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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/01/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1147/2019 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), con gli avv.ti Parte_3 C.F._3
Guido Simonetti (C.F. ) e Simone Zancani (C.F. ) C.F._4 C.F._5
ATTORI
e
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_4 C.F._6
con l'avv. Maurizio Guidoni (C.F. ) C.F._7
, in persona del Direttore Generale pro tempore (P. IVA Parte_5
) P.IVA_1 con l'Avv. Francesco Sarti (C.F. ) C.F._8
CONVENUTI
e con in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA Controparte_1
) P.IVA_2 con l'avv. Paolo Brancato (C.F. ) C.F._9
, in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, (P.IVA , P.IVA_3
con gli avv.ti Massimiliano Scipioni (C.F. ) e Francesca Ricciardi (C.F. C.F._10
) C.F._11
CHIAMATI IN CAUSA pagina 1 di 20 Oggetto: responsabilità medica.
CONCLUSIONI
Parte attrice
(come da foglio di precisazione delle conclusioni)
“Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva dei sanitari dell'Azienda ULSS n. 9 di
Treviso, in particolare del medico del servizio di continuità assistenziale per la morte Parte_4
del signor per l'effetto condannarsi l' (già Azienda Persona_1 Parte_6
ULSS n. 9 di Treviso) in persona del legale rappresentante pro tempore, il dott. Parte_4
nonché, in virtù della chiamata in causa in garanzia, Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore ed in
[...] Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure hereditatis ed iure proprio, subiti e subendi da tutti i ricorrenti e per ciascuno nella somma e/o misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, con rivalutazione monetaria degli importi non liquidati all'attualità e con il riconoscimento degli interessi legali e/o compensativi anche alla luce del nuovo art. 1284 c.c., stante il maggior danno subito ex art. 1224 c.c., dal giorno dell'insorgenza di ogni cespite di danno dovuto e sino alla data di proposizione della domanda e con applicazione dell'art. 1284, comma 4, dal momento in cui è stata proposta la domanda giudiziale sino all'effettivo saldo.
Spese, diritti ed onorari nonché compensi di lite integralmente rifusi, con rimborso forfettario, cpa ed iva, oltre alla rifusione integrale delle spese legali sostenute per l'attività stragiudiziale, nonché di quelle quelle sostenute per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c.”.
Parte convenuta Pt_4
(come da foglio di precisazione delle conclusioni)
“In via principale: respingersi le richieste tutte di parte attrice, con vittoria di spese e competenze di lite;
pagina 2 di 20 affermare l'esclusiva responsabilità ex art. 7 L. 24/2017 della convenuta Parte_6
per ogni danno patrimoniale o non patrimoniale eventualmente riconosciuto a parte
[...]
attrice;
In subordine: ove ritenuta sussistente la responsabilità del dott. previo accertamento della operatività delle Pt_4
garanzie assicurative prestate dalla Compagnie e/o condannarsi le stesse a CP_2 CP_1
tenere manlevato ed indenne il dott. a fronte di ogni avversa domanda, anche in punto spese Pt_4
di lite;
In via istruttoria: si chiede venga disposta la rinnovazione della C.T.U. medico legale per le ragioni di cui in comparsa di risposta e nelle svolte difese, con affidamento dell'incarico ad un nuovo C.T.U. o, meglio, ad un
Collegio di periti.”
Parte convenuta 2 Pt_5
(come da foglio di precisazione delle conclusioni)
“Rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, compensi e accessori di lite.
Nel merito in via subordinata
In denegata ipotesi di accertamento, totale o parziale, di un profilo di responsabilità in capo all'Azienda convenuta, condannare il Dott. a restituire ad Parte_4 Parte_5
tutti gli esborsi che la stessa sia eventualmente tenuta a corrispondere, ivi comprese le
[...]
spese di lite, conseguenti all'accoglimento della domanda avversaria.
Con vittoria di spese, compensi e accessori di lite.
Nel merito, sempre in via subordinata
In denegata ipotesi di accertamento, totale o parziale, di un profilo di responsabilità in capo all'Azienda convenuta, condannare in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900, c. 1 c.c.
[...]
in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, in qualità di Assicuratore Controparte_1
del Dott. in forza della polizza n. 102313317, a manlevare il medesimo, nei limiti del Parte_4
massimale, da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, anche in ordine alle spese di lite, nascente dal presente giudizio, ad esito dell'azione di rivalsa esperita nei suoi confronti da Parte_5
.
[...]
pagina 3 di 20 Con vittoria di spese, compensi e accessori di lite.
Nel merito, sempre in via subordinata
In denegata ipotesi di accertamento, totale o parziale, di un profilo di responsabilità in capo all'Azienda convenuta, condannare , in persona Controparte_2 del suo Legale Rappresentante pro tempore, in qualità di Assicuratore dell'Azienda medesima in forza della polizza n. 2015RCG00100-642148, a manlevare , nei limiti del Parte_5
massimale, da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, anche in ordine alle spese di lite, nascente dal presente giudizio.
Con vittoria di spese, compensi e accessori di lite.
In via istruttoria preliminare
Dichiarare la nullità dell'elaborato dimesso dal C.t.u., Dott. , nella presente causa in Persona_2 quanto redatto in forma non collegiale in violazione dell'art. 15 della legge 24/2017, in conformità alla pronuncia di Cass. civ., n. 12593/2021.
In via istruttoria principale
Disporre la rinnovazione della c.t.u. medico-legale, nominando un C.t.u. diverso dal Dott.
[...]
, nonché un Collegio multidisciplinare, designando un Ausiliario di Medicina Interna e/o Per_2
Pneumologia e/o Infettivologia, nonché uno Specialista Anatomo-Patologo, affinché sia accertata la correttezza della condotta resa dal Dott. e/o l'assenza di nesso di causa tra la Parte_4
condotta medesima e i danni lamentati dagli attori in occasione dei fatti di causa, per i motivi dedotti in atti.
In via istruttoria subordinata
In denegata ipotesi di rigetto della domanda di rinnovazione della c.t.u., disporre la chiamata a chiarimenti del Dott. in relazione ai profili dedotti nella seconda memoria ai sensi Persona_2 dell'art. 183, c. 6 c.p.c. ratione temporis applicabile.
In ogni caso in via istruttoria
Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie per i motivi di cui alla terza memoria ai sensi dell'art.
183, c. 6 c.p.c. ratione temporis applicabile.”
Parte terza chiamata CP_3
(come da foglio di precisazione delle conclusioni)
pagina 4 di 20 “In via preliminare: dichiarare improcedibile la domanda di garanzia svolta ex art. 2900 c.c. dall' nei confronti per il mancato previo esperimento Parte_6 Controparte_1
del procedimento di mediazione ex D.L. 28/2010
Nel merito, in principalità: respingere la domanda ex art. 2900 c.c. svolta dall' Parte_6
nei confronti di in quanto inammissi-bile e
[...] Controparte_1
comunque infondata in fatto e in diritto.
Nel merito, in via subordinata: ove ritenuta ammissibile la domanda svolta ex art. 2900 c.c. e provata la responsabilità dell'assicurato dr. previo accertamento che la garanzia per la r.c.t. Pt_4
prestata da RE AT International Insurance Ltd. con polizza n. 2015RCG00100-642148 è estesa a tutti i prestatori di lavoro, compresi i medici in continuità assistenziale, e che la garanzia prestata da con polizza n. 102313317 in favore del dr. è operante a Controparte_1 Pt_4 secondo rischio, limitare l'accoglimento della domanda svolta dall' nei confronti di Parte_6
alla sola eccedenza dei massimali garantiti da RE AT Controparte_1
International Insurance Ltd. e, comunque, fino alla concorrenza della somma assicurata, pari ad €
1.000.000,00, con applicazione della franchigia di € 250,00.
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria: disporsi la rinnovazione della CTU medico-legale da affidare a diverso consulente.”
Parte terza chiamata CP_2
(come da foglio di precisazione delle conclusioni)
“in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per improcedibilità del presente CP_2
giudizio stante il mancato espletamento della condizione di procedibilità nei confronti della terza chiamata in conformità all'art. 8 L. 24/2017 e per mancato esperimento della mediazione e, CP_2 per l'effetto, dichiarare improcedibile in presente giudizio;
in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inutilizzabili, inammissibili, inopponibili ed inefficaci tutti gli atti, i documenti e le relazioni di cui al procedimento ex art. 696 - bis c.p.c. n. 460/2017 R.G del Tribunale di Venezia e prodotti dagli attori, con rigetto della richiesta di acquisizione dell'intero fascicolo del predetto giudizio di ATP giacché il procedimento si è svolto in violazione del contraddittorio con ed in violazione dei CP_2 termini e delle condizioni di cui all'art. 8, l. n. 24/2017;
pagina 5 di 20 in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per carenza di ius postulandi in capo ai difensori stante la genericità della procura rilasciata dagli attori nonché l'assenza dei titoli attestanti la qualifica di eredi/successori del sig. ai fini della capacità di agire nel presente giudizio;
Persona_1
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
, in relazione alla mancanza di operatività dalla Controparte_4
polizza n. 2015RCG00100-642148 azionata dalla giacché le Parte_6
domande svolte dai signori , e nel presente giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3
si riferiscono alla esclusiva responsabilità del dr. , medico convenzionato, per il quale Parte_4
la polizza non fornisce garanzia e copertura, in forza dell'art. 24 del capitolato di Controparte_2 polizza e, per l'effetto, il dr. dovrà essere garantito e tenuto indenne, sia in relazione Parte_4
alle domande degli attori, sia in relazione alla domanda di regresso/rivalsa della Pt_7 esclusivamente dalla polizza “a primo rischio” stipulata dal dr. con la Compagnia Pt_4
CP_1
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare il limite di garanzia previsto dalla polizza azionata dalla Parte_6
ed, in particolare, il difetto di legittimazione passiva della RE AT
[...]
