TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2864/2024 RG promosso da in persona della procuratrice con sede legale in ME, via Parte_1 Pt_2
Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. pec: (iscritta nel Registro delle P.IVA_1 Email_1 imprese di ME R.E.A. n. 145937), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di ME (c.f. , con studio in ME (ME), Via Orso CodiceFiscale_1
Corbino n. 7 (pec: – fax n. 090 9435200), congiuntamente Email_2
e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi (c.f. – pec: CodiceFiscale_2
– fax n. 090 9435200), giusta procura generale alle liti, autenticata Email_3 nella firma dal notaio da ME il 03/03/2021 al n. 38070 Rep., n. 14435 Racc. Persona_1 ed elettivamente domiciliata in Padova (PD), Galleria Berchet n. 3 – 35131, presso e nello studio professionale dell'avv. Andrea Chiarenza (c.f. – pec: CodiceFiscale_3
– fax: 0496 51436); Email_4 attrice contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], _1 C.F._4 residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Todaro del Foro di Padova (C.F. ) e Luca Umana del Foro di Udine (C.F. CodiceFiscale_5
), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dei medesimi CodiceFiscale_6 procuratori in Padova (PD), via Ugo Foscolo n. 10, che indicano i seguenti indirizzi: posta elettronica certificata – Email_5
FAX n. 049.7351251) Email_6 convenuto nonché contro
(c.f. e partita IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
1 contumace convenuta
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria
MOTIVAZIONE
1. in persona della procuratrice , espone di aver acquistato in Parte_1 Pt_2
data 29 giugno 2023 - a titolo oneroso e pro soluto - dalla Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove Del Sacco un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, tra cui anche la posizione creditoria nei confronti della IK srl e dei garanti _1
(convenuto) e in ragione della esposizione accumulata sul rapporto di conto Controparte_3 corrente n. 017404. e si erano entrambi costituiti garanti _1 Controparte_3
della società IK srl, di cui gli stessi erano legali rappresentanti. Il predetto rapporto di conto corrente alla data del 21.03.2024 aveva un saldo negativo di euro 48.329,26 e per tale motivo l'Istituto di credito aveva inviato a detti garanti, oltre che alla società debitrice principale, atto di revoca degli affidamenti e contestuale richiesta di rientro del debito. Non solo a _1 non avevano onorato il proprio debito, ma si erano anche resi “impossidenti” CP_3 alienando tutto il loro patrimonio. Ciò premesso, ha convenuto in giudizio Parte_1
e la al fine di sentire revocare - ai sensi dell'art. 2901 _1 Controparte_2
c.c. - l'atto di compravendita ricevuto per atto pubblico al rogito del notaio Persona_2 in data 17.05.2023 ai numeri 25623/22310 e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Padova il 19.05.2023 al n. 18375 di registro generale e al n. 13076 di registro particolare, con il quale si è reso del tutto “impossidente” alienando i propri beni e precisamente: i) _1 piena proprietà di abitazione di tipo civile (cat. A/2) in Ponte San Nicolò (PD), alla via Aldo
Moro n. 50, censita al NCEU al foglio 6, part. 2028, sub. 1; ii) piena proprietà di box auto (cat.
C/6) in Ponte San Nicolò (PD), alla via Aldo Moro n. 50, censito al NCEU al foglio 6, part. 2028, sub. 2; iii) piena proprietà di terreno (cat. EU) in Ponte San Nicolò (PD), censito al NCT al foglio 6, part. 2028; iv) proprietà per la quota di 1/5 di fabbricato (cat. F1) in Ponte San Nicolò
(PD), alla via Giuseppe Parini snc, censito al NCEU al foglio 6, part. 2022; v) proprietà per la quota di terreno (cat. EU) in Ponte San Nicolò (PD), censito al NCT al foglio 6, part. 2022; in via subordinata, nell'ipotesi in cui l'immobile oggetto di revoca fosse stato trasferito a terzi dall'acquirente con atto opponibile all'attrice, essa ha chiesto la condanna dei predetti convenuti – in solido tra loro – a corrisponderle l'importo equivalente al credito vantato, entro il limite di valore dell'immobile pervenuto attraverso l'atto di compravendita su menzionato.
resiste. _1
è rimasta contumace. Controparte_2
2. Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
2 3. Sintetizzati in tal modo gli estremi della controversia, premesso che le note conclusive depositate dall'attrice il 23.12.2024 sono inammissibili non essendo mai state autorizzate, iniziando quindi dall'eccezione di improcedibilità dell'azione a causa del mancato esperimento della mediazione prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 4.03.2010, n. 28, questo tribunale ne ritiene l'infondatezza in quanto l'azione revocatoria non rientra nella materia dei contratti bancari, nonostante il credito posto alla base di tale azione sia una fideiussione bancaria (cfr. Cass., sez. II, ord. n. 25855 del 23.09.2021).
