CA
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/07/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n.1208/2024 del 12/04/2024 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, iscritta al RG 371/2024 tra
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. NAPOLI FRANCESCA e NAPOLI PIERLUCIO
Appellante
e
CP_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato 17/05/2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce aveva accolto la domanda, accertando la spettanza del cd trascinamento per l'anno 1997 nonché il diritto all'accredito di 180 gg annui di disoccupazione CP_ agricola per gli anni 1997 e 1998 con condanna dell' a tenerne conto ai fini previdenziali ed assistenziali;
lamentava tuttavia che il Tribunale avesse errato nella quantificazione delle spese di lite CP_ poste a carico dell' ivi erroneamente liquidate in € 1412,00 (considerando erroneamente il secondo scaglione), laddove lo scaglione da applicare era il quarto considerato il valore della causa di € 27.000. Pertanto il corretto importo delle spese e compensi di lite, era pari a € 9.273,00, da aumentare sino ad 1/3, stante la natura manifestamente fondata della tesi di parte vittoriosa oltre alla ulteriore maggiorazione trattandosi di atto redatto con i collegamenti ipertestuali. Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese processuali del primo grado da quantificarsi nei termini suindicati oltre alla condanna dell' al pagamento delle spese del presente grado, con distrazione. CP_1
L' non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 27/06/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'odierno appello, avente ad oggetto la corretta individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, è fondato nei limiti e per i motivi che seguono.
Pacifico che con il ricorso depositato davanti al Tribunale di Lecce il 31.1.2023 ex Parte_1
CP_ bracciante agricola giornaliera, lamentava che avesse erroneamente omesso di accreditare 65 giornate di lavoro agricolo relativo all'anno 1997, invece spettanti (atteso l'evento di eccezionale calamità avvenuto a Novoli nell'anno 1997, nei cui elenchi agricoli era iscritta); lamentava altresì che CP_ in conseguenza di tale omesso conteggio aveva poi provveduto a cancellare le 180 giornate annue di disoccupazione agricola negli anni 1997 e 1998. Chiedeva pertanto il cd. trascinamento delle 65 giornate di lavoro agricolo, quale OTD, relative al 1997 e l'accredito delle 180 giornate di contribuzione figurativa per disoccupazione agricola relative agli anni 1997 e 1998 al fine della determinazione del requisito contributivo utile per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata.
Con la gravata sentenza il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda della ricorrente e, ai fini della liquidazione delle spese di lite, indicava come valore della causa, il secondo scaglione (sino ad €
5200) considerando il valore dell'indennità di disoccupazione non riconosciuta per gli anni 1997 e CP_ 1998 (anche in base al valore indicato nella lettera di indebito poi inviata da , mutuando i principi più volte espressi dalla Cassazione (ex multis n 8792/19) in tema di valore della causa in materia bracciantile agricola.
L'appellante contesta tale valore della causa che, a suo dire, andrebbe invece individuato nel IV scaglione, in cui rientra il valore di € 27.000 “quale probabile onere per ripristinare la copertura assicurativa di tali anni con la modalità del riscatto o della ricongiunzione”.
Tale assunto non è tuttavia condivisibile, non avendo alcun legittimo appiglio ai criteri di legge per individuare il valore della causa.
Correttamente invece, trattandosi di omesso conteggio dei contributi da lavoro agricolo bracciantile
(per omessa applicazione dell'istituto del cd trascinamento per l'anno 1997), e delle ricadute nello stesso anno e in quello successivo (1998), per la conseguente cancellazione della contribuzione figurativa per disoccupazione agricola (180 giornate annue), appare pertinente l'individuazione del valore effettuato dal primo giudice considerando il valore delle causa di iscrizione dei lavoratori negli elenchi agricoli, secondo i principi ormai consolidati nella Suprema Corte.
Tuttavia la quantificazione delle spese operata dal giudice di prime cure non appare conforme ai criteri di legge, laddove, in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (cfr. art 4, comma 1, D.M. cit. per come interpretato da Cass. n. 9815/2023).
Deve infatti darsi atto che in più occasioni la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che le cause in cui si controverte del diritto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli, alla cui fattispecie è assimilabile il caso in esame, appartengono, ai fini dell'individuazione dello scaglione da applicare per ciò che concerne la liquidazione delle spese, alle cause di valore indeterminabile modesto.
Per altro verso la Suprema Corte ha del pari ripetutamente affermato che l'art. 5, comma 6, del D.M.
55 del 2014, secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad € 26.000 e non superiore ad € 260.000, non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia", di tal che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra € 5201,00 – €
26.000,00 (ex multis Cass 32/24; Cass. 10452/23; Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; da ultimo
Cass 955/25).
Orbene, le questioni trattate nel presente giudizio hanno avuto ad oggetto l'esame di una sola questione (l'applicazione dell'istituto del cd trascinamento in relazione al lavoro agricolo di una annualità, ossia 65 giornate nell'anno 1997) dal cui accoglimento o rigetto derivava il conseguente
(riconoscimento o meno) della contribuzione figurativa di disoccupazione agricola per gli anni 1997
e 1998. Tali ragioni inducono questo Collegio ad individuare nel terzo scaglione (tra € 5201,00 ed €
26.000,00), quello applicabile nel caso di specie, in quanto immediatamente inferiore allo scaglione indeterminabile basso.
Deve poi rilevarsi che il giudizio è stato regolato ai sensi dell'art 127 ter cpc, con due note di trattazione scritta, sostitutive di udienza. Pertanto, richiamando i principi espressi in un analogo giudizio esaminato da questa Corte deciso il 19.2.2025), in fattispecie trattata ai sensi dell'art 127 ter cpc, si deve dare atto CP_2 che “l'udienza ex art 420 cpc non si è mai avuta perché sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ex art 127 ter cpc applicatosi;
dunque si è avuta di fatto una mera reiterazione di una fase dell'attività che caratterizza (ex art. 4 comma 5 lett B del cit. DM) la fase introduttiva del giudizio, pur in sostituzione della fase decisionale, senza trattazione o istruttoria di sorta. Tale peculiarità, ritiene, la Corte, ha avuto riflesso sulla valutazione dell'attività compiuta dal difensore che non necessariamente deve concretarsi nell'attribuzione del compenso per ogni fase prevista dal cir. D.M., ben potendo comprendersi l'attività seguita all'adozione del procedimento ex art 127 ter cpc, nella fase decisionale (lett. D del cit. comma 5) e con esclusione della fase di trattazione/istruzione”.
Deve peraltro tenersi conto, in proposito, che, nel rito del lavoro (al contrario di quanto accade nel processo civile in senso stretto con riferimento alle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.), la fase della trattazione e discussione della controversia deve intendersi come unica, mentre -ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria- rilevano l'effettivo espletamento di prove orali o di CTU o l'ottemperanza a ordini di esibizione o ancora le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55/2014 include in detta fase, tra cui le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte.
Diversamente la produzione di documenti in allegato agli atti introduttivi e/o agli scritti conclusionali
(nella specie produzione del provvedimento di concessione della disoccupazione agricola negli anni
1997 e 1998, allegato alle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc), non equivale allo svolgimento della fase istruttoria, ai fini della liquidazione della relativa voce tariffaria (cfr. Corte d'Appello Bari
Sez. lavoro, Sent., 14/06/2023 e, nello stesso senso, Cass. n. 10206/2021).
Utilizzando, dunque, i valori minimi del terzo scaglione (valore della causa compreso fra € 5.200 ed
€ 26.000) ed escludendo la fase di trattazione/istruzione, per i motivi suddetti, si otterrà il valore di €
1865,00 corrispondente all'importo da liquidare a titolo di compensi del primo grado di giudizio, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15 % come per legge. Da tale somma deve essere detratto CP_ quanto già eventualmente corrisposto dall' a titolo di spese del giudizio di primo grado.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 17/05/2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 12/04/2024 n. 1208/2024 Parte_1 CP_1 del Tribunale di Lecce, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado in € 1.865,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv. P. e F. Napoli, detratto quanto eventualmente percepito.
- Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv P. e F. Napoli.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27/06/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. ssa Donatella De Giorgi Dott. Gennaro Lombardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, iscritta al RG 371/2024 tra
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. NAPOLI FRANCESCA e NAPOLI PIERLUCIO
Appellante
e
CP_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato 17/05/2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce aveva accolto la domanda, accertando la spettanza del cd trascinamento per l'anno 1997 nonché il diritto all'accredito di 180 gg annui di disoccupazione CP_ agricola per gli anni 1997 e 1998 con condanna dell' a tenerne conto ai fini previdenziali ed assistenziali;
lamentava tuttavia che il Tribunale avesse errato nella quantificazione delle spese di lite CP_ poste a carico dell' ivi erroneamente liquidate in € 1412,00 (considerando erroneamente il secondo scaglione), laddove lo scaglione da applicare era il quarto considerato il valore della causa di € 27.000. Pertanto il corretto importo delle spese e compensi di lite, era pari a € 9.273,00, da aumentare sino ad 1/3, stante la natura manifestamente fondata della tesi di parte vittoriosa oltre alla ulteriore maggiorazione trattandosi di atto redatto con i collegamenti ipertestuali. Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese processuali del primo grado da quantificarsi nei termini suindicati oltre alla condanna dell' al pagamento delle spese del presente grado, con distrazione. CP_1
L' non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 27/06/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'odierno appello, avente ad oggetto la corretta individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, è fondato nei limiti e per i motivi che seguono.
Pacifico che con il ricorso depositato davanti al Tribunale di Lecce il 31.1.2023 ex Parte_1
CP_ bracciante agricola giornaliera, lamentava che avesse erroneamente omesso di accreditare 65 giornate di lavoro agricolo relativo all'anno 1997, invece spettanti (atteso l'evento di eccezionale calamità avvenuto a Novoli nell'anno 1997, nei cui elenchi agricoli era iscritta); lamentava altresì che CP_ in conseguenza di tale omesso conteggio aveva poi provveduto a cancellare le 180 giornate annue di disoccupazione agricola negli anni 1997 e 1998. Chiedeva pertanto il cd. trascinamento delle 65 giornate di lavoro agricolo, quale OTD, relative al 1997 e l'accredito delle 180 giornate di contribuzione figurativa per disoccupazione agricola relative agli anni 1997 e 1998 al fine della determinazione del requisito contributivo utile per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata.
Con la gravata sentenza il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda della ricorrente e, ai fini della liquidazione delle spese di lite, indicava come valore della causa, il secondo scaglione (sino ad €
5200) considerando il valore dell'indennità di disoccupazione non riconosciuta per gli anni 1997 e CP_ 1998 (anche in base al valore indicato nella lettera di indebito poi inviata da , mutuando i principi più volte espressi dalla Cassazione (ex multis n 8792/19) in tema di valore della causa in materia bracciantile agricola.
L'appellante contesta tale valore della causa che, a suo dire, andrebbe invece individuato nel IV scaglione, in cui rientra il valore di € 27.000 “quale probabile onere per ripristinare la copertura assicurativa di tali anni con la modalità del riscatto o della ricongiunzione”.
Tale assunto non è tuttavia condivisibile, non avendo alcun legittimo appiglio ai criteri di legge per individuare il valore della causa.
Correttamente invece, trattandosi di omesso conteggio dei contributi da lavoro agricolo bracciantile
(per omessa applicazione dell'istituto del cd trascinamento per l'anno 1997), e delle ricadute nello stesso anno e in quello successivo (1998), per la conseguente cancellazione della contribuzione figurativa per disoccupazione agricola (180 giornate annue), appare pertinente l'individuazione del valore effettuato dal primo giudice considerando il valore delle causa di iscrizione dei lavoratori negli elenchi agricoli, secondo i principi ormai consolidati nella Suprema Corte.
Tuttavia la quantificazione delle spese operata dal giudice di prime cure non appare conforme ai criteri di legge, laddove, in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (cfr. art 4, comma 1, D.M. cit. per come interpretato da Cass. n. 9815/2023).
Deve infatti darsi atto che in più occasioni la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che le cause in cui si controverte del diritto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli, alla cui fattispecie è assimilabile il caso in esame, appartengono, ai fini dell'individuazione dello scaglione da applicare per ciò che concerne la liquidazione delle spese, alle cause di valore indeterminabile modesto.
Per altro verso la Suprema Corte ha del pari ripetutamente affermato che l'art. 5, comma 6, del D.M.
55 del 2014, secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad € 26.000 e non superiore ad € 260.000, non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia", di tal che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra € 5201,00 – €
26.000,00 (ex multis Cass 32/24; Cass. 10452/23; Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; da ultimo
Cass 955/25).
Orbene, le questioni trattate nel presente giudizio hanno avuto ad oggetto l'esame di una sola questione (l'applicazione dell'istituto del cd trascinamento in relazione al lavoro agricolo di una annualità, ossia 65 giornate nell'anno 1997) dal cui accoglimento o rigetto derivava il conseguente
(riconoscimento o meno) della contribuzione figurativa di disoccupazione agricola per gli anni 1997
e 1998. Tali ragioni inducono questo Collegio ad individuare nel terzo scaglione (tra € 5201,00 ed €
26.000,00), quello applicabile nel caso di specie, in quanto immediatamente inferiore allo scaglione indeterminabile basso.
Deve poi rilevarsi che il giudizio è stato regolato ai sensi dell'art 127 ter cpc, con due note di trattazione scritta, sostitutive di udienza. Pertanto, richiamando i principi espressi in un analogo giudizio esaminato da questa Corte deciso il 19.2.2025), in fattispecie trattata ai sensi dell'art 127 ter cpc, si deve dare atto CP_2 che “l'udienza ex art 420 cpc non si è mai avuta perché sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ex art 127 ter cpc applicatosi;
dunque si è avuta di fatto una mera reiterazione di una fase dell'attività che caratterizza (ex art. 4 comma 5 lett B del cit. DM) la fase introduttiva del giudizio, pur in sostituzione della fase decisionale, senza trattazione o istruttoria di sorta. Tale peculiarità, ritiene, la Corte, ha avuto riflesso sulla valutazione dell'attività compiuta dal difensore che non necessariamente deve concretarsi nell'attribuzione del compenso per ogni fase prevista dal cir. D.M., ben potendo comprendersi l'attività seguita all'adozione del procedimento ex art 127 ter cpc, nella fase decisionale (lett. D del cit. comma 5) e con esclusione della fase di trattazione/istruzione”.
Deve peraltro tenersi conto, in proposito, che, nel rito del lavoro (al contrario di quanto accade nel processo civile in senso stretto con riferimento alle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.), la fase della trattazione e discussione della controversia deve intendersi come unica, mentre -ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria- rilevano l'effettivo espletamento di prove orali o di CTU o l'ottemperanza a ordini di esibizione o ancora le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55/2014 include in detta fase, tra cui le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte.
Diversamente la produzione di documenti in allegato agli atti introduttivi e/o agli scritti conclusionali
(nella specie produzione del provvedimento di concessione della disoccupazione agricola negli anni
1997 e 1998, allegato alle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc), non equivale allo svolgimento della fase istruttoria, ai fini della liquidazione della relativa voce tariffaria (cfr. Corte d'Appello Bari
Sez. lavoro, Sent., 14/06/2023 e, nello stesso senso, Cass. n. 10206/2021).
Utilizzando, dunque, i valori minimi del terzo scaglione (valore della causa compreso fra € 5.200 ed
€ 26.000) ed escludendo la fase di trattazione/istruzione, per i motivi suddetti, si otterrà il valore di €
1865,00 corrispondente all'importo da liquidare a titolo di compensi del primo grado di giudizio, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15 % come per legge. Da tale somma deve essere detratto CP_ quanto già eventualmente corrisposto dall' a titolo di spese del giudizio di primo grado.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 17/05/2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 12/04/2024 n. 1208/2024 Parte_1 CP_1 del Tribunale di Lecce, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado in € 1.865,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv. P. e F. Napoli, detratto quanto eventualmente percepito.
- Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv P. e F. Napoli.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27/06/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. ssa Donatella De Giorgi Dott. Gennaro Lombardi