International Insurance Ltd. stante la previsione contrattuale di una S.I.R. di Euro 500.000,00 e di una ulteriore franchigia speciale di € 500.000,00 per ciascun sinistro operante sugli importi dei sinistri al netto della nella polizza azionata (il tutto per complessivi Euro 1.000.000,00), con CP_5 CP_2
conseguente estromissione della Compagnia dal presente giudizio laddove il danno sia ricompreso nei predetti limiti;
NEL MERITO,
In via principale
- accertato e dato atto che le deduzioni in fatto di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, oltre che inammissibili, carenti ed incomplete, appaiono infondate sia in fatto sia in diritto,
- accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo alla Parte_6
o del dr. ovvero a titolo di solidarietà gli stessi non avendo gli attorti
[...] Parte_4
fornito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato al dr. Pt_4
e alla predetta struttura sanitaria;
[...]
pagina 6 di 20 - respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili, le domande tutte formulate dai sig.ri , e nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3
della ed assolvere interamente la medesima da ogni domanda e, Parte_6
conseguentemente, respingere la domanda di garanzia assicurativa svolta dalla Parte_6
nei confronti della odierna deducente RE AT International Insurance
[...]
Ltd.;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dagli attori e ciò nei confronti della , del dr. e Parte_6 Parte_4
della terza chiamata Controparte_2
- accertare l'inesistenza del danno (patrimoniale e non patrimoniale) in quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita adeguata prova;
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del dr. , o in alternativa, la sua Parte_4
responsabilità maggioritaria, con esclusione, in ogni caso, di qualsiasi responsabilità in capo alla
e, conseguentemente, escludere la copertura della RE AT Parte_6
International Insurance Ltd. per l'intero ovvero, in subordine, ridurre per l'importo relativo alle eventuali quote di corresponsabilità degli eventuali altri medici coinvolti, senza solidarietà tra le compagnie;
- dichiarare la polizza non tenuta ad indennizzare il dr. nella sua qualità di CP_2 Parte_4 medico libero professionista/medico non dipendente, soggetto a rapporto convenzionale con l'Azienda sanitaria, in base alle previsioni di polizza;
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità per i fatti di cui è causa del medico convenzionato dr. e, conseguentemente, dichiarare la tenuta ad indennizzare a primo Parte_4 CP_1
rischio il dr. con esclusione di copertura della polizza Pt_4 Controparte_2
- accertare e dichiarare tenuta la odierna comparente a prestare la copertura Controparte_2
assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra e Assicurazione, con Parte_8
particolare riguardo alla limitazione del risarcimento dovuto dalla al massimale Controparte_2 previsto dalla polizza, pari ad euro 15.000.000,00, tenuto conto dell'esistenza di S.I.R. pari ad euro
500.000,00 per ogni sinistro, che resta a carico dell' , e dell'esistenza in aggiunta di una Parte_8
Franchigia Speciale pari ad euro 500.000,00 per ciascun sinistro, che resta a carico dell' , Parte_8
operante sugli importi al netto della S.I.R. per ogni sinistro;
pagina 7 di 20 - accertare e dichiarare, l'esistenza di altre polizze stipulate dalla e dal Parte_6 dr. e conseguentemente disporre il regresso in applicazione dell'art.2 di polizza in Parte_4 combinato disposto con l'art. 1910 comma 4 c.c. con refusione e condanna del dr. e della sua Pt_4 compagnia UnipolSai a rifondere alla tutte le somme che verranno da quest'ultima CP_6
corrisposte per la loro quota di responsabilità;
- in ulteriore subordine accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex artt.
1299 e 2055 cod. civ., le eventuali corresponsabilità del dr. e della Parte_4 Parte_6
e di eventuali altre terze strutture sanitarie e medici coinvolti nella presente vicenda,
[...]
ancorché non convenuti in giudizio, con conseguente condanna risarcitoria graduata rispetto ai terzi dei convenuti dr. e della con riferimento alla eventuale Parte_4 Parte_6
diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio per Controparte_2
In ogni caso, con rifusione di spese e compenso del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il
Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 14 D.M. n. 55/2014.
In via istruttoria, con riserva di modifica e/o di integrazione dei capitoli di prova e di indicazione dei testi nei termini concessi ex lege:
- disporre ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss., nei confronti del dr. e della Parte_4
di tutte le polizze assicurative da loro stipulate, per il periodo inerente i Parte_6
fatti oggetto di causa.
Disporre, inoltre, la totale rinnovazione delle operazioni peritali, da affidare ad un Collegio di medici composto altresì da specialisti (medico-legale, pneumologo, infettivologo) con la formulazione dei seguenti questi:
- accertare gli eventuali specifici profili di responsabilità sussistenti in capo al dr. e Parte_4
alla , individuando le precise percentuali di responsabilità su ciascuno Parte_6
soggetto coinvolto nella presente vicenda, e con graduazione ed accertamento del grado di colpa in termini di gravità, ossia se lieve o grave.
Con riserva di nomina di consulente tecnico di parte fino all'inizio delle operazioni peritali.”
pagina 8 di 20 Fatto e diritto
Con atto di citazione notificato in data 30.01.2019, i signori , e Parte_1 Parte_2
, rispettivamente genitori e fratello di , convenivano in giudizio Parte_3 Persona_1
l' , già Azienda ULSS 9 Treviso, e il dott. per sentirli condannare al Parte_6 Parte_4
risarcimento dei danni subiti iure proprio ed hereditatis, per responsabilità contrattuale e aquiliana per l'operato dei sanitari della convenuta, ed in particolare del medico di continuità assistenziale dott. Pt_6
, nella determinazione della morte del proprio, rispettivamente, figlio e fratello. Parte_4
Parte attrice esponeva che il proprio congiunto, giovane uomo quarantenne, era morto di polmonite in data 16.11.2015, dopo essere stato visitato, poche ore prima dell'exitus, da un medico del servizio di continuità assistenziale della Azienda ULSS 9 Treviso, dott. . Al sanitario in questione Parte_4
veniva imputata grave imperizia nello svolgere una corretta indagine semeiologica di un focolaio sicuramente già apprezzabile con riscontro diretto, nonché nella chiara imprudenza di questi: a) nel non inviare d'urgenza il paziente al Pronto Soccorso per gli opportuni accertamenti diagnostici e b) nel prescrivere, al contrario, dei farmaci che hanno finito per “nascondere” anche quei sintomi della flogosi in atto che avrebbero consentito alla vittima ed ai suoi familiari di percepire autonomamente l'assoluta necessità di un ricovero immediato.
Gli attori, quindi, sul presupposto di una responsabilità professionale del personale sanitario dell' , ed in particolare del dott. , proponevano domanda di risarcimento Parte_6 Parte_4
danni, prima in via stragiudiziale e successivamente tramite deposito avanti il suintestato Tribunale di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (r.g. 460/2017) che si concludeva con l'affidamento di consulenza tecnica al prof. con elaborato peritale ritualmente depositato. Persona_2
Non avendo avuto alcun esito tali iniziative, gli attori si determinavano a promuovere il presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 18.04.2019, si costituiva in giudizio il dott. Pt_4
contestando la propria responsabilità ed affermando in caso di accoglimento della domanda
[...]
l'esclusiva responsabilità della , quale struttura di riferimento per il dott. Parte_6 Pt_4
Si costituiva in giudizio anche l' , contestando ogni addebito di responsabilità in capo al Parte_6
medico che aveva curato il signor , insistendo per il rigetto della domanda e chiedendo la Per_1
chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice
[...]
, nonché ex art. 2900 c.c. della compagnia assicuratrice Controparte_2
del dott. Pt_4 Controparte_1
pagina 9 di 20 Con comparsa di costituzione del 5.09.2019 si costituiva in giudizio anche deducendo Controparte_1
l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda svolta da l' nei propri confronti. Parte_6
La causa veniva istruita tramite acquisizione del fascicolo relativo all'ATP, assunzione delle prove testimoniali e con la chiamata a chiarimenti del CTU nominato dott. Passava in Persona_2
decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
****
La responsabilità invocata da parte attrice nei confronti del medico e della struttura sanitaria – nel regime antecedente l'entrata in vigore della c.d. Legge Gelli – Bianco - va inquadrata nell'ambito di quella contrattuale, con i conseguenti oneri probatori.
In termini generali, in punto di responsabilità civile nell'attività medico/sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità per l'inesatto adempimento della prestazione medico/sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del contatto sociale) e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento o del mancato tempestivo intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, ed allegare la colpa del personale sanitario della struttura (che ne risponde ex art. 1218 c.c.), restando a carico dell'obbligato, sia esso il personale medico e/o paramedico o, come in questo caso, la struttura sanitaria, la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass. Civ. 5590/2015).
Quanto all'accertamento del nesso causale, in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi di maggiore validità scientifica, e, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica in considerazione del principio del “più probabile che non” (cfr. Cass. 2222/2014).
In applicazione dei suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda attorea tenendo conto che era onere di parte attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese dalla convenuta, restando invece a carico di quest'ultima la prova che le medesime prestazioni professionali erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.
La natura tecnica delle prestazioni oggetto del rapporto poste a fondamento delle domande risarcitorie ha reso necessaria una CTU affidata in sede di istruzione preventiva al dott. chiamato Persona_2
anche a successivi chiarimenti in sede di giudizio di merito.
pagina 10 di 20 Gli esiti degli accertamenti peritali possono riassumersi come segue: - , all'epoca di anni Persona_1
39, senza alcuna pregressa patologia a carico degli organi o comorbilità, veniva attinto, nei primi giorni di novembre dell'anno 2015, da una infezione di sicura origine batterica (veniva isolato uno stafilococco aureo resistente ai macrolidi) perdurante dal 05.11.2015 e giunta nella sua evoluzione fatale in data 16.11.2015; - nel corso della malattia il paziente veniva prima visitato dal medico di base dott. , con prescrizione di terapia antibiotica, confermata a seguito di visita domiciliare in data Per_3
12.11.2015 e quindi in data 14.11.2015, a seguito del peggioramento del dolore al torace, dal medico di turno presso il servizio di continuità assistenziale, dott. che nell'occasione Parte_4 prescriveva antidolorifico e cortisonico, null'altro disponendo;
- l'infezione, dopo undici giorni di febbri altissime, dalla gola si propagava, successivamente, per contiguità anatomica, alle vie respiratorie fino a raggiungere i polmoni, dove determinava una polmonite associata a pleurite con
“imponente versamento pleurico”; - la pleuropolmonite - in mancanza di adeguato trattamento medico - evolveva in shock settico e, quindi, nell'exitus in data 16.11.2015; - veniva eseguita diagnosi autoptica che accertava “Shock terminale da stato settico generalizzato. Broncopolmonite a focolai multipli confluenti prevalentemente a destra. Versamento pleurico purulento sinistro. Verosimile miocardite.
Verosimile epatite. Milza settica”.
Ripercorsa così la – breve - storia clinica del signor ed il suo estremo esito, il CTU in sede di Per_1 istruzione ex art. 696 bis c.p.c. evidenziava come fosse “affetto, come risulta peraltro in Persona_1
anamnesi, da flogosi batterica. La stessa, con criterio quantomeno probabilistico, deve essere ascritta
a stafilococco aureo”.
Il quadro clinico di tale flogosi era presente al momento della visita da parte del dott. , Parte_4 il quale certificava “anamnesi positiva per infezione delle vie aeree superiori, trattata senza vantaggio con antibioticoterapia, presenza di dolore basale maggiormente a sinistra, paziente particolarmente provato”.
A fronte delle evidenze sintomatologiche che si presentavano dinanzi al dott. , ad Parte_4 avviso del CTU, “l'effettuazione, in urgenza, di un banale esame ematologico e di una radiografia del torace ovvero, al limite, l'ospedalizzazione stessa del paziente costituivano, di fatto, scelte mandatorie
e non costituivano, in relazione all'anamnesi e alle condizioni cliniche del paziente, decisioni terapeutico-diagnostiche di particolare difficoltà”.
A fronte di un quadro non ancora complicato da shock settico, era ben possibile procedere, continua il
CTU, con adeguata celerità, agli “accertamenti necessari per definire la malattia sia, inoltre, di optare
pagina 11 di 20 per l'ospedalizzazione del paziente che avrebbe consentito, in qualsiasi momento, il supporto della respirazione assistita, delle unità di terapia intensiva e l'approccio chemioterapico maggiormente adeguato alle condizioni (non certamente di mera natura sintomatica)”.
Concludeva il CTU osservando come , all'epoca appena quarantenne, privo di altre Persona_1 patologie “laddove fosse stato avviato dal dott. al corretto percorso diagnostico- Parte_4 terapeutico, avrebbe con certezza potuto superare la malattia”, riconoscendo in modo assolutamente inequivoco come “l'omessa progettazione di una corretta diagnosi e cura della patologia non ha semplicemente ridotto le chances di sopravvivenza del paziente ma è vera e propria causa del decesso”.
Il CTU, convocato a chiarimenti per poter prendere posizione nei confronti delle assicurazioni terze chiamate, rimaste estranee al procedimento di istruzione preventiva, con elaborato depositato in data
7.7.2023 ribadiva le proprie conclusioni e confermava la piena responsabilità del dott. Parte_4
e, per esso, della . Parte_6
Gli accertamenti e le conclusioni del CTU, la cui relazione peritale deve ritenersi qui integralmente richiamata, possono essere posti a base della decisione in quanto appaiono immuni da censure logiche o tecniche.
Quanto all'eccezione di nullità della CTU perché esperita dal solo dott. senza formazione di Per_2 collegio con uno specialista, essa non appare fondata, atteso che sia l'introduzione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. sia il conferimento dell'incarico al dott. risalgono a prima dell'entrata in Per_2 vigore della legge n. 24/2017 che ha introdotto l'obbligo del collegio peritale, nel mentre la convocazione del CTU nel corso del presente giudizio è stata finalizzata alla sola richiesta di chiarimenti, a fronte delle osservazioni critiche avanzate dalle compagnie terze chiamate.
Ciò posto, si passa ad accertare e liquidare il danno risarcibile.
Spetta a parte attrice iure proprio, con le specifiche che si diranno, il danno da perdita del rapporto parentale.
Parte attrice allega essenzialmente di aver patito un danno morale soggettivo determinato dalla sofferenza interiore e dall'alterazione del rapporto familiare derivante dal venir meno dell'affetto del congiunto (nelle rispettive vesti di genitori e fratello) e della possibilità di condividere con lo stesso momenti di vita.
pagina 12 di 20 Vi è da dire che allorquando si è in presenza di un legame affettivo nascente da un rapporto parentale quale quello sopra descritto, in mancanza di prova contraria come nel caso de quo, si deve ritenere presuntivamente presente la sofferenza morale derivante dalla perdita della persona cara.
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere risarcito mediante il ricorso a criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del Giudice di merito, ma esplicitando le regole di equità applicate e, nello specifico, tenendo conto della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia subìta dai prossimi congiunti della vittima, cosicché la relativa quantificazione esige un'attenta considerazione di tutte le circostanze idonee ad evidenziare, in concreto, l'entità della lesione subita dai superstiti (Cass. n. 10107/2011).
Liquidando anche dunque tale danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., si adottano le Tabelle in uso nel Tribunale di Milano ed. 2024 che prevedono una forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto e riconoscono (salva la possibilità di aumenti o diminuzioni ove ricorrano circostanze di fatto eccezionali) in favore del genitore un importo oscillante tra un valore base di
195.551,59 e uno massimo, a seguito di personalizzazione, di euro 391.103,18 e in favore del fratello un importo base di euro 28.301,23 e uno massimo di euro 169.830,60.
Nella liquidazione del danno si deve tenere conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita, sia in termini di stravolgimento della vita del congiunto superstite.
Le prove orali, a tal proposito, hanno confermato lo strettissimo legale tra il signor ed i propri Per_1
familiari e, in sintesi, la sua vocazione a porsi a disposizione delle necessità e degli interessi dei genitori e, dopo la loro dipartita, del fratello fragile. I testi hanno, infatti, confermato che il signor aveva scelto di ristrutturare parte dell'edificio dei propri genitori per poter continuare ad aiutare Per_1
i familiari nelle loro esigenze quotidiane, come fare la spesa, sbrigare commissioni, fare piccoli lavori domestici. Hanno anche confermato che lo stesso frequentava assiduamente i genitori ed il fratello, consumando i pasti insieme e passando con loro le giornate di festa, e che aveva pianificato per il futuro di prendersi cura del fratello, una volta che fossero mancati i genitori.
Sulla scorta dei predetti valori e considerata la particolarità della situazione, pare equo liquidare in favore dei signori e rispettivamente di anni 65 e 64 alla morte del Parte_2 Parte_1
figlio) a titolo di danno non patrimoniale l'importo di euro 350.000,00.
pagina 13 di 20 Quanto al fratello, considerate le circostanze sopra evidenziate e tenuto conto del ruolo di riferimento che il signor svolgeva ed avrebbe svolto anche nella sua vita futura, appare pure congruo Per_1
l'importo di euro 150.000,00.
A dette somme, calcolate sulla base delle Tabelle vigenti al momento della decisione (Cass. 11.5.2012,
n. 7272), poiché già attualizzate, non andrà applicata la rivalutazione monetaria. Esse dovranno invece essere incrementate degli interessi compensativi a ragione della loro mancata disponibilità dal giorno dell'evento al saldo effettivo e ciò mediante applicazione degli interessi al tasso legale calcolati sul capitale devalutato e rivalutato di anno in anno sulla base degli indici Istat. Dal giorno della decisione all' effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Quanto invece al danno c.d. catastrofale, cioè quel danno alla persona derivante dall' acquisita percezione dell'imminenza della fine della vita, nel caso di specie si ritiene non liquidabile, in difetto di prova di tale angosciosa consapevolezza da parte del soggetto (confr. Cass. civ. 28 novembre 2008, n.
28423; Cass. civ. 22451/2017). Merita infatti ricordare che la sera prima del decesso il signor Per_1
era stato visto dal padre, al quale nulla aveva riferito circa la percezione del peggioramento delle proprie condizioni e dell'avvicinarsi dell'allontanamento dalla vita.
Quanto al danno subito dagli attori a titolo di lucro cessante per il mancato contributo reddituale del de cuius deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, si rileva che è risarcibile il danno patrimoniale purché sia accertato in concreto che i congiunti siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4980/2006).
All'esito dell'istruttoria, se risulta dimostrato che il signor dava assistenza e sostegno ai propri Per_1 familiari in modo assiduo, circostanza che giustifica l'appesantimento del punto per la liquidazione del danno parentale, non risulta in alcun modo provato che il de cuius contribuisse con elargizione di utilità economiche alle necessità dei congiunti, sicchè sotto tale profilo nessun risarcimento può essere riconosciuto. Vale rammentare, infatti, che il signor , pur vivendo vicino alla famiglia, non era Per_1
con essa convivente e, in ogni caso, che aveva un reddito modesto, con cui doveva fare fronte non solo al proprio sostentamento ma anche al pagamento delle rate del mutuo, sicchè appare poco plausibile che potesse fare cospicui versamenti ai genitori.
Risulta pure destituita di fondamento la richiesta di risarcimento del residuo del finanziamento contratto dal signor per euro 22.645,51, trattandosi all'evidenza non di un danno conseguente Per_1
pagina 14 di 20 alla condotta determinante la morte del de cuius ma piuttosto di un debito ereditario e in difetto, in ogni caso, di prova del relativo esborso per la copertura da parte degli attori.
In ordine alle spese funerarie ed a quelle di successione, trattasi, ad avviso dello scrivente, di spese conseguenti e necessitate a e per ogni evento luttuoso.
In merito alle difese svolte dalla convenuta struttura sanitaria volte a dimostrare la propria estraneità alla vicenda, essendo stato coinvolto nelle vicende di causa unicamente il dott. Parte_4 medico della continuità assistenziale operante in regime di convenzionamento con l' , Controparte_7
e non già alle dipendenze della stessa, esse risultano inconsistenti.
Con riguardo alla censura di violazione o falsa applicazione dell'art. 1228 c.c., relativamente alla responsabilità della azienda sanitaria per il fatto del medico convenzionato, la Cassazione anche di recente (cfr. Cass. 14846/2024) ha ricondotto la fattispecie alla responsabilità per fatto degli ausiliari.
Infatti, “il soggetto pubblico, per l'adempimento dell'obbligazione di fornire l'assistenza medico – generica cui per legge è obbligato, si vale dell'opera del terzo, cioè di un esercente la professione sanitaria il quale non è dipendente del soggetto obbligato, ma costituisce personale "convenzionato"
(in alternativa a quello "dipendente", secondo l'indicazione fornita dall'art. 25, comma 3, legge n. 833 del 1978). Trattasi di una fattispecie di responsabilità, identificata in sede interpretativa dalla giurisprudenza, che è stata poi recepita dal legislatore con l'art. 7 legge n. 24 del 2017 […], secondo una linea di continuità fra l'interpretazione giurisprudenziale dell'ordinamento ed il successivo intervento legislativo, quale argomento ex post a sostegno della detta interpretazione (il primo comma del citato articolo 7 stabilisce chiaramente la correlazione fra la collocazione lavorativa dell'esercente ed il titolo di responsabilità: per il dipendente vale l'art. 1218, per il non dipendente l'art. 1228)”. Parte La Cassazione applica, dunque, il principio di diritto secondo cui la è responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, avendo l'obbligo legale di erogare l'assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura – nei limiti dei livelli essenziali di assistenza – avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento.
Quindi, la struttura sanitaria pubblica, accettando l'attività del professionista esterno in convenzione, assume tutte le conseguenti responsabilità.
L' accoglimento della domanda nei confronti della struttura sanitaria impone l'esame della domanda di rivalsa proposta nei confronti del medico.
pagina 15 di 20 Al riguardo, la domanda della parte può ben fondarsi sull' art. 2055 c.c. e si condivide l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui " in tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla l. n.
24/17, nell' ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi
d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della Salute cui la struttura risulti essersi obbligata" (Cass. 28987/19).
Nel caso di specie, alla luce dei rilievi posti dalla CTU, è configurabile un caso eccezionale, quanto a negligenza ed inadeguatezza della condotta, che ha determinato una imprevedibile devianza rispetto al programma condiviso di tutela della Salute cui la struttura si è obbligata. Risulta da quanto in atti, infatti, che il dott. abbia omesso di rilevare al paziente la pressione arteriosa, la frequenza Pt_4
cardiaca, la frequenza respiratoria, la corporatura corporea, lo stato della cute, le condizioni del sistema nervoso del paziente ed abbia omesso di svolgere qualunque valutazione ed annotazione dell'apparato circolatorio e dell'addome, elementi che consentono di ritenere, come chiaramente affermato dal CTU, che l'intervento e la valutazione del paziente “non fu coerente con la condotta attesa ed esigibile in consimili fattispecie” e. che tale omissione ebbe alta efficienza causale nella determinazione del decesso.
Ne consegue che la domanda di manleva può essere integralmente accolta.
Quanto alla compagnia assicuratrice dell' , , si è costituita in Parte_6 Controparte_2
giudizio eccependo in primis l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione.
L'eccezione va disattesa.
In giurisprudenza si è precisato che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo (cfr. Cass. n. 16092/2012; Cass. n. 967/2004). Ne discende che la locuzione “chi intende esercitare in giudizio un'azione” contenuta nell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, deve essere interpretata come riferita esclusivamente all'attore che intenda instaurare un giudizio.
Del pari, va disattesa l'eccezione di inopponibilità della CTU espletata in sede preventiva, essendo stata messa la compagnia nel corso del giudizio nella condizione di interloquire in contraddittorio con il
CTU.
Ugualmente infondate risultano le censure relative alla nullità della procura ed al difetto di legittimazione attiva degli attori, alla luce di quanto versato in atti.
pagina 16 di 20 La deducente ha eccepito, poi, la mancanza di operatività della garanzia Controparte_2
assicurativa sul presupposto che il danno potrebbe rientrare nelle previsioni contrattuali di CP_5
quantificata in polizza in Euro 500.000,00. La polizza n. 2015RCG00100-642148, all'art. 6, (rubricato
“Self Insurance Retention (SIR) – Denuncia e Gestione dei Sinistri”) della Sezione II - “Norme che regolano la gestione del contratto”, prevede che: “Limitatamente alle garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), resta convenuto tra le parti che la presente Polizza, opera solo ed esclusivamente per i Sinistri il cui risarcimento superi l'importo della di € 500.000,00 per Controparte_8
ogni Sinistro. I sinistri che non superino gli importi di , saranno direttamente Controparte_8 gestiti dalla Azienda”.
Ciò posto, la terza chiamata ha anche giustificato l'inoperatività della polizza sul presupposto della previsione, oltre della SIR di euro 500.000,00, di un'ulteriore franchigia speciale di Euro 500.000,00 operante sugli importi dei sinistri al netto della per la quale la Compagnia non presta alcuna CP_5
garanzia.
Al riguardo lo stesso art. 6, III afferma che “si conviene che la Società effettuerà il pagamento del risarcimento a favore del danneggiato o dei suoi aventi diritto previa detrazione di un importo di euro
500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascun sinistro, importo che rimane a carico dell'Azienda”.
Pertanto, sino all'importo di euro 500.000,00, la polizza non si applica in quanto non operativa per la previsione di Oltre tale somma, rimane comunque a carico dell' odierna CP_5 Controparte_7 convenuta l'ulteriore somma di euro 500.000,00 a titolo di franchigia speciale la quale opera al netto della S.I.R.
In ragione di quanto complessivamente liquidato nella fattispecie a titolo di danno, in misura complessivamente inferiore ad euro 1.000.000,00, risulta chiaro che la polizza non fornisce CP_2
copertura al sinistro in forza delle citate previsioni contrattuali.
Cio posto in merito alla , va detto che risulta pure fondata la domanda di garanzia Controparte_2 ex art. 2900 c.c. svolta dall'azienda sanitaria nei confronti della Controparte_1 compagnia assicuratrice del dott. in forza di apposita “Polizza Multirischi del Pt_4
Professionista”, n. 102313317, avente effetto dal 31.12.2014, che presta a primo rischio la garanzia per il risarcimento derivante dalla responsabilità civile professionale dello stesso con massimale di €
1.000.000,00, e che opera anche in caso di “rivalsa esercitata dalla e/o struttura Controparte_7
medico/ospedaliera nonché da parte dei loro assicuratori per danni causati a terzi in conseguenza dell'attività svolta per conto dei suddetti enti”.
pagina 17 di 20 si è costituita in giudizio eccependo, anch'essa, in primis Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione.
L'eccezione, già posta da , va disattesa per i motivi già esposti. Controparte_2
In ordine ai presupposti di cui all'art. 2900 c.c., in punto inerzia del debitore, non risulta che il Dott. abbia esercitato i propri diritti, chiedendo alla propria Assicurazione di prestare le tutele Pt_4
previste dalla relativa polizza, non avendo evocato in giudizio la Compagnia né nel pregresso procedimento ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. né nell'attuale causa civile.
Peraltro, l'ingente ammontare della richiesta risarcitoria fa presumere che vi sia un pericolo di insolvenza da parte del Medico in caso di condanna dell'Azienda e successiva azione di rivalsa di quest'ultima nei confronti del . CP_9
Ne consegue che l' giustificatamente ha svolto azione surrogatoria ex art. 2900, c. 1 c.c. Parte_6
per assicurare che siano soddisfatte le proprie ragioni, esercitando i diritti e le azioni che spettano al
Dott. verso la propria Compagnia. Pt_4
Tenuto conto dell'inoperatività della polizza in essere con e in ragione della condanna CP_2
solidale al risarcimento per il sinistro, la può ben chiedere in rivalsa la restituzione di Parte_6
“tutti gli esborsi che la stessa sia eventualmente tenuta a corrispondere, ivi comprese le spese di lite, conseguenti all'accoglimento della domanda avversaria.
Parte attrice ha chiesto l'estensione della domanda direttamente alle terze chiamate.
L'istanza va disattesa. Infatti: “Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo” (Cass.
Civ. 15232/2021).
Le spese, anche di ATP, seguono la soccombenza e si liquidano secondo lo scaglione di valore.
Vanno riconosciute le spese di CTP che tuttavia nella misura esposta appaiono del tutto incongrue e possono essere riconosciute in misura inferiore a quelle di CTU, nell'importo di euro 4.000,00 oltre accessori.
Non si riconoscono ulteriori spese, in quanto non ne è documentato l'esborso effettivo.
P.Q.M.
pagina 18 di 20 Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta con l'atto di citazione da parte attrice nei termini di cui in motivazione, condanna i convenuti dott. e Parte_4 Parte_5
, in solido tra loro, al risarcimento delle seguenti voci di danno;
[...]
a) euro 350.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio a favore di
Parte_1
b) euro 350.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio a favore di
Parte_2
c) euro 150.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio a favore di
Parte_3
il tutto oltre a rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione, per le causali espresse.
2) condanna i convenuti dott. e , in solido tra Parte_4 Parte_5
loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in euro 7.979,58 - di cui euro
7.691,00 per compensi ed euro 288,58 per anticipazioni – per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, in euro 29.738,00 - di cui euro 29.193,00 per compensi ed euro 545,00 per anticipazioni – per il presente giudizio, oltre a spese generali 15%, Iva e CPA, ed euro 4.000,00, oltre accessori, per spese di CTP;
3) pone definitivamente a carico dei convenuti dott. e Parte_4 Parte_5
, in solido tra loro, le spese di CTU già liquidate e li condanna a rifondere a parte
[...]
attrice quanto versato in esecuzione dei decreti di liquidazione;
4) condanna il dott. a rimborsare ad le somme Parte_4 Parte_5
che verserà in esecuzione delle statuizioni n. 1, 2 e 3 del presente dispositivo di sentenza;
5) condanna in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900, c. 1 c.c. a Controparte_1
tenere indenne ed a manlevare il dott. , nei limiti del massimale, degli esborsi Parte_4
dovuti in esecuzione delle statuizioni n. 1, 2 e 3 del presente dispositivo di sentenza, nascente dal presente giudizio, ad esito dell'azione di rivalsa esperita nei suoi confronti da
[...]
; Parte_5
6) rigetta la domanda proposta dalla nei confronti della società Parte_5
; Controparte_2
pagina 19 di 20 7) condanna la a rifondere alla terza chiamata Parte_5 [...]
le spese di lite che si liquidano in euro 29.193,00 per Controparte_2
compensi per il presente giudizio, oltre a spese generali 15%, Iva e CPA.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, 24.01.2025.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1147/2019 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), con gli avv.ti Parte_3 C.F._3
Guido Simonetti (C.F. ) e Simone Zancani (C.F. ) C.F._4 C.F._5
ATTORI
e
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_4 C.F._6
con l'avv. Maurizio Guidoni (C.F. ) C.F._7
, in persona del Direttore Generale pro tempore (P. IVA Parte_5
) P.IVA_1 con l'Avv. Francesco Sarti (C.F. ) C.F._8
CONVENUTI
e con in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA Controparte_1
) P.IVA_2 con l'avv. Paolo Brancato (C.F. ) C.F._9
, in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, (P.IVA , P.IVA_3
con gli avv.ti Massimiliano Scipioni (C.F. ) e Francesca Ricciardi (C.F. C.F._10
) C.F._11
CHIAMATI IN CAUSA pagina 1 di 20 Oggetto: responsabilità medica.
CONCLUSIONI
Parte attrice
(come da foglio di precisazione delle conclusioni)
“Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva dei sanitari dell'Azienda ULSS n. 9 di
Treviso, in particolare del medico del servizio di continuità assistenziale per la morte Parte_4
del signor per l'effetto condannarsi l' (già Azienda Persona_1 Parte_6
ULSS n. 9 di Treviso) in persona del legale rappresentante pro tempore, il dott. Parte_4
nonché, in virtù della chiamata in causa in garanzia, Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore ed in
[...] Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure hereditatis ed iure proprio, subiti e subendi da tutti i ricorrenti e per ciascuno nella somma e/o misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, con rivalutazione monetaria degli importi non liquidati all'attualità e con il riconoscimento degli interessi legali e/o compensativi anche alla luce del nuovo art. 1284 c.c., stante il maggior danno subito ex art. 1224 c.c., dal giorno dell'insorgenza di ogni cespite di danno dovuto e sino alla data di proposizione della domanda e con applicazione dell'art. 1284, comma 4, dal momento in cui è stata proposta la domanda giudiziale sino all'effettivo saldo.
Spese, diritti ed onorari nonché compensi di lite integralmente rifusi, con rimborso forfettario, cpa ed iva, oltre alla rifusione integrale delle spese legali sostenute per l'attività stragiudiziale, nonché di quelle quelle sostenute per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c.”.
Parte convenuta Pt_4
(come da foglio di precisazione delle conclusioni)
“In via principale: respingersi le richieste tutte di parte attrice, con vittoria di spese e competenze di lite;
pagina 2 di 20 affermare l'esclusiva responsabilità ex art. 7 L. 24/2017 della convenuta Parte_6
per ogni danno patrimoniale o non patrimoniale eventualmente riconosciuto a parte
[...]
attrice;
In subordine: ove ritenuta sussistente la responsabilità del dott. previo accertamento della operatività delle Pt_4
garanzie assicurative prestate dalla Compagnie e/o condannarsi le stesse a CP_2 CP_1
tenere manlevato ed indenne il dott. a fronte di ogni avversa domanda, anche in punto spese Pt_4
di lite;
In via istruttoria: si chiede venga disposta la rinnovazione della C.T.U. medico legale per le ragioni di cui in comparsa di risposta e nelle svolte difese, con affidamento dell'incarico ad un nuovo C.T.U. o, meglio, ad un
Collegio di periti.”
Parte convenuta 2 Pt_5
(come da foglio di precisazione delle conclusioni)
“Rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, compensi e accessori di lite.
Nel merito in via subordinata
In denegata ipotesi di accertamento, totale o parziale, di un profilo di responsabilità in capo all'Azienda convenuta, condannare il Dott. a restituire ad Parte_4 Parte_5
tutti gli esborsi che la stessa sia eventualmente tenuta a corrispondere, ivi comprese le
[...]
spese di lite, conseguenti all'accoglimento della domanda avversaria.
Con vittoria di spese, compensi e accessori di lite.
Nel merito, sempre in via subordinata
In denegata ipotesi di accertamento, totale o parziale, di un profilo di responsabilità in capo all'Azienda convenuta, condannare in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900, c. 1 c.c.
[...]
in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, in qualità di Assicuratore Controparte_1
del Dott. in forza della polizza n. 102313317, a manlevare il medesimo, nei limiti del Parte_4
massimale, da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, anche in ordine alle spese di lite, nascente dal presente giudizio, ad esito dell'azione di rivalsa esperita nei suoi confronti da Parte_5
.
[...]
pagina 3 di 20 Con vittoria di spese, compensi e accessori di lite.
Nel merito, sempre in via subordinata
In denegata ipotesi di accertamento, totale o parziale, di un profilo di responsabilità in capo all'Azienda convenuta, condannare , in persona Controparte_2 del suo Legale Rappresentante pro tempore, in qualità di Assicuratore dell'Azienda medesima in forza della polizza n. 2015RCG00100-642148, a manlevare , nei limiti del Parte_5
massimale, da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, anche in ordine alle spese di lite, nascente dal presente giudizio.
Con vittoria di spese, compensi e accessori di lite.
In via istruttoria preliminare
Dichiarare la nullità dell'elaborato dimesso dal C.t.u., Dott. , nella presente causa in Persona_2 quanto redatto in forma non collegiale in violazione dell'art. 15 della legge 24/2017, in conformità alla pronuncia di Cass. civ., n. 12593/2021.
In via istruttoria principale
Disporre la rinnovazione della c.t.u. medico-legale, nominando un C.t.u. diverso dal Dott.
[...]
, nonché un Collegio multidisciplinare, designando un Ausiliario di Medicina Interna e/o Per_2
Pneumologia e/o Infettivologia, nonché uno Specialista Anatomo-Patologo, affinché sia accertata la correttezza della condotta resa dal Dott. e/o l'assenza di nesso di causa tra la Parte_4
condotta medesima e i danni lamentati dagli attori in occasione dei fatti di causa, per i motivi dedotti in atti.
In via istruttoria subordinata
In denegata ipotesi di rigetto della domanda di rinnovazione della c.t.u., disporre la chiamata a chiarimenti del Dott. in relazione ai profili dedotti nella seconda memoria ai sensi Persona_2 dell'art. 183, c. 6 c.p.c. ratione temporis applicabile.
In ogni caso in via istruttoria
Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie per i motivi di cui alla terza memoria ai sensi dell'art.
183, c. 6 c.p.c. ratione temporis applicabile.”
Parte terza chiamata CP_3
(come da foglio di precisazione delle conclusioni)
pagina 4 di 20 “In via preliminare: dichiarare improcedibile la domanda di garanzia svolta ex art. 2900 c.c. dall' nei confronti per il mancato previo esperimento Parte_6 Controparte_1
del procedimento di mediazione ex D.L. 28/2010
Nel merito, in principalità: respingere la domanda ex art. 2900 c.c. svolta dall' Parte_6
nei confronti di in quanto inammissi-bile e
[...] Controparte_1
comunque infondata in fatto e in diritto.
Nel merito, in via subordinata: ove ritenuta ammissibile la domanda svolta ex art. 2900 c.c. e provata la responsabilità dell'assicurato dr. previo accertamento che la garanzia per la r.c.t. Pt_4
prestata da RE AT International Insurance Ltd. con polizza n. 2015RCG00100-642148 è estesa a tutti i prestatori di lavoro, compresi i medici in continuità assistenziale, e che la garanzia prestata da con polizza n. 102313317 in favore del dr. è operante a Controparte_1 Pt_4 secondo rischio, limitare l'accoglimento della domanda svolta dall' nei confronti di Parte_6
alla sola eccedenza dei massimali garantiti da RE AT Controparte_1
International Insurance Ltd. e, comunque, fino alla concorrenza della somma assicurata, pari ad €
1.000.000,00, con applicazione della franchigia di € 250,00.
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria: disporsi la rinnovazione della CTU medico-legale da affidare a diverso consulente.”
Parte terza chiamata CP_2
(come da foglio di precisazione delle conclusioni)
“in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per improcedibilità del presente CP_2
giudizio stante il mancato espletamento della condizione di procedibilità nei confronti della terza chiamata in conformità all'art. 8 L. 24/2017 e per mancato esperimento della mediazione e, CP_2 per l'effetto, dichiarare improcedibile in presente giudizio;
in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inutilizzabili, inammissibili, inopponibili ed inefficaci tutti gli atti, i documenti e le relazioni di cui al procedimento ex art. 696 - bis c.p.c. n. 460/2017 R.G del Tribunale di Venezia e prodotti dagli attori, con rigetto della richiesta di acquisizione dell'intero fascicolo del predetto giudizio di ATP giacché il procedimento si è svolto in violazione del contraddittorio con ed in violazione dei CP_2 termini e delle condizioni di cui all'art. 8, l. n. 24/2017;
pagina 5 di 20 in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per carenza di ius postulandi in capo ai difensori stante la genericità della procura rilasciata dagli attori nonché l'assenza dei titoli attestanti la qualifica di eredi/successori del sig. ai fini della capacità di agire nel presente giudizio;
Persona_1
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
, in relazione alla mancanza di operatività dalla Controparte_4
polizza n. 2015RCG00100-642148 azionata dalla giacché le Parte_6
domande svolte dai signori , e nel presente giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3
si riferiscono alla esclusiva responsabilità del dr. , medico convenzionato, per il quale Parte_4
la polizza non fornisce garanzia e copertura, in forza dell'art. 24 del capitolato di Controparte_2 polizza e, per l'effetto, il dr. dovrà essere garantito e tenuto indenne, sia in relazione Parte_4
alle domande degli attori, sia in relazione alla domanda di regresso/rivalsa della Pt_7 esclusivamente dalla polizza “a primo rischio” stipulata dal dr. con la Compagnia Pt_4
CP_1
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare il limite di garanzia previsto dalla polizza azionata dalla Parte_6
ed, in particolare, il difetto di legittimazione passiva della RE AT
[...]
