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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 25771/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25771/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SAN Parte_1 C.F._1
QUINTINO 28, 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. CICCONE MARIANNA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. elettivamente domiciliata in VIALE SIGNORINI 73, CP_1 C.F._2
10029 VILLASTELLONE, presso lo studio dell'avv. SAVIOZZI RICCARDO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 06/06/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in TORINO il 09/08/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.39 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
pagina 1 di 5 Dal matrimonio sono nati i figli: , il 11/08/2005 e il 17/08/2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 31/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
l'immobile coniugale (in comproprietà fra i coniugi nella misura del 50%) sito in Lombriasco Viale Po
4 - unitamente ai suoi arredi – venga assegnato alla Signora che vi abiterà con i figli e CP_1 Per_1 sino ad intervenuto trasferimento a terzi della proprietà del cespite (e, in ogni caso, sino al Per_2 raggiungimento dell'indipendenza economica della prole).
DA' ATTO che:
Il Signor Licenziato si allontanerà dall'immobile coniugale entro e non oltre il 31 Dicembre 2025, asportandone i propri effetti personali.
Le Parti si obbligano - sino ad intervenuta vendita del cespite - a conferire incarico ad agenzia di intermediazione immobiliare.
Ad intervenuta vendita, gli arredi verranno divisi tra le Parti, come da scrittura che i Signori Parte_1
e si impegnano a redigere a latere di questo procedimento. CP_1
A tacitazione di ogni pretesa e così definendo i loro rapporti, le Parti stabiliscono - sin d'ora - che il ricavato della vendita del cespite già coniugale verrà suddiviso al 50% tra i Signori e Parte_1 CP_1 al netto degli esborsi per l'estinzione del mutuo ipotecario, nonché del finanziamento Findomestic 20220222707433, come specificato infra.
Resta inteso che - sino all'estinzione del mutuo (all'atto della vendita) - i ratei del medesimo e le eventuali spese straordinarie relative all'immobile graveranno sui coniugi in parti uguali.
DISPONE che:
pagina 2 di 5 -Il figlio venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori (i quali contribuiranno ai suoi Per_2 mantenimento, cura ed educazione) ed avrà residenza ed abitazione principale presso la madre.
Il padre - salvo diverso accordo tra le Parti, nel rispetto, in ogni caso, dei desiderata del figlio e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi - potrà vedere e tenere con sé secondo Per_2 la calendarizzazione che segue:
a. fine settimana alterni dalle ore 9,00 del sabato ( verrà prelevato dalla casa materna) alle ore 21 Per_2 della domenica, allorquando il padre riaccompagnerà il figlio a casa della madre;
b. tutti i giovedì dall'uscita da scuola, sino al venerdì mattina, allorquando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
c. durante le vacanze di Natale e Capodanno, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio;
d. ad anni alterni con la madre il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
e. nelle altre festività, alterandosi con la madre;
f. durante il periodo delle vacanze estive, per quattordici giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il precedente 31 Maggio.
DISPONE che:
Dal mese di luglio 2025, il Signor si obbliga a corrispondere in favore della Signora - Parte_1 CP_1 a titolo di contributo al mantenimento di – la somma mensile di € 250,00. Detta somma- a far Per_2 data dal mese successivo rispetto a quello dell'atto di vendita della casa familiare- ammonterà ad € 275,00.
Stante il reperimento di attività lavorativa da parte di , le parti stabiliscono che il sig. Per_1 Parte_1 in ipotesi di perdita di attività lavorativa del figlio- sarà obbligato a corrispondere in favore della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di la somma mensile di € 250,00 (che- a far data CP_1 Per_1 dal mese successivo rispetto a quello dell'atto di vendita della casa familiare- ammonterà ad € 275,00).
In ogni caso: l'importo dovuto a titolo di mantenimento sia per sia per (nell'ipotesi di Per_2 Per_1 cui al punto che precede) - comunque soggetto, per ciascun dei valori sopra indicati, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT- verrà corrisposto dal sig. Licenziato in favore della signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a CP_1 mezzo bonifico bancario.
DA' ATTO che:
L'assegno unico (o qualsiasi altra misura di sostegno alla genitorialità) spetterà ai genitori in ragione del 50%.
DISPONE che:
Le spese straordinarie come da Protocollo di Intesa 15 Marzo 2016, al 50% tra i genitori.
Le Parti, altresì, espressamente stabiliscono che:
- le spese relative alla mensa scolastica di verranno suddivise tra i genitori in misura del 50% Per_2 ciascuno;
- - al termine dell'anno scolastico - potrà frequentare il centro estivo (la cui spesa verrà suddivisa Per_2 tra i genitori in ragione del 50% ciascuno) scelto di comune accordo tra le Parti. Ove non intervenga pagina 3 di 5 accordo, frequenterà il centro estivo scelto dal padre con il limite massimo di spesa di quello più Per_2 oneroso proposto dalla madre.