4. eccepisce inoltre che non si tratterebbe di fideiussione, ma di _1
contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che, non trattandosi di garanzia accessoria, essa non si sarebbe automaticamente trasmessa all'attrice Parte_1
cessionaria del credito ex art. 58, terzo comma, del TUB.
Anche tale eccezione è infondata, apparendo dirimente osservare che, anche ammesso che la “lettera di fideiussione a garanzia di qualsiasi operazione (fideiussione omnibus) con limitazione d'importo” sottoscritta da in data 28.01.2013, debba _1 interpretarsi come contratto autonomo di garanzia, ciò non varrebbe a negare la sua natura accessoria (natura da cui consegue la trasmissibilità alla cessionaria del credito principale).
Sulla questione, Cass., sez. III, 19.07.2002, n.10555, ha infatti deciso, sulla base dell'art. 1263, primo comma, c.c., che il contratto autonomo di garanzia, nell'ipotesi di cessione del credito, si trasferisce automaticamente, potendo qualificarsi - ai fini della predetta norma - come accessorio dello stesso. Come noto, il cit. primo comma prevede che per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Secondo la dottrina più accreditata, la ragione di siffatta previsione normativa è da rintracciare nella - normale - accessorietà delle garanzie personali rispetto al credito garantito, accessorietà che impedisce alle prime di sussistere indipendentemente dal rapporto principale cui accedono. L'esplicito richiamo - contenuto nella norma - alle garanzie personali quale oggetto di automatico trasferimento al cessionario, non può e non deve essere circoscritto alla sola fideiussione nelle sue ipotesi tipo, ma deve essere esteso a tutte le altre forme di garanzia personale che, pur caratterizzate da una propria configurazione, alla fideiussione debbano, in misura più o meno marcata, fare riferimento.
Di qui, come detto, il rigetto dell'eccezione.
5. eccepisce inoltre la nullità integrale della fideiussione 28.01.2013 _1 in quanto il suo testo sarebbe stato predisposto secondo lo schema dell'ABI nel 2022, vale a dire secondo un modello negoziale che attribuisce indebiti vantaggi al finanziatore, in danno del cliente, attraverso clausole vessatorie frutto di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287/1990, norma che sanziona con la nullità le intese tra imprese che abbiano l'oggetto o l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della
3 concorrenza all'interno del mercato nazionale, anche fissando direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali.
Questo tribunale ritiene che quella del 28.01.2013 sia una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia, giacché non è sufficiente per configurare un contratto del genere il fatto che la clausola di cui all'art. 7 preveda che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta”. Come noto, infatti, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (v. da ultimo Cass., sez. II,
17.06.2022, n. 19.693). Nulla di tutto ciò si riscontra nella cit. fideiussione 28.01.2013.
Ciò premesso, in relazione alla competenza a decidere sull'eccezione di nullità in esame, essa spetta a questo tribunale, posto che la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (v. Cass., sez. VI-1, 2.02.2023, n.
3248).
L'attrice sostiene che la normativa repressiva delle intese anticoncorrenziali si applicherebbe solo ai consumatori, con esclusione quindi di il quale ha _1 sottoscritto la fideiussione quando era amministratore della debitrice principale IK srl. E' tuttavia una tesi che non ha fondamento, in quanto in tema di norme a tutela della concorrenza e del mercato fissate nella cit. legge n. 287 del 1990, la legittimazione a far valere la violazione del divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza spetta anche agli imprenditori ed in generale a tutti i soggetti del mercato che hanno subito un danno dal comportamento anticoncorrenziale (v. Cass., sez. I, 22.03.2024, n. 7834).
