'intero Pt_2 Pt_3 territorio italiano.
Il contratto prevedeva provvigioni del 3,5% sul fatturato netto (art. 7.1), durata annuale dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019, e un volume minimo di vendite pari a Euro 2.650.000 (art. 9). Dopo il primo mese, su richiesta della società convenuta, le parti convenivano anticipi provvisionali mensili di Euro 7.750, 00 da conguagliarsi con le provvigioni maturate (art. 7.5). Il contratto veniva poi rinnovato fino al 31 dicembre 2019 (doc. 5 di parte attrice).
Il 17 ottobre 2019 la Società Agente recedeva unilateralmente con effetto dal 31 ottobre;
Pt_1 accettava il recesso, pur in assenza di preavviso (doc. 6 di parte attrice). Le parti convenivano che “le eventuali provvigioni sul fatturato dal 1.11.2019 al 31.12.2019 non saranno liquidate ma scalate dagli anticipi provvisionali ricevuti”.
calcolava quindi le provvigioni maturate sino al 30 settembre 2019, comunicandole via e-mail Pt_1
(16 ottobre 2019, doc. 7 di parte attrice), senza che la controparte sollevasse contestazioni. Al 31 ottobre 2019 risultavano provvigioni maturate per Euro 70.447,07 a fronte di anticipi percepiti per Euro
110.750,00, con un saldo negativo di Euro 40.302,93, richiesto in restituzione ai sensi dell'art.
7.5. A seguito del rifiuto della Società Agente, inviava formale richiesta di pagamento in data 11 Pt_1 maggio 2020 (doc. 8 di parte attrice). Con e-mail del 12 giugno 2020, il sig. pur non CP_1 contestando dati o qualifiche, negava la restituzione eccependo: l'esistenza di un fisso mensile concordato;
ii) un minor fatturato 2018 rispetto alle previsioni;
iii) ostacoli esterni alla “divisione legno” (doc. 9 di parte attrice).
replicava in data 29 giugno 2020 (doc. 10 di parte attrice) ribadendo la legittimità della richiesta Pt_1
e l'esito insoddisfacente del rapporto. In data 1° febbraio 2022 parte convenuta per la prima volta pagina 3 di 10 eccepiva che tra le parti sarebbe intercorso un rapporto di lavoro subordinato, sostenendo sia la monocommittenza sia un presunto ruolo dirigenziale del sig. all'interno della società attrice CP_1
(doc. 14 di parte attrice).
Con libello introduttivo regolarmente notificato, la ha chiesto a questo Tribunale di accertare la Pt_1 natura del contratto e di condannare la società convenuta alla Controparte_1 restituzione di Euro 40.302,93, o diversa somma di giustizia, oltre interessi legali. La convenuta, con comparsa del 15 luglio 2022, ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale,
l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, con condanna di al pagamento di Euro Pt_1
17.032,79 (o importo equo non inferiore a € 5.737,70) a titolo di differenze retributive.
Preliminarmente in ordine alla sollevata eccezione di incompetenza funzionale sollevata da parte convenuta va rilevato che il 20 giugno 2023 il precedente istruttore dott.ssa Torcini rimetteva gli atti al
Presidente di sezione rappresentando la possibile competenza del Giudice del lavoro in ragione della presenza di domanda riconvenzionale avente ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato da parte della società convenuta. Il Presidente del Tribunale, il 7 luglio 2023, restituiva gli atti alla dott.ssa Torcini evidenziando che la domanda rientra nella competenza della terza sezione.
Nuovamente il 5 settembre 2023 la dott.ssa Torcini rimetteva gli atti al Presidente di sezione rilevando che permaneva la questione della domanda riconvenzionale con cui si chiede l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato. Il 20 settembre 2023, la presidente di sezione dott.ssa rinviava Per_1 di nuovo al Presidente del Tribunale, che nuovamente restituiva gli atti alla dott.ssa Torcini con la seguente motivazione: “i procedimenti vengono distribuiti alle sezioni in base alla domanda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio. Per questo motivo già in data 7 luglio 2023 gli atti sono stati restituiti alla terza sezione, atteso che la domanda azionata dall'attore ha ad oggetto un contratto di agenzia stipulato con una società commerciale, contratto il cui codice oggetto rientra tra le attribuzioni della terza sezione civile […] Nel caso specifico invito in ogni caso a leggere con maggiore attenzione le conclusioni rassegnate dalla società convenuta, la quale non ha affatto chiesto che venga accertata l'esistenza di un rapporto subordinato tra le parti (cosa peraltro giuridicamente impossibile visto che entrambe le parti sono società) […] Si conferma pertanto l'assegnazione del procedimento alla terza sezione civile”.
