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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 129 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI G1udice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 129 /2023 promossa da:
(C.F. nata in [...] [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], Corso G. Garibaldi n.319, con il patrocinio dell'avv. ROPPO FRANCESCO elettivamente domiciliato in V.LE MATTEOTTI N. 105 47100 FORLI' presso lo studio del difensore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. ) nato a [...] [...] CP_1 C.F._2
con residenza/domicilio/dimora non conosciuti;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
pagina 1 di 6 In punto a: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI:
All'udienza del 23.10.2024 la ricorrente riportandosi integralmente a tutti i propri Pt_1
atti e scritti difensivi, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 22.10.2023 ovvero: “Voglia il Tribunale affidare la figlia in via esclusiva alla madre;
- Porre a carico del padre un Per_1 assegno di mantenimento di € 300,00 mensili nonché il 50% delle spese straordinarie come indicate nel protocollo di codesto Tribunale;
- Disporre che il padre potrà vedere la figlia un giorno alla settimana;
- Porre a carico sempre di costui le spese di lite che andranno corrisposte allo Stato vista la ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte della
ricorrente”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2023 chiedeva lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con in data 14.01.2016, trascritto nel Registro degli atti CP_1 di Matrimonio del Comune di Forlì dell'anno 2016, Atto n.7, part 1, adducendo che il resistente nel corso degli anni aveva, in più occasioni, tenuto gravi condotte a suo danno, vieppiù che il medesimo si disinteressava completamente della figlia nata a Cesena in [...] Per_1
01.03.2016, non ottemperando mai all'obbligo di mantenimento nei suoi confronti così come stabilito in sede di separazione.
All'esito dell'udienza presidenziale, nel corso della quale la ricorrente confermava le circostanze di cui al ricorso, il Presidente con ordinanza del 28.03.2023 pronunciava i provvedimenti provvisori.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice istruttore e intervenuto il pubblico ministero, il resistente, al quale l'ordinanza presidenziale era stata ritualmente notificata, non si costituiva e veniva pertanto dichiarato contumace;
quindi la causa, istruita tramite produzione di documenti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso si osserva che la domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le part in data 14.01.2016, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
Forlì dell'anno 2016 Atto n. 7, Parte I^, è fondata e va accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla pagina 2 di 6 Legge 6 maggio 2015, n. 55, essendo stata omologata la separazione consensuale con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Forlì in data 21.05.2019 ed essendo ampiamente trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto di mesi sei e decorrente dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per più di un anno, dalle allegazioni e dichiarazioni della ricorrente – la quale insiste nella richiesta di divorzio e afferma di avere perso completamente i contatti con il marito, di cui ignora l'attuale residenza o domicilio, pur sapendo che è tornato a vivere in
Burkina Faso, suo paese di origine - e dal comportamento processuale ed extraprocessuale del resistente che ha ritenuto di non comparire all'udienza presidenziale ed è rimasto contumace nel giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, tenuto conto, del resto, che la ricorrente continua a vivere a Forlì, in via Corso Garibaldi, mentre il risulta irreperibile, cancellato dalla anagrafe del Comune di Forlì. CP_1
La durata della separazione, le vicissitudini stesse della vita matrimoniale, il sostanziale disinteresse del resistente sia per la figlia che per la presente procedura comprovano inequivocabilmente che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi è venuta meno e non può essere ricostituita.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio con i consequenziali provvedimenti in materia di stato civile.
Quanto all'affidamento della figlia minore, non vi è ragione per discostarsi dai provvedimenti adottati con l'ordinanza presidenziale, stante il manifesto disinteresse del resistente per la figlia che non vede dal 2019, sicché occorre disporre l'affidamento di in Per_1
via esclusiva alla madre attribuendo espressamente alla stessa anche la facoltà ex art. 337- quater c.c. di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per la minore, quali le scelte medico-sanitarie, educative, scolastiche e la sua collocazione presso l'abitazione della madre sita in Forlì, Corso Garibaldi n. 319, con conseguente assegnazione in suo favore della stessa quale casa già coniugale.
Non vi è ragione, infatti, per non ritenere veritiero quanto sostenuto da in Parte_1
merito alla condotta assunta da a partire dal momento immediatamente CP_1
pagina 3 di 6 successivo all'accordo raggiunto in sede di separazione nell'anno 2019 e consistita nel non avere mai rispettato detto accordo, nell'essersi disinteressato della figlia e nell'avere fatto rientro in Burkina Faso, circostanza confermata dall'avvenuta cancellazione dello stesso dall'Anagrafe della Popolazione Residente.
Deve dunque ritenersi contrario all'interesse della figlia minore il fatto che il padre, ormai assente da anni dalla sua vita, possa esercitare la responsabilità genitoriale in quanto, da un lato, la semplice declaratoria dell'affidamento congiunto fra i genitori non comporterebbe alcuna garanzia di effettivo beneficio per la figlia, la cui esigenza è quella di avere un padre presente, (non già con una figura solo formale) e l'affido super esclusivo non comporta comunque alcuna preclusione per lo stesso, qualora egli davvero si determinasse a curarsi della figlia, mentre, dall'altro lato, è evidente che la formale indicazione dell'affido condiviso procura alla madre (e di riflesso alla minore) difficoltà nel prestare il consenso per atti sanitari e amministrativi allorquando è richiesto il consenso di entrambi i genitori, ciò che si ripercuoterebbe in futuro sulla minore, che sarebbe costretta ad un ulteriore e maggiore disagio nei rapporti, ad esempio, scolastici in relazione ad attività (si pensi al consenso per prassi richiesto dagli insegnanti alle gite scolastiche) destinate ad aumentare con la crescita.
Stante la completa assenza del padre dalla vita della figlia, occorre confermare l'ordinanza presidenziale anche nella parte in cui dispone che questi possa incontrare la figlia, qualora ne faccia richiesta, per un giorno alla settimana da individuare di concerto con la ricorrente (in difetto di accordo si individua il giorno di mercoledì), rimettendo per il resto agli accordi delle parti la disciplina del diritto-dovere di visita paterno alla figlia con riferimento agli ulteriori periodi, con particolare riguardo a quelli festivi.
Quanto al contributo al mantenimento della figlia, ancorché nulla sappia la ricorrente sulle condizioni economiche del resistente e sullo svolgimento, da parte sua, di attività lavorativa, occorre ricordare che grava in capo ad entrambi i genitori, e quindi anche al padre, l'obbligo di mantenimento, consistente in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari, bensì quanto necessario per la cura,
l'assistenza materiale e morale della prole e che sussiste per il solo fatto di averla generata.
Quanto alla sua entità, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 ter c.c., appare congruo, considerata la stabile collocazione della minore presso la madre, la quale se ne è sempre presa pagina 4 di 6 cura senza alcuna collaborazione da parte del resistente, l'età della stessa ( è nata a Per_2
Cesena il 1° marzo 2016), le condizioni economiche della madre (dalla documentazione agli atti risulta che nell'anno 2022 la ricorrente ha percepito un reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato pari ad € 9.768,18, tant'è che è stata ammessa al Patrocinio a
Spese dello Stato), confermare il contributo paterno di € 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo tribunale già stabilito nell'ordinanza presidenziale..
Le spese di lite, liquidate nella parte dispositiva secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2004, come da ultimo modificato con il D.M. n. 147/2022 (avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, bassa complessità, valori minimi di tutte le fasi), seguono la soccombenza e il relativo pagamento deve disporsi in favore dello Stato per essere la ricorrente vittoriosa ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, promossa da Parte_1
nei confronti di ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, CP_1
così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14.01.2016 tra Pt_1
, nato a [...] il [...], e nata a
[...] CP_1
BURKINA FASO il 25/02/1990, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Forlì dell'anno 2016, parte I^, atto numero 7; ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2016 Atto n° 7 Parte I^); dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
affida la figlia minore in via esclusiva alla madre Per_1 Parte_1
attribuendo espressamente alla stessa anche la facoltà ex art. 337-quater c.c. di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per la minore, quali le scelte medico-sanitarie, educative, scolastiche e fissazione della residenza, con collocazione pagina 5 di 6 prevalente della figlia presso l'abitazione materna sita in Forlì, corso Garibaldi n° 319, fatti salvi in ogni caso i diritti della minore previsti dal comma 1° dell'art. 337-ter c.c.; conferma l'assegnazione alla ricorrente della casa già coniugale;
dispone che il padre possa incontrare la figlia, qualora ne faccia richiesta, per un giorno alla settimana da individuare di concerto con la moglie (in difetto di accordo si individua il giorno del mercoledì), rimettendo per il resto agli accordi delle parti la disciplina del diritto di visita paterno con riferimento agli ulteriori periodi, con particolare riferimento a quelli festivi;
dispone che corrisponda a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza da febbraio 2023, un assegno mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, con bonifico da effettuare sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo adottato presso questo Tribunale;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, che Persona_3 liquida in € 98,00 per spese ed € 3.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Presidente Il giudice rel.
dott. Massimo Di Patria dott.ssa Alessandra Medi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI G1udice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 129 /2023 promossa da:
(C.F. nata in [...] [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], Corso G. Garibaldi n.319, con il patrocinio dell'avv. ROPPO FRANCESCO elettivamente domiciliato in V.LE MATTEOTTI N. 105 47100 FORLI' presso lo studio del difensore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. ) nato a [...] [...] CP_1 C.F._2
con residenza/domicilio/dimora non conosciuti;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
pagina 1 di 6 In punto a: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI:
All'udienza del 23.10.2024 la ricorrente riportandosi integralmente a tutti i propri Pt_1
atti e scritti difensivi, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 22.10.2023 ovvero: “Voglia il Tribunale affidare la figlia in via esclusiva alla madre;
- Porre a carico del padre un Per_1 assegno di mantenimento di € 300,00 mensili nonché il 50% delle spese straordinarie come indicate nel protocollo di codesto Tribunale;
- Disporre che il padre potrà vedere la figlia un giorno alla settimana;
- Porre a carico sempre di costui le spese di lite che andranno corrisposte allo Stato vista la ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte della
ricorrente”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2023 chiedeva lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con in data 14.01.2016, trascritto nel Registro degli atti CP_1 di Matrimonio del Comune di Forlì dell'anno 2016, Atto n.7, part 1, adducendo che il resistente nel corso degli anni aveva, in più occasioni, tenuto gravi condotte a suo danno, vieppiù che il medesimo si disinteressava completamente della figlia nata a Cesena in [...] Per_1
01.03.2016, non ottemperando mai all'obbligo di mantenimento nei suoi confronti così come stabilito in sede di separazione.
All'esito dell'udienza presidenziale, nel corso della quale la ricorrente confermava le circostanze di cui al ricorso, il Presidente con ordinanza del 28.03.2023 pronunciava i provvedimenti provvisori.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice istruttore e intervenuto il pubblico ministero, il resistente, al quale l'ordinanza presidenziale era stata ritualmente notificata, non si costituiva e veniva pertanto dichiarato contumace;
quindi la causa, istruita tramite produzione di documenti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso si osserva che la domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le part in data 14.01.2016, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
Forlì dell'anno 2016 Atto n. 7, Parte I^, è fondata e va accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla pagina 2 di 6 Legge 6 maggio 2015, n. 55, essendo stata omologata la separazione consensuale con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Forlì in data 21.05.2019 ed essendo ampiamente trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto di mesi sei e decorrente dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per più di un anno, dalle allegazioni e dichiarazioni della ricorrente – la quale insiste nella richiesta di divorzio e afferma di avere perso completamente i contatti con il marito, di cui ignora l'attuale residenza o domicilio, pur sapendo che è tornato a vivere in
Burkina Faso, suo paese di origine - e dal comportamento processuale ed extraprocessuale del resistente che ha ritenuto di non comparire all'udienza presidenziale ed è rimasto contumace nel giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, tenuto conto, del resto, che la ricorrente continua a vivere a Forlì, in via Corso Garibaldi, mentre il risulta irreperibile, cancellato dalla anagrafe del Comune di Forlì. CP_1
La durata della separazione, le vicissitudini stesse della vita matrimoniale, il sostanziale disinteresse del resistente sia per la figlia che per la presente procedura comprovano inequivocabilmente che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi è venuta meno e non può essere ricostituita.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio con i consequenziali provvedimenti in materia di stato civile.
Quanto all'affidamento della figlia minore, non vi è ragione per discostarsi dai provvedimenti adottati con l'ordinanza presidenziale, stante il manifesto disinteresse del resistente per la figlia che non vede dal 2019, sicché occorre disporre l'affidamento di in Per_1
via esclusiva alla madre attribuendo espressamente alla stessa anche la facoltà ex art. 337- quater c.c. di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per la minore, quali le scelte medico-sanitarie, educative, scolastiche e la sua collocazione presso l'abitazione della madre sita in Forlì, Corso Garibaldi n. 319, con conseguente assegnazione in suo favore della stessa quale casa già coniugale.
Non vi è ragione, infatti, per non ritenere veritiero quanto sostenuto da in Parte_1
merito alla condotta assunta da a partire dal momento immediatamente CP_1
pagina 3 di 6 successivo all'accordo raggiunto in sede di separazione nell'anno 2019 e consistita nel non avere mai rispettato detto accordo, nell'essersi disinteressato della figlia e nell'avere fatto rientro in Burkina Faso, circostanza confermata dall'avvenuta cancellazione dello stesso dall'Anagrafe della Popolazione Residente.