L'eccezione di nullità integrale della fideiussione 28.01.2013 va respinta in quanto nel primo atto difensivo nulla ha dedotto in merito all'interdipendenza del resto _1 del contratto dalle clausole o dalle parti nulle. E' infatti noto che la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della cit. legge. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha
4 interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza (v. Cass., sez. III, 13.03.2024,
n. 6685). L'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione “a valle” di intese anticoncorrenziali, già dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole, ed eventualmente il risarcimento del danno, qualora tale domanda sia stata proposta e il pregiudizio provato (v. Cass., sez. III, 20.09.2023, n. 26.957).
6. Passando quindi all'esame della clausola rilevante nella fattispecie concreta, viene in rilievo la n. 6 della fideiussione 28.01.2023, in base alla quale “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”. “Nel caso di specie - sostiene - la nullità della clausola di deroga al termine _1 di cui all'art. 1957 c.c. assume rilievo tranciante poiché controparte ha assunto la propria iniziativa con atto notificato il 5.06.2024, ovverosia allorché il termine semestrale dalla revoca dei finanziamenti, avvenuto con missiva di data 21.03.2023 (doc. 23 citazione) era irrimediabilmente spirato”. replica che la clausola n. 7 prevede l'obbligo del fideiussore di Parte_1 provvedere al pagamento a semplice richiesta scritta, ciò che - per giurisprudenza costante - sarebbe sufficiente ad evitare la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c..
E' tuttavia una tesi - quella di - che questo tribunale ritiene infondata, Parte_1 giacché essa fa espresso riferimento al contratto autonomo di garanzia, mentre, come accennato, qui si è in presenza di una fideiussione vera e propria.
La cit. clausola n. 6, che deroga all'art. 1957 c.c., deve allora considerarsi radicalmente nulla, con la conseguenza che, a fronte dell'eccezione proposta da _1 Parte_1 aveva l'onere di allegare e dimostrare di aver proposto le sue istanze contro il debitore principale e/o entro 6 mesi dalla scadenza e di averle continuate con diligenza _1
(scadenza 21.03.2023, v. doc. 23 att.; atto di citazione notificato il 31.05-5.06.2024), posto che per istanze si intendono solo quelle giudiziali (v. Cass., sez. II, 29.01.2016, n. 1724): onere di allegazione non assolto tempestivamente nella prima memoria.
In merito all'accertamento dell'esistenza del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria, è noto che, per giurisprudenza consolidata, l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo - coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori - a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria
5 ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, sicché, l'azione può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, ma anche a tutela di una legittima aspettativa di credito che non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (v. Cass., sez. II, 3.09.2020, n. 18291). Nella fattispecie concreta, la predette considerazioni sulla evidente nullità della clausola n. 6 della fideiussione, inducono questo tribunale a ritenere che l'aspettativa di credito di i rilevi prima facie pretestuosa Parte_1
e che non possa valutarsi come probabile.
7. Sotto un ulteriore diverso profilo, eccepisce l'inesistenza _1 dell'eventus damni poiché “Come risulta invero dalla documentazione dimessa ex adverso, il bene ceduto era gravato da ipoteca volontaria iscritta a Padova il 15.01.2013 ai n.ri 1898/160
R.G./R.P. per euro 560.000,00, a favore di , a garanzia di un Controparte_4 mutuo concesso dal predetto istituto di credito, il cui debito residuo all'atto della compravendita ammontava ad euro 217.039,98 (doc. 5 citazione). Il prezzo della compravendita è stato fissato nel predetto importo e pagato mediante accollo del relativo mutuo. In altri termini, il sig.
non essendo più in grado di far fronte al pagamento del mutuo, ha ceduto l'immobile _1 sgravandosi così di un ingente esborso mensile, quasi raddoppiato con l'aumento dei tassi di interesse. Con riguardo alla congruità del prezzo di cessione, si consideri che dalla stessa documentazione dimessa dall'attrice (doc. 8 citazione) emerge che il valore massimo dell'immobile calcolato secondo la banca dati OMI era pari ad euro 194.194,00, ovverosia persino inferiore al residuo mutuo spettante all'istituto di credito ipotecario. Risulta quindi provato dalla documentazione sopra richiamata che senz'altro non vi poteva essere, da parte dell'esponente né tanto meno dalla società acquirente, alcuna finalità elusiva delle ragioni avversarie (peraltro contestate), posto che il bene era già gravato per un importo maggiore del suo valore da un debito garantito da ipoteca. Ciò precisato, va evidenziato che a difettare nel caso di specie non è soltanto la consapevolezza o ancor più la volontà di sottrarre alcunché alla garanzia del credito (scientia damni), bensì la sussistenza del necessario pericolo di pregiudizio alle ragioni creditorie che notoriamente costituisce presupposto indefettibile per l'azione ex art. 2901 c.c.. Infatti, appare indubbio che il bene compravenduto non costituiva affatto garanzia del preteso credito di controparte, né avrebbe potuto portare alcun beneficio alle pretese avversarie, al più chirografarie, considerato il valore commerciale dell'immobile nonché l'entità del mutuo fondiario sullo stesso gravante. In definitiva, la vendita dell'immobile non ha avuto alcuna incidenza in ordine al presunto credito reclamato Parte_1 con la conseguenza che l'azione spiegata ex adverso difetta del necessario elemento oggettivo, rappresentato dell'effettivo danno (eventus damni) consistente nella lesione della garanzia patrimoniale in conseguenza dell'atto compiuto da parte dell'obbligato”.
