TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1692 del registro geneerale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 17/12/1976 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 28/09/1981 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo via Sellerio n. 34, presso lo studio dell'avv.
Marchi' Giuseppe, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 02/04/2025 .
All'udienza del 8 luglio 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. I coniugi vivranno separatamente, ognuno per proprio conto e con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. i figli e , ancora minorenni, restano affidati ad entrambi i genitori secondo Per_1 Per_2 quanto disposto dall'art. 155 c.c., tuttavia, per meglio definire gli accordi, le parti convengono che il domicilio prevalente dei due figli minori resterà quello della casa familiare presso cui gli stessi vivranno, unitamente alla madre, sita in Palermo, via Padre Giuseppe Puglisi n. 26/A.
3. Il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli minori, previo avviso, tre giorni della settimana, il martedì il giovedì e la domenica, con possibilità di pernottamento presso la propria nuova abitazione ogni volta che questi ultimi lo vorranno, compatibilmente con i loro impegni di studio e con gli impegni del padre. A settimane alterne, il padre potrà tenere con sé
i minori anche il fine settimana ( dal venrdì sera alla domenica sera), salvo diverse esigenze dei coniugi da concordare con un preavviso di almeno 2 giorni. Le festività di Natale, di
Capodanno e di Pasqua verranno concordate di volta in volta fra le parti e comunque ad anni alterni tra i coniugi. Per ciò che concerne le vacanze estive, resta inteso che entrambi i genitori potranno tenere con i figli quindici giorni consecutivamente, impegnandosi reciprocamente a darsi comunicazione, almeno quindici giorni prima, relativamente alla data di inizio del predetto periodo tenendo in considerazione i reciproci impegni. Il giorno del compleanno di ciascuno dei figli, lo stesso verrà festeggiato, ove possibile, insieme ai genitori, in caso contrario verrà trascorso con uno dei genitori ad anni alterni.
4. I coniugi si impegnano, inoltre, a far mantenere ai figli un rapporto equiliobrato e continuativo con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. I coniugi si impegnano ad assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazxione e alla salute, di comune accordo, tenendo conto della capacità , dell'inclinazione e della aspirazione degli stessi;
6. Il sig. corrispenderà alla sig.ra in favore dei figli e la somma Pt_1 Parte_2 Per_1 Per_2 di € 400,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento, almeno fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'indipendenza economica, e la somma di € 200,00 al mese in favore della SI , sempre a titolo di mantenimento.
Considerato che
la SI è Parte_2 Parte_2 titolare del Reddito di Inclusione pari ad € 1.007,50, comprensivo del c.d. Bonus Affitto, e il signor versa in precarie condizioni economiche, aggravate dall'attuale stato di Pt_1 precarietà lavorativa, il contributo al mantenimento in favore della SI verrà Parte_2 versato dopo la cessazione del beneficio economico percepito da quaest'ultima. Le predette somme verranno versate dal Signor entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi Pt_1 secondo gli indici ISTAT. Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese ordinarie e straordinarie necessarie per i figli minori, da concordarsi preventivamente.
7. La casa coniugale sita in Palermo, via Padre Giuseppe Puglisi n. 26/A, continuerà ad essere abitata dalla Sig.ra unitamente ai figli minori, il cui canone di locazione è coperto dal Parte_2 predetto Bonus Affitto.
8. All'esito della prima udienza del ricorso per separazione personale dei coniugi, il sig. si impegna a consegnare le chiavi della casa familiare alla sig.ra e portare Pt_1 Parte_2 via con sé i beni e gli effetti strettamente personali appartenenti allo stesso e già concordati fra le parti. I beni mobili presenti nella casa coniugale continueranno ad essere utilizzati dalla Sig.ra che ne curerà la manutenzione. Essendo, pertanto, reciprocamente soddisfatti, Parte_2 le parti dichiarano l'uno all'altro di non avere nulla a pretendere a tale titolo;
9. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamemntare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
11. le parti si scambiano il reciproco consenso affinchè le ciompetenti autorità rilascino a ciascuno di loro e ai figli e la carta di identità valida per l'espatrio, il passaporto e Per_1 Per_2
i relativi visti per l'estero, nonché il rinnovo dei predetti documenti, in dipendenza delle esigenze di lavoro, familiari o turistiche, previa esibizione del provvedimento di omologa della separazione, con valore di nulla osta per le autorità di P.S., e con il suo obbligo ove occorrese, di comunicare le mete e il periodo di permanenza fuori sede.
13. Le convenzioni e le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le due parti, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale di Palermo”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 02/04/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 16/02/2009 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.
