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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1781/2023 R.G. sul ricorso depositato il 20/04/2023 proposto da (difesa dall'avv. Giovanni Taccone) Parte_1
nei confronti di ( Controparte_1 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio ) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente ,
così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta. CP_ Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio al ricorrente che liquida complessivamente, in 2700,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva :
1) Nel merito accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/ caducato /non dovuto il debito sanzionatorio sotteso alla Ordinanza - Ingiunzione N. OI – 001081616 per tutti i motivi indicati in punti di diritto nell'atto introduttivo;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 per violazione dell'Articolo 2, comma 1 Bis del
Decreto Legge n. 463/1983 convertito dalla Legge n. 638/1983 sostituito dall'Articolo 3 comma 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali
1 sui contributi per gli anni 2016 , per i motivi portati in ricorso introduttivo o accertati in corso di causa;
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore difensore dichiaratosi antistatario.
Parte ricorrente deduceva che: oggetto della controversia è l' Ordinanza - Ingiunzione N. OI - 001081616 ricevuta il 7.4.2023 e del carico sanzionatorio per il quale viene espressamente proposta domanda giudiziale, con cui l' CP_1 ha in carico l'importo complessivo di €uro 10.000,00 (somma risultante dall'importo del carico sanzionatorio sotteso alla Ordinanza Ingiunzione ed oggetto di domanda giudiziale) che la Sig.ra
[...]
sarebbe tenuta a corrispondere in favore dell' , sede di Reggio Calabria a Parte_1 CP_1
titolo di Sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 per violazione dell'Articolo 2, comma 1 Bis del Decreto Legge n. 463/1983 convertito dalla Legge n. 638/1983 sostituito dall'Articolo 3 comma 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sui contributi per gli anni 2016.
Parte resistente come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. CP_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del
2016.
Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
TARDIVITA' DELLA OPPOSIZIONE
L'ordinanza ingiunzione risulta notificata il 7.4.2023. e opposta con ricorso depositato il 20.4.2023.
Il termine previsto e riportato pure nella ordinanza ingiunzione è di 30 giorni.
Nel caso in esame il ricorso è proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione e quindi è ammissibile.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della mancata contestazione, e comunque per violazione del termine
CP_ dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81, secondo l' l'atto di accertamento prot. n.
6700.05/06/2018.0198338 è stato notificato in data 18.06.2018, CP_1
2 Tuttavia non vi è prova della notifica come pure eccepito dalla parte ricorrente.
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art. 14 cit. è applicabile alla materia in esame .
La sanzione è dunque viziata dalla omessa notifica della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
PRESCRIZIONE
Il secondo motivo relativo alla prescrizione quinquennale appare pure fondato .
L'Art 3 co.6 legge 8 del 2016 prevedeva :
<6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
(…..)
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso>.
3 Il corso della prescrizione della sanzione amministrativa è iniziato a decorrere dall'entrata in vigore della normativa di depenalizzazione che ha previsto la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo .
L'entrata in vigore del provvedimento di depenalizzazione è avvenuta il 6.2.2016 mentre prima di essa nessuna sanzione amministrativa era prevista e applicabile per cui non era configurabile alcun diritto dell'Amministrazione ad irrogare la sanzione in via amministrativa
In tema si è pure detto < Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 411. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass.
n. 19529 del 2003).> così Cass 19897/18
CP_ Nel caso di specie l'accertamento non risulta . .notficato per cui . l' non ha interrotto il corso della prescrizione quinquennale .
Va detto che l'art 103 comma 6 bis d.legge n.18 del 2020 disponeva :
<
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal
23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689>
Ne discende che comunque sono decorsi i cinque anni dall'illecito e la prescrizione estintiva è maturata.
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 14.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1781/2023 R.G. sul ricorso depositato il 20/04/2023 proposto da (difesa dall'avv. Giovanni Taccone) Parte_1
nei confronti di ( Controparte_1 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio ) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente ,
così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta. CP_ Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio al ricorrente che liquida complessivamente, in 2700,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva :
1) Nel merito accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/ caducato /non dovuto il debito sanzionatorio sotteso alla Ordinanza - Ingiunzione N. OI – 001081616 per tutti i motivi indicati in punti di diritto nell'atto introduttivo;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 per violazione dell'Articolo 2, comma 1 Bis del
Decreto Legge n. 463/1983 convertito dalla Legge n. 638/1983 sostituito dall'Articolo 3 comma 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali
1 sui contributi per gli anni 2016 , per i motivi portati in ricorso introduttivo o accertati in corso di causa;
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore difensore dichiaratosi antistatario.
Parte ricorrente deduceva che: oggetto della controversia è l' Ordinanza - Ingiunzione N. OI - 001081616 ricevuta il 7.4.2023 e del carico sanzionatorio per il quale viene espressamente proposta domanda giudiziale, con cui l' CP_1 ha in carico l'importo complessivo di €uro 10.000,00 (somma risultante dall'importo del carico sanzionatorio sotteso alla Ordinanza Ingiunzione ed oggetto di domanda giudiziale) che la Sig.ra
[...]
sarebbe tenuta a corrispondere in favore dell' , sede di Reggio Calabria a Parte_1 CP_1
titolo di Sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 per violazione dell'Articolo 2, comma 1 Bis del Decreto Legge n. 463/1983 convertito dalla Legge n. 638/1983 sostituito dall'Articolo 3 comma 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sui contributi per gli anni 2016.
Parte resistente come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. CP_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del
2016.
Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
TARDIVITA' DELLA OPPOSIZIONE
L'ordinanza ingiunzione risulta notificata il 7.4.2023. e opposta con ricorso depositato il 20.4.2023.
Il termine previsto e riportato pure nella ordinanza ingiunzione è di 30 giorni.
Nel caso in esame il ricorso è proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione e quindi è ammissibile.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della mancata contestazione, e comunque per violazione del termine
CP_ dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81, secondo l' l'atto di accertamento prot. n.
6700.05/06/2018.0198338 è stato notificato in data 18.06.2018, CP_1
2 Tuttavia non vi è prova della notifica come pure eccepito dalla parte ricorrente.
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art. 14 cit. è applicabile alla materia in esame .
La sanzione è dunque viziata dalla omessa notifica della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
PRESCRIZIONE
Il secondo motivo relativo alla prescrizione quinquennale appare pure fondato .
L'Art 3 co.6 legge 8 del 2016 prevedeva :
<6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
(…..)
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso>.
3 Il corso della prescrizione della sanzione amministrativa è iniziato a decorrere dall'entrata in vigore della normativa di depenalizzazione che ha previsto la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo .
L'entrata in vigore del provvedimento di depenalizzazione è avvenuta il 6.2.2016 mentre prima di essa nessuna sanzione amministrativa era prevista e applicabile per cui non era configurabile alcun diritto dell'Amministrazione ad irrogare la sanzione in via amministrativa
In tema si è pure detto < Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 411. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass.
n. 19529 del 2003).> così Cass 19897/18
CP_ Nel caso di specie l'accertamento non risulta . .notficato per cui . l' non ha interrotto il corso della prescrizione quinquennale .
Va detto che l'art 103 comma 6 bis d.legge n.18 del 2020 disponeva :
<
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal
23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689>
Ne discende che comunque sono decorsi i cinque anni dall'illecito e la prescrizione estintiva è maturata.
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 14.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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