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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/04/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IO Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 28/04/2025 nel procedimento n.4008/2024 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PELLE LORELLA BA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San
Luca (RC), alla via Cesare Pavese n. 8;
Ricorrente
CONTRO
P.I. Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in P.IVA_1
IO Calabria, viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale INPS, rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 4899/2023 art. 445 bis 6° comma c.p.c. -
ASSEGNO d'inabilità civile ex art. 13 L. n. 118/1971
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor presentava in data 11.11.2022 domanda all' al Parte_1 CP_1
fine di ottenere al fine di ottenere la il riconoscimento della situazione sanitaria utile alla concessione dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1970. Tale domanda non veniva accolta.
Avverso tale provvedimento parte ricorrente presentava in data 18.10.2023 ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Giudice del Lavoro di IO Calabria recante num. R.G. 4899/2023 ;
Il Giudice del Lavoro di IO Calabria nominava quale CTU il dott. il Persona_1
quale, a fronte della visita medico-legale espletata e sulla scorta della certificazione medica in atti , riconosceva il Sig. “invalido con permanente riduzione Parte_1
della capacità lavorativa dal 34% al 73% art.2 e 13 L. 118/71 e art.9 DL 509/88, percentuale
61%”.
Ciò posto parte ricorrente con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. VI co. , nel contestare le valutazioni del C.T.U., della fase dell'ATPO, chiede per la fase di merito, ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, una nuova CTU considerato che quello della fase precedente non aveva correttamente valutato e calcolato le patologie di cui era affetto parte ricorrente.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e CP_1
in diritto, con vittoria di spese di lite.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Veniva accolta la richiesta di rinnovo della relazione peritale d'ufficio con nomina di altro
CTU, il quale nel procedere ad una nuova visita medico-legale ed a riesaminare la documentazione medica in atti, depositava il nuovo elaborato peritale nel quale affermava in sintesi che la tipologia delle patologie sofferte dalla parte ricorrente, comportavano un riconoscimento d'invalidità pari al 77% con decorrenza a far data dal 11.11.2022, epoca della presentazione della domanda amministrativa.
Pertanto, la documentazione prodotta e la consulenza tecnica espletata hanno consentito di ravvisare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio richiesto.
Tali conclusioni non sono state contestate dalle parti.
Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c.,
con riconoscimento in favore della parte ricorrente della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio diritto a percepire l'assegno d'inabilità civile ex art. 12
L. n. 118/1971 dal 11.11.2022 , data della domanda amministrativa .
Le spese seguono la soccombenza e devono esser liquidate anche con riferimento alla fase di a.t.p.o..
P.Q.M.
Il G.O.T. dr.ssa Paola Gargano, in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
• Accoglie il ricorso e , per l'effetto , riconosce al ricorrente il requisito sanitario per l'accesso al beneficio dell'assegno d'inabilità civile ex art. 13 L. n. 118/1971 poiché la stessa è persona invalida nella misura del 77% con decorrenza dal 11.11.2022.
• Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, sia quella della fase A.T.P. che quella CP_1
della fase di merito, liquidate complessivamente in € 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente. • Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. sia della fase di A.T.P. che CP_1
per quella di merito, liquidate come da separati decreti.
Così deciso in IO Calabria, 28/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Paola Gargano