8 - parte I – Anno 2009).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1692 del registro geneerale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 17/12/1976 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 28/09/1981 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo via Sellerio n. 34, presso lo studio dell'avv.
Marchi' Giuseppe, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 02/04/2025 .
All'udienza del 8 luglio 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. I coniugi vivranno separatamente, ognuno per proprio conto e con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. i figli e , ancora minorenni, restano affidati ad entrambi i genitori secondo Per_1 Per_2 quanto disposto dall'art. 155 c.c., tuttavia, per meglio definire gli accordi, le parti convengono che il domicilio prevalente dei due figli minori resterà quello della casa familiare presso cui gli stessi vivranno, unitamente alla madre, sita in Palermo, via Padre Giuseppe Puglisi n. 26/A.
3. Il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli minori, previo avviso, tre giorni della settimana, il martedì il giovedì e la domenica, con possibilità di pernottamento presso la propria nuova abitazione ogni volta che questi ultimi lo vorranno, compatibilmente con i loro impegni di studio e con gli impegni del padre. A settimane alterne, il padre potrà tenere con sé
i minori anche il fine settimana ( dal venrdì sera alla domenica sera), salvo diverse esigenze dei coniugi da concordare con un preavviso di almeno 2 giorni. Le festività di Natale, di
Capodanno e di Pasqua verranno concordate di volta in volta fra le parti e comunque ad anni alterni tra i coniugi. Per ciò che concerne le vacanze estive, resta inteso che entrambi i genitori potranno tenere con i figli quindici giorni consecutivamente, impegnandosi reciprocamente a darsi comunicazione, almeno quindici giorni prima, relativamente alla data di inizio del predetto periodo tenendo in considerazione i reciproci impegni. Il giorno del compleanno di ciascuno dei figli, lo stesso verrà festeggiato, ove possibile, insieme ai genitori, in caso contrario verrà trascorso con uno dei genitori ad anni alterni.
4. I coniugi si impegnano, inoltre, a far mantenere ai figli un rapporto equiliobrato e continuativo con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. I coniugi si impegnano ad assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazxione e alla salute, di comune accordo, tenendo conto della capacità , dell'inclinazione e della aspirazione degli stessi;
6. Il sig. corrispenderà alla sig.ra in favore dei figli e la somma Pt_1 Parte_2 Per_1 Per_2 di € 400,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento, almeno fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'indipendenza economica, e la somma di € 200,00 al mese in favore della SI , sempre a titolo di mantenimento.
Considerato che
la SI è Parte_2 Parte_2 titolare del Reddito di Inclusione pari ad € 1.007,50, comprensivo del c.d. Bonus Affitto, e il signor versa in precarie condizioni economiche, aggravate dall'attuale stato di Pt_1 precarietà lavorativa, il contributo al mantenimento in favore della SI verrà Parte_2 versato dopo la cessazione del beneficio economico percepito da quaest'ultima. Le predette somme verranno versate dal Signor entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi Pt_1 secondo gli indici ISTAT. Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese ordinarie e straordinarie necessarie per i figli minori, da concordarsi preventivamente.
7. La casa coniugale sita in Palermo, via Padre Giuseppe Puglisi n. 26/A, continuerà ad essere abitata dalla Sig.ra unitamente ai figli minori, il cui canone di locazione è coperto dal Parte_2 predetto Bonus Affitto.
8. All'esito della prima udienza del ricorso per separazione personale dei coniugi, il sig. si impegna a consegnare le chiavi della casa familiare alla sig.ra e portare Pt_1 Parte_2 via con sé i beni e gli effetti strettamente personali appartenenti allo stesso e già concordati fra le parti. I beni mobili presenti nella casa coniugale continueranno ad essere utilizzati dalla Sig.ra che ne curerà la manutenzione. Essendo, pertanto, reciprocamente soddisfatti, Parte_2 le parti dichiarano l'uno all'altro di non avere nulla a pretendere a tale titolo;
9. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamemntare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
11. le parti si scambiano il reciproco consenso affinchè le ciompetenti autorità rilascino a ciascuno di loro e ai figli e la carta di identità valida per l'espatrio, il passaporto e Per_1 Per_2
i relativi visti per l'estero, nonché il rinnovo dei predetti documenti, in dipendenza delle esigenze di lavoro, familiari o turistiche, previa esibizione del provvedimento di omologa della separazione, con valore di nulla osta per le autorità di P.S., e con il suo obbligo ove occorrese, di comunicare le mete e il periodo di permanenza fuori sede.
13. Le convenzioni e le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le due parti, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale di Palermo”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 02/04/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 16/02/2009 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.
8 - parte I – Anno 2009).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini