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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3087/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Lo Polito;
Parte_1
RICORRENTE
E Contr
con l'assistenza e difesa dell'avv. Silvia Cumino;
RESISTENTE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 17.6.2022, parte ricorrente - premettendo di essere dirigente Contr veterinario dell' , sede di San MA EN - ha impugnato il Controparte_2 provvedimento disciplinare notificato l'1.12.2021 (nota prot. n. 145738), con cui gli veniva irrogata la sanzione della censura scritta ed una multa di € 500,00, a seguito di contestazione di addebito del 5.8.2021 (prot. n. 97571), notificata il 17.8.2021. Gli addebiti contestati riguardavano: 1) mancata presa di servizio presso la sede di Corigliano Calabro il 15 maggio
2021, come disposto dal provvedimento di trasferimento del 26 aprile 2021; 2) violazione delle disposizioni di servizio, avendo il ricorrente fatto rientro presso gli uffici di Castrovillari anziché nella sede assegnata di San MA EN dopo la revoca del trasferimento (27 luglio 2021);
3) timbrature di ingresso presso la sede di Castrovillari, in luogo di quella di assegnazione, in più occasioni.
Il ricorrente deduceva, in via principale, la violazione dell'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001, eccependo la tardività della contestazione rispetto al termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla segnalazione dell'8 luglio 2021 e chiedeva la declaratoria di decadenza dell'azione disciplinare.
In subordine, contestava la insussistenza e infondatezza degli addebiti, sostenendo di aver differito la presa di servizio per ferie regolarmente richieste (17-18 maggio) e malattia certificata (19-21 maggio), con successivo inizio presso la sede di Corigliano il primo giorno utile;
di aver timbrato presso la sede di Castrovillari in conformità al regolamento aziendale (delib. n.
4094/2011, art. 7) che consente la registrazione in sede diversa per motivi di servizio;
di aver svolto attività nel territorio di Castrovillari in forza di ordini di servizio ed urgenze, come da programmazione del III trimestre 2021; di aver subito una contestazione generica e indeterminata, lesiva del diritto di difesa.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento disciplinare, con vittoria di spese.
Si costituiva l' eccependo preliminarmente la genericità del ricorso e CP_3 contestando la dedotta violazione dell'art. 55-bis, sostenendo che l'addebito disciplinare era stato spedito il 6 agosto 2021, entro il termine di 30 giorni dalla segnalazione dell'8 luglio 2021,
e che, secondo giurisprudenza costante, ai fini del rispetto del termine perentorio rileva la data di spedizione e non quella di ricezione. Nel merito, l'Azienda affermava la fondatezza degli addebiti, evidenziando che il ricorrente non aveva preso servizio presso la sede di Corigliano il
15 maggio 2021, come disposto e che la richiesta di ferie era stata comunicata solo via
WhatsApp, senza la prescritta formalizzazione;
che le timbrature presso gli uffici di Castrovillari erano avvenute senza giustificazione di servizio, in violazione delle disposizioni organizzative;
che il comportamento complessivo denotava inosservanza delle regole interne e delle disposizioni di servizio, con utilizzo improprio delle sedi e delle timbrature;
che la sanzione Contr irrogata era proporzionata e conforme ai criteri di gradualità e al codice disciplinare. L' chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità del provvedimento disciplinare, con condanna alle spese.
La causa veniva istruita a mezzo acquisizione documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e non merita accoglimento.
In diritto, quanto alla tempestività della contestazione, l'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, nel testo vigente a seguito della riforma “Madia”, stabilisce che l'UPD provvede “con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti” alla contestazione scritta dell'addebito e alla convocazione dell'interessato, con conclusione del procedimento entro 120 giorni dalla contestazione;
la fonte normativa vigente conferma tali scansioni e la decorrenza Parte del termine dall'acquisizione, da parte dell' , di una notizia sufficientemente circostanziata
(piena conoscenza) e non dalla mera circolazione di informazioni in altri uffici dell'amministrazione. È orientamento costante che, ai fini del rispetto del termine perentorio di contestazione, in caso di trasmissione a mezzo raccomandata, rileva la data di spedizione e non quella di ricezione da parte del destinatario, principio affermato con riguardo agli atti idonei a impedire decadenze e recepito dalla giurisprudenza di legittimità, e che trova applicazione anche nei procedimenti disciplinari in quanto strumentale alla certezza del rispetto del termine da parte dell'amministrazione procedente. Più di recente, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha ribadito che la decorrenza del termine breve per la contestazione presuppone la “piena Parte conoscenza” da parte dell' degli elementi necessari a circostanziare l'addebito e che l'inosservanza di termini meramente sollecitatori antecedenti (es. trasmissione atti dal dirigente Parte all' ) non determina, di per sé, invalidità del procedimento, ove non si traduca in un pregiudizio effettivo al diritto di difesa o in una tardività della contestazione. Calando tali coordinate al caso concreto, risulta pacifico che la segnalazione è dell'8.7.2021 e che la contestazione è stata spedita il 6.8.2021, come da tracciatura postale prodotta e non specificamente contestata nella sua veridicità: la spedizione è, dunque, intervenuta entro il trentesimo giorno, avuto riguardo al computo legale e l'eccezione di decadenza, che pretende di ancorare il dies ad quem alla ricezione del 17.8.2021 non può essere accolta, dovendo aversi riguardo alla data di invio della raccomandata, idonea a cristallizzare l'esercizio tempestivo del Parte potere di contestazione, e non essendo allegato né provato alcun ritardo imputabile all' nell'acquisizione della “piena conoscenza” degli elementi essenziali tali da differire il dies a quo; né risulta compromesso il diritto di difesa del ricorrente, che ha ricevuto la contestazione,
è stato convocato con il preavviso previsto ed ha svolto difese scritte e orali.
Quanto ai rilievi istruttori sulla utilizzabilità dei documenti prodotti dall' nel rito del Pt_3 lavoro opera il principio del giusto processo coniugato con l'esigenza di verità materiale: gli artt. 421 e 437 c.p.c. attribuiscono al giudice un potere-dovere di integrazione istruttoria, anche d'ufficio, e di ammissione di prove indispensabili, purché i fatti siano stati allegati e sussistano significativi dati di indagine già acquisiti. Ciò premesso, la contestata tardività della costituzione e dell'allegata produzione documentale, non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei documenti quando l'acquisizione sia necessaria a rimuovere incertezze su fatti decisivi, dovendo il giudice darne conto in motivazione. Tale impostazione è stata riaffermata anche in pronunce recenti sul punto. Pertanto, nel bilanciamento tra preclusioni e ricerca della verità, sono valutabili gli atti acquisiti in causa ove rilevanti e funzionali alla decisione, come nella specie per le tracciature postali, le rilevazioni presenze, la regolamentazione interna sull'orario e i riscontri interni sulle timbrature. Nel merito, sul primo addebito relativo alla presa di servizio presso la sede di Corigliano con decorrenza dal 15.5.2021, il ricorrente deduce di avere legittimamente differito l'effettivo inizio per ragioni di ferie (17-18.05.2021) e di malattia (19-21.05.2021), producendo richiesta di ferie ed indicazioni di trasmissione del certificato. Dagli atti (i riferimenti documentali a ferie, e-mail interne e protocollo di malattia sono agli atti del ricorso e relativi allegati) emerge, in effetti, la sussistenza di una comunicazione interna che sollecita la formalizzazione della domanda di ferie
(inviata in precedenza via messaggistica) e l'indicazione del protocollo del certificato di malattia: ciò attesta l'esistenza di assenze giustificate in quei giorni ma non elide in sé il profilo critico valorizzato dall'Amministrazione ossia la non corretta formalizzazione preventiva delle ferie secondo le procedure interne e la mancata presa di servizio nel primo giorno utile successivo all'assenza, che risulta posticipata al 24.05.2021. Ciò detto, trattandosi questa di infrazione di carattere formale-organizzativo, la rilevanza disciplinare è contenuta ma non insussistente, alla luce del dovere di corretta gestione delle procedure interne.