Questo tribunale ritiene che l'eccezione non sia fondata.
6 La giurisprudenza più recente, infatti, afferma costantemente che l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come eventus damni (presupposto per l'esercizio dell'azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria. In particolare, Cass., sez. III, 27.02.2023, n. 5815, ha ribadito che
“l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., sez. 6-3, 08/08/2018, n.
20671; Cass., sez. 6-3, 12/03/2018, n. 5860; Cass., sez. 3, 25/05/2017, n. 13172, Cass., sez.
3, 10/06/2016, n. 11892). E stato opportunamente chiarito, del resto, che condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità
(Cass., sez. 2, 29/03/1999, n. 2971); con la ulteriore precisazione che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, sicché la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro, donde non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà (Cass., n.11892/16, cit.)… Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass., sez. 3, 13/08/2015, n. 16793; Cass., n. 11892/16, cit.; Cass., n.
40745/21, cit.). Il che esclude, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agiva in revocatoria dovesse dimostrare
7 l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione”.
Alla luce di tale ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'eccezione sollevata da è infondata. _1
8. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta l'azione revocatoria proposta da e la Parte_1
condanna a rifondere a le spese di giudizio, liquidate in euro 11.268,00 per _1 compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 3 febbraio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
8
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2864/2024 RG promosso da in persona della procuratrice con sede legale in ME, via Parte_1 Pt_2
Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. pec: (iscritta nel Registro delle P.IVA_1 Email_1 imprese di ME R.E.A. n. 145937), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di ME (c.f. , con studio in ME (ME), Via Orso CodiceFiscale_1
Corbino n. 7 (pec: – fax n. 090 9435200), congiuntamente Email_2
e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi (c.f. – pec: CodiceFiscale_2
– fax n. 090 9435200), giusta procura generale alle liti, autenticata Email_3 nella firma dal notaio da ME il 03/03/2021 al n. 38070 Rep., n. 14435 Racc. Persona_1 ed elettivamente domiciliata in Padova (PD), Galleria Berchet n. 3 – 35131, presso e nello studio professionale dell'avv. Andrea Chiarenza (c.f. – pec: CodiceFiscale_3
– fax: 0496 51436); Email_4 attrice contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], _1 C.F._4 residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Todaro del Foro di Padova (C.F. ) e Luca Umana del Foro di Udine (C.F. CodiceFiscale_5
), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dei medesimi CodiceFiscale_6 procuratori in Padova (PD), via Ugo Foscolo n. 10, che indicano i seguenti indirizzi: posta elettronica certificata – Email_5
FAX n. 049.7351251) Email_6 convenuto nonché contro
(c.f. e partita IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
1 contumace convenuta
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria
MOTIVAZIONE
1. in persona della procuratrice , espone di aver acquistato in Parte_1 Pt_2
data 29 giugno 2023 - a titolo oneroso e pro soluto - dalla Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove Del Sacco un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, tra cui anche la posizione creditoria nei confronti della IK srl e dei garanti _1
(convenuto) e in ragione della esposizione accumulata sul rapporto di conto Controparte_3 corrente n. 017404. e si erano entrambi costituiti garanti _1 Controparte_3
della società IK srl, di cui gli stessi erano legali rappresentanti. Il predetto rapporto di conto corrente alla data del 21.03.2024 aveva un saldo negativo di euro 48.329,26 e per tale motivo l'Istituto di credito aveva inviato a detti garanti, oltre che alla società debitrice principale, atto di revoca degli affidamenti e contestuale richiesta di rientro del debito. Non solo a _1 non avevano onorato il proprio debito, ma si erano anche resi “impossidenti” CP_3 alienando tutto il loro patrimonio. Ciò premesso, ha convenuto in giudizio Parte_1
e la al fine di sentire revocare - ai sensi dell'art. 2901 _1 Controparte_2
c.c. - l'atto di compravendita ricevuto per atto pubblico al rogito del notaio Persona_2 in data 17.05.2023 ai numeri 25623/22310 e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Padova il 19.05.2023 al n. 18375 di registro generale e al n. 13076 di registro particolare, con il quale si è reso del tutto “impossidente” alienando i propri beni e precisamente: i) _1 piena proprietà di abitazione di tipo civile (cat. A/2) in Ponte San Nicolò (PD), alla via Aldo
Moro n. 50, censita al NCEU al foglio 6, part. 2028, sub. 1; ii) piena proprietà di box auto (cat.
C/6) in Ponte San Nicolò (PD), alla via Aldo Moro n. 50, censito al NCEU al foglio 6, part. 2028, sub. 2; iii) piena proprietà di terreno (cat. EU) in Ponte San Nicolò (PD), censito al NCT al foglio 6, part. 2028; iv) proprietà per la quota di 1/5 di fabbricato (cat. F1) in Ponte San Nicolò
(PD), alla via Giuseppe Parini snc, censito al NCEU al foglio 6, part. 2022; v) proprietà per la quota di terreno (cat. EU) in Ponte San Nicolò (PD), censito al NCT al foglio 6, part. 2022; in via subordinata, nell'ipotesi in cui l'immobile oggetto di revoca fosse stato trasferito a terzi dall'acquirente con atto opponibile all'attrice, essa ha chiesto la condanna dei predetti convenuti – in solido tra loro – a corrisponderle l'importo equivalente al credito vantato, entro il limite di valore dell'immobile pervenuto attraverso l'atto di compravendita su menzionato.
resiste. _1
è rimasta contumace. Controparte_2
2. Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
2 3. Sintetizzati in tal modo gli estremi della controversia, premesso che le note conclusive depositate dall'attrice il 23.12.2024 sono inammissibili non essendo mai state autorizzate, iniziando quindi dall'eccezione di improcedibilità dell'azione a causa del mancato esperimento della mediazione prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 4.03.2010, n. 28, questo tribunale ne ritiene l'infondatezza in quanto l'azione revocatoria non rientra nella materia dei contratti bancari, nonostante il credito posto alla base di tale azione sia una fideiussione bancaria (cfr. Cass., sez. II, ord. n. 25855 del 23.09.2021).
4. eccepisce inoltre che non si tratterebbe di fideiussione, ma di _1
contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che, non trattandosi di garanzia accessoria, essa non si sarebbe automaticamente trasmessa all'attrice Parte_1
cessionaria del credito ex art. 58, terzo comma, del TUB.
Anche tale eccezione è infondata, apparendo dirimente osservare che, anche ammesso che la “lettera di fideiussione a garanzia di qualsiasi operazione (fideiussione omnibus) con limitazione d'importo” sottoscritta da in data 28.01.2013, debba _1 interpretarsi come contratto autonomo di garanzia, ciò non varrebbe a negare la sua natura accessoria (natura da cui consegue la trasmissibilità alla cessionaria del credito principale).
Sulla questione, Cass., sez. III, 19.07.2002, n.10555, ha infatti deciso, sulla base dell'art. 1263, primo comma, c.c., che il contratto autonomo di garanzia, nell'ipotesi di cessione del credito, si trasferisce automaticamente, potendo qualificarsi - ai fini della predetta norma - come accessorio dello stesso. Come noto, il cit. primo comma prevede che per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Secondo la dottrina più accreditata, la ragione di siffatta previsione normativa è da rintracciare nella - normale - accessorietà delle garanzie personali rispetto al credito garantito, accessorietà che impedisce alle prime di sussistere indipendentemente dal rapporto principale cui accedono. L'esplicito richiamo - contenuto nella norma - alle garanzie personali quale oggetto di automatico trasferimento al cessionario, non può e non deve essere circoscritto alla sola fideiussione nelle sue ipotesi tipo, ma deve essere esteso a tutte le altre forme di garanzia personale che, pur caratterizzate da una propria configurazione, alla fideiussione debbano, in misura più o meno marcata, fare riferimento.