International Insurance Ltd. stante la previsione contrattuale di una S.I.R. di Euro 500.000,00 e di una ulteriore franchigia speciale di € 500.000,00 per ciascun sinistro operante sugli importi dei sinistri al netto della nella polizza azionata (il tutto per complessivi Euro 1.000.000,00), con CP_5 CP_2
conseguente estromissione della Compagnia dal presente giudizio laddove il danno sia ricompreso nei predetti limiti;
NEL MERITO,
In via principale
- accertato e dato atto che le deduzioni in fatto di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, oltre che inammissibili, carenti ed incomplete, appaiono infondate sia in fatto sia in diritto,
- accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo alla Parte_6
o del dr. ovvero a titolo di solidarietà gli stessi non avendo gli attorti
[...] Parte_4
fornito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato al dr. Pt_4
e alla predetta struttura sanitaria;
[...]
pagina 6 di 20 - respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili, le domande tutte formulate dai sig.ri , e nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3
della ed assolvere interamente la medesima da ogni domanda e, Parte_6
conseguentemente, respingere la domanda di garanzia assicurativa svolta dalla Parte_6
nei confronti della odierna deducente RE AT International Insurance
[...]
Ltd.;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dagli attori e ciò nei confronti della , del dr. e Parte_6 Parte_4
della terza chiamata Controparte_2
- accertare l'inesistenza del danno (patrimoniale e non patrimoniale) in quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita adeguata prova;
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del dr. , o in alternativa, la sua Parte_4
responsabilità maggioritaria, con esclusione, in ogni caso, di qualsiasi responsabilità in capo alla
e, conseguentemente, escludere la copertura della RE AT Parte_6
International Insurance Ltd. per l'intero ovvero, in subordine, ridurre per l'importo relativo alle eventuali quote di corresponsabilità degli eventuali altri medici coinvolti, senza solidarietà tra le compagnie;
- dichiarare la polizza non tenuta ad indennizzare il dr. nella sua qualità di CP_2 Parte_4 medico libero professionista/medico non dipendente, soggetto a rapporto convenzionale con l'Azienda sanitaria, in base alle previsioni di polizza;
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità per i fatti di cui è causa del medico convenzionato dr. e, conseguentemente, dichiarare la tenuta ad indennizzare a primo Parte_4 CP_1
rischio il dr. con esclusione di copertura della polizza Pt_4 Controparte_2
- accertare e dichiarare tenuta la odierna comparente a prestare la copertura Controparte_2
assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra e Assicurazione, con Parte_8
particolare riguardo alla limitazione del risarcimento dovuto dalla al massimale Controparte_2 previsto dalla polizza, pari ad euro 15.000.000,00, tenuto conto dell'esistenza di S.I.R. pari ad euro
500.000,00 per ogni sinistro, che resta a carico dell' , e dell'esistenza in aggiunta di una Parte_8
Franchigia Speciale pari ad euro 500.000,00 per ciascun sinistro, che resta a carico dell' , Parte_8
operante sugli importi al netto della S.I.R. per ogni sinistro;
pagina 7 di 20 - accertare e dichiarare, l'esistenza di altre polizze stipulate dalla e dal Parte_6 dr. e conseguentemente disporre il regresso in applicazione dell'art.2 di polizza in Parte_4 combinato disposto con l'art. 1910 comma 4 c.c. con refusione e condanna del dr. e della sua Pt_4 compagnia UnipolSai a rifondere alla tutte le somme che verranno da quest'ultima CP_6
corrisposte per la loro quota di responsabilità;
- in ulteriore subordine accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex artt.
1299 e 2055 cod. civ., le eventuali corresponsabilità del dr. e della Parte_4 Parte_6
e di eventuali altre terze strutture sanitarie e medici coinvolti nella presente vicenda,
[...]
ancorché non convenuti in giudizio, con conseguente condanna risarcitoria graduata rispetto ai terzi dei convenuti dr. e della con riferimento alla eventuale Parte_4 Parte_6
diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio per Controparte_2
In ogni caso, con rifusione di spese e compenso del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il
Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 14 D.M. n. 55/2014.
In via istruttoria, con riserva di modifica e/o di integrazione dei capitoli di prova e di indicazione dei testi nei termini concessi ex lege:
- disporre ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss., nei confronti del dr. e della Parte_4
di tutte le polizze assicurative da loro stipulate, per il periodo inerente i Parte_6
fatti oggetto di causa.
Disporre, inoltre, la totale rinnovazione delle operazioni peritali, da affidare ad un Collegio di medici composto altresì da specialisti (medico-legale, pneumologo, infettivologo) con la formulazione dei seguenti questi:
- accertare gli eventuali specifici profili di responsabilità sussistenti in capo al dr. e Parte_4
alla , individuando le precise percentuali di responsabilità su ciascuno Parte_6
soggetto coinvolto nella presente vicenda, e con graduazione ed accertamento del grado di colpa in termini di gravità, ossia se lieve o grave.
Con riserva di nomina di consulente tecnico di parte fino all'inizio delle operazioni peritali.”
pagina 8 di 20 Fatto e diritto
Con atto di citazione notificato in data 30.01.2019, i signori , e Parte_1 Parte_2
, rispettivamente genitori e fratello di , convenivano in giudizio Parte_3 Persona_1
l' , già Azienda ULSS 9 Treviso, e il dott. per sentirli condannare al Parte_6 Parte_4
risarcimento dei danni subiti iure proprio ed hereditatis, per responsabilità contrattuale e aquiliana per l'operato dei sanitari della convenuta, ed in particolare del medico di continuità assistenziale dott. Pt_6
, nella determinazione della morte del proprio, rispettivamente, figlio e fratello. Parte_4
Parte attrice esponeva che il proprio congiunto, giovane uomo quarantenne, era morto di polmonite in data 16.11.2015, dopo essere stato visitato, poche ore prima dell'exitus, da un medico del servizio di continuità assistenziale della Azienda ULSS 9 Treviso, dott. . Al sanitario in questione Parte_4
veniva imputata grave imperizia nello svolgere una corretta indagine semeiologica di un focolaio sicuramente già apprezzabile con riscontro diretto, nonché nella chiara imprudenza di questi: a) nel non inviare d'urgenza il paziente al Pronto Soccorso per gli opportuni accertamenti diagnostici e b) nel prescrivere, al contrario, dei farmaci che hanno finito per “nascondere” anche quei sintomi della flogosi in atto che avrebbero consentito alla vittima ed ai suoi familiari di percepire autonomamente l'assoluta necessità di un ricovero immediato.
Gli attori, quindi, sul presupposto di una responsabilità professionale del personale sanitario dell' , ed in particolare del dott. , proponevano domanda di risarcimento Parte_6 Parte_4
danni, prima in via stragiudiziale e successivamente tramite deposito avanti il suintestato Tribunale di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (r.g. 460/2017) che si concludeva con l'affidamento di consulenza tecnica al prof. con elaborato peritale ritualmente depositato. Persona_2
Non avendo avuto alcun esito tali iniziative, gli attori si determinavano a promuovere il presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 18.04.2019, si costituiva in giudizio il dott. Pt_4
contestando la propria responsabilità ed affermando in caso di accoglimento della domanda
[...]
l'esclusiva responsabilità della , quale struttura di riferimento per il dott. Parte_6 Pt_4
Si costituiva in giudizio anche l' , contestando ogni addebito di responsabilità in capo al Parte_6
medico che aveva curato il signor , insistendo per il rigetto della domanda e chiedendo la Per_1
chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice
[...]
, nonché ex art. 2900 c.c. della compagnia assicuratrice Controparte_2
del dott. Pt_4 Controparte_1
pagina 9 di 20 Con comparsa di costituzione del 5.09.2019 si costituiva in giudizio anche deducendo Controparte_1
l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda svolta da l' nei propri confronti. Parte_6
La causa veniva istruita tramite acquisizione del fascicolo relativo all'ATP, assunzione delle prove testimoniali e con la chiamata a chiarimenti del CTU nominato dott. Passava in Persona_2
decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
****
La responsabilità invocata da parte attrice nei confronti del medico e della struttura sanitaria – nel regime antecedente l'entrata in vigore della c.d. Legge Gelli – Bianco - va inquadrata nell'ambito di quella contrattuale, con i conseguenti oneri probatori.
In termini generali, in punto di responsabilità civile nell'attività medico/sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità per l'inesatto adempimento della prestazione medico/sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del contatto sociale) e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento o del mancato tempestivo intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, ed allegare la colpa del personale sanitario della struttura (che ne risponde ex art. 1218 c.c.), restando a carico dell'obbligato, sia esso il personale medico e/o paramedico o, come in questo caso, la struttura sanitaria, la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass. Civ. 5590/2015).
Quanto all'accertamento del nesso causale, in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi di maggiore validità scientifica, e, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica in considerazione del principio del “più probabile che non” (cfr. Cass. 2222/2014).
In applicazione dei suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda attorea tenendo conto che era onere di parte attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese dalla convenuta, restando invece a carico di quest'ultima la prova che le medesime prestazioni professionali erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.
La natura tecnica delle prestazioni oggetto del rapporto poste a fondamento delle domande risarcitorie ha reso necessaria una CTU affidata in sede di istruzione preventiva al dott. chiamato Persona_2
anche a successivi chiarimenti in sede di giudizio di merito.
pagina 10 di 20 Gli esiti degli accertamenti peritali possono riassumersi come segue: - , all'epoca di anni Persona_1
39, senza alcuna pregressa patologia a carico degli organi o comorbilità, veniva attinto, nei primi giorni di novembre dell'anno 2015, da una infezione di sicura origine batterica (veniva isolato uno stafilococco aureo resistente ai macrolidi) perdurante dal 05.11.2015 e giunta nella sua evoluzione fatale in data 16.11.2015; - nel corso della malattia il paziente veniva prima visitato dal medico di base dott. , con prescrizione di terapia antibiotica, confermata a seguito di visita domiciliare in data Per_3
12.11.2015 e quindi in data 14.11.2015, a seguito del peggioramento del dolore al torace, dal medico di turno presso il servizio di continuità assistenziale, dott. che nell'occasione Parte_4 prescriveva antidolorifico e cortisonico, null'altro disponendo;
- l'infezione, dopo undici giorni di febbri altissime, dalla gola si propagava, successivamente, per contiguità anatomica, alle vie respiratorie fino a raggiungere i polmoni, dove determinava una polmonite associata a pleurite con
“imponente versamento pleurico”; - la pleuropolmonite - in mancanza di adeguato trattamento medico - evolveva in shock settico e, quindi, nell'exitus in data 16.11.2015; - veniva eseguita diagnosi autoptica che accertava “Shock terminale da stato settico generalizzato. Broncopolmonite a focolai multipli confluenti prevalentemente a destra. Versamento pleurico purulento sinistro. Verosimile miocardite.