Sugli ulteriori addebiti concernenti il rientro presso la sede di Castrovillari anziché San MA
EN dopo la disposizione del 27.7.2021 e le timbrature presso la sede “ex INAM” di
Castrovillari, il ricorrente richiama l'art. 7 del regolamento aziendale (delib. 4094/2011) che consente la timbratura in sede diversa per motivi di servizio e sostiene di avere operato nel Cont territorio di Castrovillari in forza di attività programmate o di urgenze. L' obietta che le timbrature in sede diversa presuppongono effettive esigenze di servizio documentate e che, nel periodo in contestazione, non risultavano ordini di servizio o programmazioni che giustificassero in via generale la sistematicità delle timbrature a Castrovillari. Ora, dalla documentazione versata in atti, risulta una programmazione del terzo trimestre 2021 ed una serie di attività svolte anche fuori sede ma tale materiale, per come formato e per il periodo preso in considerazione, non dimostra in modo puntuale la corrispondenza giornaliera tra ciascuna timbratura e specifici ordini o missioni, tanto più a ridosso della data del 27.7.2021 e sino alla contestazione del 5.8.2021 (allegati alla produzione della parti). In questo quadro, la condotta addebitata è qualificabile come scostamento dalle disposizioni organizzative sul luogo di rientro e sulla corretta attestazione delle presenze in violazione dei canoni di diligenza e correttezza organizzativa.
Quanto, poi, alla prospettata irrilevanza disciplinare per genericità delle contestazioni, va osservato che il contestato addebito individua il nucleo storico essenziale (periodo post
27.07.2021 sino al 05.08.2021, sedi interessate, tipologia di condotta) in misura idonea a consentire la difesa, integrata dalla messa a disposizione degli atti del procedimento. Al riguardo, va ricordato che in tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, è principio positivo e giurisprudenziale che l'addebito debba essere specifico ma non analiticamente minuzioso ove la contestazione, letta unitamente agli atti, consenta la piena intelligibilità del fatto e l'esercizio delle difese, dovendosi valorizzare il canone di tempestività e la funzione sostanziale della contestazione. Ciò è coerente con il quadro normativo che ancora, dopo la riforma Madia, richiede la compatibilità con il principio di tempestività e la non compromissione del diritto di difesa, senza automatismi invalidanti per violazioni non decisive.
Infine, quanto alla misura applicata, la stessa risulta essere proporzionata.
L'art. 2106 c.c. e gli artt. 55 e 55-bis del d.lgs. 165/2001 impongono la gradualità e proporzionalità della risposta disciplinare: a fronte di infrazioni di carattere organizzativo- formale, quali l'inosservanza delle disposizioni di servizio su presa di servizio e timbrature, la sanzione conservativa minima della censura scritta e la multa di modico importo si collocano nel minimo edittale e risultano adeguate, non essendo consentita al giudice la sostituzione discrezionale della sanzione con altra ritenuta più congrua quando la misura, pur severa, rientri nella scala tipica e sia sorretta da motivazione. Ad ogni modo, la funzione del sindacato giurisdizionale resta limitata alla verifica di legittimità e proporzionalità, non potendo il giudice rideterminare la sanzione in via equitativa.
Per completezza, i profili di prevenzione dei conflitti di interessi e di correttezza amministrativa, evocati dall' a fondamento del rimprovero organizzativo (uso di sedi diverse, rapporti Pt_3 interni all'area e doveri di vigilanza), trovano riscontro nel quadro regolatorio generale: la disciplina ANAC ed il codice di comportamento (d.P.R. 62/2013) impongono doveri di astensione, trasparenza e segnalazione di situazioni potenzialmente idonee a interferire con l'imparzialità dell'azione, doveri cui si correla una responsabilità disciplinare anche per omesse cautele organizzative. Tali principi, pur non traducendosi qui in specifiche fattispecie sanzionatorie autonome, corroborano la valutazione di rimproverabilità di condotte che, sul piano organizzativo, abbiano generato opacità nella tracciabilità del servizio e nella corretta attestazione delle presenze.