Ciò posto, e tenuto conto che è giuridicamente impossibile accertare nel caso di specie l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente visto che entrambe le parti sono società, l'eccezione va rigettata.
La causa veniva istruita tramite escussione di testi e interrogatorio formale.
pagina 4 di 10 Dalle dichiarazioni rese è emerso quanto segue: i testi di parte attrice hanno confermato che il rapporto tra la società di e la società era regolato da provvigioni, con anticipi mensili per Controparte_1 Pt_1 coprire spese di viaggio e promozione, e che tutta la documentazione contabile era corretta. Hanno sottolineato che si trattava di un rapporto di agenzia plurimandatario, senza esclusiva e senza rappresentanza, in cui lavorava in piena autonomia, senza orari imposti, obblighi di Controparte_1 presenza in sede o strumenti aziendali dedicati, e senza poteri gerarchici sui dipendenti. Hanno confermato che coordinava altri agenti, seguiva clienti e gestiva l'attività commerciale, Controparte_1 ma senza ruoli decisionali o manageriali, utilizzando strumenti propri e godendo di piena libertà operativa. Il signor in particolare confermava altresì l'esattezza degli anticipi elargiti, delle CP_2 provvigioni maturate e dell'importo da restituire a cfr. risposta cap. 3). Confermava che, dopo il Pt_1 recesso unilaterale dal contratto esercitato dalla Società Agente, le parti avevano concordato di compensare la FIRR (fondo indennità risoluzione rapporto) dovuta da con l'indennità Parte_1 sostitutiva di mancato preavviso dovuta dalla società in ragione del Controparte_1 recesso unilaterale ingiustificato di quest'ultima. Lo stesso ha dichiarato di svolgere funzioni di CP_1 coordinamento nazionale e di aggiornamento cataloghi e listini, con autonomia operativa e possibilità di dare indicazioni al personale, pur senza esercitare poteri gerarchici - “non essendo dipendente non potevo esercitare il potere gerarchico” (cfr. risposta cap. 17).
Nel corso del giudizio, a seguito di proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis, parte attrice dichiarava di accettare la proposta (“pagamento alla società attrice ed a carico della società convenuta della somma di Euro 40.000,00 oltre interessi legali dalla domanda;
2) rinuncia alla domanda riconvenzionale da parte della convenuta;
3) spese compensate”) mentre parte convenuta dichiarava di non poter aderire per difficoltà economiche.
Tutto ciò premesso, va rilevato in merito alla qualificazione del rapporto tra la società e la Pt_1 società convenuta, che lo stesso integri un contratto di agenzia plurimandataria e non un rapporto di lavoro subordinato. A tal proposito è a dirsi che – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità –
“l'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di una attività economica esercitata con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che è legato da un semplice rapporto di collaborazione con il preponente, al quale deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta” (Cass.n. 9060/2004).
pagina 5 di 10 In tal senso si è successivamente pronunciato anche il Tribunale di Milano, il quale ha ribadito che la subordinazione si sostanzia nell'eterodirezione e cioè “nel potere direttivo, di controllo, disciplinare esercitato dal datore di lavoro nei confronti del dipendente” (Trib. Milano, Sent. n. 446/2007).
Nel caso di specie, il contratto tra le parti prevede espressamente l'instaurazione di un rapporto di agenzia plurimandataria e di agente coordinatore, affidando all'agente l'incarico di promuovere contratti di vendita senza rappresentanza e senza esclusiva. Il contratto riconosce all'agente piena autonomia nell'organizzazione della propria attività e prevede il diritto a provvigioni calcolate in percentuale sugli affari conclusi, comprensive di tutte le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico.
Si rileva altresì che il contratto contiene una clausola esplicita volta a escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, confermando la volontà delle stesse di regolare il rapporto secondo i principi dell'agenzia commerciale. Inoltre, gli anticipi provvisionali corrisposti in conto provvigioni non incidono sulla natura del rapporto, in quanto destinati a conguagliarsi con le provvigioni effettivamente maturate.
Infine, come già detto, entrambe le parti sono soggetti giuridici distinti e operanti come società commerciali, circostanza che esclude ulteriormente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato e configura la competenza del Giudice ordinario, in quanto relativa a un rapporto di natura commerciale tra soggetti giuridici privati.