Verosimile epatite. Milza settica”.
Ripercorsa così la – breve - storia clinica del signor ed il suo estremo esito, il CTU in sede di Per_1 istruzione ex art. 696 bis c.p.c. evidenziava come fosse “affetto, come risulta peraltro in Persona_1
anamnesi, da flogosi batterica. La stessa, con criterio quantomeno probabilistico, deve essere ascritta
a stafilococco aureo”.
Il quadro clinico di tale flogosi era presente al momento della visita da parte del dott. , Parte_4 il quale certificava “anamnesi positiva per infezione delle vie aeree superiori, trattata senza vantaggio con antibioticoterapia, presenza di dolore basale maggiormente a sinistra, paziente particolarmente provato”.
A fronte delle evidenze sintomatologiche che si presentavano dinanzi al dott. , ad Parte_4 avviso del CTU, “l'effettuazione, in urgenza, di un banale esame ematologico e di una radiografia del torace ovvero, al limite, l'ospedalizzazione stessa del paziente costituivano, di fatto, scelte mandatorie
e non costituivano, in relazione all'anamnesi e alle condizioni cliniche del paziente, decisioni terapeutico-diagnostiche di particolare difficoltà”.
A fronte di un quadro non ancora complicato da shock settico, era ben possibile procedere, continua il
CTU, con adeguata celerità, agli “accertamenti necessari per definire la malattia sia, inoltre, di optare
pagina 11 di 20 per l'ospedalizzazione del paziente che avrebbe consentito, in qualsiasi momento, il supporto della respirazione assistita, delle unità di terapia intensiva e l'approccio chemioterapico maggiormente adeguato alle condizioni (non certamente di mera natura sintomatica)”.
Concludeva il CTU osservando come , all'epoca appena quarantenne, privo di altre Persona_1 patologie “laddove fosse stato avviato dal dott. al corretto percorso diagnostico- Parte_4 terapeutico, avrebbe con certezza potuto superare la malattia”, riconoscendo in modo assolutamente inequivoco come “l'omessa progettazione di una corretta diagnosi e cura della patologia non ha semplicemente ridotto le chances di sopravvivenza del paziente ma è vera e propria causa del decesso”.
Il CTU, convocato a chiarimenti per poter prendere posizione nei confronti delle assicurazioni terze chiamate, rimaste estranee al procedimento di istruzione preventiva, con elaborato depositato in data
7.7.2023 ribadiva le proprie conclusioni e confermava la piena responsabilità del dott. Parte_4
e, per esso, della . Parte_6
Gli accertamenti e le conclusioni del CTU, la cui relazione peritale deve ritenersi qui integralmente richiamata, possono essere posti a base della decisione in quanto appaiono immuni da censure logiche o tecniche.
Quanto all'eccezione di nullità della CTU perché esperita dal solo dott. senza formazione di Per_2 collegio con uno specialista, essa non appare fondata, atteso che sia l'introduzione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. sia il conferimento dell'incarico al dott. risalgono a prima dell'entrata in Per_2 vigore della legge n. 24/2017 che ha introdotto l'obbligo del collegio peritale, nel mentre la convocazione del CTU nel corso del presente giudizio è stata finalizzata alla sola richiesta di chiarimenti, a fronte delle osservazioni critiche avanzate dalle compagnie terze chiamate.
Ciò posto, si passa ad accertare e liquidare il danno risarcibile.
Spetta a parte attrice iure proprio, con le specifiche che si diranno, il danno da perdita del rapporto parentale.
Parte attrice allega essenzialmente di aver patito un danno morale soggettivo determinato dalla sofferenza interiore e dall'alterazione del rapporto familiare derivante dal venir meno dell'affetto del congiunto (nelle rispettive vesti di genitori e fratello) e della possibilità di condividere con lo stesso momenti di vita.
pagina 12 di 20 Vi è da dire che allorquando si è in presenza di un legame affettivo nascente da un rapporto parentale quale quello sopra descritto, in mancanza di prova contraria come nel caso de quo, si deve ritenere presuntivamente presente la sofferenza morale derivante dalla perdita della persona cara.
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere risarcito mediante il ricorso a criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del Giudice di merito, ma esplicitando le regole di equità applicate e, nello specifico, tenendo conto della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia subìta dai prossimi congiunti della vittima, cosicché la relativa quantificazione esige un'attenta considerazione di tutte le circostanze idonee ad evidenziare, in concreto, l'entità della lesione subita dai superstiti (Cass. n. 10107/2011).
Liquidando anche dunque tale danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., si adottano le Tabelle in uso nel Tribunale di Milano ed. 2024 che prevedono una forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto e riconoscono (salva la possibilità di aumenti o diminuzioni ove ricorrano circostanze di fatto eccezionali) in favore del genitore un importo oscillante tra un valore base di
195.551,59 e uno massimo, a seguito di personalizzazione, di euro 391.103,18 e in favore del fratello un importo base di euro 28.301,23 e uno massimo di euro 169.830,60.
Nella liquidazione del danno si deve tenere conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita, sia in termini di stravolgimento della vita del congiunto superstite.
Le prove orali, a tal proposito, hanno confermato lo strettissimo legale tra il signor ed i propri Per_1
familiari e, in sintesi, la sua vocazione a porsi a disposizione delle necessità e degli interessi dei genitori e, dopo la loro dipartita, del fratello fragile. I testi hanno, infatti, confermato che il signor aveva scelto di ristrutturare parte dell'edificio dei propri genitori per poter continuare ad aiutare Per_1
i familiari nelle loro esigenze quotidiane, come fare la spesa, sbrigare commissioni, fare piccoli lavori domestici. Hanno anche confermato che lo stesso frequentava assiduamente i genitori ed il fratello, consumando i pasti insieme e passando con loro le giornate di festa, e che aveva pianificato per il futuro di prendersi cura del fratello, una volta che fossero mancati i genitori.
Sulla scorta dei predetti valori e considerata la particolarità della situazione, pare equo liquidare in favore dei signori e rispettivamente di anni 65 e 64 alla morte del Parte_2 Parte_1
figlio) a titolo di danno non patrimoniale l'importo di euro 350.000,00.
pagina 13 di 20 Quanto al fratello, considerate le circostanze sopra evidenziate e tenuto conto del ruolo di riferimento che il signor svolgeva ed avrebbe svolto anche nella sua vita futura, appare pure congruo Per_1
l'importo di euro 150.000,00.
A dette somme, calcolate sulla base delle Tabelle vigenti al momento della decisione (Cass. 11.5.2012,
n. 7272), poiché già attualizzate, non andrà applicata la rivalutazione monetaria. Esse dovranno invece essere incrementate degli interessi compensativi a ragione della loro mancata disponibilità dal giorno dell'evento al saldo effettivo e ciò mediante applicazione degli interessi al tasso legale calcolati sul capitale devalutato e rivalutato di anno in anno sulla base degli indici Istat. Dal giorno della decisione all' effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Quanto invece al danno c.d. catastrofale, cioè quel danno alla persona derivante dall' acquisita percezione dell'imminenza della fine della vita, nel caso di specie si ritiene non liquidabile, in difetto di prova di tale angosciosa consapevolezza da parte del soggetto (confr. Cass. civ. 28 novembre 2008, n.
28423; Cass. civ. 22451/2017). Merita infatti ricordare che la sera prima del decesso il signor Per_1
era stato visto dal padre, al quale nulla aveva riferito circa la percezione del peggioramento delle proprie condizioni e dell'avvicinarsi dell'allontanamento dalla vita.
Quanto al danno subito dagli attori a titolo di lucro cessante per il mancato contributo reddituale del de cuius deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, si rileva che è risarcibile il danno patrimoniale purché sia accertato in concreto che i congiunti siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4980/2006).
All'esito dell'istruttoria, se risulta dimostrato che il signor dava assistenza e sostegno ai propri Per_1 familiari in modo assiduo, circostanza che giustifica l'appesantimento del punto per la liquidazione del danno parentale, non risulta in alcun modo provato che il de cuius contribuisse con elargizione di utilità economiche alle necessità dei congiunti, sicchè sotto tale profilo nessun risarcimento può essere riconosciuto. Vale rammentare, infatti, che il signor , pur vivendo vicino alla famiglia, non era Per_1
con essa convivente e, in ogni caso, che aveva un reddito modesto, con cui doveva fare fronte non solo al proprio sostentamento ma anche al pagamento delle rate del mutuo, sicchè appare poco plausibile che potesse fare cospicui versamenti ai genitori.
Risulta pure destituita di fondamento la richiesta di risarcimento del residuo del finanziamento contratto dal signor per euro 22.645,51, trattandosi all'evidenza non di un danno conseguente Per_1
pagina 14 di 20 alla condotta determinante la morte del de cuius ma piuttosto di un debito ereditario e in difetto, in ogni caso, di prova del relativo esborso per la copertura da parte degli attori.
In ordine alle spese funerarie ed a quelle di successione, trattasi, ad avviso dello scrivente, di spese conseguenti e necessitate a e per ogni evento luttuoso.
In merito alle difese svolte dalla convenuta struttura sanitaria volte a dimostrare la propria estraneità alla vicenda, essendo stato coinvolto nelle vicende di causa unicamente il dott. Parte_4 medico della continuità assistenziale operante in regime di convenzionamento con l' , Controparte_7
e non già alle dipendenze della stessa, esse risultano inconsistenti.
Con riguardo alla censura di violazione o falsa applicazione dell'art. 1228 c.c., relativamente alla responsabilità della azienda sanitaria per il fatto del medico convenzionato, la Cassazione anche di recente (cfr. Cass. 14846/2024) ha ricondotto la fattispecie alla responsabilità per fatto degli ausiliari.