In conclusione, l'eccezione di decadenza dall'azione disciplinare per tardiva contestazione è infondata perché la spedizione della raccomandata del 6.8.2021, entro trenta giorni dalla Parte segnalazione, ha impedito la decadenza e non risulta che l' abbia differito indebitamente la contestazione oltre il tempo strettamente necessario a circostanziare i fatti;
gli addebiti, per come provati in atti, integrano violazioni dei doveri organizzativi, con rilevanza disciplinare di grado lieve-medio, congruamente sanzionate con censura scritta e multa: l'azione va, pertanto, rigettata, con conferma della sanzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- conferma la legittimità della sanzione disciplinare irrogata dall' CP_3
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre iva e cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Castrovillari, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Lo Polito;
Parte_1
RICORRENTE
E Contr
con l'assistenza e difesa dell'avv. Silvia Cumino;
RESISTENTE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 17.6.2022, parte ricorrente - premettendo di essere dirigente Contr veterinario dell' , sede di San MA EN - ha impugnato il Controparte_2 provvedimento disciplinare notificato l'1.12.2021 (nota prot. n. 145738), con cui gli veniva irrogata la sanzione della censura scritta ed una multa di € 500,00, a seguito di contestazione di addebito del 5.8.2021 (prot. n. 97571), notificata il 17.8.2021. Gli addebiti contestati riguardavano: 1) mancata presa di servizio presso la sede di Corigliano Calabro il 15 maggio
2021, come disposto dal provvedimento di trasferimento del 26 aprile 2021; 2) violazione delle disposizioni di servizio, avendo il ricorrente fatto rientro presso gli uffici di Castrovillari anziché nella sede assegnata di San MA EN dopo la revoca del trasferimento (27 luglio 2021);
3) timbrature di ingresso presso la sede di Castrovillari, in luogo di quella di assegnazione, in più occasioni.
Il ricorrente deduceva, in via principale, la violazione dell'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001, eccependo la tardività della contestazione rispetto al termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla segnalazione dell'8 luglio 2021 e chiedeva la declaratoria di decadenza dell'azione disciplinare.
In subordine, contestava la insussistenza e infondatezza degli addebiti, sostenendo di aver differito la presa di servizio per ferie regolarmente richieste (17-18 maggio) e malattia certificata (19-21 maggio), con successivo inizio presso la sede di Corigliano il primo giorno utile;
di aver timbrato presso la sede di Castrovillari in conformità al regolamento aziendale (delib. n.
4094/2011, art. 7) che consente la registrazione in sede diversa per motivi di servizio;
di aver svolto attività nel territorio di Castrovillari in forza di ordini di servizio ed urgenze, come da programmazione del III trimestre 2021; di aver subito una contestazione generica e indeterminata, lesiva del diritto di difesa.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento disciplinare, con vittoria di spese.
Si costituiva l' eccependo preliminarmente la genericità del ricorso e CP_3 contestando la dedotta violazione dell'art. 55-bis, sostenendo che l'addebito disciplinare era stato spedito il 6 agosto 2021, entro il termine di 30 giorni dalla segnalazione dell'8 luglio 2021,
e che, secondo giurisprudenza costante, ai fini del rispetto del termine perentorio rileva la data di spedizione e non quella di ricezione. Nel merito, l'Azienda affermava la fondatezza degli addebiti, evidenziando che il ricorrente non aveva preso servizio presso la sede di Corigliano il
15 maggio 2021, come disposto e che la richiesta di ferie era stata comunicata solo via
WhatsApp, senza la prescritta formalizzazione;
che le timbrature presso gli uffici di Castrovillari erano avvenute senza giustificazione di servizio, in violazione delle disposizioni organizzative;
che il comportamento complessivo denotava inosservanza delle regole interne e delle disposizioni di servizio, con utilizzo improprio delle sedi e delle timbrature;
che la sanzione Contr irrogata era proporzionata e conforme ai criteri di gradualità e al codice disciplinare. L' chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità del provvedimento disciplinare, con condanna alle spese.
La causa veniva istruita a mezzo acquisizione documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e non merita accoglimento.
In diritto, quanto alla tempestività della contestazione, l'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, nel testo vigente a seguito della riforma “Madia”, stabilisce che l'UPD provvede “con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti” alla contestazione scritta dell'addebito e alla convocazione dell'interessato, con conclusione del procedimento entro 120 giorni dalla contestazione;
la fonte normativa vigente conferma tali scansioni e la decorrenza Parte del termine dall'acquisizione, da parte dell' , di una notizia sufficientemente circostanziata
(piena conoscenza) e non dalla mera circolazione di informazioni in altri uffici dell'amministrazione. È orientamento costante che, ai fini del rispetto del termine perentorio di contestazione, in caso di trasmissione a mezzo raccomandata, rileva la data di spedizione e non quella di ricezione da parte del destinatario, principio affermato con riguardo agli atti idonei a impedire decadenze e recepito dalla giurisprudenza di legittimità, e che trova applicazione anche nei procedimenti disciplinari in quanto strumentale alla certezza del rispetto del termine da parte dell'amministrazione procedente. Più di recente, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha ribadito che la decorrenza del termine breve per la contestazione presuppone la “piena Parte conoscenza” da parte dell' degli elementi necessari a circostanziare l'addebito e che l'inosservanza di termini meramente sollecitatori antecedenti (es. trasmissione atti dal dirigente Parte all' ) non determina, di per sé, invalidità del procedimento, ove non si traduca in un pregiudizio effettivo al diritto di difesa o in una tardività della contestazione. Calando tali coordinate al caso concreto, risulta pacifico che la segnalazione è dell'8.7.2021 e che la contestazione è stata spedita il 6.8.2021, come da tracciatura postale prodotta e non specificamente contestata nella sua veridicità: la spedizione è, dunque, intervenuta entro il trentesimo giorno, avuto riguardo al computo legale e l'eccezione di decadenza, che pretende di ancorare il dies ad quem alla ricezione del 17.8.2021 non può essere accolta, dovendo aversi riguardo alla data di invio della raccomandata, idonea a cristallizzare l'esercizio tempestivo del Parte potere di contestazione, e non essendo allegato né provato alcun ritardo imputabile all' nell'acquisizione della “piena conoscenza” degli elementi essenziali tali da differire il dies a quo; né risulta compromesso il diritto di difesa del ricorrente, che ha ricevuto la contestazione,
è stato convocato con il preavviso previsto ed ha svolto difese scritte e orali.
Quanto ai rilievi istruttori sulla utilizzabilità dei documenti prodotti dall' nel rito del Pt_3 lavoro opera il principio del giusto processo coniugato con l'esigenza di verità materiale: gli artt. 421 e 437 c.p.c. attribuiscono al giudice un potere-dovere di integrazione istruttoria, anche d'ufficio, e di ammissione di prove indispensabili, purché i fatti siano stati allegati e sussistano significativi dati di indagine già acquisiti. Ciò premesso, la contestata tardività della costituzione e dell'allegata produzione documentale, non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei documenti quando l'acquisizione sia necessaria a rimuovere incertezze su fatti decisivi, dovendo il giudice darne conto in motivazione. Tale impostazione è stata riaffermata anche in pronunce recenti sul punto. Pertanto, nel bilanciamento tra preclusioni e ricerca della verità, sono valutabili gli atti acquisiti in causa ove rilevanti e funzionali alla decisione, come nella specie per le tracciature postali, le rilevazioni presenze, la regolamentazione interna sull'orario e i riscontri interni sulle timbrature. Nel merito, sul primo addebito relativo alla presa di servizio presso la sede di Corigliano con decorrenza dal 15.5.2021, il ricorrente deduce di avere legittimamente differito l'effettivo inizio per ragioni di ferie (17-18.05.2021) e di malattia (19-21.05.2021), producendo richiesta di ferie ed indicazioni di trasmissione del certificato. Dagli atti (i riferimenti documentali a ferie, e-mail interne e protocollo di malattia sono agli atti del ricorso e relativi allegati) emerge, in effetti, la sussistenza di una comunicazione interna che sollecita la formalizzazione della domanda di ferie
(inviata in precedenza via messaggistica) e l'indicazione del protocollo del certificato di malattia: ciò attesta l'esistenza di assenze giustificate in quei giorni ma non elide in sé il profilo critico valorizzato dall'Amministrazione ossia la non corretta formalizzazione preventiva delle ferie secondo le procedure interne e la mancata presa di servizio nel primo giorno utile successivo all'assenza, che risulta posticipata al 24.05.2021. Ciò detto, trattandosi questa di infrazione di carattere formale-organizzativo, la rilevanza disciplinare è contenuta ma non insussistente, alla luce del dovere di corretta gestione delle procedure interne.