Dalla documentazione in atti emerge che la corresponsione, a partire dal secondo mese del rapporto, di anticipi provvigionali in misura fissa non era idonea ad escludere il rischio d'impresa gravante sulla società convenuta, né a snaturare il carattere autonomo dell'attività dalla stessa svolta quale agente di commercio. Gli anticipi in questione, infatti, risultavano soggetti a conguaglio con le provvigioni effettivamente maturate al termine del rapporto, con la conseguenza che l'eventuale eccedenza negativa rimaneva a carico dell'agente. Tale modalità di regolazione economica evidenzia come il rischio d'impresa fosse integralmente assunto dalla convenuta, in coerenza con la natura imprenditoriale e non subordinata della sua attività.
In tal senso depone anche la comunicazione del 17 ottobre 2019, con la quale la società Pt_1 accettava il recesso, facendo espresso riferimento al citato conguaglio (doc. 6 di parte attrice). La predetta comunicazione risulta sottoscritta, per accettazione, dal legale rappresentante della
[...]
circostanza che conferma la consapevolezza delle parti circa la struttura e la Controparte_1 disciplina economica del rapporto.
pagina 6 di 10 È documentalmente provato dunque, che la società ha corrisposto al proprio agente, Pt_1 [...]
la somma complessiva di euro 110.750,00 a titolo di anticipi provvigionali, da Controparte_1 imputarsi in conto delle provvigioni da maturare nel corso del rapporto.
Dalle risultanze contabili e dagli estratti conto provvigionali prodotti emerge, tuttavia, che le provvigioni effettivamente maturate dall'agente ammontano a euro 70.447,07. Ne consegue che la differenza, pari a euro 40.302,93, costituisce somma percepita sine titulo e, pertanto, soggetta a restituzione.
Tale importo, infatti, non integra provvigioni effettivamente dovute, ma rappresenta l'eccedenza degli anticipi corrisposti rispetto alle spettanze maturate, da conguagliarsi ai sensi dell'art.
7.5 del contratto di agenzia, il quale espressamente prevede che gli anticipi provvigionali siano imputati alle provvigioni successivamente maturate.
Non risultano, per contro, elementi idonei a dimostrare che tali somme fossero dovute a diverso titolo, né la convenuta ha fornito prova contraria circa la diversa natura o spettanza degli importi percepiti.
Le somme indicate da – sia quanto agli anticipi erogati sia quanto alle provvigioni maturate – Pt_1 non sono state specificamente contestate né nel corso del rapporto contrattuale né in sede di costituzione in giudizio.
L'attrice ha, peraltro, prodotto documentazione completa e coerente a sostegno della propria pretesa, comprendente il contratto di agenzia, gli estratti conto provvigionali con l'indicazione delle singole fatture, dei clienti, delle date e delle provvigioni calcolate, nonché le comunicazioni del 16 e 17 ottobre
2019 dalle quali emerge la volontà di procedere al conguaglio tra anticipi e provvigioni maturate. In sintesi, il rapporto appare chiaramente autonomo e plurimandatario, con il convenuto CP_3 nella gestione del lavoro. Deve, pertanto, ritenersi fondata la domanda attrice di restituzione della somma di euro 40.302,93, quale importo indebitamente percepito dall'agente, ai sensi dell'art. 2033
c.c., in applicazione del principio di conguaglio previsto dal contratto. Alla detta somma vanno aggiunti gli interessi dalla domanda.
Per completezza va rilevato, circa la questione concernente la tempestività o meno del disconoscimento degli estratti conto provvigionali prodotti da parte attrice, che dall'esame degli atti emerge che tali documenti erano stati allegati già in sede di introduzione del giudizio e che la convenuta, nella propria comparsa di risposta, non ne ha in alcun modo disconosciuto la conformità o l'autenticità; anzi, ha riconosciuto che i prospetti provvigionali venivano inviati regolarmente dall'ufficio amministrativo di in costanza di rapporto. Neppure nel corso delle successive udienze del 8 settembre 2022 e del Pt_1
pagina 7 di 10 20 gennaio 2023 la convenuta ha formulato specifico disconoscimento, limitandosi a generiche riserve.