DA' ATTO che:
La rata relativa al finanziamento Findomestic 20220222707433 di € 265,00/mese verrà (come oggi viene) corrisposta da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. Le Parti - sin d'ora - stabiliscono che – all'atto di vendita della casa familiare – il finanziamento Findomestic 20220222707433 verrà estinto (entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal rogito) da entrambi i coniugi in misura del 50%.
Il finanziamento FCA BANK 5001025268 acceso dal signor per l'acquisto dell'auto Parte_1
Jeep Compass sarà integralmente sopportato da questi sino ad estinzione.
-La moto - Harley Davidson Pan America EX53942 - e l'auto - Jeep Compass targata W719PR - già del
Signor Licenziato rimarranno di esclusiva proprietà di questo.
-La vettura Fiat 500 L targata EX108FD già della Signora rimarrà di esclusiva proprietà di questa. CP_1
-I proventi relativi alla vendita dell'energia elettrica prodotta dai pannelli solari, spettanti al Signor
in ragione della metà (50%), saranno corrisposti dall'Ente preposto alla Signora che li Parte_1 CP_1 compenserà (sino a concorrenza ed in ragione della metà) con quanto dovutole dal Signor per Parte_1 le spese straordinarie dei figli. Detti importi (unitamente alle somme di cui all'assegno unico/altro sostegno alla genitorialità) verranno accreditati sul conto corrente n. 00194/1000/00019342 aperto presso la filiale di Carmagnola, cointestato tra le Parti, così che il Signor Controparte_2
possa - in ogni momento - avere contezza delle somme de quibus. Parte_1
- Le Parti dichiarano:
a. che le condizioni economiche di cui al presente accordo sono state concordate tra le medesime e, specificatamente, dalla Signora all'esito dell'intervenuta cessazione del rapporto lavorativo di CP_1 quest'ultima, tenendo peraltro conto della sua piena capacità lavorativa, cosicché l'eventuale futuro intrattenimento di rapporti di lavoro, anche a tempo pieno, non sarà da considerarsi presupposto per una modifica delle suddette condizioni;
b. di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che - ad eccezione di quanto previsto nel presente atto - non hanno più nulla a che pretendere l'uno dall'altro anche per somme percepite e/o percipiende in ragione delle attività lavorative di ciascuno dei coniugi e/o in occasione di loro cessazioni e non consumate all'atto dello scioglimento della comunione di cui all'art. 191 c. 2 c.c.
c. di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di rinunciare a qualsivoglia richiesta economica a carico dell'altro coniuge.
- I coniugi esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità e di espatrio e all'iscrizione sui documenti del figlio Per_2
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25771/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SAN Parte_1 C.F._1
QUINTINO 28, 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. CICCONE MARIANNA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. elettivamente domiciliata in VIALE SIGNORINI 73, CP_1 C.F._2
10029 VILLASTELLONE, presso lo studio dell'avv. SAVIOZZI RICCARDO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 06/06/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in TORINO il 09/08/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.39 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
pagina 1 di 5 Dal matrimonio sono nati i figli: , il 11/08/2005 e il 17/08/2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 31/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
l'immobile coniugale (in comproprietà fra i coniugi nella misura del 50%) sito in Lombriasco Viale Po
4 - unitamente ai suoi arredi – venga assegnato alla Signora che vi abiterà con i figli e CP_1 Per_1 sino ad intervenuto trasferimento a terzi della proprietà del cespite (e, in ogni caso, sino al Per_2 raggiungimento dell'indipendenza economica della prole).
DA' ATTO che:
Il Signor Licenziato si allontanerà dall'immobile coniugale entro e non oltre il 31 Dicembre 2025, asportandone i propri effetti personali.
Le Parti si obbligano - sino ad intervenuta vendita del cespite - a conferire incarico ad agenzia di intermediazione immobiliare.
Ad intervenuta vendita, gli arredi verranno divisi tra le Parti, come da scrittura che i Signori Parte_1
e si impegnano a redigere a latere di questo procedimento. CP_1
A tacitazione di ogni pretesa e così definendo i loro rapporti, le Parti stabiliscono - sin d'ora - che il ricavato della vendita del cespite già coniugale verrà suddiviso al 50% tra i Signori e Parte_1 CP_1 al netto degli esborsi per l'estinzione del mutuo ipotecario, nonché del finanziamento Findomestic 20220222707433, come specificato infra.
Resta inteso che - sino all'estinzione del mutuo (all'atto della vendita) - i ratei del medesimo e le eventuali spese straordinarie relative all'immobile graveranno sui coniugi in parti uguali.
DISPONE che:
pagina 2 di 5 -Il figlio venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori (i quali contribuiranno ai suoi Per_2 mantenimento, cura ed educazione) ed avrà residenza ed abitazione principale presso la madre.