Infatti, “il soggetto pubblico, per l'adempimento dell'obbligazione di fornire l'assistenza medico – generica cui per legge è obbligato, si vale dell'opera del terzo, cioè di un esercente la professione sanitaria il quale non è dipendente del soggetto obbligato, ma costituisce personale "convenzionato"
(in alternativa a quello "dipendente", secondo l'indicazione fornita dall'art. 25, comma 3, legge n. 833 del 1978). Trattasi di una fattispecie di responsabilità, identificata in sede interpretativa dalla giurisprudenza, che è stata poi recepita dal legislatore con l'art. 7 legge n. 24 del 2017 […], secondo una linea di continuità fra l'interpretazione giurisprudenziale dell'ordinamento ed il successivo intervento legislativo, quale argomento ex post a sostegno della detta interpretazione (il primo comma del citato articolo 7 stabilisce chiaramente la correlazione fra la collocazione lavorativa dell'esercente ed il titolo di responsabilità: per il dipendente vale l'art. 1218, per il non dipendente l'art. 1228)”. Parte La Cassazione applica, dunque, il principio di diritto secondo cui la è responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, avendo l'obbligo legale di erogare l'assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura – nei limiti dei livelli essenziali di assistenza – avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento.
Quindi, la struttura sanitaria pubblica, accettando l'attività del professionista esterno in convenzione, assume tutte le conseguenti responsabilità.
L' accoglimento della domanda nei confronti della struttura sanitaria impone l'esame della domanda di rivalsa proposta nei confronti del medico.
pagina 15 di 20 Al riguardo, la domanda della parte può ben fondarsi sull' art. 2055 c.c. e si condivide l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui " in tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla l. n.
24/17, nell' ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi
d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della Salute cui la struttura risulti essersi obbligata" (Cass. 28987/19).
Nel caso di specie, alla luce dei rilievi posti dalla CTU, è configurabile un caso eccezionale, quanto a negligenza ed inadeguatezza della condotta, che ha determinato una imprevedibile devianza rispetto al programma condiviso di tutela della Salute cui la struttura si è obbligata. Risulta da quanto in atti, infatti, che il dott. abbia omesso di rilevare al paziente la pressione arteriosa, la frequenza Pt_4
cardiaca, la frequenza respiratoria, la corporatura corporea, lo stato della cute, le condizioni del sistema nervoso del paziente ed abbia omesso di svolgere qualunque valutazione ed annotazione dell'apparato circolatorio e dell'addome, elementi che consentono di ritenere, come chiaramente affermato dal CTU, che l'intervento e la valutazione del paziente “non fu coerente con la condotta attesa ed esigibile in consimili fattispecie” e. che tale omissione ebbe alta efficienza causale nella determinazione del decesso.
Ne consegue che la domanda di manleva può essere integralmente accolta.
Quanto alla compagnia assicuratrice dell' , , si è costituita in Parte_6 Controparte_2
giudizio eccependo in primis l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione.
L'eccezione va disattesa.
In giurisprudenza si è precisato che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo (cfr. Cass. n. 16092/2012; Cass. n. 967/2004). Ne discende che la locuzione “chi intende esercitare in giudizio un'azione” contenuta nell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, deve essere interpretata come riferita esclusivamente all'attore che intenda instaurare un giudizio.
Del pari, va disattesa l'eccezione di inopponibilità della CTU espletata in sede preventiva, essendo stata messa la compagnia nel corso del giudizio nella condizione di interloquire in contraddittorio con il
CTU.
Ugualmente infondate risultano le censure relative alla nullità della procura ed al difetto di legittimazione attiva degli attori, alla luce di quanto versato in atti.
pagina 16 di 20 La deducente ha eccepito, poi, la mancanza di operatività della garanzia Controparte_2
assicurativa sul presupposto che il danno potrebbe rientrare nelle previsioni contrattuali di CP_5
quantificata in polizza in Euro 500.000,00. La polizza n. 2015RCG00100-642148, all'art. 6, (rubricato
“Self Insurance Retention (SIR) – Denuncia e Gestione dei Sinistri”) della Sezione II - “Norme che regolano la gestione del contratto”, prevede che: “Limitatamente alle garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), resta convenuto tra le parti che la presente Polizza, opera solo ed esclusivamente per i Sinistri il cui risarcimento superi l'importo della di € 500.000,00 per Controparte_8
ogni Sinistro. I sinistri che non superino gli importi di , saranno direttamente Controparte_8 gestiti dalla Azienda”.
Ciò posto, la terza chiamata ha anche giustificato l'inoperatività della polizza sul presupposto della previsione, oltre della SIR di euro 500.000,00, di un'ulteriore franchigia speciale di Euro 500.000,00 operante sugli importi dei sinistri al netto della per la quale la Compagnia non presta alcuna CP_5
garanzia.
Al riguardo lo stesso art. 6, III afferma che “si conviene che la Società effettuerà il pagamento del risarcimento a favore del danneggiato o dei suoi aventi diritto previa detrazione di un importo di euro
500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascun sinistro, importo che rimane a carico dell'Azienda”.
Pertanto, sino all'importo di euro 500.000,00, la polizza non si applica in quanto non operativa per la previsione di Oltre tale somma, rimane comunque a carico dell' odierna CP_5 Controparte_7 convenuta l'ulteriore somma di euro 500.000,00 a titolo di franchigia speciale la quale opera al netto della S.I.R.
In ragione di quanto complessivamente liquidato nella fattispecie a titolo di danno, in misura complessivamente inferiore ad euro 1.000.000,00, risulta chiaro che la polizza non fornisce CP_2
copertura al sinistro in forza delle citate previsioni contrattuali.
Cio posto in merito alla , va detto che risulta pure fondata la domanda di garanzia Controparte_2 ex art. 2900 c.c. svolta dall'azienda sanitaria nei confronti della Controparte_1 compagnia assicuratrice del dott. in forza di apposita “Polizza Multirischi del Pt_4
Professionista”, n. 102313317, avente effetto dal 31.12.2014, che presta a primo rischio la garanzia per il risarcimento derivante dalla responsabilità civile professionale dello stesso con massimale di €
1.000.000,00, e che opera anche in caso di “rivalsa esercitata dalla e/o struttura Controparte_7
medico/ospedaliera nonché da parte dei loro assicuratori per danni causati a terzi in conseguenza dell'attività svolta per conto dei suddetti enti”.
pagina 17 di 20 si è costituita in giudizio eccependo, anch'essa, in primis Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione.
L'eccezione, già posta da , va disattesa per i motivi già esposti. Controparte_2
In ordine ai presupposti di cui all'art. 2900 c.c., in punto inerzia del debitore, non risulta che il Dott. abbia esercitato i propri diritti, chiedendo alla propria Assicurazione di prestare le tutele Pt_4
previste dalla relativa polizza, non avendo evocato in giudizio la Compagnia né nel pregresso procedimento ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. né nell'attuale causa civile.
Peraltro, l'ingente ammontare della richiesta risarcitoria fa presumere che vi sia un pericolo di insolvenza da parte del Medico in caso di condanna dell'Azienda e successiva azione di rivalsa di quest'ultima nei confronti del . CP_9
Ne consegue che l' giustificatamente ha svolto azione surrogatoria ex art. 2900, c. 1 c.c. Parte_6
per assicurare che siano soddisfatte le proprie ragioni, esercitando i diritti e le azioni che spettano al
Dott. verso la propria Compagnia. Pt_4
Tenuto conto dell'inoperatività della polizza in essere con e in ragione della condanna CP_2
solidale al risarcimento per il sinistro, la può ben chiedere in rivalsa la restituzione di Parte_6
“tutti gli esborsi che la stessa sia eventualmente tenuta a corrispondere, ivi comprese le spese di lite, conseguenti all'accoglimento della domanda avversaria.
Parte attrice ha chiesto l'estensione della domanda direttamente alle terze chiamate.
L'istanza va disattesa. Infatti: “Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo” (Cass.
Civ. 15232/2021).
Le spese, anche di ATP, seguono la soccombenza e si liquidano secondo lo scaglione di valore.
Vanno riconosciute le spese di CTP che tuttavia nella misura esposta appaiono del tutto incongrue e possono essere riconosciute in misura inferiore a quelle di CTU, nell'importo di euro 4.000,00 oltre accessori.
Non si riconoscono ulteriori spese, in quanto non ne è documentato l'esborso effettivo.
P.Q.M.
pagina 18 di 20 Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta con l'atto di citazione da parte attrice nei termini di cui in motivazione, condanna i convenuti dott. e Parte_4 Parte_5
, in solido tra loro, al risarcimento delle seguenti voci di danno;
[...]
a) euro 350.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio a favore di
Parte_1
b) euro 350.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio a favore di
Parte_2
c) euro 150.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio a favore di
Parte_3
il tutto oltre a rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione, per le causali espresse.
2) condanna i convenuti dott. e , in solido tra Parte_4 Parte_5
loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in euro 7.979,58 - di cui euro
7.691,00 per compensi ed euro 288,58 per anticipazioni – per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, in euro 29.738,00 - di cui euro 29.193,00 per compensi ed euro 545,00 per anticipazioni – per il presente giudizio, oltre a spese generali 15%, Iva e CPA, ed euro 4.000,00, oltre accessori, per spese di CTP;
3) pone definitivamente a carico dei convenuti dott. e Parte_4 Parte_5
, in solido tra loro, le spese di CTU già liquidate e li condanna a rifondere a parte
[...]
attrice quanto versato in esecuzione dei decreti di liquidazione;
4) condanna il dott. a rimborsare ad le somme Parte_4 Parte_5
che verserà in esecuzione delle statuizioni n. 1, 2 e 3 del presente dispositivo di sentenza;
5) condanna in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900, c. 1 c.c. a Controparte_1
tenere indenne ed a manlevare il dott. , nei limiti del massimale, degli esborsi Parte_4
dovuti in esecuzione delle statuizioni n. 1, 2 e 3 del presente dispositivo di sentenza, nascente dal presente giudizio, ad esito dell'azione di rivalsa esperita nei suoi confronti da
[...]
; Parte_5
6) rigetta la domanda proposta dalla nei confronti della società Parte_5
; Controparte_2
pagina 19 di 20 7) condanna la a rifondere alla terza chiamata Parte_5 [...]
le spese di lite che si liquidano in euro 29.193,00 per Controparte_2
compensi per il presente giudizio, oltre a spese generali 15%, Iva e CPA.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, 24.01.2025.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
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