Solo con la prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc la convenuta ha inteso disconoscere detti estratti conto, in termini tuttavia del tutto generici e senza chiarire se il disconoscimento riguardasse l'autenticità dei documenti, la conformità delle copie agli originali o altri profili. Orbene, ai sensi dell'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., il disconoscimento della scrittura privata deve essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento, pena la decadenza. Trattandosi di documenti allegati già all'atto introduttivo, la prima difesa utile in cui la convenuta avrebbe potuto (e dovuto) esercitare tale facoltà era proprio la comparsa di costituzione e risposta. La circostanza che, in udienza, la convenuta abbia chiesto termine per replicare alle deduzioni avversarie e che il giudice abbia successivamente concesso termini per le memorie ex art. 183, comma
6 c.p.c., non può valere a riaprire un termine ormai scaduto. La disciplina codicistica non consente, infatti, di rimettere in termini una parte decaduta dall'onere di disconoscere tempestivamente un documento già ritualmente prodotto e non contestato nella prima difesa utile. Diversamente, si finirebbe per svuotare di contenuto la ratio del termine decadenziale stabilito dall'art. 215 c.p.c., che mira a garantire certezza sul materiale probatorio acquisito al processo. Ne consegue che il disconoscimento proposto dalla convenuta nella prima memoria deve ritenersi tardivo e, come tale, inefficace. I documenti prodotti dall'attrice – in particolare gli estratti conto provvigionali – devono pertanto considerarsi ritualmente riconosciuti e pienamente utilizzabili ai fini probatori
Per quanto riguarda infine la domanda proposta da parte attrice, in via di reconventio reconventionis, volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso prevista dall'articolo 11 dell'Accordo Economico Collettivo del Commercio, va detto che tale domanda formulata alla prima udienza, non è stata reiterata in sede di conclusioni. In sede di comparsa di costituzione e risposta, la convenuta aveva formulato una domanda subordinata riguardante l'eventuale restituzione della FIRR e dell'indennità suppletiva di clientela. Tuttavia anche la convenuta non ha riproposto tale domanda nelle memorie successive, rinunciando implicitamente a far valere tali pretese.
Avendo la convenuta rinunciato alla domanda subordinata, anche la reconventio reconventionis dell'attrice perde di efficacia, risultando tamquam non esset per venir meno della condizione che ne giustificava la formulazione.
Per quanto concerne infine la domanda di condanna ex art. 96 cc formulata da parte attrice, va detto che all'udienza del 22.10.24 parte attrice rilevava come parte convenuta avesse citato con pochissimo preavviso i testi, i quali adducevano motivazioni giustificative a suo dire generiche e - oltre ad insistere pagina 8 di 10 per la decadenza dalla prova testimoniale della convenuta - sosteneva che la condotta processuale avversaria integrava un intento dilatorio e un abuso del processo.
Ebbene, questo Giudice esaminate le rispettive posizioni delle parti, ritiene che l'eccezione sollevata dalla parte attrice non possa essere accolta. In particolare, dall'esame degli atti risulta che parte convenuta ha provveduto a citare i propri testimoni in conformità ai termini di legge. È vero che il preavviso è stato contenuto, ma non risulta in alcun modo dimostrato che tale circostanza abbia inciso concretamente sul diritto di difesa della controparte o sul corretto svolgimento dell'istruttoria. Non emergono, inoltre, elementi tali da far ritenere che la condotta processuale della convenuta integri un intento dilatorio o un abuso del processo.
Ogni altra questione è assorbita.
Va a tal riguardo rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore e del valore della causa, con applicazione dei valori medi e con una riduzione forfettariamente determinata tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna parte convenuta Controparte_1 alla restituzione in favore di dell'importo di euro 40.302,93 oltre interessi legali
[...] Parte_1 dalla domanda al saldo;
- condanna parte convenuta a al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore della società attrice che liquida in euro 4.500,00 a titolo di compenso, euro 545,00 per Parte_1 esborsi, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge pagina 9 di 10 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di note, in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 28 ottobre
2025 celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di note, lette le note di trattazione scritta e le memorie di discussione depositate dalle parti, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5310/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIANFEROTTI NICCOLÒ Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CIANFEROTTI NICCOLÒ
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 BENETTI MATTEO, elettivamente domiciliato in RUA DEL MURO 60 41121 MODENA presso il difensore avv. BENETTI MATTEO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: agenzia
Conclusioni
Parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, accertare la natura del contratto concluso il 1 settembre 2018 tra e Parte_1 [...]
Conseguentemente, accertare la differenza tra l'importo elargito da Controparte_1 Pt_1
a titolo di anticipi provvisionali e l'importo delle provvigioni effettivamente maturate dalla
[...]