Il padre - salvo diverso accordo tra le Parti, nel rispetto, in ogni caso, dei desiderata del figlio e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi - potrà vedere e tenere con sé secondo Per_2 la calendarizzazione che segue:
a. fine settimana alterni dalle ore 9,00 del sabato ( verrà prelevato dalla casa materna) alle ore 21 Per_2 della domenica, allorquando il padre riaccompagnerà il figlio a casa della madre;
b. tutti i giovedì dall'uscita da scuola, sino al venerdì mattina, allorquando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
c. durante le vacanze di Natale e Capodanno, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio;
d. ad anni alterni con la madre il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
e. nelle altre festività, alterandosi con la madre;
f. durante il periodo delle vacanze estive, per quattordici giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il precedente 31 Maggio.
DISPONE che:
Dal mese di luglio 2025, il Signor si obbliga a corrispondere in favore della Signora - Parte_1 CP_1 a titolo di contributo al mantenimento di – la somma mensile di € 250,00. Detta somma- a far Per_2 data dal mese successivo rispetto a quello dell'atto di vendita della casa familiare- ammonterà ad € 275,00.
Stante il reperimento di attività lavorativa da parte di , le parti stabiliscono che il sig. Per_1 Parte_1 in ipotesi di perdita di attività lavorativa del figlio- sarà obbligato a corrispondere in favore della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di la somma mensile di € 250,00 (che- a far data CP_1 Per_1 dal mese successivo rispetto a quello dell'atto di vendita della casa familiare- ammonterà ad € 275,00).
In ogni caso: l'importo dovuto a titolo di mantenimento sia per sia per (nell'ipotesi di Per_2 Per_1 cui al punto che precede) - comunque soggetto, per ciascun dei valori sopra indicati, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT- verrà corrisposto dal sig. Licenziato in favore della signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a CP_1 mezzo bonifico bancario.
DA' ATTO che:
L'assegno unico (o qualsiasi altra misura di sostegno alla genitorialità) spetterà ai genitori in ragione del 50%.
DISPONE che:
Le spese straordinarie come da Protocollo di Intesa 15 Marzo 2016, al 50% tra i genitori.
Le Parti, altresì, espressamente stabiliscono che:
- le spese relative alla mensa scolastica di verranno suddivise tra i genitori in misura del 50% Per_2 ciascuno;
- - al termine dell'anno scolastico - potrà frequentare il centro estivo (la cui spesa verrà suddivisa Per_2 tra i genitori in ragione del 50% ciascuno) scelto di comune accordo tra le Parti. Ove non intervenga pagina 3 di 5 accordo, frequenterà il centro estivo scelto dal padre con il limite massimo di spesa di quello più Per_2 oneroso proposto dalla madre.
DA' ATTO che:
La rata relativa al finanziamento Findomestic 20220222707433 di € 265,00/mese verrà (come oggi viene) corrisposta da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. Le Parti - sin d'ora - stabiliscono che – all'atto di vendita della casa familiare – il finanziamento Findomestic 20220222707433 verrà estinto (entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal rogito) da entrambi i coniugi in misura del 50%.
Il finanziamento FCA BANK 5001025268 acceso dal signor per l'acquisto dell'auto Parte_1
Jeep Compass sarà integralmente sopportato da questi sino ad estinzione.
-La moto - Harley Davidson Pan America EX53942 - e l'auto - Jeep Compass targata W719PR - già del
Signor Licenziato rimarranno di esclusiva proprietà di questo.
-La vettura Fiat 500 L targata EX108FD già della Signora rimarrà di esclusiva proprietà di questa. CP_1
-I proventi relativi alla vendita dell'energia elettrica prodotta dai pannelli solari, spettanti al Signor
in ragione della metà (50%), saranno corrisposti dall'Ente preposto alla Signora che li Parte_1 CP_1 compenserà (sino a concorrenza ed in ragione della metà) con quanto dovutole dal Signor per Parte_1 le spese straordinarie dei figli. Detti importi (unitamente alle somme di cui all'assegno unico/altro sostegno alla genitorialità) verranno accreditati sul conto corrente n. 00194/1000/00019342 aperto presso la filiale di Carmagnola, cointestato tra le Parti, così che il Signor Controparte_2
possa - in ogni momento - avere contezza delle somme de quibus. Parte_1
- Le Parti dichiarano:
a. che le condizioni economiche di cui al presente accordo sono state concordate tra le medesime e, specificatamente, dalla Signora all'esito dell'intervenuta cessazione del rapporto lavorativo di CP_1 quest'ultima, tenendo peraltro conto della sua piena capacità lavorativa, cosicché l'eventuale futuro intrattenimento di rapporti di lavoro, anche a tempo pieno, non sarà da considerarsi presupposto per una modifica delle suddette condizioni;
b. di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che - ad eccezione di quanto previsto nel presente atto - non hanno più nulla a che pretendere l'uno dall'altro anche per somme percepite e/o percipiende in ragione delle attività lavorative di ciascuno dei coniugi e/o in occasione di loro cessazioni e non consumate all'atto dello scioglimento della comunione di cui all'art. 191 c. 2 c.c.
c. di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di rinunciare a qualsivoglia richiesta economica a carico dell'altro coniuge.
- I coniugi esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità e di espatrio e all'iscrizione sui documenti del figlio Per_2
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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