Sugli ulteriori addebiti concernenti il rientro presso la sede di Castrovillari anziché San MA
EN dopo la disposizione del 27.7.2021 e le timbrature presso la sede “ex INAM” di
Castrovillari, il ricorrente richiama l'art. 7 del regolamento aziendale (delib. 4094/2011) che consente la timbratura in sede diversa per motivi di servizio e sostiene di avere operato nel Cont territorio di Castrovillari in forza di attività programmate o di urgenze. L' obietta che le timbrature in sede diversa presuppongono effettive esigenze di servizio documentate e che, nel periodo in contestazione, non risultavano ordini di servizio o programmazioni che giustificassero in via generale la sistematicità delle timbrature a Castrovillari. Ora, dalla documentazione versata in atti, risulta una programmazione del terzo trimestre 2021 ed una serie di attività svolte anche fuori sede ma tale materiale, per come formato e per il periodo preso in considerazione, non dimostra in modo puntuale la corrispondenza giornaliera tra ciascuna timbratura e specifici ordini o missioni, tanto più a ridosso della data del 27.7.2021 e sino alla contestazione del 5.8.2021 (allegati alla produzione della parti). In questo quadro, la condotta addebitata è qualificabile come scostamento dalle disposizioni organizzative sul luogo di rientro e sulla corretta attestazione delle presenze in violazione dei canoni di diligenza e correttezza organizzativa.
Quanto, poi, alla prospettata irrilevanza disciplinare per genericità delle contestazioni, va osservato che il contestato addebito individua il nucleo storico essenziale (periodo post
27.07.2021 sino al 05.08.2021, sedi interessate, tipologia di condotta) in misura idonea a consentire la difesa, integrata dalla messa a disposizione degli atti del procedimento. Al riguardo, va ricordato che in tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, è principio positivo e giurisprudenziale che l'addebito debba essere specifico ma non analiticamente minuzioso ove la contestazione, letta unitamente agli atti, consenta la piena intelligibilità del fatto e l'esercizio delle difese, dovendosi valorizzare il canone di tempestività e la funzione sostanziale della contestazione. Ciò è coerente con il quadro normativo che ancora, dopo la riforma Madia, richiede la compatibilità con il principio di tempestività e la non compromissione del diritto di difesa, senza automatismi invalidanti per violazioni non decisive.
Infine, quanto alla misura applicata, la stessa risulta essere proporzionata.
L'art. 2106 c.c. e gli artt. 55 e 55-bis del d.lgs. 165/2001 impongono la gradualità e proporzionalità della risposta disciplinare: a fronte di infrazioni di carattere organizzativo- formale, quali l'inosservanza delle disposizioni di servizio su presa di servizio e timbrature, la sanzione conservativa minima della censura scritta e la multa di modico importo si collocano nel minimo edittale e risultano adeguate, non essendo consentita al giudice la sostituzione discrezionale della sanzione con altra ritenuta più congrua quando la misura, pur severa, rientri nella scala tipica e sia sorretta da motivazione. Ad ogni modo, la funzione del sindacato giurisdizionale resta limitata alla verifica di legittimità e proporzionalità, non potendo il giudice rideterminare la sanzione in via equitativa.
Per completezza, i profili di prevenzione dei conflitti di interessi e di correttezza amministrativa, evocati dall' a fondamento del rimprovero organizzativo (uso di sedi diverse, rapporti Pt_3 interni all'area e doveri di vigilanza), trovano riscontro nel quadro regolatorio generale: la disciplina ANAC ed il codice di comportamento (d.P.R. 62/2013) impongono doveri di astensione, trasparenza e segnalazione di situazioni potenzialmente idonee a interferire con l'imparzialità dell'azione, doveri cui si correla una responsabilità disciplinare anche per omesse cautele organizzative. Tali principi, pur non traducendosi qui in specifiche fattispecie sanzionatorie autonome, corroborano la valutazione di rimproverabilità di condotte che, sul piano organizzativo, abbiano generato opacità nella tracciabilità del servizio e nella corretta attestazione delle presenze.
In conclusione, l'eccezione di decadenza dall'azione disciplinare per tardiva contestazione è infondata perché la spedizione della raccomandata del 6.8.2021, entro trenta giorni dalla Parte segnalazione, ha impedito la decadenza e non risulta che l' abbia differito indebitamente la contestazione oltre il tempo strettamente necessario a circostanziare i fatti;
gli addebiti, per come provati in atti, integrano violazioni dei doveri organizzativi, con rilevanza disciplinare di grado lieve-medio, congruamente sanzionate con censura scritta e multa: l'azione va, pertanto, rigettata, con conferma della sanzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- conferma la legittimità della sanzione disciplinare irrogata dall' CP_3
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre iva e cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Castrovillari, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.