pagina 1 di 10 convenuta per l'intera durata del contratto e, per l'effetto, condannare Controparte_1 alla restituzione a favore di dell'importo di € 40.302,93, o della maggiore o minore
[...] Parte_1 somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, in quanto importo pagato all'odierna convenuta sine titulo, per i motivi meglio esposti supra. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta ha così concluso : “Voglia l'ill.mo Tribunale IN VIA PREGIUDIZIALE Dichiarare
l'incompetenza funzionale del Giudice adito per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, disporsi la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale affinché, in virtù del criterio di ripartizione degli affari interni al Tribunale, provveda a rimettere il fascicolo alla sezione lavoro di
Codesto Tribunale, con designazione del Giudice Istruttore che dovrà provvedere alla trattazione della causa, previa conversione del rito. IN VIA PRINCIPALE Rigettare tutte le domande formulate da perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA Parte_1
RICONVENZIONALE Accertato che al rapporto di lavoro tra le parti si deve applicare la disciplina del rapporto di lavoro dipendente per tutti gli argomenti esposti in narrativa, condannare a Parte_1 pagare a la complessiva somma di euro 17.032,79 ovvero nella misura risultante Controparte_1 all'esito del giudizio ovvero ritenuta equa dal Giudice, in ogni caso non inferiore ad euro 5.737,70 oltre ad interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo a titolo di differenze retributive IN OGNI
CASO Con vittoria di spese e compensi tutti di causa”
***
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione dell'opposto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 10 Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra la società attrice e la società convenuta.
Ai fini della ricostruzione del thema decidendum va rilevato che la società attrice opera Parte_1 nella commercializzazione di prodotti per pavimentazioni, rivestimenti e rifiniture d'interni ed esterni in gomma, PVC, linoleum, legno e tessili, sul mercato nazionale e internazionale e si avvale di agenti di commercio;
in data 1° settembre 2018 stipulava con la società Controparte_1 un contratto di agenzia plurimandataria senza esclusiva (doc. 3 di parte attrice), avente ad oggetto la promozione di vendita dei prodotti Magistra, Outdoor, Flywood, e sull'intero Pt_2 Pt_3 territorio italiano.
Il contratto prevedeva provvigioni del 3,5% sul fatturato netto (art. 7.1), durata annuale dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019, e un volume minimo di vendite pari a Euro 2.650.000 (art. 9). Dopo il primo mese, su richiesta della società convenuta, le parti convenivano anticipi provvisionali mensili di Euro 7.750, 00 da conguagliarsi con le provvigioni maturate (art. 7.5). Il contratto veniva poi rinnovato fino al 31 dicembre 2019 (doc. 5 di parte attrice).
Il 17 ottobre 2019 la Società Agente recedeva unilateralmente con effetto dal 31 ottobre;
Pt_1 accettava il recesso, pur in assenza di preavviso (doc. 6 di parte attrice). Le parti convenivano che “le eventuali provvigioni sul fatturato dal 1.11.2019 al 31.12.2019 non saranno liquidate ma scalate dagli anticipi provvisionali ricevuti”.
calcolava quindi le provvigioni maturate sino al 30 settembre 2019, comunicandole via e-mail Pt_1
(16 ottobre 2019, doc. 7 di parte attrice), senza che la controparte sollevasse contestazioni. Al 31 ottobre 2019 risultavano provvigioni maturate per Euro 70.447,07 a fronte di anticipi percepiti per Euro
110.750,00, con un saldo negativo di Euro 40.302,93, richiesto in restituzione ai sensi dell'art.
7.5. A seguito del rifiuto della Società Agente, inviava formale richiesta di pagamento in data 11 Pt_1 maggio 2020 (doc. 8 di parte attrice). Con e-mail del 12 giugno 2020, il sig. pur non CP_1 contestando dati o qualifiche, negava la restituzione eccependo: l'esistenza di un fisso mensile concordato;
ii) un minor fatturato 2018 rispetto alle previsioni;
iii) ostacoli esterni alla “divisione legno” (doc. 9 di parte attrice).
replicava in data 29 giugno 2020 (doc. 10 di parte attrice) ribadendo la legittimità della richiesta Pt_1
e l'esito insoddisfacente del rapporto. In data 1° febbraio 2022 parte convenuta per la prima volta pagina 3 di 10 eccepiva che tra le parti sarebbe intercorso un rapporto di lavoro subordinato, sostenendo sia la monocommittenza sia un presunto ruolo dirigenziale del sig. all'interno della società attrice CP_1
(doc. 14 di parte attrice).
Con libello introduttivo regolarmente notificato, la ha chiesto a questo Tribunale di accertare la Pt_1 natura del contratto e di condannare la società convenuta alla Controparte_1 restituzione di Euro 40.302,93, o diversa somma di giustizia, oltre interessi legali. La convenuta, con comparsa del 15 luglio 2022, ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale,
l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, con condanna di al pagamento di Euro Pt_1
17.032,79 (o importo equo non inferiore a € 5.737,70) a titolo di differenze retributive.
Preliminarmente in ordine alla sollevata eccezione di incompetenza funzionale sollevata da parte convenuta va rilevato che il 20 giugno 2023 il precedente istruttore dott.ssa Torcini rimetteva gli atti al
Presidente di sezione rappresentando la possibile competenza del Giudice del lavoro in ragione della presenza di domanda riconvenzionale avente ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato da parte della società convenuta. Il Presidente del Tribunale, il 7 luglio 2023, restituiva gli atti alla dott.ssa Torcini evidenziando che la domanda rientra nella competenza della terza sezione.