Deve dunque ritenersi contrario all'interesse della figlia minore il fatto che il padre, ormai assente da anni dalla sua vita, possa esercitare la responsabilità genitoriale in quanto, da un lato, la semplice declaratoria dell'affidamento congiunto fra i genitori non comporterebbe alcuna garanzia di effettivo beneficio per la figlia, la cui esigenza è quella di avere un padre presente, (non già con una figura solo formale) e l'affido super esclusivo non comporta comunque alcuna preclusione per lo stesso, qualora egli davvero si determinasse a curarsi della figlia, mentre, dall'altro lato, è evidente che la formale indicazione dell'affido condiviso procura alla madre (e di riflesso alla minore) difficoltà nel prestare il consenso per atti sanitari e amministrativi allorquando è richiesto il consenso di entrambi i genitori, ciò che si ripercuoterebbe in futuro sulla minore, che sarebbe costretta ad un ulteriore e maggiore disagio nei rapporti, ad esempio, scolastici in relazione ad attività (si pensi al consenso per prassi richiesto dagli insegnanti alle gite scolastiche) destinate ad aumentare con la crescita.
Stante la completa assenza del padre dalla vita della figlia, occorre confermare l'ordinanza presidenziale anche nella parte in cui dispone che questi possa incontrare la figlia, qualora ne faccia richiesta, per un giorno alla settimana da individuare di concerto con la ricorrente (in difetto di accordo si individua il giorno di mercoledì), rimettendo per il resto agli accordi delle parti la disciplina del diritto-dovere di visita paterno alla figlia con riferimento agli ulteriori periodi, con particolare riguardo a quelli festivi.
Quanto al contributo al mantenimento della figlia, ancorché nulla sappia la ricorrente sulle condizioni economiche del resistente e sullo svolgimento, da parte sua, di attività lavorativa, occorre ricordare che grava in capo ad entrambi i genitori, e quindi anche al padre, l'obbligo di mantenimento, consistente in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari, bensì quanto necessario per la cura,
l'assistenza materiale e morale della prole e che sussiste per il solo fatto di averla generata.
Quanto alla sua entità, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 ter c.c., appare congruo, considerata la stabile collocazione della minore presso la madre, la quale se ne è sempre presa pagina 4 di 6 cura senza alcuna collaborazione da parte del resistente, l'età della stessa ( è nata a Per_2
Cesena il 1° marzo 2016), le condizioni economiche della madre (dalla documentazione agli atti risulta che nell'anno 2022 la ricorrente ha percepito un reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato pari ad € 9.768,18, tant'è che è stata ammessa al Patrocinio a
Spese dello Stato), confermare il contributo paterno di € 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo tribunale già stabilito nell'ordinanza presidenziale..
Le spese di lite, liquidate nella parte dispositiva secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2004, come da ultimo modificato con il D.M. n. 147/2022 (avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, bassa complessità, valori minimi di tutte le fasi), seguono la soccombenza e il relativo pagamento deve disporsi in favore dello Stato per essere la ricorrente vittoriosa ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, promossa da Parte_1
nei confronti di ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, CP_1
così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14.01.2016 tra Pt_1
, nato a [...] il [...], e nata a
[...] CP_1
BURKINA FASO il 25/02/1990, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Forlì dell'anno 2016, parte I^, atto numero 7; ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2016 Atto n° 7 Parte I^); dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
affida la figlia minore in via esclusiva alla madre Per_1 Parte_1
attribuendo espressamente alla stessa anche la facoltà ex art. 337-quater c.c. di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per la minore, quali le scelte medico-sanitarie, educative, scolastiche e fissazione della residenza, con collocazione pagina 5 di 6 prevalente della figlia presso l'abitazione materna sita in Forlì, corso Garibaldi n° 319, fatti salvi in ogni caso i diritti della minore previsti dal comma 1° dell'art. 337-ter c.c.; conferma l'assegnazione alla ricorrente della casa già coniugale;
dispone che il padre possa incontrare la figlia, qualora ne faccia richiesta, per un giorno alla settimana da individuare di concerto con la moglie (in difetto di accordo si individua il giorno del mercoledì), rimettendo per il resto agli accordi delle parti la disciplina del diritto di visita paterno con riferimento agli ulteriori periodi, con particolare riferimento a quelli festivi;
dispone che corrisponda a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza da febbraio 2023, un assegno mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, con bonifico da effettuare sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo adottato presso questo Tribunale;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, che Persona_3 liquida in € 98,00 per spese ed € 3.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Presidente Il giudice rel.
dott. Massimo Di Patria dott.ssa Alessandra Medi
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