Art. 17. (Modifiche all'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290) 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 , sono abrogati.
Nota all'art. 17:
- Il testo vigente dell' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 38 (Disposizioni per l'uso di prodotti naturali e particolari in agricoltura biologica). - 1 - 2. (Abrogati).
3. Gli organismi di controllo privati, gia' autorizzati al controllo del metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 , che hanno trasmesso al Ministro delle politiche agricole e forestali l'integrazione del proprio manuale della qualita' con le procedure di controllo per le produzioni animali, si intendono autorizzati ad esercitare detta attivita' di controllo a partire dal 24 agosto 2000, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali di autorizzazione o di revoca.
4. Il termine per le dichiarazioni di cui all' art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110 , relative ai prodotti omeopatici per uso veterinario, limitatamente a quelli contenenti materie prime di origine vegetale e minerale, inclusi i prodotti omeopatici veterinari destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo, e' differito al 31 dicembre 2001, ferme restando le disposizioni di cui al medesimo art. 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i prodotti omeopatici per uso veterinario contenenti materie prime di origine animale qualora tali materie prime provengano da animali per i quali sono stati adottati, a seguito del manifestarsi di epidemie, provvedimenti restrittivi.
5. Il termine di differimento al 31 dicembre 2003 per l'utilizza-zione delle medicine omeopatiche per uso umano previsto dall' art. 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185 , come da ultimo modificato dal comma 32 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 338 , si intende esteso, come campo di applicazione, ai prodotti di cui al comma 4.
6. Entro la medesima data di cui al comma 5, il Ministero della sanita' predispone un elenco dei prodotti di cui al comma 4. Nelle more della predisposizione dell'elenco di cui al presente comma, detti prodotti, purche' siano rispondenti ai requisiti di cui all' art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 110 del 1995 , possono essere commercializzati anche oltre il termine del 31 dicembre 2003, a condizione che la somministrazione venga effettuata secondo le modalita' prescritte mediante ricetta rilasciata da un medico veterinario in copia unica non ripetibile.».
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290) 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 , sono abrogati.
Nota all'art. 17:
- Il testo vigente dell' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 38 (Disposizioni per l'uso di prodotti naturali e particolari in agricoltura biologica). - 1 - 2. (Abrogati).
3. Gli organismi di controllo privati, gia' autorizzati al controllo del metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 , che hanno trasmesso al Ministro delle politiche agricole e forestali l'integrazione del proprio manuale della qualita' con le procedure di controllo per le produzioni animali, si intendono autorizzati ad esercitare detta attivita' di controllo a partire dal 24 agosto 2000, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali di autorizzazione o di revoca.
4. Il termine per le dichiarazioni di cui all' art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110 , relative ai prodotti omeopatici per uso veterinario, limitatamente a quelli contenenti materie prime di origine vegetale e minerale, inclusi i prodotti omeopatici veterinari destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo, e' differito al 31 dicembre 2001, ferme restando le disposizioni di cui al medesimo art. 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i prodotti omeopatici per uso veterinario contenenti materie prime di origine animale qualora tali materie prime provengano da animali per i quali sono stati adottati, a seguito del manifestarsi di epidemie, provvedimenti restrittivi.
5. Il termine di differimento al 31 dicembre 2003 per l'utilizza-zione delle medicine omeopatiche per uso umano previsto dall' art. 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185 , come da ultimo modificato dal comma 32 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 338 , si intende esteso, come campo di applicazione, ai prodotti di cui al comma 4.
6. Entro la medesima data di cui al comma 5, il Ministero della sanita' predispone un elenco dei prodotti di cui al comma 4. Nelle more della predisposizione dell'elenco di cui al presente comma, detti prodotti, purche' siano rispondenti ai requisiti di cui all' art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 110 del 1995 , possono essere commercializzati anche oltre il termine del 31 dicembre 2003, a condizione che la somministrazione venga effettuata secondo le modalita' prescritte mediante ricetta rilasciata da un medico veterinario in copia unica non ripetibile.».