Nuovamente il 5 settembre 2023 la dott.ssa Torcini rimetteva gli atti al Presidente di sezione rilevando che permaneva la questione della domanda riconvenzionale con cui si chiede l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato. Il 20 settembre 2023, la presidente di sezione dott.ssa rinviava Per_1 di nuovo al Presidente del Tribunale, che nuovamente restituiva gli atti alla dott.ssa Torcini con la seguente motivazione: “i procedimenti vengono distribuiti alle sezioni in base alla domanda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio. Per questo motivo già in data 7 luglio 2023 gli atti sono stati restituiti alla terza sezione, atteso che la domanda azionata dall'attore ha ad oggetto un contratto di agenzia stipulato con una società commerciale, contratto il cui codice oggetto rientra tra le attribuzioni della terza sezione civile […] Nel caso specifico invito in ogni caso a leggere con maggiore attenzione le conclusioni rassegnate dalla società convenuta, la quale non ha affatto chiesto che venga accertata l'esistenza di un rapporto subordinato tra le parti (cosa peraltro giuridicamente impossibile visto che entrambe le parti sono società) […] Si conferma pertanto l'assegnazione del procedimento alla terza sezione civile”.
Ciò posto, e tenuto conto che è giuridicamente impossibile accertare nel caso di specie l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente visto che entrambe le parti sono società, l'eccezione va rigettata.
La causa veniva istruita tramite escussione di testi e interrogatorio formale.
pagina 4 di 10 Dalle dichiarazioni rese è emerso quanto segue: i testi di parte attrice hanno confermato che il rapporto tra la società di e la società era regolato da provvigioni, con anticipi mensili per Controparte_1 Pt_1 coprire spese di viaggio e promozione, e che tutta la documentazione contabile era corretta. Hanno sottolineato che si trattava di un rapporto di agenzia plurimandatario, senza esclusiva e senza rappresentanza, in cui lavorava in piena autonomia, senza orari imposti, obblighi di Controparte_1 presenza in sede o strumenti aziendali dedicati, e senza poteri gerarchici sui dipendenti. Hanno confermato che coordinava altri agenti, seguiva clienti e gestiva l'attività commerciale, Controparte_1 ma senza ruoli decisionali o manageriali, utilizzando strumenti propri e godendo di piena libertà operativa. Il signor in particolare confermava altresì l'esattezza degli anticipi elargiti, delle CP_2 provvigioni maturate e dell'importo da restituire a cfr. risposta cap. 3). Confermava che, dopo il Pt_1 recesso unilaterale dal contratto esercitato dalla Società Agente, le parti avevano concordato di compensare la FIRR (fondo indennità risoluzione rapporto) dovuta da con l'indennità Parte_1 sostitutiva di mancato preavviso dovuta dalla società in ragione del Controparte_1 recesso unilaterale ingiustificato di quest'ultima. Lo stesso ha dichiarato di svolgere funzioni di CP_1 coordinamento nazionale e di aggiornamento cataloghi e listini, con autonomia operativa e possibilità di dare indicazioni al personale, pur senza esercitare poteri gerarchici - “non essendo dipendente non potevo esercitare il potere gerarchico” (cfr. risposta cap. 17).
Nel corso del giudizio, a seguito di proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis, parte attrice dichiarava di accettare la proposta (“pagamento alla società attrice ed a carico della società convenuta della somma di Euro 40.000,00 oltre interessi legali dalla domanda;
2) rinuncia alla domanda riconvenzionale da parte della convenuta;
3) spese compensate”) mentre parte convenuta dichiarava di non poter aderire per difficoltà economiche.
Tutto ciò premesso, va rilevato in merito alla qualificazione del rapporto tra la società e la Pt_1 società convenuta, che lo stesso integri un contratto di agenzia plurimandataria e non un rapporto di lavoro subordinato. A tal proposito è a dirsi che – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità –
“l'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di una attività economica esercitata con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che è legato da un semplice rapporto di collaborazione con il preponente, al quale deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta” (Cass.n. 9060/2004).
pagina 5 di 10 In tal senso si è successivamente pronunciato anche il Tribunale di Milano, il quale ha ribadito che la subordinazione si sostanzia nell'eterodirezione e cioè “nel potere direttivo, di controllo, disciplinare esercitato dal datore di lavoro nei confronti del dipendente” (Trib. Milano, Sent. n. 446/2007).