Di qui, come detto, il rigetto dell'eccezione.
5. eccepisce inoltre la nullità integrale della fideiussione 28.01.2013 _1 in quanto il suo testo sarebbe stato predisposto secondo lo schema dell'ABI nel 2022, vale a dire secondo un modello negoziale che attribuisce indebiti vantaggi al finanziatore, in danno del cliente, attraverso clausole vessatorie frutto di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287/1990, norma che sanziona con la nullità le intese tra imprese che abbiano l'oggetto o l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della
3 concorrenza all'interno del mercato nazionale, anche fissando direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali.
Questo tribunale ritiene che quella del 28.01.2013 sia una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia, giacché non è sufficiente per configurare un contratto del genere il fatto che la clausola di cui all'art. 7 preveda che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta”. Come noto, infatti, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (v. da ultimo Cass., sez. II,
17.06.2022, n. 19.693). Nulla di tutto ciò si riscontra nella cit. fideiussione 28.01.2013.
Ciò premesso, in relazione alla competenza a decidere sull'eccezione di nullità in esame, essa spetta a questo tribunale, posto che la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (v. Cass., sez. VI-1, 2.02.2023, n.
3248).
L'attrice sostiene che la normativa repressiva delle intese anticoncorrenziali si applicherebbe solo ai consumatori, con esclusione quindi di il quale ha _1 sottoscritto la fideiussione quando era amministratore della debitrice principale IK srl. E' tuttavia una tesi che non ha fondamento, in quanto in tema di norme a tutela della concorrenza e del mercato fissate nella cit. legge n. 287 del 1990, la legittimazione a far valere la violazione del divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza spetta anche agli imprenditori ed in generale a tutti i soggetti del mercato che hanno subito un danno dal comportamento anticoncorrenziale (v. Cass., sez. I, 22.03.2024, n. 7834).
L'eccezione di nullità integrale della fideiussione 28.01.2013 va respinta in quanto nel primo atto difensivo nulla ha dedotto in merito all'interdipendenza del resto _1 del contratto dalle clausole o dalle parti nulle. E' infatti noto che la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della cit. legge. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha
4 interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza (v. Cass., sez. III, 13.03.2024,
n. 6685). L'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione “a valle” di intese anticoncorrenziali, già dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole, ed eventualmente il risarcimento del danno, qualora tale domanda sia stata proposta e il pregiudizio provato (v. Cass., sez. III, 20.09.2023, n. 26.957).
6. Passando quindi all'esame della clausola rilevante nella fattispecie concreta, viene in rilievo la n. 6 della fideiussione 28.01.2023, in base alla quale “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”. “Nel caso di specie - sostiene - la nullità della clausola di deroga al termine _1 di cui all'art. 1957 c.c. assume rilievo tranciante poiché controparte ha assunto la propria iniziativa con atto notificato il 5.06.2024, ovverosia allorché il termine semestrale dalla revoca dei finanziamenti, avvenuto con missiva di data 21.03.2023 (doc. 23 citazione) era irrimediabilmente spirato”. replica che la clausola n. 7 prevede l'obbligo del fideiussore di Parte_1 provvedere al pagamento a semplice richiesta scritta, ciò che - per giurisprudenza costante - sarebbe sufficiente ad evitare la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c..
E' tuttavia una tesi - quella di - che questo tribunale ritiene infondata, Parte_1 giacché essa fa espresso riferimento al contratto autonomo di garanzia, mentre, come accennato, qui si è in presenza di una fideiussione vera e propria.
La cit. clausola n. 6, che deroga all'art. 1957 c.c., deve allora considerarsi radicalmente nulla, con la conseguenza che, a fronte dell'eccezione proposta da _1 Parte_1 aveva l'onere di allegare e dimostrare di aver proposto le sue istanze contro il debitore principale e/o entro 6 mesi dalla scadenza e di averle continuate con diligenza _1
(scadenza 21.03.2023, v. doc. 23 att.; atto di citazione notificato il 31.05-5.06.2024), posto che per istanze si intendono solo quelle giudiziali (v. Cass., sez. II, 29.01.2016, n. 1724): onere di allegazione non assolto tempestivamente nella prima memoria.
In merito all'accertamento dell'esistenza del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria, è noto che, per giurisprudenza consolidata, l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo - coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori - a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria
5 ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, sicché, l'azione può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, ma anche a tutela di una legittima aspettativa di credito che non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (v. Cass., sez. II, 3.09.2020, n. 18291). Nella fattispecie concreta, la predette considerazioni sulla evidente nullità della clausola n. 6 della fideiussione, inducono questo tribunale a ritenere che l'aspettativa di credito di i rilevi prima facie pretestuosa Parte_1
e che non possa valutarsi come probabile.
7. Sotto un ulteriore diverso profilo, eccepisce l'inesistenza _1 dell'eventus damni poiché “Come risulta invero dalla documentazione dimessa ex adverso, il bene ceduto era gravato da ipoteca volontaria iscritta a Padova il 15.01.2013 ai n.ri 1898/160
R.G./R.P. per euro 560.000,00, a favore di , a garanzia di un Controparte_4 mutuo concesso dal predetto istituto di credito, il cui debito residuo all'atto della compravendita ammontava ad euro 217.039,98 (doc. 5 citazione). Il prezzo della compravendita è stato fissato nel predetto importo e pagato mediante accollo del relativo mutuo. In altri termini, il sig.
non essendo più in grado di far fronte al pagamento del mutuo, ha ceduto l'immobile _1 sgravandosi così di un ingente esborso mensile, quasi raddoppiato con l'aumento dei tassi di interesse. Con riguardo alla congruità del prezzo di cessione, si consideri che dalla stessa documentazione dimessa dall'attrice (doc. 8 citazione) emerge che il valore massimo dell'immobile calcolato secondo la banca dati OMI era pari ad euro 194.194,00, ovverosia persino inferiore al residuo mutuo spettante all'istituto di credito ipotecario. Risulta quindi provato dalla documentazione sopra richiamata che senz'altro non vi poteva essere, da parte dell'esponente né tanto meno dalla società acquirente, alcuna finalità elusiva delle ragioni avversarie (peraltro contestate), posto che il bene era già gravato per un importo maggiore del suo valore da un debito garantito da ipoteca. Ciò precisato, va evidenziato che a difettare nel caso di specie non è soltanto la consapevolezza o ancor più la volontà di sottrarre alcunché alla garanzia del credito (scientia damni), bensì la sussistenza del necessario pericolo di pregiudizio alle ragioni creditorie che notoriamente costituisce presupposto indefettibile per l'azione ex art. 2901 c.c.. Infatti, appare indubbio che il bene compravenduto non costituiva affatto garanzia del preteso credito di controparte, né avrebbe potuto portare alcun beneficio alle pretese avversarie, al più chirografarie, considerato il valore commerciale dell'immobile nonché l'entità del mutuo fondiario sullo stesso gravante. In definitiva, la vendita dell'immobile non ha avuto alcuna incidenza in ordine al presunto credito reclamato Parte_1 con la conseguenza che l'azione spiegata ex adverso difetta del necessario elemento oggettivo, rappresentato dell'effettivo danno (eventus damni) consistente nella lesione della garanzia patrimoniale in conseguenza dell'atto compiuto da parte dell'obbligato”.
Questo tribunale ritiene che l'eccezione non sia fondata.
6 La giurisprudenza più recente, infatti, afferma costantemente che l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come eventus damni (presupposto per l'esercizio dell'azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria. In particolare, Cass., sez. III, 27.02.2023, n. 5815, ha ribadito che
“l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., sez. 6-3, 08/08/2018, n.
20671; Cass., sez. 6-3, 12/03/2018, n. 5860; Cass., sez. 3, 25/05/2017, n. 13172, Cass., sez.
3, 10/06/2016, n. 11892). E stato opportunamente chiarito, del resto, che condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità
(Cass., sez. 2, 29/03/1999, n. 2971); con la ulteriore precisazione che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, sicché la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro, donde non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà (Cass., n.11892/16, cit.)… Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass., sez. 3, 13/08/2015, n. 16793; Cass., n. 11892/16, cit.; Cass., n.
40745/21, cit.). Il che esclude, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agiva in revocatoria dovesse dimostrare
7 l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione”.
Alla luce di tale ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'eccezione sollevata da è infondata. _1
8. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta l'azione revocatoria proposta da e la Parte_1
condanna a rifondere a le spese di giudizio, liquidate in euro 11.268,00 per _1 compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 3 febbraio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
8