Nel caso di specie, il contratto tra le parti prevede espressamente l'instaurazione di un rapporto di agenzia plurimandataria e di agente coordinatore, affidando all'agente l'incarico di promuovere contratti di vendita senza rappresentanza e senza esclusiva. Il contratto riconosce all'agente piena autonomia nell'organizzazione della propria attività e prevede il diritto a provvigioni calcolate in percentuale sugli affari conclusi, comprensive di tutte le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico.
Si rileva altresì che il contratto contiene una clausola esplicita volta a escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, confermando la volontà delle stesse di regolare il rapporto secondo i principi dell'agenzia commerciale. Inoltre, gli anticipi provvisionali corrisposti in conto provvigioni non incidono sulla natura del rapporto, in quanto destinati a conguagliarsi con le provvigioni effettivamente maturate.
Infine, come già detto, entrambe le parti sono soggetti giuridici distinti e operanti come società commerciali, circostanza che esclude ulteriormente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato e configura la competenza del Giudice ordinario, in quanto relativa a un rapporto di natura commerciale tra soggetti giuridici privati.
Dalla documentazione in atti emerge che la corresponsione, a partire dal secondo mese del rapporto, di anticipi provvigionali in misura fissa non era idonea ad escludere il rischio d'impresa gravante sulla società convenuta, né a snaturare il carattere autonomo dell'attività dalla stessa svolta quale agente di commercio. Gli anticipi in questione, infatti, risultavano soggetti a conguaglio con le provvigioni effettivamente maturate al termine del rapporto, con la conseguenza che l'eventuale eccedenza negativa rimaneva a carico dell'agente. Tale modalità di regolazione economica evidenzia come il rischio d'impresa fosse integralmente assunto dalla convenuta, in coerenza con la natura imprenditoriale e non subordinata della sua attività.
In tal senso depone anche la comunicazione del 17 ottobre 2019, con la quale la società Pt_1 accettava il recesso, facendo espresso riferimento al citato conguaglio (doc. 6 di parte attrice). La predetta comunicazione risulta sottoscritta, per accettazione, dal legale rappresentante della
[...]
circostanza che conferma la consapevolezza delle parti circa la struttura e la Controparte_1 disciplina economica del rapporto.
pagina 6 di 10 È documentalmente provato dunque, che la società ha corrisposto al proprio agente, Pt_1 [...]
la somma complessiva di euro 110.750,00 a titolo di anticipi provvigionali, da Controparte_1 imputarsi in conto delle provvigioni da maturare nel corso del rapporto.
Dalle risultanze contabili e dagli estratti conto provvigionali prodotti emerge, tuttavia, che le provvigioni effettivamente maturate dall'agente ammontano a euro 70.447,07. Ne consegue che la differenza, pari a euro 40.302,93, costituisce somma percepita sine titulo e, pertanto, soggetta a restituzione.
Tale importo, infatti, non integra provvigioni effettivamente dovute, ma rappresenta l'eccedenza degli anticipi corrisposti rispetto alle spettanze maturate, da conguagliarsi ai sensi dell'art.
7.5 del contratto di agenzia, il quale espressamente prevede che gli anticipi provvigionali siano imputati alle provvigioni successivamente maturate.
Non risultano, per contro, elementi idonei a dimostrare che tali somme fossero dovute a diverso titolo, né la convenuta ha fornito prova contraria circa la diversa natura o spettanza degli importi percepiti.
Le somme indicate da – sia quanto agli anticipi erogati sia quanto alle provvigioni maturate – Pt_1 non sono state specificamente contestate né nel corso del rapporto contrattuale né in sede di costituzione in giudizio.
L'attrice ha, peraltro, prodotto documentazione completa e coerente a sostegno della propria pretesa, comprendente il contratto di agenzia, gli estratti conto provvigionali con l'indicazione delle singole fatture, dei clienti, delle date e delle provvigioni calcolate, nonché le comunicazioni del 16 e 17 ottobre
2019 dalle quali emerge la volontà di procedere al conguaglio tra anticipi e provvigioni maturate. In sintesi, il rapporto appare chiaramente autonomo e plurimandatario, con il convenuto CP_3 nella gestione del lavoro. Deve, pertanto, ritenersi fondata la domanda attrice di restituzione della somma di euro 40.302,93, quale importo indebitamente percepito dall'agente, ai sensi dell'art. 2033
c.c., in applicazione del principio di conguaglio previsto dal contratto. Alla detta somma vanno aggiunti gli interessi dalla domanda.
Per completezza va rilevato, circa la questione concernente la tempestività o meno del disconoscimento degli estratti conto provvigionali prodotti da parte attrice, che dall'esame degli atti emerge che tali documenti erano stati allegati già in sede di introduzione del giudizio e che la convenuta, nella propria comparsa di risposta, non ne ha in alcun modo disconosciuto la conformità o l'autenticità; anzi, ha riconosciuto che i prospetti provvigionali venivano inviati regolarmente dall'ufficio amministrativo di in costanza di rapporto. Neppure nel corso delle successive udienze del 8 settembre 2022 e del Pt_1
pagina 7 di 10 20 gennaio 2023 la convenuta ha formulato specifico disconoscimento, limitandosi a generiche riserve.
Solo con la prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc la convenuta ha inteso disconoscere detti estratti conto, in termini tuttavia del tutto generici e senza chiarire se il disconoscimento riguardasse l'autenticità dei documenti, la conformità delle copie agli originali o altri profili. Orbene, ai sensi dell'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., il disconoscimento della scrittura privata deve essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento, pena la decadenza. Trattandosi di documenti allegati già all'atto introduttivo, la prima difesa utile in cui la convenuta avrebbe potuto (e dovuto) esercitare tale facoltà era proprio la comparsa di costituzione e risposta. La circostanza che, in udienza, la convenuta abbia chiesto termine per replicare alle deduzioni avversarie e che il giudice abbia successivamente concesso termini per le memorie ex art. 183, comma
6 c.p.c., non può valere a riaprire un termine ormai scaduto. La disciplina codicistica non consente, infatti, di rimettere in termini una parte decaduta dall'onere di disconoscere tempestivamente un documento già ritualmente prodotto e non contestato nella prima difesa utile. Diversamente, si finirebbe per svuotare di contenuto la ratio del termine decadenziale stabilito dall'art. 215 c.p.c., che mira a garantire certezza sul materiale probatorio acquisito al processo. Ne consegue che il disconoscimento proposto dalla convenuta nella prima memoria deve ritenersi tardivo e, come tale, inefficace. I documenti prodotti dall'attrice – in particolare gli estratti conto provvigionali – devono pertanto considerarsi ritualmente riconosciuti e pienamente utilizzabili ai fini probatori
Per quanto riguarda infine la domanda proposta da parte attrice, in via di reconventio reconventionis, volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso prevista dall'articolo 11 dell'Accordo Economico Collettivo del Commercio, va detto che tale domanda formulata alla prima udienza, non è stata reiterata in sede di conclusioni. In sede di comparsa di costituzione e risposta, la convenuta aveva formulato una domanda subordinata riguardante l'eventuale restituzione della FIRR e dell'indennità suppletiva di clientela. Tuttavia anche la convenuta non ha riproposto tale domanda nelle memorie successive, rinunciando implicitamente a far valere tali pretese.
Avendo la convenuta rinunciato alla domanda subordinata, anche la reconventio reconventionis dell'attrice perde di efficacia, risultando tamquam non esset per venir meno della condizione che ne giustificava la formulazione.
Per quanto concerne infine la domanda di condanna ex art. 96 cc formulata da parte attrice, va detto che all'udienza del 22.10.24 parte attrice rilevava come parte convenuta avesse citato con pochissimo preavviso i testi, i quali adducevano motivazioni giustificative a suo dire generiche e - oltre ad insistere pagina 8 di 10 per la decadenza dalla prova testimoniale della convenuta - sosteneva che la condotta processuale avversaria integrava un intento dilatorio e un abuso del processo.
Ebbene, questo Giudice esaminate le rispettive posizioni delle parti, ritiene che l'eccezione sollevata dalla parte attrice non possa essere accolta. In particolare, dall'esame degli atti risulta che parte convenuta ha provveduto a citare i propri testimoni in conformità ai termini di legge. È vero che il preavviso è stato contenuto, ma non risulta in alcun modo dimostrato che tale circostanza abbia inciso concretamente sul diritto di difesa della controparte o sul corretto svolgimento dell'istruttoria. Non emergono, inoltre, elementi tali da far ritenere che la condotta processuale della convenuta integri un intento dilatorio o un abuso del processo.
Ogni altra questione è assorbita.
Va a tal riguardo rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore e del valore della causa, con applicazione dei valori medi e con una riduzione forfettariamente determinata tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna parte convenuta Controparte_1 alla restituzione in favore di dell'importo di euro 40.302,93 oltre interessi legali
[...] Parte_1 dalla domanda al saldo;
- condanna parte convenuta a al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore della società attrice che liquida in euro 4.500,00 a titolo di compenso, euro 545,00 per Parte_1 esborsi, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge pagina 9 di 10 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di note, in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero
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